La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Roma il 29 marzo 1974: a) accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera; b) convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 27 e 28 degli atti stessi.
LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI - GULLOTTI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolamentare e di facilitare il traffico ferroviario di frontiera fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali Gli Stati contraenti si impegnano a facilitare il transito per ferrovia alla frontiera. Essi provvederanno a quanto necessario per assicurare un regolare ed efficiente andamento del servizio.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Stazioni comuni 1. Sono stazioni comuni: 1) Brennero/Brenner 2) Tarvisio Centrale 3) San Candido/Innichen Le Ferrovie italiane dello Stato (FS) e le Ferrovie Federali Austriache (OBB) stabiliranno di comune accordo quali traffici (viaggiatori, bagagli, merci, ecc.) si svolgeranno in dette stazioni comuni. 2. Nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof e di Arnoldstein sono istituiti uffici e posti di servizio delle FS aventi i seguenti compiti: 1) nella stazione di Innsbruck Hauptbahnhof: - verifica tecnica, etichettamento e scritturazione veicoli ed attrezzi di carico e transito contabile merci; 2) nella stazione di Arnoldstein: - transito contabile merci. 3. Per facilitare il traffico ferroviario le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti hanno la facolta' di stabilire, di comune accordo, che certe operazioni del servizio di allacciamento e di transito vengano eseguite in altre stazioni diverse da quelle indicate ai comma 1 e 2 del presente articolo. In tali casi si applicano le disposizioni del presente Accordo, in quanto applicabili.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Tronchi di linea di confine 1. Le ÖBB sono autorizzate, con l'osservanza delle condizioni di cui al successivo articolo 8, ad eseguire, con propri veicoli e propri mezzi di trazione, il servizio ferroviario pubblico nel territorio italiano sulle tratte fra il confine e le stazioni comuni (tronchi di linea di confine) ed a fruire delle stazioni comuni. 2. Le FS e le ÖBB regoleranno il servizio ferroviario dei tronchi di linea di confine e l'uso delle stazioni comuni con convenzioni speciali in modo da assicurare un servizio idoneo e regolare.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Uso dei fabbricati e degli impianti 1. Per l'uso comune dei fabbricati e degli impianti costituenti le stazioni comuni le ÖBB devono corrispondere un compenso sulla base dell'interesse - da concordare fra le FS e le ÖBB sul loro valore capitale. Questo compenso verra' determinato tenendo conto dello stesso rapporto indicato per le spese di esercizio di cui al seguente comma 2. Per i fabbricati e gli impianti di uso esclusivo delle OBB queste devono corrispondere l'intero ammontare degli interessi. 2. Le spese derivanti dall'esercizio della gestione comune saranno sostenute dalle FS e poste a carico delle ÖBB in un rapporto corrispondente all'uso delle stazioni comuni. 3. Nuove costruzioni e nuovi impianti oppure loro aggiunte per scopi comuni o per uso esclusivo delle ÖBB devono essere effettuati previo accordo fra le FS e le ÖBB e, in linea di principio, a cura delle FS. L'ammontare della spesa relativa costituisce aumento del valore capitale. Modificazioni alle costruzioni ed agli impianti o loro sostituzioni devono essere effettuate pure previo accordo fra le FS e le OBB e, in linea di principio, a cura delle FS. Costituira' pero' aumento del valore capitale solo il maggior valore derivante dalle modificazioni o sostituzioni, da determinare d'accordo le FS o OBB le medesime. La spesa non costituente aumento di valore e' considerata spesa di esercizio e sara' ripartita come al comma 2. 4. Con convenzioni tra le FS e le ÖBB potra' essere previsto un modo di remunerazione del valore capitale di impianto diverso da quello del regolamento periodico d'interessi. 5. Per l'uso di locali e di impianti ferroviari situati nel territorio austriaco le FS devono corrispondere alle OBB un compenso il cui ammontare sara' stabilito sulla base dei costi propri.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Manutenzione e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti 1. Le FS provvedono a propria cura alla manutenzione ed alla sorveglianza dei fabbricati e degli impianti delle stazioni comuni e dei tronchi di linea di confine. 2. L'ammontare complessivo delle spese di esercizio relative ai fabbricati ed agli impianti sara' ripartito fra le FS e le ÖBB a norma delle convenzioni da stipulare al riguardo fra le FS e le OBB medesime.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Servizio comune 1. Le FS provvedono ad assicurare la buona e regolare esecuzione del servizio comune e del servizio nell'interesse esclusivo delle ÖBB, eseguendo le prestazioni stabilite nella convenzione da stipulare fra le FS e le ÖBB medesime. 2. Le FS e le ÖBB hanno la facolta' di nominare un proprio rappresentante per le stazioni indicate nell'articolo 2. I locali di servizio di tale rappresentante devono portare iscrizioni nelle due lingue degli Stati contraenti, con precedenza della lingua tedesca per le stazioni indicate nell'articolo 2 comma 1 e della lingua italiana per quelle figuranti nell'articolo 2 comma 2.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Estensione dei servizi di trazione e di scorta di treni Le FS e le ÖBB possono accordarsi sul fatto che il servizio di trazione e quello di scorta dei treni od uno solo di essi al di fuori della stazione comune venga effettuato, in una od in entrambe le direzioni, dalle FS o dalle ÖBB con proprie motrici e/o con propri agenti ferroviari. Al riguardo si applicano le disposizioni del presente Accordo che si riferiscono al servizio di trazione e di scorta dei treni ed in particolare quelle degli articoli 13 comma 3, 4, 9 e 10; 15 comma 1, 16,17; 18 comma 2, 3 e 4; 19 comma 3 e 22.