LEGGE 7 giugno 1975, n. 477

Type Legge
Publication 1975-06-07
Ultimo aggiornamento 1975-09-24
State In force
Source Normattiva
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Articolo XI. 1. In caso di controversia che abbia a sorgere tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti si sforzeranno in primo luogo di comporla mediante negoziati fra di loro. 2. Ove le Parti contraenti non riescano a raggiungere la composizione di una controversia mediante negoziati, questa sara' deferita ad un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sara' nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo dai due arbitri cosi' designati, purche' tale terzo arbitro non sia cittadino di una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente designera' un arbitro entro due mesi dalla data di consegna da parte di una delle due Parti contraenti all'altra, di una nota diplomatica contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sara' designato di comune accordo entro un mese dopo detto periodo di due mesi. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare il proprio arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non e' designato di comune accordo, l'una o l'altra Parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. In tal caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di un terzo Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad osservare qualsiasi decisione resa in base al paragrafo 2 del presente articolo.

Accordo-art. XII

Articolo XII. 1. Se una delle due Parti contraenti ritiene opportuno modificare le clausole del presente accordo, puo' chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Tale consultazione, che deve aver luogo tra le autorita' aeronautiche e che puo' avvenire mediante discussione o per corrispondenza, deve iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica cosi' concordata entrera' in vigore quando sara' stata confermata da uno scambio di note diplomatiche. 2. Possono essere apportate delle modifiche alle rotte mediante accordo diretto tra le competenti autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.

Accordo-art. XIII

Articolo XIII. Il presente accordo ed ogni emendamento ad esso in base al precedente articolo XII deve essere registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Accordo-art. XIV

Articolo XIV. Ciascuna Parte contraente puo' notificare in ogni momento all'altra Parte contraente la propria decisione di porre termine al presente accordo. Tale notifica deve essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. In tal caso l'accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ne avra' ricevuto notifica, a meno che detta notifica non venga ritirata di comune accordo prima dello spirare di tale periodo. Se l'altra Parte contraente non ne accusera' ricevuta, la notifica si riterra' ricevuta quattordici (14) giorni dopo che la Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ne avra' ricevuto notifica.

Accordo-art. XV

Articolo XV. Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche, che staranno ad indicare l'adempimento delle formalita' richieste da ciascuna Parte contraente. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in duplice copia in lingua inglese a Manila, Filippine, il 25 gennaio 1969. (Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO 1. Al fine di sviluppare i servizi di trasporto aereo lungo le rotte o sezioni di esse specificate nella tabella che costituisce la parte II del presente allegato, al fine di raggiungere e mantenere l'equilibrio tra la capacita' dei servizi aerei specificati e le necessita' di trasporto aereo del pubblico, come stabilito dalle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, si conviene che: a) l'aviolinea designata di ciascuna Parte contraente dovra' godere di eque ed uguali opportunita' di effettuare i servizi aerei per il trasporto del traffico tra i territori delle due Parti; b) nell'effettuazione dei servizi aerei specificati da parte dell'aviolinea designata di una delle Parti contraenti, gli interessi dell'aviolinea dell'altra Parte contraente dovranno essere tenuti in considerazione, in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutta o parte della stessa rotta; c) il servizio di trasporto aereo fornito dall'aviolinea designata di ciascuna Parte contraente su diverse sezioni delle rotte aeree specificate o sezioni di esse saranno in stretta relazione alle necessita' che ha il pubblico di trasporto aereo e agli interessi di traffico delle aviolinee interessate, come disposto nel presente accordo; d) i servizi forniti da un'aviolinea designata ai sensi del presente accordo dovranno mantenere, quale obiettivo principale, le forniture di capacita' adeguate alle domande di traffico tra il Paese cui tale aviolinea appartiene (national) e il Paese di destinazione finale del traffico; e il diritto della aviolinea designata dall'una o dall'altra Parte contraente di imbarcare e sbarcare, in punti del territorio dell'altra Parte contraente, traffico internazionale destinato a o proveniente da Paesi terzi sulle rotte aeree specificate, verra' esercitato in conformita' ai principi generali di un ordinato sviluppo cui entrambe le Parti contraenti sottoscrivono e sara' soggetto al principio generale per cui la capacita' dovra' essere correlata: 1) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine del servizio aereo e le destinazioni sulle rotte aeree specificate; 2) alle esigenze dell'effettuazione di voli senza scalo; 3) alle esigenze del trasporto aereo dell'area attraverso cui passa l'aviolinea; e 4) all'adeguatezza di altri servizi di trasporto aereo stabiliti da aviolinee degli Stati interessati tra i loro rispettivi territori. II. Tabella delle rotte. A. Rotte che saranno servite dall'aviolinea desiginata dalla Repubblica italiana in entrambe le direzioni: Parte di provvedimento in formato grafico III. a) Salvo che per i punti di partenza, i punti sulla rotta possono, a discrezione della aviolinea designata, essere omessi su qualsiasi o su tutti i voli. b) Le aviolinee designate possono terminare qualsiasi o ogni loro servizio sul territorio dell'altra Parte contraente o in qualsiasi altro punto delle rotte specificate.

