La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti. L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 dicembre 1975.