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Modalita' di esercizio 1. L'ammissione delle motrici da parte delle Autorita' ed il relativo esame del personale addetto, validi per il territorio di uno Stato contraente sono validi anche per il territorio dell'altro Stato contraente. 2. Le norme da osservarsi per la circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine sono quelle di esercizio in vigore presso le ÖBB ad eccezione delle norme riguardanti la sicurezza del binario e la sede ferroviaria. Puo' pero' venire concordato fra le FS e le ÖBB che le norme da osservarsi per tutto il servizio o per certi rami di esso siano quelle delle FS. 3. Nelle stazioni comuni sono da osservarsi le norme di esercizio delle FS. Puo' pero' essere concordato fra le FS e le ÖBB che per certi rami del servizio siano da osservarsi le norme valevoli per le ÖBB. 4. Gli addetti ai servizi delle FS in quanto eseguono prestazioni per le ÖBB in qualita' di dirigenti addetti al servizio movimento, agenti addetti alla gestione biglietti, bagagli, merci, al telegrafo, al telefono, nonche' gli agenti delle FS cui e' affidata la sorveglianza dei tronchi di linea di confine, devono dar prova di una conoscenza sufficiente dei regolamenti validi per l'esecuzione del rispettivo servizio delle ÖBB. Gli esami rispettivi saranno fatti a cura di funzionari competenti delle ÖBB, in presenza di un funzionario competente delle FS.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Lingua di servizio 1. Nelle stazioni comuni le iscrizioni che riguardano il servizio comune delle ferrovie devono essere redatte nella lingua di entrambi gli Stati contraenti, con precedenza della lingua italiana. I locali di servizio degli uffici italiani indicati nel comma 2 dell'articolo 2 devono del pari avere iscrizioni bilingui, con precedenza della lingua tedesca. Le disposizioni dell'articolo 6, riguardanti i locali di servizio dei rappresentanti di entrambe le ferrovie, rimangono inalterate. 2. Ai soli fini dell'esecuzione del servizio ferroviario delle ÖBB nelle stazioni comuni e sui tronchi di linea di confine, viene usata soltanto la lingua tedesca. 3. Gli addetti ai servizi per le FS menzionati nell'articolo 8 comma 4 devono avere sufficiente conoscenza della lingua tedesca ai fini dell'espletamento del servizio. Gli addetti delle ÖBB, qualora incaricati di espletare particolari servizi delle FS, analoghi a quelli menzionati nell'articolo 8 comma 4, devono da parte loro avere sufficiente conoscenza della lingua italiana. 4. I telegrammi di servizio ferroviario, diretti o provenienti dalle stazioni o da altri uffici austriaci, devono essere tradotti rispettivamente in lingua tedesca od italiana a cura delle stazioni comuni. 5. La corrispondenza di servizio ferroviario tra le stazioni comuni e gli uffici delle ÖBB, ad eccezione di quella con il rappresentante di dette ÖBB, deve essere scambiata in lingua tedesca.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Impianti di telecomunicazioni ferroviarie 1. Le FS e le ÖBB sono autorizzate a realizzare diretti collegamenti dei rispettivi impianti di telecomunicazioni ferroviarie. 2. Gli agenti delle FS e delle OBB sono autorizzati ad usare gratuitamente, per motivi di servizio, gli impianti di telecomunicazioni dell'altra ferrovia.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Regolarita' e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario 1. Nell'esecuzione del servizio sui treni in corsa nei tronchi di linea di confine i funzionari e gli agenti delle ÖBB applicano le disposizioni del proprio Stato che regolano detto servizio. 2. Eventuali infrazioni alla regolarita' ed alla sicurezza del servizio e del traffico ferroviario, constatate in corsa treno dai detti funzionari ed agenti nei tronchi di linea di confine, devono essere portate a conoscenza del competente ufficio locale italiano nella rispettiva stazione comune, per essere regolate ai sensi delle disposizioni vigenti nella Repubblica italiana.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Regime giuridico dei trasporti - Tariffe Le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo nell'ambito delle Convenzioni internazionali in quali casi il traffico di persone, di bagagli, di colli espressi e di merci che attraversa la frontiera tra le stazioni comuni e l'Austria, puo' essere svolto in regime interno austriaco. Parimenti dette Autorita' converranno il punto di saldatura delle tariffe.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Responsabilita' 1. Qualora un viaggiatore, a seguito di un incidente occorso durante ed a causa del servizio esercitato dalle ÖBB su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, rimanga ucciso o ferito, ovvero le cose che un viaggiatore porta seco o al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, la responsabilita' ricade sulle ÖBB, secondo il diritto italiano; al riguardo le ÖBB sono considerate responsabili anche per azioni od omissioni delle FS o dei loro agenti, come se fossero azioni od omissioni proprie o dei propri agenti. Oltre a quella delle ÖBB si ha responsabilita' solidale da parte delle FS nei confronti del viaggiatore, salvo diritto di rivalsa verso le ÖBB. 2. Per i danni derivanti da perdite, avarie e superamento del termine di resa che i bagagli registrati, i colli espressi e le merci subissero su un tronco di linea di confine o in una stazione comune durante il trasporto a mezzo delle ÖBB, la responsabilita' ricade sulle ÖBB in base al contratto di trasporto secondo il diritto austriaco; al riguardo le ÖBB sono considerate responsabili anche per le azioni od omissioni delle FS o dei suoi agenti come se fossero azioni od omissioni proprie o dei propri agenti. 3. Qualora un agente: 1) delle ÖBB addetto ai servizi di confine cui si riferisce il presente Accordo, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, rimanga ucciso o ferito in servizio od a causa del servizio, ovvero le cose che un agente delle ÖBB porta seco o al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, l'obbligo di soddisfare ai diritti derivanti dall'incidente va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato sulle linee delle ÖBB in territorio austriaco; 2) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al comma 1 nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof o di Arnoldstein ovvero sulle linee tra il confine e le dette stazioni, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato sulle linee delle FS in territorio italiano; 3) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al comma 1 su un tronco di linea di confine oppure in una stazione comune, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato nell'ambito dell'esercizio ferroviario delle FS. 4. Nei casi di danni ai veicoli ed agli attrezzi di carico si applicano i regolamenti ferroviari internazionali o accordi speciali fra le FS e le ÖBB. 5. Per quanto riguarda i danni causati al traffico ferroviario postale su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, sono fatte salve le norme internazionali sulla responsabilita' del servizio postale, non esclusi accordi internazionali che dispongano diversamente. 6. Nel caso di incidenti imputabili all'esercizio ferroviario delle ÖBB su un tronco di linea di confine o in una stazione comune alla persona di terzi, che non siano ne' viaggiatori ne' persone addette all'esercizio delle ferrovie o al controllo di frontiera, e di danni alle cose non oggetto di contratto di trasporto, la responsabilita' ricade sull'Amministrazione ferroviaria per colpa della quale o dei cui agenti si e' verificato l'evento dannoso secondo il diritto italiano, salvo che sia diversamente disposto da altri accordi. Qualora risultasse responsabile soltanto una delle due Amministrazioni ferroviarie, l'altra sara' solidalmente responsabile del danno verso i terzi salvo diritto di rivalsa. 7. Nel caso di responsabilita' sia delle OBB che delle FS, il danneggiato potra' convenire in giudizio l'una o l'altra Amministrazione ferroviaria a sua scelta. Il diritto di scelta cessa con la proposizione dell'azione giudiziale. 8. L'azione puo' essere intentata esclusivamente davanti alle Autorita' giudiziarie dello Stato contraente a cui appartiene l'Amministrazione ferroviaria convenuta in giudizio. 9. Restano ferme le disposizioni delle convenzioni internazionali concernenti i danni verificatisi nei trasporti internazionali. 10. In quali casi ed entro quali limiti sono ammessi la rivalsa, nonche' il reciproco risarcimento di danni e rimborso di spese tra le FS e le OBB, dovra' formare oggetto di accordi tra le FS e le ÖBB.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Disposizioni fiscali 1. Per quanto riguarda le tasse vigenti nel territorio italiano, le ÖBB sono parificate alle FS. 2. Sono fatti salvi gli accordi vigenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria stipulati per evitare le doppie imposizioni in materia tributaria. 3. I trasporti eseguiti dalle ÖBB sui tronchi di linea fra il confine e la stazione comune sono esenti dal pagamento delle tasse vigenti nel territorio italiano. 4. Le convenzioni particolari ed i contratti da stipularsi tra le FS e le ÖBB ai sensi del presente Accordo sono esenti da tasse sul territorio degli Stati contraenti.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Documenti personali per il transito della frontiera 1. I funzionari ed agenti ferroviari che, ai sensi del presente Accordo, debbono recarsi e trattenersi sul territorio dell'altro Stato per l'effettuazione del servizio e i funzionari ferroviari incaricati della sorveglianza sul servizio stesso sono esenti dall'obbligo del passaporto e del visto. Essi possono, pertanto, dimostrare la loro identita' e la loro funzione anche mediante esibizione di un documenti dell'Amministrazione ferroviaria munito di fotografia e di un certificato rilasciato dall'ufficio dal quale dipendono per il servizio. In quanto vi abitino, possono trattenersi senza speciale autorizzazione sul territorio dell'altro Stato. 2. Il comma precedente si applica anche nei riguardi delle persone componenti il nucleo familiare dei funzionari ed agenti indicati nel medesimo comma che coabitano con gli stessi.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Uniforme di servizio Gli agenti delle FS e delle ÖBB possono indossare la loro uniforme di servizio) nel territorio dell'altro Stato contraente sul luogo in cui svolgono il loro servizio, come pure nel viaggio di andata e di ritorno.
Accordo-art. 17
Articolo 17 Tutela personale degli agenti ferroviari I funzionari ed agenti ferroviari degli Stati contraenti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato contraente, ricevono la protezione e l'assistenza di cui beneficiano i funzionari e gli agenti corrispondenti di detto altro Stato contraente.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Ammissione degli agenti ferroviari - Infrazioni disciplinari e reati 1. I nominativi degli agenti ferroviari che esplicano stabilmente il proprio servizio nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere comunicati al corrispondente ufficio di detto altro Stato contraente, con l'indicazione del grado, della data di nascita e del luogo di nascita. La comunicazione deve farsi per iscritto e, di regola, prima dell'arrivo dell'impiegato; in casi eccezionali puo' farsi contemporaneamente all'arrivo dell'impiegato stesso. Ugualmente deve provvedersi per le persone componenti i nuclei familiari dei funzionari ed agenti ferroviari indicate all'articolo 15, comma 2; la comunicazione deve essere fatta, in ogni caso, prima dell'arrivo delle persone stesse e con le indicazioni del loro ultimo recapito. 2. Per le eventuali infrazioni disciplinari commesse dai funzionari ed agenti ferroviari nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere applicate le norme generali dello Stato cui l'impiegato appartiene. 3. Ove detti funzionari ed agenti ferroviari commettano azioni considerate quali reati sul territorio dell'altro Stato contraente, la competente Autorita' di detto Stato contraente ne dara' subito notizia all'ufficio cui l'impiegato appartiene. 4. Ogni Stato contraente escludera' o richiamera' i suoi impiegati ferroviari dal servizio nel territorio dell'altro Stato a richiesta di detto altro Stato contraente; in questo caso cessano le facilitazioni di cui all'articolo 15.
Accordo-art. 19
Articolo 19 Disposizioni relative agli agenti ferroviari di ciascuno Stato contraente che prestano servizio nel territorio dell'altro Stato contraente 1. Gli agenti ferroviari, che per l'applicazione del presente Accordo sono comandati a prestare servizio continuativo nel territorio dell'altro Stato contraente e vi costituiscono la loro residenza, beneficiano, ai sensi delle norme di questo ultimo Stato - all'atto del loro insediamento o della costituzione del loro focolare o in occasione del loro rientro nello Stato di provenienza - della franchigia da qualsiasi diritto di entrata o di uscita per le loro masserizie, per gli effetti personali compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche. Tali agevolazioni si estendono anche alle persone che nelle circostanze di cui sopra fanno parte del loro nucleo familiare. La franchigia e' subordinata alla condizione che questi beni siano in libera circolazione nello Stato di provenienza. 2. Detti agenti ferroviari, nonche' i membri del loro nucleo familiare di cui al comma 1, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura in detto Stato contraente. Essi non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa che non debba essere corrisposta anche dai cittadini di tale Stato contraente che risiedono nello stesso Comune. In materia di nazionalita' e di servizio militare sono considerati come aventi la loro residenza nel territorio dello Stato di provenienza. 3. Al personale ferroviario di entrambi gli Stati contraenti che non abbia stabilito la propria dimora abituale nell'altro Stato e' concessa la franchigia dai diritti di entrata e di uscita per i normali oggetti di uso personale giornaliero, gli attrezzi di servizio ed i piccoli quantitativi di viveri che esso porta con se' andando nella localita' di servizio o ritornandone. 4. I veicoli, sia di servizio che di proprieta' degli agenti ferroviari di cui al precedente comma, che servono a questi ultimi per recarsi in servizio nell'altro Stato contraente per poi far ritorno in quello di provenienza, sono ammessi alla temporanea importazione nell'altro Stato prescindendo dalla prestazione della garanzia. Restano salve le eventuali maggiori facilitazioni vigenti in ciascuno degli Stati contraenti. 5. Gli agenti ferroviari che prestano servizio nel territorio dell'altro Stato contraente, ma che non hanno ivi residenza, sono esentati in materia di diritto pubblico da ogni prestazione personale o in natura. 6. Per quanto concerne la retribuzione degli agenti ferroviari di cui ai precedenti comma, valgono gli accordi vigenti fra gli Stati contraenti in materia di doppia imposizione. Tali retribuzioni non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Detti agenti possono, in particolare, trasferire nel loro Stato di provenienza i loro risparmi derivanti dalle suddette retribuzioni osservando le procedure in vigore nello Stato in cui prestano servizio.
Accordo-art. 20
Articolo 20 Regolamentazione degli uffici ferroviari Il funzionamento degli uffici ferroviari situati nel territorio dell'altro Stato contraente e' regolato esclusivamente dall'Autorita' preposta a detti uffici.
Accordo-art. 21
Articolo 21 Disposizioni fiscali per l'attrezzatura di servizio ed oggetti d'uso negli uffici ferroviari 1. Gli Stati contraenti accorderanno agli uffici ferroviari dell'altro Stato contraente trovantisi sul loro territorio la franchigia dal pagamento di qualsiasi diritto di confine per gli oggetti e materiali necessari all'arredamento ed al funzionamento di detti uffici, come mobili, attrezzi, utensili, registri e formulari. 2. Alle merci esentate dal pagamento dei diritti di confine ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' del precedente articolo 19 non sono applicabili divieti e limitazioni relativi alla loro importazione ed esportazione, ad eccezione di quelli di carattere sanitario, veterinario e di pubblica sicurezza.
Accordo-art. 22
Articolo 22 Trasferimento di somme riscosse Le somme riscosse dal personale delle BB nell'esercizio delle loro funzioni, sui treni che passano il confine, potranno essere liberamente portate in territorio italiano o trasferite in territorio austriaco dal personale medesimo.
Accordo-art. 23
Articolo 23 Pagamenti 1. I pagamenti derivanti dal presente Accordo saranno effettuati secondo le disposizioni in vigore tra gli Stati contraenti al momento della loro esecuzione. 2. Salvo le disposizioni dell'articolo 22, gli Stati contraenti adotteranno le misure necessarie per rendere possibile il trasferimento di somme tra l'Amministrazione ferroviaria di ciascuno Stato contraente ed i propri uffici ubicati nel territorio dell'altro, anche ai fini del pagamento degli stipendi delle paghe degli agenti ferroviari.
Accordo-art. 24
Articolo 24 Invii di servizio 1. Lo scambio delle corrispondenze ufficiali, dei pacchi di servizio, dei fondi e valori di servizio fra gli uffici di cui all'articolo 2 ed i rappresentanti di cui all'articolo 6 comma 2, nonche' fra tutti i predetti uffici ed i loro Organi superiori e rispettive Amministrazioni puo' essere effettuato al di fuori del servizio postale ed in esenzione dalle relative tasse. 2. Detti invii debbono recare un contrassegno dell'Amministrazione mittente ed essere indirizzati impersonalmente alle Amministrazioni od agli uffici cui sono diretti. 3. Qualora sorga il sospetto che degli invii spediti in esenzione di tassa, con contrassegno ufficiale, siano in tutto od in parte di interesse privato, le Amministrazioni postali degli Stati contraenti hanno la facolta' di disporne la verifica, sia in partenza che in arrivo, seguendo la procedura prevista per tali casi dalla propria legislazione interna.
Accordo-art. 25
Articolo 25 Servizio postale 1. Lo scambio degli effetti postali avviene in genere nelle stazioni comuni. Dopo lo scambio, da eseguirsi con la osservanza di tutte le norme internazionali in vigore ed in particolare di quelle contenute nella Convenzione Postale Universale ed annesso regolamento di esecuzione, la responsabilita' passa dall'una all'altra Amministrazione postale degli Stati contraenti. 2. Se l'Amministrazione postale di uno degli Stati contraenti esegue da sola il servizio di scambio degli effetti postali in una stazione comune, l'Amministrazione dell'altro Stato contraente partecipera' alle spese relative in misura proporzionale alle prestazioni ricevute. 3. Le disposizioni degli articoli 10, 13 comma 3, dal 14 al 19 e 21 del presente Accordo sono estensibili, in quanto applicabili, anche al servizio ed al personale postale.
Accordo-art. 26
Articolo 26 Arbitrato 1. Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione del presente Accordo devono essere risolte, se possibile, dalle Amministrazioni competenti degli Stati contraenti. 2. Ove non sia possibile comporre una divergenza ne' in tal modo, ne per via diplomatica, ciascuno Stato contraente potra' promuovere una decisione vincolante, secondo le disposizioni del capitolo III della Convenzione europea, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, sulla composizione pacifica delle controversie. 3. Ogni Stato contraente sosterra' le spese per il proprio arbitro e la propria rappresentanza nel procedimento. Ognuno degli Stati contraenti sosterra' la meta' delle rimanenti spese.
Accordo-art. 27
Articolo 27 Durata dell'Accordo 1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna. 2. L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese seguente allo scambio dei documenti di ratifica. 3. L'Accordo e' stipulato a tempo indeterminato. Esso potra' in qualsiasi momento essere denunciato, per iscritto e per via diplomatica, e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la denuncia. 4. In caso di denuncia, gli Stati contraenti inizieranno subito trattative per una nuova regolamentazione della materia oggetto del presente Accordo. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 29 marzo 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria MARIO PEDINI MAX LOEWENTHAL CHLUMECKY Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI ED AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di regolamentare e facilitare il passaggio di frontiera tra i due Stati, hanno convenuto di stipulare quanto segue: Articolo 1. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione 1) "Controllo" indica l'applicazione di tutte le norme di legge regolamentari ed amministrative dei due Stati contraenti che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonche' l'entrata, l'uscita ed il transito di beni; 2) "Stato di soggiorno" indica lo Stato contraente nel cui territorio si effettua il controllo dell'altro Stato contraente; 3) "Stato limitrofo" indica l'altro Stato contraente; 4) "Zona" indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad effettuare il controllo; 5) "Agenti" indica le persone che esercitano le loro funzioni ai fini della presente Convenzione, in quanto organi delle Autorita' competenti per il controllo; 6) "Beni" indica le merci, i veicoli, gli strumenti di trasporto, gli oggetti e altre cose.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Gli Stati contraenti adotteranno, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare ed accelerare il passaggio della frontiera tra gli Stati contraenti in materia di traffico ferroviario e stradale, nonche' il trasporto di prodotti mediante condotte. 2. Essi, a tal fine, possono: 1) istituire uffici a controlli nazionali abbinati; 2) istituire su determinati percorsi un controllo sui veicoli in corso di viaggio. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno a norma della presente Convenzione. 4. Mediante appositi accordi tra le competenti Autorita' degli Stati contraenti: 1) vengono istituiti, modificati o soppressi gli uffici a controlli nazionali abbinati; 2) vengono fissati i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo: a) possono effettuare nello Stato di soggiorno il controllo sui veicoli in corso di viaggio; b) possono trasferire dallo Stato di soggiorno nel proprio Stato od accompagnare presso un altro ufficio di controllo nel proprio Stato, le persone fermate o respinte, nonche' i beni sequestrati o mezzi di prova. 3) vengono fissate le zone.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. La zona puo' comprendere: 1) per cio' che concerne il traffico ferroviario: a) parti di stazioni e di altri impianti ferroviari, nonche' i tratti di linea fra la frontiera e l'ufficio di controllo; b) ove si tratti del controllo su un treno in corso di viaggio: il treno, il percorso fissato ai sensi dell'articolo 2 comma 4 numero 2) lettera a), nonche' parti delle stazioni ove inizia tale percorso oppure ove esso termina, come pure le parti di stazioni attraversate dal treno; 2) per cio' che concerne il traffico stradale: a) parti di edifici di servizio, settori di strada ed altri impianti, nonche' la strada tra la frontiera e l'ufficio di controllo; b) ove si tratti del controllo di un veicolo in corso di viaggio: il veicolo, il percorso fissato ai sensi dell'articolo 2 comma 4 numero 2) lettera a), nonche' parti di edifici e di impianti ove tale percorso inizia ovvero termina; 3) per cio' che concerne le condotte che attraversano la frontiera: gli impianti in cui sono posti gli strumenti di misurazione per l'accertamento, ai fini dei controlli da parte dello Stato di soggiorno nonche' dello Stato limitrofo, dei quantitativi di prodotti trasportati, ed i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati a varcare la frontiera per accedere agli impianti. 2. Accordi presi ai sensi dell'articolo 2 comma 4 possono stabilire per una parte di territorio, rispondente ai numeri 1) e 2) del predetto comma 1, non incluso nella zona la applicazione di singole disposizioni della presente Convenzione oppure il riconoscimento dei singoli diritti ed obblighi che ne derivano. 3. I percorsi ai sensi dell'articolo 2 comma 4 numero 2) lettera b) sono equiparati giuridicamente alla zona per gli atti d'ufficio ivi indicati.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Il controllo da parte dello Stato limitrofo viene effettuato nella zona dagli agenti di tale Stato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, nella stessa misura e con le stesse conseguenze giuridiche che nel territorio dello Stato limitrofo. 2. Le infrazioni commesse nella zona contro le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo, che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone o l'entrata, l'uscita ed il transito dei beni, sono considerate come commesse nello Stato limitrofo. 3. In relazione agli atti d'ufficio da compiere nelle zone, queste sono considerate come situate nell'ambito della giurisdizione territoriale di quelle Autorita' dello Stato limitrofo nella cui giurisdizione territoriale si trova il corrispondente valico di frontiera.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Salve le disposizioni della presente Convenzione, nella zona l'ordinamento giuridico dello Stato di soggiorno rimane impregiudicato, ivi compreso, in particolare, il diritto dello Stato di soggiorno di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza nella zona.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Gli agenti dello Stato limitrofo, salvo quanto diversamente previsto nei successivi commi del presente articolo, non sono autorizzati a fermare od arrestare nello Stato di soggiorno e trasferire nello Stato limitrofo le persone che, provenienti dallo Stato di soggiorno, si recano nella zona per motivi diversi dall'attraversamento della frontiera, tranne che nel caso in cui tali persone commettano nella zona infrazioni alle norme relative al controllo dello Stato limitrofo. 2. Gli agenti dello Stato limitrofo non sono autorizzati a fermare od arrestare nello Stato di soggiorno i cittadini di tale Stato, ne' a trasferirli nello Stato limitrofo. Essi possono tuttavia, in base alle norme del proprio diritto interno, condurre tali persone nel loro ufficio di controllo nello Stato di soggiorno o, in mancanza di quello, nell'ufficio di controllo dello Stato di soggiorno, al fine di assumere sommarie informazioni. Nel primo dei casi suddetti, su richiesta della persona interessata che dovra' essere informata dei propri diritti in proposito, deve essere presente durante l'assunzione di tali informazioni un agente dello Stato di soggiorno. 3. Le persone che invocano il diritto d'asilo dello Stato di soggiorno, possono essere accompagnate per essere sentite dagli agenti dello Stato limitrofo al loro ufficio di controllo nello Stato di soggiorno o, in mancanza di quello, nell'ufficio di controllo dello Stato di soggiorno. Nel primo dei due casi suddetti deve essere presente all'assunzione delle informazioni un agente dello Stato di soggiorno. Dopo l'assunzione delle informazioni, la persona interessata dovra' essere consegnata agli agenti dello Stato di soggiorno. Le Autorita' competenti dello Stato di soggiorno decidono in merito alla concessione del diritto di asilo. 4. Gli agenti dello Stato limitrofo non sono autorizzati a fermare, arrestare nello Stato di soggiorno e trasferire nello Stato limitrofo, una persona al fine della estradizione verso Stati terzi.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Il controllo dello Stato di uscita nella zona deve essere effettuato prima del controllo dello Stato di entrata. Nell'interesse di un rapido svolgimento del traffico, il controllo degli Stati contraenti deve svolgersi, per quanto possibile, in immediata successione di tempo. 2. Gli agenti dello Stato d'entrata non sono autorizzati ad iniziare il controllo prima che sia terminato il controllo di uscita, salvo il caso di rinunzia a tale controllo. 3. Dopo l'inizio del controllo d'entrata, gli agenti dello Stato d'uscita non sono piu' autorizzati ad effettuare il controllo. In casi eccezionali, il controllo d'uscita puo' essere ripreso su richiesta della persona interessata, previo consenso dell'agente dello Stato d'entrata che effettua il controllo. 4. Gli agenti degli Stati contraenti possono derogare di comune accordo alla successione prevista al comma 1, allo scopo di facilitare il controllo. In tali casi eccezionali, gli agenti dello Stato d'entrata possono procedere a fermi, arresti o sequestri, solo dopo che e' stato portato a termine il controllo dello Stato d'uscita. Nei casi in cui essi intendono prendere misure di tal genere, gli agenti devono previamente presentare agli agenti dello Stato d'uscita le persone ed i beni il cui controllo di uscita non sia ancora terminato. Ove questi agenti intendano procedere a fermi, arresti, comunque nel rispetto dell'articolo 6 comma 2 e 3, od effettuare sequestri, essi hanno la precedenza. 5. Fermi, arresti o sequestri effettuati al fine di una azione penale o di un'esecuzione di provvedimenti penali per violazione di norme non riguardanti il passaggio di frontiera delle persone o l'entrata, l'uscita od il transito di beni, possono essere effettuati dagli agenti dello Stato di soggiorno anche dopo l'inizio del controllo di entrata dello Stato limitrofo; cio' vale anche nei casi in cui gli agenti dello Stato limitrofo abbiano gia' effettuato un fermo, un arresto od un sequestro. In questo caso, le persone fermate o arrestate dagli agenti dello Stato limitrofo, come pure i beni sequestrati, devono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente nel territorio del loro Stato le somme di denaro percepite nella zona, nell'esercizio delle proprie funzioni, i mezzi di prova ed i beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti vendere tali beni nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. I beni respinti dagli agenti dello Stato limitrofo al controllo di uscita e rinviati nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposti alle norme riguardanti l'esportazione, ne' al controllo di uscita dello Stato di soggiorno. 