Accordo-art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA SIERRA LEONE PER SERVIZI AEREI FRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI. IL GOVERNO D'ITALIA ed IL GOVERNO DELLA SIERRA LEONE D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", essendo Parti della convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1) il termine "la convenzione" significa la convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 della convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94; 2) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Sierra Leone, il Ministro responsabile per il Ministero dei trasporti e comunicazioni, ed, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; 3) il termine "impresa designata" significa un'impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica; 4) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione; 5) i termini "equipaggiamento aereo", "provviste di bordo" e "parti di ricambio" hanno il significato rispettivamente loro assegnato nell'annesso 9 della convenzione.

Accordo-art. II

Articolo II. 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente accordo. 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese. 3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento o sotto forma di noleggio e destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea intercontinentale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Accordo-art. III

Articolo III. 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve - per mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola alla attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali e commerciali. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quello di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VII del presente accordo. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nei casi in cui l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nei casi in cui, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Accordo-art. IV

Articolo IV. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi, ed ancora in vigore, da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente e da un terzo Stato.

Accordo-art. V

Articolo V. 1. Gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti o tasse. 2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa. Detti materiali non possono essere sbarcati senza consenso delle autorita' doganali di detta ultima Parte contraente. 3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganili, spese di ispezione e da qualsiasi altro gravame doganale e fiscale. 4. I carburanti e gli olii lubrificanti che gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti da diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti o tasse federali nazionali o locali anche se usati o consumati nel corso dei voli al di sopra del detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. 5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo. Nel caso in cui tali materiali non possono essere usati o consumati essi debbono essere riesportati, a meno che non se ne sia permesso il trasferimento ad altra impresa aerea ovvero la loro disponibilita' non sia concessa secondo le norme in vigore nel territorio dell'altra Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione debbono rimanere sotto controllo e supervisione doganale. 6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate forme che normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi resi.

Accordo-art. VI

Articolo VI. 1. Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori e oltre. 2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sulle rotte specificate o su settori di esse. 3. I servizi convenuti operati dall'impresa designata di ciascuna Parte contraente saranno ragionevolmente correlati alle necessita' del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate ed avranno come loro obiettivo principale l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una capacita' adeguata a trasportare le attuali e ragionevolmente prevedibili necessita' del traffico di passeggeri, merci e posta provenienti dal o destinata nel territorio della Parte contraente che ha designato la impresa. Quanto previsto per il trasporto di passeggeri, merci e posta sia imbarcato che sbarcato lungo le rotte specificate nei territori degli Stati diversi da quello che ha designato l'impresa sara' attuato in conformita' al principio generale secondo cui la capacita' dovrebbe essere correlata: a) alle necessita' del traffico da e per il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa; b) alle necessita' del traffico esistente nell'area attraverso la quale le imprese passano, tenuto conto di altri servizi di trasporto eserciti dalle compagnie aeree degli Stati compresi nell'area, e c) alle necessita' delle operazioni aeree a lungo percorso. 4. Si concorda che l'impresa designata di ciascuna Parte contraente iavra' in ogni caso il diritto di operare un minimo di due (2) servizi settimanali sulle rotte specificate. 5. Gli orari dei servizi debbono essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno sessanta (60) giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Accordo-art. VII

Articolo VII. 1. Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). E tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dalla Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo Senso. 4. Se le imprese designate non concordano una di queste tariffe o se per qualche altra ragione una tariffa non puo' essere fissata in base a quanto previsto nel paragrafo 2 di questo articolo o se durante i primi quindici (15) giorni del periodo di trenta (30) giorni di cui al paragrafo 3 di questo articolo una Parte contraente notifica all'altra Parte contraente di non essere soddisfatta in merito ad una qualunque delle tariffe concordate in base a quanto previsto nel paragrafo 2 di questo articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinare la tariffa d'accordo fra di loro. 5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo X del presente accordo. 6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo X del presente accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente in moneta convertibile, il tasso ufficiale di cambio l'eccedenza degli introiti, sulle spese, percepiti da quella impresa nel suo territorio per il trasporto di passeggeri, posta e merci.

Accordo-art. IX

Articolo IX. Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Se le autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Accordo-art. X

Articolo X. 1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati tra di loro. 2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati, a) esse possono convenire di definire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente; oppure, b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della controversia puo' essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente e il terzo dai due arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla ricezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato ed il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare il suo arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo specificato, l'una o l'altra Parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. In tale caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di un terzo Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte contraente. 5. Ciascuna Parte contraente sara' responsabile del costo dell'arbitro da essa designato e del personale aggiuntivo fornito ed entrambe le Parti contraenti si divideranno in parti uguali tali spese addizionali relative alle attivita' del tribunale incluse quelle relative al presidente.

Accordo-art. XI

Articolo XI. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscono, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Accordo-art. XII

Articolo XII. Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale comunicazione sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.). Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accuse di ricezione dell'altra Parte contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta quindici (15) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Accordo-art. XIII

Articolo XIII. Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso, compreso ogni scambio di note, verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Accordo-art. XIV

Articolo XIV. Il presente accordo entrera' in vigore quindici (15) giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Roma il 6 maggio 1970 in doppio originale nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi essendo egualmente autentici. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo ed hanno apposto ad esso i loro sigilli. Per il Governo della Sierra Leone SEMBU-FORNA Per il Governo della Repubblica italiana SANTINI

Accordo-Annesso

ANNESSO TABELLA DELLE ROTTE Rotta operabile da parte dell'impresa designata dall'Italia. Punti in Italia-via punti intermedi-Freetown-due punti oltre Freetown in Africa occidentale. Rotta operabile da parte dell'impresa designata dalla Sierra Leone. Punti nella Sierra Leone-via punti intermendi-Roma-due punti oltre Roma nell'Europa occidentale. Nota. - Ciascuna impresa designata avra' il diritto di esercitare le summenzionate rotte con pieni diritti di traffico, utilizzando apparecchi DC 8, VC 10 o aeromobili equivalenti. Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Accordo-art. I

ACCORDO AEREO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELL'ARABIA SAUDITA (D'ora innanzi denominati "Parti contraenti"), avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire regolari servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1) il termine "la convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione e ogni emendamento degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 di questa, qualora tali allegati ed emendamenti siano adottati dalle Parti contraenti; 2) il termine "autorita' aeronautiche" significa nel caso del Regno dell'Arabia Saudita il "Directorate general of civil aviation" e nel caso dell'Italia il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" ed, in entrambi i casi, ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; 3) il termine "impresa designata" significa l'impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica; 4) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizi aerei internazionali" e "scalo per scopi non di traffico" avranno i significati che sono rispettivamente ad essi attribuiti negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Accordo-art. II

Articolo II. 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). L'allegato al presente accordo sara' considerato parte dell'accordo e ogni riferimento all'"accordo" sara' inteso come riferimento anche all'allegato ad eccezione di quanto sia altrimenti espressamente previsto. I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in data successiva, fatte salve le disposizioni dell'articolo III del presente accordo. 2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio dell'altra Parte contraente o ad un terzo Paese. 3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 di questo articolo dovra' essere interpretata come intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea internazionale o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. III

Articolo III. 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto - per il tramite delle proprie autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, attraverso le proprie autorita' aeronautiche, e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedera' senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di fornire la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti necessari per osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare ad un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo o di imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata ed autorizzata puo' cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VIII. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio o di imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi o dei regolamenti dalla Parte contraente che concede quei diritti, e nel caso che a giudizio della prima Parte risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali sono stati concessi i diritti in base al presente accordo. Tale azione sara' adottata solo previa consultazione fra le Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Accordo-art. IV

Articolo IV. I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti e ancora in corso di validita' saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione aerea sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Accordo-art. V

Articolo V. 1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione di dazi doganali e di diritti d'ingresso. 2. Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo trattenute a bordo dell'aeromobile dell'impresa designata da una Parte contraente per l'esercizio dei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione di dazi doganali o di altri simili gravami, anche quando gli indicati materiali siano consumati o usati dagli aeromobili stessi nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. I materiali di cui sopra non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. 3. Il carburante, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per esclusivo uso degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente nell'esercizio dei servizi aerei convenuti, sono esenti dai dazi doganali o da altri simili gravami. 4. Il carburante, gli olii lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente sono esenti da ogni dazio doganale e da ogni gravame fiscale. La stessa esenzione e' concessa alle parti di ricambio e alle dotazioni normali di bordo entro i limiti e le condizioni stabilite dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. 5. I materiali che, in base a quanto previsto nei precedenti paragrafi godano di esenzioni doganali e fiscali, non possono essere usati per altri scopi che non siano inerenti al servizio del volo e devono essere riesportati nel caso essi non possano essere usati, a meno che la loro nazionalizzazione sia permessa in base ai regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso e della loro destinazione essi devono rimanere sotto il controllo delle autorita' doganali. 6. Tutte le esenzioni previste nel presente articolo possono essere subordinate all'adempimento delle formalita' normalmente in vigore nel territorio della Parte contraente che concede tali esenzioni e non si riferiscono ai diritti derivanti da servizi resi.

Accordo-art. VI

Articolo VI. Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' in considerazione gli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sulle rotte specificate o su parti di esse.

Accordo-art. VII

Articolo VII. 1. L'impresa designata da ciascuna Parte contraente allo scopo di operare i servizi convenuti offrira' una capacita' idonea a soddisfare le attuali e ragionevolmente prevedibili esigenze dell'esercizio internazionale di questi servizi. 2. Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno per le applicazioni pratiche dei principi enunciati al paragrafo 1. 3. Gli accordi cosi' raggiunti rimarranno in vigore finche' non saranno concordati nuovi accordi fra le autorita' aeronautiche sia attraverso consultazioni dirette sia attraverso l'approvazione di intese raggiunte dalle imprese designate. 4. Gli orari dei servizi devono essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche non meno di sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. 1. Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di confort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' alle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su parte di essa). Tale accordo deve esser raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di determinazione delle tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.). 3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso. 4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle fra di loro. 5. Qualora le autorita' aeronautiche non riescano ad accordarsi sulla approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, in base al paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, in base al paragrafo 4, la controversia deve essere risolta in conformita' alle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo. 6. a) Nessuna tariffa entrera' in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. IX

Articolo IX. Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente, al tasso ufficiale di cambio, il saldo degli utili eccedenti le spese, percepiti da quella impresa nel territorio dell'altra Parte contraente, derivante dal trasporto di passeggeri, merci e posta.

Accordo-art. X

Articolo X. Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Se le autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche. Modifiche all'allegato possono essere concordate fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti mediante consultazioni da tenersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta di una delle Parti contraenti.

Accordo-art. XI

Articolo XI. 1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati diretti fra di loro. 2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati: a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o ad altra persona od ente; oppure: b) se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati, la vertenza potra' essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale composto di tre arbitri, uno designato da ciascuna Parte contraente ed il terzo nominato dagli altri due cosi' designati. Ciascuna delle Parti contraenti dovra' designare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra Parte contraente di una nota diplomatica inviata dalla prima Parte richiedente l'arbitrato per la vertenza e il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti non designano un arbitro entro il periodo prescritto, o se il terzo arbitro non viene nominato entro il periodo stabilito, il presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potra', su richiesta di una delle Parti contraenti, nominare un arbitro o degli arbitri secondo la necessita' del caso. In tal caso, il terzo arbitro sara' un cittadino di un terzo Stato riconosciuto da entrambe le Parti contraenti e potra' agire come presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se, e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente non si atterra' alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente potra' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte contraente.

Accordo-art. XII

Articolo XII. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscano, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Accordo-art. XIII

Articolo XIII. Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale notifica sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Nel caso in cui tale notifica venga inviata, il presente accordo avra' termine 12 mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la notifica di dare termine venga ritirata a seguito di accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte contraente, la notifica si riterra' ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Accordo-art. XIV

Articolo XIV. Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Accordo-art. XV

Articolo XV. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Gedda il 13 ottobre 1971 in doppio originale, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti tre i testi facenti ugualmente fede, ad eccezione dei casi di dubbio, nei quali casi prevarra' il testo in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Luigi SABETTA Per il Governo del Regno dell'Arabia Saudita Mohammed Ibrahim MASSEUD

Accordo-Allegato

ALLEGATO A) Tabella delle rotte. Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", avendo ratificato la convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1) il termine "la convenzione" significa la convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94; 2) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Repubblica dominicana, Presidenza della Repubblica - Giunta dell'aeronautica civile ed, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; 3) il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei convenuti sulle rotte specificate in tale notificazione; 4) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Accordo-art. II

Articolo II. 1. - Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo e nel suo annesso al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate in detto annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti potranno essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente accordo. 2. - Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente; b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per fini non commerciali; e c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese. 3. - Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potra' essere intesa nel senso di conferire alla impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente. 4. - Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. III

Articolo III. 1. - Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. - Ricevuta la designazione, la Parte contraente dovra' - per mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. - Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente potranno richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali, in conformita' alle disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944). 4. - Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare, sospendere e revocare le autorizzazioni citate nel paragrafo 2 del presente articolo nel caso in cui non sia convinta che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata dall'altra Parte contraente sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini. 5. - L'impresa cosi' designata e autorizzata potra' cominciare a operare od esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VIII. 6. - Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Accordo-art. IV

Articolo IV. 1. - I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte definite nell'annesso. Ciascuna Parte contraente si riserva comunque il diritto di riconoscere la validita' per la circolazione aerea sul proprio territorio dei brevetti di attitudine e delle licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato. 2. - Entrambe le Parti contraenti faciliteranno lo scambio o la locazione di aeromobili con o senza equipaggi tra le imprese delle due Parti contraenti.

Accordo-art. V

Articolo V. 1. - Gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, saranno ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro similare diritto o tassa. 2. - I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente, saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa similare. Detti materiali non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali di detta ultima Parte contraente. 3. - I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, saranno esenti dai dazi doganali, spese di ispezione e da qualsiasi altro gravame doganale o connesso. 4. - I carburanti e gli oli lubrificanti che gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti da qualsiasi onere doganale o gravame connesso anche per la parte destinata ad essere consultata nel corso dei voli al disopra del detto territorio. Uguale esenzione sara' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. 5. - I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e dovranno essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione dovranno rimanere sotto controllo doganale. 6. - Le esenzioni previste dal presente articolo potranno essere subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente in vigore nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi resi.

Accordo-art. VI

Articolo VI. Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio e nell'espletamento dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori e oltre.

Accordo-art. VII

Articolo VII. 1. - I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due Parti contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alla domanda di traffico per il trasporto aereo sulle rotte specificate e il loro scopo principale sara' di offrire una capacita' adeguata alle esigenze del traffico tra il Paese del quale tale impresa ha la nazionalita' e il Paese di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare traffico internazionale, in base ai servizi convenuti, destinato o proveniente da terzi Paesi: in un punto o punti delle rotte specificate nell'annesso del presente accordo sara' esercitato in conformita' ai principi generali di ordinato sviluppo adottati da ambedue i Governi e sara' sottoposto al principio generale che la capacita' deve esser correlata a: a) le esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi di destinazione; b) le esigenze dei servizi a lungo percorso; e c) le esigenze del traffico della zona attraverso la quale passa la impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali. 2. - Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive variazioni di capacita' le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio di servizi convenuti da parte delle imprese designate. 3. - Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro entrata in vigore.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. 1. - Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti dovranno essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di confort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe dovranno essere determinate in conformita' con le seguenti disposizioni del presente articolo. 2. - Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto, se possibile, attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA). 3. - Tutte le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte per la approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine potra' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso. 4. - In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle e fissarle di comune accordo. 5. - Qualora le autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia dovra' essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo XII del presente accordo. 6. - a) Nessuna tariffa potra' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XII del presente accordo. b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe dovranno rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. IX

Articolo IX. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere alla altra Parte contraente il trasferimento al tasso ufficiale di cambio, in valuta convertibile, del saldo dei redditi realizzati nel proprio territorio relativi al trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci dalla impresa designata dall'altra Parte contraente, previa autorizzazione delle corrispondenti autorita' bancarie. Nel caso che il sistema di pagamento tra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, detto accordo speciale sara' applicabile.

Accordo-art. X

Articolo X. Ciascuna impresa designata sara' autorizzata a mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento dei servizi convenuti, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle leggi vigenti in materia di lavoro nel detto territorio.

Accordo-art. XI

Articolo XI. Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazione all'altra Parte contraente. Tali consultazioni potranno avvenire tra le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti verbalmente o per iscritto. Esse avranno inizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica cosi' concordata entrera' in vigore quando sara' stata confermata mediante scambio di note per via diplomatica, previa osservanza delle norme costituzionali dei rispettivi Paesi. Le modifiche dell'annesso del presente accordo potranno farsi mediante intesa diretta tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti confermata con scambio di note per via diplomatica.

Accordo-art. XII

Articolo XII. 1. - Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati tra di loro. 2. - Se le Parti contraenti non riusciranno a raggiungere un accordo mediante i negoziati: a) esse potranno convenire di deferire le decisioni della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente; oppure b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della controversia puo' essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente, e il terzo dai due arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare il suo arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo specificato, l'una o l'altra Parte contraente potra' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (OACI) di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere cittadino di un terzo Stato o agire come presidente del tribunale arbitrale. 3. - Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. - Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente potra' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che esso abbia concesso in base al presente accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto o alla impresa designata di quella Parte contraente.

Accordo-art. XIII

Articolo XIII. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscono, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Accordo-art. XIV

Articolo XIV. 1. - Ciascuna Parte contraente potra' ogni momento comunicare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale comunicazione sara' inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). 2. - Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine 12 (dodici) mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza in tale periodo. 3. - In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta 15 (quindici) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).

Accordo-art. XV

Articolo XV. Il presente accordo, il suo annesso ed ogni emendamento allo stesso verranno registrati presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Accordo-art. XVI

Articolo XVI. Il presente accordo entrera' in vigore nel quindicesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Santo Domingo de Guzman, Distretto nazionale, capitale della Repubblica dominicana, il giorno trentuno dicembre 1971. Per il Governo della Repubblica italiana Dr. Virgilio GORGA Ambasciatore d'Italia nella Repubblica dominicana Por el Gobierno de la Repubblica dominicana Dr. Jaime Manuel FERNANDEZ G. Segretario de Estado de relaciones exteriores

Accordo-Annesso

ANNESSO I. - Tabella delle rotte: Rotte della Repubblica dominicana: A. - Repubblica dominicana-Lisbona-Madrid-Roma-Ginevra-Parigi-Bonn-Londra e viceversa. B. - Repubblica dominicana-Lisbona-Madrid-Roma-Atene Cairo-Beirut e viceversa. Rotte della Repubblica italiana: A. - Italia-Madrid-Lisbona-Santo Domingo-Kingston o Montego Bay-Citta' del Messico e viceversa. B. - Italia-Madrid-Lisbona-Santo Domingo-Kingston o Montego Bay-Citta' di Panama-Bogota-Quito-Lima-La Paz-Santiago del Cile e viceversa. 2. - La impresa designata da ciascuna Parte contraente avra' il diritto di effettuare sulle rotte come sopra convenute un numero complessivo di quattro frequenze settimanali con aeromobili del tipo DC 8 o tipo similare o di capacita' superiore. 3. - Le imprese designate godranno sulle rotte convenute dei diritti di terza, quarta e quinta liberta' per tutti i punti delle rotte stesse 4. - Le imprese designate dalle Parti contraenti avranno facolta' di omettere in uno o in tutti i voli uno o piu' punti delle rotte convenute. Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS REGULIERS. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE N0N UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo. ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GABON SUI TRASPORTI AEREI REGOLARI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GABON D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", desiderando favorire lo sviluppo dei trasporti aerei fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Gabon e di continuare, nella piu' larga misura possibile, la cooperazione internazionale in tale campo; Desiderando applicare a tali trasporti i principi e le disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; Hanno nominato i loro plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, i quali hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire delle comunicazioni aeree civili internazionali di cui all'unito allegato.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato: a) Il termine "convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione e tutti gli emendamenti degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94. b) L'espressione "autorita' aeronautiche" significa, per quanto concerne la Repubblica del Gabon, il Ministero incaricato della aeronautica civile, e, per quanto concerne la Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" o, in entrambi i casi, ogni persona ed ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente attribuite alle dette autorita'. c) L'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo designata da una delle Parti contraenti, in conformita' dell'articolo 11 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti. d) Le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale" hanno il significato rispettivamente loro assegnato negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Accordo-art. 3

Articolo 3. a) Gli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente che assicurano l'esercizio dei servizi convenuti saranno, all'ingresso sul territorio della altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e degli altri diritti e tasse. b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili delle imprese designate da una Pare contraente, saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti e tasse. Detti materiali non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, che assicurano l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esenti dai dazi doganali, spese di ispezione ed altri diritti e tasse. d) I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti dai dazi doganali e dagli altri diritti e tasse federali, nazionali e locali anche se usati o consumati nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente. e) I materiali che beneficiano delle esenzioni indicate nei paragrafi precedenti non potranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non possano essere utilizzati, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altre imprese o la nazionalizzazione in conformita' delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione, i materiali in questione saranno sottoposti a controllo doganale. f) Le esenzioni previste dai precedenti paragrafi potranno essere subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza pregiudicare, con questo, i diritti corrispettivi di servizi resi.

Accordo-art. 4

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