LEGGE 27 ottobre 1975, n. 692
Articolo 21 Diritto del mittente di modificare il contratto di trasporto par. 1. Il mittente ha il diritto di modificare il contratto di trasporto ordinando: a) che la merce sia ritirata nella stazione di partenza; b) che la merce sia fermata in corso di trasporto; c) che la riconsegna della merce sia differita; d) che la merce sia riconsegnata a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura; e) che la merce sia riconsegnata ad una stazione diversa da quella destinata indicata nella lettera di vettura o che essa sia rinviata alla stazione di partenza; in questo caso, il mittente puo' prescrivere che una spedizione iniziata a piccola velocita' prosegua a grande velocita' o viceversa, purche' la stazione nella quale il trasporto e' stato fermato sia abilitata ai due servizi; egli puo' anche prescrivere la tariffa da applicare e l'itinerario da seguire. II mittente deve inoltre dare una nuova prescrizione di affrancazione se egli ha preso a suo carico delle spese fino al punto di sutura delle tariffe, secondo le modalita' dell'articolo 17, § 2 e se, a seguito della modificazione del contratto di trasporto, la spedizione non viene piu' istradata per questo punto. La nuova prescrizione di affrancazione non deve tuttavia comportare la modifica della prescrizione iniziale per i Paesi gia' attraversati, salvo la modificazione ammessa alla lettera h). Salvo disposizioni contrarie delle tariffe della ferrovia di partenza, si accettano anche le domande di modificazione del contratto di trasporto intese: f) a gravare la spedizione di assegno; g) ad aumentare l'importo dell'assegno, a ridurlo o ad annullarlo; h) a prendere a carico le spese di una spedizione non affrancata o ad aumentare le spese prese a carico secondo le modalita' di cui all'articolo 17, § 2. Non sono ammessi altri ordini all'infuori di quelli sopra indicati. Tuttavia, le tariffe internazionali possono dare al mittente il diritto di impartire altri ordini oltre a quelli sopra citati. Gli ordini non devono mai avere l'effetto di frazionare la spedizione. par. 2. - Gli ordini ulteriori di cui sopra debbono essere dati mediante una dichiarazione scritta conforme al modello stabilito dalla ferrovia e debitamente pubblicato. Questa dichiarazione deve essere riportata e firmata dal mittente nel duplicato della lettera di vettura, che sara' presentato contemporaneamente alla ferrovia. La stazione di partenza certifica di aver ricevuto un ordine ulteriore apponendo il suo bollo a data sul duplicato, sotto la dichiarazione del mittente, al quale sara' quindi restituito il duplicato. La ferrovia che ha dato corso agli ordini del mittente senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura e' responsabile del danno causato, per questo fatto, al destinatario cui il mittente ha consegnato il duplicato. Quando il mittente domanda che sia aumentato, diminuito od annullato un assegno, deve presentare il documento che gli fu rilasciato originariamente. In caso di aumento o di diminuzione dello assegno, il documento viene rettificato e restituito all'interessato; in caso di annullamento dell'assegno, il documento gli viene ritirato. E' nullo qualsiasi ordine ulteriore dato dal mittente in modo diverso da quello prescritto. par. 3. - La ferrovia non da' seguito agli ordini ulteriori dati dal mittente, se gli stessi non sono trasmessi per mezzo della stazione di partenza. A richiesta del mittente, la stazione destinataria o quella intermedia di fermata e' preavvisata a spese del medesimo con telegramma o con avviso telefonico della stazione di partenza, confermati da una dichiarazione scritta o per telescrivente. Salvo disposizioni contrarie nella tariffa internazionale o in altri accordi tra le ferrovie interessate, la stazione destinataria o quella intermedia di fermata debbono eseguire l'ordine ulteriore senza attendere la conferma, se il telegramma o l'avviso telefonico provengono dalla stazione di partenza; cio' dev'essere accertato in caso di dubbio. par. 4. - Il diritto di modificare il contratto di trasporto cessa, in uno dei casi seguenti, anche se il mittente e' munito del duplicato della lettera di vettura: a) quando la lettera di vettura e' stata ritirata dal destinatario; b) quando il destinatario ha accettato la merce; c) quando il destinatario ha fatto valere i diritti derivantigli da contratto di trasporto in conformita' all'articolo 16, par. 4; d) quando, in conformita' all'articolo 22, il destinatario e' autorizzato a dare ordini dal momento in cui la spedizione entra nel territorio doganale del Paese di destinazione. A partire da questo momento, la ferrovia deve conformarsi agli ordini del destinatario.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto par. 1. - Il destinatario ha il diritto di modificare il contratto di trasporto quando il mittente non abbia preso a suo carico le spese inerenti al trasporto nel Paese di destinazione, ne' abbia riportato sulla lettera di vettura la indicazione prevista nell'articolo 6, par. 6, lettera h). Gli ordini che puo' dare il destinatario hanno effetto soltanto se la spedizione e' entrata nel territorio doganale del Paese di destinazione. Il destinatario puo' ordinare: a) che la merce sia fermata in corso di trasporto; b) che la riconsegna della merce sia differita; c) che nel Paese di destinazione la merce sia consegnata a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura; d) che le formalita' prescritte dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative siano eseguite secondo una delle modalita' previste nell'articolo 15, par. 1, secondo alinea. Inoltre e salvo contrarie disposizioni delle tariffe internazionali, il destinatario puo' ordinare: e) che, nel Paese di destinazione, la merce sia consegnata ad una stazione diversa dalla stazione destinataria indicata nella lettera di vettura. In tal caso, egli puo' prescrivere che una spedizione iniziata a piccola velocita' prosegua a grande velocita' o viceversa, a condizione che la stazione dove il trasporto e' stato fermato sia abilitata ai due servizi; egli puo' anche prescrivere la tariffa da applicare e l'itinerario da seguire. Non sono ammessi altri ordini all'infuori di quelli sopra indicati. Tuttavia, le tariffe internazionali possono dare al destinatario il diritto di impartire altri ordini oltre quelli sopra citati. Gli ordini non devono mai avere l'effetto di frazionare la spedizione. par. 2. - Gli ordini di cui sopra devono essere dati mediante dichiarazione scritta conforme al modello stabilito dalla ferrovia e debitamente pubblicato, o alla stazione destinataria, o a quella di entrata nel Paese di destinazione. E' nullo qualsiasi ordine dato dal destinatario in modo diverso da quello prescritto. Per l'esercizio del suo diritto di modificare il contratto di trasporto, il destinatario non e' tenuto a presentare il duplicato della lettera di vettura. par. 3. - A richiesta del destinatario ed a sue spese, la stazione che ha ricevuto l'ordine lo trasmette con telegramma o con avviso telefonico, confermati da una dichiarazione scritta o per telescrivente, alla stazione che dovra' eseguirlo; tale stazione esegue l'ordine senza attendere la conferma, se il telegramma o l'avviso telefonico provengono dalla stazione competente; cio' deve essere accertato in caso di dubbio. par. 4. - Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto cessa in uno dei casi seguenti: a) quando ha ritirato la lettera di vettura; b) quando ha accettato la merce; c) quando ha fatto valere i diritti derivantigli dal contratto di trasporto in conformita' allo articolo 16, par. 4; d) quando la persona da lui designata in conformita' al par. 1, lettera c), ha ritirato la lettera di vettura o quando essa ha fatto valere i suoi diritti in conformita' all'articolo 16, par. 4. par. 5. - Se il destinatario ha ordinato di consegnare la merce ad altra persona, quest'ultima non e' autorizzata a modificare il contratto di trasporto.