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LEGGE 8 aprile 1976, n. 174

Current text a fecha 1976-05-05

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il codice europeo di sicurezza sociale ed il relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 77 del codice ed al titolo III del protocollo.

LEONE MORO - RUMOR - TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Code Europeen

CODE EUROPEEN DE SECURITE' SOCIALE et PROTOCOLE AU CODE EUROPEEN DE SECURITE' SOCIALE Parte di provvedimento in formato grafico

Codice Europeo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel codice e nel protocollo CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE e PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Codice, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso sociale; Considerando che uno degli obiettivi del programma sociale del Consiglio d'Europa e' quello di incoraggiare tutti i Membri a sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale; Riconoscendo l'opportunita' di armonizzare gli oneri sociali dei paesi membri; Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza sociale ad un livello superiore alle norme minime definite nella Convenzione internazionale del lavoro n. 102 relativa alle norme minime di sicurezza sociale; Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. 1. Ai fini del presente Codice: (a) L'espressione "il Comitato dei Ministri" indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; (b) il termine "il comitato" indica il Comitato di Esperti in materia di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa od ogni altro comitato che il Comitato dei Ministri puo' incaricare di svolgere i compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell'articolo 2; dal paragrafo 4 dell'articolo 74 e dal paragrafo 3 dell'articolo 78; (c) il termine "Segretario Generale" indica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa; (d) il termine "prescritto" significa determinato dalla legge nazionale od in base a tale legge; (e) il termine "residenza", indica la residenza abituale sul territorio della Parte Contraente, e il termine "residente" indica una persona che abita abitualmente sul territorio della Parte Contraente; (f) il termine "moglie" indica una moglie che sia a carico del marito; (g) il termine "vedova" indica una donna che era a carico del proprio marito al momento del decesso di costui; (h) il termine "ragazzo" indica un ragazzo al di sotto dell'eta' in cui termina l'obbligo della frequenza scolastica o un ragazzo di eta' inferiore ai quindici anni, a seconda di cio' che sara' prescritto; (i) il termine "stage" indica sia un periodo di contributi, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi combinazione di tali periodi, a seconda di cio' che potra' essere prescritto. 2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49, il termine "prestazioni" indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall'interessato.

Codice Europeo-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ogni Parte Contraente applichera': (a) la parte I; (b) almeno sei delle parti da II a X, restando inteso che la parte II conta per due e la parte V conta per tre parti; (c) le disposizioni corrispondenti delle parti XI e XII; e (d) la parte XIII. 2. Si riterra' soddisfatta la condizione del comma (b) del paragrafo precedente, quando: (a) sono applicate almeno tre delle parti da II a X comprendenti almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e (b) viene fornita la prova che la sicurezza sociale in vigore equivale ad una qualsiasi delle combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto: (i) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per quanto concerne il campo di applicazione o il livello delle prestazioni o l'uno e l'altro; (ii) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma (a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del codice nell'attribuire i vantaggi supplementari indicati nell'addendum 2; (iii) di argomenti che non riguardano le norme del codice. 3. Ogni firmatario che desidera avvalersi del comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo, fara' richiesta a tale scopo nel rapporto che sottoporra' al Segretario Generale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 78. Il comitato, basandosi sul principio dell'equivalenza del costo fissera' delle norme per coordinare e specificare le condizioni in cui si puo' tener conto delle disposizioni previste dal comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo. Non si potra' tener conto, in ogni caso, di tali disposizioni se non che con l'approvazione a maggioranza dei due terzi del comitato.

Codice Europeo-art. 3

ARTICOLO 3. Col suo strumento di ratifica, ogni Parte Contraente deve specificare per quali delle parti da II a X accetta gli obblighi derivanti dal presente Codice, ed indicare altresi' se, ed in quale misura, intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2.

Codice Europeo-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Ogni Parte Contraente puo', in seguito, comunicare al Segretario Generale che accetta gli obblighi derivanti dal presente codice, per quanto concerne l'una delle parti da II a X che non siano gia' state specificate nella propria ratifica, o piu' fra esse. 2. Gli impegni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo saranno ritenuti come parte integrante della ratifica e produrranno gli stessi effetti dalla data della loro notifica.

Codice Europeo-art. 5

ARTICOLO 5. Quando, in vista dell'applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, previste dalla sua ratifica, una Parte Contraente e' tenuta ad assistere categorie prescritte di persone, che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o di residenti, detta Parte Contraente deve accertarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale di cui sopra e' stata raggiunta.

Codice Europeo-art. 6

ARTICOLO 6. In vista di applicare le parti II, III, IV, V, VIII (per quanto attiene alle cure mediche), IX o X del presente Codice, una Parte Contraente puo' tener conto della protezione che risulti da assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per le persone assistite se tali assicurazioni: (a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorita', o, se si tratta soltanto di una assistenza complementare, quando dette assicurazioni sono controllate dalle pubbliche autorita' o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori; (b) coprono una parte sostanziale dette persone il cui guadagno non superi quello dell'operaio qualificato di sesso maschile, determinato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65, e (c) soddisfano, unitamente alle altre forme di assistenza occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente codice.

Codice Europeo-art. 7

PARTE II CURE MEDICHE ARTICOLO 7. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite quando il loro stato richiede cure mediche di carattere preventivo o curativo, in conformita' dei seguenti articoli della detta Parte.

Codice Europeo-art. 8

ARTICOLO 8. Il contingente coperto deve comprendere ogni stato morboso per qualunque causa, la gravidanza, il parto e le loro conseguenze.

Codice Europeo-art. 9

ARTICOLO 9. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati, nonche' le mogli e i figli dei membri di tali categorie; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei residenti.

Codice Europeo-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Le prestazioni devono comprendere almeno: (a) in caso di stato morboso: (i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le visite a domicilio; (ii) le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ivi ricoverate o no, e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali; (iii) la fornitura dei prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di altro generico qualificato; e (iv) il ricovero quando e' necessario; e (b) in caso di gravidanza, di parto e di quanto consegue: (i) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, sia da un'ostetrica diplomata; e (ii) il ricovero quando e' necessario. 2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso; le norme relative a tale contributo devono essere fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso. 3. Le prestazioni fornite in conformita' del presente articolo, devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare la salute della persona assistita, nonche' la sua attitudine al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali. 4. Gli uffici governativi o le istituzioni che assicurano le prestazioni, devono invogliare le persone assistite, con tutti i mezzi ritenuti opportuni, a ricorrere ai servizi sanitari generali posti a loro disposizione dalle autorita' pubbliche o da altri enti riconosciuti dalle autorita' pubbliche.

Codice Europeo-art. 11

ARTICOLO 11. Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono, nell'eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che hanno compiuto o il cui capo famiglia abbia compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.

Codice Europeo-art. 12

ARTICOLO 12. Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualita' coperta, con l'eccezione che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni puo' essere limitata a 26 settimane per ciascun caso; tuttavia, le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui viene pagata un'indennita' di malattia, e devono essere adottate disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali sia riconosciuta la necessita' di cure prolungate.

Codice Europeo-art. 13

PARTE III INDENNITA' DI MALATTIA ARTICOLO 13. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di indennita' di malattia, in conformita' degli articoli seguenti di detta parte.

Codice Europeo-art. 14

ARTICOLO 14. L'eventualita' coperta deve comprendere l'incapacita' al lavoro risultante da uno stato morboso e comportante la sospensione del guadagno, secondo come e' definita dalla legislazione nazionale.

Codice Europeo-art. 15

ARTICOLO 15. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia prescritte categorie della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento; dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse, nel corso dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.

Codice Europeo-art. 16

ARTICOLO 16. 1. Quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 68. 2. Quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualita', non superino i limiti prescritti, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 67. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformita' del comma (a) e del comma (b) dell'articolo 15.

Codice Europeo-art. 17

ARTICOLO 17. La prestazione di cui all'articolo 16 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.

Codice Europeo-art. 18

ARTICOLO 18. La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso di malattia, con la possibilita' di sospendere le prestazioni per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.

Codice Europeo-art. 19

PARTE IV INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ARTICOLO 19. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite, la concessione di prestazioni in caso di disoccupazione, in conformita' degli articoli seguenti di detta Parte.

Codice Europeo-art. 20

ARTICOLO 20. L'eventualita' coperta deve comprendere la sospensione del guadagno quale e' definita dalla legislazione nazionale - dovuta all'impossibilita' di trovare un impiego idoneo nel caso di una persona assistita che sia in grado di lavorare e disponibile al lavoro.

Codice Europeo-art. 21

ARTICOLO 21. Le persone assistite devono comprendere: a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; b) sia tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.

Codice Europeo-art. 22

ARTICOLO 22. 1. Quando sono assistite categorie di salariati, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico collocato in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 sia dell'articolo 66. 2. Quando sono assistiti tutti i residenti, le cui risorse, durante la eventualita', non superino limiti prescritti, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformita' del comma (a) dell'articolo 21.

Codice Europeo-art. 23

ARTICOLO 23. La prestazione di cui all'articolo 22 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.

Codice Europeo-art. 24

ARTICOLO 24. 1. La prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con l'eccezione che la durata della prestazione puo' essere limitata: (a) quando sono assistite le categorie di salariati, sia a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, sia a 13 settimane in caso di sospensione del guadagno; (b) quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualita', non superino dei limiti prescritti, a 26 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi; tuttavia, la durata della prestazione prescritta, garantita senza la condizione relativa alle risorse, puo' essere limitata in base al comma (a) del presente paragrafo. 2. Nel caso in cui la durata della prestazione fosse scaglionata, in virtu' della legislazione nazionale, in base alla durata del versamento di contributi o alle prestazioni usufruite precedentemente nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del paragrafo I del presente articolo si riterranno soddisfatte se la durata media della prestazione comporta almeno 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi. 3. La prestazione puo' non essere pagata durante un periodo di "attesa" fissato nei primi sette giorni, in ogni caso di sospensione del guadagno, contando i giorni di disoccupazione prima e dopo un impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno. 4. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle condizioni di impiego.

Codice Europeo-art. 25

PARTE V TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA ARTICOLO 25. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni di vecchiaia, in conformita' degli articoli seguenti di detta parte.

Codice Europeo-art. 26

ARTICOLO 26. 1. L'eventualita' coperta sara' costituita dalla sopravvivenza al di la' di una eta' prescritta. 2. L'eta' prescritta non dovra' superare i sessantacinque anni. Tuttavia, potra' essere fissato un limite di eta' superiore a condizione che il numero dei residenti che abbiano raggiunto tale eta' non sia inferiore al 10 per cento del numero totale dei residenti la cui eta' non superi di 15 anni l'eta' in questione. 3. La legislazione nazionale potra' sospendere le prestazioni se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita prescritte attivita' remunerate o potra' ridurre le prestazioni contributive quando i guadagni del beneficiario eccedano un ammontare prescritto, nonche' le prestazioni non contributive quando i guadagni del beneficiario, o gli altri mezzi di cui dispone o entrambi superano un ammontare prescritto.

Codice Europeo-art. 27

ARTICOLO 27. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino dei limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.

Codice Europeo-art. 28

ARTICOLO 28. La prestazione sara' costituita da un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 che dell'articolo 66, quando sono assistite categorie appartenenti alla popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino dei limiti prescritti.

Codice Europeo-art. 29

ARTICOLO 29. 1. La prestazione di cui all'articolo 28 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto prima dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage" che puo' consistere sia in 30 anni di contributi o di impiego, che in 20 anni di residenza; (b) quando, in linea di principio sono assistite tutte le persone attive, vengono protette ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" prescritto di contributi, a nome della quale siano stati versati, durante il periodo attivo della sua vita, dei contributi il cui numero medio annuale abbia raggiunto una cifra prescritta. 2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una prestazione ridotta: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage " di 15 anni di contributi o di impiego; (b) quando in linea di principio, vengono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto un periodo prescritto, di contributi e a nome della quale sia stata versata, durante il periodo attivo della sua vita, la meta' del numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si riterranno soddisfatte quando una prestazione calcolata conformemente alla parte XI, ma in base ad una percentuale di 10 unita' inferiore a quella indicata nella tabella allegata alla detta parte per il beneficiario-tipo, viene almeno garantita ad ogni persona assistita che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, o 10 anni di contributi o di impiego, o 5 anni di residenza. 4. Puo' essere operata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI quando lo "stage" per la prestazione corrispondente alla percentuale ridotta e' superiore a 30 anni di contributi o di impiego. Quando il detto "stage" e' superiore ai 15 anni, verra' concessa una prestazione ridotta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 5. Quando la concessione della prestazione di cui ai paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita, alle condizioni prescritte, alla persona assistita che, per il solo fatto dell'eta' avanzata, raggiunta nel momento in cui le disposizioni che permettono l'applicazione della presente parte del Codice sono entrate in vigore, non ha potuto soddisfare le condizioni prescritte in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, a meno che una prestazione conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo non sia concessa a detta persona ad una eta' piu' avanzata dell'eta' normale.

Codice Europeo-art. 30

ARTICOLO 30. Le prestazioni di cui agli articoli 28 e 29 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita'.

Codice Europeo-art. 31

PARTE VI TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE PROFESSIONALI ARTICOLO 31. Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformita' degli articoli seguenti della parte suddetta.

Codice Europeo-art. 32

ARTICOLO 32. I rischi che devono essere coperti, quando siano dovuti ad infortuni sul lavoro o alle prescritte malattie professionali, sono i seguenti: (a) Stato morboso; (b) incapacita' al lavoro derivante da uno stato morboso che comporti la sospensione del guadagno cosi' come e' definito dalla legislazione nazionale; (c) perdita totale della capacita' di guadagno o perdita parziale della medesima al di sopra di un grado prescritto, quando e' probabile che detta perdita, totale o parziale, sara' permanente, o corrispondente riduzione dell'integrita' fisica; (d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli a seguito del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione puo' essere subordinato alla presunzione, in conformita' della legislazione nazionale, che essa sia incapace a provvedere ai propri bisogni.

Codice Europeo-art. 33

ARTICOLO 33. Le persone assistite devono comprendere categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati e, per le prestazioni alle quali da' diritto, il decesso del capofamiglia, anche le mogli ed i figli dei salariati di tali categorie.

Codice Europeo-art. 34

ARTICOLO 34. 1. Per quanto concerne uno stato morboso, le prestazioni devono comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le cure mediche devono comprendere: (a) le cure generiche di medicina generale e di specialisti a persone ricoverate o no, ivi comprese le visite a domicilio; (b) le cure odontoiatriche; (c) le cure infermieristiche, sia a domicilio, che in un ospedale o in un altro istituto medico; (d) il mantenimento in un ospedale, in convalescenziario, in un sanatorio o in un altro istituto medico; (e) le forniture odontoiatriche, farmaceutiche ed altre forniture mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di protesi e la loro manutenzione, nonche' gli occhiali; (f) le cure fornite da un membro di un'altra professione legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto la sorveglianza di un medico o di un dentista. 3. Le cure mediche fornite in conformita' dei precedenti paragrafi devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare le condizioni di salute della persona assistita, nonche' la sua capacita' al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali.

Codice Europeo-art. 35

ARTICOLO 35. 1. Gli uffici governativi o le istituzioni incaricate della amministrazione delle cure mediche devono cooperare, ove occorra, con i servizi generali di rieducazione professionale, al fine di riadottare ad un idoneo lavoro le persone di ridotta capacita' lavorativa. 2. Le leggi nazionali possono autorizzare i detti uffici od istituzioni ad adottare misure idonee per la rieducazione professionale delle persone di ridotta capacita' lavorativa.

Codice Europeo-art. 36

ARTICOLO 36. 1. Per quanto concerne l'incapacita' lavorativa o la perdita totale della capacita' di guadagno, quando e' probabile che tale perdita sara' permanente, o una corrispondente riduzione dell'integrita' fisica, o il decesso del capofamiglia, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66. 2. In caso di perdita parziale della capacita' di guadagno, quando appare probabile che tale perdita sara' permanente, o in caso di una corrispondente riduzione dell'integrita' fisica, la prestazione, quando e' dovuta, sara' costituita da un pagamento periodico fissato nella proporzione di quella prevista in caso di perdita totale della capacita' di guadagno di una corrispondente riduzione dell'integrita' fisica. 3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in unica somma globale versata in una sola volta: (a) sia quando il grado di incapacita' e' minimo; (b) sia qualora venga fornita alle competenti autorita' la garanzia di un impiego idoneo di della somma.

Codice Europeo-art. 37

ARTICOLO 37. Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono, nella eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che erano impiegate in qualita' di salariati sul territorio della Parte Contraente al momento dell'infortunio o al momento in cui la malattia e' stata contratta e, se si tratta di pagamenti periodici risultanti dal decesso del capofamiglia alla vedova ed ai figli di costui.

Codice Europeo-art. 38

ARTICOLO 38. Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualita'; tuttavia, per quanto concerne l'incapacita' al lavoro, la prestazione potra' non essere concessa per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.

Codice Europeo-art. 39

PARTE VII ASSEGNI FAMILIARI ARTICOLO 39. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni alle famiglie, conformemente agli articoli seguenti della detta parte.

Codice Europeo-art. 40

ARTICOLO 40. L'eventualita' coperta sara' costituita dal mantenimento dei figli a seconda di cio' che verra' prescritto.

Codice Europeo-art. 41

ARTICOLO 41. Le persone assistite devono comprendere, per quanto attiene alle prestazioni periodiche di cui all'articolo 42; (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte dalla popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti.

Codice Europeo-art. 42

Articolo 42. Le prestazioni devono comprendere: (a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita che abbia compiuto lo "stage" prescritto; (b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, vestiario, alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica; (c) sia una combinazione delle prestazioni previste dai sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.

Codice Europeo-art. 43

ARTICOLO 43. Le prestazioni di cui all'articolo 42 devono essere garantite almeno ad una persona assistita che abbia compiuto, nel corso di un periodo prescritto, uno "stage" che puo' consistere sia in un mese di contributi o di impiego, sia in sei mesi di residenza.

Codice Europeo-art. 44

ARTICOLO 44. Il valore totale delle prestazioni concesse in conformita' dell'articolo 42, alle persone assistite dovra' essere tale da rappresentare l'1,5 per cento del salario di un operaio adulto, non specializzato, di sesso maschile, determinato in conformita' delle norme contenute nell'articolo 66, moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti.

Codice Europeo-art. 45

ARTICOLO 45. Quando le prestazioni consistono in un pagamento periodico, devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita'.

Codice Europeo-art. 46

PARTE VIII TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA' ARTICOLO 46. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di maternita' in conformita' degli articoli seguenti della detta parte.

Codice Europeo-art. 47

ARTICOLO 47. L'eventualita' coperta sara' costituita dalla gravidanza, dal parto e dalle conseguenze che ne derivano, nonche' dalla sospensione di guadagno che ne risulti, cosi' come e' definita dalla legge nazionale.

Codice Europeo-art. 48

ARTICOLO 48. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte di salariati, categorie che formino almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie; (b) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte della popolazione attiva, che costituiscano almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie.

