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LEGGE 5 luglio 1975, n. 395

Current text a fecha 1975-08-23

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 67 dell'accordo stesso.

Art. 3

E' autorizzata la spesa derivante dalla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1. Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975, valutato in lire 35 milioni, si provvede quanto a L. 17.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 17.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accord

ACCORD INTERNATIONAL DE 1972 SUR LE CACAO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1972 ARTICOLO 1. Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo tengono conto delle raccomandazioni enunciate nell'Atto finale della prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, e sono i seguenti: a) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero se l'equilibrio tra la produzione e il consumo del cacao non potesse essere assicurato unicamente dal normale giuoco delle forze del mercato cosi' rapidamente come lo richiedono le circostanze; b) impedire le eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao che a lungo termine nuocciono agli interessi e dei produttori e dei consumatori; c) aiutare, con le disposizioni volute a mantenere e ad accrescere i guadagni che i paesi produttori traggono dall'esportazione del cacao, contribuendo cosi' a fornire a detti paesi delle risorse in vista di uno sviluppo economico e sociale accelerato, pur tenendo conto degli interessi dei consumatori nei paesi importatori; d) assicurare un sufficiente approvvigionamento a prezzi ragionevoli ed equi per i produttori e per i consumatori; e) facilitare l'aumento del consumo e, ove occorra e per quanto possibile, una regolazione della produzione cosi' da assicurare un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2. Definizioni Ai fini del presente Accordo: a) Per cacao, bisogna intendere i semi di cacao e i prodotti derivati dal cacao; b) per prodotti derivati dal cacao, bisogna intendere i prodotti fabbricati esclusivamente con i semi di cacao, quali la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta priva di burro e le mandorle scorticate, nonche' tutti gli altri prodotti che il Consiglio puo' indicare all'occorrenza; c) per cacao fine ("fine " o "flavour "), bisogna intendere il cacao prodotto nei paesi figuranti all'allegato C, nei limiti in esso indicati; d) per tonnellata, bisogna intendere la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, o di 2204,6 libbre "avoirdupois", e, per libbra, bisogna intendere la libbra "avoirdupois", cioe' di 453,597 grammi; e) l'espressione campagna di raccolta indica il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre incluso; f) l'espressione anno di contingentamento indica il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre incluso; g) l'espressione contingente di base indica il contingente di cui all'articolo 30; h) l'espressione contingente annuo di esportazione indica il contingente di ogni membro esportatore, determinato in conformita' dell'articolo 31; i) l'espressione contingente di esportazione in vigore indica il contingente di ogni membro esportatore, in un dato momento, determinato in conformita' dell'articolo 31, o adottato conformemente all'articolo 34, o ridotto conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 35, o modificato mediante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 36; j) l'espressione esportazione di cacao indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di un paese qualsiasi, e l'espressione importazione di cacao indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese qualsiasi, restando inteso che ai fini di tali definizioni il territorio doganale, nel caso di un membro che disponga di piu' di un territorio doganale, e' ritenuto comprendente l'insieme dei territori doganali di tale membro; k) il termine Organizzazione indica l'Organizzazione internazionale del cacao istituita in base all'articolo 5; l) il termine Consiglio indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; m) il termine membro indica una Parte contraente del presente Accordo, ivi compresa una Parte contraente di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, o un territorio o un gruppo di territori per i quali e' stata fatta una notifica in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 70, od una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4; n) l'espressione paese esportatore o membro esportatore indica rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao convertite in equivalente di semi di cacao superino le importazioni; o) l'espressione paese importatore o membro importatore indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite in equivalente di semi di cacao superino le esportazioni; p) l'espressione paese produttore o membro produttore indica rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantitativi rilevanti dal punto di vista commerciale; q) per maggioranza ripartita semplice, bisogna intendere la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, computati separatamente; r) un voto speciale indica i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, computati separatamente, a condizione che il numero dei suffragi cosi' espressi rappresenti la meta' dei membri presenti e votanti; s) per entrata in vigore, bisogna intendere, salvo diversa precisazione, la data in cui il presente Accordo entra in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3. Membri dell'Organizzazione 1. Ogni Parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori di cui essa assicura attualmente e definitivamente le relazioni internazionali e ai quali il presente Accordo sia reso applicabile in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 70, si compone di uno o piu' elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di uno o piu' elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore, la Parte contraente dei detti territori possono essere membri congiuntamente o, se la Parte contraente ha fatto una notifica a tale scopo in base al paragrafo 2 dell'articolo 70, i territori che, presi separatamente costituirebbero un membro esportatore, possono allora divenire membri a titolo individuale sia isolatamente, che insieme o in gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono divenire membri a titolo individuale, sia isolatamente che tutti insieme, o in gruppi.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4. Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Nel presente Accordo, ogni menzione di un " Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao, 1972 " vale per ogni organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilita' per quanto attiene alla negoziazione, alla conclusione e all'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi su dei prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione, nel presente Accordo, relativa alla firma o al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o relativa ad una notifica, o all'indicazione dell'intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o relativa ad un'adesione da parte di un Governo, vale nel caso di tali organizzazioni intergovernative, anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, per una notifica, per l'indicazione dell'intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o per l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. Le suddette organizzazioni intergovernative non dispongono di voti, ma, nel caso di voto su questioni rientranti nella loro competenza, sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, che esprimono in blocco. In tal caso, gli Stati membri delle organizzazioni intergovernative in questione non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15 non sono applicabili alle dette organizzazioni intergovernative: tuttavia, tali organizzazioni possono partecipare alle discussioni del Comitato esecutivo sulle questioni rientranti nella loro competenza. In caso di voto su questioni rientranti nella loro competenza, i voti di cui sono autorizzati a disporre gli Stati membri in seno al Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di tali Stati membri.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5. Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. Viene istituita un'Organizzazione internazionale del cacao incaricata di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo nonche' di controllarne l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni per il tramite: a) del Consiglio internazionale del cacao e del Comitato esecutivo; b) del direttore esecutivo e del personale. 3. Il Consiglio decidera' nel corso della sua prima sessione circa il luogo della sede dell'Organizzazione.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6. Composizione del Consiglio internazionale del cacao 1. L'autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che e' composto da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ogni membro e' rappresentato al Consiglio da un rappresentante e, ove lo desideri, da uno o piu' membri supplenti. Ogni membro puo' inoltre aggiungere al proprio rappresentante o ai suoi supplenti uno o piu' consiglieri.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7. Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e assolve o cura l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni espresse dal presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con voto speciale, i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative al funzionamento e alla gestione dello stock regolatore. Il Consiglio puo' prevedere, nel proprio regolamento interno, una procedura che gli permetta di prendere, senza riunirsi, delle decisioni su determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione di cui necessita per adempiere le funzioni conferitegli dal presente Accordo nonche' ogni altra documentazione che ritenga appropriata. 4. Il Consiglio pubblica un rapporto annuo. Tale rapporto comporta l'esame annuo di cui all'articolo 58. Il Consiglio pubblica anche tutte le altre informazioni che ritiene opportune.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8. Presidente e Vice Presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge ogni anno di contingentamento un Presidente e un Vice Presidente, che non sono remunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, l'uno fra le delegazioni dei membri esportatori, l'altro fra quelle dei membri importatori. Tale ripartizione si alterna ogni anno di contingentamento. 3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e del Vice Presidente, o in caso di assenza permanente di uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere fra le delegazioni, secondo lo stesso criterio, nuovi titolari di tali funzioni, temporanei e permanenti a seconda del caso. 4. Ne' il Presidente ne' alcun altro membro dell'Ufficio che presieda una riunione del Consiglio puo' prender parte alle votazioni. Il suo supplente puo' esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9. Sessioni del Consiglio 1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno di contingentamento. 2. Oltre alle riunioni che tiene negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se cosi' decide o se ne e' richiesto: a) da cinque membri; b) da un membro o piu' membri che dispongono almeno di 200 voti; c) dal Comitato esecutivo. 3. Le sessioni del Consiglio sono rese note almeno 30 giorni prima, salvo caso di urgenza o quando le disposizioni del presente Accordo esigano un termine diverso. 4. A meno che il Consiglio non decida diversamente con voto speciale, le sessioni si tengono presso la sede dell'Organizzazione. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce in luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro assume gli oneri supplementari che ne derivano.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10. Voti 1. I membri esportatori dispongono, tutti insieme, di 1000 voti e cosi' pure tutti insieme i membri esportatori; tali voti sono ripartiti per ogni categoria di membri, cioe' quella dei membri esportatori e quella dei membri importatori, conformemente ai paragrafi seguenti del presente articolo. 2. I voti dei membri esportatori sono ripartiti nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in misura eguale fra tutti i membri esportatori, con il piu' vicino numero intero di voti per ogni membro; i voti residui sono ripartiti in proporzione ai contingenti di base. 3. I voti dei membri importatori sono ripartiti nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in misura uguale fra tutti i membri importatori, con il piu' vicino numero intero di voti per ogni membro; i voti residui sono ripartiti proporzionalmente alle loro importazioni, calcolate nell'allegato D. 4. Nessun membro detiene piu' di 300 voti. I voti al di sopra di tale cifra che risultino dai calcoli indicati ai paragrafi 2 e 3 sono ridistribuiti fra gli altri membri in base alle disposizioni dei detti paragrafi 2 e 3, a seconda del caso. 5. Quando la partecipazione all'Organizzazione cambia o i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti conformemente al presente articolo. 6. Non possono esserci frazioni di voti.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11. Procedura di voto del Consiglio 1. Ogni membro dispone, per il voto, del numero di voti, cui ha diritto; non puo' dividere i propri voti. Non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri voti quelli che e' autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2. 2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore puo' autorizzare ogni altro membro esportatore, e ogni membro importatore puo' autorizzare ogni altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i propri voti ad ogni riunione del Consiglio. In tal caso, la limitazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10 non e' applicabile. 3. I membri esportatori che producono soltanto del cacao fine ("fine" o "flavour") non prendono parte alle votazioni sulle questioni relative alla determinazione e alla regolazione di contingenti, ne' a quelle attinenti all'amministrazione e al funzionamento dello stock regolatore.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12. Decisioni del Consiglio 1. Il Consiglio prende le sue decisioni e fa le sue raccomandazioni con voto a maggioranza ripartita semplice dei suoi membri, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale. 2. Nel conteggio dei voti necessari per ogni decisione o raccomandazione del Consiglio, i voti dei membri che si astengono non sono presi in considerazione. 3. La seguente procedura si applica ad ogni decisione che il Consiglio deve, ai sensi del presente Accordo, prendere con voto speciale: a) se la proposta non attiene la maggioranza richiesta a motivo del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, questa viene messa, se il Consiglio cosi' decide con voto a maggioranza ripartita semplice, nuovamente ai voti entro 48 ore; b) se, nel corso di questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a motivo di un voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, questa viene messa, se il Consiglio cosi' decide con voto a maggioranza ripartita semplice, nuovamente ai voti entro 24 ore; c) se, nel corso di questo terzo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a motivo di un voto negativo espresso da un membro esportatore o da un membro importatore, essa e' ritenuta adottata; d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa e' ritenuta respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13. Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite nonche' le organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio, tenuto debito conto del particolare ruolo svolto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene al corrente tale organizzazione, in modo adeguato, delle proprie attivita' e dei propri programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' inoltre adottare tutte le disposizioni del caso per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14. Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare anche chi non sia membro purche' sia pero' membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o delle sue agenzie specializzate o membro dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, in qualita' di osservatore.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15. Composizione del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo e' composto da otto membri esportatori e da otto membri importatori, con la riserva che, se il numero dei membri importatori dell'Organizzazione e' uguale o inferiore a dieci, il Consiglio puo', mantenendo la parita' fra le due categorie di membri, decidere con voto speciale il numero totale dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo sono eletti per ogni anno di contingentamento conformemente all'articolo 16 e possono essere rieletti. 2. Ogni membro eletto e' rappresentato in seno al Comitato esecutivo da un rappresentante e, ove lo desideri, da uno o piu' supplenti. Ogni membro puo' inoltre aggiungere al proprio rappresentante o ai propri supplenti uno o piu' consiglieri. 3. Eletto dal Consiglio per ogni anno di contingentamento, il Presidente del Comitato esecutivo e' rieleggibile. In caso di assenza temporanea o permanente del Presidente, il Comitato esecutivo puo' eleggere un Presidente provvisorio sino al ritorno del Presidente o sino a quando il Consiglio elegga un nuovo Presidente, ne' il Presidente ne' il Presidente provvisorio prendono parte alle votazioni. Se un rappresentante viene eletto Presidente o Presidente provvisorio, il suo supplente puo' votare in sua vece. 4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non decida altrimenti con voto speciale. Se, su invito di un membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro si assume le spese supplementari che ne risultano.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16. Elezione del Comitato esecutivo 1. I membri esportatori e i membri importatori della Organizzazione eleggono rispettivamente, in seno al Consiglio, i membri esportatori e i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in seno ad ogni categoria, ha luogo in base alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo. 2. Ogni membro esprime a favore di un solo candidato tutti i voti di cui dispone in base all'articolo 10. Un membro puo' esprimere a favore di un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2 dell'articolo 11. 3. I candidati che ottengono il maggior numero di voti vengono eletti.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17. Competenza del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo e' responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie funzioni sotto la direzione generale del Consiglio. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene piu' opportune. 3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, esso puo', con voto a maggioranza ripartita semplice o con voto speciale, a seconda del caso, se la decisione del Consiglio in materia esige un voto a maggioranza ripartita semplice o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione dei seguenti: a) ridistribuzione di voti in conformita' dell'articolo 10; b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23; c) revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 29; d) revisione dell'allegato C in base al paragrafo 3 dell'articolo 33; e) determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformita' dell'articolo 31 e dei contingenti trimestrali in conformita' del paragrafo 8 dell'articolo 35; f) restrizione o sospensione degli acquisti di stock regolatore in conformita' del capoverso b) del paragrafo 9 dell'articolo 39; g) decisione relativa alla destinazione del cacao ad usi non tradizionali in conformita' dell'articolo 45; h) esenzione da obblighi in conformita' dell'articolo 59; i) composizione delle controversie in conformita' dell'articolo 61; j) sospensione dei diritti in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 62; k) determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 68; l) esclusione di un membro in conformita' dell'articolo 72; m) proroga o denuncia del presente Accordo in conformita' dell'articolo 74; n) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformita' dell'articolo 75. 4. Il Consiglio puo' in ogni momento, con voto a maggioranza ripartita semplice, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18. Procedura di voto e decisioni del Comitato esecutivo 1. Ogni membro del Comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare, per il voto, il numero dei voti che gli e' attribuito ai sensi dell'articolo 16; non puo' dividere i propri voti. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e con la riserva di informarne per iscritto il Presidente, ogni membro esportatore od ogni membro importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia espresso i propri voti, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 16, a favore di uno qualsiasi dei membri eletti, puo' autorizzare, a seconda dei casi, qualsiasi membro esportatore o qualsiasi membro importatore appartenente al Comitato esecutivo a rappresentare i propri interessi e ad utilizzare i propri voti in seno al Comitato esecutivo. 3. Nel corso di un anno qualsiasi di contingentamento, un membro puo', previa consultazione con il membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato conformemente all'articolo 16, ritirare i voti espressi a favore di tale membro. I voti cosi' ritirati possono essere attribuiti ad un altro membro del Comitato esecutivo, ma non possono essergli ritirati durante il restante periodo dell'anno di contingentamento. Il membro del Comitato esecutivo cui sono stati ritirati i voti continua tuttavia a sedere al Comitato esecutivo durante il restante periodo dell'anno di contingentamento. Ogni misura adottata in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo diviene effettiva dopo che il Presidente ne e' stato informato per iscritto. 4. Ogni decisione presa dal Comitato esecutivo esige la stessa maggioranza che occorrerebbe qualora fosse presa dal Consiglio. 5. Ogni membro ha diritto di ricorrere al Consiglio, alle condizioni prescritte dal Consiglio stesso nel suo regolamento interno, contro ogni decisione del Comitato esecutivo.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19. Quorum delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo 1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, con la riserva che i membri di ogni categoria cosi' presenti, detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a tale categoria. 2. Se il quorum previsto al paragrafo 1 non e' raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione ne' il giorno, successivo, il quorum, a partire dal terzo giorno e durante il resto della sessione, e' ritenuto costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri esportatori, a condizione che i membri di ogni categoria cosi' presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti a tale categoria. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione d'apertura di una sessione in conformita' del paragrafo 1 e' quello prescritto dal paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato presente. 5. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo e' fissato dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20. Il personale dell'Organizzazione 1. Il Consiglio, dopo aver consultato il Comitato esecutivo, nomina il Direttore esecutivo con voto speciale. Esso determina le condizioni di impiego del Direttore esecutivo tenendo conto di quelle dei funzionari corrispondenti di organizzazioni intergovernative analoghe. 2. Il Direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo conformemente alle decisioni del Consiglio. 3. Il Consiglio, dopo aver consultato il Comitato esecutivo, nomina con voto speciale il Direttore dello stock regolatore. Le condizioni di impiego del Direttore dello stock regolatore sono fissate dal Consiglio. 4. Il Direttore dello stock regolatore e' responsabile di fronte al Consiglio dell'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo, nonche' di tutte le altre funzioni che il Consiglio stesso puo' determinare. La responsabilita' che gli viene imposta nell'adempimento di tali funzioni viene esercitata in consultazione con il Direttore esecutivo. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione e' responsabile di fronte al Direttore esecutivo, il quale, dal canto suo, e' responsabile di fronte al Consiglio. 6. Il Direttore esecutivo assume il personale in conformita' del regolamento fissato dal Consiglio. Per fissare tale regolamento, il Consiglio tiene conto dei regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. I funzionari sono, per quanto possibile, scelti fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori. 7. Ne' il Direttore esecutivo, ne' il Direttore dello stock regolatore, ne' gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicita' del cacao. 8. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore esecutivo, il Direttore dello stock regolatore e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' estranea all'Organizzazione. Essi si astengono dal compiere ogni atto che sia incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ogni membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo, del Direttore dello stock regolatore e del personale, e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21. Privilegi e immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, concludere contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili, nonche' stare in giudizio. 2. Appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Governo del paese ove e' situata la sede dell'Organizzazione (qui appresso indicato "il governo ospite") conclude con l'Organizzazione un accordo che deve essere approvato dal Consiglio, riguardante lo Statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Governo ospite per esercitare le loro funzioni. 3. L'Accordo di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente Accordo. Esso ha tuttavia termine: a) se un accordo in tal senso viene concluso tra il Governo ospite e l'Organizzazione, o b) nel caso in cui la sede dell'Organizzazione non sia piu' situata sul territorio del Governo ospite, o c) nel caso in cui l'Organizzazione cessi di esistere. 4. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di cui al paragrafo 2, il Governo ospite esenta da ogni imposta: a) le remunerazioni versate dall'Organizzazione ai propri impiegati, tale misura non si applica tuttavia agli impiegati che siano cittadini del membro ospite; e b) gli averi, i redditi e gli altri beni dell'Organizzazione. 5. Dopo che il Consiglio ha approvato l'accordo di cui al paragrafo 2, l'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri membri accordi che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari alla corretta applicazione del presente Accordo.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22. Disposizioni finanziarie 1. Ai fini dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto dello stock regolatore. 2. Le spese richieste per l'amministrazione e il funzionamento del presente Accordo, ad esclusione di quelle che derivano dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore istituito in conformita' dell'articolo 37, sono imputabili al conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri fissati come e' indicato all'articolo 23. Tuttavia, se un membro richiede dei servizi particolari, il Consiglio puo' reclamarne il pagamento. 3. Ogni spesa che derivi dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 37 e' imputabile al conto dello stock regolatore. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate nel paragrafo 6 dell'articolo 37 sia imputabile al conto dello stock regolatore. 4. L'esercizio finanziario della Organizzazione coincide con l'anno di contingentamento. 5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

Accordo - art. 23

ARTICOLO 23. Approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi 1. Nel corso del secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio seguente e fissa il contributo di ogni membro a tale bilancio. 2. Per ogni esercizio, il contributo di ogni membro e' proporzionale al rapporto che esiste, al momento della adozione del bilancio amministrativo di tale esercizio, tra il numero dei voti di tale membro e il numero dei voti di tutti i membri riunitisi per fissare i contributi, i voti di ogni membro sono contati senza che sia tenuto conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di ogni membro ne' della ridistribuzione dei voti che puo' risultarne. 3. Il Consiglio determina il contributo iniziale di ogni membro che entri nell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in base al numero dei voti che sono attribuiti a tale membro ed alla parte non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; tuttavia, i contributi assegnati agli altri membri per l'esercizio in corso restano immutati. 4. Ove il presente Accordo entri in vigore piu' di otto mesi prima dell'inizio del primo completo esercizio finanziario, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo che copre solo il periodo che va sino all'inizio del primo esercizio completo. Negli altri casi, il primo bilancio amministrativo comprende tanto il periodo iniziale che il primo esercizio completo.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24. Versamento dei contributi al bilancio amministrativo 1. I contributi al bilancio amministrativo di ogni esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile; non sono soggetti al controllo dei cambi e sono esigibili a partire dal primo giorno di esercizio. 2. Se un membro non versa integralmente il proprio contributo al bilancio amministrativo entro un termine di cinque mesi a partire dall'inizio dell'esercizio, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuarne il pagamento il piu' presto possibile. Se il membro in questione non paga il suo contributo allo spirare di un termine di due mesi a partire dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, i diritti di voto di tale membro in seno al Consiglio e al Comitato esecutivo sono sospesi sino all'integrale versamento del proprio contributo. 3. A meno che il Consiglio non lo decida con voto speciale, un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi conformemente al paragrafo 2 non puo' essere privato di alcun altro suo diritto ne' dispensato da alcuno degli obblighi che gli impone il presente Accordo. Esso resta tenuto a versare il proprio contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari, derivanti dal presente Accordo.

