DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976, n. 411
Art. 59. Contributi sindacali I contributi sindacali, nella misura e con le modalita' stabilite da ciascuna federazione nazionale di categoria, sono trattenuti a cura degli enti e da questi versati alla federazione designata dal lavoratore con propria delega. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata conferita. La delega stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia revocata mediante richiesta scritta da inviarsi entro il 31 ottobre sia all'organizzazione sindacale competente sia all'ente di appartenenza.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 60
Art. 60. Ruoli Il personale degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione e' inquadrato in due ruoli: a) ruolo amministrativo; b) ruolo tecnico-professionale di cui all'[art. 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art38). Appartengono al ruolo amministrativo, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della suddetta legge, i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili". Appartengono al ruolo tecnico-professionale: i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio", ai sensi dello art. 15, comma terzo, della legge n. 70; i dipendenti che svolgono le attivita' previste dall'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge n. 70; i ricercatori dei suddetti enti, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, della stessa legge.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 61
Art. 61. Qualifiche Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche previste dalla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), le cui mansioni sono stabilite nell'unita declaratoria (allegato 1). Il ruolo tecnico-professionale si articola nelle qualifiche di "collaboratore tecnico-professionale", "assistente tecnico-professionale", "operatore tecnico-professionale" e "agente tecnico-professionale", le cui mansioni sono stabilite nell'unita declaratoria (allegato 10). Per l'accesso alle qualifiche del ruolo tecnico-professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma quarto, della legge n. 70.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 62
Art. 62. Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale Per le assunzioni alla qualifica di "collaboratore tecnico professionale", i regolamenti organici devono prevedere, oltre ai requisiti generali, anche quello dell'anzianita' di laurea non inferiore a due anni, congiunta a documentata esperienza ne campo tecnico-professionale inerente all'attivita' di ricerca prevista per i posti da ricoprire. La partecipazione con profitto ai corsi di formazione professionale propedeutici ai concorsi di cui all'[art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art5) equivale al requisito di esperienza di cui al precedente comma.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 63
Art. 63. Incarichi di dirigenza e di coordinamento I dipendenti appartenenti alla qualifica piu' elevata del ruolo tecnico-professionale, definito ai sensi dell'art. 38 della legge n. 70, possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ad esercitare funzioni di dirigenza tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale. Ai dipendenti delle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale possono essere attribuiti incarichi di coordinamento, in conformita' a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 8.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 64
Art. 64. Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica presso istituti o laboratori esteri, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 65
Art. 65. Consultazione del personale I componenti della commissione di cui all'[art. 39 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art39) sono eletti dal personale appartenente al ruolo tecnico-professionale fra i dipendenti che rivestono la qualifica di "collaboratore tecnico-professionale" o di "assistente tecnico-professionale". Il numero dei componenti della commissione e le modalita' per l'elezione degli stessi sono determinati dal regolamento organico, in rapporto alle peculiari caratteristiche di ciascun ente. Non possono far parte della commissione i dipendenti membri del consiglio di amministrazione o degli altri organi deliberanti degli enti, della commissione del personale e della commissione di disciplina.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 66
Art. 66. Trattamento economico del personale del ruolo tecnico-professionale Il trattamento economico del personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli aumenti biennali, e', per le qualifiche di "collaboratore tecnico-professionale" e di "assistente tecnicoprofessionale" quello previsto dal presente accordo rispettivamente per la prima e la seconda qualifica del ruolo professionale e, per le qualifiche di "operatore" e di "agente", quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico. Ai dipendenti cui siano conferiti incarichi di coordinamento o di dirigenza si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 29.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 67
Art. 67. Personale comandato I provvedimenti di comando previsti dall'[art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art40) sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, anche per motivi di qualificazione o diversificazione scientifica, previo consenso del dipendente e senza pregiudizio della professionalita' acquisita. Al personale comandato, oltre al normale trattamento economico, compete - se ne ricorrono i presupposti - il trattamento di missione di cui alle annesse norme (allegato 3) quando la durata del comando non superi un anno, ovvero il trattamento di trasferimento di cui alle unite norme (allegato 4) quando la durata del comando superi un anno.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 68
Art. 68. Competenze e onorari Ai dipendenti del ruolo tecnico-professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, per quanto concerne la ripartizione delle competenze e degli onorari previsti dall'[art. 26, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26-com4).
