LEGGE 5 luglio 1975, n. 395

Type Legge
Publication 1975-07-05
Ultimo aggiornamento 1975-08-23
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 65. Notifica 1. Un Governo firmatario puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile, il 30 aprile 1973 o prima di tale data, o, in ogni caso, nei due mesi successivi. 2. Ogni Governo le cui condizioni di adesione siano state definite dal Consiglio, puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere l'adesione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile e, in ogni caso, non oltre i due mesi che seguono la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'autorita' depositaria. 3. Un Governo che faccia una notifica conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ha lo status di osservatore a partire dalla data di ricevimento della sua notifica sino a quando non abbia indicato che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 66 o sino allo spirare del termine indicato nella notifica che ha fatto in conformita' del paragrafo 1 o del paragrafo 2. Se il Governo non e' in grado di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o di aderirvi entro il termine specificato, o di dare l'indicazione prevista dall'articolo 66, il Consiglio puo', tenuto conto delle disposizioni adottate dal Governo interessato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, prorogare lo status di osservatore di tale Governo per un nuovo termine specificato.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66. Indicazione di applicazione a titolo provvisorio 1. Un Governo firmatario che abbia fatto una notifica in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 65 puo' anche indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore conformemente all'articolo 67, sia, se il presente Accordo e' gia' in vigore ad una data specificata. L'indicazione, da parte di un Governo firmatario, della propria intenzione di applicare il presente Accordo quando questo entrera' in vigore conformemente all'Articolo 67, e' considerata, ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio, come equivalente nei suoi effetti ad uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara nel momento in cui fa la notifica, se entra nell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Quando il presente Accordo e' in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo, un Governo che faccia una notifica in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 65 puo' inoltre indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio ad una data specificata. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara, al momento della notifica, se entra a far parte dell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 3. Un governo che abbia indicato, conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore, che ad una data specificata, e' da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio, sino a quando non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o, altrimenti sino allo spirare del termine fissato nella notifica prevista dall'articolo 65. Tuttavia, se il Consiglio acquisisce la convinzione che il Governo interessato non ha depositato il proprio strumento a motivo di difficolta' che ha incontrato per portare a termine la propria procedura costituzionale, puo' prorogare lo status di membro a titolo provvisorio di tale Governo per un nuovo termine specificato.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67. Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esso entrera' in vigore a titolo definitivo, inoltre, in ogni momento successivo all'entrata in vigore provvisoria quando le percentuali richieste saranno raggiunte in seguito al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori, che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali, indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. 3. Se le condizioni relative all'entrata in vigore previste dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2 non sono soddisfatte entro il termine prescritto, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' alla data piu' vicina possibile dopo il 30 giugno 1973, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o che hanno indicato, conformemente all'articolo 66, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se porranno il presente Accordo in vigore tra di loro, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Nel caso in cui non venga presa alcuna decisione nel corso di tale riunione, il Segretario generale potra' indire ulteriormente altre riunioni del genere ove lo ritenga necessario. Il Segretario generale invitera' i Governi che gli hanno inviato una notifica in conformita' dell'Articolo 65 ad assistere a tutte queste riunioni in qualita' di osservatori. L'adesione avverra' in conformita' dell'articolo 68. Durante tutto il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del presente paragrafo, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio conformemente al presente paragrafo, i Governi partecipanti adotteranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo, restera' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore. 4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indira' la prima sessione del Consiglio, che si terra' appena possibile, ma non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo a titolo definitivo o provvisorio.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68. Adesione 1. Il Governo di ogni stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membro delle sue organizzazioni specializzate o membro dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, puo' aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio. 2. Se il Governo in questione e' il Governo di un paese esportatore che non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio assegna a tale paese, se del caso, un contingente base che deve figurare nell'allegato A. Se tale paese figura nell'allegato A, il contingente base specificato in detto allegato costituisce il contingente base di tale paese. 3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni Governo che depositi uno strumento di adesione indica, al momento del deposito, se aderisce alla Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore.

Accordo - art. 69

ARTICOLO 69. Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo puo' fare oggetto di riserve.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70. Applicazione territoriale 1. Ogni Governo puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile ad ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, e il presente Accordo si applica ai territori di cui si fa menzione nella detta notifica a partire dalla data di quest'ultima, o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per tale Governo, se tale data e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare, nei confronti di ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, i diritti conferitigli dall'articolo 3, puo' farlo inviando al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una lettera in tal senso, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, che in ogni momento successivo. Se il territorio che diviene membro a titolo individuale e' un membro esportatore e non figura nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che dovrebbe figurare all'allegato A. Se tale territorio figura nell'allegato A, il contingente di base di tale territorio. 3. Ogni Parte contraente che faccia una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo cessa di applicarsi al detto territorio a partire dalla data di tale notifica. 4. Quando un territorio al quale e' stato reso applicabile il presente Accordo in base al paragrafo 1 diviene successivamente indipendente, il Governo di tale territorio puo', nei 90 giorni che seguono il raggiungimento dell'indipendenza, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di avere assunto i diritti e gli obblighi di una Parte contraente del presente Accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo a partire dalla data di tale notifica. Se la detta Parte e' un membro esportatore e non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio le assegna, ove occorra, un contingente di base che dovrebbe figurare nell'allegato A. Se la Parte in questione figura nell'allegato A, il contingente di base specificato nel detto allegato costituisce il contingente di base di detta Parte.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71. Ritiro volontario Ogni membro puo', in ogni momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il proprio ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo - art. 72

