LEGGE 27 ottobre 1975, n. 692

Type Legge
Publication 1975-10-27
Ultimo aggiornamento 1975-12-30
State In force
Source Normattiva
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Articolo 42 Estinzione dell'azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto del bagaglio par. 1. - Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, per ritardo nella riconsegna, perdita parziale o avaria. par. 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue: a) se l'avente diritto fornisce la prova che il danno e' stato causato da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia: b) in caso di reclamo per ritardo nella riconsegna, quando il reclamo e' presentato ad una delle ferrovie indicate nel par. 2 dell'articolo 39, nel termine di 21 giorni, non compreso quello del ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto; c) in caso di reclamo per perdita parziale o per avaria: 1° se la perdita o l'avaria e' stata constatata in conformita' all'articolo 41, prima che l'avente diritto abbia ritirato il bagaglio; 2° se l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto in conformita' all'articolo 41, e' stato omesso per colpa della ferrovia; d) in caso di reclamo per danni non apparenti, la cui esistenza venga accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto ed alla duplice condizione che: 1° la domanda di accertamento, conformemente all'articolo 41, venga fatta dall'avente diritto, appena scoperto il danno e non oltre i tre giorni dal ritiro del bagaglio; quando questo termine scade di domenica o in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza e' rinviata al primo giorno lavorativo seguente; 2° l'avente diritto provi che il danno si e' verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.

Convenzione-art. 43

Articolo 43 Prescrizione dell'azione par. 1. - L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni, se si tratta: a) dell'azione fondata su di un danno avente per causa il dolo; b) dell'azione fondata su di un caso di frode. par. 2. - La prescrizione decorre: a) nel caso di azioni di indennita' per ritardo nella riconsegna, perdita parziale o avaria: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna; b) nel caso di azioni di indennita' per perdita totale: dal quattordicesimo giorno che segue la scadenza del termine previsto al 2 dell'articolo 20; c) nel caso di azioni per pagamento o per rimborso del prezzo del trasporto, di spese accessorie o di soprattasse, oppure di correzione, in caso di irregolare applicazione di tariffa o di errore di calcolo: dal giorno del pagamento, o, se non vi e' stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato; d) per le azioni per pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita'; e) per le altre azioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza della validita' del biglietto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel termine. par. 3. - In caso di reclamo amministrativo rivolto alla ferrovia in conformita' all'articolo 37, il corso della prescrizione rimane sospeso fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione. par. 4. - L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. par. 5. - Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nel quale l'azione e' intentata.

Convenzione-art. 44

Articolo 44 Regolamento dei conti tra le ferrovie Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante del prezzo del trasporto che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.

Convenzione-art. 45

Articolo 45 Regresso in caso di indennita' per perdita o per avaria par. 1. - La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in base alle disposizioni della presente Convenzione, ha diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia, dal cui fatto il danno e' stato causato, ne e' sola responsabile; b) se il danno e' stato causato da fatto di piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato. Se una tale distinzione non e' possibile nel caso concreto, l'onere dell'indennita' viene ripartito fra esse secondo le norme stabilite alla lettera c); c) se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da fatto di una o piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' dovuta e' ripartito tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee. La ripartizione e' fatta in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe. par. 2. - Nel caso di insolvibilita' di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.

Convenzione-art. 46

Articolo 46 Regresso in caso di indennita' per ritardo nella riconsegna Le norme indicate nell'articolo 45 sono estese ai casi di indennita' pagate per ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo e' causato da irregolarita' constatate su piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' e' ripartito fra loro in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive reti.

Convenzione-art. 47

Articolo 47 Procedura di regresso par. 1. - La ferrovia contro la quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli articoli 45 e 46, non puo' mai contestare la fondatezza del pagamento effettuato dall'amministrazione che esercita il regresso, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria dopo che la citazione fu debitamente notificata a detta ferrovia e questa fu posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa, secondo le circostanze di fatto, i termini per la notificazione e per l'intervento. par. 2. - La ferrovia che vuole esercitare il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie interessate con le quali non sia venuta a transazione; in difetto, essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. - Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. par. 4. - Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. - Non e' permesso proporre l'azione di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda principale di risarcimento.

Convenzione-art. 48

Articolo 48 Competenza per le azioni di regresso par. 1. - Per tutte le azioni di regresso e' esclusivamente competente il giudice della sede della ferrovia contro la quale si propone il regresso. par. 2. - Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti, in base al par. 1, quello davanti al quale vuole proporre la sua domanda.

Convenzione-art. 49

Articolo 49 Accordi relativi al regresso Le ferrovie possono derogare, mediante accordi, alle norme sulle azioni di regresso reciproche stabilite nel capitolo III.

Convenzione-art. 50

Articolo 50 Applicazione del diritto nazionale Per quanto non e' previsto nella presente Convenzione, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali, relativi al trasporto, in vigore nei singoli Stati.

Convenzione-art. 51

Articolo 51 Regole generali di procedura Per tutte le liti originate dai trasporti sottoposti alla presente Convenzione si applica la procedura del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione.

Convenzione-art. 52

Articolo 52 Esecuzione delle sentenze. Sequestri e cauzioni par. 1. - Allorche' le sentenze pronunciate, in base alle disposizioni della presente Convenzione, in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalita' prescritte nello Stato interessato. Non e' ammessa la revisione di merito della questione. Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese. par. 2. - I crediti derivanti da un trasporto internazionale a favore di una ferrovia verso un'altra ferrovia che non dipende dallo stesso Stato non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato al quale appartiene la ferrovia titolare dei crediti sequestrati. par. 3.- Il materiale rotabile della ferrovia e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il trasporto e' di proprieta' della ferrovia, quali casse mobili (containers), attrezzi di carico, copertoni, ecc., non possono essere sequestrati sul territorio di uno Stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato cui la ferrovia appartiene. I carri privati e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il trasporto, ivi contenuti ed appartenenti al proprietario del carro, non possono formare oggetto di un sequestro, su un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria di quest'ultimo Stato. par. 4. - Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto internazionale.

Convenzione-art. 53

Articolo 53 Unita' monetaria. Corso di conversione o di accettazione delle valute estere par. 1. - Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione o nei suoi allegati sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900. par. 2. - La ferrovia deve pubblicare i cambi in base ai quali essa effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie estere, che sono pagate, in moneta nazionale (corsi di conversione). par. 3. - Analogamente, una ferrovia che accetta in pagamento delle valute estere deve pubblicare a quali corsi essa le accetta (corsi di accettazione).

Convenzione-art. 54

Articolo 54 Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia 1. - Per facilitare ed assicurare l'esecuzione della presente Convenzione e' istituito un Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia incaricato: a) di ricevere le comunicazioni dei singoli Stati contraenti e di ciascuna ferrovia interessata e di notificarle agli altri Stati ed alle altre ferrovie; b) di raccogliere, coordinare e pubblicare le notizie di ogni specie che interessino il servizio dei trasporti internazionali; c) di facilitare, tra le diverse ferrovie, le relazioni finanziarie rese necessarie dal servizio dei trasporti internazionali ed il recupero dei crediti non pagati e di garantire, a questo riguardo, la sicurezza dei rapporti tra le ferrovie; d) di tentare la conciliazione, su domanda di uno Stato contraente o d'una impresa di trasporto le cui linee siano iscritte nella lista delle linee prevista nell'articolo 55, prestando i suoi buoni uffici o la sua mediazione, oppure con qualsiasi altro mezzo, allo scopo di risolvere le controversie tra i detti Stati o imprese aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione; e) di emettere, su domanda delle parti in causa - Stati, imprese di trasporto o utenti - un parere consultivo sulle controversie aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione; f) di collaborare alla definizione, in via di arbitrato, dei litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione; g) d'istruire le domande di modificazione alla presente Convenzione e di proporre, quando occorra, la riunione delle Conferenze previste nell'articolo 64. par. 2. - Un regolamento speciale costituente l'Allegato I alla presente Convenzione stabilisce la sede, la composizione e l'organizzazione di questo Ufficio, come pure i suoi mezzi d'azione. Esso ne fissa inoltre le condizioni di funzionamento e di sorveglianza.

Convenzione-art. 55

Articolo 55 Lista delle linee soggette alla Convenzione par. 1. - L'Ufficio centrale di cui all'articolo 54 e' incaricato di compilare, di aggiornare e di pubblicare la lista delle linee soggette alla presente Convenzione. A tale scopo, esso riceve le notifiche degli Stati contraenti relative all'iscrizione in questa lista o alla radiazione da essa delle linee di una ferrovia o di una delle imprese previste nell'articolo 2. par. 2. - La partecipazione di una nuova linea al servizio dei trasporti internazionali ha luogo solo un mese dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale notifica l'iscrizione di tale linea agli altri Stati. par. 3. - La radiazione di una linea e' fatta dall'Ufficio centrale non appena abbia ricevuto dallo Stato contraente, dal quale venne richiesta l'iscrizione della linea nella lista, la notificazione che detta linea deve essere radiata. par. 4. - La semplice ricezione dell'avviso proveniente dall'Ufficio centrale da' immediatamente diritto a ciascuna ferrovia di cessare, con la linea radiata, ogni relazione riguardante i trasporti internazionali, ad eccezione di quelli in corso, che debbono essere condotti a termine.

Convenzione-art. 56

Articolo 56 Disposizioni complementari Le disposizioni complementari che alcuni Stati contraenti o alcune ferrovie partecipanti pubblicano per l'esecuzione della Convenzione sono da essi comunicate all'Ufficio centrale. Queste disposizioni complementari possono essere messe in vigore, sulle ferrovie che vi hanno aderito, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, senza che esse possano derogare alla presente Convenzione. La loro entrata in vigore e' notificata all'Ufficio Centrale.

Convenzione-art. 57

Articolo 57 Regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato par. 1. - Nel caso che non possano essere regolati tra le parti stesse, i litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, valida come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale, e delle disposizioni complementari emanate da taluni Stati contraenti possono, su domanda delle parti, essere sottoposti a tribunali arbitrali la cui composizione e procedura formano oggetto dell'Allegato III alla presente Convenzione. par. 2. - Tuttavia, in caso di litigio tra Stati, le disposizioni dell'Allegato III non vincolano le parti, le quali possono stabilire liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. par. 3. - Su domanda delle parti, la giurisdizione arbitrale puo' essere investita: a) senza pregiudizio della definizione delle controversie in virtu' di altre disposizioni legali: 1° dei litigi tra Stati membri; 2° dei litigi tra Stati contraenti da una parte e Stati non contraenti dall'altra; 3° dei litigi tra Stati non contraenti, purche', nei due ultimi casi, la Convenzione sia applicabile come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale; b) dei litigi tra imprese di trasporto; c) dei litigi tra imprese di trasporto e utenti; d) dei litigi tra utenti. par. 4. - La messa in atto della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda la sospensione e l'interruzione della prescrizione del credito litigioso, lo stesso effetto dell'azione intentata davanti al tribunale ordinario. par. 5. - Le sentenze pronunziate dai tribunali arbitrali nei confronti delle imprese di trasporto o degli utenti sono esecutive in ciascuno degli Stati contraenti, appena siano state compiute le formalita' prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo.

Convenzione-art. 58

Articolo 58 Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo par. 1. Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee indicate nel par. 1 dello articolo 2, ciascuno Stato puo', chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alla Convenzione, aggiungere a quelle previste nell'articolo 27 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso. Il vettore puo' avvalersene soltanto se prova che il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico dei bagagli a bordo della nave fino a quello del loro scarico dalla nave stessa. Tali cause d'esonero sono le seguenti: a) atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave; b) innavigabilita' della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilita' non e' imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per mettere la nave in condizione di navigabilita' o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove i bagagli sono caricati, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare i bagagli; c) incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo non e' stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio, pilota o dei suoi addetti; d) pericoli, rischi o infortuni di mare o di altre acque navigabili; e) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare. Le cause di esonero di cui sopra non sopprimono ne' diminuiscono in nulla gli obblighi generali del vettore, e, in particolare, quello di impiegare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilita' o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti, o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove i bagagli sono caricati, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare i bagagli. Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se, per una colpa diversa da quella prevista alla lettera a), l'avente diritto provi che il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o suoi addetti. par. 2. - Quando un percorso marittimo e' servito da piu' imprese iscritte nella lista indicata nell'articolo 1, il regime di responsabilita' applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese. Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su domanda di piu' Stati, l'adozione del suddetto regime deve, preliminarmente, formare oggetto di un accordo tra questi Stati. par. 3. - I provvedimenti presi in conformita' del presente articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entreranno in vigore, al piu' presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' reso noti tali provvedimenti agli altri Stati. I suddetti provvedimenti non sono applicabili ai bagagli in corso di trasporto.

Convenzione-art. 59

Articolo 59 Responsabilita' in caso di incidenti nucleari La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' della presente Convenzione, quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtu' delle prescrizioni speciali in vigore in uno Stato contraente regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.

Convenzione-art. 60

Articolo 60 Firma La presente Convenzione, i cui Allegati ne costituiscono parte integrante, resta aperta fino al 30 aprile 1970 alla firma degli Stati precedentemente contraenti e di quelli che sono stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza ordinaria di revisione.

Convenzione-art. 61

Articolo 61 Ratifica. Entrata in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica verranno depositati, il piu' presto possibile, presso il Governo svizzero. Quando la Convenzione sara' stata ratificata da quindici Stati od al piu' tardi un anno dopo la firma, il Governo svizzero si mettera' in relazione con i Governi interessati nell'intento di esaminare con essi la possibilita' di mettere in vigore la Convenzione.

Convenzione-art. 62

Articolo 62 Adesione alla Convenzione par. 1. - Ogni Stato non firmatario che voglia aderire alla presente Convenzione indirizza la sua domanda al Governo svizzero, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti con un rapporto dell'Ufficio centrale sulla situazione delle ferrovie dello Stato richiedente per quanto riguarda i trasporti internazionali. par. 2. - Se nel termine di sei mesi dalla data di detto avviso, due Stati almeno non abbiano notificato al Governo svizzero la loro opposizione, la domanda e' ammessa di pieno diritto e ne e' dato avviso dal Governo svizzero allo Stato richiedente e a tutti gli Stati contraenti. Diversamente, il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati contraenti ed allo Stato richiedente che l'esame della domanda e' differito. par. 3. - Ogni ammissione produce i suoi effetti un mese dopo la data dell'avviso inviato dal Governo svizzero, o, se allo spirare di detto termine la Convenzione non e ancora in vigore, alla data dell'entrata in vigore della medesima.

Convenzione-art. 63

Articolo 63 Durata dell'impegno degli Stati contraenti par. 1. - La durata della presente Convenzione e' illimitata. Tuttavia, ogni Stato contraente puo' ritirarsi alle seguenti condizioni: Per ogni Stato contraente, la Convenzione e' valevole fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Ogni Stato che voglia ritirarsi allo spirare di detto periodo deve notificare la sua intenzione, almeno un anno prima di detta data, al Governo svizzero, che ne informera' tutti gli Stati contraenti. In mancanza di tale notificazione nel termine indicato, l'impegno sara' prorogato di pieno diritto per un periodo di tre anni e cosi' di seguito di tre anni in tre anni, se non e' data disdetta almeno un anno prima del 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni periodo triennale. par. 2. - Gli Stati ammessi a partecipare alla Convenzione nel corso del periodo quinquennale, o di uno dei periodi triennali, sono impegnati sino alla fine di questo periodo e poi sino alla fine di ciascuno dei periodi seguenti, sempre che non abbiano dato la disdetta almeno un anno prima dello spirare di uno di essi.

Convenzione-art. 64

Articolo 64 Revisione della Convenzione par. 1. - I delegati degli Stati contraenti si riuniscono per la revisione della Convenzione, su convocazione del Governo svizzero, al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Su domanda di almeno un terzo degli Stati contraenti viene convocata una Conferenza prima di quest'epoca. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, il Governo svizzero invita anche Stati non contraenti. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita ad assistere alla Conferenza rappresentanti: a) d'organizzazioni internazionali governative competenti in materia di trasporti; b) d'organizzazioni internazionali non governative che si occupano di trasporti. La partecipazione ai dibattiti di delegazioni degli Stati non contraenti, nonche' quella delle organizzazioni internazionali indicate al quarto capoverso, e' disciplinata, per ogni Conferenza, dal regolamento delle deliberazioni. D'intesa con la maggioranza dei Governi degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale puo', prima delle Conferenze di revisione ordinarie e straordinarie, convocare Commissioni per l'esame preliminare delle proposte di revisione. Le disposizioni dell'Allegato II sono applicabili per analogia a tali Commissioni. par. 2. - L'entrata in vigore della nuova Convenzione risultante dalla Conferenza di revisione comporta l'abrogazione della precedente Convenzione e dei suoi Allegati anche nei riguardi di Stati contraenti che non ratificassero la nuova Convenzione. par. 3. - Nell'intervallo tra le Conferenze di revisione, gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 e l'Allegato III possono essere modificati da una Commissione di revisione. L'organizzazione ed il funzionamento di tale Commissione formano oggetto dell'Allegato II alla presente Convenzione. Le decisioni della Commissione di revisione sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'Ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni.

Convenzione-art. 65

Articolo 65 Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali La presente Convenzione e' stata conclusa e firmata in lingua francese, secondo l'uso diplomatico corrente. Al testo francese sono aggiunti un testo in lingua tedesca, un testo in lingua inglese, un testo in lingua italiana ed un testo in lingua araba, i quali hanno il valore di tradizioni ufficiali. In caso di divergenza fa fede il testo francese. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme)

Allegato I-art. 1

ALLEGATO I (Articolo 54) REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UFFICIO CENTRALE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (OCTI) Articolo 1 par. 1. - L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI) ha sede a Berna, sotto gli auspici del Governo svizzero. Il controllo della sua attivita', sia sul piano amministrativo, sia sul piano finanziario, si svolge nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 54 della Convenzione ed e' affidato ad un Comitato amministrativo. A tale scopo, il Comitato amministrativo: a) vigila sulla buona applicazione, da parte dell'Ufficio centrale, delle Convenzioni, nonche' degli altri testi scaturiti dalle conferenze di revisione e raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione di tali Convenzioni e testi; b) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivita' dell'Ufficio centrale e che gli siano sottoposte da uno Stato contraente o dal direttore dell'Ufficio. par. 2. - a) Il Comitato amministrativo si riunisce a Berna. Esso si compone di undici membri, scelti fra gli Stati contraenti. b) La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente nel Comitato e ne assume la presidenza. Gli altri Stati membri sono nominati per cinque anni. Per ciascun periodo quinquennale, una Conferenza diplomatica stabilisce, su proposta del Comitato amministrativo in carica, la composizione del Comitato amministrativo, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica. c) Se una vacanza si produce fra gli Stati membri, il Comitato amministrativo designa di sua iniziativa un altro Stato contraente per occupare il seggio vacante. d) Ogni Stato membro designa, come delegato al Comitato amministrativo, una persona qualificata per la sua esperienza in materia di trasporti internazionali. e) Il Comitato amministrativo stabilisce il suo regolamento interno e si organizza da se stesso. Detto Comitato tiene almeno una riunione ordinaria all'anno: inoltre, tiene riunioni straordinarie quando almeno tre Stati membri ne facciano domanda. La segreteria del Comitato amministrativo e' assunta dall'Ufficio centrale. I verbali delle sedute del Comitato amministrativo sono inviati a tutti gli Stati contraenti. f) Le funzioni di delegato di uno Stato membro sono gratuite e le spese di trasferta che esse comportano sono a carico di tale Stato. par. 3.a) Il Comitato amministrativo stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale. b) Il Comitato amministrativo nomina il direttore generale, il vice-direttore generale, i consiglieri ed i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; il Governo svizzero gli presenta delle proposte per la nomina del direttore generale e del vice-direttore generale. Per queste nomine, il Comitato amministrativo tiene conto in modo particolare della competenza dei candidati e di una equa ripartizione geografica. c) Il Comitato amministrativo approva il bilancio preventivo annuale dell'Ufficio centrale, tenendo conto delle disposizioni del successivo articolo 2; esso approva inoltre il rapporto annuale di gestione. La verifica della contabilita' dell'Ufficio centrale, la quale si riferisce esclusivamente alla concordanza delle scritture e dei documenti contabili, nell'ambito del bilancio, e' esercitata dal Governo svizzero. Quest'ultimo trasmette questa contabilita', con un rapporto, al Comitato amministrativo. Il Comitato amministrativo comunica agli Stati contraenti, unitamente al rapporto di gestione dell'Ufficio centrale e all'estratto dei conti annuali di quest'ultimo, le decisioni, risoluzioni e raccomandazioni che e' chiamato a formulare. d) Il Comitato amministrativo sottopone ad ogni conferenza diplomatica incaricata di fissarne la composizione, almeno due mesi prima dell'apertura di quest'ultima, un rapporto sull'insieme della sua attivita' svolta dopo la conferenza precedente.

Allegato I-art. 2

Articolo 2 par. 1. - Le spese dell'Ufficio centrale sono sostenute dagli Stati contraenti proporzionalmente alla lunghezza delle linee ferroviarie o dei percorsi ai quali si applica la Convenzione. Tuttavia, le linee di navigazione partecipano alle spese in proporzione alla sola meta' dei loro percorsi. Per ogni Stato, il contributo non puo' superare un ammontare fisso per chilometro. Su proposta del Comitato amministrativo in carica, tale ammontare e' fissato per ogni periodo quinquennale dalla Conferenza diplomatica incaricata, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 1, par. 2 b) del presente Regolamento, di stabilire la composizione del Comitato amministrativo per questo stesso periodo. Eccezionalmente, questo contributo puo', mediante accordo tra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, e con l'approvazione del Comitato amministrativo, essere ridotto del 50 per cento al massimo per linee esercitate in particolari condizioni. L'ammontare del credito annuale inerente al chilometraggio e' fissato, dal Comitato amministrativo, per ogni esercizio, dopo aver sentito l'Ufficio centrale. Detto ammontare e' percepito sempre totalmente. Quando le spese effettive dell'Ufficio centrale non abbiano raggiunto l'ammontare del credito calcolato su questa base, la differenza non spesa e' versata ad un fondo di riserva. par. 2. - In occasione dell'invio del rapporto di gestione e dell'estratto dei conti annuali agli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita questi ultimi a versare la loro quota di contributo per le spese dell'esercizio decorso. Lo Stato che, alla data del 1 ottobre, non avesse versato la sua quota, ricevera' un secondo invito a pagare. Se tale richiamo rimane senza esito, l'Ufficio centrale lo rinnova all'inizio dell'anno successivo, in occasione dell'invio del suo rapporto di gestione per l'esercizio decorso. Se al 1 luglio successivo, non e' stato tenuto alcun conto di detto richiamo, un quarto invito viene rivolto allo Stato ritardatario per indurlo a pagare le due annualita' scadute. In caso di esito negativo, l'Ufficio centrale l'avverte, tre mesi dopo, che, se l'atteso versamento non ha luogo entro la fine dell'anno, il mancato pagamento sara' interpretato come tacita manifestazione della sua volonta' di ritirarsi dalla Convenzione. Se quest'ultimo passo non ha effetto prima del 31 dicembre l'Ufficio centrale, prendendo atto della volonta', tacitamente espressa dallo Stato moroso, di ritirarsi dalla Convenzione procede a radiare le linee di questo Stato dalla lista delle linee ammesse al servizio dei trasporti internazionali: par. 3. - Gli importi non riscossi devono, per quanto possibile, essere coperti mediante i crediti ordinari di cui dispone l'Ufficio centrale e possono essere ripartiti su quattro esercizi. La parte del disavanzo che non fosse stato possibile colmare nel modo anzidetto e' portata in un conto speciale, a debito degli altri Stati contraenti, in proporzione al numero dei chilometri di linee soggette alla Convenzione all'epoca della messa in conto. Ogni Stato sara' addebitato nella misura in cui esso ha partecipato alla Convenzione con lo Stato moroso durante il periodo dei due anni che hanno preceduto il ritiro di detto Stato. par. 4. - Lo Stato, le cui linee sono state radiate nelle condizioni indicate nel par. 2 suddetto, puo' farle riammettere al servizio dei trasporti internazionali solamente pagando, in via preliminare, le somme delle quali e' rimasto debitore, per gli anni rispettivi, maggiorate dell'interesse del cinque per cento da calcolare dalla fine del sesto mese trascorso dopo il giorno in cui l'Ufficio centrale lo invito' per la prima volta, a pagare le quote di contribuzione che gli fanno carico.

Allegato I-art. 3

Articolo 3 par. 1. - L'Ufficio centrale pubblica un bollettino mensile contenente le informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione, e, in particolare, le comunicazioni relative alla lista delle linee ferroviarie e d'altre imprese, come pure agli oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni; detto bollettino contiene anche gli studi che l'Ufficio centrale ritenga utile pubblicarvi. par. 2. - Il bollettino e' redatto in francese e in tedesco. Un esemplare e' spedito gratuitamente ad ogni Stato contraente e ad ognuna delle amministrazioni interessate. Gli altri esemplari richiesti debbono essere pagati ad un prezzo stabilito dall'Ufficio centrale.

Allegato I-art. 4

Articolo 4 par. 1. - Le distinte e i crediti per trasporti internazionali rimasti insoluti possono essere indirizzati dall'impresa creditrice all'Ufficio centrale, affinche' questo ne faciliti il ricupero. A tale scopo, l'Ufficio centrale mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare. par. 2. - Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi di rifiuto addotti siano sufficientemente fondati, esso rinvia le parti al giudice competente o, se le parti ne fanno domanda, al tribunale arbitrale previsto nell'articolo 57 della Convenzione (Allegato III). par. 3. - Quando l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo' dopo aver consultato un esperto dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale previsto nello articolo 57 della Convenzione (Allegato III). par. 4. - Nel caso in cui un'impresa di trasporto non abbia dato seguito, entro quindici giorni, alle ingiunzioni dell'Ufficio centrale, viene nuovamente messa in mora, con indicazione delle conseguenze del suo rifiuto. par. 5. - Trascorso infruttuoso il periodo di dieci giorni dopo questa nuova messa in mora, l'Ufficio centrale invia allo Stato contraente, dal quale dipende l'impresa di trasporto, una comunicazione motivata, invitandolo ad esaminare le misure da prendere e, particolarmente, se deve mantenere sulla lista le linee dell'impresa di trasporto debitrice. par. 6. - Se lo Stato contraente dal quale dipende l'impresa di trasporto debitrice dichiara che, nonostante il mancato pagamento, non ritiene di dover far cancellare dalla lista detta impresa, o se esso lascia senza risposta per sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa di pieno diritto che detto Stato si faccia garante della solvibilita' dell'impresa, per quanto concerne i crediti risultanti dai trasporti internazionali.

Allegato I-art. 5

Articolo 5 Per coprire le spese particolari risultanti dall'attivita' prevista nell'articolo 54, par. 1, lettera da d) a f) della Convenzione, viene percepito un compenso. L'ammontare di questo compenso e' fissato dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.

Allegato II-art. 1

ALLEGATO II (Articolo 64, par. 3) STATUTO RELATIVO ALLA COMMISSIONE DI REVISIONE Articolo 1 I Governi degli Stati contraenti comunicano le loro proposte riguardanti le questioni che rientrano nella competenza della Commissione all'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, il quale le porta immediatamente a conoscenza degli altri Stati contraenti.

Allegato II-art. 2

Articolo 2 L'Ufficio centrale invita la Commissione a riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessita', oppure su domanda di almeno cinque Stati contraenti. Tutti gli Stati contraenti sono avvertiti, due mesi prima, dalle sessioni della Commissione. Lo avviso deve indicare esattamente le questioni delle quali e' richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno.

Allegato II-art. 3

Articolo 3 Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori della Commissione. Uno Stato puo' farsi rappresentare da un altro Stato; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. Ogni Stato sostiene le spese dei suoi rappresentanti.

Allegato II-art. 4

Articolo 4 L'Ufficio centrale istruisce le questioni da trattare ed assume il servizio di segreteria della Commissione. Il direttore generale dell'Ufficio centrale od il suo rappresentante partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

Allegato II-art. 5

Articolo 5 D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita ad assistere alle sedute della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti: a) di Stati non contraenti; b) di organizzazioni internazionali governative competenti in materia di trasporti, a condizione di reciprocita'; c) di organizzazioni internazionali non governative che si occupano di trasporti, a condizione di reciprocita'.

Allegato II-art. 6

Articolo 6 La Commissione di revisione e' validamente costituita quando vi siano rappresentati la meta' degli Stati contraenti.

Allegato II-art. 7

Articolo 7 La Commissione designa un presidente ed uno o due vice-presidenti per ogni sessione.

Allegato II-art. 8

Articolo 8 Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli interventi dei membri della Commissione sono tradotti immediatamente oralmente e nella parte essenziale. Il testo delle proposte e le comunicazioni del presidente sono tradotti per esteso.

Allegato II-art. 9

Articolo 9 Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto. Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi e': a) almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati nella Commissione, b) superiore al numero dei voti negativi.

Allegato II-art. 10

Articolo 10 I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese. I verbali sono distribuiti ai membri il piu' presto possibile. Se la loro approvazione non puo' aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.

Allegato II-art. 11

Articolo 11 Per facilitare i lavori, la Commissione puo' costituire sottocommissioni; essa puo' anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione. Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessita' lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.

Allegato III-art. 1

ALLEGATO III (Articolo 57) REGOLAMENTO D'ARBITRATO Articolo 1 Numero degli arbitri I tribunali arbitrali costituiti per giudicare su litigi diversi da quelli tra Stati si comporranno di uno, di tre o di cinque arbitri, secondo gli accordi del compromesso.

Allegato III-art. 2

Articolo 2 Scelta degli arbitri par. 1. prestabilita una lista degli arbitri. Ogni Stato contraente puo' designare al massimo due suoi cittadini, esperti del diritto internazionale dei trasporti, perche' siano iscritti nella lista degli arbitri, che viene compilata e aggiornata dal Governo svizzero. par. 2. - Se il compromesso prevede un arbitro unico, questo e' scelto di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna parte ne sceglie uno o due, secondo il caso. Gli arbitri scelti secondo l'alinea precedente designano di comune accordo, secondo il caso, il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il tribunale arbitrale. Se le parti non sono d'accordo sulla scelta dell'arbitro unico o se gli arbitri scelti dalle parti non sono d'accordo sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, secondo il caso, il tribunale arbitrale e' completato da un arbitro designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero, su richiesta dell'Ufficio centrale. Il tribunale arbitrale e' composto di persone comprese nella lista citata nel § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro al di fuori della lista. par. 3. - L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro debbono essere di nazionalita' diversa da quella delle parti. L'intervento nel litigio d'una parte terza resta senza effetto per quanto concerne la composizione del tribunale arbitrale.

Allegato III-art. 3

Articolo 3 Compromesso Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente: a) l'oggetto della controversia, determinato nel modo piu' preciso e chiaro possibile; b) la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri; c) il luogo del tribunale. Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale.

Allegato III-art. 4

Articolo 4 Procedura Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni: a) il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui e' investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorche' e' chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime; b) il tribunale non puo' accordare di piu' o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto; e) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale; d) salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non e' suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullita'.

Allegato III-art. 5

Articolo 5 Cancelleria del tribunale L'Ufficio centrale funziona come cancelleria del tribunale arbitrale.

Allegato III-art. 6

Articolo 6 Spese La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali, compresi gli onorari degli arbitri, e decide a quale delle parti ne incomba il pagamento o in quale proporzione dette spese sono suddivise tra le parti medesime.

Protocollo addizionale

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E BAGAGLI (CIV) firmate a Berna il 7 febbraio 1970 I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI si sono accordati sulle disposizioni seguenti: I 1° Allo scopo di rendere obbligatorie per l'utente, secondo il diritto del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le prescrizioni delle Convenzioni del 1970 per cio' che concerne le linee delle parti territoriali di Stati non firmatari o non aderenti, il Governo del Regno Unito, in deroga alle disposizioni di queste Convenzioni, e' autorizzato ad inserire, per il traffico in provenienza dal Regno Unito, un riferimento al presente Protocollo addizionale nei moduli stampati della lettera di vettura (CIM), del biglietto internazionale e dello scontrino dei bagagli (CIV). 2° Tenuto conto del fatto che nel Regno Unito, la legislazione relativa ai trasporti non comporta alcun obbligo di pubblicare le tariffe, ne' di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti, e' ammesso che: a) le disposizioni della CIM non si applicano nel Regno Unito se esse comportano l'obbligo di pubblicare le tariffe e di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti; b) le tasse di porto e le spese accessorie che la ferrovia e' autorizzata a percepire nel Regno Unito sono ivi applicabili al traffico internazionale sottoposto alla CIM. 3° Fino alla conclusione ed all'entrata in vigore di una appendice speciale all'Allegato I alla CIM contenente prescrizioni derogatorie relative al traffico ferroviario-marittimo delle materie pericolose tra il Continente e il Regno Unito, le materie pericolose che saranno trasportate sotto il regime della CIM, a destinazione od in provenienza dal Regno Unito, devono soddisfare alle prescrizioni dell'Allegato I e, inoltre, alle condizioni del Regno Unito per quello che concerne i suoi regolamenti ferroviari e marittimi per il trasporto delle materie pericolose. II 1° Allo scopo di rendere obbligatorie per l'utente, secondo il diritto dell'Irlanda, le prescrizioni delle Convenzioni del 1970 per cio' che concerne le linee delle parti territoriali di Stati non firmatari o non aderenti, il Governo d'irlanda, in deroga alle disposizioni di queste Convenzioni, e' autorizzato ad inserire, per il traffico in provenienza dall'Irlanda, un riferimento al presente Protocollo addizionale nei moduli stampati della lettera di vettura (CIM), del biglietto internazionale e dello scontrino dei bagagli (CIV). 2° Tenuto conto del fatto che in Irlanda la legislazione relativa ai trasporti non comporta alcun obbligo di pubblicare le tariffe, ne' di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti, e' ammesso che: a) le disposizioni della CIM non si applicano all'irlanda se esse comportano l'obbligo di pubblicare le tariffe e di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti; b) le tasse di porto e le spese accessorie che la ferrovia e' autorizzata a percepire in Irlanda sono ivi applicabili al traffico internazionale sottoposto alla CIM. 3° Fino alla conclusione ed all'entrata in vigore di una Appendice speciale all'Allegato I alla CIM contenente prescrizioni derogatorie relative al traffico ferroviario-marittimo delle materie pericolose tra il Continente e l'Irlanda, le materie pericolose che saranno trasportate sotto il regime della CIM, a destinazione od in provenienza dall'Irlanda, devono soddisfare alle prescrizioni dell'Allegato I e, inoltre, alle condizioni dell'Irlanda per quello che concerne i suoi regolamenti ferroviari e marittimi per il trasporto delle materie pericolose. III Le disposizioni delle Convenzioni CIM e CIV non potranno prevalere su quelle che determinati Stati saranno indotti ad emanare, nel traffico reciproco, in applicazione di Trattati quali i Trattati relativi alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla Comunita' Economica Europea. IV Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni del 1970, resta aperto alla firma fino al 30 aprile 1970. Esso deve essere ratificato. Gli Stati che non avranno firmato il presente Protocollo prima di questa data e gli Stati partecipanti alle Convenzioni sopra contemplate in applicazione dell'articolo 67 della CIM e dell'articolo 62 della CIV del 1970 possono aderire al presente Protocollo a mezzo notifica. Lo strumento della ratifica o la notifica dell'adesione sara' depositato presso il Governo svizzero. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e cui copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme)

Protocollo

PROTOCOLLO CONCERNENTE LE CONTRIBUZIONI ALLE SPESE DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI STATI PARTECIPANTI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL 25 FEBBRAIO 1961 PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV) firmato a Berna il 7 febbraio 1970 In occasione della settima Conferenza di revisione delle Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1971, alle quali sono Stati contraenti: l'Algeria, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Irak, l'Iran, l'irlanda, l'Italia, la Jugoslavia, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Romania, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia, l'Ungheria. I Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto su cio' che segue: avendo constatato che malgrado la politica di economie seguita dall'Ufficio centrale, i tassi chilometrici massimali fissati nell'Allegato V della CIM e nell'Allegato II della CIV per calcolare le quote contributive degli Stati alle spese dell'Ufficio centrale, aumentati dal contributo complementare annuo concesso per decisione della Conferenza diplomatica tenuta a Berna dal 27 al 29 aprile 1964, non sono piu' sufficienti a coprire le spese d'amministrazione dell'Ufficio centrale, viene deciso - di prevedere un nuovo contributo complementare annuo di franchi oro 1,20 per chilometro per la CIM e la CIV; - d'autorizzare il Comitato amministrativo a determinare, per la prima volta nel 1971, allo atto dell'approvazione dei conti annuali spettanti all'esercizio 1970, le quote contributive degli Stati contraenti in funzione dei tassi chilometrici massimali fissati nelle Convenzioni CIM e CIV del 25 febbraio 1961, del Protocollo B del 29 aprile 1964 e dei contributi complementari specificati nel presente Protocollo. Il presente Protocollo resta aperto alla firma fino al 30 aprile 1970. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno redatto e firmato il presente Protocollo. FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme)

Protocollo I

Traduzione non ufficiale N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. PROTOCOLLO I PREDISPOSTO DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA RIUNITA IN PREVISIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONCERNENTI IL TRASPORTO, PER FERROVIA, DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV) DEL 7 FEBBRAIO 1970 In applicazione dell'articolo 66 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 61 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), firmate a Berna il 7 febbraio 1970 e concluse tra l'Algeria, l'Austria, il Belgio la Bulgaria, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, l'Iraq, l'irlanda, l'Italia, il Libano, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno Unito, la Svezia, la Svizzera, la Siria, la Cecoslovacchia, la Tunisia, la Turchia e la Jugoslavia, e a seguito dell'invito indirizzato dal Consiglio federale elvetico alle Alte Parti Contraenti, i sottoscritti Plenipotenziari si sono riuniti a Berna dal 5 al 9 novembre 1973. Dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, essi hanno preso atto della dichiarazione elvetica, ai sensi della quale i seguenti Stati hanno depositato presso il Governo della Confederazione elvetica ed alle date qui appresso indicate, gli strumenti di ratifica delle Convenzioni CIM e CIV del 7 febbraio 1970 e del Protocollo aggiuntivo a tali Convenzioni, che sono stati riconosciuti, dopo esame, esatti e concordanti: 1. Danimarca, 4 marzo 1971, 2. Paesi Bassi, 26 aprile 1971, 3. Jugoslavia, 9 giugno 1971, 4. Portogallo, 15 ottobre 1971, 5. Lussemburgo, 29 maggio 1972, 6. Algeria, 22 giugno 1972, 7. Austria, 7 luglio 1972, 8. Svizzera, 21 luglio 1972, 9. Liechtenstein, 29 novembre 1972, 10. Grecia, 8 dicembre 1972, 11. Francia, 13 febbraio 1973, 12. Belgio, 28 marzo 1973, 13. Tunisia, 21 maggio 1973, 14. Norvegia, 14 giugno 1973, 15. Bulgaria, 28 settembre 1973, e i seguenti Stati hanno aderito a tali Convenzioni ed al Protocollo aggiuntivo, in virtu' dell'articolo 67 (CIM) e dell'articolo 62 (CIV): 1. Repubblica Democratica Tedesca, 2. Iran. La Conferenza, avendo constatato che quindici Stati hanno depositato il loro strumento di ratifica presso il Governo elvetico e che due Stati hanno aderito alle Convenzioni CIM e CIV del 1970, ha adottato le seguenti disposizioni: 1. La Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970 e la Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970, nonche' il Protocollo aggiuntivo a tali Convenzioni - ad esclusione delle clausole I, I°, e II, 1°, divenute superflue a seguito dell'adesione della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca alle Convenzioni CIM e CIV del 1961 - entreranno in vigore il 1 gennaio 1975. Le Convenzioni CIM e CIV del 25 febbraio 1961 e il loro Protocollo aggiuntivo saranno abrogate alla stessa data, e cio', conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, della CIM e all'articolo 68, paragrafo 2, della CIV del 1961, anche nei confronti degli Stati contraenti che non ratificassero le Convenzioni del 7 febbraio 1970. 2° L'Allegato I [Regolamento internazionale concernente il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID)] della CIM del 25 febbraio 1961, che e' sottoposto ad una procedura di revisione speciale e non era quindi unito ai documenti firmati il 7 febbraio 1970, sara' applicabile a partire dal 1 gennaio 1975, nella stesura valida sino al 31 dicembre 1974, come Allegato I della CIM del 7 febbraio 1970, con la riserva delle rettifiche che seguono intese ad adattarlo alla CIM e alla CIV del 1970: a) Testo del marginale 2 (3): "(3) Conformemente al paragrafo 2 del RIEX (Allegato VI della CIM), i materiali e gli oggetti del RID sono ammessi al trasporto come colli espressi solo nel caso in cui tale sistema di trasporto sia espressamente previsto dal capitolo B riguardante le diverse classi". b) Testo del marginale 2 (4): "(4) Conformemente all'articolo 15, lettera c), della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), i materiali e gli oggetti del RID sono esclusi dal trasporto come bagaglio, a meno che le tariffe non ammettano delle eccezioni". c) Testo del marginale 7 (1): "(1) Sono considerati come "containers" ai sensi del RID solo quelli che soddisfano le norme del RICO (Allegato V della CIM)". d) Marginali 45, 82, 119, 166, 197, 222, 315, 353, 390, 442, 468, 534, 624, 719: testo dell'indicazione contenuta tra parentesi: "[articolo 6, paragrafo 9, d), della CIM]". 3° Gli Allegati VII [Regolamento internazionale concernente il trasporto dei vagoni di privati (RIP)] e VIII [Regolamento internazionale concernente il trasporto dei "containers" (RICO)] della CIM del 25 febbraio 1961, che sono del pari sottoposti ad una procedura speciale di revisione e non erano quindi uniti ai documenti firmati il 7 febbraio 1970, saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 1975 come Allegati IV (RIP) e V (RICO) della CIM del 1970, nella stesura stabilita dalle Commissioni di esperti che li avranno riesaminati e adattati a quest'ultima Convenzione, in base alla procedura prevista dall'articolo 69, paragrafo 4, della CIM del 1961. Il presente Protocollo resta aperto alla firma sino al 31 gennaio 1974. Per gli Stati che depositano il loro strumento di ratifica dopo il 1 novembre 1974, le Convenzioni CIM e CIV del 7 febbraio 1970 ed il loro Protocollo aggiuntivo, saranno applicabili dal primo giorno del secondo mese che segue il mese nel corso del quale il Governo elvetico avra' notificato tale deposito ai Governi degli Stati Contraenti. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari seguenti hanno redatto e firmato il presente Protocollo. FATTO a Berna, il 9 novembre 1973, in un unico esemplare, che restera' depositato presso gli Archivi della Confederazione Elvetica e di cui una copia autentica verra' inviata a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme).

Protocollo III

Traduzione non ufficiale N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. PROTOCOLLO III PREDISPOSTO DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA RIUNITA IN PREVISIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONCERNENTI IL TRASPORTO, PER FERROVIA, DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV) DEL 7 FEBBRAIO 1970, CONCERNENTE LA MAGGIORAZIONE DEI TASSI CHILOMETRICI MASSIMALI DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI CONTRAENTI ALLE SPESE DELL'UFfICIO CENTRALE In occasione della Conferenza diplomatica riunitasi a Berna dal 5 al 9 novembre 1973 in previsione dell'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: avendo constatato che a motivo della rivalutazione del franco svizzero e del costante aumento del costo della vita e che malgrado la politica di economia seguita dall'Ufficio centrale, i tassi chilometrici massimali fissati nell'Allegato V della CIM e nell'Allegato II della CIV del 1961 per calcolare i contributi degli Stati alle spese dell'Ufficio centrale e completati dai Protocolli del 1964 e del 1970 non basteranno a coprire le spese amministrative dell'Ufficio centrale sino alla fine dell'anno 1975, data in cui dovra' riunirsi la Conferenza diplomatica incaricata di determinare la composizione del Comitato amministrativo e i tassi chilometrici massimali dei contributi degli Stati per il periodo quinquennale che va dal 1976 al 1981, in base alle disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 2 b), e dell'articolo 2, paragrafo I, degli allegati II alla CIM e I alla CIV del 1970, viene deciso: 1° di fissare a 3,80 franchi oro il tasso chilometrico massimale relativo alla CIM ed a 3,20 franchi oro il tasso chilometrico massimale relativo alla CIV, per il periodo che va dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1975; 2° d'autorizzare il Comitato amministrativo, in caso di modifica del valore in oro del franco svizzero da adesso alla fine dell'anno 1975, a modificare di tanto i tassi chilometrici massimali fissati in precedenza. Il presente Protocollo resta aperto alla firma sino al 31 gennaio 1974. IN FEDE di che, i Plenipotenziari che seguono, essendosi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno redatto e firmato il presente Protocollo. FATTO a Berna, il 9 novembre 1973, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione elvetica e di cui una copia autentica e conforme sara' inviata a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme).

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