Accordo - art. 25

ARTICOLO 25. Verifica e pubblicazione dei conti 1. Appena possibile, ma non piu' tardi di sei mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, sono verificati l'estratto conto dell'Organizzazione per tale esercizio ed il bilancio alla chiusura del detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore indipendente di riconosciuta competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ogni esercizio. I revisori dei Governi membri non sono rimunerati dall'Organizzazione. 2. Le condizioni di impiego del revisore indipendente, di riconosciuta competenza, nonche' le intenzioni e gli scopi della verifica, sono enunciati nel regolamento finanziario della Organizzazione. L'estratto conto e il bilancio verificati dell'Organizzazione sono sottoposti al Consiglio per l'approvazione nel corso della seguente sessione ordinaria. 3. Viene pubblicato un sunto dei conti e del bilancio cosi' verificati.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26. Funzionamento del presente Accordo 1. Ai fini del presente Accordo, i membri adottano delle misure per mantenere il prezzo dei semi di cacao nei limiti dei prezzi fissati di comune accordo. A tale scopo, sotto il controllo del Consiglio, viene fissato un sistema di contingenti d'esportazione, viene istituito uno stock regolatore e vengono adottate delle misure per la destinazione ad usi non tradizionali, in condizioni strettamente controllate, delle eccedenze di cacao rispetto ai contingenti, e delle eccedenze di semi di cacao rispetto allo stock regolatore. 2. I membri conducono le loro politiche commerciali in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27. Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a chiedere il parere di esperti delle questioni relative al cacao. 2. Nell'esecuzione degli obblighi che impone loro il presente Accordo, i membri svolgono le loro attivita' in modo da rispettare i circuiti commerciali usuali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao. 3. I membri non intervengono nell'arbitraggio di controversie commerciali tra acquirenti e venditori di cacao quando dai contratti non possono essere eseguiti a motivo di regolamenti fissati ai fini dell'applicazione del presente Accordo, e non pongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. Il fatto che i membri siano tenuti ad uniformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come difesa in tali casi.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28. Prezzo quotidiano e prezzo indicativo 1. Ai fini del presente Accordo, il prezzo dei semi di cacao sara' determinato con riferimento ad un prezzo quotidiano e ad un prezzo indicativo. 2. Il prezzo quotidiano risulta, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, della media calcolata quotidianamente delle quotazioni a termine dei semi di cacao del piu' attivo trimestre commerciale piu' vicino, alla borsa del cacao di New York a mezzogiorno e al Mercato trimestrale del Cacao di Londra alla chiusura. Le quotazioni di Londra sono convertite in "cents" statunitensi per libbra mediante il tasso di cambio giornaliero a sei mesi di termine fissato a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide il metodo di calcolo da utilizzare quando sono disponibili solo le quotazioni su di uno dei due mercati del cacao o se la Borsa di Londra e' chiusa. Il passaggio al seguente periodo di tre mesi si effettua il quindici del mese che precede immediatamente il mese attivo piu' vicino in cui i contratti vengono a scadere. 3. Il Consiglio puo', con voto speciale, decidere di utilizzare, per determinare il prezzo quotidiano, ogni altro metodo di calcolo che ritenga piu' soddisfacente di quello indicato al paragrafo 2. 4. Il prezzo indicativo e' la media dei prezzi quotidiani stabilita su di un periodo di 15 giorni di mercato consecutivi, o, ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 34, per un periodo di 22 giorni di mercato consecutivi. Quando si fa riferimento nel presente Accordo al prezzo indicativo uguale, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, si deve intendere che la media dei prezzi quotidiani per il periodo richiesto di giorni di mercato consecutivi e' stato uguale, inferiore o superiore a tale cifra; il periodo richiesto di giorni di mercato consecutivi comincia il primo giorno in cui il prezzo quotidiano e' uguale, inferiore o superiore a tale cifra.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29. Prezzi 1. Ai fini del presente Accordo, viene fissato per i semi di cacao un prezzo minimo di 23 cents statunitensi la libbra e un prezzo massimo di 32 cents statunitensi la libbra. 2. Prima della fine del secondo anno di contingentamento, il Consiglio rivede tali prezzi e puo', con voto speciale, riesaminarli, restando inteso tuttavia che il margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo resta lo stesso. Le disposizioni dell'articolo 75 non sono applicabili alla revisione dei prezzi operata conformemente al presente paragrafo.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30. Contingenti di base 1. Durante il primo anno di contingentamento, ogni membro esportatore indicato nell'allegato A, ha il contingente di base specificato in detto allegato. Non vi sono contingenti base per i membri esportatori che producano meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario che sono indicati nell'allegato B. 2. Prima dell'inizio del secondo anno di contingentamento e tenuto conto dei tonnellaggi di cacao prodotti da ogni membro esportatore durante ciascuna delle tre campagne di raccolta immediatamente anteriori per le quali sono state comunicate al Consiglio delle cifre definitive, i contingenti base sono automaticamente riveduti, e i nuovi contingenti di base applicabili durante il restante periodo in cui l'Accordo resta in vigore sono calcolati nel modo seguente: a) nel caso in cui, per ogni membro esportatore, la cifra piu' alta di produzione annua durante le tre precedenti campagne di raccolta summenzionate sia piu' elevata della cifra relativa alla produzione indicata nell'allegato A, per calcolare il nuovo contingente base applicabile a tale membro durante il residuo periodo in cui il presente Accordo resta in vigore, viene considerata la piu' elevata di queste due cifre; b) nel caso in cui, per ogni membro esportatore, la cifra piu' elevata di produzione annua durante le tre precedenti campagne di raccolta summenzionate sia inferiore di piu' del 20% alla cifra relativa alla produzione indicata nell'allegato A, per calcolare il nuovo contingente base applicabile a tale membro durante il residuo periodo in cui il presente Accordo resta in vigore, viene considerata la meno elevata di tali due cifre comparative; c) nel caso in cui, per ogni membro esportatore, la cifra piu' alta di produzione annua durante le tre precedenti campagne di raccolta summenzionate divenga inferiore alla cifra di produzione indicata nell'allegato A, ma non lo sia di piu' del 20%, per calcolare il nuovo contingente base applicabile a tale membro durante il residuo periodo in cui il presente Accordo resta in vigore, viene considerata la cifra relativa alla produzione indicata nell'allegato A. 3. Il Consiglio riesamina le liste degli allegati A e B se lo richiede l'evoluzione della produzione di un membro esportatore.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31. Contingenti annui di esportazione 1. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio di ogni anno di contingentamento, il Consiglio, tenendo conto di tutti i dati pertinenti, quali l'evoluzione della macinazione, l'evoluzione a lungo termine del consumo, le eventuali vendite di stock regolatore, le prevedibili variazioni degli stocks, il prezzo corrente del cacao sul mercato e la previsione della produzione, adotta, con voto speciale, un preventivo relativo alla domanda mondiale di cacao per l'anno di contingentamento considerato, nonche' un preventivo relativo alle esportazioni non sottoposte ai contingenti annui di esportazione, tenuto conto di tali previsioni, il Consiglio fissa immediatamente, con voto speciale, i contingenti annui di esportazione dei membri esportatori per l'anno di contingentamento considerato, nel modo indicato nel presente articolo. 2. Se, almeno 35 giorni prima dell'inizio dell'anno di contingentamento, il Consiglio non riesce a raggiungere un accordo sui contingenti annui di esportazione, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio le proprie proposte. Il Consiglio procede immediatamente ad una votazione speciale su tali proposte. Il Consiglio fissa, in ogni caso, i contingenti annui di esportazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno di contingentamento. 3. Il contingente annuo di esportazione per ogni membro esportatore e' proporzionale al contingente base di cui all'articolo 30. 4. Su presentazione di prove che ritenga soddisfacenti il Consiglio autorizza ogni membro esportatore che produca meno di 10.000 tonnellate nel corso di un anno di contingentamento qualsiasi ad esportare una quantita' che non superi la produzione effettiva di cui dispone per l'esportazione.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32. Campo dei contingenti di esportazione 1. I contingenti annui di esportazione comprendono: a) le esportazioni di cacao provenienti dai membri esportatori, e b) il cacao della campagna di raccolta in corso, registrato per essere esportato nei limiti del contingente di esportazione in vigore alla fine dell'anno di contingentamento, ma spedito dopo l'anno di contingentamento, restando inteso che l'esportazione avverra' prima della fine del primo trimestre dell'anno di contingentamento seguente e sara' sottoposta alle condizioni che verranno fissate dal Consiglio. 2. Al fine di determinare l'equivalente in semi di cacao delle esportazioni di prodotti derivati dal cacao provenienti da membri esportatori e da non-membri esportatori, i coefficienti di conversione sono i seguenti: burro di cacao: 1,33; pani di cacao e polvere di cacao: 1,18; pasta di cacao e mandorle scartocciate: 1,25. Il Consiglio puo' decidere, ove occorra, che altri prodotti contenenti cacao sono prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali sono indicati dei coefficienti di conversione nel presente paragrafo sono fissati dal Consiglio. 3. Il Consiglio, in base ad ogni documento di cui all'articolo 48, segue in modo continuo le esportazioni di prodotti derivanti dal cacao effettuate dai membri esportatori, nonche' le importazioni di prodotti derivanti dal cacao in provenienza da non-membri esportatori. Ove il Consiglio constati che, nel corso di un anno di contingentamento, la differenza tra le esportazioni di panelli di cacao e/o di polvere di cacao effettuate da un paese esportatore e le sue esportazioni di burro di cacao si sia considerevolmente accentuata a detrimento dei pani e/o della polvere di cacao a motivo, ad esempio, di un maggiore ricorso al processo di trasformazione per estrazione, i coefficienti di conversione da applicare per determinare l'equivalente in semi delle esportazioni dei prodotti derivati dal cacao dal paese in questione nel corso dell'anno di contingentamento considerato e/o, se il Consiglio cosi' decide, nel corso di un successivo anno di contingentamento, sono i seguenti: burro di cacao: 2,15; pasta di cacao e mandorle scartocciate: 1,25; pani e polvere di cacao: 0,30, con conseguente adattamento del contributo che resta da raccogliere. Tuttavia, questa disposizione non si applica se la diminuzione delle esportazioni di prodotti diversi dal burro di cacao e' dovuta ad un aumento del consumo interno umano o ad altri motivi, che il paese esportatore dovra' fornire e che il Consiglio riterra' soddisfacenti ed accettabili. 4. Le consegne fatte al Direttore dello stock regolatore dai membri esportatori ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 39 e del paragrafo 1 dell'articolo 45 cosi' come le quantita' che sono servite per usi non tradizionali in base al paragrafo 2 dell'articolo 45 non sono calcolati sui contingenti di esportazione di tali membri. 5. Se il Consiglio si convince che del cacao e' stato esportato da membri esportatori per scopi umanitari o per altri fini non commerciali, tale cacao non viene calcolato nei contingenti di esportazione di tali membri.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33. Cacao fine ("fine" o "flavour") 1. Nonostante quanto stabilito agli articoli 31 e 38, le disposizioni del presente Accordo in materia di contingenti di esportazione e di contributi destinati al finanziamento dello stock regolatore non si applicano al cacao fine ("fine" o "flavour") di ogni membro esportatore indicato al paragrafo 1 dell'allegato C la cui produzione consiste unicamente in cacao fine ("fine" o "flavour"). 2. Il paragrafo 1 si applica anche nel caso di ogni membro esportatore indicato al paragrafo 2 dell'Allegato C una cui parte della produzione consista in cacao fine ("fine" o "flavour") sino a concorrenza della percentuale della propria produzione che e' indicata nel paragrafo 2 dell'allegato C. Le disposizioni del presente Accordo relative ai contingenti di esportazione ed ai contributi destinati a finanziare lo stock regolatore e le altre limitazioni previste nel presente Accordo si applicano alla percentuale rimanente. 3. Il Consiglio puo', con voto speciale, rivedere l'allegato C. 4. Ove il Consiglio constati che la produzione o le esportazioni dei paesi indicati nell'allegato C sono notevolmente aumentate, esso adotta le misure del caso per fare in modo che le disposizioni del presente Accordo non siano applicate abusivamente o volutamente ignorate. 5. Ogni membro esportatore indicato nell'allegato C si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine" o "flavour") dal proprio territorio. Ogni membro importatore si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" o "flavour") sul proprio territorio.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34. Funzionamento e regolazione dei contingenti annui di esportazione 1. Il Consiglio segue l'evoluzione del mercato e si riunisce ogni volta che la situazione lo richieda. 2. A meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentarli o di ridurli, i contingenti in vigore sono i seguenti: a) quando il prezzo indicativo e' superiore ai prezzi minimi e inferiore o uguale al prezzo minimo + 1 cent statunitense la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 90% dei contingenti annui di esportazione; b) quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 1 cent statunitense la libbra e inferiore o uguale al prezzo minimo piu' 3 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 95% dei contingenti annui di esportazione; c) quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 3 cents statunitensi la libbra e inferiore o uguale al prezzo minimo + 4 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 100% dei contingenti annui di esportazione; d) quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 4 cents statunitensi la libbra e inferiore o uguale al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 105% dei contingenti annui di esportazione. 3. Quando sono operate delle riduzioni di contingenti in applicazione del paragrafo 2, il Consiglio puo', con voto speciale, decidere di annullarle per livelli di prezzi piu' elevati di quelli prescritti dal detto paragrafo, restando inteso che tali livelli piu' elevati restano entro la zona di prezzi per cui e' in vigore il contingente ristabilito. 4. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra, i contingenti di esportazione in vigore sono sospesi a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 28, al fine di determinare se il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra, la media dei prezzi quotidiani dovra' essere superiore al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra per un periodo di 22 giorni di mercato consecutivi. Una volta che i contingenti di esportazione sono stati sospesi, occorre prendere in considerazione un periodo della stessa durata per determinare se il prezzo indicativo e' caduto al prezzo minimo + 6 cents statunitensi la libbra o al disotto di tale cifra. 5. Quando il prezzo indicativo e' uguale al prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra, il Direttore dello stock regolatore comincia a vendere del cacao dello stock regolatore in conformita' delle disposizioni dell'articolo 40, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti. 6. Quando il prezzo indicativo e' uguale al prezzo massimo hanno luogo le vendite obbligatorie dello stock regolatore, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 40. 7. Quando il prezzo indicativo e' uguale al prezzo minimo, il Consiglio si riunisce nei quattro giorni lavorativi per esaminare lo stato del mercato e decidere, con voto speciale, circa le altre misure da prendere per difendere il prezzo minimo. 8. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, il Consiglio si riunisce nei quattro giorni lavorativi per esaminare lo stato del mercato e decidere, con voto speciale, circa le altre misure da prendere per difendere il prezzo massimo. 9. Durante gli ultimi 45 giorni dell'anno di contingentamento, non vengono istituiti contingenti di esportazione e non si effettuano riduzioni dei contingenti di esportazione in vigore, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35. Rispetto dei contingenti di esportazione 1. I membri adottano le misure del caso per assicurare il rispetto assoluto degli obblighi che hanno sottoscritto nel presente Accordo e che riguardano i contingenti di esportazione. Il Consiglio puo' chiedere ai membri di adottare misure complementari, ove occorra, per applicare il sistema dei contingenti di esportazione in modo efficace, compresa l'adozione, da parte dei membri esportatori, di regolamenti che prescrivono la registrazione di tutto il cacao che devono esportare nei limiti del contingente di esportazione in vigore. 2. I membri esportatori si impegnano ad organizzare le loro vendite in modo che gli acquisti e le vendite sul mercato avvengano con ordine e per essere in grado di rispettare in ogni momento il loro contingente di esportazione in vigore. In ogni caso, nessun membro esportatore esporta nel corso dei due primi trimestri, piu' dell'85%, o nel corso dei tre primi trimestri piu' del 90%, del proprio contingente annuo di esportazione determinato in conformita' dell'articolo 31. 3. Ogni membro esportatore si impegna a far si' che il volume delle sue esportazioni di cacao non superi il proprio contingente di esportazione in vigore. 4. Se un membro esportatore supera il proprio contingente di esportazione in vigore di meno dell'1% del proprio contingente annuo di esportazione, tale superamento non e' considerato un'infrazione al paragrafo 3. Tuttavia, viene dedotta la differenza dal contingente di esportazione in vigore del membro interessato per l'anno di contingentamento seguente. 5. Se un membro esportatore supera una prima volta il proprio contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza previsto al paragrafo 4, tale membro vende allo stock regolatore, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, un quantitativo uguale alla differenza, nei tre mesi successivi alla data in cui il Consiglio ha constatato il superamento. Tale quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno di contingentamento immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte allo stock regolatore in base al presente paragrafo sono effettuate in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 39. 6. Se un membro esportatore supera una seconda volta o piu' volte il proprio contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza previsto al paragrafo 4, tale membro vende allo stock regolatore, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, un quantitativo uguale al doppio della differenza, nei tre mesi successivi alla data in cui il Consiglio ha constatato il superamento. Tale quantitativo viene dedotto automaticamente dal proprio contingente di esportazione in vigore per l'anno di contingentamento immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte allo stock regolatore in base al presente paragrafo sono effettuate in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 39. 7. Le misure adottate in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente Articolo non pregiudicano le disposizioni del capitolo XV. 8. Il Consiglio, quando determina i contingenti annui di esportazione in base all'articolo 31, puo', con voto speciale, desistere di fissare dei contingenti trimestrali di esportazione. Esso stabilisce nello stesso tempo le norme che regolano l'applicazione e la soppressione di tali contingenti trimestrali di esportazione. Nello stabilire tali regole, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche della produzione di ogni membro esportatore. 9. Nel caso in cui l'istituzione o la riduzione di contingenti di esportazione non possa essere pienamente attuata durante l'anno di contingentamento in corso a motivo dell'esistenza di contratti validi conclusi quando i contingenti di esportazione erano sospesi o entro i limiti dei contingenti di esportazione in vigore nel momento in cui i contratti sono stati conclusi, la rettifica viene operata nei contingenti di esportazione in vigore per l'anno di contingentamento successivo. Il Consiglio puo' esigere delle prove dell'esistenza di tali contratti. 10. I membri si impegnano a comunicare immediatamente al Consiglio ogni informazione che essi potrebbero raccogliere circa ogni infrazione al presente Accordo o ad ogni norma o regolamento fissati dal Consiglio.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36. Ridistribuzione delle deficienze di produzione 1. Appena possibile, e, in ogni caso, prima della fine del mese di maggio di ogni anno di contingentamento, ogni membro esportatore notifica al Consiglio in quale misura e per quali ragioni egli preveda di non potere utilizzare la totalita' del proprio contingente in vigore, o di avere un'eccedenza rispetto a tale contingente. Alla luce di tali notifiche e spiegazioni il Direttore esecutivo, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti, tenuto conto dello stato del mercato, ridistribuisce l'ammontare dei deficits fra i membri esportatori in conformita' delle norme fissate dal Consiglio sulle condizioni, il momento e le modalita' di detta ridistribuzione. Tali norme comprendono delle disposizioni che regolano il modo in cui avvengono le riduzioni operate in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 35. 2. Per i membri esportatori che, a motivo della data di raccolta della loro principale cultura, non sono in grado di notificare al Consiglio prima della fine del mese di maggio le eccedenze o i deficits previsti, il termine di notifica di tali eccedenze o di tali deficits viene prorogato sino a meta' luglio. La lista dei paesi esportatori ammessi a beneficiare di detta proroga figura nell'allegato E.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37. Istituzione e finanziamento dello stock regolatore 1. Viene istituito uno stock regolatore. 2. Lo stock regolatore acquista e conserva soltanto dei semi di cacao e la propria capacita' massima e' di 250.000 tonnellate. 3. Il Direttore dello stock regolatore, in base alle norme adottate dal Consiglio, e' responsabile del funzionamento dello stock regolatore, delle operazioni di acquisto e di vendita, della conservazione in buono stato degli stocks di semi di cacao ed, evitando i rischi del mercato, del rinnovamento delle partite di semi di cacao in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente Accordo. 4. Per finanziare le proprie operazioni, lo stock regolatore riceve, a partire dall'inizio del primo anno di contingentamento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, un normale finanziamento sotto forma di contributi percepiti sul cacao in conformita' delle disposizioni dell'articolo 38. Se tuttavia il Consiglio dispone di altre fonti di finanziamento, esso puo' decidere di ritardare il versamento dei contributi. 5. Se, ad un dato momento, il normale finanziamento dello stock regolatore costituito dai contributi non dovesse essere sufficiente per le operazioni, il Consiglio puo', con voto speciale rivolgendosi a fonti di finanziamento opportune, ivi compresi i governi dei paesi membri, procurarsi dei fondi in valuta liberamente convertibile. I prestiti cosi' contratti sono rimborsati con il prodotto dei contributi, della vendita di semi di cacao dello stock regolatore ed, eventualmente, di redditi diversi dallo stock regolatore. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso di tali fondi presi a prestito. 6. Le spese per il funzionamento e la conservazione dello stock regolatore, ivi comprese: a) la rinumerazione del Direttore dello stock regolatore e dei membri del personale che gestiscono e assicurano la conservazione dello stock regolatore, le spese sostenute dalla Organizzazione per amministrare e controllare il recupero dei contributi e gli interessi o il rimborso delle somme prese in prestito dal Consiglio, e b) le altre spese quali quelle di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento dello stock regolatore, l'immagazzinamento, ivi comprese la fumigazione, le spese di manutenzione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e tutte le spese sostenute per il rinnovo delle partite di semi di cacao al fine di assicurarne la conservazione e di mantenerne il valore, sono coperte dalla fonte comune di reddito proveniente da contributi o da prestiti contratti ai sensi del paragrafo 5 o dal prodotto di rivendite effettuate in conformita' del paragrafo 5 dell'articolo 39.

Accordo - art. 38

ARTICOLO 38. Contributi al finanziamento dello stock regolatore 1. Il tasso del contributo percepito sul cacao sia al momento della sua prima esportazione da parte di un membro, sia al momento della sua prima importazione da parte di un membro, non supera un cent statunitense la libbra di semi di cacao ed e' fissato proporzionalmente per i prodotti derivanti dal cacao conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32. In ogni caso, il contributo viene percepito una sola volta. Nel corso dei due primi anni di contingentamento per i quali il contributo e' in vigore, i semi di cacao e proporzionalmente per i prodotti derivanti dal cacao in conformita' dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32. Per il periodo che segue, il Consiglio puo', con voto speciale, determinare un tasso di contributo inferiore, tenuto conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione relativi allo stock regolatore. Nel caso contrario, viene mantenuto il tasso in vigore. Se il Consiglio, con voto speciale, decide che sono stati riuniti capitali sufficienti per assicurare il funzionamento dello stock regolatore e l'adempimento degli impegni finanziari del Consiglio relativi allo stock regolatore, non vengono piu' percepiti altri contributi. 2. I certificati di contributo sono rilasciati dal Consiglio in conformita' delle norme che esso ha fissato. Tali norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e regolano in particolare l'eventuale utilizzazione di agenti, il rilascio di documenti relativi al versamento dei contributi, e il versamento di contributi entro un dato termine. 3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valute liberamente convertibili e non sono soggetti al controllo dei cambi. 4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di ogni acquirente e di ogni venditore a fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle consegne di cacao.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39. Acquisti di stock regolatore 1. Ai fini del presente articolo, la capacita' massima di 250.000 tonnellate che costituisce lo stock regolatore e' divisa in parti individuali che sono suddivise fra i membri esportatori nella stessa proporzione dei contingenti di base attribuiti in conformita' dell'articolo 30. 2. Se i contingenti annui di esportazione sono stati ridotti ai sensi dell'articolo 34, ogni membro esportatore fa immediatamente una offerta di vendita al Direttore dello stock regolatore, il quale, nei dieci giorni successivi alla riduzione dei contingenti, stipula con lui un contratto di acquisto per una quantita' di semi di cacao uguale a quella di cui il contingente di tale membro esportatore e' stato ridotto. 3. Non oltre la fine della campagna di raccolta, ogni membro esportatore notifica al Direttore dello stock regolatore ogni eccedenza della propria produzione in rapporto al proprio contingente annuo di esportazione in vigore alla fine dell'anno di contingentamento e il quantitativo di semi di cacao necessario al consumo interno. Ogni membro esportatore interessato fa immediatamente una offerta di vendita al Direttore dello stock regolatore, il quale, nei dieci giorni successivi alla notifica, stipula con lui un contratto di acquisto per ogni quantitativo di semi di cacao, prodotto in piu', del contingente di esportazione di tale membro in vigore alla fine dell'anno di contingentamento, che non sia gia' stato acquistato ai sensi del paragrafo 2, detratto il quantitativo di produzione necessario al consumo interno. 4. Il Direttore dello stock regolatore acquista unicamente i semi di cacao di qualita' commerciali correnti riconosciute e in quantitativi di almeno 100 tonnellate. 5. Quando esso acquista semi di cacao dai membri esportatori in conformita' delle disposizioni del presente articolo, il Direttore dello stock regolatore effettua, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 6: a) un versamento iniziale di 10 cents statunitensi la libbra f.o.b. alla consegna dei semi di cacao, restando inteso che il Consiglio, alla fine dell'anno di contingentamento considerato, puo', su raccomandazione del Direttore dello stock regolatore, decidere, tenuto conto della situazione finanziaria presente e prevista dallo stock, che il versamento iniziale sia maggiorato di un ammontare che non superi i 5 cents statunitensi la libbra. Il Direttore dello stock regolatore puo' effettuare un versamento aumentato di un minore ammontare per certe spedizioni di semi di cacao, a seconda della loro qualita' o del loro stato, in conformita' delle norme approvate in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 37; b) un versamento complementare sulla vendita dei semi di cacao da parte dello stock regolatore, che rappresenta il ricavato della vendita meno il versamento di cui al precedente sottoparagrafo a) e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento e di manutenzione, nonche' le spese, se del caso, sostenute per il rinnovo delle partite di semi di cacao, per quanto e' necessario per assicurarne la conservazione e mantenerne il valore. 6. Quando un membro ha gia' venduto al Direttore dello stock regolatore un quantitativo di semi di cacao equivalente alla sua parte individuale, quale e' definita al paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore paga per gli acquisti successivi, al momento della consegna, soltanto il prezzo che verrebbe tratto dallo smercio dei semi tradizionali per uso non tradizionali. Se i semi di cacao acquistati ai sensi del presente paragrafo vengono rivenduti in seguito, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 40, il Direttore dello stock regolatore effettua a favore del membro esportatore interessato un versamento complementare che rappresenta il ricavato della rivendita meno il versamento gia' effettuato ai sensi del presente paragrafo e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento dello stock regolatore, le spese di immagazzinamento e di manutenzione, nonche' le spese, ove esistano, sostenute per il rinnovo delle partite di semi di cacao, per quanto e' necessario per assicurarne la conservazione e mantenere il valore. 7. Quando dei semi di cacao vengono venduti al Direttore dello stock regolatore in conformita' del paragrafo 2, il contratto contiene una clausola che autorizza il membro esportatore ad annullare del tutto o in parte il contratto prima della consegna dei semi di cacao: a) se, in seguito, nel corso dello stesso anno di contingentamento, il contingente la cui riduzione ha dato luogo alla vendita viene ristabilito in base alle disposizioni dell'articolo 34, o b) nella misura in cui, dopo che la vendita e' stata conclusa, la produzione nel corso dello stesso anno di contingentamento e' insufficiente perche' il membro possa utilizzare il proprio contingente di esportazione in vigore. 8. I contratti di acquisto conclusi in conformita' del presente articolo prevedono che la consegna avvenga entro un termine stipulato nel contratto, ma non oltre i due mesi successivi alla fine dell'anno di contingentamento. 9. a) Il Direttore dello stock regolatore tiene il Consiglio al corrente della situazione finanziaria dello stock regolatore. Se egli ritiene che i fondi non saranno sufficienti per pagare i semi di cacao che, secondo le previsioni, gli saranno offerti durante l'anno di contingentamento in corso, chiede al Direttore esecutivo di indire una sessione straordinaria del Consiglio. b) Se il Consiglio e' nell'impossibilita' di trovare un'altra valida soluzione, esso puo', con voto speciale, sospendere o limitare gli acquisti effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 6 sino al momento in cui e' in grado di normalizzare la situazione finanziaria. 10. Il Direttore dello stock regolatore tiene degli appositi registri che gli permettano di adempiere le funzioni conferitegli dal presente Accordo.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40. Vendite dello stock regolatore tendenti a difendere il prezzo massimo 1. Il Direttore dello stock regolatore procede a delle vendite dallo stock regolatore in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 34 conformemente alle disposizioni del presente articolo: a) le vendite avvengono ai prezzi correnti di mercato; b) una volta che le vendite dallo stock regolatore sono iniziate in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34, il Direttore dello stock regolatore continua a porre in vendita dei semi di cacao: i) sino a che il prezzo indicativo cada al prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra, o ii) sino ad aver esaurito tutte le provviste di semi di cacao di cui dispone; o iii) sino a quando il Consiglio, nel momento in cui il prezzo indicativo si ponga fra il prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra e il prezzo massimo, decida altrimenti con voto speciale; c) quando il prezzo indicativo sia uguale o superiore al prezzo massimo, il Direttore dello stock regolatore continua a porre in vendita dei semi di cacao sino a quando il prezzo indicativo torni al prezzo massimo o, altrimenti, sino ad aver esaurito tutte le provviste di semi di cacao di cui dispone. 2. Quando procede a delle vendite in conformita' del paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore vende seguendo le vie normali, nei paesi membri, alle imprese ed alle organizzazioni che si dedicano al commercio o che assicurano la trasformazione del cacao, ai fini di trasformazione ulteriore, conformemente alle norme approvate dal Consiglio. 3. Quando procede a delle vendite in conformita' del paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore, con la riserva che il prezzo proposto sia accettabile, concede il diritto di prelazione agli acquirenti di paesi membri prima di accettare le offerte di acquirenti di paesi non membri.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41. Ritiro di semi di cacao dallo stock regolatore 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 40, un membro esportatore che, in seguito ad un raccolto insufficiente, non e' in grado di utilizzare tutto il proprio contingente nel corso di un anno di contingentamento, puo' chiedere al Consiglio di approvare il ritiro di tutto o di parte dei semi di cacao che il Direttore dello stock regolatore aveva da lui acquistato nel corso dell'anno di contingentamento precedente e che si trovano ancora in stock senza essere stati venduti, sino all'ammontare di cui il proprio contingente di esportazione in vigore supera la propria produzione nel corso dell'anno di contingentamento. Il membro esportatore interessato rimborsa al Direttore dello stock regolatore, al momento dello sblocco dei semi di cacao, le spese occasionate dai detti semi di cacao, comprendenti il versamento iniziale, le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento dello stock regolatore, le spese di immagazzinamento e di manutenzione. 2. Il Consiglio determina le norme che devono regolare il ritiro dei semi di cacao dallo stock regolatore in conformita' del paragrafo 1.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42. Modifiche dei tassi di cambio delle monete Il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro un termine di quattro giorni lavorativi al massimo, ogni volta che venga modificata la parita' del dollaro statunitense o della lira sterlina o che i tassi di cambio dell'una o dell'altra moneta non siano mantenuti nel limite dei margini internazionali prescritti per le loro parita'. In attesa di tale sessione straordinaria, il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore adottano le misure provvisorie che ritengono necessarie. In particolare, essi possono, previa consultazione con il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni dello stock regolatore. Dopo avere esaminato la situazione, in particolare le misure provvisorie che il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore avessero adottato, nonche' le possibili conseguenze di una modifica della parita' di una moneta o delle variazioni dei tassi di cambio summenzionati sull'applicazione effettiva del presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, adottare ogni misura correttiva necessaria.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43. Liquidazione dello stock regolatore 1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo comportante delle disposizioni relative allo stock regolatore, il Consiglio adotta le misure che ritiene appropriate perche' lo stock regolatore continui a funzionare. 2. Se il presente Accordo ha termine senza che sia sostituito da un nuovo accordo comportante delle disposizioni relative allo stock regolatore, sono applicabili le seguenti disposizioni: a) non vengono conclusi altri contratti per l'acquisto di semi di cacao destinati allo stock regolatore. Il Direttore dello stock regolatore, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato, vende lo stock regolatore conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con voto speciale, all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che, prima della fine del presente Accordo, il Consiglio non riveda tali norme con voto speciale. Il Direttore dello stock regolatore conserva il diritto di vendere dei semi di cacao in ogni momento della liquidazione per far fronte alle spese relative; b) il ricavato della vendita e le somme iscritte nel conto dello stock regolatore servono a liquidare, nell'ordine: i) le spese di liquidazione; ii) ogni restante ammontare dovuto, maggiorato degli interessi, relativo ad ogni prestito contratto dall'Organizzazione o in suo nome a favore dello stock regolatore; iii) ogni versamento complementare che resti da effettuare in applicazione dell'articolo 39. c) Quando sono stati effettuati i pagamenti di cui al sotto paragrafo b), l'eventuale saldo viene versato ai membri esportatori interessati, proporzionalmente alle esportazioni di ciascuno di loro sulle quali e' stato percepito il contributo.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44. Garanzie di approvvigionamento I membri esportatori si impegnano a seguire, nel quadro del presente Accordo, delle politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per effetto di ridurre artificialmente l'offerta di cacao e che assicurino il regolare approvvigionamento di cacao degli importatori dei paesi membri. Quando pongono in vendita del cacao quando il prezzo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno la preferenza agli importatori dei paesi membri nei riguardi degli importatori dei paesi non membri.

Accordo - art. 45

ARTICOLO 45. Destinazione ad usi non tradizionali 1. Se il quantitativo di cacao che il Direttore dello stock regolatore detiene conformemente all'articolo 39 supera la capacita' massima dello stock regolatore, il Direttore dello stock regolatore, in base alle condizioni e alle modalita' fissate dal Consiglio, smercia queste eccedenze di semi di cacao perche' vengano destinati ad usi non tradizionali. Tali condizioni e modalita' devono essere tali che il cacao non torni sul mercato normale. Ogni membro collabora in questo senso con il Consiglio, in tutta la misura del possibile. 2. Invece di vendere dei semi di cacao al Direttore dello stock regolatore quando tale stock raggiunge la sua massima capacita', un membro esportatore puo', sotto il controllo del Consiglio, destinare sul piano interno la propria eccedenza di cacao ad usi non tradizionali. 3. Ogni volta che un caso di destinazione ad usi non tradizionali, incompatibile con le disposizioni del presente Accordo, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio, ivi compreso ogni caso di reimmissione nel mercato di cacao destinato ad usi non tradizionali, il Consiglio decide al piu' presto sulle misure da adottare per porre rimedio alla situazione.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46. Avviso di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo di contingenti 1. In conformita' delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e delle modifiche di tale contingente per ogni membro esportatore. Egli imputa al contingente le esportazioni che sono effettuate da tale membro a titolo del contingente in modo che la situazione del contingente di ogni membro esportatore sia tenuta aggiornata. 2. A tale fine, ogni membro esportatore avverte il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, circa il volume totale delle esportazioni registrate, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le esportazioni non imputabili ai contingenti sono registrate separatamente.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47. Avviso di importazioni e di esportazioni 1. In conformita' delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni in provenienza dai membri importatori. 2. A tal fine, ogni membro avverte il Direttore esecutivo del volume totale delle proprie importazioni ed ogni membro importatore avverte il Direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, del volume totale delle proprie importazioni, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le importazioni che, in conformita' del presente Accordo, non sono imputabili al contingente di esportazione, sono registrate separatamente.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48. Misure di controllo 1. Ogni membro che esporti del cacao richiede la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di un altro documento di controllo approvato dal Consiglio, prima di autorizzare la spedizione del cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importi del cacao richiede la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di un altro documento di controllo approvato dal Consiglio, prima di autorizzare ogni importazione di cacao sul proprio territorio doganale in provenienza da un membro o da un non membro. 2. Non viene richiesto alcun certificato di contribuzione per il cacao esportato in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 32. Il Consiglio fa quanto e' necessario perche' il rilascio dei documenti di controllo relativi a tali spedizioni avvenga regolarmente. 3. Non viene rilasciato il certificato di contribuzione ne' altro documento di controllo approvato dal Consiglio per le spedizioni di cacao che nel corso di un periodo qualsiasi, superino le esportazioni che sono autorizzate per tale periodo. 4. Il Consiglio adotta, con voto speciale, le norme che ritiene necessarie per quanto concerne i certificati di contribuzione o gli altri documenti di controllo approvati. 5. Per il cacao fine ("fine" o "flavour"), il Consiglio fissa le norme che ritiene necessarie per quanto attiene alla semplificazione della procedura relativa ai documenti di controllo approvati dal Consiglio, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49. Produzione e stocks 1. I membri riconoscono la necessita' di assicurare un ragionevole equilibrio tra la produzione ed il consumo e collaborano con il Consiglio per raggiungere tale obiettivo. 2. Ogni membro produttore puo' fissare un piano di regolazione della propria produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa essere raggiunto. Ogni membro produttore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere tale obiettivo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello degli stocks esistenti nel mondo e fa, dopo tale esame, le raccomandazioni del caso. 4. Nel corso della sua prima sessione, il Consiglio adotta delle disposizioni allo scopo di elaborare un programma tendente a riunire le informazioni necessarie per determinare, con criteri scientifici, la capacita' mondiale di produzione, attuale e potenziale, nonche' il consumo mondiale, attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di tale programma.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50. Ostacoli all'aumento del consumo 1. I membri riconoscono che occorre sviluppare per quanto e' possibile l'economia del cacao e, di conseguenza, facilitare l'aumento del consumo del cacao in rapporto alla produzione, al fine di assicurare il migliore equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda e a tale riguardo, riconoscono anche che occorre giungere alla progressiva soppressione di tutti gli ostacoli che possono intralciare tale aumento. 2. Il Consiglio definisce i particolari problemi posti dagli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 1 e cerca le misure reciprocamente accettabili che potrebbero essere adottate nella pratica per eliminare progressivamente gli ostacoli. 3. Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 2, i membri si sforzano di attuare delle misure per attenuare progressivamente gli ostacoli all'aumento del consumo e, per quanto possibile, eliminarli, o diminuirne sensibilmente gli effetti. 4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' inviare delle raccomandazioni ai membri ed esamina periodicamente, a partire dalla sua prima sessione ordinaria del secondo anno di contingentamento, i risultati ottenuti. 5. I membri informano il Consiglio di tutte le misure adottate al fine di attuare le disposizioni del presente articolo.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51. Propaganda a favore del consumo 1. Il Consiglio puo' istituire un comitato che abbia lo scopo di stimolare il consumo del cacao sia nei paesi esportatori che nei paesi importatori. Il Consiglio rivede periodicamente i lavori del Comitato. 2. Le spese sostenute per attuare il programma di propaganda sono coperte dalle quote dei membri esportatori. I membri esportatori possono anche contribuire finanziariamente al programma. La composizione del comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di propaganda. 3. Prima di intraprendere una campagna di propaganda sul territorio di un membro, il comitato cerca di ottenere il consenso di tale membro.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52. Prodotti sostitutivi del cacao 1. I membri riconoscono che l'uso di prodotti sostitutivi puo' nuocere all'aumento del consumo del cacao. A tale riguardo, essi convengono di fissare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato, o di adottare, ove occorra, la regolamentazione esistente in modo che la detta regolamentazione impedisca che delle materie non provenienti dal cacao siano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. Al momento della creazione o della revisione di ogni regolamentazione basata sui principi enunciati al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti del cacao e il cioccolato. 3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di adottare le misure che il Consiglio ritiene opportune per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. 4. Il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un rapporto annuo sul modo in cui le disposizioni del presente articolo vengono rispettate.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53. Cacao trasformato 1. E' noto che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. A tale proposito, e' anche noto che occorre fare in modo da non pregiudicare seriamente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori e dei membri importatori. 2. Ove un membro ritenga che i propri interessi in uno qualsiasi di tali campi possano essere lesi, puo' intraprendere delle consultazioni con l'altro membro interessato, al fine di giungere ad una intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro puo' riferirne al Consiglio, che presta i suoi buoni uffici in materia allo scopo di giungere a tale intesa.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54. Limitazione delle importazioni in provenienza da non-membri 1. Ogni membro limita le proprie importazioni annue di cacao prodotto in paesi non-membri, ad eccezione delle importazioni di cacao fine ("fine" o "flavour") provenienti da paesi esportatori figuranti nell'allegato C, in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2. Ogni membro si impegna nel corso di ogni anno di contingentamento: a) a non autorizzare l'importazione di un quantitativo totale di cacao prodotto in paesi non-membri, presi collettivamente, che superi i quantitativi medi che ha importato da tali paesi non-membri, presi collettivamente, nel corso dei tre anni solari 1970, 1971 e 1972: b) a ridurre a meta' il quantitativo fissato nel sottoparagrafo quando il prezzo indicato cada al disotto del prezzo minimo, ed a mantenere tale riduzione sino a quando il livello dei contingenti in vigore raggiunge quello previsto dal sottoparagrafo c) del paragrafo 2 dell'articolo 34. 3. Il Consiglio puo', con voto speciale, sospendere interamente o in parte le limitazioni previste dal paragrafo 2. In ogni caso le limitazioni previste dal capoverso (c) del paragrafo 2 non sono applicabili quando il prezzo indicativo del cacao sia superiore al prezzo massimo. 4. Le limitazioni previste dal capoverso a) del paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato in base a contratti validi che siano stati conclusi quando il prezzo indicativo era superiore al prezzo massimo ne quelle previste dal capoverso b) dal paragrafo 2 riguardanti il cacao acquistato in base a contratti validi conclusi prima che il prezzo indicativo scendesse al di sotto del prezzo minimo. In tale caso, subordinatamente alle disposizioni del capoverso b) del paragrafo 2, le riduzioni sono effettuate nel corso dell'anno di contingentamento seguente, a meno che il Consiglio non decida di rinunciare a tali riduzioni o di applicarle nel corso di un anno di contingentamento successivo. 5. I membri informano regolarmente il Consiglio dei quantitativi di cacao che hanno importato da paesi non-membri, o che hanno esportato verso paesi non-membri. 6. A meno che il Consiglio non decida altrimenti, ogni importazione di un membro proveniente da non-membri che superi la quantita' che questi e' autorizzato ad importare in base al presente articolo viene detratta dalla quantita' che sarebbe stato normalmente autorizzato ad importare nel corso dell'anno di contingentamento successivo. 7. Quando a piu' riprese, un membro non abbia osservato le disposizioni del presente articolo, il Consiglio puo', con voto speciale, sospendere i diritti di veto di tale membro nel Consiglio nonche' il suo diritto di votare o di fare votare a suo nome nel Comitato esecutivo. 8. Gli obblighi enunciati nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi contrastanti a carattere bilaterale o multilaterale che i membri avessero contratto nei confronti dei non-membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni membro che abbia contratto tali obblighi contrastanti li assolva in modo da attenuare, per quanto possibile, il conflitto fra i detti obblighi e quelli enunciati nel presente articolo, che adotti il piu' rapidamente possibile delle misure per conciliare i detti obblighi con le disposizioni del presente articolo e che esponga al Consiglio, dettagliatamente, la natura dei detti obblighi e le misure che ha adottato per attenuare o eliminare il conflitto.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55. Operazioni commerciali con non-membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti a concedere nello stesso momento a dei membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare del cacao da non-membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali. 3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' richiedere ai paesi membri di comunicare le informazioni del caso in conformita' dell'articolo 56. 4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54, ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato ad un obbligo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 puo' informarne il Direttore esecutivo e chiedere delle consultazioni in applicazione dell'articolo 60 o riferirne al Consiglio in conformita' dell'articolo 62.