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Esecuzione degli ordini ulteriori par. 1. La ferrovia non puo' rifiutarsi di eseguire gli ordini che le vengono dati in base agli articoli 21 o 22, ne' puo' ritardarne l'esecuzione, salvo nei casi seguenti: a) l'esecuzione non sia piu' possibile nel momento in cui gli ordini pervengono alla stazione che deve eseguirli; b) l'esecuzione sia tale da perturbare il regolare svolgimento dell'esercizio; c) l'esecuzione, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, sia in opposizione alle leggi ed ai regolamenti in vigore in uno dei territori da percorrere, specie per quanto si riferisce alle prescrizioni delle autorita' doganali e di altre autorita' amministrative; d) il valore della merce, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, non copra, presumibilmente, tutte le spese delle quali la merce stessa sarebbe gravata all'arrivo nella sua nuova destinazione, a meno che l'ammontare di dette spese non sia subito pagato o garantito. Nei casi sopra previsti, chi ha dato ordini ulteriori viene avvisato, il piu' presto possibile, degli impedimenti che si oppongono all'esecuzione dei suoi ordini. Se la ferrovia non e' in grado di prevedere questi impedimenti, chi ha dato ordini ulteriori sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto di aver dato inizio all'esecuzione dei suoi ordini. par. 2. - Se l'ordine ulteriore prescrive la riconsegna della merce in una stazione intermedia, le tasse di porto sono calcolate dalla stazione di partenza fino a quella intermedia. Se tuttavia la merce ha gia' oltrepassato la stazione intermedia, le tasse di porto sono calcolate dalla stazione di partenza fino alla stazione di fermata e da questa fino alla stazione intermedia. Se l'ordine ulteriore prescrive di trasportare la merce ad altra stazione destinataria o di rinviarla alla stazione di partenza, le tasse di porto sono calcolate dalla stazione di partenza fino a quella di fermata e da questa fino alla nuova stazione destinataria o fino alla stazione mittente. Le tariffe applicabili sono quelle in vigore su ognuno di tali percorsi il giorno della conclusione del contratto di trasporto. Le disposizioni che precedono sono applicabili per analogia alle tasse accessorie ed alle altre spese. par. 3. - Le spese risultanti dall'esecuzione di un ordine del mittente o del destinatario, ad eccezione di quelle derivanti da colpa della ferrovia, gravano sulla merce. par. 4. - Salvo le disposizioni di cui al par. 1, la ferrovia e' responsabile, in caso di sua colpa, delle conseguenze della mancata o inesatta esecuzione di un ordine dato in base agli articoli 21 o 22. Tuttavia, l'indennizzo che essa e' tenuta a pagare non dovra' mai essere superiore a quello che sarebbe dovuto in caso di perdita della merce.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Impedimenti al trasporto par. 1. - In caso di impedimenti al trasporto, spetta alla ferrovia di decidere se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse del mittente, di domandargli istruzioni fornendogli le informazioni utili di cui la ferrovia stessa dispone. La ferrovia, ha diritto di esigere le tasse di porto per questa altra via e di applicare i termini di resa corrispondenti, anche se piu' lunghi che per l'itinerario iniziale, salvo che essa sia in colpa. par. 2. - Se non esiste altro istradamento, o se, per altri motivi, non e' possibile far proseguire il trasporto, la ferrovia domanda istruzioni al mittente; tuttavia, questa domanda non e' obbligatoria per la ferrovia nel caso di impedimento temporaneo dovuto alle circostanze previste nell'articolo 5, § 4. par. 3. - Il mittente puo' impartire istruzioni nella lettera di vettura per il caso in cui sopravvenga un impedimento al trasporto. Se a giudizio della ferrovia dette istruzioni non possono essere eseguite, la ferrovia domanda nuove istruzioni al mittente. par. 4. - Il mittente che e' avvisato di un impedimento al trasporto puo' dare le sue istruzioni sia alla stazione di partenza, sia alla stazione in cui si trova la merce. Se egli modifica l'indicazione del destinatario o della stazione destinataria o se da' le sue istruzioni ad una stazione diversa dalla stazione mittente, deve iscrivere le sue istruzioni sul duplicato della lettera di vettura che deve essere presentato. Se la ferrovia da' seguito alle istruzioni del mittente senza aver richiesto la presentazione del duplicato della lettera di vettura e se tale duplicato e' stato trasmesso al destinatario, la ferrovia e' responsabile verso quest'ultimo del danno che puo' risultarne. par. 5. - Se il mittente che sia stato avvisato di un impedimento al trasporto non da', entro un termine ragionevole, istruzioni che siano eseguibili, si procedera' conformemente alle norme previste per gli impedimenti alla riconsegna in vigore presso la ferrovia sulla quale la merce trovasi ferma. Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce stessa, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e' inferiore alle spese che gravano sulla merce, il mittente deve pagare la differenza. par. 6. - Se l'impedimento al trasporto cessa prima che giungano le istruzioni del mittente, la merce e' avviata a destinazione senza attendere queste istruzioni ed il mittente ne e' avvertito il piu' presto possibile. par. 7. - Se l'impedimento al trasporto si verifica dopo che il destinatario abbia modificato il contratto di trasporto in base all'articolo 22, la ferrovia deve avvisarne il destinatario medesimo, nei confronti del quale le disposizioni dei §§ 1, 2, 5 e 6 sono applicabili per analogia. Il destinatario non e' tenuto a presentare il duplicato della lettera di vettura. par. 8. - Le disposizioni dell'articolo 23 sono applicabili ai trasporti effettuati in base al presente articolo.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Impedimenti alla riconsegna par. 1. - Nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce, la stazione destinataria deve avvisarne senza indugio il mittente per mezzo della stazione di partenza, chiedendo sue istruzioni. Il mittente deve essere avvisato senza l'intervento della stazione di partenza, o per lettera, o per telegrafo, o per telescrivente, se egli lo ha chiesto nella lettera di vettura. Le spese di tale avviso gravano sulla merce. Se l'impedimento alla riconsegna viene a cessare prima dell'arrivo, alla stazione destinataria, delle istruzioni del mittente, la merce viene riconsegnata al destinatario. Della riconsegna deve essere dato avviso senza indugio al mittente con lettera raccomandata; le spese sostenute per tale avviso gravano sulla merce. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di dare istruzioni anche se non puo' presentare il duplicato della lettera di vettura. Il mittente puo' anche domandare, nella lettera di vettura, che la merce gli sia rinviata d'ufficio se dovesse sopraggiungere un impedimento alla riconsegna. All'infuori di tale caso, la merce non puo' essere rinviata al mittente senza il suo espresso consenso. A meno che le tariffe non dispongano altrimenti, le istruzioni del mittente debbono essere date per mezzo della stazione di partenza. par. 2. - Per quanto non e' previsto nel par. 1 e salvo le disposizioni dell'articolo 45, il modo di procedere, nel caso di impedimento alla riconsegna, e' stabilito dalle leggi e dai regolamenti valevoli per la ferrovia incaricata della riconsegna stessa. Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e' inferiore alle spese che gravano sulla merce, il mittente deve pagare la differenza. par. 3. - Se l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario abbia modificato il contratto di trasporto in base all'articolo 22, la ferrovia deve avvisare tale destinatario, nei confronti del quale il § 2, secondo alinea, e' applicabile per analogia. par. 4. - Le disposizioni dell'articolo 23 sono applicabili ai trasporti effettuati in base al presente articolo.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Responsabilita' collettiva delle ferrovie par. 1. - La ferrovia che ha accettato al trasporto la merce con la lettera di vettura e' responsabile dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. - Ciascuna delle ferrovie successive, per il fatto stesso della presa in consegna della merce con la lettera di vettura iniziale, partecipa al contratto di trasporto conformemente alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dello articolo 43, § 3, riguardanti la ferrovia destinataria.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Limiti della responsabilita' par. 1. - La ferrovia e' responsabile del ritardo nella resa, del danno risultante dalla perdita totale o parziale della merce, come pure delle avarie che essa subisce a decorrere dal momento della accettazione al trasporto sino alla riconsegna. par. 2. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se il ritardo nella resa, la perdita o l'avaria sono stati causati da una colpa dell'avente diritto, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo, ecc.) o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare ed alle cui conseguenze essa non poteva ovviare. par. 3. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a una o piu' delle cause sottoindicate: a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura; b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per la loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente; c) operazioni di carico effettuate dal mittente o di scarico effettuate dal destinatario in base alle disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura, o agli accordi presi col destinatario; carico in un carro che presenta un vizio apparente per il mittente o carico difettoso, allorche' tale carico sia stato effettuato dal mittente in base alle disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura; d) adempimento da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario di uno di essi, delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative; e) natura di certe merci, soggette per cause inerenti a tale natura, sia alla perdita totale o parziale, sia all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione; f) spedizione sotto una denominazione irregolare, inesatta o incompleta di oggetti esclusi dal trasporto; spedizione sotto una denominazione irregolare, inesatta o incompleta, o inosservanza da parte del mittente delle misure precauzionali prescritte per gli oggetti ammessi a determinate condizioni; g) trasporto di animali vivi; h) trasporto di spedizioni che, in base alla presente Convenzione, alle disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura, devono essere effettuate sotto scorta, in quanto la perdita o l'avaria risultino da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Onere della prova par. 1. - La prova che il superamento del termine di resa, la perdita o l'avaria abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 27, par. 2, incombe alla ferrovia. par. 2. - Quando la ferrovia stabilisce che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria e' potuta risultare da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 27, par. 3, si presume che il danno sia risultato da uno o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi. Questa presunzione non e' applicabile nel caso previsto nell'articolo 27, par. 3, lettera a), se c'e' mancanza di eccezionale importanza o perdita di colli.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Presunzione in caso di rispedizione par. 1. - Allorche' una spedizione effettuata conformemente alla presente Convenzione e stata rispedita alle condizioni della Convenzione stessa ed una perdita parziale o un'avaria e constatata dopo la rispedizione, si presume ch'essa si sia prodotta nel corso dell'ultimo contratto di trasporto, sempre che si verifichino le seguenti condizioni: a) la spedizione e' rimasta sempre sotto la custodia della ferrovia; b) la merce e' stata rispedita cosi' come e' arrivata alla stazione di rispedizione. par. 2. - La stessa presunzione sussiste quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non era soggetto alla presente Convenzione, sempre che detta Convenzione fosse stata applicabile in caso di spedizione diretta tra la prima stazione mittente e l'ultima stazione destinataria.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Presunzione di perdita della merce Merce ritrovata par. 1. - Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo' considerare la merce come perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa. par. 2. - L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita' per la merce perduta, puo' domandare per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce sia ritrovata entro l'anno che segue il pagamento dell'indennita'. Di tale domanda gli viene dato atto per iscritto. par. 3. - Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli sia riconsegnata in una delle stazioni del percorso, contro pagamento delle spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e contro restituzione dell'indennita' riscossa, deduzione fatta, eventualmente, delle spese che fossero state comprese in questa indennita', e con riserva di ogni diritto all'indennita', per ritardo nella resa, prevista nello articolo 34 e, se del caso, nell'articolo 36. par. 4. - In mancanza sia della domanda prevista nel par. 2, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nel par. 3, oppure se la merce e' ritrovata solo dopo un anno dal pagamento della indennita', la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale dipende.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Ammontare dell'indennita' per perdita della merce par. 1. - Quando, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, la ferrovia e' tenuta a pagare un'indennita' per perdita totale o parziale della merce, questa indennita' e' calcolata: in base al corso della borsa, in mancanza di corso, in base al prezzo corrente sul mercato, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario. Questi elementi di calcolo si riferiscono alle merci della stessa natura e qualita', nel luogo e nel tempo dell'accettazione della merce al trasporto. L'indennita' non puo' tuttavia superare 50 franchi per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, salvo le limitazioni previste nell'articolo 35. Sono inoltre rimborsati le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto della merce perduta, escluso ogni altro risarcimento. par. 2. - Se gli elementi che servono di base per il calcolo dell'indennita' non sono espressi nella valuta dello Stato nel quale e' reclamato il pagamento, la conversione viene fatta in base al cambio del giorno e del luogo del pagamento dell'indennita'.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 Limitazione della responsabilita' in caso di calo stradale par. 1. - Per le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente, per il solo fatto del trasporto, una diminuzione di peso, la ferrovia risponde della sola parte del calo stradale che oltrepassi i limiti di tolleranza seguenti, qualunque sia il percorso effettuato: a) due per cento del peso, per le merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido, come pure per le seguenti merci: Parte di provvedimento in formato grafico b) uno per cento per tutto le altre merci secche egualmente soggette a calo stradale. par. 2. - La limitazione di responsabilita' prevista nel par. 1 non puo' essere invocata quando sia provato, in base alle circostanze di fatto, che la perdita non sia dipesa dalle cause che giustificano l'anzidetta tolleranza. par. 3. - Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, il calo stradale e' calcolato per ciascun collo, quando il peso a partenza di ciascuno di essi sia stato indicato separatamente nella lettera di vettura o possa essere accertato altrimenti. par. 4. - In caso di perdita totale della merce, non si procede ad alcuna detrazione per calo stradale nel computo dell'indennita'. par. 5. - Le prescrizioni del presente articolo non portano alcuna deroga a quelle degli articoli 27 e 28.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Ammontare dell'indennita' per avaria della merce In caso di avaria, la ferrovia deve pagare l'ammontare del deprezzamento subito dalla merce, escluso ogni altro risarcimento. Tale ammontare viene calcolato applicando al valore della merce, determinato secondo l'articolo 31, la percentuale di deprezzamento nel luogo di destinazione. Devono essere inoltre restituite, nella stessa proporzione, le spese previste nell'articolo 31, par. 1, ultimo alinea. Tuttavia, l'indennita' non puo' oltrepassare: a) se la totalita' della spedizione e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte della spedizione e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 Ammontare dell'indennita' per ritardo nella resa par. 1. - In caso di ritardo nella resa superiore a 48 ore e se l'avente diritto non fornisce la prova che un danno e' derivato da questo ritardo, la ferrovia deve restituire un decimo delle tasse di porto, con un massimo di 50 franchi per spedizione. par. 2. - Se e' fornita la prova che un danno e' derivato dal ritardo nella resa, viene pagata per questo danno una indennita' che non puo' oltrepassare il doppio delle tasse di porto. par. 3. - Le indennita' previste nei parr. 1 e 2 non sono cumulabili con quelle dovute per la perdita totale della merce. In caso di perdita parziale, esse sono pagate, se del caso, per la parte della spedizione non perduta. In caso di avaria, esse si cumulano, se del caso, con l'indennita' prevista nell'articolo 33. In ogni caso, il cumulo delle indennita' previste nei parr. 1 e 2 con quelle previste negli articoli 31 e 33 non puo' dar luogo al pagamento di una indennita' totale superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale della merce.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 Limitazione dell'indennita' secondo determinate tariffe Quando la ferrovia accorda particolari condizioni di trasporto (tariffe speciali od eccezionali) che comportano una riduzione delle tasse di porto calcolate in base alle condizioni ordinarie (tariffe generali), essa puo' limitare l'indennita' dovuta all'avente diritto in caso di ritardo nella resa, perdita o avaria, a condizione che una tale limitazione sia indicata nella tariffa. Se la limitazione cosi' stabilita risulta da una tariffa applicata solamente su una parte del percorso, essa puo' essere invocata soltanto quando il fatto che da' luogo all'indennita' si sia verificato su detta parte del percorso.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 Ammontare dell'indennita' in caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna Se vi e' dichiarazione d'interesse alla riconsegna, oltre alle indennita' previste negli articoli 31, 33, 34 e, se del caso, nell'articolo 35, puo' essere reclamato il risarcimento del danno supplementare provato fino a concorrenza dell'ammontare dell'interesse dichiarato.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Ammontare dell'indennita' in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia In tutti i casi in cui il ritardo nella resa, la perdita totale o parziale o l'avaria subita dalla merce siano causati da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve risarcire completamente l'avente diritto del danno provato. In caso di colpa grave, la responsabilita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli 31, 33, 34, 35 e 36.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 Interessi sulle indennita'. Restituzione delle indennita' par. 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita'. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, sono dovuti solo se l'indennita' sia superiore ai dieci franchi per ogni lettera di vettura; essi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo previsto nell'articolo 41, o, se non esiste reclamo, dal giorno della citazione. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti. par. 2. - Ogni indennita' indebitamente riscossa deve essere restituita.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole. Tuttavia, se, a richiesta di un interessato, gli agenti della ferrovia compilano lettere di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste prestazioni.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 Esercizio di azioni extracontrattuali In tutti i casi regolati dalla presente Convenzione, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla Convenzione medesima. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 39.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Reclami amministrativi par. 1. - I reclami amministrativi relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'articolo 43. par. 2. - Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'articolo 42. par. 3. - Se il reclamo e' presentato dal mittente, egli deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza di tale documento, egli puo' presentare il reclamo alla ferrovia soltanto con l'autorizzazione del destinatario o se fornisce la prova che questi ha rifiutato la spedizione. Se il reclamo e presentato dal destinatario, questi deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata consegnata. par. 4. - La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede. All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino dell'assegno per annotarvi l'avvenuta liquidazione.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione d'una somma pagata in base al contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che ha effettuato il pagamento. par. 2. - L'azione giudiziaria riguardante gli assegni previsti nell'articolo 19 appartiene soltanto al mittente. par. 3. - Le altre azioni giudiziarie contro la ferrovia derivanti dal contratto di trasporto appartengono: a) al mittente, fino al momento in cui il destinatario abbia ritirato la lettera di vettura o abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che gli spettano in base all'articolo 16, par. 4, o all'articolo 22; b) al destinatario, a partire dal momento in cui: 1° ha ritirato la lettera di vettura, o 2° ha accettato la merce, o 3° ha fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 16, par. 4, o 4° ha fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 22. Tuttavia, il diritto di esercitare tale azione si estingue a partire dal momento in cui la persona designata dal destinatario conformemente all'articolo 22, § 1, lettera c), abbia ritirato la lettera di vettura o abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che gli spettano in base all'articolo 16, § 4. par. 4. - Per esercitare le sue azioni, il mittente deve presentare il duplicato della lettera di vettura. Tuttavia, in mancanza di questo, egli puo' esercitare le azioni spettantigli in base al § 3, lettera a), soltanto se ne e' stato autorizzato dal destinatario o s'egli prova che il destinatario abbia rifiutato la spedizione. Per esercitare le sue azioni, il destinatario deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata consegnata.
Convenzione-art. 43
Articolo 43 Ferrovie contro le quali puo' essere esercitata l'azione giudiziaria par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata sia contro la ferrovia che ha riscosso questa somma, sia contro la ferrovia a profitto della quale la somma e' stata riscossa in piu' del dovuto. par. 2. -- L'azione giudiziaria riguardante gli assegni, previsti nell'articolo 19, puo' essere esercitata soltanto contro la ferrovia di partenza. par. 3. - Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate soltanto contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria, o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro la ferrovia destinataria anche se questa non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura. par. 4. - Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse. par. 5. - L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei parr. 1, 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 Competenza Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione. Quando un'impresa esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 Accertamento della perdita parziale o dell'avaria subita dalla merce par. 1. - Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria, o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio e, se possibile, in presenza di tale avente diritto, alla redazione di un verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, il suo peso e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto. Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. - L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del verbale, puo' domandare l'accertamento giudiziario dello stato e del peso della merce, delle cause e dell'ammontare del danno; valgono per la procedura le leggi ed i regolamenti dello Stato dove la constatazione giudiziaria e' eseguita.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 Estinzione dell'azione contro la ferrovia par. 1. - L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, per ritardo nella resa, perdita parziale o avaria. par. 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue: a) se l'avente diritto fornisce la prova che il danno e' stato causato da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia; b) in caso di reclamo per ritardo nella resa, quando il reclamo e' presentato ad una delle ferrovie indicate nell'articolo 43, par. 3, nel termine di sessanta giorni, non compreso quello dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto; c) in caso di reclamo per perdita parziale o per avaria: 1° se la perdita o l'avaria e' stata constatata in conformita' all'articolo 45, prima che l'avente diritto abbia ritirato la merce; 2° se l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto in conformita' all'articolo 45, e' stato omesso per colpa della ferrovia; d) in caso di reclamo per danni non apparenti, la cui esistenza venga accertata dopo il ritiro della merce da parte dell'avente diritto ed alla duplice condizione che: 1° la domanda di accertamento, conformemente all'articolo 45, venga fatta dall'avente diritto appena scoperto il danno e non oltre sette giorni dal ritiro della merce; quando questo termine scade di domenica od in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza e' rinviata al primo giorno lavorativo seguente; 2° l'avente diritto provi che il danno si e' verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna. par. 3. - Se la merce e' stata rispedita alle condizioni previste nell'articolo 29, § 1, le azioni di indennita' per perdita parziale o avaria derivanti da uno dei contratti di trasporto anteriori si estinguono come se si trattasse di un unico contratto.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 Prescrizione dell'azione par. 1. - L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni, se si tratta: a) dell'azione per il pagamento di un assegno che la ferrovia abbia gia' incassato dal destinatario; b) dell'azione per il pagamento del residuo della somma ricavata da una vendita effettuata dalla ferrovia; c) di un'azione fondata su di un danno avente per causa il dolo; d) di un'azione fondata su di un caso di frode; e) nel caso previsto nell'articolo 29, § 1, di azione fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alla rispedizione. par. 2. - La prescrizione decorre: a) nel caso di azioni per indennita' per perdita parziale, avaria o ritardo nella resa: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna; b) nel caso di azioni per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; c) nel caso di azioni per pagamento o per rimborso di tasse di porto, di spese accessorie, di altre spese o di soprattasse, oppure nel caso di azioni per correzione, in caso di irregolare applicazione di tariffa o di errore di calcolo: 1° se vi e' stato pagamento: dal giorno del pagamento; 2° se non vi e' stato pagamento: dal giorno dell'accettazione della merce al trasporto, se il pagamento incombe al mittente, o dal giorno in cui il destinatario ha ritirato la lettera di vettura, se il pagamento incombe a lui; 3° trattandosi di somme affrancate con bollettino di affrancazione: dal giorno in cui la ferrovia trasmette al mittente il conto delle spese previste nell'articolo 17, par. 7; in mancanza di tale trasmissione, il termine per i crediti della ferrovia decorre dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; d) per le azioni della ferrovia per pagamento di una somma corrisposta dal destinatario in luogo e vece del mittente, o viceversa, e che la ferrovia deve restituire all'avente diritto: dal giorno in cui e' stata fatta la richiesta di restituzione; e) per le azioni relative agli assegni previsti nell'articolo 19: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; f) per le azioni per pagamento del residuo di una somma ricavata dalla vendita: dal giorno della vendita; g) per le azioni per pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita'; h) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui puo' essere esercitato il diritto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel termine. par. 3. - In caso di reclamo amministrativo rivolto alla ferrovia in conformita' all'articolo 41, il corso della prescrizione rimane sospeso fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione. par. 4. - L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. par. 5. - Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nel quale l'azione e' intentata.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 Regolamento dei conti tra le ferrovie par. 1. - Ogni ferrovia che abbia incassato, o alla partenza o all'arrivo, le spese od altri crediti risultanti dal contratto di trasporto deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante di dette spese e di detti crediti. Le modalita' di pagamento sono fissate negli accordi intervenuti tra le ferrovie. par. 2. - Salvo i propri diritti verso il mittente, la ferrovia di partenza e' responsabile delle tasse di porto e delle altre spese che non avesse incassate, mentre il mittente le aveva prese a suo carico sulla lettera di vettura. par. 3. - Se la ferrovia destinataria effettua la riconsegna della merce senza riscuotere le spese o gli altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, essa ne e' responsabile verso le ferrovie precedenti e gli altri interessati. par. 4. - In caso di mancato pagamento da parte di una delle ferrovie, constatato dall'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, su domanda di una delle ferrovie creditrici, le conseguenze sono sopportate da tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla quota loro spettante sulle tasse di porto. Resta riservato il diritto di regresso contro la ferrovia della quale e' stata constatata l'inadempienza.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 Regresso in caso d'indennita' per perdita o per avaria par. 1. - La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita totale o parziale o per avaria, in base alle disposizioni della presente Convenzione, ha il diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia, dal cui fatto il danno e' stato causato, ne e' sola responsabile; b) se il danno e' stato causato da fatto di piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato. Se una tale distinzione non e' possibile nel caso concreto, l'onere dell'indennita' viene ripartito fra esse secondo le norme stabilite alla lettera c); c) se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da fatto di una o piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' dovuta e' ripartito fra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee. La ripartizione e' fatta in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe. par. 2. - Nel caso d'insolvibilita' di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 Regresso in caso d'indennita' per ritardo nella resa par. 1. - Le norme indicate nell'articolo 49 sono estese ai casi di indennita' pagate per ritardo nella resa. Se tale ritardo e' causato da irregolarita' constatate su piu' ferrovie, l'onere della indennita' e' ripartito fra loro in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive reti. par. 2. - I termini di resa stabiliti nell'articolo 11 sono ripartiti nel modo seguente tra le diverse ferrovie che hanno partecipato al trasporto: a) tra due ferrovie vicine: 1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali; 2° il termine di trasporto e' diviso in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe di ciascuna delle due ferrovie; b) tra tre o piu' ferrovie: 1° il termine di spedizione e' divise in parti uguali tra la ferrovia mittente e quella destinataria; 2° un terzo del termine di trasporto e' diviso in parti uguali tra tutte le ferrovie partecipanti; 3° gli altri due terzi del termine di trasporto sono ripartiti in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe di ciascuna di dette ferrovie. par. 3. - I termini supplementari ai quali una ferrovia ha diritto sono attribuiti a detta ferrovia. par. 4. - L'intervallo tra la consegna della merce alla ferrovia e l'inizio del termine di spedizione e' attributo esclusivamente alla ferrovia di partenza. par. 5. La ripartizione di cui sopra entra in considerazione nel solo caso in cui il termine totale di resa non sia stato osservato.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 Procedura di regresso par. 1. - La ferrovia contro la quale viene esercitata una delle azioni di regresso, previste negli articoli 49 e 50, non puo' mai contestare la fondatezza del pagamento effettuato dall'amministrazione che esercita il regresso, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria dopo che la citazione fu debitamente notificata a detta ferrovia e questa fu posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa, secondo le circostanze di fatto, i termini per la notificazione e per l'intervento. par. 2. - La ferrovia che vuole esercitare il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie interessate con le quali non sia venuta a transazione; in difetto, essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. - Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. par. 4. - Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. - Non e' permesso proporre l'azione di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda principale di risarcimento.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 Competenza per le azioni di regresso par. 1. - Per tutte le azioni di regresso e' esclusivamente competente il giudice della sede della ferrovia contro la quale si propone il regresso. par. 2. - Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti, in base al § 1, quello davanti al quale vuole proporre la sua domanda.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 Accordi relativi al regresso Le ferrovie possono derogare, mediante accordi, alle norme sulle azioni di regresso reciproche stabilite nel capitolo III.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 Applicazione del diritto nazionale Per quanto non e' previsto nella presente Convenzione, nelle disposizioni speciali conformi allo articolo 60, par. 4, nelle disposizioni complementari conformi all'articolo 60, par. 5, e nelle tariffe internazionali, si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali, relativi al trasporto, in vigore nei singoli Stati.
Convenzione-art. 55
Articolo 55 Regole generali di procedura Per tutte le liti originate dai trasporti sottoposti alla presente Convenzione si applica la procedura del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione.
Convenzione-art. 56
Articolo 56 Esecuzione delle sentenze. Sequestri e cauzioni par. 1. - Allorche' le sentenze pronunciate, in base alle disposizioni della presente Convenzione, in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalita' prescritte nello Stato interessato. Non e' ammessa la revisione di merito della questione. Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongano all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese. par. 2. - I crediti derivanti da un trasporto internazionale a favore di una ferrovia verso un'altra ferrovia che non dipende dallo stesso Stato non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato al quale appartiene la ferrovia titolare dei crediti sequestrati. par. 3. - Il materiale rotabile della ferrovia e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il trasporto e di proprieta' della ferrovia, quali casse mobili (containers), attrezzi di carico, copertoni, ecc., non possono essere sequestrati sul territorio di uno Stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato cui la ferrovia appartiene. I carri privati e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il trasporto, ivi contenuti ed appartenenti al proprietario del carro, non possono formare oggetto di un sequestro, su un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria di quest'ultimo Stato. par. 4. - Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto internazionale.
Convenzione-art. 57
Articolo 57 Unita' monetaria. Corso di conversione o di accettazione delle valute estere par. 1. - Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione o nei suoi allegati sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900. par. 2. - La ferrovia deve pubblicare i cambi in base ai quali essa effettua la conversione delle tasse di porto, delle altre spese e degli assegni espressi in unita' monetarie estere, che sono pagati in valuta nazionale (corsi di conversione). par. 3. - Analogamente, una ferrovia che accetta in pagamento delle valute estere deve pubblicare a quali corsi essa le accetta (corsi di accettazione).
Convenzione-art. 58
Articolo 58 Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia par. 1. - Per facilitare ed assicurare l'esecuzione della presente Convenzione e' istituito un Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia incaricato: a) di ricevere le comunicazioni dei singoli Stati contraenti e di ciascuna ferrovia interessata e di notificarle agli altri Stati ed alle altre ferrovie; b) di raccogliere, coordinare e pubblicare le notizie di ogni specie che interessino il servizio dei trasporti internazionali; c) di facilitare, tra le diverse ferrovie, le relazioni finanziarie rese necessarie dal servizio dei trasporti internazionali ed il recupero dei crediti non pagati e di garantire, a questo riguardo, la sicurezza dei rapporti tra le ferrovie; d) di tentare la conciliazione, su domanda di uno Stato contraente o d'una impresa di trasporto le cui linee siano iscritte nella lista delle linee prevista nell'articolo 59, prestando i suoi buoni uffici o la sua mediazione, oppure con qualsiasi altro mezzo, allo scopo di risolvere le controversie tra i detti Stati o imprese aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione; e) di emettere, su domanda delle parti in causa - Stati, imprese di trasporto o utenti - un parere consultivo sulle controversie aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione; f) di collaborare alla definizione, in via di arbitrato, dei litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione; g) d'istruire le domande di modificazione della presente Convenzione e di proporre, quando occorra, la riunione delle Conferenze previste nell'articolo 69. par. 2. - Un regolamento speciale costituente l'Allegato II alla presente Convenzione stabilisce la sede, la composizione e l'organizzazione di questo Ufficio, come pure i suoi mezzi d'azione. Esso ne fissa inoltre le condizioni di funzionamento e di sorveglianza.
Convenzione-art. 59
Articolo 59 Lista delle linee soggette alla Convenzione par. 1. - L'Ufficio centrale di cui all'articolo 58 e' incaricato di compilare, di aggiornare e di pubblicare la lista delle linee soggette alla presente Convenzione. A tale scopo, esso riceve le notifiche degli Stati contraenti relative all'iscrizione in questa lista o alla radiazione da essa delle linee di una ferrovia o di una delle imprese previste nell'articolo 2. par. 2. - La partecipazione di una nuova linea al servizio dei trasporti internazionali ha luogo solo un mese dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale notifica l'iscrizione di tale linea agli altri Stati. par. 3. - La radiazione di una linea e' fatta dall'Ufficio centrale non appena abbia ricevuto dallo Stato contraente, dal quale venne richiesta l'iscrizione della linea nella lista, la notificazione che detta linea deve essere radiata. par. 4. - La semplice ricezione dell'avviso proveniente dall'Ufficio Centrale da' immediatamente diritto a ciascuna ferrovia di cessare, con la linea radiata, ogni relazione riguardante i trasporti internazionali, ad eccezione di quelli in corso, che debbono essere condotti a termine.
Convenzione-art. 60
Articolo 60 Disposizioni speciali per determinati trasporti. Disposizioni complementari par. 1. - Per il trasporto dei carri privati sono previste disposizioni particolari all'Allegato IV. par. 2. - Per il trasporto delle casse mobili (containers) sono previste disposizioni particolari all'Allegato V. par. 3. - Per il trasporto dei colli espressi le ferrovie possono, mediante clausole appropriate delle loro tariffe, concordare l'applicazione di determinate disposizioni speciali, conformi all'Allegato VI. par. 4. - Per i trasporti qui sotto specificati: a) trasporti con documenti di trasporto negoziabili; b) trasporti da riconsegnare soltanto contro restituzione del duplicato della lettera di vettura; c) trasporti di giornali; d) trasporti di merci destinate a fiere od esposizioni; e) trasporti di attrezzi di carico e di mezzi di protezione contro il calore ed il freddo per le merci trasportate; f) trasporti effettuati con lettere di vettura che non servono come documento di tassazione e di fatturazione, due o piu' Stati contraenti, in base ad accordi speciali, ovvero le ferrovie, mediante clausole appropriate delle loro tariffe, possono concordare determinate condizioni adatte a tali trasporti e deroganti alla presente Convenzione. par. 5. - Le disposizioni complementari che alcuni Stati contraenti o alcune ferrovie partecipanti pubblicano per l'esecuzione della Convenzione sono da essi comunicate all'Ufficio centrale. Queste disposizioni complementari possono essere messe in vigore, sulle ferrovie che vi hanno aderito, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, senza che esse possano derogare alla presente Convenzione. La loro entrata in vigore e' notificata all'Ufficio Centrale.
Convenzione-art. 61
Articolo 61 Regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato par. 1. - Nel caso che non possano essere regolati tra le parti stesse, i litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione, da una parte, della Convenzione valida come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale e delle disposizioni complementari emanate da taluni Stati contraenti e, da altra parte, degli accordi speciali previsti nell'articolo 60, par. 4, possono su domanda delle parti, essere sottoposti a tribunali arbitrali la cui composizione e procedura formano oggetto dell'Allegato VII alla presente Convenzione. par. 2. - Tuttavia, in caso di litigio tra Stati, le disposizioni dell'Allegato VII non vincolano le parti, le quali possono stabilire liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. par. 3. - Su domanda delle parti, la giurisdizione arbitrale puo' essere investita: a) senza pregiudizio della definizione delle controversie in virtu' di altre disposizioni legali: 1° dei litigi tra Stati contraenti; 2° dei litigi tra Stati contraenti da una parte e Stati non contraenti dall'altra; 3° dei litigi tra Stati non contraenti, purche', nei due ultimi casi, la Convenzione sia applicabile come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale; b) dei litigi tra imprese di trasporto; c) dei litigi tra imprese di trasporto e utenti; d) dei litigi tra utenti. par. 4. - La messa in atto della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda la sospensione e l'interruzione della prescrizione del credito litigioso, lo stesso effetto dell'azione intentata davanti al tribunale ordinario. par. 5. - Le sentenze pronunziate dai tribunali arbitrali nei confronti delle imprese di trasporto o degli utenti sono esecutive in ciascuno degli Stati contraenti, appena siano state compiute le formalita' prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo.
Convenzione-art. 62
Articolo 62 Deroghe temporanee par. 1. - Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato e' di natura tale da provocare gravi difficolta' per l'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo III, della Convenzione, ogni Stato puo', sia con disposizioni inserite nelle tariffe, sia con atti di potere pubblico, quali le autorizzazioni generali o particolari date alle amministrazioni ferroviarie, derogare alle disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 della Convenzione, decidendo per determinati traffici: a) che le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate: 1° o sino alle sue frontiere, 2° o almeno sino alle sue frontiere; b) che le spedizioni a destinazione di tale Stato siano affrancate in partenza: 1° o almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di partenza non abbia a ricorrere alla restrizione prevista sub a) 1°, 2° o tutt'al piu' fino alle sue frontiere; c) che le spedizioni, sia in provenienza, sia a destinazione di questo Stato, non possano essere gravate d'alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti; d) che non sia permesso al mittente di modificare il contratto di trasporto per quanto concerne il Paese destinatario, l'affrancazione e l'assegno. par. 2. - Alle medesime condizioni, gli Stati possono, con autorizzazioni generali o particolari date alle amministrazioni ferroviarie, derogare alle disposizioni degli articoli 17, 19, 21 e 22 della Convenzione decidendo, nelle loro reciproche relazioni: a) che le norme di pagamento delle spese siano particolarmente fissate dopo accordi tra le ferrovie interessate a dette norme. Queste norme non possono contenere modalita' non previste nell'articolo 17; b) che certe domande di modificazioni del contratto di trasporto non siano ammesse. par. 3. - I provvedimenti adottati in conformita' dei parr. 1 e 2 sono comunicati all'Ufficio centrale. I provvedimenti indicati nel par. 1 entreranno in vigore al piu' presto allo scadere del termine di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' notificato il provvedimento agli altri Stati. I provvedimenti indicati nel par. 2 entreranno in vigore al piu' presto allo scadere del termine di due giorni dopo la loro pubblicazione negli Stati interessati. par. 4. - I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Convenzione-art. 63
Articolo 63 Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo par. 1. - Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee indicate nel par. 1 dello articolo 2, ciascuno Stato puo', chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alla Convenzione, aggiungere a quelle previste nell'articolo 27 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso. Il vettore puo' avvalersene soltanto se prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella resa siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino a quello del suo scarico dalla nave stessa. Tali cause d'esonero sono le seguenti: a) atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave; b) innavigabilita' della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilita' non e' imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per metter la nave in condizione di navigabilita' o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce; c) incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo non e' stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio, pilota o dai suoi addetti; d) pericoli, rischi o infortuni di mare o di altre acque navigabili; e) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare; f) carico della merce sul ponte della nave, purche' essa sia stata caricata sul ponte col consenso dato dal mittente nella lettera di vettura, e ch'essa non sia caricata su un carro ferroviario. Le cause di esonero di cui sopra non sopprimono ne' diminuiscono in nulla gli obblighi generali del vettore, e, in particolare, quello di impiegare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilita' o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti, o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce. Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se, per una colpa diversa da quella prevista alla lettera a), l'avente diritto provi che il ritardo nella resa, la perdita o l'avaria sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o suoi addetti. par. 2. - Quando un percorso marittimo e' servito da piu' imprese iscritte nella lista indicata nell'articolo 1, il regime di responsabilita' applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese. Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su domanda di piu' Stati, l'adozione del suddetto regime deve, preliminarmente, formare oggetto di un accordo tra questi Stati. par. 3. - I provvedimenti presi in conformita' del presente articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entreranno in vigore, al piu' presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' reso noti tali provvedimenti agli altri Stati. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Convenzione-art. 64
Articolo 64 Responsabilita' in caso di incidenti nucleari La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' della presente Convenzione, quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtu' delle prescrizioni speciali in vigore in uno Stato contraente regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
Convenzione-art. 65
Articolo 65 Firma La presente Convenzione, i cui Allegati ne costituiscono parte integrante, resta aperta fino al 30 aprile 1970 alla firma degli Stati precedentemente contraenti e di quelli che sono stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza ordinaria di revisione.
Convenzione-art. 66
Articolo 66 Ratifica. Entrata in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica verranno depositati, il piu' presto possibile, presso il Governo svizzero. Quando la Convenzione sara' stata ratificata da quindici Stati od al piu' tardi un anno dopo la firma, il Governo svizzero si mettera' in relazione con i Governi interessati nell'intento di esaminare con essi la possibilita' di mettere in vigore la Convenzione.
Convenzione-art. 67
Articolo 67 Adesione alla Convenzione par. 1. - Ogni Stato non firmatario che voglia aderire alla presente Convenzione indirizza la sua domanda al Governo svizzero, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti con un rapporto dell'Ufficio centrale sulla situazione delle ferrovie dello Stato richiedente per quanto riguarda i trasporti internazionali. par. 2. - Se nel termine di sei mesi dalla data di detto avviso, due Stati almeno non abbiano notificato al Governo svizzero la loro opposizione, la domanda e' ammessa di pieno diritto e ne e' dato avviso dal Governo svizzero allo Stato richiedente e a tutti gli Stati contraenti. Diversamente, il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati contraenti ed allo Stato richiedente che l'esame della domanda e' differito. par. 3. - Ogni ammissione produce i suoi effetti un mese dopo la data dell'avviso inviato dal Governo svizzero, o, se allo spirare di detto termine la Convenzione non e' ancora in vigore, alla data dell'entrata in vigore della medesima.
Convenzione-art. 68
Articolo 68 Durata dell'impegno degli Stati contraenti par. 1. - La durata della presente Convenzione e' illimitata. Tuttavia, ogni Stato contraente puo' ritirarsi alle seguenti condizioni: Per ogni Stato contraente, la Convenzione e' valevole fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Ogni Stato che voglia ritirarsi allo spirare di detto periodo deve notificare la sua intenzione, almeno un anno prima di detta data, al Governo svizzero, che ne informera' tutti gli Stati contraenti. In mancanza di tale notificazione nel termine indicato, l'impegno sara' prorogato di pieno diritto per un periodo di tre anni e cosi' di seguito di tre anni in tre anni, se non e' data disdetta almeno un anno prima del 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni periodo triennale. par. 2. - Gli Stati ammessi a partecipare alla Convenzione nel corso del periodo quinquennale, o di uno dei periodi triennali, sono impegnati sino alla fine di questo periodo e poi sino alla fine di ciascuno dei periodi seguenti, sempre che non abbiano dato la disdetta almeno un anno prima dello spirare di uno di essi.
Convenzione-art. 69
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)