La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati, accordi relativi allo zucchero di canna e scambio di note, firmata a Lome' il 28 febbraio 1975; b) accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 28 febbraio 1975; c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione CEE Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975; d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 87, 7, 7 e 33 degli atti stessi.
Art. 3
Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di L. 310.000.000.000. Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma.
Art. 4
Ai fini dell'adeguamento dell'unita' di conto, prevista dal protocollo n. 7, annesso alla convenzione di Yaounde' ratificata con legge 7 dicembre 1970, n. 1048, alla evoluzione della situazione monetaria internazionale, la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, e' aumentata di 28 miliardi di lire da iscriversi per lire 17 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 11 miliardi nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 1977. All'onere di lire 17 miliardi derivante dall'applicazione del precedente comma per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi e i criteri direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, e nei limiti di tempo richiesti dalla esenzione della convenzione, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della convenzione di Lome'.
LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - MARCORA - DONAT-CATTIN - DE MITA - GIOIA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Il Presidente della Repubblica del Botswana, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica del Gana, Il Capo di Stato di Grenada, Il Presidente della Repubblica di Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica di Liberia, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Re del Regno dello Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Togo, Il Capo di Stato di Tonga, Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Solleciti di stabilire, su un piano di completa uguaglianza tra parti, una stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale; Risoluti a rafforzare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP; Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite; Decisi a promuovere, tenendo conto dei livelli rispettivi di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita' e a garantire un fondamento sicuro in conformita' dei loro obblighi internazionali; Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi tra gli Stati ACP; Risoluti a instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale per un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; Desiderando salvaguardare gli interessi degli Stati ACP la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base; Solleciti di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP con azioni di estesa cooperazione tra questi Stati e gli Stati membri della Comunita', hanno deciso di concludere la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-JURGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica Francese: PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare Il Consiglio delle Comunita' europee: GARRET FITZGERALD, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee; FRANCOIS-XAVIER ORTOLI, Presidente della Commissione delle Comunita' europee; CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' europee Il Capo di Stato delle Bahamas: A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas Il Capo di Stato delle Barbados: STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'industria Il Presidente della Repubblica del Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Presidente della Repubblica del Burundi: GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun: MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio Il Presidente della Repubblica Centrafricana: JEAN PAIL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo: Cdt. ALFRED BAOUL. Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunita' economica europea Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: HENRI KONAN BEDIE, Ministro dell'Economia e delle Finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey: Cap. ANDRE, ATCHADE, Ministro dell'industria, del Commercio e del Turismo Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia: ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunita' economica europea Sua Maesta' la Regina delle Figi: The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica del Gabon: EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato Il Presidente della Repubblica del Gambia: Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana: L. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica Il Capo di Stato di Grenada: DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio Il Presidente della Repubblica di Guinea: SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale: AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana: The Hon. S S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione Il Capo di Stato della Giamaica: PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio Estero Il Presidente della Repubblica del Kenya: Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Re del Regno di Lesotho: E. R. SEKHONYANA, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica di Liberia: The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia Il Presidente della Repubblica del Malawi: The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; Ministro delle Finanze Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia: JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunita' economica europea Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo: Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Sua Maesta' la Regina di Maurizio: The Right Honourable Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania: SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale Il Presidente della Repubblica del Niger: Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Capo del Governo militare federale della Nigeria: GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio Il Presidente della Repubblica del Ruanda: NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia. Il Presidente della Repubblica del Senegal: BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone: The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'industria e del Commercio Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo: JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan: SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia Il Re del Pegno dello Swaziland: The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'industria e delle Miniere Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania: DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania Il Presidente della Repubblica del Ciad: NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato dell'Economia moderna Il Presidente della Repubblica del Togo: BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Capo di Stato di Tonga: Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago: The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali Il Presidente della Repubblica dell'Uganda: The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio Il Capo di Stato della Samoa Occidentale: The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica dello Zaire: KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio Il Presidente della Repubblica dello Zambia: RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente Convenzione e' di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e, in particolare, della necessita' di assicurare vantaggi supplementari agli scambi commerciali degli Stati ACP, al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e migliorare le condizioni di immissione dei loro prodotti sul mercato della Comunita' economica europea, in appresso denominata "la Comunita'", in modo d'assicurare un miglior equilibrio negli scambi commerciali delle Parti contraenti. A tal fine le Parti contraenti applicano i capitoli 1 e 2 del presente titolo.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, e il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del primo comma non si applicano le disposizioni transitorie vigenti per i dazi doganali residui e le tasse d'effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - enumerati nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato ai sensi dell'articolo 40 del Trattato, o - soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica, agricola comune, sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni: i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relativo all'importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunita' adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. b) Questo regime entra in vigore simultaneamente alla presente Convenzione e resta applicabile per tutta la durata di quest'ultima. Tuttavia, se la Comunita', nel periodo di applicazione della presente Convenzione, - sottopone uno o piu' prodotti a un'organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva d'adattare il regime d'importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso si applica il paragrafo 2, lettera a); - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso la Comunita' s'impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP allorche' vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti. 3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunita' riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunita' e gli Stati ACP interessati.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela, della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunita' ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' ne informa, prima dell'adozione, gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci, o dalla loro interpretazione, dalla loro applicazione o dall'attuazione delle loro modalita', si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre, in sede di Consiglio dei ministri, altre difficolta', relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri. Le istituzioni competenti della Comunita' forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Tenuto conto delle attuali necessita' del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuli ad assumere per la durata dell'applicazione della presente Convenzione, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunita' ha assunto, in virtu' del presente capitolo, riguardo all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni tra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita. b) Il trattamento della nazione piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati ACP o tra uno o piu' Stati ACP e altri paesi in via di sviluppo.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 1. 2. Il Consiglio dei ministri puo' adottare qualsiasi modificazione del Protocollo n. 1. 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna Parte contraente continua ad applicare la sua regolamentazione.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficolta' che rischiano di alterare un settore d'attivita' in una regione della Comunita', la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri. 2. Nell'applicare il paragrafo 1 si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il commercio tra le Parti contraenti e il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le Parti contraenti convengono d'informarsi e di consultarsi a vicenda. In particolare si tengono consultazioni a richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle regole di procedura di cui all'articolo 74, nei seguenti casi: 1. Qualora alcune delle Parti contraenti si propongano di adottare misure commerciali che incidono sugli interessi di una o piu' altre Parti contraenti nell'ambito della presente Convenzione, esse devono informare il Consiglio dei ministri. A richiesta delle Parti contraenti interessate, si tengono consultazioni per prendere in considerazione i rispettivi interessi. 2. Qualora preveda di concludere un accordo preferenziale, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. A richiesta degli Stati ACP, si tengono consultazioni per salvaguardare i loro interessi. 3. Qualora la Comunita' o gli Stati membri adottino misure di salvaguardia a norma dell'articolo 10, si possono tenere consultazioni al riguardo in seno al Consiglio dei ministri, a richiesta delle Parti contraenti interessate, al fine, in particolare, di assicurare il rispetto dell'articolo 10, paragrafo 2. 4. Qualora, nel periodo d'applicazione della presente Convenzione gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), diversi da quelli che beneficiano di un regime particolare, dovrebbero anch'essi beneficiare di un regime particolare, si possono tenere consultazioni in seno al Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione commerciale e industriale, le Parti contraenti attuano azioni di promozione commerciale dirette ad aiutare gli Stati ACP a trarre il maggior vantaggio dal titolo I, capitolo 1, e dal titolo III e a partecipare nelle migliori condizioni al mercato della Comunita' ed ai mercati regionali e internazionali.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. Le azioni di promozione commerciale di cui all'articolo 12 riguardano in particolare: a) il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi, servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP, o la creazione di tali organismi, servizi o imprese; b) la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale; c) la partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni, saloni specializzati di carattere internazionale, e l'organizzazione di manifestazioni commerciali; d) il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione; e) l'effettuazione e l'utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di marketing; f) la preparazione e la diffusione in diverse forme, nella Comunita' e negli Stati ACP, di un'informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. Le domande di finanziamento di azioni di promozione commerciale sono presentate alla Comunita' da uno o piu' Stati ACP alle condizioni di cui al titolo IV.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. La Comunita' partecipa, alle condizioni di cui al titolo IV e al Protocollo n. 2, al finanziamento delle azioni di promozione commerciale atte a promuovere lo sviluppo delle esportazioni degli Stati ACP.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione e permettere casi agli Stati ACP di assicurare la stabilita', la redditivita' e l'espansione continua delle loro economie, la Comunita' istituisce un sistema mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunita' di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. 1. proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, dagli Stati ACP nella Comunita', dei prodotti di cui all'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato, il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonche' delle difficolta' particolari degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui allo articolo 24: a. Prodotti dell'arachide aa) arachidi in guscio o decorticate ab) olio di arachidi ac) panetti di arachidi b. Prodotti del cacao ba) cacao in grani bb) pasta di cacao bc) burro di cacao c. Prodotti del caffe' ca) caffe' verde o torrefatto cb) estratti o essenze di caffe' d. Prodotti del cotone da) cotone in massa db) linter di cotone e. Prodotti del cocco ea) noce di cocco eb) copra ec) olio di cocco ed) panetti di noce di cocco f. Prodotti della palma e dei palmisti fa) olio di palma fb) olio di palmisti fc) panetti di palmisti fd) noci di palmisti g. Cuoio e pelli ga) pelli grezze gb) cuoio e pelli di bovini gc) pelli ovine gd) pelli caprine h. Prodotti del legno ha) legno rozzo hb) legno semplicemente squadrato hc) legno semplicemente segato per il lungo i. Banane fresche k. Te' l. Sisal grezzo m. Minerali di ferro minerali di ferro e piriti di ferro arrostite. Le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori fob. Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra a) immessi al consumo nella Comunita' o b) soggetti nella Comunita' al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione. 2. Il sistema si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5 per cento dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato. Tuttavia, questa percentuale e' del 5 per cento per il sisal. Questa percentuale e' del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24. 3. Se pero', non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o piu' prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante la economia di uno o piu' Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri puo' decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l'articolo 18, paragrafo 1. 4. Per alcuni casi particolari, il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la destinazione. 5. Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Ai fini precisati dall'articolo 16 e per la durata della presente Convenzione, la Comunita' destina al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione un importo globale di 375 milioni di unita' di conto per coprire l'insieme dei suoi impegni nel quadro di tale sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione delle Comunita' europee, in appresso denominata "la Commissione". 2. Questo importo globale e' suddiviso in cinque frazioni annue di pari valore. Nella misura del necessario il Consiglio dei ministri puo' autorizzare ogni anno, salvo l'ultimo, l'uso anticipato della frazione dell'anno successivo sino a un massimo del 20 per cento della medesima. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni d'applicazione della presente Convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo. 4. Sulle, base della relazione che la Commissione gli sottopone, il Consiglio dei ministri puo' ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare in forza del sistema di stabilizzazione. 5. Prima della scadenza della presente Convenzione il Consiglio dei ministri decide sulla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui al paragrafo 1 nonche' sulle condizioni di destinazione degli importi che gli Stati ACP devono ancora versare, ai sensi dell'articolo 21, dopo la scadenza della presente Convenzione.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Per l'applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d'esportazione nel quadriennio che precede ogni anno d'applicazione. 2. Uno Stato ACP ha il diritto di chiedere un trasferimento finanziario se, in base ai risultati d'un anno civile, i suoi effettivi proventi d'esportazione, quali sono previsti dall'articolo 17, sono, per ciascuno dei prodotti individualmente preso, inferiori di almeno 7,5 per cento al livello di riferimento. Questa percentuale e' del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24. 3. La richiesta dello Stato ACP interessato e' fatta alla Commissione, che l'esamina entro i limiti del volume delle risorse disponibili. La differenza tra il livello di riferimento, e i proventi effettivi costituisce la base del trasferimento. 4. Nondimeno, a) qualora l'esame della richiesta al quale la Commissione procede in collegamento con lo Stato ACP interessato faccia apparire che la diminuzione dei proventi dell'esportazione di detti prodotti nella Comunita' e' la conseguenza di una politica commerciale dello Stato ACP particolarmente sfavorevole alle esportazioni nella Comunita', la richiesta non puo' essere accettata; b) qualora l'esame dell'evoluzione delle esportazioni globali nello Stato ACP richiedente metta in luce notevoli cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se e in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento. 5. Salvo il caso di cui al paragrafo 4 lettera a), la Commissione redige, in collegamento con lo Stato ACP richiedente, un progetto di decisione di trasferimento. 6. Vengono prese le disposizioni per assicurare un trasferimento rapido, in particolare mediante anticipi in linea di massima semestrali.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20. L'uso delle risorse viene deciso dallo Stato ACP beneficiario. Esso informa annualmente la Commissione sull'uso al quale ha destinato le risorse trasferite.
Convenzione-art. 21
ARTICOLO 21. 1. Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse. 2. Gli Stati ACP che hanno beneficiato di trasferimenti contribuiscono, nei cinque anni successivi all'attribuzione di ciascun trasferimento, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. 3. Ciascuno Stato ACP contribuisce a questa ricostituzione quando si costata che l'evoluzione dei suoi proventi d'esportazione lo consente. A questo scopo la Commissione esamina per ciascun anno e per ciascun prodotto, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, se - il valore unitario delle esportazioni e' superiore al valore unitario di riferimento, - il quantitativo effettivamente esportato nella Comunita' e' almeno eguale al quantitativo di riferimento. Se queste due condizioni sono simultaneamente soddisfatte, lo Stato ACP beneficiario restituisce al sistema, nei limiti dei trasferimenti di cui ha beneficiate, un importo pari al quantitativo di riferimento moltiplicato per la differenza tra il valore unitario di riferimento e il valore unitario effettivo. 4. Se, alla scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 2, le risorse non sono totalmente ricostituite, il Consiglio dei ministri, che prende in considerazione specialmente la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento esterno degli Stati ACP interessati, puo' decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano agli Stati ACP elencati all'articolo 48, paragrafo 2.
Convenzione-art. 22
ARTICOLO 22. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
Convenzione-art. 23
ARTICOLO 23. 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, e' istituita tra la Comunita' e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale. Le modalita' di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri. 2. Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento, stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti.
Convenzione-art. 24
ARTICOLO 24. Gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari ci cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 19, paragrafo 2, sono: - Alto Volta - Bahamas - Barbados - Botswana - Burundi - Repubblica Centrafricana - Ciad - Dahomey - Etiopia - Figi - Gambia - Grenada - Guinea - Guinea Bissau - Guinea Equatoriale - Giamaica - Lesotho - Madagascar - Malawi - Mali - Mauritania - Maurizio - Niger - Ruanda - Samoa occidentale - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Trinidad e Tobago - Uganda - Zambia
Convenzione-art. 25
ARTICOLO 25. 1. Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. Il Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione definisce le condizioni d'applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 26
ARTICOLO 26. La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessita' dello sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere le misure necessarie alla realizzazione di un'effettiva cooperazione industriale. La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP ha i seguenti obiettivi: a) promuovere lo sviluppo e la diversificazione dell'industria degli Stati ACP e contribuire a realizzare una migliore ripartizione dell'industria all'interno di ciascuno di essi e tra di loro; b) promuovere nuove relazioni nel settore industriale tra la Comunita', gli Stati membri e gli Stati ACP e segnatamente creare nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie degli Stati membri e quelle degli Stati ACP; c) moltiplicare i legami tra l'industria e gli altri settori economici, con particolare riguardo all'agricoltura; d) facilitare il trasferimento della tecnologia agli Stati ACP e promuovere l'adeguamento di questa tecnologia alle loro condizioni ed esigenze specifiche, sviluppando in particolare le capacita' degli Stati ACP in fatto di ricerca, di adeguamento della tecnologia e di formazione industriale a tutti i livelli; e) promuovere la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sui mercati esteri al fine di aumentare la parte di questi ultimi nel commercio internazionale di tali prodotti; f) favorire la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP e, in particolare, delle piccole e medie imprese industriali allo sviluppo industriale dei medesimi; g) favorire la partecipazione degli operatori economici della Comunita' allo sviluppo industriale degli Stati ACP, ove questi ultimi lo desiderino, in funzione dei loro obiettivi economici e sociali.
Convenzione-art. 27
ARTICOLO 27. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, la Comunita' contribuisce con tutti i mezzi previsti dalla presente Convenzione all'attuazione di programmi, progetti e azioni che le saranno presentati per iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori delle infrastrutture e delle imprese industriali, della formazione, della tecnologia e della ricerca, delle piccole e medie imprese, dell'informazione e della promozione industriali e della cooperazione commerciale.
Convenzione-art. 28
ARTICOLO 28. La Comunita' contribuisce alla creazione e all'estensione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, in particolare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e della formazione industriali.
Convenzione-art. 29
ARTICOLO 29. La Comunita' contribuisce alla creazione e all'espansione, negli Stati ACP, di industrie operanti nei settori della trasformazione delle materie prime e della fabbricazione di prodotti finiti e semilavorati.
Convenzione-art. 30
ARTICOLO 30. A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comunita' contribuisce all'organizzazione ed al finanziamento della formazione di personale degli Stati ACP, a tutti i livelli, in industrie e istituzioni all'interno della Comunita'. Inoltre la Comunita' contribuisce all'organizzazione e allo sviluppo dei mezzi di formazione industriale negli Stati ACP.
Convenzione-art. 31
ARTICOLO 31. Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano nell'accedere alla tecnologia e nell'adeguarla, la Comunita' e' disposta in particolare a quanto segue: a) tenere gli Stati ACP meglio informati in fatto di tecnologia ed aiutarli a scegliere la tecnologia piu' adeguata alle loro esigenze; b) facilitare i contatti e le relazioni degli Stati ACP con le imprese e le istituzioni detentrici di conoscenze tecnologiche appropriate; c) facilitare l'acquisizione a condizioni favorevoli di brevetti e altre proprieta' industriali, per mezzo di operazioni di finanziamento e/o di altre opportune transazioni con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; d) contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo dei mezzi di ricerca industriale negli Stati ACP, con particolare riguardo all'adeguamento della tecnologia disponibile alle condizioni ed alle esigenze di questi Stati.
Convenzione-art. 32
ARTICOLO 32. La Comunita' contribuisce alla creazione ed allo sviluppo di piccole e medie imprese industriali negli Stati ACP mediante azioni di cooperazione finanziaria e tecnica adeguata alle specifiche esigenze de tali imprese e comprendenti in particolare: a) il finanziamento di imprese; b) la creazione di infrastrutture appropriate e di zone industriali; c) la formazione e il perfezionamento professionali; d) la creazione di servizi specializzati di consulenza e di credito. Lo sviluppo di queste imprese deve portare, per quanto possibile, al rafforzamento della complementarieta' tra piccole e medie imprese industriali e al rafforzamento dei loro legami con le grandi imprese industriali.
Convenzione-art. 33
ARTICOLO 33. Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurare ed intensificare lo scambio regolare delle informazioni ed i necessari contatti tra la Comunita' e gli Stati ACP in campo industriale. Scopo di tali azioni puo' essere in particolare: a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione dell'industria e del commercio nella Comunita' e sulle condizioni e possibilita' di sviluppo industriale negli Stati ACP; b) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP; c) eseguire studi e perizie per determinare le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita' allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) contribuire mediante opportune azioni di cooperazione tecnica alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP.
Convenzione-art. 34
ARTICOLO 34. Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente Convenzione, si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunita' sia sugli altri mercati esteri. Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunita' e dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest'ultimi.
Convenzione-art. 35
ARTICOLO 35. 1. E' istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso e' posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori. 2. Il Comitato per la cooperazione industriale: a) vigila sull'applicazione del presente titolo; b) studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP e/o dalla Comunita', e suggerisce soluzioni appropriate; c) orienta, sorveglia e controlla le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale previsto dall'articolo 36 e ne rende conto al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; d) sottopone regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili; e) esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 36
ARTICOLO 36. E' istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti: a) raccogliere e diffondere nella Comunita' e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale; b) fare effettuare, a richiesta della Comunita' e degli Stati ACP, studi sulle possibilita' e potenzialita' di sviluppo industriale degli Stati ACP, tenendo conto della necessita' di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche, e assicurarne il seguito; c) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici, compresi gli istituti di finanziamento, della Comunita' e degli Stati ACP; d) fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale; e) aiutare ad individuare, sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunita' e negli Stati ACP nonche' fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso. Lo statuto e le modalita' di funzionamento del Centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del Comitato degli ambasciatori non appena la presente Convenzione entra in vigore.
Convenzione-art. 37
ARTICOLO 37. I programmi, i progetti e le azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento da parte della Comunita' vengono effettuati in conformita' del titolo IV, tenuto conto delle caratteristiche proprie degli interventi nel settore industriale.
Convenzione-art. 38
ARTICOLO 38. 1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il piu' chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga. Ciascuno di detti Stati adotta altresi' le misure atte a promuovere, nel quadro del presente titolo, una cooperazione efficace con la Comunita' e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorita' di sviluppo dello Stato ACP ospitante. 2. Dal canto loro, la Comunita' e gli Stati membri cercano di adottare misure atto a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.
Convenzione-art. 39
ARTICOLO 39. Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici tra uno Stato ACP o un gruppo di Stati ACP e uno o piu' Stati membri della Comunita' per lo sviluppo di risorse agricole, minerali, energetiche, ed altre risorse specifiche degli Stati ACP, purche' detti accomodamenti siano compatibili con la presente Convenzione. Tali accomodamenti devono essere complementari agli sforzi di industrializzazione e non devono recare pregiudizio all'applicazione del presente titolo.
Convenzione-art. 40
ARTICOLO 40. 1. Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica e' di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP. Suo oggetto e' la realizzazione dei progetti e programmi che recano un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale di tali Stati. 2. Questo sviluppo consiste in particolare nel maggior benessere delle popolazioni, nel miglioramento della situazione economica dello Stato, delle amministrazioni locali e delle imprese, nonche' nella creazione delle strutture e degli strumenti grazie ai quali detti organismi potranno proseguire ed estendere tale miglioramento con mezzi propri. 3. La cooperazione e' complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e si adegua alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato ACP.
Convenzione-art. 41
ARTICOLO 41. 1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, lo stadio di realizzazione degli obiettivi citati all'articolo 40 e i problemi generali risultanti dall'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Esso stabilisce, in base a informazioni assunte dalla Comunita' e dagli Stati ACP, il consuntivo globale delle azioni intraprese in questo quadro dalla Comunita' e da detti Stati. Questo consuntivo considera anche la cooperazione regionale e le misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati. Per quanto riguarda la Comunita', la Commissione presenta al Consiglio dei ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. All'elaborazione della relazione collabora, per le parti di essa che la riguardano, la Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "la Banca". Detta relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'attuazione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario. Da parte loro gli Stati ACP comunicano al Consiglio dei ministri qualsiasi osservazione, informazione e proposta sui problemi pertinenti all'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica nei loro rispettivi territori, nonche' sui problemi generali di tale cooperazione. I lavori relativi al consuntivo annuale della cooperazione finanziaria e tecnica sono preparati dagli esperti della Comunita' e degli Stati ACP responsabili dell'attuazione di tale cooperazione. 2. In base alle informazioni fornite dalla Comunita' e dagli Stati ACP e all'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio dei ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e formula risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono prendere per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
Convenzione-art. 42
ARTICOLO 42. Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunita' ammonta a 3.390 milioni di unita' di conto. Questo importo comprende: 1. 3.000 milioni di unita' di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il Fondo", cosi' ripartiti: a) 2.625 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui all'articolo 40, di cui: - 2.100 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni, - 430 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali, - 95 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; b) fino a 375 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui al titolo II, provenienti anch'essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; 2. Fino a 390 milioni di unita' di conto per i fini di cui all'articolo 40, sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, a un abbuono d'interessi del 3 per cento, alle condizioni previste dall'articolo 5 del Protocollo n. 2. L'onere globale degli abbuoni e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).
Convenzione-art. 43
ARTICOLO 43. 1. Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati in vista del miglior impiego delle risorse disponibili e secondo il livello di sviluppo e la situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene conto inoltre dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. La scelta definitiva dei modi di finanziamento dei progetti e programmi e' fatta solo in un'opportuna fase del loro esame. 2. Si tiene conto inoltre della natura del progetto o del programma, delle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' del suo prevedibile impatto economico e sociale. In particolare, i progetti di investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e minerario sono finanziati in via prioritaria mediante prestiti della Banca e capitali di rischio.
Convenzione-art. 44
ARTICOLO 44. 1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati congiuntamente, se del caso, piu' modi di finanziamento. 2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunita' puo' assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.
Convenzione-art. 45
ARTICOLO 45. 1. Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato ACP interessato o tramite esso. 2. Quando tali finanziamenti sono concessi tramite lo Stato ACP interessato le condizioni e la procedura della trasmissione dei mezzi finanziari al mutuatario finale tramite il destinatario intermedio sono stabilite di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP interessato in un accordo di finanziamento intermedio. 3. Qualsiasi beneficio spettante al beneficiario intermedio, sia che riceva una sovvenzione sia che riceva un prestito con tasso di interesse o termine di rimborso piu' favorevole del mutuo finale, deve essere da lui utilizzato ai fini e alle condizioni previsti dall'accordo di finanziamento intermedio.
Convenzione-art. 46
ARTICOLO 46. 1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare: - investimenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'industrializzazione, dell'energia, delle miniere, del turismo e dell'infrastruttura economica e sociale; - azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola; - azioni di cooperazione tecnica, specialmente riguardo alla formazione e all'adeguamento o all'innovazione in campo tecnologico; - azioni d'informazione e di promozione industriale; - azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite; - azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali; - microprogetti di sviluppo di base, specialmente in ambiente rurale; 2. La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese concernenti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d'importazione e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e dei programmi.
Convenzione-art. 47
ARTICOLO 47. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale e interregionale. Scopo di tale contributo e': a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse; b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita'; d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati, allo scopo di promuovere il commercio tra gli Stati ACP; e) utilizzare al massimo le risorse e i servizi esistenti negli Stati ACP. 2. A tale scopo, circa il 10 per cento dei mezzi finanziari totali previsti dall'articolo 42 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e' riservato al finanziamento di loro progetti regionali.
Convenzione-art. 48
ARTICOLO 48. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle necessita' degli Stati ACP meno sviluppati, al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilita' offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica. 2. I seguenti Stati ACP possono beneficiare, secondo le rispettive necessita', delle misure speciali adottate in applicazione del presente articolo: - Alto Volta - Botswana - Burundi - Ciad - Repubblica Centrafricana - Dahomey - Etiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Lesotho - Malawi - Mali - Mauritania - Niger - Ruanda - Samoa occidental - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Uganda 3. L'elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri se - uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente Convenzione; - la situazione economica di uno degli Stati ACP cambia in modo radicale e durevole, cosicche' renda l'applicazione di misure speciali necessaria o non piu' giustificata.
Convenzione-art. 49
ARTICOLO 49. 1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi; c) gli organismi misti creati dalla Comunita' e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale, e commerciale. 2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati: a) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo; b) organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni; c) imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 63; d) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi; e) borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.
Convenzione-art. 50
ARTICOLO 50. 1. La Comunita' e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunita'. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalita' di cui agli articoli 51-57. 2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, e' possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli articoli 51-58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.
Convenzione-art. 51
ARTICOLO 51. 1. L'aiuto della Comunita', che e' complementare agli sforzi propri degli Stati ACP, si inserisce nel quadro dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi cosicche' i progetti attuati con il sostegno finanziario della Comunita' concordano con gli obiettivi e le priorita' stabiliti da detti Stati. 2. L'aiuto comunitario e' programmato con ogni Stato beneficiario, all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, in modo da consentirgli di farsi la piu' chiara idea possibile dell'aiuto che puo' aspettarsi in tale periodo, in particolare del suo importo e delle sue modalita', e degli scopi specifici ai quali tale aiuto puo' servire. Il programma e' stabilito sulla base delle proposte di ciascuno Stato ACP, proposte in cui questi precisa i suoi obiettivi e le sue priorita'. I progetti o i programmi che gia' sono stati individuati a titolo indicativo possono formare oggetto di un calendario di preparazione provvisorio. 3. Questo programma indicativo di aiuto comunitario per ogni Stato ACP e' stabilito di comune accordo dagli organi competenti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Esso e' quindi oggetto, sempre all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, di uno scambio di vedute tra i rappresentanti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Questo scambio di vedute consente allo Stato ACP di presentare la sua politica di sviluppo e le relative priorita'. 4. I programmi d'aiuto sono sufficientemente duttili da permettere di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione economica dei vari Stati ACP e di qualsiasi modifica delle loro priorita' iniziali. Ciascun programma puo' per conseguenza essere riesaminato durante il periodo di validita' della presente Convenzione, ogniqualvolta la necessita' lo richieda. 5. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti eccezionali di cui all'articolo 59 ne' le misure di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II.
Convenzione-art. 52
ARTICOLO 52. 1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo e' di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati. La Comunita' puo', a richiesta di questi Stati, prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei dossier di progetti o programmi. 2. Via via che sono pronti, questi dossier vengono presentati alla Comunita' dai beneficiari di cui all'articolo 49, paragrafo 1, oppure, con l'accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati, da quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
Convenzione-art. 53
ARTICOLO 53. 1. La Comunita' esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP e gli altri eventuali beneficiari. Vengono sistematicamente passati in rassegna i vari aspetti di questi progetti o programmi: aspetti tecnici, sociali, economici commerciali, finanziari, organizzativi e di gestione. 2. Scopo dell'esame e': a) accertare che i progetti o programmi derivano da piani o programmi di sviluppo economico e sociale degli Stati ACP; b) vagliare dal punto di vista economico, per quanto possibile, l'efficacia di ciascun progetto o programma, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e le risorse che vi devono essere investite. In ciascun progetto gli effetti sperati concretano alcuni obiettivi di sviluppo specifici dello Stato o degli Stati ACP interessati. Su queste basi, l'esame permette di accertare, nei limiti del possibile, che le azioni prescelte costituiscono il metodo piu' efficace e piu' proficuo per raggiungere tali obiettivi, tenuto conto delle varie limitazioni proprie di ciascuno Stato ACP; c) accertare che si verificano condizioni tali da assicurare il buon esito e l'attuabilita' dei progetti e dei programmi, ossia: - verificare che i progetti concepiti possono portare ai risultati ricercati e che i mezzi da impiegare sono adeguati alle condizioni e alle risorse dello Stato ACP o della regione interessati; - accertare la disponibilita' effettiva del personale e degli altri mezzi, in particolare di quelli finanziari, necessari al funzionamento e alla manutenzione delle varie realizzazioni e alla copertura delle spese accessorie del progetto. A tal proposito si esamina con particolare attenzione la possibilita' di affidare la gestione del progetto ad agenti o responsabili nazionali.
Convenzione-art. 54
ARTICOLO 54. 1. Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e sono sottoposte agli organi di decisione della Comunita', vengono elaborate in stretta collaborazione dai competenti servizi della Comunita' e da quelli dello Stato o degli Stati ACP interessati. I competenti servizi della Comunita' inviano contemporaneamente alla Comunita' e agli Stati ACP interessati la versione definitiva di ciascuna proposta di finanziamento. 2. Tutti i progetti o programmi ufficialmente presentati da uno o piu' Stati ACP in a' dell'articolo 52 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali progetti o programmi siano stati accolti o meno dai competenti servizi della Comunita'. 3. Se l'organo della Comunita' incaricato di esprimere un parere sui progetti, non emette un parere favorevole su uno di essi, i competenti servizi della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e, in particolare, sull'opportunita' di ripresentare al competente organo della Comunita' il dossier, eventualmente modificato. Prima che tale organo renda il parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunita' ed esporre loro i propri argomenti a favore del progetto. Se il parere definitivo di tale organo non e' favorevole, i competenti servizi della Comunita' procedono a una nuova consultazione dei rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati prima di decidere se il progetto debba essere sottoposto immutato agli organi di decisione della Comunita' o se debba invece essere ritirato o modificato.
Convenzione-art. 55
ARTICOLO 55. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunita'. Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica.
Convenzione-art. 56
ARTICOLO 56. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP. 2. Il paragrafo 1 non osta alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di costruzioni o di produzione industriale o artigianale dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP all'esecuzione di contratti di lavori o di contratti di forniture. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere usati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri o negli Stati ACP. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti finanziati dalla Comunita' deve pero' costituire eccezione e deve essere autorizzata caso per caso dall'organo competente della Comunita', che tiene conto in particolare dell'esigenza d'evitare un aumento eccessivo del costo dei progetti dovuto alle distanze e alle difficolta' di trasporto o ai termini per la consegna. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere autorizzata quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi o partecipa al finanziamento di progetti congiuntamente con altri mutuanti.
Convenzione-art. 57
ARTICOLO 57. 1. Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nelle migliori condizioni, i competenti servizi della Comunita' e dello Stato o degli Stati ACP interessati procedono regolarmente e congiuntamente alla valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti condotti a termine nonche' dello stato materiale delle opere realizzate. Possono essere oggetto di valutazione anche progetti in corso di esecuzione, se cio' e' giustificato dalla loro natura, importanza o difficolta' di attuazione. 2. Le competenti Istituzioni della Comunita' e degli Stati ACP interessati adottano, ciascuna per cio' che la riguarda, le misure che la valutazione rivela essere necessarie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 la Commissione e ciascuno Stato ACP tengono informato di tali misure il Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 58
ARTICOLO 58. 1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari. 2. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2, eccezionalmente e, in particolare, nelle circostanze di cui all'articolo 10 del Protocollo n. 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari.
Convenzione-art. 59
ARTICOLO 59. 1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' causate da calamita' naturali o da circostanze straordinarie comparabili. 2. Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 e' costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo. 3. La dotazione speciale e' inizialmente fissata a 50 milioni di unita' di conto. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente Convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale. L'ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d'applicazione della presente Convenzione non puo' superare 150 milioni di unita' di conto. Alla scadenza della presente Convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono restituiti, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente Convenzione la Comunita' e gli Stati ACP adottano, nell'ambito delle istituzioni miste competenti, misure che permettono di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1. 4. Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili. Essi vengono concessi caso per caso. 5. Gli aiuti eccezionali devono contribuire a, finanziare i mezzi piu' adatti a porre rimedio alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1. Questi mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi nonche' in versamenti di denaro. 6. Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione, oggetto del titolo II. 7. Le modalita' da seguire per l'attribuzione degli aiuti eccezionali, per i pagamenti e per l'attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d'urgenza che verra' stabilita tenendo conto dell'articolo 54.
Convenzione-art. 60
ARTICOLO 60. Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti e ai contratti finanziati dalla Comunita' e' adottato con una decisione del Consiglio dei ministri adottata da quest'ultimo nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione-art. 61
ARTICOLO 61. Qualora uno Stato ACP non ratifichi la presente Convenzione alle condizioni previste dal titolo VII o la denunci in conformita' del medesimo titolo, le Parti contraenti sono tenute ad adeguare gli importi degli aiuti finanziari previsti dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 62
ARTICOLO 62. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordare, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.
Convenzione-art. 63
ARTICOLO 63. Ai sensi della presente Convenzione per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.
Convenzione-art. 64
ARTICOLO 64. A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 62 e 63. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.
Convenzione-art. 65
ARTICOLO 65. Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le Parti contraenti si astengono dall'adottare, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle Parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.
Convenzione-art. 66
ARTICOLO 66. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dall'adottare, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetario e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. Ove tali misure risultassero inevitabili, le si manterrebbe o le si introdurrebbe conformemente alle norme monetarie internazionali e ci si sforzerebbe di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate
Convenzione-art. 67
ARTICOLO 67. Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 42, ciascuno degli Stati ACP si impegna a: - rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 49 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per il regolare ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; - mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunita' nel capitale delle imprese.
Convenzione-art. 68
ARTICOLO 68. A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 65, 66 e 67. Inoltre, esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.
Convenzione-art. 69
ARTICOLO 69. Le istituzioni della presente Convenzione sono il Consiglio dei ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva.
Convenzione-art. 70
ARTICOLO 70. 1. Il Consiglio dei ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra. 2. Ogni membro del Consiglio dei ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei ministri puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.
Convenzione-art. 71
ARTICOLO 71. La presidenza del Consiglio dei ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle comunita' europee e da un membro del Governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
Convenzione-art. 72
ARTICOLO 72. 1. Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
Convenzione-art. 73
ARTICOLO 73. 1. Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. 2. La Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.
Convenzione-art. 74
ARTICOLO 74. 1. Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione. 2. Il Consiglio dei ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente Convenzione e prende le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. 3. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio dei ministri dispone del potere di decisione: le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti, che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. 4. Il Consiglio dei ministri puo' inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime della presente Convenzione. 5. Il Consiglio dei ministri pubblica una relazione annua e ogni informazione che ritenga utile. 6. Il Consiglio dei ministri puo' prendere le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP. 7. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente Convenzione. 8. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, hanno luogo, a richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, consultazioni in seno al Consiglio dei Ministri, alle condizioni previste dal regolamento interno. 9. Il Consiglio dei ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari. 10. A richiesta di una Parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni aventi ripercussioni dirette sulle materie contemplate nella presente Convenzione. 11. Di comune accordo, le Parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.
Convenzione-art. 75
ARTICOLO 75. Ove occorra, il Consiglio dei ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato degli ambasciatori. In tal caso il Comitato degli ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 73.
Convenzione-art. 76
ARTICOLO 76. Il Comitato degli ambasciatori e' composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato ACP, dall'altra.
Convenzione-art. 77
ARTICOLO 77. 1. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo. 2. Il Comitato degli ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo. 3. Il Comitato degli ambasciatori esamina il funzionamento della presente Convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri. 4. Il Comitato degli ambasciatori riferisce al Consiglio dei ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei ministri ogni proposta, risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga necessari od opportuni. 5. Il Comitato degli Ambasciatori sorveglia i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente Convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 78
ARTICOLO 78. La presidenza del Comitato degli ambasciatori e' esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunita' e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP. Il Comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 79
ARTICOLO 79. Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono assicurati su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 80
ARTICOLO 80. 1. L'Assemblea consultiva, e' composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo, per la Comunita', e di rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. L'Assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno. 3. L'Assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno. 4. Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all'Assemblea consultiva una relazione sull'attivita' svolta. 5. L'Assemblea consultiva puo' creare comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti. 6. L'Assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente Convenzione o ivi contemplate.
Convenzione-art. 81
ARTICOLO 81. 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei ministri. 2. Quando le circostanze lo consentano e a condizione che il Consiglio dei ministri ne sia informato, in modo che ogni parte interessata possa far valere i propri diritti, le Parti contraenti possono ricorrere ad un procedimento di buoni uffici. 3. Qualora il Consiglio dei ministri non abbia potuto dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa puo' comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale e' tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia. Un terzo arbitro e' designato dal Consiglio dei ministri. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Convenzione-art. 82
ARTICOLO 82. Le spese di funzionamento delle Istituzioni previste dalla presente Convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal Protocollo n. 4 allegato alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 83
ARTICOLO 83. I Privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente Convenzione sono definiti nel Protocollo n. 5 allegato alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 84
ARTICOLO 84. I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di, qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 85
ARTICOLO 85. 1. La presente Convenzione si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei cui si applica detto Trattato e ai territori degli Stati ACP. 2. Il titolo I si applica altresi' alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP.
Convenzione-art. 86
ARTICOLO 86. 1. Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente Convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunita'.
Convenzione-art. 87
ARTICOLO 87. 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo I, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e puo' proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che prima della scadenza di questo termine detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l'intenzione di espletare dette procedure al piu' tardi nei sei mesi dopo tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che hanno espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo 1, la presente Convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' delle misure di applicazione della presente Convenzione adottate tra la data d'entrata in vigore dalla medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute, ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 86, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente Convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei ministri. 5. Il regolamento interno delle Istituzioni stabilite dalla Convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle Istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 86. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente Convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' procedere alla ratifica della presente Convenzione.
Convenzione-art. 88
ARTICOLO 88. 1. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'. 2. Il Consiglio dei ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di accessione d'uno Stato a un raggruppamento economico composto da Stati ACP.
Convenzione-art. 89
ARTICOLO 89. 1. La domanda di accessione alla presente Convenzione di un paese o territorio di cui alla Parte IV del Trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei ministri. In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, detto paese accede alla presente Convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati firmatari. 2. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
Convenzione-art. 90
ARTICOLO 90. La domanda di accessione alla presente Convenzione di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei ministri. Lo Stato interessato puo' accedere alla presente Convenzione concludendo un accordo con la Comunita'. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. Tale accordo puo' tuttavia menzionare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. L'accessione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione e alla cooperazione industriale.
Convenzione-art. 91
ARTICOLO 91 La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo 1980. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le Parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, gli Stati ACP, dall'altra. Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.
Convenzione-art. 92
ARTICOLO 92. La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.
Convenzione-art. 93
ARTICOLO 93. I protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.
Convenzione-art. 94
ARTICOLO 94. La presente Convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. FATTO a LOME, addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen of Danmark JENS CHRISTENSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden LAURENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For Radet for De europmiske Faellesskaber, Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, GARRET FITZGERALD FRANCOIS-XAVIER ORTOLI CLAUDE CHEYSSON For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON TAYLOR For the President of the Republic of Botswana GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President de la Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABDOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President du Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique le Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyana S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute-Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya J. G. KIANO For the King of the Kingdom of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the Republic of Malawi D. T. MATENJE Pour le Chef d'Etat el de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale du Mati, Chef de l'Etat, President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majeste' la Reine de l'He Maurice SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLMI Pour le President de la Republique du Niger MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la Republique du Senegal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHARIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the Republic United of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head o State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 1. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP, se trasportati a norma dell'articolo 5: a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o piu' Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n. 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell'articolo 5. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell'articolo 5. 5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) ne' una loro combinazione. 6. I prodotti di cui all'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 2
ARTICOLO 2. Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
Protocollo n. 1-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al piu' elevato dei due tassi, se sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari d'uno Stato ACP, della Comunita' o dei paesi e territori; f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 1-art. 4
ARTICOLO 4. Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 1-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP nella Comunita' o dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessita' di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente Protocollo se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di curi al paragrafo 1 e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita': a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - la descrizione esatta delle merci, - la data dello scarico e del ricarico delle merci o eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate, - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 1-art. 6
ARTICOLO 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello trovasi nell'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello trovasi nell'Allegato VI del presente Protocollo. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando a richiesta del dichiarante di dogana, un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti, esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per il prodotto completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, e il veicolo considerato.
Protocollo n. 1-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso il certificato e' munito di una nota speciale indicante, le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo nel caso in cui puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della Convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese d'esportazione.
Protocollo n. 1-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP d'esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente Protocollo. 2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, devesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 1-art. 9
ARTICOLO 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e compilato secondo la formula il cui modello figura nell'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula e' stampata in una o alcune delle lingue nelle quali e' redatta la Convenzione. Il certificato e' redatto in una di tali lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il certificato deve avere un formato di mm. 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm. in meno e di 8 mm. in piu' per la lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m quadro. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati d'esportazione possono riservare la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Protocollo n. 1-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 1-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci. 2. Quando le merci attraversano territori non appartenenti agli Stati ACP, alla Comunita' o ai paesi e territori il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi.
Protocollo n. 1-art. 12
ARTICOLO 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della Convenzione.
Protocollo n. 1-art. 13
ARTICOLO 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 11, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine.
Protocollo n. 1-art. 14
ARTICOLO 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.
Protocollo n. 1-art. 15
ARTICOLO 15. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatto l'Accordo in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il formulario EUR. 2 e' costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato di mm. 210 x 148. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore, dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, provvede a unirli alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore provvede ad attaccare solidamente il foglio 1 alla busta e ad inserire il foglio 2 all'interno di essa. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 1-art. 16
ARTICOLO 16. Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente Protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unita' di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 1-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato ACP, da uno Stato membro o da un paese e territorio e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del Protocollo purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' alle autorita' doganali, competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte, b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario della Comunita', c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Comunita', nello stato in cui erano state inviate all'esposizione, d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.
Protocollo n. 1-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo Protocollo l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce, - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EPTERFOLGENDE".
Protocollo n. 1-art. 19
ARTICOLO 19. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".
Protocollo n. 1-art. 20
ARTICOLO 20. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'Allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
Protocollo n. 1-art. 21
ARTICOLO 21. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa, di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato, paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
Protocollo n. 1-art. 22
ARTICOLO 22. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle come sono.
Protocollo n. 1-art. 23
ARTICOLO 23. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP, si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 20.
Protocollo n. 1-art. 24
ARTICOLO 24. Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigono o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 1-art. 25
ARTICOLO 25. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci, EUR. 1 o il foglio 2 del formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2, indicando i motivi di sostanza, o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono, all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro un termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di Cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 1-art. 26
ARTICOLO 26. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei casi previsti dall'articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Protocollo n. 1-art. 27
ARTICOLO 27. Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita' sia degli Stati ACP, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o la installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente Protocollo; lo Stato ACP interessato informa la Comunita' del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga. Il Consiglio dei ministri esamina al piu' presto la richiesta, sulla base d'una relazione del Comitato di cui all'articolo 28, e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda.
Protocollo n. 1-art. 28
ARTICOLO 28. 1. E' istituito un "Comitato di Cooperazione Doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale, in particolare per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri in applicazione dell'articolo 27. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali, rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari responsabili di problemi doganali rappresentanti i raggruppamenti regionali degli Stati ACP.
Protocollo n. 1-art. 29
ARTICOLO 29. Gli allegati al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Protocollo n. 1-art. 30
ARTICOLO 30. La Comunita' e gli Stati ACP, adottano, per quel che li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 31
ARTICOLO 31. 1. Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, nella Comunita' o in uno Stato ACP, si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente Protocollo presentando alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data: a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' doganali dello Stato d'esportazione o b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti di tale Stato o c) un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunita', da una parte, gli Stati africani e malgascio o la Repubblica di Tanzania, la Repubblica di Uganda e la Repubblica del Kenya, dall'altra, o d) un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell'area del Commonwealth, per le merci da importare in Irlanda o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. 2. I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c) possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. Fino al 1 luglio 1977 l'articolo 1, paragrafi 3 e 4, non puo' essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP - da prodotti d'uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria esportati in uno o piu' nuovi Stati membri o - da prodotti d'uno o piu' nuovi Stati membri esportati in uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria, nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 3.
Protocollo n. 1-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 ad articoli 1 e 2. Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono purche' le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6. Nota 2 - ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 4. Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario di uno o piu' Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1. Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco-fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori. Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4. Quando il prodotto ottenuto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5 - ad articolo 1. Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio. Nota 6. L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP, che battono bandiera, d'uno Stato membro o d'uno Stato ACP, che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati che sono Parti della Convenzione o a una societa' avente la sede principale in uno di essi, in cui lo o gli "amministratori", il Presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini dei medesimi, e inoltre il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50 per cento a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi, il cui equipaggio, capitano e ufficiali compresi, e' composto almeno per il 50 per cento di cittadini degli Stati Parti della Convenzione. Nota 7 - ad articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8 - ad articolo 23. Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme d'origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri o nei paesi e territori interessati. Nota 9 - ad articolo 1, paragrafo 3. Per "paesi e territori" ai sensi del presente Protocollo si intendono i paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e all'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati.
Protocollo n. 1-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente Protocollo Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato VI
ALLEGATO VI FORMULARIO EUR. 2 N. A. 000.000 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato VIII
ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONI COMUNI 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente Protocollo il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto d'imbarco a destinazione della Comunita' equivale a un titolo di trasporto unico per i prodotti oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare. 2. I prodotti, esportati dagli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi o territori di cui alla nota esplicativa n. 9, possono essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2. 3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente Protocollo si accettano i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del presente Protocollo la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare le richieste degli Stati ACP di prevedere deroghe a detto Protocollo a favore delle industrie interessate. Si procedera' a questo esame nell'opportuna sede istituzionale subito dopo la firma della Convenzione onde permettere la simultanea entrata in vigore della medesima e delle deroghe. 5. In particolare, si tiene conto caso per caso della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione entrino prodotti originari di paesi in via di sviluppo vicini o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP intrattengono relazioni particolari, purche' sia possibile stabilire una cooperazione amministrativa soddisfacente.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA. ARTICOLO 1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 40 della Convenzione, le Parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati: - incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP; - miglioramento del tenore di vita o del livello socio-culturale delle popolazioni, in particolare di quelle piu' sprovvedute; - instaurazione di relazioni economiche piu' equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi, loro maggior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare; - miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo, in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche; - diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali sia geografiche; - cooperazione regionale fra Stati ACP e, eventualmente, fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.
Protocollo n. 2-art. 2
ARTICOLO 2. Allo scadere della Convenzione, gli stanziamenti sotto forma di capitale di rischio, di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), terzo trattino della Convenzione, che non sono stati impegnati, si aggiungono agli stanziamenti sotto forma di prestiti speciali di cui al secondo trattino della medesima disposizione; gli stanziamenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2 della Convenzione che, destinati al finanziamento di progetti regionali, non sono stati impegnati a tal fine, divengono disponibili per il finanziamento di altri progetti e programmi.
Protocollo n. 2-art. 3
ARTICOLO 3. 1. I prestiti speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti o programmi di generale interesse per lo sviluppo economico e sociale dello Stato o degli Stati ACP sul cui territorio devono essere attuati. 2. Come regola generale, questi progetti sono concessi per una durata di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni, al tasso d'interesse annuo dell'1 per cento.
Protocollo n. 2-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Per favorire la realizzazione di progetti industriali, minerari e turistici che presentano un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunita' puo' accordare contributi sotto forma di capitali di rischio per l'incremento dei fondi propri o assimilati delle imprese di tali paesi, eventualmente mediante l'acquisto di partecipazioni al loro capitale sociale e, piu' in generale, mediante aiuti in quasi capitale. 2. Le partecipazioni della Comunita' al capitale di imprese o istituti pubblici di finanziamento dello sviluppo degli Stati ACP hanno carattere minoritario e temporaneo. Tali operazioni possono essere effettuate congiuntamente a un mutuo della Banca o a un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena se ne ravvisa l'opportunita', esse sono cedute, di preferenza a cittadini od istituti degli Stati ACP. 3. I contributi in quasi-capitale possono assumere la forma: - di prestiti subordinati, il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi hanno luogo soltanto dopo il pagamento degli altri crediti bancari alle condizioni del mercato; - di prestiti condizionali, il cui servizio e rimborso sono esigibili solo quando si siano verificate le condizioni stabilite al momento della concessione del mutuo, con particolare riguardo alle condizioni di attuazione del progetto. Tali condizioni indicano che il progetto ha superato i rischi particolari cui era esposto e ha raggiunto una certa redditivita'. Le condizioni di questi aiuti vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati; il tasso d'interesse puo' raggiungere al massimo quello dei prestiti con abbuoni concessi dalla Banca. 4. I contributi in quasi-capitale sono normalmente concessi ad imprese industriali, minerarie e turistiche nonche' ad istituti di finanziamento dello sviluppo nella misura in cui lo consentono le loro caratteristiche di attivita' e di gestione. Possono ugualmente essere accordati agli Stati ACP per permetter loro di acquistare partecipazioni al capitale d'imprese industriali, minerarie e turistiche se questa operazione si inserisce nel finanziamento di nuovi investimenti produttivi ed e' completata da un altro intervento finanziario della Comunita'.
Protocollo n. 2-art. 5
ARTICOLO 5. 1. L'esame da parte della Banca della ricevibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle risorse proprie sono effettuati in concertazione con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenuto conto della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati nonche' dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie sono subordinati a condizioni di durata stabilite in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; questo periodo puo' essere al massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito. Questo tasso e' di norma ridotto del 3 per cento mediante un abbuono di interessi salvo che i prestiti siano destinati ad investimenti nel settore petrolifero, ovunque questi siano localizzati, o ad investimenti nel settore minerario, purche' non localizzati in uno degli Stati ACP meno sviluppati elencati all'articolo 48 della Convenzione, o si tratti di prestiti destinati a investimenti localizzati nei paesi che saranno determinati nella prima sessione del Consiglio dei ministri o relativi al settore che saranno ivi determinati. La percentuale dell'abbuono e' tuttavia automaticamente adeguata in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia ne' inferiore al 5 per cento ne' superiore all'8 per cento. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interessi, attualizzato al momento della firma del prestito ad un tasso e secondo modalita' stabiliti dalla Comunita', e' imputato sull'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione; esso viene direttamente versato alla Banca.
Protocollo n. 2-art. 6
ARTICOLO 6. 1. La cooperazione tecnica di cui all'articolo 46 della Convenzione puo' essere o legata agli investimenti o generale. 2. La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare: a) la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo; b) studi tecnici, economici e commerciali, come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti; c) aiuto nella preparazione dei dossier; d) aiuto nell'esecuzione e nella sorveglianza dei lavori; e) aiuto temporaneo per creare, avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature, ivi compresa, se del caso, la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione della realizzazione e delle attrezzature; f) presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare: a) assegnazione di borse di studio, di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP, da realizzare preferibilmente in tali Stati; b) organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati ACP, specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese; c) invio negli Stati ACP, a loro richiesta, di esperti, consulenti, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e periodi limitati; d) fornitura di materiale a scopo di insegnamento, sperimentazione e dimostrazione; e) organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati; f) studi settoriali; g) studi sulle prospettive e sulle possibilita' di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalita'; h) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, lo sviluppo degli scambi tra la Comunita' e tali Stati e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.
Protocollo n. 2-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Ai sensi della Convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o piu' Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP, da una parte, e uno o piu' paesi terzi vicini, dall'altra. La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o piu' organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP e un'organizzazione regionale. 2. Ai sensi della presente Convenzione sono progetti regionali quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione d'un problema di sviluppo comune a due o piu' paesi mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.
Protocollo n. 2-art. 8
ARTICOLO 8. Il campo d'applicazione della cooperazione regionale e interregionale comprende in particolare: a) la ripartizione delle industrie allo scopo di accelerare l'industrializzazione degli Stati ACP, non esclusa la creazione di imprese regionali e interregionali; b) trasporti e comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie navigabili interne, poste e telecomunicazioni; c) produzione di energia e sfruttamento comune delle risorse naturali; d) ricerca e tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale e interregionale; e) allevamento, agricoltura, industria, e promozione dei prodotti di tali settori; f) insegnamento e formazione, non esclusa la creazione di istituti comuni di tecnologia avanzata, nel quadro di programmi di formazione miranti alla piena partecipazione dei cittadini degli Stati ACP allo sviluppo economico; g) cooperazione nel settore dei viaggi e del turismo, non esclusa la creazione o il potenziamento di centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale e internazionale; h) assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attivita' in organismi regionali gia' esistenti.
Protocollo n. 2-art. 9
ARTICOLO 9. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale o interregionale puo' chiedere alla Comunita' di finanziare la parte del progetto che gli compete.
Protocollo n. 2-art. 10
ARTICOLO 10. Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all'articolo 48 della Convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli; tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato. Come norma generale, questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e, nei debiti casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. Tuttavia, prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.
Protocollo n. 2-art. 11
ARTICOLO 11. 1. A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda particolare attenzione all'applicazione delle seguenti misure di aiuto: a) assistenza tecnica necessaria per individuare, preparare ed attuare loro progetti rientranti nel quadro della programmazione dell'aiuto comunitario; b) azioni di formazione del personale, direttivo o meno, necessario ai servizi di sviluppo economico ed alle amministrazioni tecniche di tali Stati. Questa formazione deve essere strettamente connessa con gli obiettivi pratici fissati dallo Stato interessato e deve essere attuata, per quanto possibile, nel territorio dello stesso. 2. Possono inoltre applicarsi a tali Stati le seguenti misure speciali di aiuto: a) appoggio a ricerche miranti a trovare soluzioni per alcuni problemi specifici di sviluppo economico e sociale; b) appoggio allo sviluppo di piccole e medie imprese e all'attuazione di piccole azioni di sviluppo rurale. 3. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2 della Convenzione, la Comunita' puo' finanziare, in modo temporaneo e decrescente, previo esame delle necessita' e dei mezzi di ciascuno Stato ACP interessato, i costi d'esercizio o gravi riparazioni per realizzazioni da essa finanziate in antecedenza che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato interessato. Questi aiuti sono concessi solo se tali costi d'esercizio o tali riparazioni si rivelano troppo onerosi per lo Stato o gli altri beneficiari.
Protocollo n. 2-art. 12
ARTICOLO 12. Gli Stati ACP meno sviluppati, beneficiano in via prioritaria delle disposizioni miranti a promuovere la cooperazione regionale di cui allo articolo 47 della Convenzione.
Protocollo n. 2-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 42 della Convenzione, la Comunita' finanzia progetti a favore di piccole e medie imprese, cooperative o amministrazioni locali degli Stati ACP e, nel fare cio', si serve generalmente di organismi finanziari d'interesse pubblico o a partecipazione pubblica specializzati in materia di sviluppo, quali le banche di sviluppo nazionali o regionali approvate dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 2. A tal fine, lo Stato o gli Stati ACP interessati trasmettono alla Comunita': - informazioni sulle capacita' dell'organismo finanziario, sull'evoluzione e sulle prospettive della sua attivita' nel settore considerato e sulle garanzie che puo' offrire, - un programma di promozione delle piccole imprese che indichi, in particolare, la portata e la natura dei progetti, le esigenze di finanziamento, l'esistenza di eventuali promotori e, se del caso, l'assistenza tecnica di cui questi hanno bisogno per la preparazione e la gestione di loro progetti. 3. Quando la Comunita' ha approvato il programma in conformita' dell'articolo 54 della Convenzione, essa apre a favore dell'organismo finanziario approvato una linea di credito alimentata da un opportuno tipo di contributo finanziario. La linea di credito ha un limite massimo di 2 milioni di unita' di conto da utilizzare per un periodo limitato non superiore a 3 anni. Allo scadere di questo periodo, essa puo' essere rinnovata. 4. Le condizioni alle quali viene concesso tale aiuto formano in ogni caso l'oggetto di un accordo tra la Comunita' e l'organismo finanziario. In tale accordo sono stabilite le regole-quadro per l'attuazione dell'aiuto, in particolare per quanto riguarda: - l'importo delle operazioni, che non puo' essere superiore a 200.000 unita' di conto per progetto; - i settori d'intervento; - i criteri cui devono conformarsi i destinatari potenziali dello aiuto; - i criteri e i metodi da seguire nell'esame dei progetti; - le condizioni finanziarie dei prestiti finali. 5. I progetti sono vagliati dall'organismo finanziario. Quest'ultimo decide, sotto la propria responsabilita' finanziaria, in merito a prestiti finali da concedere a condizioni concordanti con quelle praticate per operazioni del genere nello Stato ACP interessato. 6. L'organismo finanziario finanzia i suoi prestiti mobilitando a debita concorrenza la linea di credito. La Comunita' verifica in tale occasione se questi prestiti rientrano nell'accordo previsto al paragrafo 4. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto sia della necessita' di quest'ultimo di coprire le sue spese di gestione, i suoi rischi di cambio e i suoi rischi finanziari sia del costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali. 7. L'organismo finanziario e' comunque responsabile del rimborso alla Comunita' della parte effettivamente mobilitata della linea di credito. Esso presenta ogni anno alla Comunita' una relazione sull'attuazione e sul finanziamento del programma approvato.
Protocollo n. 2-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amministrazioni locali, il Fondo partecipa, a titolo sperimentale, al finanziamento di microprogetti, senza tuttavia pregiudicare i progetti che lo Stato ACP potrebbe includere nel suo programma nazionale di sviluppo finanziato dal Fondo. A tal fine si puo' utilizzare uno stanziamento di 20 milioni di unita' di conto, da prelevare sulle sovvenzioni previste dall'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 2. Al termine del secondo anno d'applicazione della Convenzione il Consiglio dei ministri si pronuncia sul seguito da dare a questo esperimento.
Protocollo n. 2-art. 15
ARTICOLO 15. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria a livello locale; - comportare la partecipazione attiva delle amministrazioni locali. L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 75.000 unita' di conto. 2. I microprogetti sono attuati di massima in ambiente rurale. Tuttavia la Comunita' puo' anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano. Questi progetti comprendono in particolare dighe, pozzi e acquedotti, silos e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, strade vicinali e ponti, centri e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, dispensari, maternita', centri sociali, depositi di merci e locali atti a incoraggiare l'attivita' commerciale e industriale nonche' altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.
Protocollo n. 2-art. 16
ARTICOLO 16. Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunita' deve partire da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne trarra' vantaggio. Il finanziamento di microprogetti ha una struttura di massima tripartita e proviene simultaneamente: - dalla collettivita' beneficiaria, sotto forma di un contributo in denaro o in natura adeguato alla sua capacita' contributiva; - dallo Stato ACP, sotto forma d'un contributo finanziario o di attrezzature pubbliche; - dal Fondo. L'amministrazione locale si impegna ad assicurare la manutenzione e il funzionamento di ciascun progetto, se necessario con l'appoggio delle autorita' nazionali.
Protocollo n. 2-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare. Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione, questi programmi vengono sottoposti, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunita' a norma dell'articolo 54 della Convenzione. 2. Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo della Commissione, accordo che, salvo casi particolari, e' considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni.
Protocollo n. 2-art. 18
ARTICOLO 18. 1. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 19, si ha particolar cura di: a) assicurare, che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP; b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica a che ostacoli la partecipazione a parita' di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP; c) incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.
Protocollo n. 2-art. 19
ARTICOLO 19. Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorita' competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta, - la conclusione di contratti i mediante accordo diretto, - l'esecuzione in economia. Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.
Protocollo n. 2-art. 20
ARTICOLO 20. Per favorire la partecipazione delle imprese nazionali all'esecuzione dei contratti finanziati dalla Comunita' mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione: a) quando si tratta di eseguire lavori che, per la loro mole, interessano soprattutto le imprese degli Stati ACP, si organizza una procedura accelerata di bando di gara, con scadenze ravvicinate per il deposito delle offerte. Questa procedura accelerata e' organizzata per gare di appalto il cui importo e' stimato inferiore a 2 milioni di unita' di conto. Essa puo' essere avviata soltanto per appalti di lavori e comporta, per quanto concerne la presentazione delle offerte, scadenze fissate in conformita' della regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato. L'organizzazione d'una procedura accelerata per le gare d'appalto di imporlo inferiore a 2 milioni di unita' di conio non preclude alla Commissione la possibilita' di proporre all'accordo dello autorita' competenti dello Stato ACP una gara d'appalto internazionale quando si tratti di lavori che, per il loro carattere specializzato, possono interessare la concorrenza internazionale; b) quando si tratta di eseguire lavori di importo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, nel confrontare offerte equivalenti peri le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto di una preferenza del 10 per cento a favore delle imprese degli Stati ACP. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale dei medesimi, a condizione che la sede fiscale e l'attivita' principale siano in uno Stato ACP e che una parte significativa del capitale e del personale dirigente sia fornita da uno o piu' Stati ACP; c) quando si tratta di forniture, nel confrontare offerte equivalenti per le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto d'una preferenza del 15 per cento a favore delle imprese manifatturiere degli Stati ACP, industriali o artigianali. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP che conferiscono un margine sufficiente di valore aggiunto.
Protocollo n. 2-art. 21
ARTICOLO 21. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP curano che, in ciascuna operazione, vengano rispettati gli articoli 18, 19 e 20 e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo alle qualifiche attestate dagli offerenti e alle garanzie da essi offerto, alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, al prezzo delle prestazioni, al loro costo d'utilizzo e al loro valore tecnico. Quando, applicando detti criteri, si riconosca che due offerte sono equivalenti, si da' la preferenza all'offerta che consente il maggior impiego possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP. Esse curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo della gara d'appalto. Il risultato delle gare d'appalto e' pubblicato al piu' presto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Protocollo n. 2-art. 22
ARTICOLO 22. Le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esecuzione dei pubblici appalti finanziati dal Fondo formano oggetto di una regolamentazione comune adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, con decisione presa nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Protocollo n. 2-art. 23
ARTICOLO 23. Le controversie che sorgono tra l'amministrazione di uno Stato ACP e il concessionario o il fornitore in occasione dell'esecuzione d'un appalto finanziato dal Fondo vengono composte mediante arbitrato, secondo un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei ministri con decisione presa al piu' tardi nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Protocollo n. 2-art. 24
ARTICOLO 24. I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara di appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura.
Protocollo n. 2-art. 25
ARTICOLO 25. 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che da' luogo a una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienze e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilita' per la azione prevista. Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare. 2. Qualora, sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto e' assegnato al candidato la cui offerta e' giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.
Protocollo n. 2-art. 26
ARTICOLO 26. Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati negoziati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il Delegato".
Protocollo n. 2-art. 27
ARTICOLO 27. La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonche' le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.
Protocollo n. 2-art. 28
ARTICOLO 28. Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell'organico necessario all'esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica: la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese, fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio.
Protocollo n. 2-art. 29
ARTICOLO 29. 1. La Commissione designa l'Ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento. Egli decide gli adattamenti e gli impegni che si rivelassero necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la debita esecuzione dei progetti o programmi approvati. 2. Fatto salvo l'articolo 30, l'Ordinatore principale gestisce i fondi e, a tale titolo, prende impegni, liquida spese, firma mandati di pagamento e tiene la contabilita' degli impegni e dei mandati. 3. L'Ordinatore principale assicura la parita' di condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, procura che non si operino discriminazioni e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico.
Protocollo n. 2-art. 30
ARTICOLO 30. 1. Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un Ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. 2. Oltre ad assumere determinate responsabilita' per la preparazione, la presentazione e l'esame dei progetti, l'Ordinatore nazionale, in stretta cooperazione con il Delegato, indice gare d'appalto, riceve offerte, presiede al loro spoglio, promulga i risultati delle gare d'appalto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Prima di indire una gara, egli ne sottopone il fascicolo all'approvazione della Commissione. 3. Egli trasmette per accordo all'Ordinatore principale il risultato dello spoglio delle offerte ed una proposta di aggiudicazione dell'appalto. 4. Per gli appalti di lavori oggetto d'una procedura accelerata, le decisioni che l'Ordinatore nazionale prende in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate come approvate dalla Commissione dopo un mese dalla loro notifica. 5. Nei limiti dei fondi a lui delegati, l'Ordinatore nazionale procede alla liquidazione delle spese e alla emissione dei mandati. La sua responsabilita' finanziaria resta impegnata fino a quando la Commissione regolarizza le operazioni di cui gli e' affidata l'esecuzione. 6. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informare nel piu' breve tempo il Delegato, l'Ordinatore nazionale decide anche in ordine a quanto segue: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' rispettino il quadro generale del progetto e del contratto, non modifichino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione; c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi; d) cambiamenti di sede per progetti comportanti piu' unita' se cio' e' giustificato da ragioni tecniche o economiche; e) applicazione o remissione delle penalita' di mora; f) atti per la revoca delle cauzioni; g) acquisti di beni sul mercato locale prescindendo dalla loro origine; h) impiego di attrezzature e macchine per cantiere, non originarie degli Stati membri ne' degli Stati associati, di cui non esista una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il Delegato e' pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali, e se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio rende necessaria l'aggiunta di lavori sostanziali.
Protocollo n. 2-art. 31
ARTICOLO 31. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per le risorse del Fondo di cui assicura la gestione, la Commissione e' rappresentata presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale che ne faccia espressa domanda da un Delegato della Commissione europea, riconosciuto dallo Stato ACP, interessato. 2. Qualora uno Stato ACP ne faccia espressa richiesta, il Delegato apporta il suo contributo tecnico alla preparazione e all'esame dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. In questo contesto egli puo' contribuire alla costituzione dei dossier da presentare e partecipare, con un'assistenza tecnica esterna, alla negoziazione dei medesimi, alla ricerca del modo di snellire le procedure da seguire nell'esame dei progetti nonche' all'elaborazione dei capitolati degli oneri e dei fascicoli di gara. 3. Il Delegato informa regolarmente, e in taluni casi previa speciale istruzione della Commissione, le autorita' presso le quali e' delegato circa le attivita' della Comunita' che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP. 4. Il Delegato collabora con le autorita' nazionali nell'esaminare regolarmente lo stato dei progetti portati a termine. Tali esami fanno l'oggetto di relazioni allo Stato ACP interessato. 5. Il Delegato procede ad una valutazione semestrale degli interventi del Fondo nello Stato ACP o nel gruppo regionale presso il quale egli rappresenta la Commissione. I relativi rapporti vengono comunicati dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 6. Il Delegato controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo.
Protocollo n. 2-art. 32
ARTICOLO 32. 1. Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con aiuti non rimborsabili vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui conti del Fondo. 2. Per effettuare pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno Stato ACP sono aperti a nome della Commissione conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 3. Queste funzioni possono essere assunte dalle banche centrali degli Stati ACP o da qualsiasi altro istituto finanziario nazionale pubblico o semipubblico. 4. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP alla scadenza di ciascun pagamento. 5. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati non producono interesse. 6. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica della esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi e della validita' della quietanza a saldo.
Protocollo n. 2-art. 33
ARTICOLO 33. 1. Fatte salve le disposizioni che seguono, i superi di spesa registrati nel corso dell'esecuzione d'un progetto finanziato sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati. 2. Non appena si manifesta il rischio d'un supero di spesa per un progetto, l'Ordinatore nazionale ne informa la Commissione tramite il Delegato e comunica le misure che intende adottare per coprire tale supero, riducendo il progetto o ricorrendo alle risorse nazionali. 3. Se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali, l'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo' adottare, a titolo eccezionale, una decisione d'impegno supplementare e finanziare le spese corrispondenti o con economie realizzate su altri progetti o con l'impiego di mezzi complementari definiti di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai paragrafi 2 e 3, l'Ordinatore nazionale si pronuncia, di concerto con l'Ordinatore principale, sull'assegnazione delle rimanenze provenienti da economie accertate alla chiusura finanziaria dei progetti alla copertura del supero registrato per un altro progetto, purche' il supero non oltrepassi il limite del 15 per cento dell'imporlo totale stanziato per il progetto stesso.
Protocollo n. 2-art. 34
ARTICOLO 34. Le spese finanziarie e amministrative risultanti dalla gestione del Fondo e le spese di controllo dei progetti e programmi sono a carico del Fondo.
Protocollo n. 2-art. 35
ARTICOLO 35. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministri o del Comitato degli ambasciatori quando al loro ordine del giorno sono iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.
Protocollo n. 3-art. 1
PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP ARTICOLO 1. 1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente Protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
Protocollo n. 3-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente Protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della Convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.
Protocollo n. 3-art. 3
ARTICOLO 3. 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.300 Figi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.600 Giamaica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.300 Guyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.700 Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Maurizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.200 Repubblica Popolare del Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.400 Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Trinidad e Tobago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.000 Uganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.600 Figi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600 Giamaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.800 Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.600 Madagascar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Maurizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.300 Swaziland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.700 Trinidad e Tobago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.200
Protocollo n. 3-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.
Protocollo n. 3-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.
Protocollo n. 3-art. 6
ARTICOLO 6. L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.
Protocollo n. 3-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.
Protocollo n. 3-art. 8
ARTICOLO 8. 1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente Protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle Parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della Convenzione si puo' ricorrere alle Istituzioni create dalla medesima. 2. Se la Convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente Protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente Protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.
Protocollo n. 3-art. 9
ARTICOLO 9. I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.
Protocollo n. 3-art. 10
ARTICOLO 10. Le disposizioni del presente Protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della Convenzione. Dopo tale data, il Protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.
Protocollo n. 3-Allegato
ALLEGATO I prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Protocollo n. 3 sono fissati, per il periodo 1 febbraio 1975-30 giugno 1976 e per i quantitativi menzionati nel Protocollo, a a) 25,53 unita' di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio; b) 31,72 unita' di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco. Questi prezzi valgono per merce non confezionata, allo stadio cif nei porti europei della Comunita' e per zucchero della qualita' tipo, quale e' definita dalla regolamentazione comunitaria.
Protocollo n. 4-art. 1
PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: ARTICOLO 1. Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Protocollo n. 4-art. 2
ARTICOLO 2. La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Protocollo n. 4-art. 3
ARTICOLO 3. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 81 della Convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretariato, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.
Protocollo n. 5-art. 1
PROTOCOLLO N. 5 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della Convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione, Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale, Considerando che il Protocollo relativo alle misure che gli Stati ACP devono adottare per l'applicazione dell'articolo 73 della Convenzione, firmata in data odierna, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati ACP un Consiglio dei ministri ACP, composto dai membri degli Stati ACP del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione, assistito da un Comitato degli ambasciatori ACP composto dai membri degli Stati ACP del Comitato degli ambasciatori istituito dalla stessa Convenzione, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato degli Stati ACP; che detto Protocollo interno riconosce al Consiglio dei ministri ACP la personalita' giuridica, Hanno convenuto le seguenti disposizioni, allegate alla Convenzione: ARTICOLO 1. I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i Rappresentanti delle Istituzioni delle Comunita' europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle Istituzioni della Convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione della Convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri dell'Assemblea consultiva della Convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della presente Convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima e al personale del Centro per lo sviluppo industriale.
Protocollo n. 5-art. 2
ARTICOLO 2. I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causali da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione.
Protocollo n. 5-art. 3
ARTICOLO 3. Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.
Protocollo n. 5-art. 4
ARTICOLO 4. Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.
Protocollo n. 5-art. 5
ARTICOLO 5. Il Consiglio dei ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal Governo di questo paese.
Protocollo n. 5-art. 6
ARTICOLO 6. Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' economica europea, le Istituzioni della Convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono Parti della Convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle Istituzioni della Convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
Protocollo n. 5-art. 7
ARTICOLO 7. Il (I) Segretario (Segretari) e il (i) Segretario (Segretari) aggiunto (i) del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilita' del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.
Protocollo n. 5-art. 8
ARTICOLO 8. Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.
Protocollo n. 5-art. 9
ARTICOLO 9. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri ACP, al Governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.
Protocollo n. 5-art. 10
ARTICOLO 10. I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.
Protocollo n. 5-art. 11
ARTICOLO 11. L'articolo 81 della Convenzione e' applicabile alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.
Protocollo n. 6
PROTOCOLLO N. 6 RELATIVO ALLE BANANE La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi qui indicati e adottano le misure necessarie al loro conseguimento: 1) in merito alle esportazioni di banane nella Comunita' nessuno Stato ACP sara' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai mercati e i vantaggi di cui fruisce nei medesimi; 2) uno sforzo comune sara' intrapreso dagli Stati ACP e dalla Comunita' per elaborare e attuare azioni appropriate, in particolare per quanto concerne gli investimenti nelle varie fasi, da quella della produzione al consumo, onde permettere agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, di aumentare le loro esportazioni di banane sui loro mercati comunitari tradizionali; 3) sforzi analoghi saranno intrapresi per consentire agli Stati ACP di stabilirsi in nuovi mercati all'interno della Comunita' e di estendervi le loro esportazioni di banane. Allo scopo di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, viene istituito, immediatamente dopo la firma della Convenzione e senza attendere la creazione delle Istituzioni della medesima, un Gruppo misto permanente incaricato di esaminare costantemente i progressi fatti e di formulare le raccomandazioni che ritenga opportune.
Protocollo n. 7
PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL RUM 1. Fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della voce tariffaria 22.09 CI originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambio tra gli Stati ACP e la Comunita', da un lato, e tra gli altri Stati membri, dall'altro. 2. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 per cento, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 13 per cento, per gli altri mercati della Comunita'. b) Qualora l'applicazione del precedente comma ostacoli lo sviluppo d'una corrente tradizionale di scambio tra gli Stati AGP ed uno Stato membro, la Comunita' adotta misure che consentano di ovviare a tale situazione. c) La Comunita' si impegna a procedere a un nuovo esame della percentuale di incremento annuo fissato nel presente Protocollo ove il consumo del rum negli Stati membri aumentasse notevolmente. d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.
Allegato
ALLEGATO DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA 1. La Comunita' si dichiara disposta a promuovere, nel quadro delle azioni di cooperazione industriale, finanziaria e tecnica, lo sviluppo della pesca e delle industrie relative negli Stati ACP che si mostrino a cio' interessati. 2. Gli Stati ACP sono disposti a negoziare con ogni Stato membro accordi bilaterali che assicurino condizioni soddisfacenti per l'esercizio della pesca nelle acque marittime rientranti nella loro giurisdizione. Nel concludere tali accordi gli Stati ACP non operano, a parita' di condizioni, nessuna discriminazione nei confronti degli Stati membri della Comunita' o tra di essi.
Atto Finale
ATTO FINALE I Plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica Francese, del Presidente dell'irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e i Plenipotenziari del Capo di Stato delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, del Presidente della Repubblica del Botswana, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica Unita del Camerun, del Presidente della Repubblica Centrafricana, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica del Dahomey, del Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, di Sua Maesta' la Regina delle Figi, del Presidente della Repubblica del Gabon, del Presidente della Repubblica del Gambia, del Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana, del Capo di Stato di Grenada, del Presidente della Repubblica di Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, del Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenya, del Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica di Liberia, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, del Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, del Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, del Presidente della Repubblica del Niger, del Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, del Presidente della Repubblica del Ruanda, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, del Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo, del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, del Re del Regno dello Swaziland, del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica del Togo, del Capo di Stato di Tonga, del Capo di Stato di Trinidad e Tobago, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, del Capo di Stato della Samoa Occidentale, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica dello Zambia, dall'altra parte, riuniti a Lome', il ventotto febbraio millenovecentosettantacinque, per la firma della Convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti: la Convenzione ACP-CEE di Lome' nonche' i Protocolli e la dichiarazione sotto elencati: Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 2 relativo all'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica Protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP Protocollo n. 4 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni Protocollo n. 5 sui privilegi e sulle immunita' Protocollo n. 6 relativo alle banane Protocollo n. 7 relativo al rum Dichiarazione comune in merito all'esercizio della pesca. I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale: 1. Dichiarazione comune circa la presentazione della Convenzione al GATT (Allegato I) 2. Dichiarazione comune ad articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione (Allegato II) 3. Dichiarazione comune ad articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione (Allegato III) 4. Dichiarazione comune ad articolo 60 della Convenzione (Allegato IV) 5. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato V) 6. Dichiarazione comune ad articolo 89 della Convenzione (Allegato VI) 7. Dichiarazione comune ad articolo 4, paragrafo I del Protocollo n. 2 (Allegato VII) 8. Dichiarazione comune ad articolo 20, lettera c) del Protocollo n. 2 (Allegato VIII) 9. Dichiarazione comune ad articolo 22 del Protocollo n. 2 (Allegato IX) 10. Dichiarazione comune ad articolo 23 del Protocollo n. 2 (Allegato X) 11. Dichiarazione comune ad articolo 26 del Protocollo n. 2 (Allegato XI) 12. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato XII) 13. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al Protocollo n. 3 (Allegato XIII) I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale: 1. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 2 della Convenzione (Allegato XIV) 2. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 3 della Convenzione (Allegato XV) 3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XVI) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'unita' di conto prevista dall'articolo 42 della Convenzione (Allegato XVII) 5. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XVIII) 6. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 4, paragrafo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XIX) 7. Dichiarazione della Comunita' in merito ad eventuali interventi addizionali della Banca europea per gli investimenti nel periodo d'esecuzione della Convezione (Allegato XX) 8. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam (Allegato XXI) 9. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del Protocollo n. 3 Allegato XXII) 10. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXIII) 11. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della Convenzione ACP-CEE di Lome' (Allegato XXIV). In Fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto Finale. FATTO a Lome', addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Pour Zijne Majestet de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark JENS CHRISTENSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden LAURENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For Radet for De europmiske Faellesskaber, Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, GARRET FITZGERALD FRANCOIS-XAVIER ORTOLI CLAUDE CHEYSSON For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON TAYLOR For the President of the Republic of Rotswvana GAOSITWAE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President, de le Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABBOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'Ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAM MADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President dua Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique de Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyana S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute-Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica. PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya. J. G. KIANO For the King of the Kingdom, of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of, the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the RepubliC of Malawi D.T.MATENJE Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale du Mali, Chez de l'Etat President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majeste' la Reine de l'Ile Maurice SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH Pour le President de la Republique du Niger MOUMOUNI D'JERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la Republique du Senegal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHARIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the United Republic of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head of State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA
Allegati-Allegato I
ALLEGATO I DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE AL GATT Le Parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della Convenzione.
Allegati-Allegato II
ALLEGATO II DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 DELLA CONVENZIONE. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione la Comunita', allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, e' disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione. Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilita' di esportazione nella Comunita' o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o piu' Stati ACP.
Allegati-Allegato III
ALLEGATO III DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 59, PARAGRAFO 6 DELLA CONVENZIONE. Possono invece rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione gli altri effetti nefasti delle calamita' naturali o analoghe circostanze straordinarie, in particolare le gravi difficolta' economiche risultanti da un decremento della produzione destinata al mercato nazionale e la ricostituzione del potenziale produttivo, compreso quello destinato all'esportazione.
Allegati-Allegato IV
ALLEGATO IV DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 60 DELLA CONVENZIONE. Finche' non si applichera' la decisione di cui all'articolo 60 della Convenzione continuera' ad essere applicato il regime vigente al 31 dicembre 1975 negli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, e gli altri Stati ACP applicheranno alla Comunita' le disposizioni piu' favorevoli da essi applicati alle organizzazioni internazionali.
Allegati-Allegato V
ALLEGATO V DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO ALLA RAPPRESENTANZA DEI RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI REGIONALI. Il Consiglio dei ministri adotta le misure che permettano alla Comunita' dell'Africa orientate e alla Comunita' dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei ministri e al Comitato degli ambasciatori in qualita' di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.
Allegati-Allegato VI
ALLEGATO VI DICHIARAZIONE COMUNE, AD ARTICOLO 89 DELLA CONVENZIONE. La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla Convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunita' proseguano in tale forma.
Allegati-Allegato VII
ALLEGATO VII DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2. Per progetti industriali si intendono anche progetti di trasformazione di prodotti agricoli e progetti forestali di carattere industriale, escludendo pero' piantagioni e rimboschimenti.
Allegati-Allegato VIII
ALLEGATO VIII DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 20, LETTERA C) DEL PROTOCOLLO N. 2. Per valutare il margine sufficiente di valore aggiunto conferito ai prodotti le autorita' competenti, quando si pronunciano sulle gare d'appalto, si riferiscono alle norme per l'origine adottate nella Convenzione.
Allegati-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 22 DEL PROTOCOLLO N. 2. Fino all'applicazione della decisione di cui all'articolo 22 del Protocollo n. 2, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinate: per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975; per gli altri Stati ACP, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.
Allegati-Allegato X
ALLEGATO X DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 23 DEL PROTOCOLLO N. 2. A titolo transitorio e in attesa dell'applicazione della decisione di cui all'articolo 23 del Protocollo n. 2 tutte le controversie sono definitivamente composte secondo le norme di conciliazione e d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.
Allegati-Allegato XI
ALLEGATO XI DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 26 DEL PROTOCOLLO N. 2. a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del Protocollo n. 2 l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo e' disciplinata: per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo; per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali. b) La Comunita' e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel piu' breve tempo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.
Allegati-Allegato XII
ALLEGATO XII DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL BOTSWANA, IL LESOTHO E LO SWAZILAND. Considerando la Parte I, paragrafo 3 del Protocollo n. 22 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati, la Comunita' riconosce e i Governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che: i tre Governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre Governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunita' e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; i tre Governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme per l'origine stabilite dalla Convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrra' alcuna deviazione di traffico a danno della Comunita'.
Allegati-Allegato XIII
ALLEGATO XIII DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA EVENTUALI RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO N. 3. Qualora uno Stato ACP che sia Parte contraente della Convenzione ma non sia espressamente menzionato nel Protocollo n. chieda di partecipare alle disposizioni di detto Protocollo, la sua domanda viene presa in esame.
Allegati-Allegato XIV
ALLEGATO XIV DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE. I dazi che possono essere temporaneamente mantenuti ai sensi dell'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati continuano ad essere d'applicazione generale senza che l'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione possa fare eccezione.
Allegati-Allegato XV
ALLEGATO XV DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE. L'articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione lascia impregiudicati le restrizioni quantitative e lo speciale regime applicato all'importazione di autoveicoli e all'industria del montaggio in Irlanda, di cui ai Protocolli nn. 6 e 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e gli adattamenti dei Trattati.
Allegati-Allegato XVI
ALLEGATO XVI DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE. Qualora la Comunita' adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.
Allegati-Allegato XVII
ALLEGATO XVII DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' SULL'UNITA' DI CONTO PREVISTA DALL'ARTICOLO 42 DELLA CONVENZIONE L'importo degli aiuti della Comunita' sara' equivalente, in una unita' di conto europea da definire, a 3.390 milioni diritti speciali di prelievo al valore del 28 giugno 1974. La disposizione di cui sopra lascia impregiudicata la decisione che il Consiglio delle Comunita' europee dovra' adottare circa l'opportunita' di utilizzare i diritti speciali di prelievo o un "paniere" di monete degli Stati membri per determinare la composizione dell'unita' di conio europea applicabile nel quadro della Convenzione. Tale decisione del Consiglio dovra' essere presa al piu' presto e in ogni caso prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Non appena il Consiglio avra' deciso la definizione di tale unita' di conto, ne informera' gli Stati ACP
Allegati-Allegato XVIII
ALLEGATO XVIII DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO N. 2 Le condizioni finanziarie indicate in detto articolo sono le condizioni piu' favorevoli alle quali si possono concedere prestiti speciali. Esse si applicano in maniera generale ai paesi meno sviluppati di cui all'articolo 48 della Convenzione.
Allegati-Allegato XIX
ALLEGATO XIX DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N. 2 I contributi in quasi-capitale possono essere concessi a complemento di un prestito bancario o da soli, qualora tale prestito non sia possibile in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.
Allegati-Allegato XX
ALLEGATO XX DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' IN MERITO AD EVENTUALI INTERVENTI ADDIZIONALI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI NEL PERIODO D'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE L'importo massimo degli interventi che la Banca europea per gli investimenti puo' fare attingendo dalle risorse proprie e' fissato dall'articolo 42, punto 2 della Convenzione. Tuttavia, nel periodo d'esecuzione della Convenzione, eventuali interventi addizionali da parte della Banca, con fondi attinti dalle sue risorse, potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 18 dello Statuto della Banca stessa e alla luce delle sue risorse, dell'importo dei prestiti gia' effettivamente concessi, dell'interesse dei progetti da finanziare e delle garanzie cui questi prestiti addizionali potrebbero essere associati.
Allegati-Allegato XXI
ALLEGATO XXI DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' IN MERITO ALLO ZUCCHERO ORIGINARIO DI BELIZE, DI ST. KITTS-NEVIS-ANGUILLA E DEL SURINAM 1. La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal Protocollo n. 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei paesi: Belize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla. . . . . . . . . . . . . . 14.800 tonnellate Surinam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 tonnellate 2. Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti: Belize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800 tonnellate St. Kills-Nevis-Anguilla . . . . . . . . . . . . . . 7.900 tonnellate
Allegati-Allegato XXII
ALLEGATO XXII DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' AD ARTICOLO 10 DEL PROTOCOLLO N. 3 La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del Protocollo n. 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il Protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto Protocollo.
Allegati-Allegato XXIII
ALLEGATO XXIII DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI Devono essere considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.
Allegati-Allegato XXIV
ALLEGATO XXIV DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE A BERLINO DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME' La Convenzione ACP-CEE di Lome' si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.
Accordi
ACCORDI relativi allo zucchero di canna conclusi sotto forma di scambi di lettere tra la Comunita' e le Barbados, Figi, la Repubblica di Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica Malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica di Tanzania, Trinidad e Tobago, firmati a Lome il 28 febbraio 1975 In allegato trovasi il testo dello scambio di lettere relativo allo zucchero avvenuto tra la Comunita' e le Barbados. Si e' avuto un analogo scambio di lettere, mutatis mutandis, tra la Comunita' e i seguenti Stati ACP: di Figi, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica Malgascia, della Repubblica del Malawi, di Maurizio, della Repubblica dell'Uganda, della Repubblica popolare del Congo, del Regno dello Swaziland, della Repubblica di Tanzania, di Trinidad e Tobago. Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE Lome', 28 febbraio 1975 Signore, in occasione della firma della Convenzione di Lome' tra la Comunita' economica europea e gli Stati ACP il 28 febbraio 1975, la Comunita' e le Barbados, le Figi, la Repubblica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica dal Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, sono addivenuti all'accordo di applicare quanto segue: a partire dal 28 febbraio 1975 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione di Lome' e al piu' tardi fino al 30 giugno 1976, si applicano le disposizioni del Protocollo sullo zucchero degli ACP allegato alla detta Convenzione. Le sarei grato se Lei volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un Accordo tra il Suo Governo e la Comunita'. Voglia credere, signore, ai sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunita europee GARRET FITZGERALD Parte di provvedimento in formato grafico Lome', 28 febbraio 1975 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe il ricevimento della Sua lettera in data odierna, nella quale e' formulato quanto segue: "In occasione della firma della Convenzione di Lome' tra la Comunita' economica europea e gli Stati ACP il 28 febbraio 1975, la Comunita' e le Barbados, le Figi, la Repubblica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, sono addivenuti all'accordo di applicare quanto segue: a partire dal 28 febbraio 1975 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione di Lome' e al piu' tardi fino al 30 giugno 1976, si applicano le disposizioni del Protocollo sullo zucchero degli ACP allegato alla detta Convenzione. Le sarei grato se Lei volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un Accordo tra il Suo Governo e la Comunita'". Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio Governo su cio' che precede. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. Per il Governo delle Barbados STANLEY LEON TAYLOR
Scambio di Lettere
SCAMBIO DI LETTERE tra il Presidente del Consiglio delle Comunita' europee e il Presidente del Consiglio dei ministri degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, in occasione della firma della Convenzione ACPCEE, a Lome', il 28 febbraio 1975, concernenti l'istituzione di un comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione Lome', 28 febbraio 1975 Signor Presidente, In occasione della firma della Convenzione ACP-CEE a Lome', il 28 febbraio 1975, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue circa l'istituzione di un Comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione, eccezion fatta di quelle implicanti degli impegni finanziari. 1. Viene istituito un Comitato provvisorio ACP-CEE, con l'incarico di preparare in particolare, a decorrere dal 1 marzo 1975, in vista dell'entrata in vigore della Convenzione ACP-CEE: - i progetti di regolamenti interni del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori;. - le modalita' delle consultazioni per la presentazione, della Convenzione al GATT; - l'applicazione delle disposizioni relative = alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine, = alla cooperazione industriale, = al Protocollo relativo allo zucchero ACP; - l'applicazione della cooperazione statistica e amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione delle entrate da esportazione. Il Comitato provvisorio e' composto da rappresentanti designati dalla Comunita' economica europea e dagli Stati ACP. Il Comitato decidera' le proprie procedure di funzionamento. 2. La Comunita' economica europea e gli Stati ACP applicano in modo autonomo, a decorrere dal 1 luglio 1975, talune disposizioni della Convenzione ACP-CEE, vale a dire: - il capitolo 1 del titolo I della Convenzione stessa, ad eccezione delle materie riservate alla competenza del Consiglio dei ministri, - il Protocollo relativo alla nozione di "prodotti originari" e, - i Protocolli e le dichiarazioni relativi al Botswana, al Lesotho e allo Swaziland, alla pesca, al rum e alle banane. A tal fine ogni parte contraente adottera', per quanto la concerne, le misure necessarie per l'applicazione di queste disposizioni. Esse verranno applicate sino a quando entrera' in vigore la Convenzione ACPCEE e al piu' tardi sino al 29 febbraio 1976. I problemi che potra' eventualmente porre l'applicazione autonoma di queste disposizioni formeranno oggetto, su richiesta di una delle parti, degli scambi di opinioni del Comitato provvisorio ACP-CEE. 3. La Comunita' economica europea notifica agli Stati ACP che, nel, settore della cooperazione finanziaria e tecnica, sta studiando, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che permettano l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima. Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera e dare la Sua adesione al suo contenuto. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunita europee GARRET FITZGERALD Lome', 28 febbraio 1975 Signor Presidente, Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue: "In occasione della firma della Convenzione ACP-CEE a Lome', il 28 febbraio 1975, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue circa l'istituzione di un Comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione, eccezion fatta di quelle implicanti degli impegni finanziari. 1. Viene istituito un Comitato provvisorio ACP-CEE, con l'incarico di preparare in particolare a decorrere dal 1 marzo 1975, in vista dell'entrata in vigore della Convenzione ACP-CEE: - i progetti di regolamenti interni del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori; - le modalita' delle consultazioni per la presentazione della Convenzione al GATT; - l'applicazione delle disposizioni relative = alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine, = alla cooperazione industriale, = al Protocollo relativo allo zucchero ACP; - l'applicazione della cooperazione statistica e amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione delle entrate da esportazione. Il Comitato provvisorio e' composto da rappresentanti designati dalla Comunita' economica europea e dagli Stati ACP. Il Comitato decidera' le proprie procedure di funzionamento. 2. La Comunita' economica europea e gli Stati ACP applicano in modo autonomo, a decorrere dal 1 luglio 1975, talune disposizioni della Convenzione ACP-CEE, vale a dire: - il capitolo 1 del titolo I della Convenzione stessa, ad eccezione delle materie riservate alla competenza del Consiglio dei ministri, - il Protocollo relativo alla nozione di "prodotti originari" e - i Protocolli e le dichiarazioni relativi al Botswana, al Lesotho e allo Swaziland, alla pesca, al rum e alle banane. A tal fine ogni parte contraente adottera' per quanto la concerne, le misure necessarie per l'applicazione di queste disposizioni. Esse verranno applicate sino a quando entrera' in vigore la Convenzione ACP-CEE e al piu' tardi sino al 29 febbraio 1976. I problemi che potra' eventualmente porre l'applicazione autonoma di queste disposizioni formeranno oggetto, su richiesta di una delle parti, degli scambi di opinioni del Comitato provvisorio ACP-CEE. 3. La Comunita' economica europea notifica agli Stati ACP che, nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, sta studiando, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che permettano l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima. Le saro', grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera e dare la Sua adesione al suo contenuto". Mi pregio confermarLe l'accordo del Consiglio dei ministri degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. A nome del Consiglio dei ministri degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico BABACAR BA
Accordo-art. 1
ACCORDO relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, da una parte, e Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Il Presidente della Repubblica del Botswana, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica del Gana, Il Capo di Stato di Grenada, Il Presidente della Repubblica di Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica di Liberia, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Re del Regno dello Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Togo, Il Capo di Stato di Tonga, Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare l'articolo 232, Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Solleciti tuttavia di sviluppare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e gli Stati ACP, Hanno deciso di concludere il presente Accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAX ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-JURGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica Francese: PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare Il Capo di Stato delle Bahamas: A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas Il Capo di Stato delle Barbados: STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'Industria Il Presidente della Repubblica del Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'industria Il Presidente della Repubblica del Burundi: GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun: MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio Il Presidente della Repubblica Centrafricana: JEAN PAUL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo: Cdt. ALFRED RAOUL, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunita' economica europea Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: HENRI KONAN BEDIE, Ministro dell'Economia e delle Finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey: Cap. ANDRE' ATCHADE, Ministro dell'industria, del Commercio e del Turismo Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia: ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunita' economica europea Sua Maesta' la Regina delle Figi: The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica del Gabon: EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato Il Presidente della Repubblica del Gambia: Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana: Lt. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica Il Capo di Stato di Grenada: DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio Il Presidente della Repubblica di Guinea: SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale: AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana: The Hon. S. S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione Il Capo di Stato della Giamaica: PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'industria, del Turismo e del Commercio Estero Il Presidente della Repubblica del Kenya: Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'industria Il Re del Regno di Lesotho: E. R. SEKHONYANA, Ministro delle finanze Il Presidente della Repubblica di Liberia: The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'economia Il Presidente della Repubblica del Malawi: The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'industria e del Turismo; Ministro delle Finanze Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia: JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunita' economica europea Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo: Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Sua Maesta' la Regina di Maurizio: The Right Honourable Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania: SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale Il Presidente della Repubblica del Niger: Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Capo del Governo militare federale della Nigeria: GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio Il Presidente della Repubblica del Ruanda: NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica del Senegal: BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone: The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'industria e del Commercio Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo: JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan: SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia Il Re del Regno dello Swaziland: The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'industria e delle Miniere Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania: DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania Il Presidente della Repubblica del Ciad: NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato all'Economia moderna Il Presidente della Repubblica del Togo: BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'industria Il Capo di Stato di Tonga: Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago: The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali Il Presidente della Repubblica dell'Uganda: The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio Il Capo di Stato della Samoa Occidentale: The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica dello Zaire: KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio Il Presidente della Repubblica dello Zambia: RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. Quando prodotti rientranti nelle competenze della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono originari degli Stati ACP, essi sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente a tali dazi, senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tien conto ne' dei dazi doganali ne' delle tasse di effetto equivalente residui risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono originari degli Stati membri, essi sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni del Titolo I, capitolo I della Convenzione ACP-CEE di Lome', firmata in data odierna.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza relativamente ai prezzi, gli Stati membri possono adottare misure appropriate e in particolare revocare le concessioni previste dall'articolo 1.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Tra le parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme d'origine per l'applicazione della Convenzione ACP-CEE di Lome' si applicano anche al presente Accordo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda gli Stati ACP, al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Segretariato degli Stati ACP.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Il presente Accordo scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo 1980. Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 92 della Convenzione ACP-CEE di Lome', cessi di fare parte di quest'ultima.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne trasmettono copia certificata conforme al Governo di ciascuno Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a Lome', addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark JENS CHRISTENSEN Fuer den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Alesse Royale le Graiil-Dnc de Luxeaeh ourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteil de Koningin der Nederlanden LAUTENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kinzgdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON. TAYLOR For the President of the Republic of Botswana GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President de la Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABDOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'Ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President du Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique de Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyaina S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute - Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya J. G. KIANO For the King of the Kingdom of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the Republic of Malawi D. T. MATENJE Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale dal Mali, Chef de l'Etat, President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majaste' la Reine de l'Ile Maurice SEEWGOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH Pour le President, de la Republique du Niger MOUMOUNT DIERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la, Republique du Seneqal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHAHRIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the United Republic of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head of State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA
Accordo-art. 1
ACCORDO INTERNO relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione ACP-CEE di Lome' I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione ACP-CEE di Lome', firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata la Convenzione; Considerando che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che, d'altro caNTo, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; Considerando che le posizioni comuni che i rappresentanti delle Comunita' dovranno prendere nei settori di competenza della stessa saranno fissate conformemente alle disposizioni del Trattato, le quali saranno parimenti applicabili per adottare i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio dei ministri ACP-CEE che rientrano in un'azione della Comunita' per gli stessi settori; che, inoltre, spettera' al Consiglio delle Comunita' europee fissare, con regolamento, le modalita' secondo le quali saranno attuate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10 della Convenzione; Considerando che e' pero' necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spettera' loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro; Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione; Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE quando esso e' investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione. 2. Quando, in applicazione dell'articolo 75 della Convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli ambasciatori previsto dalla Convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione. 3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' prendono in seno al Comitato degli ambasciatori e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati. 2. Il paragrafo precedente e' anche applicabile per le decisioni e e raccomandazioni prese dal Comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 77 della Convenzione.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Qualsiasi Trattato, Convenzione, Accordo o Intesa e qualsiasi parte di Trattato, di Convenzione, di Accordo o di Intesa che riguardi materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione in seno al Consiglio.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 81 della Convenzione per i settori che sono di competenza degli Stati membri, consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio dei ministri ACP-CEE e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Le controversie sorte tra Stati membri circa la Convenzione, i Protocolli che vi sono allegati nonche' gli accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo Statuto della Corte di giustizia allegato a detto Trattato.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente Accordo.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla Convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' undici luglio millenovecentosettantacinque. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie' VAN DER MEULEN Pa Kongeriget Danmarks vegne ERSBOLL Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland LEBSANFT Pour le Gouvernement de la Republique Francaise CAZIMAJOU For the Government of Ireland DILLON Per il Governo della Repubblica italiana BOMBASSEI DE VETTOR Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg DONDELINGER Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden KORTHALS ALTES For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland PALLISER
Accordo-art. 1
ACCORDO INTERNO relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso denominata la Convenzione, ha fissato in 3.390 milioni di unita' di conto l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP; Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto, il 16 gennaio 1975, di fissare in 150 milioni di unita' di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltre mare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare; che sono altresi' previsti fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca, sulle sue risorse nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare; Considerando che con decisione del 21 aprile 1975, (1) il Consiglio ha definito l'unita' di conto da applicare nell'ambito della Convenzione; Considerando che, per l'attuazione della Convenzione e della decisione relativa, ai paesi e territori, in appresso denominata la decisione, e' necessario istituire un quarto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; Considerando che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; Considerando che e' necessario istituire un Comitato dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato analogo presso la Banca; Considerando che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione e che e' pertanto auspicabile, nella misura del possibile, che la composizione dei Comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica; Considerando che il Consiglio ha adottato il 16 luglio 1974 una risoluzione sull'armonizzazione ed il coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri; Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo, europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il Fondo. 2. Il Fondo e' dotato di un importo di 3.150 milioni di unita' di conto messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione: Belgio . . . . . . . . . . . . . . 196,875 milioni di unita' di conto Danimarca . . . . . . . . . . . . . 75,600 milioni di unita' di conto Germania . . . . . . . . . . . . . 817,425 milioni di unita' di conto Francia. . . . . . . . . . . . . . 817,425 milioni di unita' di conto Irlanda . . . . . . . . . . . . . . 18,900 milioni di unita' di conto Italia . . . . . . . . . . . . . . 378,000 milioni di unita' di conto Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . 6,300 milioni di unita' di conto Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . 250,425 milioni di unita' di conto Regno Unito. . . . . . . . . . . . 589,050 milioni di unita' di conto 3. L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso: a) 3.000 milioni di unita' di conto per gli Stati ACP, di cui: 2.100 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni; 430 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali; 95 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; 375 milioni di unita' di conto sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione; b) 130 milioni di unita' di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui: 65 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni; 40 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali; 5 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; 20 milioni di unita' di conto di riserva. c) 20 milioni di unita' di conto sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione. 4. Nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla Convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 5. In tal caso il paese interessato continuera' a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della Convenzione. (1) G.U. n. l. 104 del 24 aprile 1975, npag. 35.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 400 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino a concorrenza di 390 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. L'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente Accordo e' quella definita nella decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unita' di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti figuranti nell'articolo 42 della Convenzione ACP-CEE di Lome.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Durante i primi due anni di applicazione della Convenzione, puo' essere impegnato sotto forma di capitali di rischio un importo massimo di 40 milioni di unita' di conto. La Commissione e la Banca, inviano al Consiglio una relazione congiunta sull'esperienza dei primi due anni. Alla luce di tale relazione il Consiglio puo' rivedere l'importo messo a disposizione della Banca entro il limite di 100 milioni di unita' di conto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), fermo restando che le somme rese disponibili completano la dotazione prevista per i prestiti speciali.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 5 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 100 milioni di unita' di conto sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sara' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta comune della Commissione e della Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Strati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa e' incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del sistema di cui al titolo II della Convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. 3. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 11 a 21 da 26 a 30, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che essa designa secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 4. A decorrere dalla data della loro esigibilita', e per la durata del loro deposito nei conti speciali di cui al paragrafo 3, i fondi conservano il loro valore in unita' di conto corrispondente al tasso di cambio in vigore per tale unita' di conto il giorno della loro esigibilita'. Le modalita' di applicazione del presente paragrafo saranno definite nel regolamento finanziario di cui all'articolo 30.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente Accordo e alle condizioni previste all'articolo 7, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Gli Stati membri si impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca su fondi propri in applicazione della Convenzione e della decisione. 2. Tale garanzia, destinata alla copertura di ogni rischio, e' limitata al 30 per cento dell'imporlo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito. 3. Gli impegni risultanti dai paragrafi 1 e 2 formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca. 4. Qualora la Comunita' concluda nuovi Accordi che prevedono interventi della Banca con fondi propri a favore di paesi situati fuori della Comunita', il presente articolo potrebbe essere completato, alle condizioni convenute con la Banca, in modo che la garanzia degli Stati membri si applichi globalmente e secondo la percentuale definita al paragrafo 2 ai prestiti concessi in tal caso ai suddetti paesi.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente dedotte da tali somme. 2. L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e' aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Fatti salvi gli articoli 18, 19, 20 e 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 2. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in conformita' del suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o dei dipartimenti francesi d'oltremare o gli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 49 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande. Tali informazioni vengono comunicate entro un termine massimo di tre mesi dal ricevimento della domanda o dall'inizio dei contatti preliminari. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio da' e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. 1. La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali con le risorse del Fondo. 2. La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su fondi propri, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti inerenti ai settori industriale, minerario e turistico sono presentati alla Banca, che esamina se essi possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previo accordo dell'eventuale beneficiario.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15. 1. Fatti salvi i mandati particolari conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali. La Commissione provvede per conto della Comunita' all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali o trasferimenti; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 2. La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che essi si sono fissati nonche' sui progetti gia' conosciuti e capaci di conseguire tali obiettivi. Questa disposizione si applica anche per quanto riguarda i paesi e territori nonche' i dipartimenti francesi d'oltremare. La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca per quanto riguarda quest'ultima. Nello stesso tempo gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali concessi o presi in considerazione. Inoltre, la Commissione trasmette al Comitato del FES, di cui all'articolo 18, i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o presi in considerazione a favore degli Stati ACP interessati. A tal fine, e per consentire agli Stati membri di documentarsi, essa raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette periodicamente alla Commissione i dati disponibili.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 della Convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilita' generale della Commissione, con la partecipazione della Banca. 2. Prima dell'inizio delle missioni di programmazione e in base alle informazioni fornite dalla Commissione conformemente all'articolo 16, il contesto generale delle missioni di cui sopra e' determinato, eventualmente per gruppi di paesi, durante uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. 3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca e' trasmesso agli Stati membri un progetto di programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP. Tali progetti di programmi formano oggetto di uno scambio di opinioni per parere con i rappresentanti degli Stati membri. 4. In seguito allo scambio di opinioni con i rappresentanti degli Stati ACP, previsto all'articolo 51, paragrafo 3, della Convenzione, tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca puo' aver luogo una nuova discussione per trarne gli orientamenti necessari. 5. Durante l'attuazione dei programmi indicativi di aiuto previsti all'articolo 51, paragrafi 2 e 3 della Convenzione, ha luogo periodicamente uno scambio di opinioni fra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. In tale occasione gli Stati membri, tenendo conto dei progetti il cui finanziamento e' stato gia' deciso e di quelli che devono ancora essere istruiti, valutano le modifiche che i paesi beneficiari interessati propongono di apportare ai programmi indicativi di aiuto comunitario.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Presso la Commissione e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato del FES. Il Comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato e' assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES. 3. In seno al Comitato del FES, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione seguente: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Il Comitato del FES emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o di programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni o prestiti speciali che gli sono presentate dalla Commissione. 2. Tali proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano se del caso l'utilizzazione dei precedenti aiuti della Comunita' fatta in tali paesi. Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al capitolo 8 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione e, la partecipazione delle imprese degli Stati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare all'esecuzione dei progetti. 3. Quando il Comitato del FES chiede modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancanza di un parere favorevole, questi ultimi vengono eventualmente sentiti dai rappresentanti della Comunita' conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, e' sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni. Se il Comitato del FES conferma il suo diniego di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato del FES sono sottoposte per decisione alla Commissione. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in, mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21. 1. La Commissione informa regolarmente il Comitato dei FES di utile le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi - che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP. 2. Il Comitato del FES e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22. 1. Presso la Banca o istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato dell'articolo 22. Il Comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei Governatori della Banca; il segretariato e assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22. 3. In seno al Comitato dell'articolo 22, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 4. Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23. 1. Il Comitato dell'articolo 22 emette il proprio parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla Convenzione e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il Comitato dei prestiti non bonificati che prevede di concedere. 2. Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica se del caso lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima. 3. Quando il Comitato dell'articolo 22 non da' parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione. 4. Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, questa, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 5. Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta ovvero chiede allo Stato membro che esercita la Presidenza del Comitato dell'articolo 22 di sottoporre quanto prima la questione al Consiglio. In quest'ultimo caso la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del Comitato dell'articolo 22. Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24. 1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima, informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi che le sono state ufficialmente presentate. 2. Il Comitato dell'articolo 22 e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25. 1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori e dai dipartimenti francesi d'oltremare o dagli altri eventuali beneficiari. 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorita' responsabili del o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi previsti all'articolo 40, paragrafo 2 della Convenzione, all'articolo 1 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione. 4. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata prevista allo articolo 18, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26. Il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione si applica esclusivamente ai proventi d'esportazione relativi a ciascuno dei seguenti anni di calendario: 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 19 del titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, nonche' i contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, sono espressi in unita di conto. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri, scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28. Per consentire il controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e degli Stati ACP, previsto all'articolo 17 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le procedure che saranno precisate in un regolamento d'applicazione da adottare, i dati statistici di cui dispongono e che sono necessari al funzionamento ordinato del sistema di stabilizzazione.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29. La Commissione trasmette agli Stati membri le relazioni sull'utilizzazione dei fondi, inviatele annualmente dagli Stati ACP. Essa elabora una, volta all'anno una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema, esponendo in particolare l'incidenza del sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero. Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30. Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza, qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31. 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. Salvo restando il paragrafo 4, la Commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 3. Alla Commissione e' dato atto della gestione finanziaria del Fondo secondo la procedura prevista all'articolo 206 del Trattato. Tuttavia, ove la procedura stabilita da detto articolo preveda una decisione del Consiglio, questo decide alla maggioranza qualificata di cui allo articolo 18, paragrafo 4. 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32. 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. 2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 16.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33. Il presente Accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo e' concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per la esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della Convenzione.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' undici luglio millenovecentosettantacinque. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie VAN DER MEULEN Pa Kongeriget Danmarks vegne ERSBOLL Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland LEBSANFT Pour le Gouvernament de la Republique Francaise CAZIMAJOU For the Government of Ireland DILLON Per il Governo della Repubblica italiana BOMBASSEI DE VETTOR Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg DONDELINGER Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden KORTHALS ALTES For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland PALLISER Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR