LEGGE 7 giugno 1975, n. 477
Articolo 4. I certifcati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'unito allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano, sul proprio territorio, l'ingresso e la uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i voli di tali aeromobili ad di sopra di detto territorio, verranno applicati all'impresa designata dall'altra Parte contraente. 2. I passeggeri, gli equipaggi e coloro che effettuano spedizioni di merci saranno tenuti ad uniformarsi, sia personalmente che per mezzo di terzi che agiscano in loro nome e per loro conto, alle leggi ed ai regolamenti che regolano, sul territorio di ciascuna Parte contraente l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci, quali quelli che si applicano all'ingresso, alle formalita' di autorizzazione, all'immigrazione, alla dogana ed alle misure applicate in base ai regolamenti sanitari. 3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che non lascino la zona dell'aeroporto che e loro riservata saranno sottoposti ad un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto saranno esentati dai diritti doganali e da altre tasse similari.
Accordo-art. 6
Articolo 6. In osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, ciascuna Parte contraente si impegna a garantire all'altra Parte contraente il libero trasferimento in divise convertibili, al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza sulle spese degli introiti percepiti nel suo territorio per il trasporto dei passeggeri, bagagli, spedizioni postali e merci dall'impresa designata dall'altra Parte contraente.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1. Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, richiedere una consultazione con l'altra Parte contraente o con le sue autorita' aeronautiche per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo allegato. 2. La consultazione richiesta da una Parte contraente o dalle sue autorita' aeronautiche dovra' avere inizio entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda. 3. Ove le Parti contraenti si accordino su alcune modifiche da apportare al presente accordo, tali modifiche entreranno in vigore dopo che saranno state confermate con uno scambio di note diplomatiche. 4. Potranno essere concordate direttamente, anche per corrispondenza, tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, delle modifiche all'allegato al presente accordo. Tali modifiche entreranno in vigore dopo essere state confermate con uno scambio di note diplomatiche.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte contraente la propria decisione di denunziare il presente accordo; tale notifica verra' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. 2. La denunzia avra' efficacia dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denunzia non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo. 3. Nel caso in cui l'altra Parte contraente non ne accusi ricevuta, la notifica sara' ritenuta esserle pervenuta quindici (15) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avra' ricevuto comunicazione.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere composta conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, sia fra le autorita' aeronautiche, che fra le Parti contraenti, questa verra' sottoposta ad un tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti contraenti. 2. Tale tribunale sara' composto di tre membri. Ciascuno dei due Governi designera' un arbitro, e questi due arbitri si accorderanno sulla nomina a presidente di un cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi ha proposto la composizione arbitrale della controversia, i due arbitri non sono stati ancora designati, o se, nel corso dei due mesi seguenti gli arbitri non si sono accordati sulla nomina del presidente, ciascuna Parte contraente potra' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale decide, ove non giunga a comporre la controversia in via amichevole, alla maggioranza dei voti. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano nulla in contrario, il tribunale fissa esso stesso i propri principi di procedura e determina la propria sede. 4. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni decisione resa in base al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Se una delle Parti contraenti non si uniforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potra', per tutto il tempo in cui durera' tale inadempienza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa aveva accordato in base al presente accordo alla Parte contraente in difetto. 6. Ciascuna Parte contraente sosterra' la spesa relativa alla remunerazione dell'attivita' del proprio arbitro e alla meta' della remunerazione del presidente nominato.
Accordo-art. 10
Articolo 10. 1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate dalle tabelle che figurano nell'allegato del presente accordo. Tali servizi e tali rotte sono qui appresso denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate". 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio di servizi internazionali: a) del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte contraente; b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio; c) del diritto di imbarcare e di sbarcare il traffico internazionale, su detto territorio, nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e spedizioni postali.
Accordo-art. 11
Articolo 11. 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate. Tale designazione sara' oggetto di una notifica scritta fra autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accordera' senza indugio, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, all'impresa designata dall'altra Parte contraente la necessaria autorizzazione d'esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti potranno esigere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente dimostri che essa e' in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalle dette autorita' all'esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista al paragrafo 2 del presente articolo o d'imporre le condizioni che le potranno apparire necessarie per l'esercizio, da parte dell'impresa designata, dei diritti specificati nell'articolo 10 del presente accordo, quando la detta Parte contraente non sia in grado di provare che una parte sostanziale della proprieta' e l'effettivo controllo di tale impresa appartengano alla Parte contraente che ha designato l'impresa stessa o a cittadini di questa ultima.