Accordo - art. 56

ARTICOLO 56. Informazioni 1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per: a) informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stocks di cacao nel mondo; e b) nella misura in cui essa le ritiene opportune, delle informazioni tecniche sulla coltivazione, la lavorazione e l'utilizzazione del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare in base ad altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari all'esercizio delle sue funzioni, in particolare dei rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, gli stocks e le misure fiscali. 3. Se un membro non fornisce o gli e' difficile fornire entro un termine ragionevole le informazioni, le statistiche e gli altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon andamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' pretendere dal membro in questione che ne spieghi le ragioni. Ove si riveli necessaria un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio puo' adottare le misure che si impongono.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57. Studi Il Consiglio, nella misura che ritiene necessaria, incoraggia gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi compresi le tendenze e i progetti, l'incidenza delle misure adottate dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori circa la produzione e il consumo del cacao, sulla possibilita' di aumentare il consumo del cacao negli usi tradizionali ed eventualmente mediante nuovi usi, nonche' sugli effetti dell'applicazione del presente Accordo sulle esportazioni e le importazioni di cacao in particolare per quanto attiene alle modalita' di scambio, e puo' sottoporre ai membri delle raccomandazioni sui problemi da studiare. Per incoraggiare tali studi, il Consiglio puo' cooperare con delle organizzazioni internazionali.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58. Esame annuo Appena possibile, dopo la fine di ogni anno di contingentamento, il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo e il modo con cui i membri osservano i principi del detto Accordo e ne servono gli scopi. Esso puo' allora inviare ai membri delle raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento del presente Accordo.

Accordo - art. 59

ARTICOLO 59. Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore, o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto un regime di amministrazione fiduciaria. 2. Il Consiglio, nell'accordare ad un membro una dispensa in base al paragrafo 1, precisa esplicitamente con quali modalita' ed a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dal detto obbligo. 3. Malgrado le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda dispensa ad un membro per quanto concerne: a) l'obbligo assunto dal membro in questione in base all'articolo 24 di versare il proprio contributo o le conseguenze che il mancato versamento comporta; b) un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se tale contingente o tale limitazione sono gia' stati superati; c) l'obbligo di pretendere il pagamento di ogni onere o contributo di cui all'articolo 37.

Accordo - art. 60

ARTICOLO 60. Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente le rimostranze che un altro membro puo' fargli riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, e gli offre adeguate possibilita' di consultazioni. Nel corso di tali consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo fissa un adeguato procedimento di conciliazione. Le spese di tale procedimento non sono sostenute dal bilancio dell'Organizzazione. Se tale procedimento giunge ad una soluzione, il Direttore esecutivo ne viene informato. Ove non intervenga alcuna soluzione, la questione puo', a richiesta di una delle parti, essere sottoposta al Consiglio in conformita' dell'articolo 61.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61. Controversie 1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non venga definita dalle parti di tale controversia, viene sottoposta al Consiglio perche' esso prenda una decisione in merito a richiesta di una delle parti di detta controversia. 2. Quando una controversia viene sottoposta al Consiglio in base al paragrafo 1 e forma l'oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri, o piu' membri che dispongano insieme di almeno un terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, il parere, sulle questioni in controversia, di un gruppo consultivo speciale costituito in base alle indicazioni del paragrafo 3. 3. a) A meno che il Consiglio non decida altrimenti all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto di: i) due persone, designata dai membri esportatori, delle quali l'una possiede una grande esperienza in questioni del tipo di quelle che sono in discussione, e l'altra sia un giurista qualificato e di provata esperienza; ii) due persone di qualifiche analoghe, designate dai membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate in base ai capoversi i) e ii), o, in caso di mancato accordo fra di loro, dal Presidente del Consiglio; b) i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale; c) i membri del gruppo consultivo speciale ne fanno parte a titolo personale e non ricevono istruzioni da alcun governo; d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. Il parere motivato del gruppo consultivo speciale e' sottoposto al Consiglio, che definisce la controversia dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62. Azione del Consiglio in caso di reclamo 1. Ogni reclamo per inadempimento da parte di un membro, degli obblighi impostigli dal presente Accordo, viene, a richiesta dell'autore del reclamo, sottoposto al Consiglio che l'esamina a delibera in merito. 2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che un membro ha mancato agli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplice e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Tutte le volte che il Consiglio conclude, sia a seguito di un reclamo o meno, che un membro non ha adempiuto agli obblighi impostigli dal presente Accordo, esso puo', con voto speciale, fatte salve le altre misure previste espressamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 72: a) sospendere i diritti di voto di tale membro al Consiglio e al Comitato esecutivo, e b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di tale membro, in particolare la possibilita' di essere eletto ad un incarico nel Consiglio o in uno qualsiasi dei suoi compiti, nonche' il diritto del membro di svolgere un tale incarico, sino a quando non abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro, i cui diritti di voto siano stati sospesi in conformita' del paragrafo 3 resta tenuto all'adempimento dei suoi obblighi finanziari nonche' degli altri obblighi previsti dal presente Accordo.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63. Firma Il presente Accordo sara' aperto alla firma di ogni Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao, 1972, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dal 15 novembre 1972 sino al 15 gennaio 1973.

Accordo - art. 64

ARTICOLO 64. Ratifica, accettazione, approvazione 1. Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari in conformita' della loro procedura costituzionali. 2. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 65, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, non oltre il 30 aprile 1973. 3. Ogni Governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione in conformita' del paragrafo 2 puo' ottenere dal Consiglio una o piu' proroghe del termine. 4. Ogni Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indica, al momento del deposito se e' un membro esportatore o un membro importatore.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65. Notifica 1. Un Governo firmatario puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile, il 30 aprile 1973 o prima di tale data, o, in ogni caso, nei due mesi successivi. 2. Ogni Governo le cui condizioni di adesione siano state definite dal Consiglio, puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere l'adesione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile e, in ogni caso, non oltre i due mesi che seguono la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'autorita' depositaria. 3. Un Governo che faccia una notifica conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ha lo status di osservatore a partire dalla data di ricevimento della sua notifica sino a quando non abbia indicato che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 66 o sino allo spirare del termine indicato nella notifica che ha fatto in conformita' del paragrafo 1 o del paragrafo 2. Se il Governo non e' in grado di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o di aderirvi entro il termine specificato, o di dare l'indicazione prevista dall'articolo 66, il Consiglio puo', tenuto conto delle disposizioni adottate dal Governo interessato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, prorogare lo status di osservatore di tale Governo per un nuovo termine specificato.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66. Indicazione di applicazione a titolo provvisorio 1. Un Governo firmatario che abbia fatto una notifica in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 65 puo' anche indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore conformemente all'articolo 67, sia, se il presente Accordo e' gia' in vigore ad una data specificata. L'indicazione, da parte di un Governo firmatario, della propria intenzione di applicare il presente Accordo quando questo entrera' in vigore conformemente all'Articolo 67, e' considerata, ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio, come equivalente nei suoi effetti ad uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara nel momento in cui fa la notifica, se entra nell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Quando il presente Accordo e' in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo, un Governo che faccia una notifica in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 65 puo' inoltre indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio ad una data specificata. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara, al momento della notifica, se entra a far parte dell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 3. Un governo che abbia indicato, conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore, che ad una data specificata, e' da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio, sino a quando non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o, altrimenti sino allo spirare del termine fissato nella notifica prevista dall'articolo 65. Tuttavia, se il Consiglio acquisisce la convinzione che il Governo interessato non ha depositato il proprio strumento a motivo di difficolta' che ha incontrato per portare a termine la propria procedura costituzionale, puo' prorogare lo status di membro a titolo provvisorio di tale Governo per un nuovo termine specificato.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67. Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esso entrera' in vigore a titolo definitivo, inoltre, in ogni momento successivo all'entrata in vigore provvisoria quando le percentuali richieste saranno raggiunte in seguito al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori, che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali, indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. 3. Se le condizioni relative all'entrata in vigore previste dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2 non sono soddisfatte entro il termine prescritto, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' alla data piu' vicina possibile dopo il 30 giugno 1973, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o che hanno indicato, conformemente all'articolo 66, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se porranno il presente Accordo in vigore tra di loro, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Nel caso in cui non venga presa alcuna decisione nel corso di tale riunione, il Segretario generale potra' indire ulteriormente altre riunioni del genere ove lo ritenga necessario. Il Segretario generale invitera' i Governi che gli hanno inviato una notifica in conformita' dell'Articolo 65 ad assistere a tutte queste riunioni in qualita' di osservatori. L'adesione avverra' in conformita' dell'articolo 68. Durante tutto il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del presente paragrafo, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio conformemente al presente paragrafo, i Governi partecipanti adotteranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo, restera' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore. 4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indira' la prima sessione del Consiglio, che si terra' appena possibile, ma non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo a titolo definitivo o provvisorio.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68. Adesione 1. Il Governo di ogni stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membro delle sue organizzazioni specializzate o membro dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, puo' aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio. 2. Se il Governo in questione e' il Governo di un paese esportatore che non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio assegna a tale paese, se del caso, un contingente base che deve figurare nell'allegato A. Se tale paese figura nell'allegato A, il contingente base specificato in detto allegato costituisce il contingente base di tale paese. 3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni Governo che depositi uno strumento di adesione indica, al momento del deposito, se aderisce alla Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore.

Accordo - art. 69

ARTICOLO 69. Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo puo' fare oggetto di riserve.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70. Applicazione territoriale 1. Ogni Governo puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile ad ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, e il presente Accordo si applica ai territori di cui si fa menzione nella detta notifica a partire dalla data di quest'ultima, o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per tale Governo, se tale data e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare, nei confronti di ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, i diritti conferitigli dall'articolo 3, puo' farlo inviando al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una lettera in tal senso, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, che in ogni momento successivo. Se il territorio che diviene membro a titolo individuale e' un membro esportatore e non figura nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che dovrebbe figurare all'allegato A. Se tale territorio figura nell'allegato A, il contingente di base di tale territorio. 3. Ogni Parte contraente che faccia una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo cessa di applicarsi al detto territorio a partire dalla data di tale notifica. 4. Quando un territorio al quale e' stato reso applicabile il presente Accordo in base al paragrafo 1 diviene successivamente indipendente, il Governo di tale territorio puo', nei 90 giorni che seguono il raggiungimento dell'indipendenza, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di avere assunto i diritti e gli obblighi di una Parte contraente del presente Accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo a partire dalla data di tale notifica. Se la detta Parte e' un membro esportatore e non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio le assegna, ove occorra, un contingente di base che dovrebbe figurare nell'allegato A. Se la Parte in questione figura nell'allegato A, il contingente di base specificato nel detto allegato costituisce il contingente di base di detta Parte.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71. Ritiro volontario Ogni membro puo', in ogni momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il proprio ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo - art. 72

ARTICOLO 72. Esclusione Se il Consiglio conclude, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 62, che un membro ha violato gli obblighi impostigli dal presente Accordo e se decide inoltre che tale violazione intralcia seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con voto speciale, escludere tale membro dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente tale esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il detto membro cessa di essere membro dell'Organizzazione internazionale del cacao e, ove sia Parte contraente, di essere parte del presente Accordo.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73. Lquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione 1. Nel caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di tale membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tale membro, il quale e', d'altra parte, tenuto a regolare tutte le somme dovute al Consiglio alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; tuttavia, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che, a motivo di cio', cessa di partecipare al presente Accordo in base al paragrafo 2 dell'Articolo 75, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli pare piu' equo. 2. Un membro che si sia ritirato dal presente Accordo, che non sia stato escluso o che abbia cessato in ogni altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne' degli altri averi dell'Organizzazione; non puo' neppure essergli imputata alcuna parte dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74. Durata e fine 1. Il presente Accordo restera' in vigore sino alla fine del terzo anno di contingentamento completo successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 o del paragrafo 4 o che non si ponga fine ad esso prima di tale termine in applicazione del paragrafo 5. 2. Il Consiglio, prima della fine del terzo anno di contingentamento di cui al paragrafo 1 puo', con voto speciale, decidere che il presente Accordo sia oggetto di nuovi negoziati. 3. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, i negoziati in vista di un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo non avessero avuto successo, il Consiglio puo', con voto speciale, prorogare il presente Accordo per un altro anno di contingentamento. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, sara' stato negoziato e firmato un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo da un numero di Governi sufficiente affinche' entri in vigore dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione: ma questo nuovo accordo non sara' entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata di applicazione del presente Accordo puo' venire prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo accordo, restando inteso che la proroga non superi un anno. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Consiglio puo' in ogni momento, con voto speciale, decidere di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende allora fine alla data fissata dal Consiglio, restando inteso che gli obblighi assunti dai membri in base all'articolo 37 sussistono sino a che gli impegni finanziari relativi allo stock regolatore non siano stati mantenuti, o, altrimenti, sino alla fine del terzo anno di contingentamento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica tale decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo che occorre per liquidare l'Organizzazione, appurarne i conti e ripartirne gli averi; esso ha, durante tale periodo, i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a tale scopo.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75. Emendamenti 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare un emendamento al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data a partire dalla quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento. L'emendamento ha efficacia 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto delle notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri importatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri importatori, o ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con voto speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima dello spirare del quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento e, se l'emendamento non e' entrato in vigore allo spirare di tale termine, esso viene considerato come ritirato. Il Consiglio da' al Segretario generale le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' l'emendamento entri in vigore. 2. Ogni membro a nome del quale non sia stata fatta una notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui questo entra in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente Accordo, a meno che il detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione che questo tiene dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non aveva potuto fare accettare l'emendamento nel tempo voluto a seguito di difficolta' incontrate per portare a termine la propria procedura costituzionale, e il Consiglio non decida di prolungare per tale membro il termine di accettazione sino a quando tali difficolta' non siano state superate. Tale membro non e' vincolato dall'emendamento sino a quando non abbia notificato la propria accettazione dell'emendamento stesso.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76. Notifiche del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membri di una delle sue organizzazioni specializzate o membri dell'Agenzia internazionali dell'energia atomica ogni firma, ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 63 e ogni intenzione indicata in conformita' dell'articolo 66, nonche' le date in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 70, ogni notifica relativa al ritiro, ogni esclusione, la fine del presente Accordo, ogni proroga del presente Accordo, la data in cui un emendamento entra in vigore o viene considerato ritirato, nonche' ogni cessazione di partecipazione al presente Accordo in conformita' del paragrafo 2 dell'Articolo 75.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77. Testi del presente Accordo facenti fede I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto autorita' depositaria ne inviera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario o aderente, nonche' al Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del cacao. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio Governo, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma.

Accordo - Allegato A

ALLEGATO A CONTINGENTI DI BASE DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 30 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato B

ALLEGATO B PAESI CHE PRODUCONO MENO DI 10.000 TONNELLATE DI CACAO ORDINARIO DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 30 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato C

ALLEGATO C PRODUTTORI DI CACAO FINE (" FINE " o " FLAVOUR ") Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato D

ALLEGATO D IMPORTAZIONI DI CACAO CALCOLATE AI FINI DELL'ARTICOLO 10 (1) (in migliaia di tonnellate) Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato E

ALLEGATO E PAESI ESPORTATORI AI QUALI SI APPLICA IL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 36 Parte di provvedimento in formato grafico