← Current text · History

LEGGE 31 marzo 1976, n. 72

Current text a fecha 1976-04-03

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è elevato a lire 4.100 miliardi. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.