2. Alle persone respinte dagli agenti dello Stato di entrata non puo' essere rifiutato il ritorno nello Stato di uscita. Parimenti non puo' essere rifiutata la reimportazione nello Stato di uscita dei beni la cui importazione e' stata vietata dagli agenti dello Stato di entrata.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 A richiesta delle Autorita' competenti dello Stato limitrofo, nel procedimento per infrazioni alle norme sul controllo commesse nella zona, scoperte al momento stesso in cui vengono perpetrate ed immediatamente dopo, le autorita' competenti dello Stato di soggiorno devono interrogare gli indiziati, i testimoni e gli esperti, effettuare indagini, trasmettere, soprattutto ai fini della notificazione, i relativi atti. Si applicano al riguardo le norme di procedura dello Stato di soggiorno concernenti il perseguimento di infrazioni della stessa natura.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Le Autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo la stessa protezione ed assistenza riservata ai corrispondenti propri agenti. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei propri agenti nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, nonche' delle loro funzioni stesse, debbono essere applicate ai reati commessi nel territorio dello Stato di soggiorno nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo. 2. Le richieste di risarcimento rivolte allo Stato limitrofo per danni causati dai propri agenti per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto ed alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l'atto dannoso avesse avuto luogo in questo Stato. Al riguardo i cittadini dello Stato di soggiorno sono trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Qualora un agente, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario, rimanga ucciso o ferito nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, ovvero le cose che egli porta con se' vengano danneggiate o distrutte, l'azienda ferroviaria dello Stato contraente, al quale l'agente appartiene, e' considerata responsabile a norma delle leggi di tale Stato, come se fosse gerente dell'esercizio; al riguardo essa e' considerata responsabile anche per le azioni od omissioni dolose o colpose delle persone che prestano servizio per l'assolvimento dei loro compiti presso l'altra azienda ferroviaria, come se cio' fosse avvenuto per l'azione od omissione dolosa o colposa dei propri dipendenti. 2. Allorche' una delle aziende ferroviarie e' considerata responsabile a norma del comma 1, la responsabilita' dell'altra azienda ferroviaria nei confronti del danneggiato e' esclusa. 3. In quali casi ed entro quali limiti una azienda ferroviaria ha diritto di rivalsa da parte dell'altra, dovra' essere stabilito con un accordo a parte.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo del passaporto e del visto. Mediante esibizione di un documento ufficiale comprovante la loro identita' e la specifica funzione rivestita, essi sono autorizzati a varcare la frontiera attraverso i valichi, abilitati a recarsi nel luogo di servizio ed a trattenervisi. Restano riservati eventuali divieti personali di ingresso nei confronti di agenti dello Stato limitrofo. 2. Il superiore dell'agente deve essere informato immediatamente dalle Autorita' competenti dello Stato di soggiorno sui reati commessi da un agente dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno. 3. Le Autorita' competenti dello Stato limitrofo, su motivata richiesta delle Autorita' competenti dello Stato di soggiorno, escluderanno gli agenti dal servizio nel territorio di detto Stato o li richiameranno nello Stato limitrofo. In questi casi cessano le facilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Gli agenti dello Stato limitrofo possono indossare la loro uniforme di servizio o altrimenti devono portare un visibile distintivo di servizio; essi possono portare le loro armi e accessori di servizio nella zona come pure nel tratto tra il luogo di servizio e il loro domicilio. L'uso di tali armi e' pero' consentito soltanto per legittima difesa.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, sono soggetti, per quanto concerne la residenza, alle norme sul soggiorno degli stranieri. Nel caso che le norme suddette prevedano un permesso di soggiorno essi lo ottengono gratuitamente. 2. Anche i membri del nucleo familiare dell'agente e che non esercitano alcuna attivita' lucrativa, ottengono il permesso di soggiorno gratuitamente. Tale permesso puo' essere loro rifiutato solo nel caso che essi siano stati colpiti da un provvedimento di divieto d'ingresso che li concerne personalmente. Per il rilascio di un'autorizzazione ad esercitare attivita' lucrativa ai membri del nucleo familiare di tali agenti e per la percezione dei tributi fiscali valgono le norme dello Stato di soggiorno. 3. Il periodo in cui gli agenti dello Stato limitrofo svolgono il loro servizio o risiedono nello Stato di soggiorno, non e' computabile nel periodo che, ai sensi delle relative Convenzioni in vigore tra gli Stati contraenti o di altre norme dello Stato di soggiorno, da' diritto a un trattamento preferenziale. Lo stesso vale per i membri del nucleo familiare dell'agente.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, ai sensi delle norme dello Stato di soggiorno - all'atto del loro insediamento o della costituzione del loro focolare nello Stato di soggiorno o in occasione del rientro nello Stato limitrofo - della franchigia da qualsiasi diritto di entrata o di uscita per le loro masserizie, per gli effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche. Tale agevolazione si estende anche alle persone che nelle circostanze di cui sopra fanno parte del loro nucleo familiare. La franchigia e' subordinata alla condizione che questi beni siano in libera circolazione nello Stato di provenienza. 2. Detti agenti, nonche' i membri del loro nucleo familiare, sono esentati in materia di diritto pubblico da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalita' e di servizio militare essi sono considerati come aventi la loro residenza nel territorio dello Stato limitrofo. Nello Stato di soggiorno essi non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa che non debba essere corrisposta anche dai cittadini dello Stato di soggiorno che risiedono nello stesso Comune. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo che non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura. 4. Per quanto concerne le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo valgono gli accordi vigenti fra gli Stati contraenti in materia di doppia imposizione. 5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Detti agenti possono, in particolare, liberamente trasferire nello Stato limitrofo i loro risparmi derivanti dalle suddette retribuzioni osservando le procedure in vigore nello Stato di soggiorno.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Le attribuzioni e le ore di apertura degli uffici a controlli nazionali abbinati debbono, per quanto possibile, coincidere.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo: 1) gli impianti necessari per gli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno; 2) i compartimenti da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. I compartimenti di cui al comma 1 numero 2) devono essere messi a disposizione gratuitamente. Le indennita' per l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1 numero 1) devono essere stabilite a norma del diritto privato.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 I locali adibiti agli uffici di controllo dello Stato limitrofo devono essere contrassegnati da iscrizioni ufficiali in lingua italiana e tedesca.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici di controllo o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da qualsiasi diritto di entrata o di uscita. Non debbono all'uopo essere fornite garanzie. A questi oggetti non si applicano i divieti e le restrizioni economiche all'importazione o alla esportazione. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati, che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici di controllo.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d'impianto o di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonche' lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici, riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo. 2. Gli Stati contraenti s'impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione. 3. Per il resto valgono le norme degli Stati contraenti in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazione.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Gli invii di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale e sono esenti da tasse. Tali invii debbono recare un contrassegno del servizio interessato.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. Le persone che hanno la loro residenza od il domicilio nello Stato limitrofo possono effettuare presso gli uffici a controlli abbinati di tale Stato installati nella zona tutte le operazioni relative al controllo, nelle stesse condizioni in cui si effettuano nello Stato limitrofo. 2. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per le persone che esercitano questa attivita' a titolo professionale. Esse possono a tale scopo impiegare indifferentemente personale italiano od austriaco. Qualora l'attivita' di cittadini dello Stato limitrofo sia sottoposta nello Stato di soggiorno all'obbligo di autorizzazione, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente. 3. Le norme dello Stato di soggiorno concernenti il passaggio della frontiera ed il soggiorno nel detto Stato sono applicabili alle persone indicate nei precedenti comma 1 e 2. Le facilitazioni compatibili con tali norme devono essere concesse. 4. I comma 1 e 2 non modificano comunque le disposizioni procedurali vigenti in ciascuno Stato contraente, in specie quelle sulla rappresentanza in dogana del proprietario delle merci.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Le Autorita' competenti degli Stati contraenti concorderanno le misure necessarie per la applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. Una Commissione mista italo-austriaca, da costituirsi il piu' presto possibile, avra' il compito: 1) di preparare gli accordi previsti all'articolo 2, comma 4 e di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione; 2) di elaborare proposte per la soluzione delle difficolta' che potessero eventualmente derivare dalla interpretazione e applicazione della presente Convenzione. 2. Detta Commissione sara' composta da otto membri; ogni Stato contraente ne designa quattro. Essa scegliera' il suo Presidente alternativamente fra i membri italiani ed i membri austriaci. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Ogni Stato contraente puo', per motivi inerenti alla sua sicurezza o ad altri interessi pubblici di rilevante importanza, dichiarare inapplicabili nel tempo o nello spazio le disposizioni della presente Convenzione o gli accordi previsti all'articolo 2, comma 4. L'altro Stato contraente dovra' esserne immediatamente informato per iscritto e per via diplomatica.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 1. Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione della presente Convenzione devono essere risolte, se possibile, dalle Amministrazioni competenti degli Stati contraenti. 2. Ove non sia possibile comporre una divergenza ne' in tal modo, ne' per via diplomatica, ciascuno degli Stati contraenti potra' promuovere una decisione vincolante, secondo le disposizioni del capitolo III della Convenzione europea, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, sulla composizione pacifica delle controversie. 3. Ogni Stato contraente sosterra' le spese per il proprio arbitro e la propria rappresentanza nel procedimento. Ognuno degli Stati contraenti sosterra' la meta' delle rimanenti spese.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 1. La presente Convenzione dovra' essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese seguente allo scambio dei documenti di ratifica. 3. La Convenzione e' stipulata a tempo indeterminato. Essa potra' essere denunciata per iscritto e per via diplomatica, in qualsiasi momento, e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la denuncia 4. In caso di denuncia, gli Stati contraenti inizieranno subito trattative per una nuova regolamentazione della materia oggetto della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Roma il 29 marzo 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria MARIO PEDINI MAX LOEWENTHAL CHLUMECKY Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR