LEGGE 27 ottobre 1975, n. 692

Type Legge
Publication 1975-10-27
Ultimo aggiornamento 1975-12-30
State In force
Source Normattiva
articles 3
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Articolo 69 Revisione della Convenzione par. 1. - I Delegati degli Stati contraenti si riuniscono per la revisione della Convenzione, su convocazione del Governo svizzero, al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Su domanda di almeno un terzo degli Stati contraenti viene convocata una Conferenza prima di quest'epoca. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, il Governo svizzero invita anche Stati non contraenti. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita ad assistere alla Conferenza rappresentanti: a) d'organizzazioni internazionali governative competenti in materia di trasporti; b) d'organizzazioni internazionali non governative che si occupano di trasporti. La partecipazione ai dibattiti di delegazioni degli Stati non contraenti, nonche' quella delle organizzazioni internazionali indicate al quarto capoverso, e' disciplinata, per ogni Conferenza, dal regolamento delle deliberazioni. D'intesa con la maggioranza dei Governi degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale puo', prima delle Conferenze di revisione ordinarie e straordinarie, convocare Commissioni per l'esame preliminare delle proposte di revisione. Le disposizioni dell'Allegato III sono applicabili per analogia a tali Commissioni; per quanto riguarda l'articolo 6 di detto Allegato, e' applicabile alle Commissioni preliminari la disposizione relativa alla Commissione di revisione. par. 2. - L'entrata in vigore della nuova Convenzione risultante dalla Conferenza di revisione comporta l'abrogazione della precedente Convenzione e dei suoi Allegati anche nei riguardi di Stati contraenti che non ratificassero la nuova Convenzione. par. 3. - Nell'intervallo tra la Conferenza di revisione, gli articoli 3, 4, 5 par. 5, 6, 7 (eccetto il par. 1), 8 (eccetto il (par. 1), 10 (eccetto il par. 6, secondo alinea), 11, 12 (eccetto il par. 4), 13, 14 (eccetto il par. 2, secondo alinea), 15 (eccetto il par. 1, primo alinea), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 60 (eccetto il par. 5) e gli Allegati VI e VII possono essere modificati da una Commissione di revisione. L'organizzazione ed il funzionamento di tale Commissione formano oggetto dello Allegato III alla presente Convenzione. Le decisioni della Commissione di revisione sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'Ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni. par. 4. - In vista di modificare: a) il Regolamento internazionale per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (Allegato I), b) il Regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati (Allegato IV) e c) il Regolamento internazionale per il trasporto delle casse mobili (containers) (Allegato V), sono istituite Commissioni di esperti la cui organizzazione e il cui funzionamento formano oggetto di uno statuto che costituisce l'Allegato III alla presente Convenzione. Le decisioni delle Commissioni di esperti sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni.

Convenzione-art. 70

Articolo 70 Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali La presente Convenzione e' stata conclusa e firmata in lingua francese, secondo l'uso diplomatico corrente. Al testo francese sono aggiunti un testo in lingua tedesca, un testo in lingua inglese, un testo in lingua italiana ed un testo in lingua araba, i quali hanno il valore di traduzioni ufficiali. In caso di divergenza fa fede il testo francese. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme)

Allegato I

ALLEGATO I (Articoli 3 e 4) REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE PER FERROVIE (RID) (Testo sottoposto a procedura di revisione speciale e pubblicato in edizione a parte)

Allegato II-art. 1

ALLEGATO II (Articolo 58) REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UFFICIO CENTRALE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (OCTI) Articolo 1 par. 1. - L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI) ha sede a Berna, sotto gli auspici del Governo svizzero. Il controllo della sua attivita', sia sul piano amministrativo, sia sul piano finanziario, si svolge nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione ed e' affidato ad un Comitato amministrativo. A tale scopo, il Comitato amministrativo: a) vigila sulla buona applicazione, da parte dell'Ufficio centrale, delle Convenzioni, nonche' degli altri testi scaturiti dalle conferenze di revisione e raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione di tali Convenzioni e testi; b) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivita' dell'Ufficio centrale e che gli siano sottoposte da uno Stato contraente o dal direttore dell'Ufficio. par. 2. - a) Il Comitato amministrativo si riunisce a Berna. Esso si compone di undici membri, scelti fra gli Stati contraenti. b) La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente nel Comitato e ne assume la presidenza. Gli altri Stati membri sono nominati per cinque anni. Per ciascun periodo quinquennale, una Conferenza diplomatica stabilisce, su proposta del Comitato amministrativo in carica, la composizione del Comitato amministrativo, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica. c) Se una vacanza si produce fra gli Stati membri, il Comitato amministrativo designa di sua iniziativa un altro Stato contraente per occupare il seggio vacante. d) Ogni Stato membro designa, come delegato al Comitato amministrativo, una persona qualificata per la sua esperienza in materia di trasporti internazionali. e) Il Comitato amministrativo stabilisce il suo regolamento interno e si organizza da se stesso. Detto Comitato tiene almeno una riunione ordinaria all'anno: inoltre, tiene riunioni straordinarie quando almeno tre Stati membri ne facciano domanda. La segreteria del Comitato amministrativo e' assunta dall'Ufficio centrale. I verbali delle sedute del Comitato amministrativo sono inviati a tutti gli Stati contraenti. f) Le funzioni di delegato di uno Stato membro sono gratuite e le spese di trasferta che esse comportano sono a carico di tale Stato. par. 3. - a) Il Comitato amministrativo stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale. b) Il Comitato amministrativo nomina il direttore generale, il vice-direttore generale, i consiglieri ed i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; il Governo svizzero gli presenta delle proposte per la nomina del direttore generale e del vice-direttore generale. Per queste nomine, il Comitato amministrativo tiene conto in modo particolare della competenza dei candidati e di una equa ripartizione geografica. c) Il Comitato amministrativo approva il bilancio preventivo annuale dell'Ufficio centrale, tenendo conto delle disposizioni del successivo articolo 2: esso approva inoltre il rapporto annuale di gestione. La verifica della contabilita' dell'Ufficio centrale, la quale si riferisce esclusivamente alla concordanza delle scritture e dei documenti contabili, nell'ambito del bilancio, e' esercitata dal Governo svizzero. Quest'ultimo trasmette detta contabilita', con un rapporto, al Comitato amministrativo. Il Comitato amministrativo comunica agli Stati contraenti, unitamente al rapporto di gestione dell'Ufficio centrale e all'estratto dei conti annuali di quest'ultimo, le decisioni, risoluzioni e raccomandazioni che e' chiamato a formulare. d) Il Comitato amministrativo sottopone ad ogni conferenza diplomatica incaricata di fissare la sua composizione, almeno due mesi prima dell'apertura di quest'ultima, un rapporto sull'insieme della sua attivita' svolta dopo la conferenza precedente.

