LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11

Type Legge
Publication 1976-02-03
Ultimo aggiornamento 1976-02-12
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 2. Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Protocollo n. 1-art. 3

ARTICOLO 3. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al piu' elevato dei due tassi, se sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari d'uno Stato ACP, della Comunita' o dei paesi e territori; f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.

Protocollo n. 1-art. 4

ARTICOLO 4. Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Protocollo n. 1-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP nella Comunita' o dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessita' di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente Protocollo se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di curi al paragrafo 1 e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita': a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - la descrizione esatta delle merci, - la data dello scarico e del ricarico delle merci o eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate, - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

Protocollo n. 1-art. 6

ARTICOLO 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello trovasi nell'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello trovasi nell'Allegato VI del presente Protocollo. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando a richiesta del dichiarante di dogana, un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti, esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per il prodotto completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, e il veicolo considerato.

Protocollo n. 1-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso il certificato e' munito di una nota speciale indicante, le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo nel caso in cui puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della Convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese d'esportazione.

Protocollo n. 1-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP d'esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente Protocollo. 2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, devesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Protocollo n. 1-art. 9

ARTICOLO 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e compilato secondo la formula il cui modello figura nell'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula e' stampata in una o alcune delle lingue nelle quali e' redatta la Convenzione. Il certificato e' redatto in una di tali lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il certificato deve avere un formato di mm. 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm. in meno e di 8 mm. in piu' per la lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m quadro. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati d'esportazione possono riservare la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Protocollo n. 1-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Protocollo n. 1-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci. 2. Quando le merci attraversano territori non appartenenti agli Stati ACP, alla Comunita' o ai paesi e territori il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi.

Protocollo n. 1-art. 12

ARTICOLO 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della Convenzione.

Protocollo n. 1-art. 13

ARTICOLO 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 11, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine.

Protocollo n. 1-art. 14

ARTICOLO 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

Protocollo n. 1-art. 15

ARTICOLO 15. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatto l'Accordo in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il formulario EUR. 2 e' costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato di mm. 210 x 148. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore, dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, provvede a unirli alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore provvede ad attaccare solidamente il foglio 1 alla busta e ad inserire il foglio 2 all'interno di essa. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.

Protocollo n. 1-art. 16

ARTICOLO 16. Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente Protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unita' di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Protocollo n. 1-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato ACP, da uno Stato membro o da un paese e territorio e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del Protocollo purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' alle autorita' doganali, competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte, b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario della Comunita', c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Comunita', nello stato in cui erano state inviate all'esposizione, d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Protocollo n. 1-art. 18

ARTICOLO 18. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo Protocollo l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce, - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EPTERFOLGENDE".

Protocollo n. 1-art. 19

ARTICOLO 19. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

Protocollo n. 1-art. 20

ARTICOLO 20. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'Allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.

Protocollo n. 1-art. 21

ARTICOLO 21. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa, di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato, paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Protocollo n. 1-art. 22

ARTICOLO 22. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle come sono.

Protocollo n. 1-art. 23

ARTICOLO 23. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP, si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 20.

Protocollo n. 1-art. 24

ARTICOLO 24. Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigono o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Protocollo n. 1-art. 25

ARTICOLO 25. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci, EUR. 1 o il foglio 2 del formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2, indicando i motivi di sostanza, o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono, all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro un termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di Cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Protocollo n. 1-art. 26

ARTICOLO 26. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei casi previsti dall'articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

Protocollo n. 1-art. 27

ARTICOLO 27. Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita' sia degli Stati ACP, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o la installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente Protocollo; lo Stato ACP interessato informa la Comunita' del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga. Il Consiglio dei ministri esamina al piu' presto la richiesta, sulla base d'una relazione del Comitato di cui all'articolo 28, e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda.

Protocollo n. 1-art. 28

ARTICOLO 28. 1. E' istituito un "Comitato di Cooperazione Doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale, in particolare per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri in applicazione dell'articolo 27. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali, rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari responsabili di problemi doganali rappresentanti i raggruppamenti regionali degli Stati ACP.

Protocollo n. 1-art. 29

ARTICOLO 29. Gli allegati al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Protocollo n. 1-art. 30

ARTICOLO 30. La Comunita' e gli Stati ACP, adottano, per quel che li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

Protocollo n. 1-art. 31

ARTICOLO 31. 1. Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, nella Comunita' o in uno Stato ACP, si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente Protocollo presentando alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data: a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' doganali dello Stato d'esportazione o b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti di tale Stato o c) un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunita', da una parte, gli Stati africani e malgascio o la Repubblica di Tanzania, la Repubblica di Uganda e la Repubblica del Kenya, dall'altra, o d) un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell'area del Commonwealth, per le merci da importare in Irlanda o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. 2. I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c) possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. Fino al 1 luglio 1977 l'articolo 1, paragrafi 3 e 4, non puo' essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP - da prodotti d'uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria esportati in uno o piu' nuovi Stati membri o - da prodotti d'uno o piu' nuovi Stati membri esportati in uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria, nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 3.

Protocollo n. 1-Allegato I

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 ad articoli 1 e 2. Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono purche' le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6. Nota 2 - ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 4. Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario di uno o piu' Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1. Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco-fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori. Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4. Quando il prodotto ottenuto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5 - ad articolo 1. Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio. Nota 6. L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP, che battono bandiera, d'uno Stato membro o d'uno Stato ACP, che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati che sono Parti della Convenzione o a una societa' avente la sede principale in uno di essi, in cui lo o gli "amministratori", il Presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini dei medesimi, e inoltre il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50 per cento a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi, il cui equipaggio, capitano e ufficiali compresi, e' composto almeno per il 50 per cento di cittadini degli Stati Parti della Convenzione. Nota 7 - ad articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8 - ad articolo 23. Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme d'origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri o nei paesi e territori interessati. Nota 9 - ad articolo 1, paragrafo 3. Per "paesi e territori" ai sensi del presente Protocollo si intendono i paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e all'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati.

Protocollo n. 1-Allegato II

ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato III

ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato IV

ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente Protocollo Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato V

ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato VI

ALLEGATO VI FORMULARIO EUR. 2 N. A. 000.000 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato VII

ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato VIII

ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato IX

ALLEGATO IX DICHIARAZIONI COMUNI 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente Protocollo il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto d'imbarco a destinazione della Comunita' equivale a un titolo di trasporto unico per i prodotti oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare. 2. I prodotti, esportati dagli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi o territori di cui alla nota esplicativa n. 9, possono essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2. 3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente Protocollo si accettano i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del presente Protocollo la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare le richieste degli Stati ACP di prevedere deroghe a detto Protocollo a favore delle industrie interessate. Si procedera' a questo esame nell'opportuna sede istituzionale subito dopo la firma della Convenzione onde permettere la simultanea entrata in vigore della medesima e delle deroghe. 5. In particolare, si tiene conto caso per caso della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione entrino prodotti originari di paesi in via di sviluppo vicini o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP intrattengono relazioni particolari, purche' sia possibile stabilire una cooperazione amministrativa soddisfacente.

Protocollo n. 2-art. 1

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA. ARTICOLO 1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 40 della Convenzione, le Parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati: - incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP; - miglioramento del tenore di vita o del livello socio-culturale delle popolazioni, in particolare di quelle piu' sprovvedute; - instaurazione di relazioni economiche piu' equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi, loro maggior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare; - miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo, in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche; - diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali sia geografiche; - cooperazione regionale fra Stati ACP e, eventualmente, fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

Protocollo n. 2-art. 2

ARTICOLO 2. Allo scadere della Convenzione, gli stanziamenti sotto forma di capitale di rischio, di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), terzo trattino della Convenzione, che non sono stati impegnati, si aggiungono agli stanziamenti sotto forma di prestiti speciali di cui al secondo trattino della medesima disposizione; gli stanziamenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2 della Convenzione che, destinati al finanziamento di progetti regionali, non sono stati impegnati a tal fine, divengono disponibili per il finanziamento di altri progetti e programmi.

Protocollo n. 2-art. 3

ARTICOLO 3. 1. I prestiti speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti o programmi di generale interesse per lo sviluppo economico e sociale dello Stato o degli Stati ACP sul cui territorio devono essere attuati. 2. Come regola generale, questi progetti sono concessi per una durata di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni, al tasso d'interesse annuo dell'1 per cento.

Protocollo n. 2-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Per favorire la realizzazione di progetti industriali, minerari e turistici che presentano un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunita' puo' accordare contributi sotto forma di capitali di rischio per l'incremento dei fondi propri o assimilati delle imprese di tali paesi, eventualmente mediante l'acquisto di partecipazioni al loro capitale sociale e, piu' in generale, mediante aiuti in quasi capitale. 2. Le partecipazioni della Comunita' al capitale di imprese o istituti pubblici di finanziamento dello sviluppo degli Stati ACP hanno carattere minoritario e temporaneo. Tali operazioni possono essere effettuate congiuntamente a un mutuo della Banca o a un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena se ne ravvisa l'opportunita', esse sono cedute, di preferenza a cittadini od istituti degli Stati ACP. 3. I contributi in quasi-capitale possono assumere la forma: - di prestiti subordinati, il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi hanno luogo soltanto dopo il pagamento degli altri crediti bancari alle condizioni del mercato; - di prestiti condizionali, il cui servizio e rimborso sono esigibili solo quando si siano verificate le condizioni stabilite al momento della concessione del mutuo, con particolare riguardo alle condizioni di attuazione del progetto. Tali condizioni indicano che il progetto ha superato i rischi particolari cui era esposto e ha raggiunto una certa redditivita'. Le condizioni di questi aiuti vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati; il tasso d'interesse puo' raggiungere al massimo quello dei prestiti con abbuoni concessi dalla Banca. 4. I contributi in quasi-capitale sono normalmente concessi ad imprese industriali, minerarie e turistiche nonche' ad istituti di finanziamento dello sviluppo nella misura in cui lo consentono le loro caratteristiche di attivita' e di gestione. Possono ugualmente essere accordati agli Stati ACP per permetter loro di acquistare partecipazioni al capitale d'imprese industriali, minerarie e turistiche se questa operazione si inserisce nel finanziamento di nuovi investimenti produttivi ed e' completata da un altro intervento finanziario della Comunita'.

Protocollo n. 2-art. 5

ARTICOLO 5. 1. L'esame da parte della Banca della ricevibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle risorse proprie sono effettuati in concertazione con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenuto conto della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati nonche' dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie sono subordinati a condizioni di durata stabilite in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; questo periodo puo' essere al massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito. Questo tasso e' di norma ridotto del 3 per cento mediante un abbuono di interessi salvo che i prestiti siano destinati ad investimenti nel settore petrolifero, ovunque questi siano localizzati, o ad investimenti nel settore minerario, purche' non localizzati in uno degli Stati ACP meno sviluppati elencati all'articolo 48 della Convenzione, o si tratti di prestiti destinati a investimenti localizzati nei paesi che saranno determinati nella prima sessione del Consiglio dei ministri o relativi al settore che saranno ivi determinati. La percentuale dell'abbuono e' tuttavia automaticamente adeguata in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia ne' inferiore al 5 per cento ne' superiore all'8 per cento. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interessi, attualizzato al momento della firma del prestito ad un tasso e secondo modalita' stabiliti dalla Comunita', e' imputato sull'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione; esso viene direttamente versato alla Banca.

Protocollo n. 2-art. 6

ARTICOLO 6. 1. La cooperazione tecnica di cui all'articolo 46 della Convenzione puo' essere o legata agli investimenti o generale. 2. La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare: a) la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo; b) studi tecnici, economici e commerciali, come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti; c) aiuto nella preparazione dei dossier; d) aiuto nell'esecuzione e nella sorveglianza dei lavori; e) aiuto temporaneo per creare, avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature, ivi compresa, se del caso, la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione della realizzazione e delle attrezzature; f) presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare: a) assegnazione di borse di studio, di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP, da realizzare preferibilmente in tali Stati; b) organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati ACP, specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese; c) invio negli Stati ACP, a loro richiesta, di esperti, consulenti, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e periodi limitati; d) fornitura di materiale a scopo di insegnamento, sperimentazione e dimostrazione; e) organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati; f) studi settoriali; g) studi sulle prospettive e sulle possibilita' di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalita'; h) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, lo sviluppo degli scambi tra la Comunita' e tali Stati e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

Protocollo n. 2-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Ai sensi della Convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o piu' Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP, da una parte, e uno o piu' paesi terzi vicini, dall'altra. La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o piu' organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP e un'organizzazione regionale. 2. Ai sensi della presente Convenzione sono progetti regionali quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione d'un problema di sviluppo comune a due o piu' paesi mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

Protocollo n. 2-art. 8

ARTICOLO 8. Il campo d'applicazione della cooperazione regionale e interregionale comprende in particolare: a) la ripartizione delle industrie allo scopo di accelerare l'industrializzazione degli Stati ACP, non esclusa la creazione di imprese regionali e interregionali; b) trasporti e comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie navigabili interne, poste e telecomunicazioni; c) produzione di energia e sfruttamento comune delle risorse naturali; d) ricerca e tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale e interregionale; e) allevamento, agricoltura, industria, e promozione dei prodotti di tali settori; f) insegnamento e formazione, non esclusa la creazione di istituti comuni di tecnologia avanzata, nel quadro di programmi di formazione miranti alla piena partecipazione dei cittadini degli Stati ACP allo sviluppo economico; g) cooperazione nel settore dei viaggi e del turismo, non esclusa la creazione o il potenziamento di centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale e internazionale; h) assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attivita' in organismi regionali gia' esistenti.

Protocollo n. 2-art. 9

ARTICOLO 9. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale o interregionale puo' chiedere alla Comunita' di finanziare la parte del progetto che gli compete.

Protocollo n. 2-art. 10

ARTICOLO 10. Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all'articolo 48 della Convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli; tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato. Come norma generale, questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e, nei debiti casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. Tuttavia, prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 11

ARTICOLO 11. 1. A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda particolare attenzione all'applicazione delle seguenti misure di aiuto: a) assistenza tecnica necessaria per individuare, preparare ed attuare loro progetti rientranti nel quadro della programmazione dell'aiuto comunitario; b) azioni di formazione del personale, direttivo o meno, necessario ai servizi di sviluppo economico ed alle amministrazioni tecniche di tali Stati. Questa formazione deve essere strettamente connessa con gli obiettivi pratici fissati dallo Stato interessato e deve essere attuata, per quanto possibile, nel territorio dello stesso. 2. Possono inoltre applicarsi a tali Stati le seguenti misure speciali di aiuto: a) appoggio a ricerche miranti a trovare soluzioni per alcuni problemi specifici di sviluppo economico e sociale; b) appoggio allo sviluppo di piccole e medie imprese e all'attuazione di piccole azioni di sviluppo rurale. 3. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2 della Convenzione, la Comunita' puo' finanziare, in modo temporaneo e decrescente, previo esame delle necessita' e dei mezzi di ciascuno Stato ACP interessato, i costi d'esercizio o gravi riparazioni per realizzazioni da essa finanziate in antecedenza che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato interessato. Questi aiuti sono concessi solo se tali costi d'esercizio o tali riparazioni si rivelano troppo onerosi per lo Stato o gli altri beneficiari.

Protocollo n. 2-art. 12

ARTICOLO 12. Gli Stati ACP meno sviluppati, beneficiano in via prioritaria delle disposizioni miranti a promuovere la cooperazione regionale di cui allo articolo 47 della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 42 della Convenzione, la Comunita' finanzia progetti a favore di piccole e medie imprese, cooperative o amministrazioni locali degli Stati ACP e, nel fare cio', si serve generalmente di organismi finanziari d'interesse pubblico o a partecipazione pubblica specializzati in materia di sviluppo, quali le banche di sviluppo nazionali o regionali approvate dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 2. A tal fine, lo Stato o gli Stati ACP interessati trasmettono alla Comunita': - informazioni sulle capacita' dell'organismo finanziario, sull'evoluzione e sulle prospettive della sua attivita' nel settore considerato e sulle garanzie che puo' offrire, - un programma di promozione delle piccole imprese che indichi, in particolare, la portata e la natura dei progetti, le esigenze di finanziamento, l'esistenza di eventuali promotori e, se del caso, l'assistenza tecnica di cui questi hanno bisogno per la preparazione e la gestione di loro progetti. 3. Quando la Comunita' ha approvato il programma in conformita' dell'articolo 54 della Convenzione, essa apre a favore dell'organismo finanziario approvato una linea di credito alimentata da un opportuno tipo di contributo finanziario. La linea di credito ha un limite massimo di 2 milioni di unita' di conto da utilizzare per un periodo limitato non superiore a 3 anni. Allo scadere di questo periodo, essa puo' essere rinnovata. 4. Le condizioni alle quali viene concesso tale aiuto formano in ogni caso l'oggetto di un accordo tra la Comunita' e l'organismo finanziario. In tale accordo sono stabilite le regole-quadro per l'attuazione dell'aiuto, in particolare per quanto riguarda: - l'importo delle operazioni, che non puo' essere superiore a 200.000 unita' di conto per progetto; - i settori d'intervento; - i criteri cui devono conformarsi i destinatari potenziali dello aiuto; - i criteri e i metodi da seguire nell'esame dei progetti; - le condizioni finanziarie dei prestiti finali. 5. I progetti sono vagliati dall'organismo finanziario. Quest'ultimo decide, sotto la propria responsabilita' finanziaria, in merito a prestiti finali da concedere a condizioni concordanti con quelle praticate per operazioni del genere nello Stato ACP interessato. 6. L'organismo finanziario finanzia i suoi prestiti mobilitando a debita concorrenza la linea di credito. La Comunita' verifica in tale occasione se questi prestiti rientrano nell'accordo previsto al paragrafo 4. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto sia della necessita' di quest'ultimo di coprire le sue spese di gestione, i suoi rischi di cambio e i suoi rischi finanziari sia del costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali. 7. L'organismo finanziario e' comunque responsabile del rimborso alla Comunita' della parte effettivamente mobilitata della linea di credito. Esso presenta ogni anno alla Comunita' una relazione sull'attuazione e sul finanziamento del programma approvato.

Protocollo n. 2-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amministrazioni locali, il Fondo partecipa, a titolo sperimentale, al finanziamento di microprogetti, senza tuttavia pregiudicare i progetti che lo Stato ACP potrebbe includere nel suo programma nazionale di sviluppo finanziato dal Fondo. A tal fine si puo' utilizzare uno stanziamento di 20 milioni di unita' di conto, da prelevare sulle sovvenzioni previste dall'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 2. Al termine del secondo anno d'applicazione della Convenzione il Consiglio dei ministri si pronuncia sul seguito da dare a questo esperimento.

Protocollo n. 2-art. 15

ARTICOLO 15. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria a livello locale; - comportare la partecipazione attiva delle amministrazioni locali. L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 75.000 unita' di conto. 2. I microprogetti sono attuati di massima in ambiente rurale. Tuttavia la Comunita' puo' anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano. Questi progetti comprendono in particolare dighe, pozzi e acquedotti, silos e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, strade vicinali e ponti, centri e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, dispensari, maternita', centri sociali, depositi di merci e locali atti a incoraggiare l'attivita' commerciale e industriale nonche' altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

Protocollo n. 2-art. 16

ARTICOLO 16. Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunita' deve partire da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne trarra' vantaggio. Il finanziamento di microprogetti ha una struttura di massima tripartita e proviene simultaneamente: - dalla collettivita' beneficiaria, sotto forma di un contributo in denaro o in natura adeguato alla sua capacita' contributiva; - dallo Stato ACP, sotto forma d'un contributo finanziario o di attrezzature pubbliche; - dal Fondo. L'amministrazione locale si impegna ad assicurare la manutenzione e il funzionamento di ciascun progetto, se necessario con l'appoggio delle autorita' nazionali.

Protocollo n. 2-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare. Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione, questi programmi vengono sottoposti, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunita' a norma dell'articolo 54 della Convenzione. 2. Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo della Commissione, accordo che, salvo casi particolari, e' considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni.

Protocollo n. 2-art. 18

ARTICOLO 18. 1. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 19, si ha particolar cura di: a) assicurare, che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP; b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica a che ostacoli la partecipazione a parita' di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP; c) incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.

Protocollo n. 2-art. 19

ARTICOLO 19. Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorita' competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta, - la conclusione di contratti i mediante accordo diretto, - l'esecuzione in economia. Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.

Protocollo n. 2-art. 20

ARTICOLO 20. Per favorire la partecipazione delle imprese nazionali all'esecuzione dei contratti finanziati dalla Comunita' mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione: a) quando si tratta di eseguire lavori che, per la loro mole, interessano soprattutto le imprese degli Stati ACP, si organizza una procedura accelerata di bando di gara, con scadenze ravvicinate per il deposito delle offerte. Questa procedura accelerata e' organizzata per gare di appalto il cui importo e' stimato inferiore a 2 milioni di unita' di conto. Essa puo' essere avviata soltanto per appalti di lavori e comporta, per quanto concerne la presentazione delle offerte, scadenze fissate in conformita' della regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato. L'organizzazione d'una procedura accelerata per le gare d'appalto di imporlo inferiore a 2 milioni di unita' di conio non preclude alla Commissione la possibilita' di proporre all'accordo dello autorita' competenti dello Stato ACP una gara d'appalto internazionale quando si tratti di lavori che, per il loro carattere specializzato, possono interessare la concorrenza internazionale; b) quando si tratta di eseguire lavori di importo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, nel confrontare offerte equivalenti peri le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto di una preferenza del 10 per cento a favore delle imprese degli Stati ACP. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale dei medesimi, a condizione che la sede fiscale e l'attivita' principale siano in uno Stato ACP e che una parte significativa del capitale e del personale dirigente sia fornita da uno o piu' Stati ACP; c) quando si tratta di forniture, nel confrontare offerte equivalenti per le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto d'una preferenza del 15 per cento a favore delle imprese manifatturiere degli Stati ACP, industriali o artigianali. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP che conferiscono un margine sufficiente di valore aggiunto.

Protocollo n. 2-art. 21

ARTICOLO 21. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP curano che, in ciascuna operazione, vengano rispettati gli articoli 18, 19 e 20 e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo alle qualifiche attestate dagli offerenti e alle garanzie da essi offerto, alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, al prezzo delle prestazioni, al loro costo d'utilizzo e al loro valore tecnico. Quando, applicando detti criteri, si riconosca che due offerte sono equivalenti, si da' la preferenza all'offerta che consente il maggior impiego possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP. Esse curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo della gara d'appalto. Il risultato delle gare d'appalto e' pubblicato al piu' presto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

Protocollo n. 2-art. 22

ARTICOLO 22. Le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esecuzione dei pubblici appalti finanziati dal Fondo formano oggetto di una regolamentazione comune adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, con decisione presa nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 23

ARTICOLO 23. Le controversie che sorgono tra l'amministrazione di uno Stato ACP e il concessionario o il fornitore in occasione dell'esecuzione d'un appalto finanziato dal Fondo vengono composte mediante arbitrato, secondo un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei ministri con decisione presa al piu' tardi nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 24

ARTICOLO 24. I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara di appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura.

Protocollo n. 2-art. 25

ARTICOLO 25. 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che da' luogo a una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienze e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilita' per la azione prevista. Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare. 2. Qualora, sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto e' assegnato al candidato la cui offerta e' giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

Protocollo n. 2-art. 26

ARTICOLO 26. Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati negoziati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il Delegato".

Protocollo n. 2-art. 27

ARTICOLO 27. La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonche' le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.

Protocollo n. 2-art. 28

ARTICOLO 28. Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell'organico necessario all'esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica: la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese, fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio.

Protocollo n. 2-art. 29

ARTICOLO 29. 1. La Commissione designa l'Ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento. Egli decide gli adattamenti e gli impegni che si rivelassero necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la debita esecuzione dei progetti o programmi approvati. 2. Fatto salvo l'articolo 30, l'Ordinatore principale gestisce i fondi e, a tale titolo, prende impegni, liquida spese, firma mandati di pagamento e tiene la contabilita' degli impegni e dei mandati. 3. L'Ordinatore principale assicura la parita' di condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, procura che non si operino discriminazioni e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico.

Protocollo n. 2-art. 30

ARTICOLO 30. 1. Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un Ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. 2. Oltre ad assumere determinate responsabilita' per la preparazione, la presentazione e l'esame dei progetti, l'Ordinatore nazionale, in stretta cooperazione con il Delegato, indice gare d'appalto, riceve offerte, presiede al loro spoglio, promulga i risultati delle gare d'appalto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Prima di indire una gara, egli ne sottopone il fascicolo all'approvazione della Commissione. 3. Egli trasmette per accordo all'Ordinatore principale il risultato dello spoglio delle offerte ed una proposta di aggiudicazione dell'appalto. 4. Per gli appalti di lavori oggetto d'una procedura accelerata, le decisioni che l'Ordinatore nazionale prende in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate come approvate dalla Commissione dopo un mese dalla loro notifica. 5. Nei limiti dei fondi a lui delegati, l'Ordinatore nazionale procede alla liquidazione delle spese e alla emissione dei mandati. La sua responsabilita' finanziaria resta impegnata fino a quando la Commissione regolarizza le operazioni di cui gli e' affidata l'esecuzione. 6. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informare nel piu' breve tempo il Delegato, l'Ordinatore nazionale decide anche in ordine a quanto segue: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' rispettino il quadro generale del progetto e del contratto, non modifichino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione; c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi; d) cambiamenti di sede per progetti comportanti piu' unita' se cio' e' giustificato da ragioni tecniche o economiche; e) applicazione o remissione delle penalita' di mora; f) atti per la revoca delle cauzioni; g) acquisti di beni sul mercato locale prescindendo dalla loro origine; h) impiego di attrezzature e macchine per cantiere, non originarie degli Stati membri ne' degli Stati associati, di cui non esista una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il Delegato e' pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali, e se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio rende necessaria l'aggiunta di lavori sostanziali.

Protocollo n. 2-art. 31

ARTICOLO 31. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per le risorse del Fondo di cui assicura la gestione, la Commissione e' rappresentata presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale che ne faccia espressa domanda da un Delegato della Commissione europea, riconosciuto dallo Stato ACP, interessato. 2. Qualora uno Stato ACP ne faccia espressa richiesta, il Delegato apporta il suo contributo tecnico alla preparazione e all'esame dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. In questo contesto egli puo' contribuire alla costituzione dei dossier da presentare e partecipare, con un'assistenza tecnica esterna, alla negoziazione dei medesimi, alla ricerca del modo di snellire le procedure da seguire nell'esame dei progetti nonche' all'elaborazione dei capitolati degli oneri e dei fascicoli di gara. 3. Il Delegato informa regolarmente, e in taluni casi previa speciale istruzione della Commissione, le autorita' presso le quali e' delegato circa le attivita' della Comunita' che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP. 4. Il Delegato collabora con le autorita' nazionali nell'esaminare regolarmente lo stato dei progetti portati a termine. Tali esami fanno l'oggetto di relazioni allo Stato ACP interessato. 5. Il Delegato procede ad una valutazione semestrale degli interventi del Fondo nello Stato ACP o nel gruppo regionale presso il quale egli rappresenta la Commissione. I relativi rapporti vengono comunicati dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 6. Il Delegato controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo.

Protocollo n. 2-art. 32

ARTICOLO 32. 1. Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con aiuti non rimborsabili vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui conti del Fondo. 2. Per effettuare pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno Stato ACP sono aperti a nome della Commissione conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 3. Queste funzioni possono essere assunte dalle banche centrali degli Stati ACP o da qualsiasi altro istituto finanziario nazionale pubblico o semipubblico. 4. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP alla scadenza di ciascun pagamento. 5. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati non producono interesse. 6. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica della esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi e della validita' della quietanza a saldo.

Protocollo n. 2-art. 33

ARTICOLO 33. 1. Fatte salve le disposizioni che seguono, i superi di spesa registrati nel corso dell'esecuzione d'un progetto finanziato sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati. 2. Non appena si manifesta il rischio d'un supero di spesa per un progetto, l'Ordinatore nazionale ne informa la Commissione tramite il Delegato e comunica le misure che intende adottare per coprire tale supero, riducendo il progetto o ricorrendo alle risorse nazionali. 3. Se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali, l'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo' adottare, a titolo eccezionale, una decisione d'impegno supplementare e finanziare le spese corrispondenti o con economie realizzate su altri progetti o con l'impiego di mezzi complementari definiti di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai paragrafi 2 e 3, l'Ordinatore nazionale si pronuncia, di concerto con l'Ordinatore principale, sull'assegnazione delle rimanenze provenienti da economie accertate alla chiusura finanziaria dei progetti alla copertura del supero registrato per un altro progetto, purche' il supero non oltrepassi il limite del 15 per cento dell'imporlo totale stanziato per il progetto stesso.

Protocollo n. 2-art. 34

ARTICOLO 34. Le spese finanziarie e amministrative risultanti dalla gestione del Fondo e le spese di controllo dei progetti e programmi sono a carico del Fondo.

Protocollo n. 2-art. 35

ARTICOLO 35. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministri o del Comitato degli ambasciatori quando al loro ordine del giorno sono iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

Protocollo n. 3-art. 1

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP ARTICOLO 1. 1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente Protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Protocollo n. 3-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente Protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della Convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Protocollo n. 3-art. 3

ARTICOLO 3. 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.300 Figi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.600 Giamaica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.300 Guyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.700 Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Maurizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.200 Repubblica Popolare del Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.400 Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Trinidad e Tobago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.000 Uganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.600 Figi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600 Giamaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.800 Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.600 Madagascar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Maurizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.300 Swaziland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.700 Trinidad e Tobago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.200

Protocollo n. 3-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Protocollo n. 3-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Protocollo n. 3-art. 6

ARTICOLO 6. L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.

Protocollo n. 3-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Protocollo n. 3-art. 8

ARTICOLO 8. 1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente Protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle Parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della Convenzione si puo' ricorrere alle Istituzioni create dalla medesima. 2. Se la Convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente Protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente Protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Protocollo n. 3-art. 9

ARTICOLO 9. I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

Protocollo n. 3-art. 10

ARTICOLO 10. Le disposizioni del presente Protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della Convenzione. Dopo tale data, il Protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.

Protocollo n. 3-Allegato

ALLEGATO I prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Protocollo n. 3 sono fissati, per il periodo 1 febbraio 1975-30 giugno 1976 e per i quantitativi menzionati nel Protocollo, a a) 25,53 unita' di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio; b) 31,72 unita' di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco. Questi prezzi valgono per merce non confezionata, allo stadio cif nei porti europei della Comunita' e per zucchero della qualita' tipo, quale e' definita dalla regolamentazione comunitaria.

Protocollo n. 4-art. 1

PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: ARTICOLO 1. Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo n. 4-art. 2

ARTICOLO 2. La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo n. 4-art. 3

ARTICOLO 3. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 81 della Convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretariato, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

Protocollo n. 5-art. 1

PROTOCOLLO N. 5 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della Convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione, Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale, Considerando che il Protocollo relativo alle misure che gli Stati ACP devono adottare per l'applicazione dell'articolo 73 della Convenzione, firmata in data odierna, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati ACP un Consiglio dei ministri ACP, composto dai membri degli Stati ACP del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione, assistito da un Comitato degli ambasciatori ACP composto dai membri degli Stati ACP del Comitato degli ambasciatori istituito dalla stessa Convenzione, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato degli Stati ACP; che detto Protocollo interno riconosce al Consiglio dei ministri ACP la personalita' giuridica, Hanno convenuto le seguenti disposizioni, allegate alla Convenzione: ARTICOLO 1. I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i Rappresentanti delle Istituzioni delle Comunita' europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle Istituzioni della Convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione della Convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri dell'Assemblea consultiva della Convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della presente Convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima e al personale del Centro per lo sviluppo industriale.

Protocollo n. 5-art. 2

ARTICOLO 2. I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causali da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione.

Protocollo n. 5-art. 3

ARTICOLO 3. Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.

Protocollo n. 5-art. 4

ARTICOLO 4. Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Protocollo n. 5-art. 5

ARTICOLO 5. Il Consiglio dei ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal Governo di questo paese.

Protocollo n. 5-art. 6

ARTICOLO 6. Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' economica europea, le Istituzioni della Convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono Parti della Convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle Istituzioni della Convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Protocollo n. 5-art. 7

ARTICOLO 7. Il (I) Segretario (Segretari) e il (i) Segretario (Segretari) aggiunto (i) del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilita' del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Protocollo n. 5-art. 8

ARTICOLO 8. Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Protocollo n. 5-art. 9

ARTICOLO 9. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri ACP, al Governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.

Protocollo n. 5-art. 10

ARTICOLO 10. I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Protocollo n. 5-art. 11

ARTICOLO 11. L'articolo 81 della Convenzione e' applicabile alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

Protocollo n. 6

PROTOCOLLO N. 6 RELATIVO ALLE BANANE La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi qui indicati e adottano le misure necessarie al loro conseguimento: 1) in merito alle esportazioni di banane nella Comunita' nessuno Stato ACP sara' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai mercati e i vantaggi di cui fruisce nei medesimi; 2) uno sforzo comune sara' intrapreso dagli Stati ACP e dalla Comunita' per elaborare e attuare azioni appropriate, in particolare per quanto concerne gli investimenti nelle varie fasi, da quella della produzione al consumo, onde permettere agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, di aumentare le loro esportazioni di banane sui loro mercati comunitari tradizionali; 3) sforzi analoghi saranno intrapresi per consentire agli Stati ACP di stabilirsi in nuovi mercati all'interno della Comunita' e di estendervi le loro esportazioni di banane. Allo scopo di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, viene istituito, immediatamente dopo la firma della Convenzione e senza attendere la creazione delle Istituzioni della medesima, un Gruppo misto permanente incaricato di esaminare costantemente i progressi fatti e di formulare le raccomandazioni che ritenga opportune.

Protocollo n. 7

PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL RUM 1. Fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della voce tariffaria 22.09 CI originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambio tra gli Stati ACP e la Comunita', da un lato, e tra gli altri Stati membri, dall'altro. 2. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 per cento, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 13 per cento, per gli altri mercati della Comunita'. b) Qualora l'applicazione del precedente comma ostacoli lo sviluppo d'una corrente tradizionale di scambio tra gli Stati AGP ed uno Stato membro, la Comunita' adotta misure che consentano di ovviare a tale situazione. c) La Comunita' si impegna a procedere a un nuovo esame della percentuale di incremento annuo fissato nel presente Protocollo ove il consumo del rum negli Stati membri aumentasse notevolmente. d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

Allegato

ALLEGATO DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA 1. La Comunita' si dichiara disposta a promuovere, nel quadro delle azioni di cooperazione industriale, finanziaria e tecnica, lo sviluppo della pesca e delle industrie relative negli Stati ACP che si mostrino a cio' interessati. 2. Gli Stati ACP sono disposti a negoziare con ogni Stato membro accordi bilaterali che assicurino condizioni soddisfacenti per l'esercizio della pesca nelle acque marittime rientranti nella loro giurisdizione. Nel concludere tali accordi gli Stati ACP non operano, a parita' di condizioni, nessuna discriminazione nei confronti degli Stati membri della Comunita' o tra di essi.

Atto Finale

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