Accordo-art. 12
Articolo 12. 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare l'autorizzazione di esercizio o di sospenderlo da parte dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell'articolo 10 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che essa riterra' necessarie, se a) essa non ha la prova che una parte essenziale della proprieta' ed il controllo effettivo di tale impresa appartengono alla Parte contraente che ha designato l'impresa o a cittadini di questa, o se b) tale impresa non si e' uniformata alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che ha accordato tali diritti, o se c) tale impresa non gestisce i servizi convenuti nelle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo allegato. 2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle leggi ed ai regolamenti, un tale diritto non potra' essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente. In caso di fallimento di detta consultazione, si fara' ricorso all'arbitrato, in conformita' dell'articolo 9.
Accordo-art. 13
Articolo 13. In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione sull'aviazione civile internazionale intesa alla creazione da parte di due o piu' Stati di organizzazioni di gestione in comune o di organismi internazionali di gestione: Il Governo della Repubblica italiana accetta che il Governo della Repubblica del Gabon, in conformita' degli articoli 2 e 4 e dei documenti allegati al trattato relativo ai trasporti aerei in Africa, firmato dal Gabon a Yaounde', il 28 marzo 1961, si riserva il diritto di designare la Societe' Air Afrique come strumento scelto dalla Repubblica del Gabon per l'esercizio dei servizi convenuti.
Accordo-art. 14
Articolo 14. 1. L'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti contraenti sulle rotte indicate nell'allegato del presente accordo e in base alle modalita' in esso fissate, costituisce per i due Paesi un diritto fondamentale e basilare. 2. Verra' assicurato alle imprese designate dalle due Parti contraenti un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di uguali possibilita' per l'esercizio dei servizi convenuti. 3. Dette imprese dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i loro rispettivi servizi.
Accordo-art. 15
Articolo 15. 1. Su ciascuna delle rotte specificate, i servizi convenuti avranno come principale obiettivo la messa in opera, ad un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacita' adattata alle necessita' normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza o diretto al territorio della Parte contraente che avra' designato l'impresa che gestisce i detti servizi. 2. Tuttavia, l'impresa designata da una delle Parti contraenti potra' soddisfare le necessita' del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte specificate e il territorio dell'altra Parte contraente, tenuto conto dei servizi locali e regionali. 3. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo su quelle stesse rotte, le imprese designate si accorderanno su alcune misure appropriate per far fronte a tale aumento temporaneo del traffico. Esse ne sottoporranno il risultato all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Nel caso in cui l'impresa designata da una delle Parti contraenti non desiderasse utilizzare su una o piu' rotte sia una parte, che la totalita' della capacita' di trasporto che essa sarebbe in grado di offrire in base ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, essa potra' accordarsi con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima, per un periodo di tempo determinato, la totalita' od una parte della capacita' di trasporto in causa.
Accordo-art. 16
Articolo 16. 1. Le imprese designate indicheranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio dell'esercizio dei servizi convenuti, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti. La stessa norma verra' applicata ai successivi cambiamenti. 2. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, i dati statistici periodici o altre informazioni analoghe relativi al volume del traffico trasportato sui servizi convenuti, dai punti di imbarco e di sbarco.
Accordo-art. 17
Articolo 17. 1. Le tariffe di ogni servizio convenuto saranno fissate a dei tassi ragionevoli, tenendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo di esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe percepite da altre imprese di trasporto aereo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente accordo saranno, se possibile, determinate di comune accordo dalle imprese designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre imprese di trasporto aereo che operino su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno realizzare tale accordo facendo ricorso alla procedura di determinazione delle tariffe stabilita dalla Associazione di trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Le tariffe cosi' fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine potra' essere ridotto, con riserva di accordo delle dette autorita'. 4. Se le imprese designate non riescono a raggiungere una intesa o se le tariffe non vengono approvate dalle autorita' aeronautiche di una Parte contraente, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si sforzeranno di fissare la tariffa con accordo reciproco. 5. In mancanza di accordo, la controversia sara' sottoposta all'arbitrato previsto al precedente articolo 9. 6. Le tariffe gia' fissate resteranno in vigore sino a quando non verranno stabilite delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 9 del presente accordo, ma per non piu' di dodici (12) mesi dal giorno del rifiuto dell'approvazione da parte delle autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti.
Accordo-art. 18
Articolo 18. Ciascuna impresa designata e' autorizzata a mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente alcuni impiegati qualificati con competenza commerciale, amministrativa e tecnica che siano suoi cittadini.
Accordo-art. 19
Articolo 19. Il presente accordo e il suo allegato saranno adeguati ad ogni convenzione a carattere multilaterale che venisse a vincolare le due Parti contraenti.
Accordo-art. 20
Articolo 20. Il presente accordo entrera' in vigore quindici (15) giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Roma il 9 marzo 1972. (Seguono le firme).
Accordo-Allegato
ALLEGATO TABELLE DELLE ROTTE I Rotte sulle quali potranno essere gestiti i servizi aerei dall'impresa designata dalla Repubblica del Gabon: Punti nel Gabon-Lagos-Roma-Francoforte e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti. II Rotte sulle quali potranno essere gestiti i servizi aerei dall'impresa designata dalla Repubblica italiana: Punti in Italia-Kano-Libreville-Lusaka e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti. III Le imprese designate delle due Parti contraenti opereranno sulle rotte specificate frequenze settimanali nelle due direzioni con una quota totale di 100 (cento) passeggeri andata e ritorno non cumulabili fra il Gabon e l'Italia. Il numero del servizio potra', a richiesta di una delle imprese designate, essere in ogni momento oggetto di una revisione, d'intesa fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. IV Le imprese designate dalle due Parti contraenti avranno la facolta' di omettere uno o piu' scali sui servizi convenuti. V L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti potra', a sua scelta, fare scalo in uno o piu' punti intermedi e in punti oltre il territorio dell'altra Parte contraente, diversi da quelli specificati nelle tabelle delle rotte, ma senza diritti di traffico tra tale o tali punti e il territorio di detta Parte contraente, a meno che tali diritti non siano stati specificatamente concessi dalle autorita' aeronautiche di tale Parte contraente. VI L'inizio e le modalita' di esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate nel presente allegato saranno fissati mediante accordo tra le imprese designate delle due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non venisse concluso, la decisione a tale riguardo verra' rimessa alle autorita' aeronautiche dei due Paesi.
Agreement
AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo, ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E' IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO (D'ora innanzi denominati "Parti contraenti") avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo allo scopo di istituire dei servizi aerei tra i loro rispettivi territori ed "oltre", hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) Il termine "la convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di tale convenzione ed ogni emendamento agli allegati o alla convenzione in basse agli articoli 90 e 94 b) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile", e nel caso della Repubblica di Cipro, la "Civil Aviation Administration of the Ministry of Communications and Works" ed in entrambi i casi ogni persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dalle summenzionate autorita'; c) il termine "impresa designata" significa un'impresa che sia stata designata da una Parte contraente, mediante notifica scritta, all'altra Parte contraente, in base all'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizi aerei internazionali", e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione.
Accordo-art. II
Articolo II. 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in data successiva in seguito all'adempimento delle disposizioni dell'articolo III del presente accordo. 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente accordo, al fine di sbarcare e di imbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo. 3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 del presente articolo puo' essere interpretata nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei (operati in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
Accordo-art. III
Articolo III. 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle (proprie) autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente deve, per mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente alla osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire la dimostrazione soddisfacente che e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di norma alla attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo o di imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare ad esercitare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo IX. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione di esercizio, ovvero di imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nei casi in cui l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nei casi in cui, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.
Accordo-art. IV
Articolo IV. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Accordo-art. V
Articolo V. 1. Le imprese designate da ciascuna Parte contraente ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti devono fornire la capacita' adeguata a soddisfare le normali e ragionevolmente prevedibili necessita' del traffico aereo di tali servizi. 2. Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti concorderanno sull'applicazione pratica dei principi elencati al precedente paragrafo 1. 3. Le intese cosi' raggiunte resteranno in vigore sino a quando non saranno concordati dei nuovi accordi dalle autorita' aeronautiche, sia mediante consultazioni dirette che mediante approvazione delle intese raggiunte dalle imprese designate. 4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti per l'approvazione alle autorita' aeronautiche, almeno trenta giorni prima della data della loro entrata in vigore.
Accordo-art. VI
Articolo VI. Vi saranno buone ed eque possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre. Nell'operare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente allo scopo di non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.
Accordo-art. VII
Articolo VII. a) Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti od oneri. b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa, anche quando tali provviste siano usate e consumate in volo su tale territorio. Detti materiali non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente dall'altra Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima, impegnata nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti od oneri. d) I carburanti e gli olii lubrificanti che gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti dai diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti o tasse. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. e) I materiali che godono delle esenzioni di cui al presente articolo non possono essere usati per usi diversi dai servizi di volo. Nel caso in cui tali materiali non possano essere usati o consumati, essi devono essere riesportati, a meno che non venga accordata la nazionalizzazione in base alle norme in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione debbono rimanere sotto controllo e supervisione doganale. f) Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate all'osservanza di particolari formalita', normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi resi.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII. Ciascuna Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti, in eccedenza alle spese sostenute, percepiti nel territorio della prima Parte contraente nella valuta straniera in cui siano stati pagati. Per gli introiti in valuta locale, ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente, il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti percepiti in eccedenza alle spese sostenute nel territorio della prima Parte contraente, al tasso di cambio ufficiale.
Accordo-art. IX
Articolo IX. 1. Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i fattori relativi, incluso il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di confort) e, ove occorra, le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe saranno fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere, se possibile, concordate, per ciascuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove sia ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese che operino sull'intera rotta o su parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione di trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.). 3. Ogni tariffa cosi' concordata deve essere sottoposta per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso. 4. Nel caso di disaccordo fra le imprese designate relativamente alle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di determinare dette tariffe mediante accordo fra di loro. 5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino sull'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 4, la controversia deve essere composta in conformita' delle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo. 6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe devono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. X
Articolo X. Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Se le autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.
Accordo-art. XI
Articolo XI. 1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati fra di loro. 2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati: a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi altra persona od ente; oppure, b) se le Parti contraenti non riescono a trovare un accordo mediante negoziati, la vertenza puo', a richiesta di una delle Parti contraenti, essere deferita ad un tribunale di tre arbitri perche' decida in merito, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, l'altro dall'altra e il terzo dai due arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di recezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato ed il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare un arbitro nel periodo specificato, o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo specificato, l'una o l'altra Parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo alla Parte contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte contraente.
Accordo-art. XII
Articolo XII. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII. Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale comunicazione verra' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.). Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Accordo-art. XIV
Articolo XIV. Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Accordo-art. XV
Articolo XV. Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente accordo sui trasporti aerei tra le Parti contraenti.
Accordo-art. XVI
Articolo XVI. Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio delle note diplomatiche che staranno ad indicare che sono state espletate le formalita' richieste da ciascuna Parte contraente. FATTO in duplice copia a Nicosia, il 24 novembre 1972, in lingua inglese. (Seguono le firme).
Accordo-Allegato
ALLEGATO I Rotte da effettuarsi dall'aviolinea designata della Repubblica italiana: 1) Italia-Nicosia-Medio Oriente-Khartoum-Asmara-Addis Abeba-Mogadiscio-Nairobi o Entebbe o Dar Es Salaam-Lusaka-Tananarive-Mauritius-Johannesburg e viceversa.; 2) Italia-Nicosia-Teheran-un punto in India-Colombo-Bangkok o Saigon-Hong Kong-Kuala Lumpur o Singapore, un punto in Indonesia, due punti in Australia-Auckland e viceversa. II. Rotte da effettuarsi dall'aviolinea designata della Repubblica di Cipro: 1) Nicosia-Atene-Roma-Londra e viceversa. 2) Nicosia-Atene-Roma-Zurigo-Francoforte o Monaco-Parigi-Amsterdam-Bruxelles-Londra e viceversa. III. Qualsiasi punto o punti delle rotte specificate potranno a discrezione dell'aviolinea designata di ciascuna Parte contraente, essere omessi su qualsiasi o tutti i voli. IV. L'aviolinea designata di ciascuna parte contraente ha il diritto di effettuare un totale di quattro (4) voli settimanali sulle rotte specificate. V. Ai fini del presente accordo l'espressione "Medio Oriente" contenuta nella rotta italiana (1) include i seguenti Paesi: Israele, Giordania, Siria, Iraq, Arabia Saudita, Yemen, Yemen del Sud, Qatar, Kuwait, Bahrein, Iran, Trucial States, Mascate e Oman.
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