Codice Europeo-art. 49

Articolo 49. 1. Per quanto riguarda la gravidanza, il parto e le loro conseguenze, le prestazioni mediche in caso di maternita' devono comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le cure mediche devono comprendere almeno: (a) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, che da una ostetrica diplomata; e (b) il ricovero quando e' necessario. 3. Le cure mediche di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono mirare a conservare, a ristabilire e a migliorare le condizioni di salute della donna assistita, nonche' la sua capacita' al lavoro ed a far fronte ai suoi bisogni personali. 4. Gli uffici governativi o le istituzioni che concedono le prestazioni mediche in caso di maternita' devono incoraggiare le donne assistite con tutti i mezzi piu' opportuni, a ricorrere ai servizi generali sanitari posti a loro disposizione dalle autorita' pubbliche da altri organismi riconosciuti dalle autorita' pubbliche.

Codice Europeo-art. 50

ARTICOLO 50. Per quanto concerne la sospensione del guadagno derivante dalla gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 e dell'articolo 66. L'ammontare del pagamento periodico puo' variare durante l'eventualita', a condizione che l'ammontare medio sia conforme alle suddette disposizioni.

Codice Europeo-art. 51

ARTICOLO 51. Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono, nella eventualita' coperta, essere garantite almeno ad una donna appartenente alle categorie assistite che abbia compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi, le prestazioni di cui all'articolo 49 devono essere garantite anche alle mogli degli appartenenti alle categorie assistite, quando questi abbiano compiuto lo "stage" previsto.

Codice Europeo-art. 52

ARTICOLO 52. Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita' prevista; tuttavia, i pagamenti periodici possono essere limitati a dodici settimane meno che non venga imposto o autorizzato dalla legge nazionale un periodo piu' lungo di astensione al lavoro, nel qual caso i pagamenti non potranno essere limitati ad un periodo di durata inferiore.

Codice Europeo-art. 53

PARTE IX TRATTAMENTO IN CASO DI INVALIDITA' ARTICOLO 53. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di invalidita', in conformita' degli articoli seguenti della detta parte.

Codice Europeo-art. 54

ARTICOLO 54. L'eventualita' coperta sara' costituita dall'inabilita' ad esercitare una attivita' professionale, sino ad un grado prescritto, quando appare probabile che tale inabilita' sara' permanente o quando essa sussista, dopo la cessazione dell'indennita' di malattia.

Codice Europeo-art. 55

ARTICOLO 55. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse durante il verificarsi dell'eventualita' non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.

Codice Europeo-art. 56

ARTICOLO 56. La prestazione consistera' in un pagamento periodico calcolato nel modo seguente: (a) conformemente alle disposizioni sia dell'articolo 65, sia dell'articolo 66, quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva; (b) conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti lutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino i limiti prescritti.

Codice Europeo-art. 57

ARTICOLO 57. 1. La prestazione di cui all'articolo 56 deve, nell'eventualita' coperta, essere almeno garantita: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del verificarsi dell'eventualita', secondo regole prescritte, uno "stage" che puo' consistere sia in 15 anni di contributi o di impiego, che in 10 anni di residenza; (b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" di tre anni di contributi e a nome della quale siano stati versati, nel corso del periodo attivo della sua vita, contributi il cui numero medio annuo raggiunga una cifra prescritta. 2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una prestazione ridotta: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del verificarsi dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage" di 5 anni di contributi o di impiego; (b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" di tre anni di contributi e a nome della quale sia stato versato, durante il periodo attivo della sua vita, la meta' del numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformita' della parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di 10 unita' e a quella indicata nella tabella allegata a questa parte per il beneficiario-tipo, e' almeno garantita ad ogni persona assistita che abbia compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di versamento di contributi, di impiego o di residenza. 4. Puo' essere operata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI quando lo "stage" per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta e' superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sara' attribuita in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.

Codice Europeo-art. 58

ARTICOLO 58. Le prestazioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita' o sino alla loro sostituzione con una prestazione di vecchiaia.

Codice Europeo-art. 59

PARTE X PRESTAZIONI RISERVATE AI SUPERSTITI ARTICOLO 59. Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni riservate ai superstiti, in conformita' degli articoli seguenti della detta parte.

Codice Europeo-art. 60

ARTICOLO 60. 1. L'eventualita' coperta deve comprendere la perdita dei mezzi di sussistenza subita, dalla vedova o dai figli a causa del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione puo' essere subordinato alla presunzione, in conformita' della legge nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri bisogni. 2. La legislazione nazionale potra' sospendere la prestazione se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita alcune attivita' rimunerate prescritte, o potra' ridurre le prestazioni contributive quando i guadagni del beneficiario superino un determinato ammontare, nonche' le prestazioni non contributive, quando i guadagni del beneficiario, o altre sue risorse, o entrambi superino l'ammontare prescritto.

Codice Europeo-art. 61

ARTICOLO 61. Le persone assistite devono comprendere: (a) sia la moglie ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte di salariali quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte della popolazione attiva, quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti; (c) sia quando abbiano la qualifica di residente, tutte le vedove e tutti i figli che hanno perduto il capofamiglia e le cui risorse durante la eventualita' coperta non superino i limiti prescritti in conformita' dell'articolo 67.

Codice Europeo-art. 62

ARTICOLO 62. La prestazione consistera' in un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 e 66 quando sono assistiti le mogli e i figli dei capifamiglia appartenenti a categorie di salariati o a quelle della popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli aventi la qualifica di residente e le cui risorse, durante l'eventualita' non superino i limiti prescritti.

Codice Europeo-art. 63

ARTICOLO 63. 1. La prestazione di cui all'articolo 62, nell'eventualita' coperta dev'essere garantita almeno: (a) ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole prescritte, uno "stage" che puo' consistere, sia in 15 anni di contributi che di impiego, sia in 10 anni di residenza; (b) quando in linea di principio sono assistiti le mogli ed i figli di tutte le persone attive, ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre anni di contributi, a condizione che siano stati versati a nome di detto capofamiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita contributi il cui numero medio annuo raggiunge la cifra prescritta. 2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una prestazione ridotta: (a) ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole prescritte, uno "stage" di 5 anni di contributi o di impiego; (b) quando, in linea di principio, sono assistiti le mogli e i figli di tutte le persone attive, ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre anni di contributi, a condizione che sia stata versata, a nome di detto capofamiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, la meta' del numero medio annuo di contributi prescritti cui fa riferimento il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformita' della parte XI, ma in base ad una percentuale di 10 unita' inferiore a quella indicata nella tabella allegata a detta parte per il beneficiario tipo, e' almeno garantita ad ogni persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di contributi di impiego o di residenza. 4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla parte XI puo' essere operata quando lo "stage" per la prestazione corrispondente alla percentuale ridotta e' superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sara' attribuita in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 5. Puo' essere prescritta una durata minima di matrimonio affinche' una vedova senza figlia, ritenuta incapace a provvedere ai propri bisogni, abbia diritto ad una prestazione riservata ad un sopravvivente.

Codice Europeo-art. 64

ARTICOLO 64. Le prestazioni di cui agli articoli 62 e 63 devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualita'.

Codice Europeo-art. 65

PARTE XI CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI ARTICOLO 65. 1. Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo, l'ammontare della prestazione, aumentato dell'ammontare degli assegni familiari pagati durante l'eventualita', dovra' essere, per il beneficiario-tipo di cui alla tabella allegata alla presente parte, almeno uguale, per l'eventualita' in questione, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del guadagno precedente del beneficiario o del suo capofamiglia e del totale degli assegni familiari pagati ad una persona assistita che abbia gli stessi oneri familiari del beneficiario-tipo. 2. Il guadagno precedente del beneficiario o del suo capofamiglia sara' calcolato conformemente alle norme prescritte e, quando le persone assistite o i loro capifamiglia sono suddivisi in categorie a seconda dei loro guadagni, i guadagni precedenti potranno essere calcolati in base ai guadagni base delle categorie alle quali essi appartenevano. 3. Potra' essere prescritto un limite massimo per l'ammontare della prestazione o per i guadagni tenuti in considerazione per il calcolo della prestazione con la riserva che tale limite massimo sia fissato in modo che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte quando i guadagni precedenti del beneficiario o del suo capofamiglia sono inferiori o uguali al salario di un operaio qualificato di sesso maschile. 4. I guadagni precedenti del beneficiario o del suo capofamiglia, il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati negli stessi tempi di base. 5. Per gli altri beneficiari, la prestazione sara' fissata in modo da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo. 6. Per l'applicazione del presente articolo, un operaio qualificato di sesso maschile sara': (a) sia un aggiustatore meccanico o un tornitore nell'industria meccanica, diversa dall'industria delle macchine elettriche; (b) sia un operaio qualificato-tipo, definito in conformita' delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo; (c) sia una persona i cui guadagni siano uguali al 125 per cento dei guadagni medi di tutte le persone assistite. 7. L'operaio qualificato-tipo, ai fini dell'applicazione del comma (b) del paragrafo 6 del presente articolo, sara' scelto nella categoria che occupa il maggior numero di persone di sesso maschile assistite per l'eventualita' considerata, o di capifamiglia delle persone assistite nel ramo che occupa il maggior numero di dette persone assistite o di detti capifamiglia; a tale scopo, sara' utilizzata la classificazione internazionale tipo per industrie, di tutti i rami dell'attivita' economica, adottata dal Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso della sua settima sessione, il 27 agosto 1948, e che e' riportata nell'addendum 1 del presente Codice, tenuto conto di ogni modifica che potra' esservi apportata. 8. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, potra' essere scelto un operaio qualificato di sesso maschile in ciascuna delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo. 9. Il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, scelto conformemente ai commi (a) e (b) del paragrafo 6 del presente articolo, sara' determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro fissato sia da convenzioni collettive, sia, ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtu' di quest'ultima, sia per consuetudine, ivi comprese le indennita' di caro-vita, ove esistano; quando i salari cosi' determinati differiscono da una regione all'altra e non viene applicato il paragrafo 8 del presente articolo, sara' considerato il salario medio. 10. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso, concessi per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l'incapacita' al lavoro), per l'invalidita' e per il decesso del capofamiglia, saranno revisionati quando si verifichino sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita.

Codice Europeo-art. 66

ARTICOLO 66. 1. Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo, l'ammontare della prestazione aumentato dell'ammontare degli assegni familiari pagati durante l'eventualita', dovra' essere tale, per il beneficiario-tipo di cui alla tabella allegata alla presente parte, da essere almeno uguale, per l'eventualita' in questione, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del salario di un operaio non qualificato adulto, di sesso maschile, e dell'ammontare degli assegni familiari pagati ad una persona assistita che abbia gli stessi oneri familiari del beneficiario-tipo. 2. Il salario dell'operaio non qualificato, adulto e di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi tempi-base. 3. Per gli altri beneficiari, la prestazione sara' fissata in modo tale da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo. 4. Per l'applicazione del presente articolo, sara' operaio non qualificato di sesso maschile: (a) sia un operaio-tipo dell'industria meccanica diversa da quella delle macchine elettriche; (b) sia un operaio-tipo definito in conformita' delle disposizioni del paragrafo seguente. 5. L'operaio-tipo, per l'applicazione del comma (b) del paragrafo 4 del presente articolo, sara' scelto nella categoria che occupa il maggior numero di persone di sesso maschile assistite per l'eventualita' considerata, o di capifamiglia delle persone assistite nel ramo che occupa il maggior numero di dette persone assistite o di detti capifamiglia; a tal fine, si utilizzera' la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attivita' economica, adottate dal Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso della sua settima sessione del 27 agosto 1948, e che e' riportata nell'addendum 1 del presente Codice, tenuto conto di ogni modifica che potrebbe esservi apportata. 6. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, un operaio non qualificato adulto, di sesso maschile potra' venir scelto in ciascuna delle regioni, in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 7. Il salario dell'operaio non qualificato adulto, di sesso maschile, sara' determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro, fissato sia da convenzioni collettive, che, ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtu' di questa, sia da consuetudini, ivi comprese le indennita' di caro-vita, se esistono; quando i salari cosi' determinati differiscono da una regione all'altra e il paragrafo 6 del presente articolo non viene applicato, verra' preso in considerazione il salario medio. 8. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso concessi per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l'incapacita' al lavoro), per invalidita' e per il decesso del capofamiglia, saranno revisionati in caso di sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita.

Codice Europeo-art. 67

ARTICOLO 67. Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo: (a) l'ammontare della prestazione deve essere fissato in base ad una scala prescritta, o secondo una scala fissata dalle autorita' pubbliche competenti in conformita' di norme prescritte; (b) l'ammontare della prestazione non puo' essere ridotto che nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario superino dei sostanziali ammontari prescritti o fissati dalle autorita' pubbliche competenti conformemente alle norme prescritte; (c) il totale della prestazione e delle altre risorse, dopo la deduzione dei sostanziali ammontari di cui al comma (b) del presente articolo, deve essere sufficiente ad assicurare, alla famiglia del beneficiario, condizioni di vita sane e confortevoli e non deve essere inferiore all'ammontare della prestazione calcolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo 66; (d) le disposizioni del comma (c) del presente articolo saranno ritenute soddisfacenti se il totale ammontare delle prestazioni pagate in virtu' della parte in questione supera di almeno il 30 per cento l'ammontare totale delle prestazioni che si otterrebbero applicando le disposizioni dell'articolo 66 e le disposizioni: (i) del comma (b) dell'articolo 13 per la parte III: (ii) del comma (b) dell'articolo 27 per la parte V; (iii) del comma (b) dell'articolo 55 per la parte IX; (iv) del comma (b) dell'articolo 61 per la parte X. TABELLA (ALLEGATA ALLA PARTE XI) Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo

Parte EVENTUALITA BENEFICIARIO-TIPO Percentuale

Codice Europeo-art. 68

PARTE XII DISPOSIZIONI COMUNI ARTICOLO 68. Una prestazione cui abbia avuto diritto una persona assistita, in applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, puo' essere sospesa in una misura che puo' essere prescritta: (a) per tutto il tempo in cui l'interessato non si trovi sul territorio della Parte Contraente; (b) per tutto il tempo in cui l'interessato venga mantenuto a spese, pubbliche o a spese di un'istituzione o di un servizio di previdenza sociale; tuttavia, una parte della prestazione deve essere concessa alle persone che sono a carico del beneficiario; (c) per tutto il tempo in cui l'interessato riceva, in contanti, un'altra prestazione di previdenza sociale ad eccezione di una prestazione familiare, e per tutto il periodo in cui viene indennizzato per la stessa eventualita' da un terzo, con la riserva che la parte della prestazione sospesa non superi l'altra prestazione o l'indennita' proveniente da terzi; (d) quando l'interessato ha tentato di ottenere una prestazione con la frode; (e) quando l'eventualita' e' stata causata da un reato o da un crimine commesso dall'interessato; (f) quando l'eventualita' e' stata causata da un errore volontario dell'interessato; (g) in determinati casi quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi medici o i servizi di riabilitazione a sua disposizione o non osservi le norme prescritte per verificare l'esistenza dell'eventualita' o per il comportamento dei beneficiari di prestazioni; (h) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi di collocamento a sua disposizione; (i) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l'interessato abbia perduto il proprio impiego come risultato diretto di una sospensione di lavoro dovuta a conflitto professionale, o abbia lasciato volontariamente il proprio impiego senza giustificati motivi; (j) per quanto concerne la prestazione ai sopravviventi per tutto il tempo in cui la vedova viva in concubinaggio.

Codice Europeo-art. 69

ARTICOLO 69. 1. Ogni richiedente deve avere il diritto di appellarsi in caso di rifiuto della prestazione o di contestazione sulla sua qualita' o sulla sua quantita'. 2. Quando, nell'applicazione del presente Codice, l'amministrazione delle cure mediche e' affidata ad un ufficio governativo responsabile davanti al Parlamento, il diritto d'appello di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo' essere sostituito dal diritto di fare esaminare dall'autorita' competente ogni reclamo che riguardi il rifiuto delle cure mediche o la qualita' delle cure mediche ricevute. 3. Quando le richieste vengono portate davanti a tribunali speciali, creati per trattare le questioni di previdenza sociale e in seno ai quali siano rappresentate le persone assistite, il diritto d'appello puo' non essere accordato.

Codice Europeo-art. 70

ARTICOLO 70. 1. Il costo delle prestazioni concesse in applicazione del presente Codice e le spese amministrative di tali prestazioni devono essere finanziate collettivamente mediante contributi od imposte, o congiuntamente da essi secondo modalita' che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della Parte Contraente e di quella delle categorie delle persone assistite. 2. Il totale dei contributi assicurativi a carico dei salariati assistiti non deve superare il 50 per cento del totale delle risorse destinate alla protezione dei salariati delle loro mogli e dei figli. Per determinare se tale condizione e' soddisfatta, tutte le prestazioni concesse dalla Parte Contraente, in applicazione del presente Codice, potranno essere considerate nel loro insieme, ad eccezione delle prestazioni concesse alle famiglie e ad eccezione di quelle concesse in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ove queste ultime siano fornite da istituzioni particolari. 3. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilita' generale per quanto attiene al servizio delle prestazioni concesse in applicazione del presente Codice ed adottare tutte le misure necessarie al fine di raggiungere tale scopo; essa deve, occorrendo, accertarsi che gli studi ed i calcoli attuariali necessari, relativi all'equilibrio finanziario siano redatti periodicamente, ed in ogni caso, prima di ogni modifica delle prestazioni, del tasso dei contributi o delle imposte destinate alla copertura delle eventualita' in questione.

Codice Europeo-art. 71

ARTICOLO 71. 1. Quando l'amministrazione non e' assicurata da un ufficio governativo responsabile di fronte al Parlamento, i rappresentanti delle persone assistite devono partecipare all'amministrazione o farne parte con potere consultivo alle condizioni prescritte; la legislazione nazionale puo' anche prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorita' pubbliche. 2. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilita' generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all'applicazione del presente Codice.

Codice Europeo-art. 72

PARTE XIII DISPOSIZIONI VARIE ARTICOLO 72. Il presente Codice non si applichera': (a) alle eventualita' sopravvenute prima dell'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata; (b) alle prestazioni concesse per eventualita' sopravvenute dopo l'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti e tali prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta entrata in vigore.

Codice Europeo-art. 73

ARTICOLO 73. Le Parti Contraenti si adopereranno per regolare in uno strumento speciale le questioni relative alla sicurezza sociale degli stranieri e degli emigranti, in particolare per quanto concerne l'uguaglianza di trattamento con i nazionali e la conservazione dei diritti acquisiti o in via di acquisizione.

Codice Europeo-art. 74

ARTICOLO 74. 1. Ogni Parte Contraente sottoporra' al Segretario Generale un rapporto annuo sull'applicazione del presente Codice. Tale rapporto fornira': (a) informazioni complete sulla legislazione che da' efficacia alle disposizioni del Codice previste dalla ratifica; e (b) le prove che la detta Parte Contraente ha soddisfatto le esigenze statistiche formulate da: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b), per quanto riguarda il numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto attiene agli ammontari delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto riguarda la durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 per quanto riguarda la proporzione delle risorse che provengono da contributi assicurativi dei salariati assistiti. Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Ogni Parte Contraente fornira' al Segretario Generale, su richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sul modo in cui Essa applica le disposizioni del presente Codice previste per la sua ratifica. 3. Il Comitato dei Ministri potra' autorizzare il Segretario Generale a trasmettere all'Assemblea Consultiva copia dei rapporti e delle informazioni supplementari sottoposte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Il Segretario Generale inviera' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro i rapporti e le informazioni supplementari sottoposti in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, pregandolo di consultare su tale materia l'organo competente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di trasmettergli le conclusioni cui detto organo e' giunto. 5. Detti rapporti e informazioni supplementari, nonche' le conclusioni dell'organo della Organizzazione Internazionale del Lavoro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, saranno esaminati dal Comitato che sottoporra' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le conclusioni cui e' giunto.

