LEGGE 8 aprile 1976, n. 174
PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE PREAMBOLO Gli Stati del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Decisi a stabilire un livello di previdenza sociale piu' elevato di quello previsto dalle disposizioni del Codice Europeo di Sicurezza Sociale firmato a Strasburgo il 16 aprile 1964 (qui appresso denominato "il Codice"); Desiderosi di incitare tutti gli Stati membri del Consiglio a sforzarsi di raggiungere un tale livello piu' elevato, tenendo conto delle condizioni economiche valide per i loro rispettivi Paesi. Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: TITOLO I Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo, e nei confronti di ogni Stato che abbia aderito a questi due strumenti, le disposizioni che seguono sostituiranno i corrispondenti articoli, paragrafi e commi del Codice: L'articolo 1, paragrafo 1, comma (h), sara' cosi' redatto: Il termine "ragazzo" indica: (i) sia un ragazzo di eta' inferiore ai 16 anni; (ii) sia un ragazzo al di sotto dell'eta' in cui termina la frequenza scolastica obbligatoria o un ragazzo di eta' inferiore ai 15 anni, a seconda di cio' che sara' prescritto. Tuttavia, tale termine stara' ad indicare, nel caso di un ragazzo che continui i propri studi, che sia apprendista o infermo, un ragazzo di eta' inferiore ai 18 anni; L'articolo 2, paragrafo 1, comma (b), sara' cosi' redatto: b) Almeno otto di quelle parti da II a X per le quali lo Stato membro interessato abbia accettato gli obblighi derivanti dal Codice in conformita' dell'articolo 3 di quest'ultimo, restando inteso che la parte II conta per due e la parte V per tre parti; L'articolo 2, paragrafo 2, sara' cosi' redatto: 2. Le condizioni del comma (b) del precedente paragrafo potranno essere ritenute soddisfatte quando: (a) vengono applicate almeno sei di quelle parti da II a X per le quali lo Stato membro interessato ha accettato gli obblighi derivanti dal Codice conformemente all'articolo 3 di quest'ultimo, comprendente almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e (b) venga fornita la prova che la legislazione in materia di previdenza sociale in vigore equivalga ad una qualsiasi delle combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto. (i) del fatto che alcune suddivisioni previste al comma (a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per quanto attiene al campo di applicazione o al livello delle prestazioni o l'uno e l'altro; (ii) del fatto che alcune suddivisioni di cui al comma (a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice, concedendo alcuni vantaggi supplementari che figurano nell'addendum 2 del Codice, modificato dal Protocollo, e (iii) di suddivisioni che non raggiungano il livello delle norme del Codice. L'articolo 9 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 65 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto: 1. Le prestazioni devono comprendere almeno: (a) in caso di stato morboso: (i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le visite a domicilio e le cure di specialisti nelle condizioni prescritte; (ii) le cure ospedaliere, ivi compreso il ricovero in ospedali, le cure generiche di medicina generale o di specialisti, a seconda della necessita', le cure infermieristiche e tutti i servizi ausiliari necessari; (iii) la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici magistrali necessari e di tutte le specialita' ritenute essenziali, e (iv) le cure odontoiatriche di conservazione per i figli protetti, e (b) in caso di gravidanza di parto e delle loro conseguenze: (i) le cure pre-natali, le cure durante il parto e le cure post-partum prestate sia da un medico che da un'ostetrica diplomata; (ii) il ricovero quando e' necessario, e (iii) la fornitura di prodotti farmaceutici. 2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute: (a) in caso di stato morboso, tuttavia le norme relative a tale partecipazione devono essere fissate in modo da non comporre un onere troppo gravoso, e la partecipazione del beneficiario o del suo capofamiglia non deve superare: (i) per le cure generiche di medicina generale e di specialisti prestate fuori degli ospedali: il 25 per cento; (ii) per le cure ospedaliere: il 25 per cento; (iii) per la fornitura di prodotti farmaceutici: in media il 25 per cento; (iv) per le cure odontoiatriche di conservazione: il 33 1/3 per cento; (b) in caso di gravidanza, di parto e delle loro conseguenze, solo per le forniture farmaceutiche, la partecipazione del beneficiario o del suo capofamiglia non deve superare, in media, il 25 per cento; le norme relative a tale partecipazione devono essere fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso; (c) quando tale partecipazione viene fissata in misura uniforme per ogni caso di cura ed ogni prescrizione di prodotti farmaceutici, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone protette per ciascuna delle categorie di prestazioni di cui ai commi (a) e (b) non deve superare la percentuale prescritta del costo totale di tale categoria nel corso di un dato periodo. L'articolo 12, sara' cosi' redatto: Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita' coperta, con la riserva che il ricovero possa essere limitato a 52 settimane per ogni caso di cura o a 78 settimane nel corso di un periodo di tre anni consecutivi. L'articolo 15, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 18 sara' cosi' redatto: La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con la possibilita' di non pagarla per i primi tre giorni di sospensione del guadagno, e con la riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 52 settimane in caso di malattia o a 78 settimane nel corso di un periodo di tre anni consecutivi. L'articolo 21, comma (a), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 55 per cento dell'insieme dei salariati. L'articolo 24 sara' cosi' redatto: 1. Quando vengono assistite categorie di salariati, la durata della prestazione di cui all'articolo 22 puo' essere limitata a 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, o a 21 settimane in ciascun caso di sospensione del guadagno. 2. Quando vengono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante l'eventualita', non superano limiti prescritti, la prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita'. Tuttavia, la durata della prestazione prescritta, garantita senza la condizione di risorse puo' essere limitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui la durata della prestazione sia scaglionata, in virtu' della legislazione nazionale, in base alla durata del pagamento di contributi o in base alle prestazioni ricevute precedentemente nel corso del periodo prescritto, si riterranno soddisfatte le disposizioni del paragrafo 1 se la durata media della prestazione comporta almeno 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi. 4. La prestazione puo' non essere versata sia: (a) durante i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno contando i giorni di disoccupazione precedenti e successivi ad un impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno; sia (b) durante i primi sei giorni nel corso di un periodo di 12 mesi. 5. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle condizioni di impiego. 6. Misure devono essere adottate per mantenere l'impiego ad un livello elevato e stabile nel paese, e idonee facilitazioni ai fini di aiutare le persone disoccupate per ottenere un nuovo adeguato impiego, in particolare servizi di collocamento, corsi di addestramento professionale, una assistenza che permetta loro di trasferirsi, occorrendo, in altra regione per trovare un impiego conveniente ed altri servizi connessi. L'articolo 26, paragrafi 2 e 3, sara' cosi' redatto: 2. L'eta' prescritta non dovra' superare i 65 anni. Tuttavia potra' essere prescritta un'eta' superiore, a condizione che il numero dei residenti che abbiano raggiunto tale eta' non sia inferiore al 10 per cento del numero totale dei residenti da piu' di 15 anni che non abbiano raggiunto detta eta'. Quando non sono assistite categorie prescritte di salariati, l'eta' prescritta non dovra' superare i 65 anni. 3. La legislazione nazionale potra' sospendere le prestazioni se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita prescritte attivita' remunerate e potra' ridurre le prestazioni contributive quando il guadagno del beneficiario supera un determinato ammontare. L'articolo 27, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 28, comma (b), sara' cosi' redatto: (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell'eventualita', non superino dei limiti prescritti. Deve essere tuttavia garantita una prestazione prescritta, senza la condizione di risorse, a determinate categorie di persone definite in conformita' dei commi (a) o (b) dell'articolo 27, sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni non saranno piu' rigide di quelle previste al paragrafo 1 dell'articolo 29. L'articolo 32, comma (d), sara' cosi' redatto: (d) perdita di mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli per il decesso del capofamiglia. L'articolo 33 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati, e, per le prestazioni cui da' diritto il decesso del capofamiglia, anche le mogli ed i figli dei salariati di tali categorie. L'articolo 41 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere, nella misura in cui la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 44 sara' cosi' redatto: L'ammontare totale delle prestazioni concesse in conformita' dell'articolo 42 dovra' essere tale da rappresentare il 2 per cento del salario di un operaio ordinario adulto, di sesso maschile, determinato in conformita' delle norme di cui all'articolo 66 moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti. L'articolo 48 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia tutte le donne appartenenti alle categorie prescritte di salariati costituenti tali categorie, in totale almeno l'80 per cento dei salariati, e per quanto riguarda le prestazioni mediche, in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie; (b) sia tutte le donne appartenenti alle categorie prescritte della popolazione attiva, quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti, e, per quanto attiene alle prestazioni mediche, in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie. L'articolo 49, paragrafo 2, sara' cosi' redatto: 2. Le cure mediche devono comprendere almeno: (a) le cure pre-natali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, che da un'ostetrica diplomata; (b) il ricovero in ospedale quando questo e' necessario, e (c) le forniture di prodotti farmaceutici, con la riserva che la beneficiaria, o il suo capofamiglia possa essere tenuta a partecipare alle spese delle forniture farmaceutiche ricevute. Le norme relative a tale partecipazione devono essere stabilite in modo da non comportare un onere troppo gravoso e la partecipazione della beneficiaria o del suo capofamiglia non deve superare il 25 per cento. Quando la partecipazione della beneficiaria o del suo capofamiglia e' fissata in una somma uniforme per ogni prescrizione, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone assistite non deve superare il 25 per cento del costo totale nel corso di un determinato periodo. L'articolo 54 sara' cosi' redatto: L'eventualita' coperta sara' costituita dall'incapacita' ad esercitare una attivita' professionale, d'un grado prescritto, quando appare probabile che tale capacita' sara' permanente o quando essa sussista dopo la cessazione del pagamento dell'indennita' di malattia. Tuttavia, il grado prescritto di tale incapacita' non dovra' superare i due terzi. L'articolo 55, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 56 sara' cosi' redatto: 1. La prestazione sara' costituita da una infermita' periodica, calcolata nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni degli articoli 65 e 66, quando sono assistite categorie di salariati o della popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 61, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell'eventualita', non superino i limiti prescritti per una determinata prestazione. Tuttavia dev'essere garantita, senza la condizione dell'esistenza o meno di risorse, alle categorie prescritte di persone definite in conformita' dei commi (a) e (b) dell'articolo 55, sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni non potranno essere piu' rigorose di quelle di cui al paragrafo 1 dell'articolo 57. 2. Misure devono essere adottate per assicurare il funzionamento di servizi di riadattamento funzionale e professionale e per mantenere facilitazioni al fine di aiutare le persone minorate per trovare un impiego conveniente, in particolare, servizi di collocamento, un'assistenza che permetta loro di spostarsi in altra regione, occorrendo, al fine di trovare un impiego idoneo ad altri servizi connessi. L'articolo 61, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte di salariati, costituenti, in totale, almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti, in totale, almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 62, comma (b), sara' cosi' redatto: (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli che abbiano la qualifica di residente, le cui risorse, durante l'eventualita', non superino i limiti prescritti. Deve tuttavia, essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione dell'esistenza o meno di risorse alle mogli ed ai figli di capifamiglia appartenenti a categorie prescritte di persone definite in conformita' dei commi (a) e (b) dell'articolo 61 sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni non potranno essere piu' rigorose di quelle previste al paragrafo 1 dell'articolo 63. TABELLA ALLEGATA ALLA PARTE XI Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo
Parte
EVENTUALITA'
BENEFICIARIO-TIPO
Percentuale
III IV V VI VIII IX X Malattia......... Disoccupazione... Anzianita'....... Infortuni sul la- voro e malattie professionali: Incapacita' al lavoro........... Perdita totale della capacita' di guadagno..... (a) in generale.. (b) quando l'in- validita' richie- de assistenza costante Sopravviventi.... Maternita'....... Invalidita'...... Sopravviventi.... Uomo con moglie e 2 figli.. Uomo con moglie e 2 figli.. Uomo con moglie in eta' pensionabile............. Uomo con moglie e 2 figli.. Uomo con moglie e 2 figli.. (a) (b) Vedova con 2 figli......... Donna...................... Uomo con moglie e 2 figli.. Vedova con 2 figli (o 2 fi- gli quando la pensione di vedova non e' stata versata o che questa non sia tale da sopperire alle proprie necessita')................ 50 50 45 50 50 662/3 45 50 50 45
L'articolo 74, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto: 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo sottopone ogni anno al Segretario Generale un rapporto sull'applicazione di tali strumenti. Detto rapporto fornira': (a) informazioni complete sulla legislazione che da' efficacia alle disposizioni dei detti strumenti cui si riferisce la ratifica; e (b) le prove che il detto Stato membro ha soddisfatto alle esigenze statistiche formulate da: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b), relativamente al numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 relativamente agli ammontari delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata delle prestazioni di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 relativamente alla proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei salariati assistiti. Tali prove, per quanto possibile, dovranno essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo, fornira' al Segretario Generale, a richiesta di quest'ultimo informazioni supplementari sul modo con cui applica le disposizioni dei detti strumenti previsti dalla ratifica. L'articolo 75 sara' cosi' redatto: 1. Dopo aver sentito, se del caso, il parere dell'assemblea consultiva, il Comitato dei Ministri stabilira' con la maggioranza dei due terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, se ogni Stato membro, che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo, si sia uniformato agli obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti. 2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che uno Stato membro che abbia ratificato il Codice e il presente Protocollo, non osserva gli obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti, invitera' il detto Stato membro ad adottare le misure ritenute necessarie dal Comitato dei Ministri per assicurare tale osservanza. L'articolo 76 sara' cosi' redatto: Ogni Stato membro, che abbia ratificato il Codice e il presente Protocollo, inviera' al Segretario Generale, ogni due anni, un rapporto sullo stato della propria legislazione e della prassi in esso seguita circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X del Codice e del Protocollo che, in conformita' all'articolo 3 non siano state specificate nella propria ratifica o in una successiva notifica, fatta in applicazione dell'articolo 4. L'articolo 79 sara' cosi' redatto: 1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Comitato dei Ministri potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderirvi. Tale adesione sara' soggetta alle condizioni ed alla procedura di ratifica previste dal presente Protocollo. 2. L'adesione di uno Stato al presente Protocollo avverra' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale. Il Protocollo entrera' in vigore, per uno Stato aderente, un anno dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione. 3. Gli obblighi ed i diritti di uno Stato aderente saranno gli stessi previsti dal presente Protocollo per gli Stati membri che l'abbiano ratificato. L'articolo 80 sara' cosi' redatto: 1. Il Codice e (o) il presente Protocollo si applicheranno al territorio metropolitano di ogni Stato membro nei confronti del quale essi siano in vigore e di ogni Stato aderente. Ogni Stato membro od ogni Stato aderente potra', al momento della firma o all'atto del proprio strumento di ratifica o di adesione precisare, mediante dichiarazione fatta al Segretario Generale, il territorio che sara' considerato a tal fine, come suo territorio metropolitano. 2. Ogni Stato membro che ratifichi il Codice e (o) il presente Protocollo, od ogni Stato aderente, potra', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, o in ogni altra data successiva, notificarne al Segretario Generale che il Codice e (o) il presente Protocollo, in tutto o in parte e sotto riserva di specificate modifiche nella notificazione saranno applicati ad una qualsiasi delle parti del proprio territorio metropolitano, non specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o ad uno qualsiasi degli altri territori di cui assicuri le relazioni internazionali. Le modifiche specificate in siffatta notifica potranno essere annullate o emendate con successiva notifica. 3. Ogni Stato membro nei confronti del quale il Codice ed il presente Protocollo siano in vigore, od ogni Stato aderente, potra', nei periodi in cui esso puo' denunciare il Codice e (o) il presente Protocollo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 81, notificare al Segretario Generale che il Codice e (o) il presente Protocollo cessano di essere applicati ad una parte qualsiasi del proprio territorio metropolitano o ad uno qualsiasi degli altri territori in cui il Codice e (o) il presente Protocollo siano stati applicati in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. L'articolo 81 sara' cosi' redatto: Ogni stato membro che abbia notificato il Codice ed il presente Protocollo, od ogni Stato che vi abbia aderito, non potra' denunciare il Codice ed il Protocollo o soltanto il Protocollo o una o piu' delle parti da II a X dei detti strumenti, se non allo spirare di un periodo di 5 anni dopo la data in cui il Codice e (o) il Protocollo sono entrati in vigore per tale Stato membro o tale Stato aderente o allo spirare di ogni altro periodo ulteriore di 5 anni; in ogni caso mediante un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale. Tale denuncia non pregiudichera' la validita' del Codice e (o) del Protocollo nei confronti degli altri Stati membri che li abbiano ratificati o degli altri Stati che vi abbiano aderito, sotto riserva che il numero di tali Parti non sia mai inferiore a tre per il Codice ed a tre per il Protocollo. L'articolo 82 sara' cosi' redatto: Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio, al Governo di ogni Stato aderente, nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: (i) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed i nomi degli Stati membri che l'avranno ratificato; (ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che lo accompagni; (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 80; e (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 81. TITOLO II 1. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potra' firmare o ratificare il presente Protocollo senza avere, contemporaneamente od anteriormente, firmato o ratificato il Codice Europeo di Sicurezza Sociale. 2. Nessuno Stato potra' aderire al presente Protocollo senza avere contemporaneamente od anteriormente aderito al Codice Europeo di Sicurezza Sociale. TITOLO III 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri. Esso verra' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale, sotto riserva, occorrendo, della previa decisione affermativa e preventiva del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo 4 del titolo IV. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore un anno dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica. 3. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore un anno dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica. TITOLO IV 1. Ogni firmatario che desideri avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 del Codice, modificato dal presente Protocollo, sottoporra', prima della ratifica, al Segretario Generale un rapporto in cui sia indicato in quale misura il proprio sistema di sicurezza sociale sia conforme alle disposizioni del presente Protocollo. Tale rapporto comprendera' un'esposizione: (a) della legislazione esistente in materia; e (b) delle prove che il firmatario soddisfa alle esigenze statistiche formulate dalle seguenti disposizioni del Codice, modificato dal presente Protocollo: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b): 55 (a) o (b); 61 (a) o (b); relativamente al numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65,66 o 67 relativamente agli ammontari delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 relativamente alla proporzione delle risorse provenienti da contributi assicurativi dei salariati assistiti; e (c) tutti gli elementi di cui il firmatario desideri sia tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del Codice modificato dal presente Protocollo. Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Il firmatario interessato fornira' al Segretario Generale, a richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sulla conformita' del proprio sistema di sicurezza sociale alle disposizioni del presente Protocollo. 3. Detto rapporto e le informazioni supplementari saranno esaminati dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 2 del Codice. Il Comitato sottoporra' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni. 4. Il Comitato dei Ministri decidera' con la maggioranza dei due terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, se il sistema di sicurezza sociale del detto firmatario e' conforme alle disposizioni del presente Protocollo. 5. Ove decida che tale sistema di sicurezza sociale non sia conforme alle disposizioni del presente Protocollo, il Comitato dei Ministri ne informera' il firmatario interessato e potra' rivolgergli delle raccomandazioni sul modo in cui tale conformita' puo' essere realizzata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 1964, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne inviera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. (Seguono le firme).
Codice Europeo-Addendum n. 2
L'ADDENDUM 2 sara' cosi' redatto: VANTAGGI SUPPLEMENTARI PARTE II Cure mediche. 1. Il controllo medico o il trattamento medico secondo il bisogno, il mantenimento, le cure infermieristiche e le altre cure connesse nelle case di convalescenza, di cura e sanatori preventivi, ed istituti simili per la prevenzione della tubercolosi; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese di cure ricevute fino alla concorrenza di un terzo. 2. Le cure odontoiatriche di mantenimento per tutte le persone assistite, tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese di cure ricevute sino alla concorrenza del 25 per cento salvo nel caso di figli o di donne incinte. 3. Le protesi dentarie; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo delle protesi fornite sino a concorrenza della meta' della spesa. 4. Le cure prestate negli ospedali, ivi compreso il ricovero, le cure generiche di medicina generale o di specialisti, secondo la necessita', le cure infermieristiche e tutte le relative cure necessarie senza limiti di durata. 5. Le cure infermieristiche a domicilio e l'aiuto domestico, tuttavia, il beneficiario od il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese delle cure ricevute nella misura in cui tale contributo non comporti un onere troppo gravoso. 6. La fornitura di occhiali; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alla spesa degli occhiali forniti sino a concorrenza della meta'. 7. La fornitura degli apparecchi acustici; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alla spesa degli apparecchi forniti sino a concorrenza della meta'. 8. La fornitura di arti artificiali ed altri apparecchi medici o chirurgici essenziali; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo delle forniture ricevute sino a concorrenza della meta'. 9. Quando il contributo del beneficiario o del suo capofamiglia e' fissato in una somma uniforme per ogni caso di trattamento o di ogni prescrizione di forniture, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone assistite per ciascuna delle categorie di prestazione di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 ed 8, non deve superare la percentuale prescritta del costo totale di tale categoria nel corso di un periodo. 10. Le cure mediche, nella misura specificata all'articolo 10 del Codice, modificato dal presente Protocollo, senza condizione di "stage". PARTE III Indennita' di malattia. 11. L'indennita' di malattia ad un tasso che non deve essere inferiore a quello citato sull'articolo 16 del Codice, senza limite di durata. PARTE IV Indennita' di disoccupazione. 12. L'indennita' di disoccupazione, ad un tasso che non deve essere inferiore a quello citato nell'articolo 22 del Codice, senza limite di durata, quando si sia ricorso all'articolo 21 (a) del Codice, modificato dal presente Protocollo, ai fini della ratifica. 13. Le prestazioni per i lavoratori che non hanno la possibilita' d'invocare il diritto secondo le normali disposizioni di legge o che abbiano superato il periodo di pagamento delle prestazioni normali. PARTE V Trattamento pensionistico di vecchiaia. 14. La prestazione di vecchiaia al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 28 del Codice, modificato dal presente Protocollo: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 29 del Codice, o, quando la prestazione di cui all'articolo 28 del Codice, modificato dal presente protocollo, e' subordinata ad un periodo di residenza e, ove il membro non si avvale delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 del Codice, dopo dieci anni di residenza; e (b) nel caso previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 29 del Codice, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle precedenti attivita' economiche della persona assistita. PARTE VI Trattamento in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. 15. La rieducazione professionale delle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. 16. In caso di morte del capofamiglia assistito a causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, pagamenti periodici agli ascendenti del capofamiglia, di ammontare equivalente almeno al 20 per cento del guadagno precedente di quest'ultimo o del salario di un operaio non qualificato adulto, di sesso maschile, calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66 del Codice, secondo il caso, sotto riserva che i pagamenti periodici non superino la somma versata dal capofamiglia ai fini del mantenimento degli ascendenti. 17. In caso di morte del capofamiglia assistito, dovuta a causa diversa da infortunio sul lavoro o da malattia professionale pagamenti periodici ai sopravviventi del capofamiglia quando quest'ultimo godeva di pensione per perdita totale o per perdita grave della capacita' di guadagno; tali pagamenti ai sopravviventi devono essere calcolati in conformita' delle disposizioni in materia del Codice, modificato dal presente Protocollo. PARTE VIII Trattamento in caso di maternita'. 18. Un premio o dei premi di natalita', od un pagamento periodico durante l'allattamento materno del bambino. 19. Dei pagamenti periodici, calcolati in conformita' delle disposizioni in materia del Codice, modificato dal presente Protocollo, alla moglie a carico di coloro che appartengono alle categorie assistite di un ammontare almeno equivalente al 50 per cento della prestazione di cui all'articolo 50 del Codice, modificato dal presente Protocollo. 20. Delle prestazioni di maternita' senza condizione di "stage". PARTE IX Trattamento in caso di invalidita'. 21. La prestazione di invalidita', al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 56 del Codice, modificato dal presente Protocollo: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 57 del Codice o, quando la prestazione di cui all'articolo 56 del Codice, modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un periodo di residenza e che il membro non si avvale delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 57 del Codice, dopo cinque anni di residenza; e (b) nel caso in cui la persona assistita non abbia adempiuto alle condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 57 del Codice, per la sola ragione che essa era molto avanti con gli anni al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla applicazione di questa parte modificata dal presente Protocollo, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle attivita' economiche precedenti della persona assistita. 22. Il riadattamento professionale degli invalidi. PARTE X Prestazioni riservate ai superstiti. 23. La prestazione ai superstiti al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 62 del Codice, modificato dal presente Protocollo: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice o, quando la prestazione di cui all'articolo 62 del Codice, modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un periodo di residenza e che il membro non si avvalga delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 63 del Codice, dopo cinque anni di residenza; (b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia non abbia osservato le condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice per la sola ragione che egli era troppo anziano al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla applicazione di questa parte modificata dal presente Protocollo, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle precedenti attivita' economiche del capofamiglia. 24. Pagamenti periodici al vedovo infermo ed indigente di donna capofamiglia assistita di un ammontare che sia almeno equivalente al 20 per cento del guadagno anteriore del capofamiglia o al salario di un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66 del Codice, secondo il caso. PARTI II, III, VI o X. 25. Una indennita' per spese funerarie alle persone attive, assistite, ammontante a: (i) sia trenta volte il precedente guadagno giornaliero della persona assistita che serve o che sarebbe servito di base al calcolo della indennita' ai sopravviventi, dell'indennita' di malattia, o di quella in caso di infortunio sul lavoro o di malattie professionali, secondo il caso, tuttavia, non e' necessario che la prestazione totale sia superiore a trenta volte il salario giornaliero dell'operaio qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice; (ii) sia trenta volte il salario giornaliero dell'operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice. PARTI II o III 26. Una indennita' per spese funerarie alla vedova ed ai figli a carico assistiti o alle vedove ed ai figli a carico della persona assistita ammontante a: (i) sia quindici volte il guadagno giornaliero anteriore del capofamiglia che serve di base al calcolo della indennita' di malattia; tuttavia non e' necessario che la prestazione totale sia superiore a quindici volte il salario giornaliero dell'operaio qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita', delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice; (ii) sia quindici volte il salario giornaliero dell'operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, tal quale, e' stabilito in conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice.
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