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 69
Art. 69. Brevetti I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta dal dipendente nell'esecuzione del rapporto d'impiego, sempre che l'attivita' inventiva sia prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore. All'inventore spetta altresi' un equo premio da determinarsi in relazione all'importanza dell'invenzione stessa, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale. I regolamenti organici degli enti devono stabilire specifiche norme per da determinazione dell'equo premio e le modalita' di corresponsione dello stesso. Per quanto non contemplato nella presente norma, si applicano le disposizioni previste dal [regio decreto 23 giugno 1939, n. 1127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-23;1127), e successive norme aggiuntive e modificatrici.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 70
Art. 70. Personale a contratto Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell'[art. 36, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36-com1) e [secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36-com2) e' determinato dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nei limiti del 5% della dotazione organica complessiva di ciascun ente. Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale. Il trattamento economico del personale a contratto e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed e' equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 71
Art. 71. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali I regolamenti organici degli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica devono stabilire, in conformita' alle leggi vigenti, specifiche norme per la protezione sanitaria del personale, la sicurezza sul lavoro e contro la nocivita' dei vari tipi di attivita' nonche' norme per l'addestramento e l'informazione del personale materia. Per il personale esposto ai rischi da radiazioni ionizzanti devono essere istituiti, nei modi e nelle forme determinati nei regolamenti dagli enti suddetti, appositi libretti personali, di cui i diretti interessati possono prendere in qualsiasi momento visione, contenenti una sistematica registrazione dei dati sanitari ed ambientali concernenti l'attivita' lavorativa. I regolamenti stessi devono prevedere misure per assicurare l'applicazione delle suddette norme presso tutte le sedi di lavoro dei dipendenti esposti ai citati rischi.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 72
Art. 72. Il presente accordo scade al termine del triennio decorrente dal 30 dicembre 1975.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 1
ALLEGATO 1 DECLARATORIA DELLE MANSIONI RUOLO AMMINISTRATIVO Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili". Nello ambito dell'amministrazione attiva dell'ente, gli interessati collaborano ai fini della formazione della volonta' dei competenti soggetti di potesta' pubblica attraverso l'emanazione di provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali, nonche' - nei limiti previsti - alla manifestazione della volonta' cosi' espressa. Nell'ambito delle qualifiche uniche funzionali previste dalla legge, i dipendenti che vi sono inquadrati svolgono i compiti previsti dall'ordinamento dell'ente, sulla base dei seguenti principi generali. Qualifica di "commesso". Disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale e, oggetti vari d'ufficio; provvede al prelievo e all'inoltro della corrispondenza; ((...)); regola il servizio, anche telefonico, di anticamera, ((...)); cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio; disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine e apparecchiature. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per responsabilita' o modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla chiusura e apertura degli uffici e alla sorveglianza del pubblico nei relativi locali; portavalori)). Qualifica di "archivista dattilografo". Disimpegna mansioni esecutive che per loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione e al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue il lavoro di sportello per la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge le attivita' amministrative e contabili a contenuto esecutivo proprie della qualifica che implicano un maggiore impegno o permanente gravosita' in relazione alle specifiche cognizioni richieste ovvero alla ripetitivita' dell'esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla conservazione e al movimento di documenti probatori; dattilografo a tempo pieno o con compiti di stenografia)). Qualifica di "assistente". Svolge, anche a livello di sportello ed eventualmente mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici (che non richiedano elaborazione autonoma) nonche' di altre macchine, mansioni tecnico-amministrativo-contabili che presuppongano un'applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione rispetto all'attivita' istruttoria, di programmazione e ((...)), nonche' di vigilanza ispettiva; puo' sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. ((Qualifica di "assistente coordinatore". Nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge le attivita' amministrative e contabili proprie della qualifica che richiedono una professionalita' integrata da cognizioni complementari e/o strumentali al fine della elaborazione, controllo, revisione di atti comportanti l'applicazione di norme complesse ovvero assicura il coordinamento di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: addetto ad attivita' ispettiva di vigilanza esterna; addetto alla istruttoria di pratiche che comporta applicazione di norme particolarmente complesse; sovraintendente ad attivita' di settore.)) Qualifica di "collaboratore". ((Svolge funzioni di collaborazione direttiva che presuppongono elevata capacita' professionale e specifica competenza ed implica anche discrezionalita' operativa nella realizzazione dell'attivita' dell'ente. Partecipa ad attivita' di studio e programmazione ed elabora autonomamente atti del procedimento amministrativo. Puo' sovraintendere a settori di attivita' non complessi. Qualifica di "collaboratore-coordinatore". Svolge funzioni di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione e elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla evoluzione dell'assetto organizzativo derivante dallo sviluppo della tecnologia e della legislazione. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente, in caso di assenza o impedimento, assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esemplificative di profili: responsabile di studi o programmazioni; responsabile di unita' operativa.)) RUOLO TECNICO Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio". I dipendenti del ruolo tecnico contribuiscono, nell'ambito della organizzazione dell'ente, a fornire gli elementi di giudizio ai competenti organi dell'amministrazione applicando esclusiva mente principi e metodi propri di scienze, arti o discipline tecniche. Saranno comunque inquadrati nel ruolo tecnico coloro che svolgono compiti di natura tecnico-professionale e che non abbiano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale. Sara' altresi' inquadrato nel ruolo tecnico il personale appartenente ai ruoli delle comunita' (educative, convitti, case di riposo, centri di rieducazione, ecc.) di proprieta' degli enti, non addetto a compiti amministrativi e non rientranti nei profili del ruolo professionale. Qualifica di "agente tecnico". Svolge attivita' che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di macchine che richiedano manovra elementare; e' addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi Profili esemplificativi: ((...)); operaio comune o generico; operaio qualificato, quando tale denominazione e' riferita nel preesistente ordinamento a personale che svolge mansioni che presuppongono una qualificazione professionale tecnica di grado inferiore. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto al magazzino e alle relative consegne; addetto ai servizi di portineria; conduttore di veicoli a motore.)) Qualifica di "operatore tecnico". Svolge mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualificazione professionale di mestiere ovvero di meccanografia; e' addetto alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito nei casi concreti. Profili esemplificativi: operaio qualificato che non rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; ((...)); centralinista telefonico; addetto alla preparazione dei supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle unita' periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici; disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola manutenzione di impianti; tecnografo; infermiere generico. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge attivita' tecniche proprie della qualifica che implicano maggiore professionalita' o gravosita' o impegno in relazione alle specifiche cognizioni richieste o assunzione di rischi rapportati all'esecuzione di peculiari compiti ovvero all'osservanza di particolari orari di servizio. Indicazioni esemplificative di profili: guardia giurata; responsabile di squadra di lavoro; infermiere generico; guardiaparco; operatore con specifica specializzazione di mestiere (falegname, idraulico, cuoco, fabbro, ecc.); centralinista telefonico a tempo pieno; massofisioterapista; massaggiatore.)) Qualifica di "assistente tecnico". Svolge mansioni tecniche specializzate che presuppongono, oltre a un'applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; addetto al governo del sistema e delle procedure di elaborazione meccanografica dei dati; puo' sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. Profili esemplificativi: stenografo-resocontista, in possesso del prescritto titolo di studio, addetto a compiti di rielaborazione e sintesi concettuale dei testi stenografati; operatore addetto alla "consolle" degli elaboratori elettronici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che richiedono elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di impianti; disegnatore-progettista; assistente sociale con regolare diploma professionale; interprete da e in lingue straniere; istitutore assistente regolarmente diplomato; ((...)). ((Qualifica di "assistente tecnico coordinatore". Nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge mansioni tecniche specializzate proprie della qualifica che comportano una professionalita' emergente soggetta a dinamico aggiornamento anche in rapporto all'evoluzione della tecnologia e all'osservanza di particolari orari di lavoro, ovvero assicura il coordinamento tecnico di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: programmatore; responsabile della gestione di unita' o procedimenti complessi di elaborazione dati, interprete simultaneo.)) Qualifica di "collaboratore tecnico". ((Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva che presuppongono elevate capacita' professionali e specifica competenza nella elaborazione di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nella vigilanza e nel controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori. Indicazioni esemplificative di profili: analista programmatore; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali; maestro di sport. Qualifica di"collaboratore tecnico coordinatore". Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia e iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla dinamica della tecnologia. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esemplificative di profili: analista di sistemi che svolge l'intera gamma delle attivita' proprie della posizione di lavoro; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali a piu' alto livello di esperienza e di qualificazione professionale; responsabile di unita' operativa tecnica; docente di psicologia o di altre discipline universitarie.)) RUOLO PROFESSIONALE Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge n. 70 "appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali". L'appartenente al ruolo professionale - in quanto tale provvisto degli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego. Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli, il dipendente appartenente al ruolo professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. ((Profilo differenziato di professionalita' per la seconda qualifica. Svolge attivita' della professione che si caratterizzano per una specifica assunzione di responsabilita' o rischi o per una maggiore gravosita' in relazione all'espletamento dei peculiari compiti ovvero ad attivita' di sovraintendenza. Indicazioni esemplificative di profili: collaudatore di impianti, apparecchi o macchine complesse, direttore di lavori; infermiera sovraintendente a gruppo di lavoro.)) DIRIGENZA Il dirigente sovraintende all'unita' organica ed ha ((potere decisorio in ordine alle materie di propria competenza)). ((Rappresenta l'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed e' responsabile della legalita', imparzialita', efficienza, produttivita', economicita' e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Assicura l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei programmi e degli obiettivi definiti dalla amministrazione)). In particolare attende ai seguenti compiti: direzione di una struttura organizzativa, governo del personale addetto, ((...)); studi e ricerche; consulenza, progettazione e programmazione; emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare nella esplicazione dell'attivita' istituzionale; disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; ((...)); partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati interni o esterni; ((ha la rappresentanza legale dell'amministrazione per l'esercizio di particolari attribuzioni)). Per "unita' organica" - di cui all'art. 18, comma primo, della legge n. 70 - deve intendersi sia una struttura complessa rivolta, secondo gli specifici ordinamenti dell'ente, alla realizzazione di determinati fini istituzionali sia una struttura semplice per la concretizzazione di studi e ricerche, di programmazione, di progettazione, di rappresentanza e di consulenza, o di attivita' ispettiva, di controllo, di coordinamento e di indirizzo sul funzionamento delle entita' operative dell'ente.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 2
ALLEGATO 2 STIPENDI ANNUI LORDI Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 3
ALLEGATO 3 TRATTAMENTO DI MISSIONE Al personale inviato in missione in localita' distante almeno ((10 chilometri)) dal centro abitato sede dell'ufficio - intendendosi per centro abitato anche la zona periferica spetta un'indennita' di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede: dirigenti e prima qualifica professionale....... L. 16.000 collaboratore amministrativo e tecnico.......... assistente amministrativo e tecnico e seconda.. " 13.000 qualifica professionale............................. archivista dattilografo e operatore tecnico com- messo e agente tecnico.............................. " 10.000 ((Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 10 chilometri le indennita' di trasferta di cui al primo comma sono ridotte della meta')). Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. L'indennita' di trasferta non compete per le missioni compiute: a) in localita' distanti ((meno di 3)) chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio; b) nella localita' di abituale dimora; c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia. L'indennita' di trasferta e' ridotta di un terzo, della meta' e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti. ((La malattia di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione sospende la missione stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva impossibilita' di rientro nella sede di provenienza)). Al personale e' data facolta' di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo di seconda categoria o, per i dirigenti e i funzionari della prima qualifica del ruolo professionale nonche' per gli altri dipendenti eventualmente al loro seguito, di prima categoria. In tal caso l'indennita' di trasferta e' ridotta di un terzo. Al dipendente in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o su piroscafi per la classe di diritto stabilita come segue: seconda classe per il personale appartenente alle qualifiche di commesso e agente tecnico e prima classe per tutto il rimanente personale. Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresi' il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e della prima qualifica del ruolo professionale, di un posto letto in compartimento doppio dal personale appartenente alle qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e alla seconda qualifica del ruolo professionale. Per tutto il rimanente personale e' consentito il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso. Il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi spetta anche per quelli effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo. In tale ultimo caso e' dovuto anche il rimborso delle spese di un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente. Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle spese stesse e' commisurato al costo del viaggio nella classe piu' economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione dell'aereo. ((In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interino o all'estero e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo)). ((Al personale inviato in missione e' consentito anche l'uso di un mezzo di trasporto privato con la corresponsione di una indennita' chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super oltre all'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale)). ((Al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio)). ((Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi di servizio, si applicano le norme)) vigenti per il personale civile dello Stato secondo la seguente ripartizione: gruppo 3: dirigente generale; gruppo 4: altri dirigenti e prima qualifica del ruolo professionale; gruppo 5: collaboratore e collaboratore tecnico; gruppo 6: assistente, assistente tecnico e seconda qualifica professionale; gruppo 7: archivista dattilografo e operatore tecnico; gruppo 8: commesso e agente tecnico. Al personale in servizio presso uffici all'estero, per le missioni svolte nel Paese ove ha sede l'ufficio od in altro Paese estero, compete ((il trattamento di missione)) prevista per il personale del Ministero degli affari esteri. Le indennita' connesse alla missione sono adeguate alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita preso a base per la determinazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e del commercio relativa al trimestre in corso alla data di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del presente accordo.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 4
ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune e' dovuto il trattamento di viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di missione. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso con esso convivente. Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserizie per non oltre 40 quintali complessivi. Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie sono rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 al quintale. Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie sono rimborsate nella misura di L. 5000 al quintale. Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi ((o per un periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti destinati ad assumere un'unita' organica o del personale dei ruoli professionale e tecnico-professionale destinato ad incarico di dirigenza o di coordinamento)) ((...)) in relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al trasferimento, un'indennita' di prima sistemazione nelle misure di seguito indicate: dirigente e prima qualifica professionale: per il primo mese L. 500.000; per i mesi successivi L. 350.000; collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale: per il primo mese L. 400.000; per i mesi successivi L. 300.000; rimanenti qualifiche: per il primo mese L. 300.000; per i mesi successivi L. 250.000. ((L'indennita' di cui al precedente comma e' prorogabile fine ad altri 6 mesi nei casi di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza in relazione, oltre che a fattori ambientali; a particolari carenze degli organici. In caso di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza, al dipendente che abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento anagrafico, e' riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare)). Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia ((e' corrisposto il 60%)) dell'indennita' di prima sistemazione di cui al precedente comma, salva la corresponsione ((dell'altro 40%)) dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Per le indennita' connesse al trasferimento si applica l'ultimo comma delle norme di cui all'allegato 3 dell'accordo. Al personale trasferito presso uffici all'estero compete il trattamento di trasferimento e quello di sede previsto per il personale del Ministero degli affari esteri. ((Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. La indennita' di prima sistemazione e' in ogni caso corrisposta per il periodo minimo di tre mesi. Il diritto alle predette indennita' e rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti)).
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 5
ALLEGATO 5 EQUO INDENNIZZO L'importo di cui all'art. 32 e' commisurato - secondo la percentuale di invalidita' e, in caso di invalidita' assoluta o di morte, secondo l'eta' - al sottoindicato numero di annualita' dello stipendio complessivo riferito a 38 anni di servizio. ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 6
ALLEGATO 6 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA RUOLI E CATEGORIE DEI PREESISTENTI ORDINAMENTI E RUOLI E QUALIFICHE DEL NUOVO ORDINAMENTO La tabella allegato 6, di cui all'art. 35 dell'ipotesi di accordo contiene l'equiparazione tra i ruoli e le categorie dei preesistenti ordinamenti ed i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento. Nelle tre colonne della sezione di sinistra della tabella sono indicati i ruoli, le categorie e, ove necessario, le qualifiche previste dai preesistenti ordinamenti, nelle prime due colonne della sezione di destra i corrispondenti ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento, nell'ultima colonna di tale sezione, con l'intestazione "note", sono indicate delle lettere dell'alfabeto che trovano la loro specificazione nell'ultima pagina della tabella relativa a ciascun ente. Nei casi in cui, in corrispondenza ad una posizione del preesistente ordinamento sono indicate piu' qualifiche del nuovo ordinamento e' attribuita la qualifica corrispondente alla natura delle funzioni svolte secondo la declaratoria delle mansioni allegata all'ipotesi di accordo. L'attribuzione delle qualifiche del ruolo tecnico e', in tali casi, subordinata all'esercizio stabile ed in via esclusiva delle relative mansioni. L'attribuzione delle qualifiche del ruolo professionale e' subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al possesso del titolo di studio abilitante all'iscrizione nel relativo albo professionale, salvo quanto previsto dall'art. 36, terzo comma, dell'ipotesi di accordo. Qualora non sussistano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale, ai dipendenti che svolgano stabilmente ed in via esclusiva compiti di natura tecnico-professionale e' attribuita la qualifica del ruolo tecnico. Per le qualifiche degli ordinamenti preesistenti eventualmente non riportate nella tabella e' fatto riferimento alle equiparazioni formali con le qualifiche indicate nella tabella stessa previste dalle precedenti norme regolamentari. Parte di provvedimento in formato grafico (1) (3) ((4))
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 7
ALLEGATO 7 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE PREESISTENTI QUALIFICHE O POSIZIONI FUNZIONALI E I NUOVI LIVELLI STIPENDIALI La tabella allegato 7 di cui all'art. 38 dell'ipotesi di accordo contiene, per il personale il cui trattamento economico e' articolato in classi di stipendio, l'equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e la classe di stipendio da conferire nella qualifica attribuita in base alla tabella allegato 6. Nelle tre colonne della sezione di sinistra della tabella sono riportate le categorie, i ruoli e le qualifiche del preesistente ordinamento, nelle colonne della sezione di destra sono riportate le corrispondenti qualifiche del nuovo ordinamento con l'indicazione della classe di stipendio da conferire. Il numero "O" indicato nella colonna della classe di stipendio corrisponde alla classe iniziale di stipendio di cui alla tabella allegato 2 dell'ipotesi di accordo. Nella colonna centrale della tabella, con l'intestazione "Note" sono indicate delle lettere o dei numeri che trovano la loro specificazione nell'ultima pagina della tabella relativa a ciascun ente. L'indicazione, a fianco della denominazione di singole qualifiche del preesistente ordinamento, di un periodo di tempo espresso in anni e mesi si riferisce all'anzianita' minima che il dipendente deve aver maturato nella qualifica di provenienza per aver titolo all'attribuzione della classe di stipendio indicata a fianco della corrispondente qualifica del nuovo ordinamento. Se l'indicazione del periodo di tempo e' seguita dalla parola "ruolo", il requisito si intende riferito all'anzianita' minima di servizio nel ruolo cui apparteneva la qualifica rivestita nel preesistente ordinamento. Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 8
ALLEGATO 8 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE PREESISTENTI POSIZIONI GIURIDICHE O FUNZIONALI DEL PERSONALE APPARTENENTE AD ENTI PRIVI DI REGOLAMENTO ORGANICO E LE NUOVE QUALIFICHE. La tabella allegato 8 di cui all'art. 41 dell'ipotesi di accordo contiene, per i dipendenti degli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli organici e che risultino comunque privi di regolamento organico approvato nelle forme prescritte, l'equiparazione con le qualifiche del nuovo ordinamento ai fini della determinazione del trattamento economico da attribuire in via provvisoria a norma del predetto art. 41. Nella colonna della sezione di sinistra della tabella sono indicate le posizioni giuridiche acquisite nei preesistenti ordinamenti o le posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa dei singoli enti. Nelle colonne della sezione di destra sono indicate le nuove qualifiche al cui trattamento economico si deve far riferimento per la determinazione della retribuzione spettante in via provvisoria ai dipendenti degli enti in argomento. Le lettere dell'alfabeto indicate a fianco delle nuove qualifiche costituiscono altrettante "Note" che trovano la loro specificazione nell'ultima pagina della tabella relativa a ciascun ente. La classe di stipendio spettante e' determinata in base alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 41 dell'ipotesi di accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 9
ALLEGATO 9 PRINCIPI INFORMATORI DEI REGOLAMENTI ORGANICI DA EMANARE DAGLI ENTI ENTRO IL TERMINE DI 6 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE. I regolamenti organici del personale, da emanare con le modalita' e nei termini dell'art. 25 della legge n. 70, dovranno contenere norme intese a disciplinare compiutamente i seguenti istituti, con l'osservanza, ove indicati, dei criteri e principi generali per ciascuno enunciati. 1. Bandi di concorso. - I bandi dei concorsi per l'assunzione del personale dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Nomina e periodo di prova. - Le norme relative alla disciplina della nomina in prova e definitiva, la durata e l'espletamento del periodo di prova, da adottare tenendo conto dei principi previsti dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato, dovranno stabilire: a) un periodo di prova non inferiore a sei mesi, eventualmente prorogabili di un uguale periodo, comunque non superiore ad un anno; b) l'esonero dal periodo di prova per il personale gia' in servizio alle dipendenze dell'ente che provenga dalla qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purche' nella qualifica di provenienza abbia gia' superato il periodo di prova. 3. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. - I criteri per l'utilizzazione delle graduatorie dovranno prevedere la facolta' per gli enti di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione delle graduatorie stesse, all'assunzione di candidati idonei, per la copertura dei posti che si rendessero vacanti nell'organico entro il suddetto termine. 4. Orario di lavoro. - Per particolari esigenze organizzative o dell'utenza, l'orario settimanale potra' essere ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative, con un limite massimo giornaliero di 8 ore di presenza in servizio. 5. Assenze per infermita'. - In caso di contestazione sullo esito degli accertamenti sanitari disposti dall'ente a seguito di assenza per infermita' deve essere prevista la costituzione di apposito collegio medico arbitrale. 6. Ferie. - Il diritto alle ferie e' irrinunziabile e, qualora il personale non fruisca integralmente delle ferie entro l'anno, ha diritto a godere del residuo periodo entro il 31 luglio dell'anno successivo. I turni di ferie sono stabiliti in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi. 7. Festivita' e riposo compensativo. - Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta la sua opera, il giorno successivo alla Pasqua, il 16 agosto e il 26 dicembre. Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un giorno feriale stabilito dall'amministrazione. L'attivita' prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica da' diritto alla corresponsione dei compensi stabiliti per il lavoro straordinario quando non sia possibile concedere il riposo compensativo entro la settimana successiva. 8. Passaggi di ruolo e di qualifica, incarichi di dirigenza e di coordinamento, concorsi per la nomina a dirigente. 9. Norme e provvedimenti disciplinari. 10. Trasferimenti del personale. - I trasferimenti a domanda del personale, esclusi quelli dei dirigenti, sono effettuati sulla base di apposite graduatorie. L'ente deve comunicare entro il 31 marzo di ogni anno i posti vacanti nelle varie unita' funzionali che possono essere ricoperti mediante trasferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici di appartenenza dei dipendenti interessati. 11. Amministrazione del personale. - Per ciascun dipendente e' tenuto un fascicolo personale ed uno stato matricolare. Nello stato matricolare devono essere riportate tutte le notizie essenziali relative al dipendente (nomina, titoli di studio, provvedimenti relativi alla progressione giuridica ed economica, stato di famiglia, congedi straordinari, aspettative, sanzioni disciplinari, servizi militari, ecc.) ed all'attivita' prestata (uffici e settori di lavoro ai quali e' addetto, mansioni e incarichi speciali svolti, partecipazione a corsi e concorsi, pubblicazioni, lavori originali compiuti per il servizio, note formali di merito, ecc.). E' esclusa la compilazione delle note di qualifica.
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 10
ALLEGATO 10 DECLARATORIA DELLE MANSIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO TECNICO-PROFESSIONALE Qualifica di agente tecnico-professionale". Svolge attivita' che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di macchine che richiedano manovra elementare; e' addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi. Profili esemplificativi: autista; operaio comune o generico; operaio qualificato, quando tale denominazione e' riferita nel preesistente ordinamento a personale che svolge mansioni che presuppongono una qualificazione professionale tecnica di grado inferiore. Qualifica di "operatore tecnico-professionale". Svolge mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualificazione professionale di mestiere ovvero di meccanografia; e' addetto alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito nei casi concreti. Profili esemplificativi: operaio qualificato che non rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; operaio specializzato; centralinista telefonico; addetto alla preparazione dei supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle unita' periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici; disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola manutenzione di impianti; tecnografo; infermiere generico. Qualifica di "assistente tecnico-professionale". Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione richiede una visione di insieme di piu' attivita' interrelate, per soddisfare esigenze operative diverse; tali lavori richiedono inoltre la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalita' d'uso di macchine, strumenti e/o impianti, e/o l'elaborazione di dati anche complessi, nonche' valutazioni per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilita' dei risultati; oppure, svolge lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavoro di tipo specialistico, generalmente acquisibili nei corsi di studio di scuola secondaria superiore; oppure svolge attivita' professionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartiene, assumendo, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale, essendo in possesso di requisiti previsti dall'art. 16 della citata legge. Puo' essere chiamato a sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. Profili esemplificativi: operatore addetto alla consolle degli elaboratori elettronici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che richiedono elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di impianti; disegnatore-progettista; programmatore di elaboratore elettronico; tecnico di laboratorio sperimentale diplomato; addetto ad attivita' tecniche per la sicurezza di impianti e la protezione sanitaria; infermiera professionale; tecnico di radiologia o di analisi cliniche; ostetrica. Qualifica di "ricercatore" e "collaboratore tecnico-professionale". Svolge attivita' di ricerca, tecniche e di progettazione, per le quali sono richieste conoscenze teoriche approfondite in almeno un settore specifico, la capacita' di assumere iniziative e di formulare proposte, la capacita' di sovraintendere a problemi operativi connessi con l'utilizzazione di mezzi o materiali e le capacita' di selezionare, valutare e analizzare criticamente dati sperimentali e risultati anche complessi; oppure svolge funzioni di vigilanza, ispezione e controllo tecnico su impianti e procedimenti tecnici; oppure svolge attivita' professionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartiene, assumendo, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della citata legge. Puo' essere chiamato a sovraintendere all'attivita' di dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto. Profili esemplificativi: ricercatore; progettista di apparecchiature; analista di sistemi; docente in disciplina a livello universitario; addetto a funzioni di controllo e ispezione di impianti per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.
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