ARTICOLO 72. Esclusione Se il Consiglio conclude, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 62, che un membro ha violato gli obblighi impostigli dal presente Accordo e se decide inoltre che tale violazione intralcia seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con voto speciale, escludere tale membro dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente tale esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il detto membro cessa di essere membro dell'Organizzazione internazionale del cacao e, ove sia Parte contraente, di essere parte del presente Accordo.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73. Lquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione 1. Nel caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di tale membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tale membro, il quale e', d'altra parte, tenuto a regolare tutte le somme dovute al Consiglio alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; tuttavia, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che, a motivo di cio', cessa di partecipare al presente Accordo in base al paragrafo 2 dell'Articolo 75, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli pare piu' equo. 2. Un membro che si sia ritirato dal presente Accordo, che non sia stato escluso o che abbia cessato in ogni altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne' degli altri averi dell'Organizzazione; non puo' neppure essergli imputata alcuna parte dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74. Durata e fine 1. Il presente Accordo restera' in vigore sino alla fine del terzo anno di contingentamento completo successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 o del paragrafo 4 o che non si ponga fine ad esso prima di tale termine in applicazione del paragrafo 5. 2. Il Consiglio, prima della fine del terzo anno di contingentamento di cui al paragrafo 1 puo', con voto speciale, decidere che il presente Accordo sia oggetto di nuovi negoziati. 3. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, i negoziati in vista di un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo non avessero avuto successo, il Consiglio puo', con voto speciale, prorogare il presente Accordo per un altro anno di contingentamento. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, sara' stato negoziato e firmato un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo da un numero di Governi sufficiente affinche' entri in vigore dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione: ma questo nuovo accordo non sara' entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata di applicazione del presente Accordo puo' venire prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo accordo, restando inteso che la proroga non superi un anno. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Consiglio puo' in ogni momento, con voto speciale, decidere di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende allora fine alla data fissata dal Consiglio, restando inteso che gli obblighi assunti dai membri in base all'articolo 37 sussistono sino a che gli impegni finanziari relativi allo stock regolatore non siano stati mantenuti, o, altrimenti, sino alla fine del terzo anno di contingentamento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica tale decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo che occorre per liquidare l'Organizzazione, appurarne i conti e ripartirne gli averi; esso ha, durante tale periodo, i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a tale scopo.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75. Emendamenti 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare un emendamento al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data a partire dalla quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento. L'emendamento ha efficacia 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto delle notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri importatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri importatori, o ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con voto speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima dello spirare del quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento e, se l'emendamento non e' entrato in vigore allo spirare di tale termine, esso viene considerato come ritirato. Il Consiglio da' al Segretario generale le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' l'emendamento entri in vigore. 2. Ogni membro a nome del quale non sia stata fatta una notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui questo entra in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente Accordo, a meno che il detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione che questo tiene dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non aveva potuto fare accettare l'emendamento nel tempo voluto a seguito di difficolta' incontrate per portare a termine la propria procedura costituzionale, e il Consiglio non decida di prolungare per tale membro il termine di accettazione sino a quando tali difficolta' non siano state superate. Tale membro non e' vincolato dall'emendamento sino a quando non abbia notificato la propria accettazione dell'emendamento stesso.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76. Notifiche del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membri di una delle sue organizzazioni specializzate o membri dell'Agenzia internazionali dell'energia atomica ogni firma, ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 63 e ogni intenzione indicata in conformita' dell'articolo 66, nonche' le date in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 70, ogni notifica relativa al ritiro, ogni esclusione, la fine del presente Accordo, ogni proroga del presente Accordo, la data in cui un emendamento entra in vigore o viene considerato ritirato, nonche' ogni cessazione di partecipazione al presente Accordo in conformita' del paragrafo 2 dell'Articolo 75.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77. Testi del presente Accordo facenti fede I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto autorita' depositaria ne inviera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario o aderente, nonche' al Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del cacao. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio Governo, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma.

Accordo - Allegato A

ALLEGATO A CONTINGENTI DI BASE DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 30 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato B

ALLEGATO B PAESI CHE PRODUCONO MENO DI 10.000 TONNELLATE DI CACAO ORDINARIO DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 30 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato C

ALLEGATO C PRODUTTORI DI CACAO FINE (" FINE " o " FLAVOUR ") Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato D

ALLEGATO D IMPORTAZIONI DI CACAO CALCOLATE AI FINI DELL'ARTICOLO 10 (1) (in migliaia di tonnellate) Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato E

ALLEGATO E PAESI ESPORTATORI AI QUALI SI APPLICA IL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 36 Parte di provvedimento in formato grafico

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