La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972: a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero; b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 10 e 3 delle convenzioni stesse.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si fara' fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo 7701 "Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, eccetera" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - STAMMATI - COLOMBO - FORLANI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BREGGIA AL CONFINE ITALO-SVIZZERO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Considerata la necessita' di attuare la sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia che costituisce confine tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Gropello, Ambasciatore d'Italia in Svizzera; Il Consiglio Federale Svizzero, il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale; i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 E' approvato e reso esecutivo il progetto redatto in data 5 agosto 1968 in base alle risultanze delle prove effettuate su modello idraulico costruito a cura dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino ed eseguito sotto la sorveglianza dell'Ufficio predetto e dell'Ufficio del Genio Civile di Como per la realizzazione delle opere da eseguire sul torrente Breggia rispettivamente dai due Stati. Tale approvazione sostituisce quella prevista dalle rispettive legislazioni dei due Stati.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Al fine di evitare interferenze negli appalti, nella direzione e nella esecuzione dei lavori, pur nei limiti della suddivisione dei rispettivi oneri, si conviene che in attuazione degli accordi tecnici intercorsi tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali del Canton Ticino, giusta verbali in data 12 dicembre 1967 e 8 marzo 1968 che costituiscono parte integrante della presente convenzione: A) A cura ed a carico della Confederazione Svizzera saranno eseguite le seguenti opere: 1) Opere di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m. 5 oltre la briglia terminale; 2) muraglione di sinistra (sponda svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio; 3) rivestimento di fondo completo, in conformita' al progetto del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonche' di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione per attuare il rivestimento stesso; 4) fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda italiana) fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo; B) A cura e a carico della Repubblica italiana saranno eseguite le seguenti opere: 5) muraglione di destra (sponda italiana) a partire da m. 5 dalla briglia del manufatto di confluenza (Faloppia-Breggia) e successiva difesa spondale fino alla briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte di elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo alla sommita', di manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l'esecuzione delle relative fondazioni da parte svizzera; 6) drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni di destra e delle opere spondali a valle di cui al presente n. 5; 7) tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio prevista in progetto. 2. I lavori saranno completati entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. I due Governi convengono di riconoscere di utilita' pubblica le opere di cui all'articolo precedente. Le competenti Autorita' dei due Stati disporranno conseguentemente, ciascuna per il proprio territorio, se del caso, gli atti di espropriazione dei fondi necessari all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, come pure dei diritti che vi si oppongano. 2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione e alla manutenzione delle opere.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 I due Governi s'impegnano ad agevolare l'esecuzione dei lavori concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti: a) alle rispettive direzioni dei lavori e' assicurato l'appoggio delle competenti Autorita' Amministrative dei due Paesi; b) le persone addette ai lavori potranno circolare liberamente sulle rive svizzera e italiana durante l'esecuzione delle opere di sistemazione, restando peraltro soggette alle necessarie norme di polizia e doganali; c) i due Governi s'impegnano a concedere l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze di importazione ed esportazione per i materiali originari e provenienti dal libero traffico interno dei due Stati, destinati alla esecuzione delle opere, dall'inizio dei lavori previsti dagli accordi tecnici di cui all'articolo 2, fermo restando l'obbligo della dichiarazione, di volta in volta, alla competente Dogana.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Il costo dei lavori precisati all'articolo 2 - lettera A - valutato a titolo indicativo in franchi svizzeri 2.233.000 sara' assunto interamente dalla Svizzera. 2. Il costo dei lavori precisati al prefato articolo (lettera B) valutato a titolo indicativo in lire 152.000.000 sara' assunto interamente dall'Italia.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Durante l'esecuzione dei lavori, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni al progetto approvato, esse dovranno essere preventivamente concordate tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali svizzere del Canton Ticino, ed approvate dalle rispettive competenti Autorita' e cioe', per la Svizzera dall'Ufficio federale delle strade e arginature, per l'Italia dal Magistrato per il Po con sede in Parma.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Il collaudo dei lavori ad opere ultimate sara' affidato in comune - anche in deroga, se del caso, alle rispettive legislazioni dei due Stati - esclusivamente a due tecnici designati l'uno dall'Ufficio delle Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino e l'altro dal magistrato per il Po con sede in Parma. 2. Il certificato di collaudo dovra' essere approvato esclusivamente dalle predette Autorita' dei due Stati.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Le spese di manutenzione delle opere eseguite saranno assunte dai rispettivi Stati ciascuno per la parte ricadente nel proprio territorio.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. I due Governi s'impegnano ad adottare i provvedimenti atti a mantenere il buon regime idraulico del torrente Breggia prendendo, ove si dovessero verificare dissesti, le misure atte a rimediarvi. 2. Nell'ambito del proprio territorio ogni Governo provvedera' a prendere le misure necessarie per impedire che il buon regime idraulico del torrente Breggia sia ostacolato e compromesso e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata a seguito di costruzione e di modificazione di opere artificiali come strade, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Berna il 23 giugno 1972 in due esemplari originali in lingua italiana. Per la Repubblica italiana Per la Confederazione Svizzera A. FIGAROLO DI GROPELLO P. GRABER
Convenzione-Allegato
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- Como, 12 dicembre 1967 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE UFFICIO DEL GENIO CIVILE COSTRUZIONI CANTONE TICINO COMO UFFICIO STRADE NAZIONALI BELLINZONA SISTEMAZIONE DEL BREGGIA INTERNAZIONALE PREMESSO: - Che sino dal 1960 gli Organi Tecnici della Confederazione Elvetica ebbero a prospettare all'Ufficio del Genio Civile di Como l'opportunita' di radicali opere di sistemazione del tronco idraulico del Torrente Breggia, che costituisce confine fra la Repubblica italiana e la Confederazione Elvetica nelle zone di Brogeda/Pizzamiglio/Maslianico nei Comuni di Como, Maslianico (Italia), Chiasso e di Vacallo (Svizzera); - Che, in seguito a ripetuti contatti tra l'Ufficio del Genio Civile di Como e l'Ufficio Strade Nazionali di Bellinzona, interessati alla detta sistemazione in relazione all'apertura del nuovo Valico di Brogeda, e' stata riscontrata la necessita' inderogabile di detta sistemazione; - Che in relazione a cio' e' stato concordato tra il medesimo Ufficio Strade Nazionali Svizzere, e l'Ufficio del Genio Civile di Como, di addivenire alla compilazione di apposito progetto inteso a definire nei suoi particolari la sistemazione suddetta; - Che per un accurato studio della questione e' stato altresi' costruito, a cura del predetto Ufficio Strade Nazionali, apposito modello idraulico nella stazione Sperimentale della OFIMA in Brissago (Canton Ticino), modello sul quale, sotto la sorveglianza dei due predetti Uffici, sono state eseguite le prove idrauliche intese a meglio determinare la forma e la consistenza dell'alveo del citato corso d'acqua e delle sue sponde; - Che, anche a seguito delle predette prove, e' risultata la necessita' di addivenire alla realizzazione delle seguenti opere: A) Costruzione di un manufatto di confluenza e tranquillizzazione dei torrenti Breggia e Faloppia al termine delle rispettive aste fluviali; B) Costruzione di un nuovo muraglione in sponda sinistra (Svizzera), secondo una curva determinata attraverso le suindicate prove su modello dalla suddetta confluenza sino all'esistente briglia di Pizzamiglio; C) Costruzione di un muro di sponda in destra (Italia) per un tratto di circa m. 120 e di una difesa spondale nel tronco successivo sino alla predetta briglia di Pizzamiglio; D) Scavo in alveo per la realizzazione del profilo di fondo dell'alveo e rivestimento del fondo stesso dal termine delle opere di confluenza Breggia-Faloppia sino alla briglia di Pizzamiglio, da attuarsi mediante doppio tappeto/scogliera di pietrame a secco; E) Opere di sistemazione e consolidamento a valle dell'esistente briglia di Pizzamiglio secondo le necessita' dei due Paesi con costruzione di opere spondali e di due soglie di fondo, nonche' con le necessarie opere di raccordo terminali del tronco idraulico oltre la soglia di fondo piu' a valle per un tratto di ml. 100. PRESO ATTO: - Che da parte Svizzera sono state raccolte le seguenti richieste del Genio Civile di Como, quali preliminari per l'esame della situazione prospettata e riguardanti in particolare: 1. La progettazione delle opere descritte dal punto A) al punto E), tenendo conto dei seguenti dati di base: - Onda di piena 350 mc./sec. - Quota invariata del fondo in corrispondenza al briglione di Pizzamiglio - Eliminazione dei maggiori trasporti solidi, gia' verificatisi negli ultimi anni a valle della briglia di Pizzamiglio. 2. La costruzione di una sacca di trattenuta di materiale sul torrente Breggia in localita' Ghitello, all'uscita del torrente dalla gola montana, per una cubatura totale di mc. 50.000 circa e utile di mc. 17.000 circa. 3. La costruzione di altre sacche di trattenuta sul bacino del torrente Faloppia, in corrispondenza dei suoi tributari (Riali del Penz, torrente Raggio, torrenti di Novazzano), per un ulteriore cubatura utile di mc. 2.600. 4. L'impegno di studiare in comune quegli ulteriori interventi sul torrente Faloppia intesi ad evitare possibili trasporti solidi a valle. - Che dopo la redazione di detto progetto di massima e l'accettazione da parte svizzera delle richieste formulate dal Genio Civile di Como, si deve procedere, salvo l'approvazione dei superiori organi dei due Stati, ad un piano di ripartizione degli oneri, basato sulle reali necessita' dei lavori nei territori dei due Stati: I sottoscritti Dott. Ing. Carlo Del Pecchia, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como, Ing. Renato Colombi, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere in Bellinzona, riunitisi in Brissago il giorno 12 dicembre 1967 CONSIDERATO - Che le opere di confluenza ed il muraglione di sinistra fino alla briglia di Pizzamiglio costituiscono parte di interesse esclusivamente svizzero, cosi' come il muraglione di destra fino alla predetta briglia costituisce parte di interesse esclusivamente italiano, in quanto tendenti a dare un assetto definitivo al corso d'acqua, sia alle opere esistenti e sovrastanti, sia a quelle in corso di realizzazione nei territori dei due Stati; - Che il rivestimento di fondo costituisce opera di preminente interesse elvetico, in quanto esso e' di protezione non solo dei muri di sponda, ma anche delle opere di confluenza; - Che l'esecuzione delle opere a valle della briglia di Pizzamiglio interessano ambedue gli Stati, per la loro funzione di protezione degli argini e, prevalentemente, la Repubblica italiana per la loro funzione di trattenuta dei materiali. Tutto cio' premesso e considerato, i sottoscritti, per i motivi di cui sopra e fatta salva l'approvazione degli Organi competenti dei due Stati e la programmazione dei finanziamenti relativi, concordano quanto appresso: 1. Le opere di confluenza di cui alla lettera A) nonche' il muraglione di cui alla lettera B), siano da costruirsi a carico della Confederazione Elvetica. 2. Il muraglione di cui alla lettera C) sia da realizzarsi a carico dello Stato italiano. 3. Il rivestimento del fondo di cui alla lettera D) sia da costruirsi con assunzione della spesa per 2/3 (due terzi) a carico della Confederazione Elvetica e per 1/3 (un terzo) a carico dello Stato italiano. 4. Lo scavo in alveo del tratto da rivestire sia da eseguire per meta' della spesa a carico della Confederazione Elvetica e per meta' a carico dello Stato italiano. 5. Le opere di sistemazione di cui alla lettera E) fino e compresa la seconda soglia di stabilimento del fondo da costruirsi a valle dell'attuale ponte in ferro della strada per Maslianico, sia da realizzarsi per 1/3 (un terzo) della spesa a carico della Confederazione Elvetica e per 2/3 (due terzi) a carico dello Stato italiano. FATTO letto e confermato il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti. L'Ingegnere Capo Il Capo dell'Ufficio del Genio Civile Strade Nazionali Svizzere di Como del Canton Ticino C. DEL PECCHIA R. COLOMBI - - - - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE UFFICIO DEL GENIO CIVILE COSTRUZIONI DEL CANTONE TICINO COMO UFFICIO STRADE NAZIONALI BELLINZONA SISTEMAZIONE DEL BREGGIA INTERNAZIONALE PREMESSO: - Che in apposita riunione tenutasi a Brissago il giorno 12 dicembre 1967 e di cui al precedente verbale di pari data, i sottoscritti: Dr. Ing. Carlo Del Pecchia, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como, Ing. Renato Colombi, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere in Bellinzona, avevano proceduto, salvo le approvazioni dei Superiori Organi dei due Stati, ad un piano di ripartizione degli oneri, basato sulle reali necessita' dei lavori nei territori dei due Stati, per le opere di sistemazione del torrente Breggia, nel tronco che costituisce confine fra la Repubblica italiana e Confederazione Elvetica, nella zona di Brogeda-Pizzamiglio-Maslianico; - Che, e' stato ormai redatto a cura dell'Ing. Mario Malfanti di Chiasso, in collaborazione con l'Ufficio del Genio Civile di Como e con l'Ufficio Strade Nazionali di Bellinzona il progetto esecutivo di tali opere, in conformita' delle direttive di carattere generale fissate nella suddetta precedente riunione del 12 dicembre 1967 ed in base alle risultanze del modello apprestato in localita' Brissago (Svizzera); - Che, per la esecuzione pratica dei lavori necessita suddividere le opere da eseguire direttamente dai due Stati, in modo da evitare interferenze negli appalti e nella esecuzione, pur nei limiti delle suddivisioni di oneri concordate nella precedente riunione; TUTTO CIO' PREMESSO in data odierna, dopo lunga ed esauriente discussione i sottoscritti: Dr. Ing. Carlo Del Pecchia, Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como, Ing. Renato Colombi, Capo dell'Ufficio Strade Nazionali Svizzere di Bellinzona salvo l'approvazione degli Organi competenti dei due Stati e le programmazioni dei finanziamenti relativi, concordano la seguente suddivisione di opere, da eseguire a cura e a carico. A) Della Confederazione Elvetica 1) Opera di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m. 5 oltre la briglia terminale; 2) Muraglione di sinistra (sponda svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio; 3) Rivestimento di fondo completo, in conformita' del progetto, del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonche' di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione necessari per attuare il rivestimento stesso; 4) Fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda italiana), fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo; B) Della Repubblica italiana 5) Muraglione in destra (sponda italiana), a partire da m. 5 dalla briglia del manufatto di confluenza Faloppia/Breggia e successiva difesa spondale fino alla briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte in elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo fino alla sommita' dei manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l'esecuzione delle relative fondazioni da parte svizzera; 6) Drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni in destra e delle opere spondali a valle di cui al precedente n. 5; 7) Tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio previste in progetto. Ove gli Organi Superiori dei due Stati abbiano a concordare sul programma di ripartizione di cui sopra approvando il relativo progetto, si potra', dopo detta approvazione, dare inizio ai lavori, da parte dei due Uffici, concordando in particolare le necessarie modalita' di esecuzione. Redatto, letto e sottoscritto dagli intervenuti. Como, 8 marzo 1968 L'Ingegnere Capo Il Capo dell'Ufficio del Genio Civile Strade Nazionali Svizzere di Como del Canton Ticino C. DEL PECCHIA R. COLOMBI
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Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE UNA RETTIFICA DEL CONFINE LUNGO IL TORRENTE BREGGIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO considerata la necessita' di rettificare ii tracciato della frontiera lungo il torrente Breggia, in dipendenza della sistemazione idraulica di detto torrente, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza Adalberto Figarolo di Oropello, Ambasciatore d'Italia in Svizzera Il Consiglio Federale Svizzero, il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 A parziale modifica della convenzione tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera deL 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Ran Do ed il M. Dolent, come pure della convenzione tra la Repubblica italiana, e la Confederazione Svizzera del 5 aprile 1951 concernente la rettifica di confine lungo la Raggia Molinara, il tracciato della frontiera italo-svizzera lungo il torrente Breggia, nel tratto compreso tra i termini 65 D e 65 F 1, e' rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 1.285, conformemente al piano allegato a scala 1:1.000 che fa parte integrante della presente convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Non appena la presente convenzione sara' entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera': a) alla materializzazione del tracciato di confine quale e' definito dal piano di cui all'articolo 1, 1° comma; b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a). Le spese inerenti ai lavori di cui al 1° comma saranno sopportati dai due Stati in parti uguali.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 La presente convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Berna, il 23 giugno 1972, in due esemplari originali in lingua italiana. Per la Repubblica italiana A. FIGAROLO DI GROPELLO Per la Confederazione Svizzera P. GRABER
Convenzione-Allegato
Breggia Internazionale (Valico di Brogeda) RETTIFICA DEL CONFINE ITALO-SVIZZERO Parte di provvedimento in formato grafico