LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11
ATTO FINALE I Plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica Francese, del Presidente dell'irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e i Plenipotenziari del Capo di Stato delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, del Presidente della Repubblica del Botswana, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica Unita del Camerun, del Presidente della Repubblica Centrafricana, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica del Dahomey, del Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, di Sua Maesta' la Regina delle Figi, del Presidente della Repubblica del Gabon, del Presidente della Repubblica del Gambia, del Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana, del Capo di Stato di Grenada, del Presidente della Repubblica di Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, del Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenya, del Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica di Liberia, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, del Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, del Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, del Presidente della Repubblica del Niger, del Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, del Presidente della Repubblica del Ruanda, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, del Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo, del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, del Re del Regno dello Swaziland, del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica del Togo, del Capo di Stato di Tonga, del Capo di Stato di Trinidad e Tobago, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, del Capo di Stato della Samoa Occidentale, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica dello Zambia, dall'altra parte, riuniti a Lome', il ventotto febbraio millenovecentosettantacinque, per la firma della Convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti: la Convenzione ACP-CEE di Lome' nonche' i Protocolli e la dichiarazione sotto elencati: Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 2 relativo all'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica Protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP Protocollo n. 4 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni Protocollo n. 5 sui privilegi e sulle immunita' Protocollo n. 6 relativo alle banane Protocollo n. 7 relativo al rum Dichiarazione comune in merito all'esercizio della pesca. I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale: 1. Dichiarazione comune circa la presentazione della Convenzione al GATT (Allegato I) 2. Dichiarazione comune ad articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione (Allegato II) 3. Dichiarazione comune ad articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione (Allegato III) 4. Dichiarazione comune ad articolo 60 della Convenzione (Allegato IV) 5. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato V) 6. Dichiarazione comune ad articolo 89 della Convenzione (Allegato VI) 7. Dichiarazione comune ad articolo 4, paragrafo I del Protocollo n. 2 (Allegato VII) 8. Dichiarazione comune ad articolo 20, lettera c) del Protocollo n. 2 (Allegato VIII) 9. Dichiarazione comune ad articolo 22 del Protocollo n. 2 (Allegato IX) 10. Dichiarazione comune ad articolo 23 del Protocollo n. 2 (Allegato X) 11. Dichiarazione comune ad articolo 26 del Protocollo n. 2 (Allegato XI) 12. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato XII) 13. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al Protocollo n. 3 (Allegato XIII) I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale: 1. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 2 della Convenzione (Allegato XIV) 2. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 3 della Convenzione (Allegato XV) 3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XVI) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'unita' di conto prevista dall'articolo 42 della Convenzione (Allegato XVII) 5. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XVIII) 6. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 4, paragrafo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XIX) 7. Dichiarazione della Comunita' in merito ad eventuali interventi addizionali della Banca europea per gli investimenti nel periodo d'esecuzione della Convezione (Allegato XX) 8. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam (Allegato XXI) 9. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del Protocollo n. 3 Allegato XXII) 10. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXIII) 11. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della Convenzione ACP-CEE di Lome' (Allegato XXIV). In Fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto Finale. FATTO a Lome', addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Pour Zijne Majestet de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark JENS CHRISTENSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden LAURENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For Radet for De europmiske Faellesskaber, Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, GARRET FITZGERALD FRANCOIS-XAVIER ORTOLI CLAUDE CHEYSSON For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON TAYLOR For the President of the Republic of Rotswvana GAOSITWAE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President, de le Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABBOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'Ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAM MADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President dua Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique de Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyana S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute-Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica. PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya. J. G. KIANO For the King of the Kingdom, of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of, the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the RepubliC of Malawi D.T.MATENJE Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale du Mali, Chez de l'Etat President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majeste' la Reine de l'Ile Maurice SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH Pour le President de la Republique du Niger MOUMOUNI D'JERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la Republique du Senegal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHARIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the United Republic of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head of State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA
Allegati-Allegato I
ALLEGATO I DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE AL GATT Le Parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della Convenzione.
Allegati-Allegato II
ALLEGATO II DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 DELLA CONVENZIONE. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione la Comunita', allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, e' disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione. Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilita' di esportazione nella Comunita' o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o piu' Stati ACP.
Allegati-Allegato III
ALLEGATO III DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 59, PARAGRAFO 6 DELLA CONVENZIONE. Possono invece rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione gli altri effetti nefasti delle calamita' naturali o analoghe circostanze straordinarie, in particolare le gravi difficolta' economiche risultanti da un decremento della produzione destinata al mercato nazionale e la ricostituzione del potenziale produttivo, compreso quello destinato all'esportazione.
Allegati-Allegato IV
ALLEGATO IV DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 60 DELLA CONVENZIONE. Finche' non si applichera' la decisione di cui all'articolo 60 della Convenzione continuera' ad essere applicato il regime vigente al 31 dicembre 1975 negli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, e gli altri Stati ACP applicheranno alla Comunita' le disposizioni piu' favorevoli da essi applicati alle organizzazioni internazionali.
Allegati-Allegato V
ALLEGATO V DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO ALLA RAPPRESENTANZA DEI RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI REGIONALI. Il Consiglio dei ministri adotta le misure che permettano alla Comunita' dell'Africa orientate e alla Comunita' dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei ministri e al Comitato degli ambasciatori in qualita' di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.
Allegati-Allegato VI
ALLEGATO VI DICHIARAZIONE COMUNE, AD ARTICOLO 89 DELLA CONVENZIONE. La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla Convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunita' proseguano in tale forma.
Allegati-Allegato VII
ALLEGATO VII DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2. Per progetti industriali si intendono anche progetti di trasformazione di prodotti agricoli e progetti forestali di carattere industriale, escludendo pero' piantagioni e rimboschimenti.
Allegati-Allegato VIII
ALLEGATO VIII DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 20, LETTERA C) DEL PROTOCOLLO N. 2. Per valutare il margine sufficiente di valore aggiunto conferito ai prodotti le autorita' competenti, quando si pronunciano sulle gare d'appalto, si riferiscono alle norme per l'origine adottate nella Convenzione.
Allegati-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 22 DEL PROTOCOLLO N. 2. Fino all'applicazione della decisione di cui all'articolo 22 del Protocollo n. 2, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinate: per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975; per gli altri Stati ACP, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.
Allegati-Allegato X
ALLEGATO X DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 23 DEL PROTOCOLLO N. 2. A titolo transitorio e in attesa dell'applicazione della decisione di cui all'articolo 23 del Protocollo n. 2 tutte le controversie sono definitivamente composte secondo le norme di conciliazione e d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.
Allegati-Allegato XI
ALLEGATO XI DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 26 DEL PROTOCOLLO N. 2. a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del Protocollo n. 2 l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo e' disciplinata: per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo; per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali. b) La Comunita' e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel piu' breve tempo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.
Allegati-Allegato XII
ALLEGATO XII DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL BOTSWANA, IL LESOTHO E LO SWAZILAND. Considerando la Parte I, paragrafo 3 del Protocollo n. 22 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati, la Comunita' riconosce e i Governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che: i tre Governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre Governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunita' e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; i tre Governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme per l'origine stabilite dalla Convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrra' alcuna deviazione di traffico a danno della Comunita'.
Allegati-Allegato XIII
ALLEGATO XIII DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA EVENTUALI RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO N. 3. Qualora uno Stato ACP che sia Parte contraente della Convenzione ma non sia espressamente menzionato nel Protocollo n. chieda di partecipare alle disposizioni di detto Protocollo, la sua domanda viene presa in esame.
Allegati-Allegato XIV
ALLEGATO XIV DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE. I dazi che possono essere temporaneamente mantenuti ai sensi dell'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati continuano ad essere d'applicazione generale senza che l'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione possa fare eccezione.
Allegati-Allegato XV
ALLEGATO XV DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE. L'articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione lascia impregiudicati le restrizioni quantitative e lo speciale regime applicato all'importazione di autoveicoli e all'industria del montaggio in Irlanda, di cui ai Protocolli nn. 6 e 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e gli adattamenti dei Trattati.
Allegati-Allegato XVI
ALLEGATO XVI DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE. Qualora la Comunita' adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.
Allegati-Allegato XVII
ALLEGATO XVII DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' SULL'UNITA' DI CONTO PREVISTA DALL'ARTICOLO 42 DELLA CONVENZIONE L'importo degli aiuti della Comunita' sara' equivalente, in una unita' di conto europea da definire, a 3.390 milioni diritti speciali di prelievo al valore del 28 giugno 1974. La disposizione di cui sopra lascia impregiudicata la decisione che il Consiglio delle Comunita' europee dovra' adottare circa l'opportunita' di utilizzare i diritti speciali di prelievo o un "paniere" di monete degli Stati membri per determinare la composizione dell'unita' di conio europea applicabile nel quadro della Convenzione. Tale decisione del Consiglio dovra' essere presa al piu' presto e in ogni caso prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Non appena il Consiglio avra' deciso la definizione di tale unita' di conto, ne informera' gli Stati ACP
Allegati-Allegato XVIII
ALLEGATO XVIII DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO N. 2 Le condizioni finanziarie indicate in detto articolo sono le condizioni piu' favorevoli alle quali si possono concedere prestiti speciali. Esse si applicano in maniera generale ai paesi meno sviluppati di cui all'articolo 48 della Convenzione.
Allegati-Allegato XIX
ALLEGATO XIX DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N. 2 I contributi in quasi-capitale possono essere concessi a complemento di un prestito bancario o da soli, qualora tale prestito non sia possibile in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.
Allegati-Allegato XX
ALLEGATO XX DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' IN MERITO AD EVENTUALI INTERVENTI ADDIZIONALI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI NEL PERIODO D'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE L'importo massimo degli interventi che la Banca europea per gli investimenti puo' fare attingendo dalle risorse proprie e' fissato dall'articolo 42, punto 2 della Convenzione. Tuttavia, nel periodo d'esecuzione della Convenzione, eventuali interventi addizionali da parte della Banca, con fondi attinti dalle sue risorse, potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 18 dello Statuto della Banca stessa e alla luce delle sue risorse, dell'importo dei prestiti gia' effettivamente concessi, dell'interesse dei progetti da finanziare e delle garanzie cui questi prestiti addizionali potrebbero essere associati.
Allegati-Allegato XXI
ALLEGATO XXI DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' IN MERITO ALLO ZUCCHERO ORIGINARIO DI BELIZE, DI ST. KITTS-NEVIS-ANGUILLA E DEL SURINAM 1. La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal Protocollo n. 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei paesi: Belize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla. . . . . . . . . . . . . . 14.800 tonnellate Surinam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 tonnellate 2. Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti: Belize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800 tonnellate St. Kills-Nevis-Anguilla . . . . . . . . . . . . . . 7.900 tonnellate
Allegati-Allegato XXII
ALLEGATO XXII DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 10 DEL PROTOCOLLO N. 3 La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del Protocollo n. 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il Protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto Protocollo.
Allegati-Allegato XXIII
ALLEGATO XXIII DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI Devono essere considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.
Allegati-Allegato XXIV
ALLEGATO XXIV DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE A BERLINO DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME' La Convenzione ACP-CEE di Lome' si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.
Accordi
ACCORDI relativi allo zucchero di canna conclusi sotto forma di scambi di lettere tra la Comunita' e le Barbados, Figi, la Repubblica di Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica Malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica di Tanzania, Trinidad e Tobago, firmati a Lome il 28 febbraio 1975 In allegato trovasi il testo dello scambio di lettere relativo allo zucchero avvenuto tra la Comunita' e le Barbados. Si e' avuto un analogo scambio di lettere, mutatis mutandis, tra la Comunita' e i seguenti Stati ACP: di Figi, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica Malgascia, della Repubblica del Malawi, di Maurizio, della Repubblica dell'Uganda, della Repubblica popolare del Congo, del Regno dello Swaziland, della Repubblica di Tanzania, di Trinidad e Tobago. Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE Lome', 28 febbraio 1975 Signore, in occasione della firma della Convenzione di Lome' tra la Comunita' economica europea e gli Stati ACP il 28 febbraio 1975, la Comunita' e le Barbados, le Figi, la Repubblica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica dal Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, sono addivenuti all'accordo di applicare quanto segue: a partire dal 28 febbraio 1975 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione di Lome' e al piu' tardi fino al 30 giugno 1976, si applicano le disposizioni del Protocollo sullo zucchero degli ACP allegato alla detta Convenzione. Le sarei grato se Lei volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un Accordo tra il Suo Governo e la Comunita'. Voglia credere, signore, ai sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunita europee GARRET FITZGERALD Parte di provvedimento in formato grafico Lome', 28 febbraio 1975 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe il ricevimento della Sua lettera in data odierna, nella quale e' formulato quanto segue: "In occasione della firma della Convenzione di Lome' tra la Comunita' economica europea e gli Stati ACP il 28 febbraio 1975, la Comunita' e le Barbados, le Figi, la Repubblica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, sono addivenuti all'accordo di applicare quanto segue: a partire dal 28 febbraio 1975 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione di Lome' e al piu' tardi fino al 30 giugno 1976, si applicano le disposizioni del Protocollo sullo zucchero degli ACP allegato alla detta Convenzione. Le sarei grato se Lei volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un Accordo tra il Suo Governo e la Comunita'". Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio Governo su cio' che precede. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. Per il Governo delle Barbados STANLEY LEON TAYLOR
Scambio di Lettere
SCAMBIO DI LETTERE tra il Presidente del Consiglio delle Comunita' europee e il Presidente del Consiglio dei ministri degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, in occasione della firma della Convenzione ACPCEE, a Lome', il 28 febbraio 1975, concernenti l'istituzione di un comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione Lome', 28 febbraio 1975 Signor Presidente, In occasione della firma della Convenzione ACP-CEE a Lome', il 28 febbraio 1975, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue circa l'istituzione di un Comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione, eccezion fatta di quelle implicanti degli impegni finanziari. 1. Viene istituito un Comitato provvisorio ACP-CEE, con l'incarico di preparare in particolare, a decorrere dal 1 marzo 1975, in vista dell'entrata in vigore della Convenzione ACP-CEE: - i progetti di regolamenti interni del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori;. - le modalita' delle consultazioni per la presentazione, della Convenzione al GATT; - l'applicazione delle disposizioni relative = alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine, = alla cooperazione industriale, = al Protocollo relativo allo zucchero ACP; - l'applicazione della cooperazione statistica e amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione delle entrate da esportazione. Il Comitato provvisorio e' composto da rappresentanti designati dalla Comunita' economica europea e dagli Stati ACP. Il Comitato decidera' le proprie procedure di funzionamento. 2. La Comunita' economica europea e gli Stati ACP applicano in modo autonomo, a decorrere dal 1 luglio 1975, talune disposizioni della Convenzione ACP-CEE, vale a dire: - il capitolo 1 del titolo I della Convenzione stessa, ad eccezione delle materie riservate alla competenza del Consiglio dei ministri, - il Protocollo relativo alla nozione di "prodotti originari" e, - i Protocolli e le dichiarazioni relativi al Botswana, al Lesotho e allo Swaziland, alla pesca, al rum e alle banane. A tal fine ogni parte contraente adottera', per quanto la concerne, le misure necessarie per l'applicazione di queste disposizioni. Esse verranno applicate sino a quando entrera' in vigore la Convenzione ACPCEE e al piu' tardi sino al 29 febbraio 1976. I problemi che potra' eventualmente porre l'applicazione autonoma di queste disposizioni formeranno oggetto, su richiesta di una delle parti, degli scambi di opinioni del Comitato provvisorio ACP-CEE. 3. La Comunita' economica europea notifica agli Stati ACP che, nel, settore della cooperazione finanziaria e tecnica, sta studiando, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che permettano l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima. Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera e dare la Sua adesione al suo contenuto. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunita europee GARRET FITZGERALD Lome', 28 febbraio 1975 Signor Presidente, Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue: "In occasione della firma della Convenzione ACP-CEE a Lome', il 28 febbraio 1975, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue circa l'istituzione di un Comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione, eccezion fatta di quelle implicanti degli impegni finanziari. 1. Viene istituito un Comitato provvisorio ACP-CEE, con l'incarico di preparare in particolare a decorrere dal 1 marzo 1975, in vista dell'entrata in vigore della Convenzione ACP-CEE: - i progetti di regolamenti interni del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori; - le modalita' delle consultazioni per la presentazione della Convenzione al GATT; - l'applicazione delle disposizioni relative = alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine, = alla cooperazione industriale, = al Protocollo relativo allo zucchero ACP; - l'applicazione della cooperazione statistica e amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione delle entrate da esportazione. Il Comitato provvisorio e' composto da rappresentanti designati dalla Comunita' economica europea e dagli Stati ACP. Il Comitato decidera' le proprie procedure di funzionamento. 2. La Comunita' economica europea e gli Stati ACP applicano in modo autonomo, a decorrere dal 1 luglio 1975, talune disposizioni della Convenzione ACP-CEE, vale a dire: - il capitolo 1 del titolo I della Convenzione stessa, ad eccezione delle materie riservate alla competenza del Consiglio dei ministri, - il Protocollo relativo alla nozione di "prodotti originari" e - i Protocolli e le dichiarazioni relativi al Botswana, al Lesotho e allo Swaziland, alla pesca, al rum e alle banane. A tal fine ogni parte contraente adottera' per quanto la concerne, le misure necessarie per l'applicazione di queste disposizioni. Esse verranno applicate sino a quando entrera' in vigore la Convenzione ACP-CEE e al piu' tardi sino al 29 febbraio 1976. I problemi che potra' eventualmente porre l'applicazione autonoma di queste disposizioni formeranno oggetto, su richiesta di una delle parti, degli scambi di opinioni del Comitato provvisorio ACP-CEE. 3. La Comunita' economica europea notifica agli Stati ACP che, nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, sta studiando, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che permettano l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima. Le saro', grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera e dare la Sua adesione al suo contenuto". Mi pregio confermarLe l'accordo del Consiglio dei ministri degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. A nome del Consiglio dei ministri degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico BABACAR BA
Accordo-art. 1
ACCORDO relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, da una parte, e Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Il Presidente della Repubblica del Botswana, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica del Gana, Il Capo di Stato di Grenada, Il Presidente della Repubblica di Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica di Liberia, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Re del Regno dello Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Togo, Il Capo di Stato di Tonga, Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare l'articolo 232, Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Solleciti tuttavia di sviluppare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e gli Stati ACP, Hanno deciso di concludere il presente Accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAX ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-JURGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica Francese: PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare Il Capo di Stato delle Bahamas: A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas Il Capo di Stato delle Barbados: STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'Industria Il Presidente della Repubblica del Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'industria Il Presidente della Repubblica del Burundi: GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun: MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio Il Presidente della Repubblica Centrafricana: JEAN PAUL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo: Cdt. ALFRED RAOUL, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunita' economica europea Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: HENRI KONAN BEDIE, Ministro dell'Economia e delle Finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey: Cap. ANDRE' ATCHADE, Ministro dell'industria, del Commercio e del Turismo Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia: ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunita' economica europea Sua Maesta' la Regina delle Figi: The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica del Gabon: EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato Il Presidente della Repubblica del Gambia: Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana: Lt. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica Il Capo di Stato di Grenada: DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio Il Presidente della Repubblica di Guinea: SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale: AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana: The Hon. S. S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione Il Capo di Stato della Giamaica: PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'industria, del Turismo e del Commercio Estero Il Presidente della Repubblica del Kenya: Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'industria Il Re del Regno di Lesotho: E. R. SEKHONYANA, Ministro delle finanze Il Presidente della Repubblica di Liberia: The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'economia Il Presidente della Repubblica del Malawi: The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'industria e del Turismo; Ministro delle Finanze Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia: JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunita' economica europea Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo: Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Sua Maesta' la Regina di Maurizio: The Right Honourable Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania: SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale Il Presidente della Repubblica del Niger: Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Capo del Governo militare federale della Nigeria: GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio Il Presidente della Repubblica del Ruanda: NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica del Senegal: BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone: The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'industria e del Commercio Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo: JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan: SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia Il Re del Regno dello Swaziland: The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'industria e delle Miniere Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania: DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania Il Presidente della Repubblica del Ciad: NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato all'Economia moderna Il Presidente della Repubblica del Togo: BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'industria Il Capo di Stato di Tonga: Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago: The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali Il Presidente della Repubblica dell'Uganda: The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio Il Capo di Stato della Samoa Occidentale: The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica dello Zaire: KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio Il Presidente della Repubblica dello Zambia: RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. Quando prodotti rientranti nelle competenze della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono originari degli Stati ACP, essi sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente a tali dazi, senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tien conto ne' dei dazi doganali ne' delle tasse di effetto equivalente residui risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono originari degli Stati membri, essi sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni del Titolo I, capitolo I della Convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza relativamente ai prezzi, gli Stati membri possono adottare misure appropriate e in particolare revocare le concessioni previste dall'articolo 1.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Tra le parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme d'origine per l'applicazione della Convenzione ACP-CEE di Lome' si applicano anche al presente Accordo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda gli Stati ACP, al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Segretariato degli Stati ACP.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Il presente Accordo scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo 1980. Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 92 della Convenzione ACP-CEE di Lome', cessi di fare parte di quest'ultima.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne trasmettono copia certificata conforme al Governo di ciascuno Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a Lome', addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark JENS CHRISTENSEN Fuer den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Alesse Royale le Graiil-Dnc de Luxeaeh ourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteil de Koningin der Nederlanden LAUTENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kinzgdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON. TAYLOR For the President of the Republic of Botswana GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President de la Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABDOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'Ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President du Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique de Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyaina S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute - Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya J. G. KIANO For the King of the Kingdom of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the Republic of Malawi D. T. MATENJE Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale dal Mali, Chef de l'Etat, President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majaste' la Reine de l'Ile Maurice SEEWGOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH Pour le President, de la Republique du Niger MOUMOUNT DIERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la, Republique du Seneqal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHAHRIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the United Republic of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head of State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA
Accordo-art. 1
ACCORDO INTERNO relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione ACP-CEE di Lome' I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione ACP-CEE di Lome', firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata la Convenzione; Considerando che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che, d'altro caNTo, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; Considerando che le posizioni comuni che i rappresentanti delle Comunita' dovranno prendere nei settori di competenza della stessa saranno fissate conformemente alle disposizioni del Trattato, le quali saranno parimenti applicabili per adottare i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio dei ministri ACP-CEE che rientrano in un'azione della Comunita' per gli stessi settori; che, inoltre, spettera' al Consiglio delle Comunita' europee fissare, con regolamento, le modalita' secondo le quali saranno attuate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10 della Convenzione; Considerando che e' pero' necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spettera' loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione; Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE quando esso e' investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione. 2. Quando, in applicazione dell'articolo 75 della Convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli ambasciatori previsto dalla Convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in seno al Comitato degli ambasciatori e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati. 2. Il paragrafo precedente e' anche applicabile per le decisioni e e raccomandazioni prese dal Comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 77 della Convenzione.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Qualsiasi Trattato, Convenzione, Accordo o Intesa e qualsiasi parte di Trattato, di Convenzione, di Accordo o di Intesa che riguardi materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione in seno al Consiglio.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 81 della Convenzione per i settori che sono di competenza degli Stati membri, consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio dei ministri ACP-CEE e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Le controversie sorte tra Stati membri circa la Convenzione, i Protocolli che vi sono allegati nonche' gli accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo Statuto della Corte di giustizia allegato a detto Trattato.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente Accordo.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla Convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' undici luglio millenovecentosettantacinque. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie' VAN DER MEULEN Pa Kongeriget Danmarks vegne ERSBOLL Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland LEBSANFT Pour le Gouvernement de la Republique Francaise CAZIMAJOU For the Government of Ireland DILLON Per il Governo della Repubblica italiana BOMBASSEI DE VETTOR Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg DONDELINGER Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden KORTHALS ALTES For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland PALLISER
Accordo-art. 1
ACCORDO INTERNO relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso denominata la Convenzione, ha fissato in 3.390 milioni di unita' di conto l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP; Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto, il 16 gennaio 1975, di fissare in 150 milioni di unita' di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltre mare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare; che sono altresi' previsti fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca, sulle sue risorse nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare; Considerando che con decisione del 21 aprile 1975, (1) il Consiglio ha definito l'unita' di conto da applicare nell'ambito della Convenzione; Considerando che, per l'attuazione della Convenzione e della decisione relativa, ai paesi e territori, in appresso denominata la decisione, e' necessario istituire un quarto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; Considerando che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; Considerando che e' necessario istituire un Comitato dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato analogo presso la Banca; Considerando che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione e che e' pertanto auspicabile, nella misura del possibile, che la composizione dei Comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica; Considerando che il Consiglio ha adottato il 16 luglio 1974 una risoluzione sull'armonizzazione ed il coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri; Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo, europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il Fondo. 2. Il Fondo e' dotato di un importo di 3.150 milioni di unita' di conto messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione: Belgio . . . . . . . . . . . . . . 196,875 milioni di unita' di conto Danimarca . . . . . . . . . . . . . 75,600 milioni di unita' di conto Germania . . . . . . . . . . . . . 817,425 milioni di unita' di conto Francia. . . . . . . . . . . . . . 817,425 milioni di unita' di conto Irlanda . . . . . . . . . . . . . . 18,900 milioni di unita' di conto Italia . . . . . . . . . . . . . . 378,000 milioni di unita' di conto Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . 6,300 milioni di unita' di conto Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . 250,425 milioni di unita' di conto Regno Unito. . . . . . . . . . . . 589,050 milioni di unita' di conto 3. L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso: a) 3.000 milioni di unita' di conto per gli Stati ACP, di cui: 2.100 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni; 430 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali; 95 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; 375 milioni di unita' di conto sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione; b) 130 milioni di unita' di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui: 65 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni; 40 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali; 5 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; 20 milioni di unita' di conto di riserva. c) 20 milioni di unita' di conto sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione. 4. Nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla Convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 5. In tal caso il paese interessato continuera' a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della Convenzione. (1) G.U. n. l. 104 del 24 aprile 1975, npag. 35.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 400 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino a concorrenza di 390 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. L'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente Accordo e' quella definita nella decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unita' di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti figuranti nell'articolo 42 della Convenzione ACP-CEE di Lome.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Durante i primi due anni di applicazione della Convenzione, puo' essere impegnato sotto forma di capitali di rischio un importo massimo di 40 milioni di unita' di conto. La Commissione e la Banca, inviano al Consiglio una relazione congiunta sull'esperienza dei primi due anni. Alla luce di tale relazione il Consiglio puo' rivedere l'importo messo a disposizione della Banca entro il limite di 100 milioni di unita' di conto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), fermo restando che le somme rese disponibili completano la dotazione prevista per i prestiti speciali.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 5 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 100 milioni di unita' di conto sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sara' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta comune della Commissione e della Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Strati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa e' incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del sistema di cui al titolo II della Convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. 3. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 11 a 21 da 26 a 30, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che essa designa secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 4. A decorrere dalla data della loro esigibilita', e per la durata del loro deposito nei conti speciali di cui al paragrafo 3, i fondi conservano il loro valore in unita' di conto corrispondente al tasso di cambio in vigore per tale unita' di conto il giorno della loro esigibilita'. Le modalita' di applicazione del presente paragrafo saranno definite nel regolamento finanziario di cui all'articolo 30.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente Accordo e alle condizioni previste all'articolo 7, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Gli Stati membri si impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca su fondi propri in applicazione della Convenzione e della decisione. 2. Tale garanzia, destinata alla copertura di ogni rischio, e' limitata al 30 per cento dell'imporlo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito. 3. Gli impegni risultanti dai paragrafi 1 e 2 formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca. 4. Qualora la Comunita' concluda nuovi Accordi che prevedono interventi della Banca con fondi propri a favore di paesi situati fuori della Comunita', il presente articolo potrebbe essere completato, alle condizioni convenute con la Banca, in modo che la garanzia degli Stati membri si applichi globalmente e secondo la percentuale definita al paragrafo 2 ai prestiti concessi in tal caso ai suddetti paesi.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente dedotte da tali somme. 2. L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e' aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Fatti salvi gli articoli 18, 19, 20 e 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 2. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in conformita' del suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o dei dipartimenti francesi d'oltremare o gli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 49 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande. Tali informazioni vengono comunicate entro un termine massimo di tre mesi dal ricevimento della domanda o dall'inizio dei contatti preliminari. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio da' e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. 1. La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali con le risorse del Fondo. 2. La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su fondi propri, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti inerenti ai settori industriale, minerario e turistico sono presentati alla Banca, che esamina se essi possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previo accordo dell'eventuale beneficiario.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15. 1. Fatti salvi i mandati particolari conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali. La Commissione provvede per conto della Comunita' all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali o trasferimenti; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 2. La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che essi si sono fissati nonche' sui progetti gia' conosciuti e capaci di conseguire tali obiettivi. Questa disposizione si applica anche per quanto riguarda i paesi e territori nonche' i dipartimenti francesi d'oltremare. La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca per quanto riguarda quest'ultima. Nello stesso tempo gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali concessi o presi in considerazione. Inoltre, la Commissione trasmette al Comitato del FES, di cui all'articolo 18, i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o presi in considerazione a favore degli Stati ACP interessati. A tal fine, e per consentire agli Stati membri di documentarsi, essa raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette periodicamente alla Commissione i dati disponibili.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 della Convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilita' generale della Commissione, con la partecipazione della Banca. 2. Prima dell'inizio delle missioni di programmazione e in base alle informazioni fornite dalla Commissione conformemente all'articolo 16, il contesto generale delle missioni di cui sopra e' determinato, eventualmente per gruppi di paesi, durante uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. 3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca e' trasmesso agli Stati membri un progetto di programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP. Tali progetti di programmi formano oggetto di uno scambio di opinioni per parere con i rappresentanti degli Stati membri. 4. In seguito allo scambio di opinioni con i rappresentanti degli Stati ACP, previsto all'articolo 51, paragrafo 3, della Convenzione, tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca puo' aver luogo una nuova discussione per trarne gli orientamenti necessari. 5. Durante l'attuazione dei programmi indicativi di aiuto previsti all'articolo 51, paragrafi 2 e 3 della Convenzione, ha luogo periodicamente uno scambio di opinioni fra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. In tale occasione gli Stati membri, tenendo conto dei progetti il cui finanziamento e' stato gia' deciso e di quelli che devono ancora essere istruiti, valutano le modifiche che i paesi beneficiari interessati propongono di apportare ai programmi indicativi di aiuto comunitario.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Presso la Commissione e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato del FES. Il Comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato e' assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES. 3. In seno al Comitato del FES, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione seguente: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Il Comitato del FES emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o di programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni o prestiti speciali che gli sono presentate dalla Commissione. 2. Tali proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano se del caso l'utilizzazione dei precedenti aiuti della Comunita' fatta in tali paesi. Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al capitolo 8 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione e, la partecipazione delle imprese degli Stati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare all'esecuzione dei progetti. 3. Quando il Comitato del FES chiede modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancanza di un parere favorevole, questi ultimi vengono eventualmente sentiti dai rappresentanti della Comunita' conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, e' sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni. Se il Comitato del FES conferma il suo diniego di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato del FES sono sottoposte per decisione alla Commissione. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in, mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21. 1. La Commissione informa regolarmente il Comitato dei FES di utile le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi - che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP. 2. Il Comitato del FES e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22. 1. Presso la Banca o istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato dell'articolo 22. Il Comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei Governatori della Banca; il segretariato e assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22. 3. In seno al Comitato dell'articolo 22, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 4. Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23. 1. Il Comitato dell'articolo 22 emette il proprio parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla Convenzione e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il Comitato dei prestiti non bonificati che prevede di concedere. 2. Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica se del caso lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima. 3. Quando il Comitato dell'articolo 22 non da' parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione. 4. Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, questa, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 5. Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta ovvero chiede allo Stato membro che esercita la Presidenza del Comitato dell'articolo 22 di sottoporre quanto prima la questione al Consiglio. In quest'ultimo caso la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del Comitato dell'articolo 22. Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24. 1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima, informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi che le sono state ufficialmente presentate. 2. Il Comitato dell'articolo 22 e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25. 1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori e dai dipartimenti francesi d'oltremare o dagli altri eventuali beneficiari. 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorita' responsabili del o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi previsti all'articolo 40, paragrafo 2 della Convenzione, all'articolo 1 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione. 4. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata prevista allo articolo 18, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26. Il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione si applica esclusivamente ai proventi d'esportazione relativi a ciascuno dei seguenti anni di calendario: 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 19 del titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, nonche' i contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, sono espressi in unita di conto. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri, scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28. Per consentire il controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e degli Stati ACP, previsto all'articolo 17 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le procedure che saranno precisate in un regolamento d'applicazione da adottare, i dati statistici di cui dispongono e che sono necessari al funzionamento ordinato del sistema di stabilizzazione.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29. La Commissione trasmette agli Stati membri le relazioni sull'utilizzazione dei fondi, inviatele annualmente dagli Stati ACP. Essa elabora una, volta all'anno una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema, esponendo in particolare l'incidenza del sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero. Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30. Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza, qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31. 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. Salvo restando il paragrafo 4, la Commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 3. Alla Commissione e' dato atto della gestione finanziaria del Fondo secondo la procedura prevista all'articolo 206 del Trattato. Tuttavia, ove la procedura stabilita da detto articolo preveda una decisione del Consiglio, questo decide alla maggioranza qualificata di cui allo articolo 18, paragrafo 4. 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32. 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. 2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 16.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33. Il presente Accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo e' concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per la esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della Convenzione.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' undici luglio millenovecentosettantacinque. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie VAN DER MEULEN Pa Kongeriget Danmarks vegne ERSBOLL Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland LEBSANFT Pour le Gouvernament de la Republique Francaise CAZIMAJOU For the Government of Ireland DILLON Per il Governo della Repubblica italiana BOMBASSEI DE VETTOR Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg DONDELINGER Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden KORTHALS ALTES For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland PALLISER Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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