Allegato II-art. 2

Articolo 2 par. 1. - Le spese dell'Ufficio centrale sono sostenute dagli Stati contraenti proporzionalmente alla lunghezza delle linee ferroviarie o dei percorsi ai quali si applica la Convenzione. Tuttavia, le linee di navigazione partecipano alle spese in proporzione alla sola meta' dei loro percorsi. Per ogni Stato, il contributo non puo' superare un ammontare fisso per chilometro. Su proposta del Comitato amministrativo in carica, tale ammontare e' fissato per ogni periodo quinquennale dalla Conferenza diplomatica incaricata, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 1, par. 2 b) del presente Regolamento, di stabilire la composizione del Comitato amministrativo per questo stesso periodo. Eccezionalmente, questo contributo puo', mediante accordo tra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, e con l'approvazione del Comitato amministrativo, essere ridotto del 50 per cento al massimo per linee esercitate in particolari condizioni. L'ammontare del credito annuale inerente al chilometraggio e' fissato dal Comitato amministrativo, per ogni esercizio, dopo aver sentito l'Ufficio centrale. Detto ammontare e' percepito sempre totalmente. Quando le spese effettive dell'Ufficio centrale non abbiano raggiunto l'ammontare del credito calcolato su questa base, la differenza non spesa e' versata ad un fondo di riserva. par. 2. - In occasione dell'invio del rapporto di gestione e dell'estratto dei conti annuali agli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita questi ultimi a versare la loro quota di contributo per le spese dell'esercizio decorso. Lo Stato che, alla data del 1 ottobre, non avesse versato la sua quota, ricevera' un secondo invito a pagare. Se tale richiamo rimane senza esito, l'Ufficio centrale lo rinnova all'inizio dell'anno successivo, in occasione dell'invio del suo rapporto di gestione per l'esercizio decorso. Se al 1 luglio successivo, non e' stato tenuto alcun conto di detto richiamo, un quarto invito viene rivolto allo Stato ritardatario per indurlo a pagare le due annualita' scadute. In caso di esito negativo, l'Ufficio centrale l'avverte, tre mesi dopo, che, se l'atteso versamento non ha luogo entro la fine dell'anno, il mancato pagamento sara' interpretato come tacita manifestazione della sua volonta' di ritirarsi dalla Convenzione. Se quest'ultimo passo non ha effetto prima del 31 dicembre, l'Ufficio centrale, prendendo atto della volonta', tacitamente espressa dallo Stato moroso, di ritirarsi dalla Convenzione, procede a radiare le linee di questo Stato dalla lista delle linee ammesse al servizio dei trasporti internazionali. par. 3. - Gli importi non riscossi devono, per quanto possibile, essere coperti mediante i crediti ordinari di cui dispone l'Ufficio centrale e possono essere ripartiti su quattro esercizi. La parte del disavanzo che non fosse stato possibile colmare nel modo anzidetto e' portata in un conto speciale, a debito degli altri Stati contraenti, in proporzione al numero dei chilometri di linee soggette alla Convenzione all'epoca della messa in conto. Ogni Stato sara' addebitato nella misura in cui esso ha partecipato alla Convenzione con lo Stato moroso durante il periodo dei due anni che hanno preceduto il ritiro di detto Stato. par. 4. - Lo Stato, le cui linee sono state radiate nelle condizioni indicate nel § 2 suddetto, puo' farle riammettere al servizio dei trasporti internazionali solamente pagando, in via preliminare, le somme delle quali e' rimasto debitore, per gli anni rispettivi, maggiorate dell'interesse del cinque per cento da calcolare dalla fine del sesto mese trascorso dopo il giorno in cui l'Ufficio centrale lo invito' per la prima volta a pagare le quote di contribuzione che gli fanno carico.

Allegato II-art. 3

Articolo 3 par. 1. - L'Ufficio centrale pubblica un bollettino mensile contenente le informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione e, in particolare, le comunicazioni relative alla lista delle linee ferroviarie e d'altre imprese, come pure agli oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni; detto bollettino contiene anche gli studi che l'Ufficio centrale ritenga utile pubblicarvi. par. 2. - Il bollettino e' redatto in francese e in tedesco. Un esemplare e' spedito gratuitamente ad ogni Stato contraente e ad ognuna delle amministrazioni interessate. Gli altri esemplari richiesti debbono essere pagati ad un prezzo stabilito dall'Ufficio centrale.

Allegato II-art. 4

Articolo 4 par. 1. - Le distinte e i crediti per trasporti internazionali rimasti insoluti possono essere indirizzati dall'impresa creditrice all'Ufficio centrale, affinche' questo ne faciliti il ricupero. A tale scopo, l'Ufficio centrale mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare. par. 2. - Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi di rifiuto addotti siano sufficientemente fondati, esso rinvia le parti al giudice competente o, se le parti ne fanno domanda, al tribunale arbitrale previsto nell'articolo 61 della Convenzione (Allegato VII). par. 3. - Quando l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo' dopo aver consultato un esperto dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale previsto nell'articolo 61 della Convenzione (Allegato VII). par. 4. - Nel caso in cui un'impresa di trasporto non abbia dato seguito, entro quindici giorni, alle ingiunzioni dell'Ufficio centrale, viene nuovamente messa in mora, con indicazione delle conseguenze del suo rifiuto. par. 5. - Trascorso infruttuoso il periodo di dieci giorni dopo questa nuova messa in mora, l'Ufficio centrale invia allo Stato contraente, dal quale dipende l'impresa di trasporto, una comunicazione motivata, invitandolo ad esaminare le misure da prendere e, particolarmente, se esso debba mantenere sulla lista le linee dell'impresa di trasporto debitrice. par. 6. - Se lo Stato contraente dal quale dipende l'impresa di trasporto debitrice dichiara che, nonostante il mancato pagamento, non ritiene di dover far cancellare dalla lista detta impresa, o se esso lascia senza risposta per sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa di pieno diritto che detto Stato si faccia garante della solvibilita' dell'impresa, per quanto concerne i crediti risultanti dai trasporti internazionali.

Allegato II-art. 5

Articolo 5 Per coprire le spese particolari risultanti dall'attivita' prevista nell'articolo 58, par. 1, lettere da d) a f) della Convenzione, viene percepito un compenso. L'ammontare di questo compenso e' fissato dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.

Allegato III-art. 1

ALLEGATO III (Articolo 69, par. 3 e 4) STATUTO RELATIVO ALLA COMMISSIONE DI REVISIONE ED ALLE COMMISSIONI DI ESPERTI Articolo 1 I Governi degli Stati contraenti comunicano le loro proposte riguardanti le questioni che rientrano nella competenza delle Commissioni all'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, il quale le porta immediatamente a conoscenza degli altri Stati contraenti.

Allegato III-art. 2

Articolo 2 L'Ufficio centrale invita le Commissioni a riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessita', oppure su domanda di almeno cinque Stati contraenti. Tutti gli Stati contraenti sono avvertiti, due mesi prima, delle sessioni delle Commissioni. L'avviso deve indicare esattamente le questioni delle quali e' richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno.

Allegato III-art. 3

Articolo 3 Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori delle Commissioni. Uno Stato puo' farsi rappresentare da un altro Stato; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. Ogni Stato sostiene le spese dei suoi rappresentanti.

Allegato III-art. 4

Articolo 4 L'Ufficio centrale istruisce le questioni da trattare ed assume il servizio di segreteria delle Commissioni. Il Direttore generale dell'Ufficio centrale od il suo rappresentante partecipa alle sedute delle Commissioni con voto consultivo.

Allegato III-art. 5

Articolo 5 D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita ad assistere alle sedute delle Commissioni, con voto consultivo, rappresentanti: a) di Stati non contraenti; b) di organizzazioni internazionali governative competenti in materia di trasporti, a condizione di reciprocita'; c) di organizzazioni internazionali non governative che si occupano di trasporti, a condizione di reciprocita'.

Allegato III-art. 6

Articolo 6 La Commissione di revisione e' validamente costituita quando vi siano rappresentati la meta' degli Stati contraenti; le Commissioni di esperti sono validamente costituite quando vi siano rappresentati un terzo degli Stati contraenti.

Allegato III-art. 7

Articolo 7 Le Commissioni designano un presidente ed uno o due vice-presidenti per ogni sessione.

Allegato III-art. 8

Articolo 8 Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli interventi dei membri della Commissione sono tradotti immediatamente oralmente e nella parte essenziale. Il testo delle proposte e le comunicazioni del presidente sono tradotti per esteso.

Allegato III-art. 9

Articolo 9 Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto. Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi e': a) almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati nella Commissione; b) superiore al numero dei voti negativi.

Allegato III-art. 10

Articolo 10 I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese. I verbali sono distribuiti ai membri il piu' presto possibile. Se la loro approvazione non puo' aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.

Allegato III-art. 11

Articolo 11 Per facilitare i lavori, le Commissioni possono costituire sottocommissioni; esse possono anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione. Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessita' lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.

Allegato IV

ALLEGATO IV (Articolo 60, par. 1) REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI CARRI PRIVATI (RIP) (Testo sottoposto a procedura di revisione speciale e pubblicato in edizione a parte)

Allegato V

ALLEGATO V (Articolo 60, par. 2) REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE CASSE MOBILI (CONTAINERS) (RICO) (Testo sottoposto a procedura di revisione speciale e pubblicato in edizione a parte)

Allegato VI

ALLEGATO VI (Articolo 60, par. 3) REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI COLLI ESPRESSI (RIEX) par. 1. - Si considerano come colli espressi soltanto le merci trasportate in modo particolarmente rapido, alle condizioni di una tariffa internazionale. Si ammettono come colli espressi soltanto le merci che possono normalmente essere caricate nel bagagliaio dei treni viaggiatori. Tuttavia le tariffe possono prevedere deroghe a questa norma. par. 2. - Sono escluse dal trasporto le merci indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione. Le materie e gli oggetti elencati nell'Allegato I alla Convenzione o quelli contemplati negli accordi particolari conclusi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 4, par. 2, della Convenzione, sono ammessi al trasporto come colli espressi solo in quanto tale modo di trasporto sia espressamente previsto nel suddetto Allegato o nei suddetti accordi. Le tariffe stabiliscono se anche altre merci possono essere escluse dal trasporto o essere ammesse a determinate condizioni. par. 3. - I colli espressi possono essere consegnati al trasporto con un documento diverso da quello previsto nell'articolo 6, par. 1, della presente Convenzione. Il modello da utilizzare e le indicazioni che debbono o possono esservi iscritte sono stabilite nella tariffa. In ogni caso detto documento deve contenere le seguenti indicazioni: a) il nome della stazione di partenza e di quella destinataria; b) il nome e l'indirizzo del mittente e del destinatario; c) il numero dei colli, il genere dell'imballaggio e la designazione delle merci; d) la designazione dei documenti uniti per l'adempimento delle formalita' richieste dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative. par. 4. - Il mittente e' responsabile della esattezza delle indicazioni e dichiarazioni iscritte, nel documento di trasporto, da lui stesso o, in base alle sue indicazioni, dalla ferrovia; egli sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali indicazioni o dichiarazioni risultino irregolari, inesatte o incomplete. par. 5. - I colli espressi debbono essere trasportati con mezzi rapidi, nei termini previsti nelle tariffe. I termini di resa debbono essere, in ogni caso, piu' ridotti di quelli applicati alle spedizioni a grande velocita'. par. 6. - Le tariffe possono anche prevedere deroghe alle disposizioni della presente Convenzione diverse da quelle sopra specificate; tuttavia non sono ammesse deroghe alle disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 e da 37 a 47 incluso di detta Convenzione. Purche' le prescrizioni che precedono e quelle delle tariffe non vi ostino, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto dei colli espressi.

Allegato VII-art. 1

ALLEGATO VII (Articolo 61) REGOLAMENTO D'ARBITRATO Articolo 1 Numero degli arbitri I tribunali arbitrali costituiti per giudicare su litigi diversi da quelli tra Stati si comporranno di uno, di tre o di cinque arbitri, secondo gli accordi del compromesso.

Allegato VII-art. 2

Articolo 2 Scelta degli arbitri par. 1.E' prestabilita una lista degli arbitri. Ogni Stato contraente puo' designare al massimo due suoi cittadini, esperti del diritto internazionale dei trasporti, perche' siano iscritti nella lista degli arbitri, che viene compilata e aggiornata dal Governo svizzero. par. 2. - Se il compromesso prevede un arbitro unico, questo e' scelto di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna parte ne sceglie uno o due, secondo il caso. Gli arbitri scelti secondo l'alinea precedente designano di comune accordo, secondo il caso, il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il tribunale arbitrale. Se le parti non sono d'accordo sulla scelta dell'arbitro unico o se gli arbitri scelti dalle parti non sono d'accordo sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, secondo il caso, il tribunale arbitrale e' completato da un arbitro designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero, su richiesta dell'Ufficio centrale. Il tribunale arbitrale e' composto di persone comprese nella lista citata nel § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro al di fuori della lista. par. 3. - L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro debbono essere di nazionalita' diversa da quella delle parti. L'intervento nel litigio d'una parte terza resta senza effetto per quanto concerne la composizione del tribunale arbitrale.

Allegato VII-art. 3

Articolo 3 Compromesso Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente: a) l'oggetto della controversia, determinato nel modo piu' preciso e chiaro possibile; b) la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri; c) il luogo del tribunale. Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale.

Allegato VII-art. 4

Articolo 4 Procedura Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni: a) il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui e' investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorche' e' chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime; b) il tribunale non puo' accordare di piu' o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, ne meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto; c) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale; d) salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non e' suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullita'.

Allegato VII-art. 5

Articolo 5 Cancelleria del tribunale L'Ufficio centrale funziona come cancelleria del tribunale arbitrale.

Allegato VII-art. 6

Articolo 6 Spese La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali, compresi gli onorari degli arbitri, e decide a quale delle parti ne incomba il pagamento o in quale proporzione dette spese sono suddivise tra le parti medesime.

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE INTERNAZIONALE per IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA (CIV) del 7 febbraio 1970 I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI, avendo riconosciuto la necessita' di sottoporre a revisione la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia, firmata a Berna il 25 febbraio 1961, hanno deciso, in conformita' dell'articolo 68 della Convenzione stessa, di concludere una nuova Convenzione a tale scopo ed hanno concordato i seguenti articoli: Articolo 1 Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione par. 1. La presente Convenzione si applica, salvo le eccezioni previste nei paragrafi seguenti, a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista compilata a norma dell'articolo 55. par. 2. - I trasporti la cui stazione (1) di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggetti alla presente Convenzione: a) quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza; b) anche quando le linee percorse in transito non sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza, se gli Stati o le ferrovie interessati abbiano concluso accordi in virtu' dei quali questi trasporti non sono considerati come internazionali. par. 3. - I trasporti fra stazioni di due Stati limitrofi e tra stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da ferrovie di uno di questi tre Stati e se le leggi e i regolamenti di uno di tali Stati non vi si oppongano, sono soggetti al diritto dello Stato cui appartengono le ferrovie esercenti le linee sulle quali si effettua il trasporto. par. 4. - Le tariffe internazionali stabiliscono le relazioni per le quali vengono rilasciati documenti di trasporto internazionali. (1) Per "Stazione" s'intendono anche i porti dei servizi di navigazione e ogni impianto dei servizi automobilistici aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasposto.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Disposizioni relative ai trasporti combinati par. 1. - Nella lista di cui all'articolo 1, oltre alle ferrovie, possono essere iscritte le linee regolari di servizi automobilistici o di navigazione che completino percorsi ferroviari e sulle quali siano effettuati i trasporti internazionali, sotto riserva che quando esse colleghino almeno due Stati contraenti possono essere iscritte nella lista soltanto con il consenso comune di tali Stati. par. 2. - Le imprese esercenti tali linee hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti stabiliti per le ferrovie dalla presente Convenzione, salvo le deroghe rese necessarie dalle diverse modalita' del trasporto. Tuttavia, non e' permesso derogare alle regole sulla responsabilita' stabilite dalla presente Convenzione. par. 3. - Lo Stato che desidera fare iscrivere nella lista una delle linee designate nel paragrafo 1 deve provvedere affinche' le deroghe previste nel paragrafo 2 siano pubblicate con le stesse forme delle tariffe. par. 4. - Per i trasporti internazionali eseguiti in parte da ferrovie ed in parte da servizi di trasporto diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, le ferrovie possono concordare con le imprese di trasporto interessate disposizioni tariffarie con regime giuridico diverso da quello della presente Convenzione, per tener conto delle peculiarita' di ciascun modo di trasporto. In tale caso, le ferrovie possono prescrivere l'uso di un documento di trasporto diverso da quello contemplato dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Obbligo al trasporto per la ferrovia par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della presente Convenzione, qualunque trasporto di viaggiatori o di bagagli, purche': a) il viaggiatore osservi le prescrizioni della presente Convenzione e delle tariffe internazionali; b) il trasporto sia possibile con i mezzi ordinari di trasporto; c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare. par. 2. - Quando l'autorita' competente abbia deciso che il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione. par. 3. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Diritto al trasporto Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio e salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, munirsi di un titolo di trasporto valido. Egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio, presentarlo, a richiesta, agli agenti incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Biglietti par. 1. - I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale regolato dalla presente Convenzione debbono portare la sigla 4. par. 2. - I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali: a) stazioni di partenza e di destinazione; b) itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione; c) categoria del treno e classe; d) prezzo del trasporto; e) giorno d'inizio della validita'; f) durata della validita'. par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto. par. 4. - I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi della presente Convenzione. par. 5. - Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato. par. 6. - Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Riduzione di prezzo per i ragazzi par. 1. I ragazzi di eta' fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non e' richiesta l'occupazione di un apposito posto. par. 2. - I ragazzi di eta' da cinque fino a dieci anni compiuti ed i ragazzi di eta' inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono superare la meta' del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture e senza pregiudizio dell'arrotondamento delle somme effettuato secondo le norme dell'amministrazione che emette il biglietto. Questa riduzione non e' obbligatoria se i biglietti offrono gia' una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice. par. 3. - Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di eta' differenti da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, purche' tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuita' del trasporto di cui al paragrafo 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal paragrafo 2.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Durata di validita' dei biglietti. Fermate nelle stazioni intermedie. Utilizzazione dei posti La durata di validita' dei biglietti e le fermate in corso di viaggio sono fissate dalle tariffe internazionali. L'occupazione, l'attribuzione e la prenotazione dei posti nei treni sono fissate dalle tariffe internazionali o dalle prescrizioni delle ferrovie.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Cambio di classe o di treno Il viaggiatore puo' prendere posto in una classe superiore o passare in un treno di categoria superiore a quella indicata nel biglietto o far modificare l'itinerario alle condizioni fissate dalle tariffe internazionali.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Viaggiatore sprovvisto di biglietto valido par. 1. - Il viaggiatore che non puo' presentare un biglietto valido deve pagare una soprattassa, oltre il prezzo del viaggio. Questa soprattassa e' calcolata secondo i regolamenti della ferrovia sulla quale ne e' richiesto il pagamento. par. 2. - I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione sono considerati come non validi e vengono ritirati dal personale di servizio. par. 3. - Il viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del prezzo del viaggio o della soprattassa puo' essere escluso dal viaggio. Il viaggiatore escluso non puo' esigere che i suoi bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella destinataria.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Persone escluse dai treni o ammesse a determinate condizioni par. 1. - Non sono ammesse nei treni o possono esserne escluse durante il viaggio: a) le persone in istato di ubriachezza, quelle che tengono un contegno sconveniente o non osservano le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti; queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del biglietto, ne' della tassa pagata per il trasporto dei loro bagagli; b) le persone che per malattia o per altre cause potessero in modo evidente essere d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato in precedenza o possa essere messo a disposizione un compartimento intero a pagamento; tuttavia, le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie. Il prezzo del viaggio sara' ad esse rimborsato, giusta le condizioni fissate nell'articolo 23, previa deduzione della parte relativa al percorso effettuato; quando del caso, si procedera' in modo analogo circa il trasporto del bagaglio. par. 2. - Per il trasporto delle persone affette da malattie contagiose valgono le Convenzioni e i regolamenti internazionali e, in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno Stato.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze par. 1. - I viaggiatori possono recare con se' gratuitamente, nelle carrozze, oggetti facilmente trasportabili (colli a mano). Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di sopra e al di sotto del posto che occupa. Questa norma si applica per analogia anche alle carrozze di tipo speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato per i bagagli. par. 2. - Non possono essere introdotti nelle carrozze: a) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtu' dell'articolo 15, lettera c), salvo le eccezioni previste dalle tariffe; tuttavia, i viaggiatori che nell'espletare un servizio pubblico o per effetto di un'autorizzazione amministrativa o per legge portano armi da fuoco, possono portare con se' delle munizioni nella misura minima fra quelle stabilite dai regolamenti in vigore nei territori attraversati; agli agenti che scortano detenuti e che viaggiano con questi nelle carrozze o nei compartimenti speciali e' permesso di portare con se' armi da fuoco cariche; b) gli oggetti che possono recare nota od incomodo ai viaggiatori o provocare danni; c) gli oggetti che secondo le disposizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze; d) gli animali vivi. I cani sono tuttavia ammessi se sono portati sulle ginocchia o se sono tenuti vicino, sul pavimento della vettura, al guinzaglio e con museruola in modo da evitare pericoli per le persone all'intorno; sono inoltre ammessi altri piccoli animali purche' siano rinchiusi in gabbie, casse, panieri od altri imballaggi idonei, atti ad evitare che i viaggiatori vengano feriti od insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano danneggiati od insudiciati e purche' questi imballaggi possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano. I cani e gli altri piccoli animali sono inoltre ammessi soltanto se non disturbino i viaggiatori a causa del loro odore e rumore, non vi si oppongano le leggi ed i regolamenti dei vari Stati e nessun viaggiatore faccia obiezione. Le tariffe e gli orari possono proibire od autorizzare l'ammissione degli animali in certe categorie di carrozze o di treni. Le tariffe indicano se e per quali animali debba essere pagato il prezzo del trasporto. par. 3. - Le tariffe internazionali possono prevedere a quali condizioni gli oggetti introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, lettera b), sono cio' nonostante trasportati come colli a mano o come bagagli. par. 4. - Gli agenti della ferrovia hanno diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esistono seri motivi di sospettare una violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione di quelle che riguardano il paragrafo 2, lettera c). Se non e' possibile stabilire quale sia la persona che ha portato con se' gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa. par. 5. - La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il viaggiatore reca con se' nella carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto dal paragrafo 1. Il viaggiatore e' responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se' nella vettura, se non prova che i danni siano dovuti a colpa della ferrovia.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Treni e orari par. 1. - Sono adibiti al trasporto i treni ordinari previsti negli orari e gli altri treni effettuati secondo le necessita'. par. 2. - Le ferrovie sono tenute a portare a conoscenza del pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni. par. 3. - Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Coincidenze mancate. Soppressione di treni Quando, in seguito al ritardo di un treno, la coincidenza con un altro treno viene a mancare, o quando un treno e' soppresso su tutto o su parte del percorso e il viaggiatore vuole continuare il suo viaggio, la ferrovia e' obbligata a trasportarlo, con i suoi bagagli, nei limiti del possibile e senza pagamento di alcun supplemento di prezzo, con un treno che si diriga verso la stessa destinazione sia per la stessa linea, sia per un'altra via appartenente alle amministrazioni che partecipano all'itinerario del primo trasporto, in modo da permettergli di arrivare a destinazione con il minor ritardo possibile. Il capo stazione deve, a seconda delle circostanze, attestare sul biglietto la mancata coincidenza o la soppressione del treno, prorogare nella misura necessaria la durata di validita' del biglietto stesso e renderlo valido per la nuova via, per una classe superiore o per un treno a tariffa piu' elevata. La ferrovia ha tuttavia il diritto di vietare, nella tariffa o nell'orario, l'utilizzazione di determinati treni.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Oggetti ammessi al trasporto par. 1. - Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi. par. 2. - Le tariffe internazionali possono autorizzare a determinate condizioni il trasporto a bagaglio di altri oggetti e di animali. par. 3. - La ferrovia ha il diritto di rifiutare o di limitare il trasporto dei bagagli in taluni treni o in talune categorie di treni.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Oggetti esclusi dal trasporto Sono esclusi dal trasporto a bagaglio: a) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; b) gli oggetti il cui trasporto e' proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; c) le materie e gli oggetti pericolosi, ed in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonche' le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione. Le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a bagaglio, in determinate condizioni, talune materie e taluni oggetti che ne sono esclusi in base alla lettera c).

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Responsabilita' del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse par. 1. - Il possessore dello scontrino del bagaglio deve osservare le prescrizioni degli articoli 14 e 15; in caso di infrazione a queste prescrizioni egli ne sopporta tutte le conseguenze. par. 2. - Se le leggi o i regolamenti dello Stato sul cui territorio si produce il fatto non lo vietano, la ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio corrisponda alle prescrizioni. Il possessore dello scontrino e' invitato ad assistere alla verifica; se non si presenta, o se non puo' essere rintracciato, ed in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato dove la verifica ha luogo, questa deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. Se viene constatata una infrazione, le spese derivanti dalla verifica debbono essere pagate dal possessore dello scontrino del bagaglio. par. 3. - In caso di infrazione alle disposizioni degli articoli 14 e 15, il possessore dello scontrino del bagaglio deve pagare una soprattassa che e' fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del supplemento del prezzo di trasporto e, se del caso, del risarcimento del danno.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli par. 1. - I bagagli il cui stato o condizionamento sia difettoso, o con imballaggio insufficiente, o che presentino segni manifesti di avarie, possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia la ferrovia li accetta, ha diritto di indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, cio' e' considerato come prova che egli ha riconosciuto l'esattezza dell'annotazione. par. 2. - Il viaggiatore e' tenuto ad indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile, il suo nome, il suo indirizzo, la stazione destinataria ed il Paese di destinazione con una indicazione avente sufficiente stabilita' e redatta in modo chiaro, indelebile e che non consenta alcuna confusione. La ferrovia ha il diritto di rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte. Le indicazioni preesistenti debbono essere tolte o rese illeggibili dal viaggiatore.

Convenzione-art. 18

Articoli 18 Registrazione e spedizione dei bagagli par. 1. - La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione dei biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti. Se il biglietto e' valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione e' servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'intineraio da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa prescrizione da parte del viaggiatore. Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore puo', durante il periodo di validita' del suo biglietto, fare registrare i bagagli o direttamente per il percorso totale dalla stazione di partenza a quella destinataria, ovvero anche per qualunque frazione del percorso totale. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato, ovvero senza presentazione di biglietti. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni della presente Convenzione che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore per quanto concerne i bagagli che lo accompagnano si applicano anche allo speditore dei bagagli registrati senza presentazione di biglietti. par. 2. - Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione. par. 3. - Per il resto valgono, quanto alle formalita' di registrazione dei bagagli, le leggi e i regolamenti in vigore alla stazione di partenza. par. 4. - Il viaggiatore puo' indicare, alle condizioni in vigore alla stazione di partenza, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se non si avvale di tale facolta', l'inoltro si effettua con il primo treno utile. Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri, alle condizioni previste dai regolamenti nazionali, il servizio ordinario dei bagagli. L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non ostino le formalita' richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Scontrino del bagaglio par. 1. - Al momento della registrazione del bagaglio viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore. par. 2. - Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali disciplinati dalla presente Convenzione debbono portare il contrassegno (I e, salvo eccezioni previste nelle tariffe internazionali, debbono portare le seguenti indicazioni: a) stazione di partenza e di destinazione; b) itinerario; c) giorno della consegna e treno per il quale questa consegna e' stata fatta; d) numero dei biglietti, salvo che i bagagli siano stati consegnati al trasporto senza presentazione di un biglietto; e) quantita' e peso dei colli; f) ammontare delle tasse di porto e delle altre spese. par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi fra ferrovie stabiliscono in quale forma e lingua debbano essere stampati e compilati gli scontrini dei bagagli. par. 4. - Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi, nel ricevere lo scontrino, che esso sia compilato in conformita' alle sue indicazioni.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Riconsegna par. 1. - La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione dello scontrino e, se del caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia non e' tenuta ad accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna. Sono assimilati alla riconsegna dei bagagli al possessore dello scontrino, la consegna del bagaglio, effettuata conformemente alle disposizioni in vigore, alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia, come pure l'affidamento degli animali vivi a un terzo. par. 2. - Il possessore dello scontrino ha il diritto di chiedere la riconsegna dei bagagli all'ufficio della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione e, se del caso, per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative. par. 3. - In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia e' obbligata a riconsegnare i bagagli soltanto se il richiedente provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la ferrovia puo' esigere una cauzione. par. 4. - I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la quale sono stati registrati. Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia chiesto in tempo utile, se le circostanze lo permettano e se le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o riconsegnati in una stazione intermedia. La riconsegna ha luogo contro restituzione dello scontrino del bagaglio, e, inoltre, se la tariffa lo esige, verso presentazione del biglietto. par. 5. - Il possessore dello scontrino al quale il bagaglio non sia riconsegnato secondo quanto previsto nel paragrafo 2, puo' esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e dell'ora in cui e' stata chiesta la riconsegna. par. 6. - Se il possessore dello scontrino ne fa richiesta, la ferrovia e' tenuta a procedere, in sua presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. Il possessore dello scontrino ha diritto di rifiutare il ritiro dei bagagli, se la ferrovia non da' corso alla sua richiesta. par. 7. - Per tutto quanto non previsto, la riconsegna e' soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la ferrovia che deve effettuare la riconsegna medesima.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Tariffe. Accordi particolari par. 1. Le tariffe internazionali stabilite dalle ferrovie devono contenere tutte le condizioni speciali regolanti il trasporto e tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle spese accessorie, e specificare, se del caso, le disposizioni da osservare in merito al corso dei cambi. par. 2. - La pubblicazione delle tariffe internazionali e' obbligatoria soltanto negli Stati le cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo. Queste tariffe e le loro modificazioni entrano in vigore alla data stabilita all'atto della loro pubblicazione. In caso di aumento di prezzi o di aggravamento delle condizioni di trasporto, previste nelle tariffe medesime, le modificazioni entrano in vigore non prima di sei giorni dopo la loro pubblicazione. Le modificazioni apportate ai prezzi ed alle spese accessorie, previsti nelle tariffe internazionali per tener conto delle fluttuazioni del cambio, come anche le rettifiche di errori evidenti, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. par. 3. - In ogni stazione abilitata al traffico internazionale, il viaggiatore puo' consultare le tariffe internazionali o gli estratti di dette tariffe indicanti i prezzi dei biglietti internazionali ivi in vendita e le corrispondenti tasse per i bagagli. par. 4. - Le tariffe internazionali devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni. Le ferrovie possono concludere, con riserva del consenso dei propri Governi, degli accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, purche' siano praticate condizioni equiparabili nei confronti dei viaggiatori che si trovino in situazioni equiparabili. Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate sia per il servizio della ferrovia, sia per il servizio di pubbliche amministrazioni, sia per gli enti di beneficenza, di educazione e di istruzione. La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del secondo e terzo alinea non e' obbligatoria.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona, quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dalle leggi e dai regolamenti. La ferrovia non assume alcuna responsabilita' nei riguardi del viaggiatore che non osservi questi obblighi.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Rimborsi e pagamenti supplementari par. 1. - I prezzi di trasporto sono rimborsati in tutto o in parte, se: a) il biglietto non e' stato utilizzato o lo e' stato parzialmente; b) il biglietto, per mancanza di posto, e' stato utilizzato in una classe od una categoria di treno inferiore a quella per la quale e' stato rilasciato; c) i bagagli sono stati ritirati, sia alla stazione di partenza, sia in una stazione intermedia. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonche' le somme escluse dalla restituzione. par. 2. - Tuttavia, dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni. par. 3. - Ogni domanda di rimborso basata sulle disposizioni del presente articolo e su quelle dell'articolo 10, lettera b), e' irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi, calcolato, per i biglietti, a decorrere dalla scadenza della validita' dei medesimi, e, per gli scontrini dei bagagli, a partire dal giorno della loro emissione. par. 4. - In caso d'irregolare applicazione della tariffa o di errore nella determinazione del prezzo di trasporto e delle altre spese, la differenza riscossa in piu' deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata dal viaggiatore, allorche' essa supera due franchi per biglietto o per scontrino del bagaglio. par. 5. - Per il calcolo della differenza in piu', da rimborsarsi dalla ferrovia, o in meno, da versarsi dal viaggiatore, si applica il corso del cambio ufficiale del giorno in cui e' stato riscosso il prezzo del trasporto; se il pagamento e' effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile e' quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento. par. 6. - In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le leggi e i regolamenti in vigore nello Stato di partenza.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Contestazioni Le contestazioni fra viaggiatori o fra questi e gli agenti vengono provvisoriamente risolte, nelle stazioni, dal capo stazione di servizio e, nel corso del viaggio, dal capo treno.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 Responsabilita' per il trasporto dei viaggiatori, dei colli a mano e degli animali par. 1. - La responsabilita' della ferrovia per la morte, il ferimento e qualsiasi altro pregiudizio alla integrita' fisica del viaggiatore, come pure per i danni causati dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza, resta soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato nel quale si e' verificato il fatto. par. 2. - Per quanto riguarda i colli a mano e gli animali la cui sorveglianza, in base al § 5 dell'articolo 11, spetta ai viaggiatori, la ferrovia e' responsabile soltanto dei danni causati da propria colpa. par. 3. - Gli articoli seguenti del presente Titolo non si applicano ai casi di cui ai § § 1 e 2.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 Responsabilita' collettiva delle ferrovie per i bagagli par. 1. - La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino internazionale, risponde dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. - Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed accetta gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni del § 2 dell'articolo 39, riguardanti la ferrovia destinataria.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 Limiti della responsabilita' par. 1. - La ferrovia e' responsabile del ritardo nella riconsegna, del danno risultante dalla perdita totale o parziale dei bagagli, come pure delle avarie che essi subiscono, dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna. par. 2. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare ed alle cui conseguenze essa non poteva ovviare. par. 3. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti alla speciale natura del bagaglio, da mancanza o stato difettoso dell'imballaggio, o dal fatto che oggetti esclusi dal trasporto siano stati tuttavia spediti come bagagli.

Convenzione-art. 28

Articolo 28 Onere della prova par. 1. - La prova che il ritardo alla riconsegna, la perdita o l'avaria abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nel par. 2 dell'articolo 27 incombe alla ferrovia. par. 2. - Quando la ferrovia stabilisce che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria e' potuta risultare da uno o piu' dei rischi particolari previsti nel par. 3 dell'articolo 27, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Convenzione-art. 29

Articolo 29 Presunzione di perdita del bagaglio. Bagaglio ritrovato par. 1. - Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo' considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente al par. 2 dell'articolo 20. par. 2. - Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisarne l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che il bagaglio gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso, contro pagamento delle spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e contro restituzione dell'indennita' riscossa, deduzione fatta, eventualmente, delle spese che fossero state comprese in questa indennita', e con riserva di ogni diritto alla indennita' per ritardo prevista all'articolo 32. Se il collo ritrovato non viene richiesto nel previsto termine di trenta giorni o se il collo e' ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.

Convenzione-art. 30

Articolo 30 Ammontare dell'indennita' per perdita del bagaglio Quando, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, la ferrovia e' tenuta a pagare un'indennita' per perdita totale o parziale del bagaglio, puo' essere reclamata: a) se l'ammontare del danno e' provato: - una somma eguale a tale ammontare, con un massimo di 40 franchi per chilogrammo di peso lordo mancante; b) se l'ammontare del danno non e' provato: - una somma globale calcolata in ragione di 20 franchi per chilogrammo di peso lordo mancante. Devono inoltre essere rimborsati le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del bagaglio perduto, escluso ogni altro risarcimento.

Convenzione-art. 31

Articolo 31 Ammontare dell'indennita' per avaria del bagaglio In caso di avaria, la ferrovia deve pagare l'ammontare del deprezzamento subito dai bagagli, escluso ogni altro risarcimento. Tuttavia, l'indennita' non puo' oltrepassare: a) se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Convenzione-art. 32

Articolo 32 Ammontare dell'indennita' per ritardo nella riconsegna del bagaglio par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna e se l'avente diritto non fornisce la prova che un danno e' derivato da questo ritardo, la ferrovia deve pagare un'indennita' fissa, pari a venti centesimi per ogni chilogrammo di peso lordo del bagaglio reso in ritardo e per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, con un massimo di quattordici giorni. par. 2. - Se e' fornita la prova che un danno e' derivato dal ritardo, viene pagata per questo danno una indennita' che non puo' oltrepassare il quadruplo di quella fissa prevista nel par. 1. par. 3. - Le indennita' previste nei par. 1 e 2 non sono cumulabili con quelle dovute per la perdita totale del bagaglio. In caso di perdita parziale, esse sono pagate, se del caso, per la parte non perduta. In caso di avaria, esse si cumulano, se del caso, con l'indennita' prevista nell'articolo 31. In ogni caso, il cumulo delle indennita' previste nei §§ 1 e 2 con quelle che sono previste negli articoli 30 e 31 non puo' dar luogo al pagamento di una indennita' totale superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale del bagaglio. par. 4. In caso di ritardo nella riconsegna di autovetture, di rimorchi e di motociclette con carrozzino, trasportati come bagagli, la ferrovia deve pagare un'indennita' soltanto se il danno sia stato provato; il prezzo del trasporto costituisce l'indennita' massima.

Convenzione-art. 33

Articolo 33 Ammontare dell'indennita' in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia In tutti i casi in cui il ritardo nella riconsegna, la perdita totale o parziale, o l'avaria del bagaglio siano causati da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve risarcire completamente l'avente diritto del danno provato. In caso di colpa grave, la responsabilita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli 30, 31 e 32.

Convenzione-art. 34

Articolo 34 Interessi sulle indennita'. Restituzione delle indennita' par. 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita'. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, sono dovuti solo se l'indennita' sia superiore ai dieci franchi per ogni scontrino di bagaglio; essi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo previsto nell'articolo 37 o, se non esiste reclamo, dal giorno della citazione. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti. par. 2. - Ogni indennita' indebitamente riscossa deve essere restituita.

Convenzione-art. 35

Articolo 35 Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole. Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, gli agenti della ferrovia compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.

Convenzione-art. 36

Articolo 36 Esercizio di azioni extracontrattuali In tutti i casi regolati dalla presente Convenzione, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 35.

Convenzione-art. 37

Articolo 37 Reclami amministrativi par. 1. I reclami amministrativi relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'articolo 39. par. 2. - Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'articolo 38. par. 3. - I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede. All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli.

Convenzione-art. 38

Articolo 38 Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia L'azione giudiziaria contro la ferrovia in dipendenza del contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che presenta il biglietto o lo scontrino del bagaglio, a seconda dei casi, o che, in mancanza, prova il suo diritto ad agire.

Convenzione-art. 39

Articolo 39 Ferrovie contro le quali puo' essere esercitata l'azione giudiziaria par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata sia contro la ferrovia che ha riscosso questa somma, sia contro la ferrovia a profitto della quale la somma e' stata riscossa. par. 2.- Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate soltanto contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria, o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro la ferrovia destinataria anche se questa non ha ricevuto il bagaglio. par. 3. - Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse. par. 4. - L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1 e 2, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

Convenzione-art. 40

Articolo 40 Competenza Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione. Quando una impresa esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

Convenzione-art. 41

Articolo 41 Accertamento della perdita parziale o dell'avaria subita dal bagaglio par. 1. - Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria, o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio e, se possibile, in presenza di tale avente diritto, alla redazione di un verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato del bagaglio, il suo peso e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto. Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. - L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del verbale, puo' domandare l'accertamento giudiziario dello stato e del peso del bagaglio, delle cause e dell'ammontare del danno; valgono per la procedura le leggi ed i regolamenti dello Stato dove la constatazione giudiziaria e' eseguita. par. 3. - Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto deve fornire la descrizione piu' esatta possibile dei colli perduti per facilitare le ricerche della ferrovia.

Convenzione-art. 42

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