Codice Europeo-art. 75

ARTICOLO 75. 1. Dopo aver consultato, ove occorra, l'Assemblea Consultiva, il Comitato dei Ministri determinera' a maggioranza dei due terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, se ogni Parte Contraente si e' uniformata agli obblighi accettati in virtu' del presente Codice. 2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che una Parte Contraente non esegua gli obblighi da essa assunti in virtu' del presente Codice, invitera' la detta Parte Contraente ad adottare le misure ritenute necessarie dal Comitato dei Ministri per assicurare tale esecuzione.

Codice Europeo-art. 76

ARTICOLO 76. Ogni Parte Contraente inviera' al Segretario Generale, ogni due anni, un rapporto sullo stato della propria legislazione e di quanto ha adottato in pratica circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X del Codice che, in conformita' dell'articolo 3, non sono state specificate nella propria ratifica o in una notifica successiva fatta in applicazione dell'articolo 4.

Codice Europeo-art. 77

PARTE XIV DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 77. 1. Il presente Codice e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sara' sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario Generale sotto riserva, occorrendo, del consenso preliminare del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo 4 dell'articolo 78. 2. Il presente Codice entrera' in vigore un anno dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica. 3. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il Codice entrera' in vigore un anno dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica.

Codice Europeo-art. 78

ARTICOLO 78. 1. Ogni Stato firmatario che desideri avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2, dovra', prima della ratifica, sottoporre al Segretario generale un rapporto che indichi in quale misura il proprio sistema di sicurezza sociale sia conforme alle disposizioni del Codice. Tale rapporto dovra' contenere un resoconto: (a) sulla legislazione vigente in materia; e (b) sulle prove che lo Stato firmatario soddisfa alle esigenze statistiche formulate da: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b): 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b); per quanto attiene al numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto attiene agli ammortamenti delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto attiene alla durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 per quanto riguarda la proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei salariati assistiti; e (c) di tutti gli elementi di cui lo Stato firmatario desidera sia tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2. Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Lo Stato firmatario interessato fornira' al Segretario Generale, su richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sulla conformita' del proprio sistema di sicurezza sociale alle disposizioni del presente Codice. 3. Il detto rapporto e le dette informazioni supplementari saranno esaminate dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 2. Il Comitato sottoporra' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni. 4. Il Comitato dei Ministri si pronuncera' a maggioranza dei due terzi, conformemente al paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, per decidere se il sistema di sicurezza sociale del detto Stato firmatario e' conforme alle disposizioni del Codice. 5. Se decide che tale sistema di sicurezza sociale non e' conforme alle disposizioni del Codice, il Comitato dei Ministri ne informera' lo Stato firmatario interessato e potra' rivolgergli delle raccomandazioni sul modo in cui tale conformita' puo' essere realizzata.

Codice Europeo-art. 79

ARTICOLO 79. 1. Dopo l'entrata in vigore del presente Codice, il Comitato dei Ministri potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderirvi. Tale adesione sara' soggetta alle condizioni ed alla procedura di ratifica, previste dal presente Codice. 2. L'adesione di uno Stato al Codice, si effettuera' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale. Il Codice entrera' in vigore per uno Stato che vi aderisce, un anno dopo il deposito del proprio strumento di adesione. 3. Gli obblighi ed i diritti di uno Stato aderente saranno gli stessi previsti dal presente Codice per gli Stati firmatari che l'abbiano ratificato.

Codice Europeo-art. 80

ARTICOLO 80. 1. Il presente Codice verra' applicato nel territorio metropolitano di ogni Parte Contraente. Ogni Parte Contraente potra', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, precisare, con dichiarazione fatta al Segretario Generale, il territorio che sara' considerato a tal fine come suo territorio metropolitano. 2. Ogni Parte Contraente che ratifichi il Codice od ogni Stato che vi aderisca potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione o in ogni altra data successiva, notificare al Segretario Generale, che il Codice, in tutto o in parte e con riserve delle modifiche specificate nella notifica, verra' applicato ad una qualsiasi delle parti del proprio territorio metropolitano non specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o ad uno qualsiasi degli altri territori internazionali. Le modifiche specificate in tale notifica potranno essere annullate o emendate con ulteriore notifica. 3. Ogni Parte Contraente potra', nei periodi in cui Essa puo' denunciare il Codice conformemente alle disposizioni dell'articolo 81, notificare al Segretario Generale che il Codice cessa di essere applicabile ad una qualsiasi parte del suo territorio metropolitano o ad uno qualsiasi degli altri territori cui Essa ha applicato il Codice in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Codice Europeo-art. 81

ARTICOLO 81. Ogni Parte Contraente non potra' denunciare il presente Codice, od una o piu' delle sue parti da II a X, se non allo spirare di un termine di cinque anni dopo la data in cui il Codice e' entrato in vigore per tale Parte Contraente, o allo spirare di ogni altro ulteriore termine di cinque anni, ed in tutti i casi con un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale. Tale denuncia non pregiudichera' la validita' del Codice nei confronti delle altre Parti Contraenti, con la riserva che il numero degli Stati per i quali il Codice e' in vigore non sia inferiore a tre.

Codice Europeo-art. 82

ARTICOLO 82. Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, al Governo di ogni Stato aderente, nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: (i) la data di entrata in vigore del presente Codice ed i nomi dei firmatari che l'avranno ratificato; (ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che lo accompagni; (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 80; e (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 81.

Codice Europeo-art. 83

ARTICOLO 83. L'allegato al presente codice fa parte integrante di questo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Codice. FATTO a Strasburgo il 16 aprile 1964, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne inviera' copie certificate conformi a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti, nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. (Seguono le firme).

Codice Europeo-Addenda n. 1

ALLEGATO e ADDENDA n. 1 e 2 ALLEGATO ARTICOLO 68 (i) Resta inteso che l'articolo 68 (i) del presente Codice sara' interpretato in conformita' della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente. ADDENDUM 1 CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE TIPO PER INDUSTRIE DI TUTTI I RAMI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA Nomenclatura dei rami e delle categorie. Ramo 0. Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca: 01. Agricoltura ed allevamento del bestiame 02. Silvicultura e sfruttamento delle foreste 03. Caccia, cattura con trappole e ripopolamento della selvaggina 04. Pesca Ramo 1. Industrie estrattive: 11. Estrazione del carbone 12. Estrazione dei minerali 13. Petrolio greggio e gas naturale 14. Estrazione della pietra da costruzione, dell'argilla e della sabbia 19. Estrazione dei minerali non metalliferi, non classificati altrove Rami 2-3. Industrie manifatturiere: 20. Industria delle derrate alimentari (ad esclusione delle bevande) 21. Industria delle bevande 22. Industria del tabacco 23. Industrie tessili 24. Industrie di calzature, articoli di abbigliamento, ed altri articoli derivati da materiali tessili 25. Industrie del legno e del sughero (ad esclusione dell'industria del mobile) 26. Industrie della carta e fabbricazione di articoli a base di carta 28. Stampa, editoria ed industrie affini 29. Industrie del cuoio e degli articoli in cuoio (ad esclusione delle calzature) 30. Industria della gomma 31. Industrie chimiche e di prodotti chimici 32. Industria dei derivati dal petrolio e dal carbone 33. Industria dei prodotti minerali non metallici (ad esclusione dei derivati del petrolio e del carbone) 34. Industrie metalliche di base 35. Fabbricazione di prodotti metallurgici (ad esclusione dei macchinari e del materiale da trasporto) 36. Costruzione di macchinari (ad esclusione delle macchine elettriche) 37. Costruzione di macchinari, apparecchi e forniture elettriche 38. Costruzione di materiale da trasporto 39. Industrie manifatturiere varie Ramo 4. Costruzione: 40. Costruzione Ramo 5. Elettricita', gas, acqua e servizi sanitari: 51. Elettricita', gas e vapore 52. Servizi idrici e servizi sanitari Ramo 6. Commercio, banche, assicurazioni e affari immobiliari: 61. Commercio all'ingrosso e al minuto 62. Banche ed altri istituti finanziari 63. Assicurazioni 64. Affari immobiliari Ramo 7. Trasporti, magazzini di deposito e comunicazioni 71. Trasporti 72. Depositi e magazzini 73. Comunicazioni Ramo 8. Servizi: 81. Servizi governativi 82. Servizi forniti al pubblico ed alle imprese 83. Servizi ricreativi 84. Servizi personali Ramo 9. Attivita' non descritta adeguatamente: 90. Attivita' non descritta adeguatamente.

Codice Europeo-Addenda n. 2

ADDENDUM 2 VANTAGGI SUPPLEMENTARI PARTE II Cure mediche. 1. Le cure prestate fuori dagli ospedali da praticanti di medicina generale o da specialisti, ivi comprese le visite a domicilio, senza limitazione di durata; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese delle cure ricevute fino a concorrenza del 25 per cento. 2. La fornitura di prodotti farmaceutici essenziali, senza limitazione di durata; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo dei prodotti ricevuti sino a concorrenza del 25 per cento. 3. Nel caso di determinate malattie che necessitano di un trattamento di lunga durata, ivi compresa la tubercolosi, le cure prestate negli ospedali, ivi compreso il ricovero, le cure generiche di medicina generale o di specialisti, a seconda della necessita', e tutte le cure relative necessarie per una durata che non puo' essere limitata a meno di 52 settimane per caso. 4. Le cure odontoiatriche di conservazione, tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese delle cure ricevute sino a concorrenza di un terzo. 5. Quando la partecipazione del beneficiario o del capofamiglia viene fissata in una somma uniforme per ogni caso di cura od ogni prescrizione di prodotti farmaceutici, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone protette per ogni categoria di prestazioni di cui ai numeri 1, 2 e 4 che precedono, non deve superare la percentuale prescritta del costo totale di detta categoria nel caso di un determinato periodo. PARTE III Indennita' di malattia. 6. L'indennita' di malattia, al tasso specificato nell'articolo 16 per una durata che non puo' essere limitata a meno di 52 settimane per caso. PARTE IV Indennita' di disoccupazione. 7. L'indennita' di disoccupazione, al tasso specificato dall'articolo 22 per una durata che non puo' essere limitata a meno di 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi. PARTE V Indennita' di vecchiaia. 8. L'indennita' di vecchiaia al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 28: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 29 o, quando la prestazione di cui all'articolo 28 e' subordinata ad un periodo di residenza e la Parte Contraente non si avvale delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29, dopo 10 anni di residenza; e (b) nel caso previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 29, sotto riserva delle condizioni prescritte, relative alle precedenti attivita' economiche della persona assistita. PARTE VII Assegni familiari. 9. Le prestazioni in denaro, sotto forma di pagamenti periodici, sino a quando il figlio che giustifica il diritto alla prestazione e che prosegue gli studi, raggiunga un'eta' che non puo' essere fissata a meno di 16 anni. PARTE VIII Indennita' di maternita'. 10. La concessione di indennita' di maternita' senza la condizione di "stage". PARTE IX Indennita' di invalidita'. 11. L'indennita' di invalidita', al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 56: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 57 o, quando la prestazione di cui all'articolo 56 sia subordinata ad un periodo di residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 57, dopo cinque anni di residenza, e (b) nei casi in cui la persona assistita non abbia soddisfatto le condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 57, per la sola ragione che essa era troppo anziana al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'applicazione di tale parte, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle precedenti attivita' economiche della persona assistita. PARTE X Indennita' ai sopravviventi. 12. Le prestazioni ai sopravviventi al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 62: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 63 o, quando l'indennita' di cui all'articolo 62 e' subordinata ad un periodo di residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 63, dopo 5 anni di residenza; e (b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia non avesse soddisfatto le condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 63 per la sola ragione che egli era troppo anziano al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'applicazione di questa parte, fatte salve le condizioni prescritte relative alle precedenti attivita' economiche del capofamiglia. PARTI II, III O X 13. Un'indennita' di spese funerarie ammontante a: (i) sia venti volte i precedenti guadagni giornalieri della persona assistita che servono o sarebbero serviti di base al calcolo dell'indennita' ai sopravviventi o dell'indennita' di malattia, seconda del caso; tuttavia, non e' necessario che la prestazione totale sia superiore a venti volte la paga giornaliera dell'operaio qualificato di sesso maschile, determinata in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65; (ii) sia venti volte la paga giornaliera di un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, determinata in conformita' delle disposizioni dell'articolo 66.

Codice Europeo-Protocollo

PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE PREAMBOLO Gli Stati del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Decisi a stabilire un livello di previdenza sociale piu' elevato di quello previsto dalle disposizioni del Codice Europeo di Sicurezza Sociale firmato a Strasburgo il 16 aprile 1964 (qui appresso denominato "il Codice"); Desiderosi di incitare tutti gli Stati membri del Consiglio a sforzarsi di raggiungere un tale livello piu' elevato, tenendo conto delle condizioni economiche valide per i loro rispettivi Paesi. Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: TITOLO I Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo, e nei confronti di ogni Stato che abbia aderito a questi due strumenti, le disposizioni che seguono sostituiranno i corrispondenti articoli, paragrafi e commi del Codice: L'articolo 1, paragrafo 1, comma (h), sara' cosi' redatto: Il termine "ragazzo" indica: (i) sia un ragazzo di eta' inferiore ai 16 anni; (ii) sia un ragazzo al di sotto dell'eta' in cui termina la frequenza scolastica obbligatoria o un ragazzo di eta' inferiore ai 15 anni, a seconda di cio' che sara' prescritto. Tuttavia, tale termine stara' ad indicare, nel caso di un ragazzo che continui i propri studi, che sia apprendista o infermo, un ragazzo di eta' inferiore ai 18 anni; L'articolo 2, paragrafo 1, comma (b), sara' cosi' redatto: b) Almeno otto di quelle parti da II a X per le quali lo Stato membro interessato abbia accettato gli obblighi derivanti dal Codice in conformita' dell'articolo 3 di quest'ultimo, restando inteso che la parte II conta per due e la parte V per tre parti; L'articolo 2, paragrafo 2, sara' cosi' redatto: 2. Le condizioni del comma (b) del precedente paragrafo potranno essere ritenute soddisfatte quando: (a) vengono applicate almeno sei di quelle parti da II a X per le quali lo Stato membro interessato ha accettato gli obblighi derivanti dal Codice conformemente all'articolo 3 di quest'ultimo, comprendente almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e (b) venga fornita la prova che la legislazione in materia di previdenza sociale in vigore equivalga ad una qualsiasi delle combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto. (i) del fatto che alcune suddivisioni previste al comma (a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per quanto attiene al campo di applicazione o al livello delle prestazioni o l'uno e l'altro; (ii) del fatto che alcune suddivisioni di cui al comma (a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice, concedendo alcuni vantaggi supplementari che figurano nell'addendum 2 del Codice, modificato dal Protocollo, e (iii) di suddivisioni che non raggiungano il livello delle norme del Codice. L'articolo 9 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 65 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto: 1. Le prestazioni devono comprendere almeno: (a) in caso di stato morboso: (i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le visite a domicilio e le cure di specialisti nelle condizioni prescritte; (ii) le cure ospedaliere, ivi compreso il ricovero in ospedali, le cure generiche di medicina generale o di specialisti, a seconda della necessita', le cure infermieristiche e tutti i servizi ausiliari necessari; (iii) la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici magistrali necessari e di tutte le specialita' ritenute essenziali, e (iv) le cure odontoiatriche di conservazione per i figli protetti, e (b) in caso di gravidanza di parto e delle loro conseguenze: (i) le cure pre-natali, le cure durante il parto e le cure post-partum prestate sia da un medico che da un'ostetrica diplomata; (ii) il ricovero quando e' necessario, e (iii) la fornitura di prodotti farmaceutici. 2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute: (a) in caso di stato morboso, tuttavia le norme relative a tale partecipazione devono essere fissate in modo da non comporre un onere troppo gravoso, e la partecipazione del beneficiario o del suo capofamiglia non deve superare: (i) per le cure generiche di medicina generale e di specialisti prestate fuori degli ospedali: il 25 per cento; (ii) per le cure ospedaliere: il 25 per cento; (iii) per la fornitura di prodotti farmaceutici: in media il 25 per cento; (iv) per le cure odontoiatriche di conservazione: il 33 1/3 per cento; (b) in caso di gravidanza, di parto e delle loro conseguenze, solo per le forniture farmaceutiche, la partecipazione del beneficiario o del suo capofamiglia non deve superare, in media, il 25 per cento; le norme relative a tale partecipazione devono essere fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso; (c) quando tale partecipazione viene fissata in misura uniforme per ogni caso di cura ed ogni prescrizione di prodotti farmaceutici, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone protette per ciascuna delle categorie di prestazioni di cui ai commi (a) e (b) non deve superare la percentuale prescritta del costo totale di tale categoria nel corso di un dato periodo. L'articolo 12, sara' cosi' redatto: Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita' coperta, con la riserva che il ricovero possa essere limitato a 52 settimane per ogni caso di cura o a 78 settimane nel corso di un periodo di tre anni consecutivi. L'articolo 15, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 18 sara' cosi' redatto: La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con la possibilita' di non pagarla per i primi tre giorni di sospensione del guadagno, e con la riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 52 settimane in caso di malattia o a 78 settimane nel corso di un periodo di tre anni consecutivi. L'articolo 21, comma (a), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 55 per cento dell'insieme dei salariati. L'articolo 24 sara' cosi' redatto: 1. Quando vengono assistite categorie di salariati, la durata della prestazione di cui all'articolo 22 puo' essere limitata a 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, o a 21 settimane in ciascun caso di sospensione del guadagno. 2. Quando vengono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante l'eventualita', non superano limiti prescritti, la prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita'. Tuttavia, la durata della prestazione prescritta, garantita senza la condizione di risorse puo' essere limitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui la durata della prestazione sia scaglionata, in virtu' della legislazione nazionale, in base alla durata del pagamento di contributi o in base alle prestazioni ricevute precedentemente nel corso del periodo prescritto, si riterranno soddisfatte le disposizioni del paragrafo 1 se la durata media della prestazione comporta almeno 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi. 4. La prestazione puo' non essere versata sia: (a) durante i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno contando i giorni di disoccupazione precedenti e successivi ad un impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno; sia (b) durante i primi sei giorni nel corso di un periodo di 12 mesi. 5. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle condizioni di impiego. 6. Misure devono essere adottate per mantenere l'impiego ad un livello elevato e stabile nel paese, e idonee facilitazioni ai fini di aiutare le persone disoccupate per ottenere un nuovo adeguato impiego, in particolare servizi di collocamento, corsi di addestramento professionale, una assistenza che permetta loro di trasferirsi, occorrendo, in altra regione per trovare un impiego conveniente ed altri servizi connessi. L'articolo 26, paragrafi 2 e 3, sara' cosi' redatto: 2. L'eta' prescritta non dovra' superare i 65 anni. Tuttavia potra' essere prescritta un'eta' superiore, a condizione che il numero dei residenti che abbiano raggiunto tale eta' non sia inferiore al 10 per cento del numero totale dei residenti da piu' di 15 anni che non abbiano raggiunto detta eta'. Quando non sono assistite categorie prescritte di salariati, l'eta' prescritta non dovra' superare i 65 anni. 3. La legislazione nazionale potra' sospendere le prestazioni se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita prescritte attivita' remunerate e potra' ridurre le prestazioni contributive quando il guadagno del beneficiario supera un determinato ammontare. L'articolo 27, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 28, comma (b), sara' cosi' redatto: (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell'eventualita', non superino dei limiti prescritti. Deve essere tuttavia garantita una prestazione prescritta, senza la condizione di risorse, a determinate categorie di persone definite in conformita' dei commi (a) o (b) dell'articolo 27, sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni non saranno piu' rigide di quelle previste al paragrafo 1 dell'articolo 29. L'articolo 32, comma (d), sara' cosi' redatto: (d) perdita di mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli per il decesso del capofamiglia. L'articolo 33 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati, e, per le prestazioni cui da' diritto il decesso del capofamiglia, anche le mogli ed i figli dei salariati di tali categorie. L'articolo 41 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere, nella misura in cui la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 44 sara' cosi' redatto: L'ammontare totale delle prestazioni concesse in conformita' dell'articolo 42 dovra' essere tale da rappresentare il 2 per cento del salario di un operaio ordinario adulto, di sesso maschile, determinato in conformita' delle norme di cui all'articolo 66 moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti. L'articolo 48 sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia tutte le donne appartenenti alle categorie prescritte di salariati costituenti tali categorie, in totale almeno l'80 per cento dei salariati, e per quanto riguarda le prestazioni mediche, in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie; (b) sia tutte le donne appartenenti alle categorie prescritte della popolazione attiva, quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti, e, per quanto attiene alle prestazioni mediche, in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie. L'articolo 49, paragrafo 2, sara' cosi' redatto: 2. Le cure mediche devono comprendere almeno: (a) le cure pre-natali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, che da un'ostetrica diplomata; (b) il ricovero in ospedale quando questo e' necessario, e (c) le forniture di prodotti farmaceutici, con la riserva che la beneficiaria, o il suo capofamiglia possa essere tenuta a partecipare alle spese delle forniture farmaceutiche ricevute. Le norme relative a tale partecipazione devono essere stabilite in modo da non comportare un onere troppo gravoso e la partecipazione della beneficiaria o del suo capofamiglia non deve superare il 25 per cento. Quando la partecipazione della beneficiaria o del suo capofamiglia e' fissata in una somma uniforme per ogni prescrizione, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone assistite non deve superare il 25 per cento del costo totale nel corso di un determinato periodo. L'articolo 54 sara' cosi' redatto: L'eventualita' coperta sara' costituita dall'incapacita' ad esercitare una attivita' professionale, d'un grado prescritto, quando appare probabile che tale capacita' sara' permanente o quando essa sussista dopo la cessazione del pagamento dell'indennita' di malattia. Tuttavia, il grado prescritto di tale incapacita' non dovra' superare i due terzi. L'articolo 55, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 56 sara' cosi' redatto: 1. La prestazione sara' costituita da una infermita' periodica, calcolata nel modo seguente: (a) in conformita' delle disposizioni degli articoli 65 e 66, quando sono assistite categorie di salariati o della popolazione attiva; (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 61, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell'eventualita', non superino i limiti prescritti per una determinata prestazione. Tuttavia dev'essere garantita, senza la condizione dell'esistenza o meno di risorse, alle categorie prescritte di persone definite in conformita' dei commi (a) e (b) dell'articolo 55, sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni non potranno essere piu' rigorose di quelle di cui al paragrafo 1 dell'articolo 57. 2. Misure devono essere adottate per assicurare il funzionamento di servizi di riadattamento funzionale e professionale e per mantenere facilitazioni al fine di aiutare le persone minorate per trovare un impiego conveniente, in particolare, servizi di collocamento, un'assistenza che permetta loro di spostarsi in altra regione, occorrendo, al fine di trovare un impiego idoneo ad altri servizi connessi. L'articolo 61, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte di salariati, costituenti, in totale, almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti, in totale, almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. L'articolo 62, comma (b), sara' cosi' redatto: (b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli che abbiano la qualifica di residente, le cui risorse, durante l'eventualita', non superino i limiti prescritti. Deve tuttavia, essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione dell'esistenza o meno di risorse alle mogli ed ai figli di capifamiglia appartenenti a categorie prescritte di persone definite in conformita' dei commi (a) e (b) dell'articolo 61 sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni non potranno essere piu' rigorose di quelle previste al paragrafo 1 dell'articolo 63. TABELLA ALLEGATA ALLA PARTE XI Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo

Parte EVENTUALITA' BENEFICIARIO-TIPO Percentuale

III IV V VI VIII IX X Malattia......... Disoccupazione... Anzianita'....... Infortuni sul la- voro e malattie professionali: Incapacita' al lavoro........... Perdita totale della capacita' di guadagno..... (a) in generale.. (b) quando l'in- validita' richie- de assistenza costante Sopravviventi.... Maternita'....... Invalidita'...... Sopravviventi.... Uomo con moglie e 2 figli.. Uomo con moglie e 2 figli.. Uomo con moglie in eta' pensionabile............. Uomo con moglie e 2 figli.. Uomo con moglie e 2 figli.. (a) (b) Vedova con 2 figli......... Donna...................... Uomo con moglie e 2 figli.. Vedova con 2 figli (o 2 fi- gli quando la pensione di vedova non e' stata versata o che questa non sia tale da sopperire alle proprie necessita')................ 50 50 45 50 50 662/3 45 50 50 45

L'articolo 74, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto: 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo sottopone ogni anno al Segretario Generale un rapporto sull'applicazione di tali strumenti. Detto rapporto fornira': (a) informazioni complete sulla legislazione che da' efficacia alle disposizioni dei detti strumenti cui si riferisce la ratifica; e (b) le prove che il detto Stato membro ha soddisfatto alle esigenze statistiche formulate da: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b), relativamente al numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 relativamente agli ammontari delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata delle prestazioni di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 relativamente alla proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei salariati assistiti. Tali prove, per quanto possibile, dovranno essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo, fornira' al Segretario Generale, a richiesta di quest'ultimo informazioni supplementari sul modo con cui applica le disposizioni dei detti strumenti previsti dalla ratifica. L'articolo 75 sara' cosi' redatto: 1. Dopo aver sentito, se del caso, il parere dell'assemblea consultiva, il Comitato dei Ministri stabilira' con la maggioranza dei due terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, se ogni Stato membro, che abbia ratificato il Codice ed il presente Protocollo, si sia uniformato agli obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti. 2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che uno Stato membro che abbia ratificato il Codice e il presente Protocollo, non osserva gli obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti, invitera' il detto Stato membro ad adottare le misure ritenute necessarie dal Comitato dei Ministri per assicurare tale osservanza. L'articolo 76 sara' cosi' redatto: Ogni Stato membro, che abbia ratificato il Codice e il presente Protocollo, inviera' al Segretario Generale, ogni due anni, un rapporto sullo stato della propria legislazione e della prassi in esso seguita circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X del Codice e del Protocollo che, in conformita' all'articolo 3 non siano state specificate nella propria ratifica o in una successiva notifica, fatta in applicazione dell'articolo 4. L'articolo 79 sara' cosi' redatto: 1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Comitato dei Ministri potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderirvi. Tale adesione sara' soggetta alle condizioni ed alla procedura di ratifica previste dal presente Protocollo. 2. L'adesione di uno Stato al presente Protocollo avverra' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale. Il Protocollo entrera' in vigore, per uno Stato aderente, un anno dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione. 3. Gli obblighi ed i diritti di uno Stato aderente saranno gli stessi previsti dal presente Protocollo per gli Stati membri che l'abbiano ratificato. L'articolo 80 sara' cosi' redatto: 1. Il Codice e (o) il presente Protocollo si applicheranno al territorio metropolitano di ogni Stato membro nei confronti del quale essi siano in vigore e di ogni Stato aderente. Ogni Stato membro od ogni Stato aderente potra', al momento della firma o all'atto del proprio strumento di ratifica o di adesione precisare, mediante dichiarazione fatta al Segretario Generale, il territorio che sara' considerato a tal fine, come suo territorio metropolitano. 2. Ogni Stato membro che ratifichi il Codice e (o) il presente Protocollo, od ogni Stato aderente, potra', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, o in ogni altra data successiva, notificarne al Segretario Generale che il Codice e (o) il presente Protocollo, in tutto o in parte e sotto riserva di specificate modifiche nella notificazione saranno applicati ad una qualsiasi delle parti del proprio territorio metropolitano, non specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o ad uno qualsiasi degli altri territori di cui assicuri le relazioni internazionali. Le modifiche specificate in siffatta notifica potranno essere annullate o emendate con successiva notifica. 3. Ogni Stato membro nei confronti del quale il Codice ed il presente Protocollo siano in vigore, od ogni Stato aderente, potra', nei periodi in cui esso puo' denunciare il Codice e (o) il presente Protocollo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 81, notificare al Segretario Generale che il Codice e (o) il presente Protocollo cessano di essere applicati ad una parte qualsiasi del proprio territorio metropolitano o ad uno qualsiasi degli altri territori in cui il Codice e (o) il presente Protocollo siano stati applicati in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. L'articolo 81 sara' cosi' redatto: Ogni stato membro che abbia notificato il Codice ed il presente Protocollo, od ogni Stato che vi abbia aderito, non potra' denunciare il Codice ed il Protocollo o soltanto il Protocollo o una o piu' delle parti da II a X dei detti strumenti, se non allo spirare di un periodo di 5 anni dopo la data in cui il Codice e (o) il Protocollo sono entrati in vigore per tale Stato membro o tale Stato aderente o allo spirare di ogni altro periodo ulteriore di 5 anni; in ogni caso mediante un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale. Tale denuncia non pregiudichera' la validita' del Codice e (o) del Protocollo nei confronti degli altri Stati membri che li abbiano ratificati o degli altri Stati che vi abbiano aderito, sotto riserva che il numero di tali Parti non sia mai inferiore a tre per il Codice ed a tre per il Protocollo. L'articolo 82 sara' cosi' redatto: Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio, al Governo di ogni Stato aderente, nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: (i) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed i nomi degli Stati membri che l'avranno ratificato; (ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che lo accompagni; (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 80; e (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 81. TITOLO II 1. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potra' firmare o ratificare il presente Protocollo senza avere, contemporaneamente od anteriormente, firmato o ratificato il Codice Europeo di Sicurezza Sociale. 2. Nessuno Stato potra' aderire al presente Protocollo senza avere contemporaneamente od anteriormente aderito al Codice Europeo di Sicurezza Sociale. TITOLO III 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri. Esso verra' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale, sotto riserva, occorrendo, della previa decisione affermativa e preventiva del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo 4 del titolo IV. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore un anno dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica. 3. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore un anno dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica. TITOLO IV 1. Ogni firmatario che desideri avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 del Codice, modificato dal presente Protocollo, sottoporra', prima della ratifica, al Segretario Generale un rapporto in cui sia indicato in quale misura il proprio sistema di sicurezza sociale sia conforme alle disposizioni del presente Protocollo. Tale rapporto comprendera' un'esposizione: (a) della legislazione esistente in materia; e (b) delle prove che il firmatario soddisfa alle esigenze statistiche formulate dalle seguenti disposizioni del Codice, modificato dal presente Protocollo: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b): 55 (a) o (b); 61 (a) o (b); relativamente al numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65,66 o 67 relativamente agli ammontari delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 relativamente alla proporzione delle risorse provenienti da contributi assicurativi dei salariati assistiti; e (c) tutti gli elementi di cui il firmatario desideri sia tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del Codice modificato dal presente Protocollo. Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Il firmatario interessato fornira' al Segretario Generale, a richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sulla conformita' del proprio sistema di sicurezza sociale alle disposizioni del presente Protocollo. 3. Detto rapporto e le informazioni supplementari saranno esaminati dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 2 del Codice. Il Comitato sottoporra' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni. 4. Il Comitato dei Ministri decidera' con la maggioranza dei due terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, se il sistema di sicurezza sociale del detto firmatario e' conforme alle disposizioni del presente Protocollo. 5. Ove decida che tale sistema di sicurezza sociale non sia conforme alle disposizioni del presente Protocollo, il Comitato dei Ministri ne informera' il firmatario interessato e potra' rivolgergli delle raccomandazioni sul modo in cui tale conformita' puo' essere realizzata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 1964, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne inviera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti nonche' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. (Seguono le firme).

Codice Europeo-Addendum n. 2

L'ADDENDUM 2 sara' cosi' redatto: VANTAGGI SUPPLEMENTARI PARTE II Cure mediche. 1. Il controllo medico o il trattamento medico secondo il bisogno, il mantenimento, le cure infermieristiche e le altre cure connesse nelle case di convalescenza, di cura e sanatori preventivi, ed istituti simili per la prevenzione della tubercolosi; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese di cure ricevute fino alla concorrenza di un terzo. 2. Le cure odontoiatriche di mantenimento per tutte le persone assistite, tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese di cure ricevute sino alla concorrenza del 25 per cento salvo nel caso di figli o di donne incinte. 3. Le protesi dentarie; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo delle protesi fornite sino a concorrenza della meta' della spesa. 4. Le cure prestate negli ospedali, ivi compreso il ricovero, le cure generiche di medicina generale o di specialisti, secondo la necessita', le cure infermieristiche e tutte le relative cure necessarie senza limiti di durata. 5. Le cure infermieristiche a domicilio e l'aiuto domestico, tuttavia, il beneficiario od il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese delle cure ricevute nella misura in cui tale contributo non comporti un onere troppo gravoso. 6. La fornitura di occhiali; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alla spesa degli occhiali forniti sino a concorrenza della meta'. 7. La fornitura degli apparecchi acustici; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alla spesa degli apparecchi forniti sino a concorrenza della meta'. 8. La fornitura di arti artificiali ed altri apparecchi medici o chirurgici essenziali; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo delle forniture ricevute sino a concorrenza della meta'. 9. Quando il contributo del beneficiario o del suo capofamiglia e' fissato in una somma uniforme per ogni caso di trattamento o di ogni prescrizione di forniture, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone assistite per ciascuna delle categorie di prestazione di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 ed 8, non deve superare la percentuale prescritta del costo totale di tale categoria nel corso di un periodo. 10. Le cure mediche, nella misura specificata all'articolo 10 del Codice, modificato dal presente Protocollo, senza condizione di "stage". PARTE III Indennita' di malattia. 11. L'indennita' di malattia ad un tasso che non deve essere inferiore a quello citato sull'articolo 16 del Codice, senza limite di durata. PARTE IV Indennita' di disoccupazione. 12. L'indennita' di disoccupazione, ad un tasso che non deve essere inferiore a quello citato nell'articolo 22 del Codice, senza limite di durata, quando si sia ricorso all'articolo 21 (a) del Codice, modificato dal presente Protocollo, ai fini della ratifica. 13. Le prestazioni per i lavoratori che non hanno la possibilita' d'invocare il diritto secondo le normali disposizioni di legge o che abbiano superato il periodo di pagamento delle prestazioni normali. PARTE V Trattamento pensionistico di vecchiaia. 14. La prestazione di vecchiaia al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 28 del Codice, modificato dal presente Protocollo: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 29 del Codice, o, quando la prestazione di cui all'articolo 28 del Codice, modificato dal presente protocollo, e' subordinata ad un periodo di residenza e, ove il membro non si avvale delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 del Codice, dopo dieci anni di residenza; e (b) nel caso previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 29 del Codice, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle precedenti attivita' economiche della persona assistita. PARTE VI Trattamento in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. 15. La rieducazione professionale delle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. 16. In caso di morte del capofamiglia assistito a causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, pagamenti periodici agli ascendenti del capofamiglia, di ammontare equivalente almeno al 20 per cento del guadagno precedente di quest'ultimo o del salario di un operaio non qualificato adulto, di sesso maschile, calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66 del Codice, secondo il caso, sotto riserva che i pagamenti periodici non superino la somma versata dal capofamiglia ai fini del mantenimento degli ascendenti. 17. In caso di morte del capofamiglia assistito, dovuta a causa diversa da infortunio sul lavoro o da malattia professionale pagamenti periodici ai sopravviventi del capofamiglia quando quest'ultimo godeva di pensione per perdita totale o per perdita grave della capacita' di guadagno; tali pagamenti ai sopravviventi devono essere calcolati in conformita' delle disposizioni in materia del Codice, modificato dal presente Protocollo. PARTE VIII Trattamento in caso di maternita'. 18. Un premio o dei premi di natalita', od un pagamento periodico durante l'allattamento materno del bambino. 19. Dei pagamenti periodici, calcolati in conformita' delle disposizioni in materia del Codice, modificato dal presente Protocollo, alla moglie a carico di coloro che appartengono alle categorie assistite di un ammontare almeno equivalente al 50 per cento della prestazione di cui all'articolo 50 del Codice, modificato dal presente Protocollo. 20. Delle prestazioni di maternita' senza condizione di "stage". PARTE IX Trattamento in caso di invalidita'. 21. La prestazione di invalidita', al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 56 del Codice, modificato dal presente Protocollo: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 57 del Codice o, quando la prestazione di cui all'articolo 56 del Codice, modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un periodo di residenza e che il membro non si avvale delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 57 del Codice, dopo cinque anni di residenza; e (b) nel caso in cui la persona assistita non abbia adempiuto alle condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 57 del Codice, per la sola ragione che essa era molto avanti con gli anni al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla applicazione di questa parte modificata dal presente Protocollo, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle attivita' economiche precedenti della persona assistita. 22. Il riadattamento professionale degli invalidi. PARTE X Prestazioni riservate ai superstiti. 23. La prestazione ai superstiti al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all'articolo 62 del Codice, modificato dal presente Protocollo: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice o, quando la prestazione di cui all'articolo 62 del Codice, modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un periodo di residenza e che il membro non si avvalga delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 63 del Codice, dopo cinque anni di residenza; (b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia non abbia osservato le condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice per la sola ragione che egli era troppo anziano al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla applicazione di questa parte modificata dal presente Protocollo, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle precedenti attivita' economiche del capofamiglia. 24. Pagamenti periodici al vedovo infermo ed indigente di donna capofamiglia assistita di un ammontare che sia almeno equivalente al 20 per cento del guadagno anteriore del capofamiglia o al salario di un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66 del Codice, secondo il caso. PARTI II, III, VI o X. 25. Una indennita' per spese funerarie alle persone attive, assistite, ammontante a: (i) sia trenta volte il precedente guadagno giornaliero della persona assistita che serve o che sarebbe servito di base al calcolo della indennita' ai sopravviventi, dell'indennita' di malattia, o di quella in caso di infortunio sul lavoro o di malattie professionali, secondo il caso, tuttavia, non e' necessario che la prestazione totale sia superiore a trenta volte il salario giornaliero dell'operaio qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice; (ii) sia trenta volte il salario giornaliero dell'operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice. PARTI II o III 26. Una indennita' per spese funerarie alla vedova ed ai figli a carico assistiti o alle vedove ed ai figli a carico della persona assistita ammontante a: (i) sia quindici volte il guadagno giornaliero anteriore del capofamiglia che serve di base al calcolo della indennita' di malattia; tuttavia non e' necessario che la prestazione totale sia superiore a quindici volte il salario giornaliero dell'operaio qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita', delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice; (ii) sia quindici volte il salario giornaliero dell'operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, tal quale, e' stabilito in conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice.