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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976, n. 411

Current text a fecha 1983-07-21
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dei 25 maggio 1976, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni trasmesse da alcune organizzazioni sindacali, e' stata approvata in via definitiva, dopo la deliberazione di massima adottata nella precedente riunione del 12 maggio 1976, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 6 maggio 1976 fra la delegazione degli stessi enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi dipendenti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, e' emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE MORO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1976

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 70

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 1

IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70, CONCERNENTE "DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE" (Roma, 6 maggio 1976). PREAMBOLO Le parti, riaffermato il carattere autonomo e unitario dell'accordo sindacale previsto dalla legge n. 70, e nella scrupolosa osservanza della legge medesima e dei suoi contenuti innovatori, convengono sul principio che l'accordo anzidetto debba essere finalizzato ai seguenti obiettivi: 1) La "perequazione", da intendersi nel triplice significato di uniformita' - tra gli enti - dei criteri di inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio; in quello della progressiva armonizzazione dei parastatali alle altre categorie di pubblici dipendenti con riferimento essenzialmente a quelle che hanno di recente adeguato i loro ordinamenti attraverso contratti o disposizioni legislative o amministrative (dipendenti regionali, ospedalieri e degli enti locali); in quello di una adeguata tutela dei redditi piu' bassi. 2) La "chiarezza retributiva", con una struttura del trattamento economico massimamente semplificata e che escluda, per quanto previsto dall'art. 26, qualunque forma di premi, incentivazioni, gratifiche ed emolumenti simili comunque denominati Sono fatte salve comunque le indennita' attribuibili a norma di legge. Resta fermo che l'ordinamento della dirigenza dovra' svilupparsi su linee autonome e su basi contrattuali. 3) Un "reinquadramento" che realizzi l'effettiva attuazione della qualifica unica funzionale, con scrupolosa valutazione dei profili di professionalita'. L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale in particolare dovra' essere preceduto da una attenta analisi dei casi di specie affinche' non si determinino applicazioni difformi da ente ad ente, con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 15 e 38 della legge n. 70. L'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovra' avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianita' effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad equita'. La qualita' ed i livelli delle funzioni, a parte la scelta del ruolo, dovranno essere tenuti presenti soprattutto per il personale degli enti privi di regolamento organico, nonche' nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa degli enti tesa alla definitiva eliminazione di ogni forma di mansionismo, sulla base di una oculata declaratoria delle "mansioni", e in applicazione dell'art. 25 della legge n. 70. 4) La "remunerativita'", vale a dire una giusta determinazione dei trattamenti rispetto a quelli globalmente in godimento, che tenga conto dei livelli retributivi mediamente acquisiti e della spesa sostenuta complessivamente dagli enti negli ultimi due anni per il personale e che consideri - pur nelle presenti difficolta' economiche - le attese maturate durante il lunghissimo iter legislativo della vertenza del parastato. 5) La puntuale attuazione dell'accordo - nel rispetto dei termini di decorrenza fissati dall'art. 45 della legge n. 70 - con norme che garantiscano le legittime aspettative del personale sia ai fini giuridici che economici. Le parti riconoscono infine la peculiarita' - che discende da articoli specifici della legge n. 70 - degli enti di ricerca nell'ambito del parastato e convengono nella necessita' di pervenire per essi ad adeguate soluzioni contrattuali, nel rispetto degli obiettivi e presupposti di cui ai precedenti punti. Art. 1. Orario di lavoro L'articolazione dell'orario di lavoro e' stabilita sentite le rappresentanze sindacali. Turni pomeridiani o notturni obbligatori devono essere previsti per esigenze di servizio e nell'interesse degli utenti. A quest'ultimo fine possono essere sentite le organizzazioni sindacali confederate operanti sul piano territoriale. Il lavoro prestato durante i turni stessi da' diritto a maggiorazioni dello stipendio secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 2

Art. 2. Permessi retribuiti Il personale ha diritto - in ogni anno solare - ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni: per matrimonio: quindici giorni; per malattia e cure: fino a trenta giorni; per partecipazioni a concorsi o esami: fino a quindici giorni. Il personale ha diritto altresi' ai congedi straordinari previsti da specifiche disposizioni di legge.

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Art. 3. Permessi non retribuiti Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianita' di servizio.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 4

Art. 4. Ruolo tecnico-amministrativo Gli enti la cui attivita' sia di natura prevalentemente tecnica e che, al fine di contenere il fabbisogno di personale, si avvalgano dei singoli dipendenti sia per mansioni amministrative sia per mansioni tecniche possono, qualora sussistano le condizioni previste dall'[art. 15, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art15-com4), istituire il ruolo unificato tecnico-amministrativo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 5

Art. 5. Mansioni connesse con la qualifica L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore o inferiore. Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dallo [art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25), gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 49 del presente accordo - a destinare il personale allo esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita. In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito della unita' funzionale o territoriale interessata, il dirigente responsabile puo' eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica, con l'obbligo per l'ente di provvedere alla copertura del posto entro novanta giorni dalla sostituzione temporanea che non da' luogo comunque a modifiche del trattamento economico.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 6

Art. 6. Passaggi di ruolo Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo puo' essere trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella immediatamente inferiore. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei titoli previsti dall'[art. 16, commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com2) e [quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com4), puo' essere trasferito, per specifiche esigenze di servizio, nel ruolo tecnico con la corrispondente qualifica nei limiti dei posti disponibili. I passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal consiglio di amministrazione, su parere della commissione del personale e con il consenso degli interessati.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 7

Art. 7. Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica non e' ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi dell'[art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art21-com3), se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due anni dalla data del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo dell'anzianita' di servizio necessaria per l'ammissione ai suddetti.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 8

Art. 8. Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui allo [art. 16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art16-com5), determinera' il numero massimo di posti e gli specifici compiti delle qualifiche speciali di "collaboratore coordinatore", "collaboratore tecnico coordinatore", "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" nonche' le norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri che diano particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza tecnico-professionale acquisite. Gli incarichi di coordinamento attribuibili ai sensi dello stesso art. 16, comma quinto, al personale del ruolo professionale non possono superare l'8% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 9

Art. 9. Qualifiche dirigenziali Le qualifiche corrispondenti ai tre livelli dirigenziali di cui all'[art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18), sono denominate, a partire dalla piu' elevata, "dirigente generale", "dirigente superiore" e "dirigente". La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975 in applicazione dell'art. 20 della sud della legge, rispettivamente: nelle tre qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" presso gli enti dichiarati di alto rilievo; nelle due qualifiche di "dirigente" e "dirigente superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo; nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di normale rilievo. I dirigenti sovraintendono ad unita' organiche, assumendo la responsabilita' degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei principi contenuti nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1). Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura proporzionale alle rispettive dotazioni organiche.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 10

Art. 10. Nomina alla qualifica di "dirigente" La nomina alla qualifica di "dirigente" e' disposta a seguito di concorso, per titoli ed esami - da bandirsi con periodicita' annuale - al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in possesso dei requisiti di anzianita' di cui all'[art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18). Le norme e le modalita' di espletamento del concorso sono stabilite dai regolamenti organici. Fra i "titoli" deve essere prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualita' del servizio prestato. Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte e orali ed eventualmente di prove pratiche, vertenti su materie professionali. I funzionari risultati idonei in un concorso, espletato a norma del presente articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 11

Art. 11. Passaggio di qualifica nella dirigenza Le qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale" sono conferite - con periodicita' semestrale - a seguito di scrutinio per merito comparativo. L'anzianita' di servizio costituisce titolo di precedenza a parita' di punteggio.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 12

Art. 12. Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'[art. 18, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art18-com3), al personale che riveste la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 13

Art. 13. Riammissione in servizio Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli puo' essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere della commissione del personale. All'interessato e' attribuita la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianita' maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 14

Art. 14. Determinazione delle dotazioni organiche La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da definire ai sensi dell'[art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25-com2), e' stabilita dagli enti in base all'unita' declaratoria delle mansioni (allegato 1).

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 15

Art. 15. Stato giuridico del personale straordinario Al personale straordinario si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in materia di stato giuridico previste per il personale di ruolo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 16

Art. 16. Trattamento economico Il trattamento economico del personale e' costituito dalle seguenti voci: stipendio; tredicesima mensilita'; indennita' integrativa speciale; quote di aggiunta di famiglia; compenso per prestazioni di lavoro straordinario; altre competenze previste dal presente accordo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 17

Art. 17. Stipendio Le misure iniziali annue dello stipendio, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabilite nell'unita tabella (allegato 2). La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica si articola: per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati, in cinque classi di stipendio, oltre l'iniziale, attribuibili al compimento degli anni e nelle misure indicate nella suddetta tabella; in aumenti di importo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza nella classe medesima. Per le qualifiche dirigenziali gli aumenti biennali di stipendio, in via transitoria e con riserva di rivedere la materia alla scadenza del periodo di validita' del presente accordo, sono calcolati in base all'anzianita' complessiva di servizio, con le detrazioni di seguito indicate per ciascuna qualifica, e nel numero massimo di 14: dirigente: 6 anni; dirigente superiore: 9 anni; dirigente generale: 12 anni.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 18

Art. 18. Effetti delle sanzioni disciplinari sulla progressione dello stipendio Le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica comportano un ritardo rispettivamente di sei mesi, uno e due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 19

Art. 19. Benemerenze belliche e patriottiche Ai fini del calcolo dell'anzianita' utile per gli aumenti biennali di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in favore dei dipendenti statali in possesso di benemerenze belliche e patriottiche.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 20

Art. 20. Anticipazione degli aumenti biennali per nascita di figli Gli aumenti biennali di stipendio sono anticipati per nascita di figli alle condizioni e con le modalita' previste per il personale civile dello Stato.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 21

Art. 21. Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento della prescritta anzianita'.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 22

Art. 22. Quote di aggiunta di famiglia e indennita' integrativa speciale Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 23

Art. 23. Calcolo dello stipendio orario giornaliero Lo stipendio orario e' determinato dividendo quello annuo in godimento per 2080. Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 40 e il numero dei giorni in cui e' articolato l'orario settimanale di servizio.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 24

Art. 24. Tredicesima mensilita' Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno e' corrisposta una tredicesima mensilita' pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 25

Art. 25. Compenso per lavoro straordinario diurno Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo comma, della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), per "stipendio annuo complessivo" si intende l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilita'. Per la determinazione del compenso orario del lavoro straordinario si tiene conto altresi' dell'importo mensile dell'indennita' integrativa speciale ragguagliato ad anno.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 26

Art. 26. Compenso per lavoro straordinario notturno o festivo Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo e' calcolato maggiorando del 30% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 27

Art. 27. Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo Nel caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio di importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio. All'atto del conferimento delle classi di stipendio successive, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nella classe di stipendio inferiore. Ai dipendenti cui e' conferita la qualifica di "collaboratore coordinatore", di "collaboratore tecnico coordinatore", di "assistente coordinatore" o di "assistente tecnico coordinatore" e' attribuita la stessa classe gia' conseguita nelle qualifiche di "collaboratore" e di "assistente" dei ruoli amministrativo e tecnico, con la conservazione degli aumenti biennali nonche' dell'anzianita' maturata nella qualifica e nella classe di provenienza a tutti gli effetti economici e giuridici, compresa l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 10.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 28

Art. 28. Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni Per il lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri pomeridiani o notturni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni con il limite massimo rispettivamente di L. 250 e L. 1200 per ogni ora di lavoro. I turni di notte sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; quelli pomeridiani hanno termine entro le ore 22. Nessun dipendente puo' essere comandato ad effettuare piu' di 10 turni notturni al mese o comunque piu' di 70 ore mensili comprese tra le ore 22 e le ore 6.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 29

Art. 29. Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari ad 5% dello stipendio spettante. Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 30

Art. 30. Altre competenze Le indennita' previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarita' o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalita' al personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilita' sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non prevedibili. Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attivita' legale e' attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota e' ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1. Le competenze professionali corrisposte per l'attivita' prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attivita' professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 31

Art. 31. Trattamento di missione e di trasferimento Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalle allenate norme (allegati 3 e 4).

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 32

Art. 32. Equo indennizzo Al dipendente che contragga infermita' per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dall'unita tabella (allegato 5) qualora abbia subito una menomazione permanente dell'integrita' fisica non inferiore al 15% nonche' il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal personale che, a termini dello [art. 9, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-02-13;185~art9-letg), e' esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, sempreche' le malattie stesse insorgano non oltre il termine di cessazione dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse: anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico . . . . 3 anni anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico . . . 1 anno leucopenia con neutropenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno leucosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni stati leucemoidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 anni sindrome emorragica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno blefarite o congiuntivite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 giorni cheratite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno cataratta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 anni radio-dermiti croniche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni radio-dermiti acute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 giorni radio-epiteliti acute delle mucose. . . . . . . . . . . . . 60 giorni radio-lesioni croniche delle mucose. . . . . . . . . . . . . . 5 anni radio-necrosi ossea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 anni sarcoma osseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni cancro bronco polmonare per inalazione. . . . . . . . . . . . 10 anni

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 33

Art. 33. Prevenzione contro, i rischi I dipendenti degli enti sono sottoposti con il loro consenso a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva, di regola ogni cinque anni. I dipendenti addetti a particolari servizi e attivita' professionali che comportino maggiori rischi e pericoli per la loro salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni. I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente a ciascun dipendente. I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 34

Art. 34. Trattamento economico del personale straordinario Al personale straordinario assunto ai sensi dell'[art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art6), compete il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica dei singoli interessati.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 35

Art. 35. Attribuzione della qualifica A decorrere dal 1 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo e' attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6). L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma e' effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilita', in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge. Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 1 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'[art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26), comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 36

Art. 36. Inquadramento nel ruolo professionale L'inquadramento nel ruolo professionale e' riservato: per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti allo esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo, e geologo; per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonche' di massaggiatore a massofisioterapista equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell'[art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art3). L'inquadramento nel suddetto ruolo e' in ogni caso condizionato allo svolgimento di attivita' strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti: titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale; diploma di Stato di abilitazione professionale; iscrizione al rispettivo albo professionale; assunzione di una personale responsabilita' di caratteri professionale nello svolgimento delle funzioni. Possono altresi' essere inquadrati nella prima qualifica i di pendenti laureati in altre discipline affini che appartengano gia' ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), l'inquadramento nel ruolo professionale potra' essere effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 37

Art. 37. Decorrenza del trattamento economico Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 1 e' attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilita' per l'anno 1975 resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 38

Art. 38. Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 e' determinata in base alle unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7 L'anzianita' maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in base alle suindicate tabelle, alle casse attribuitisi considera a tutti gli effetti come anzianita' acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli aumenti biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta anzianita' e' computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti nella porzione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche. Le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975 fino alla data pubblicazione del decreto di cui all'[art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26), comportano dalla data del conferimento l'attribuzione della diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate tabelle, se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in base alle nuove norme sulla progressione dello stipendio. Nei confronti dei dipendenti che alla data di pubblicazione del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle precedenti norme regolamentari, l'anzianita' minima per l'accesso alla qualifica superiore, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei Precedenti commi e' conferita con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianita' per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio immediatamente superiore e' attribuita dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianita' medesima. Sono fatti salvi, se piu' favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal nuovo ordinamento. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del citato decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio fruendo di riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti regolamenti. Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano di assegno personale derivante da passaggi da uno ad altro ruolo o da passaggi di categoria nell'ambito dello stesso ruolo e' attribuibile con effetto dalla suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello spettante ai sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto assegno. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27. Ai dipendenti con mansioni sanitarie ausiliarie, cui in base all'unita tabella (allegato 6) e' attribuita la qualifica di "operatore tecnico", sono conferite le classi di stipendio immediatamente superiori a quelle spettanti in applicazione dei precedenti commi primo, terzo e quarto con le decorrenze ivi previste e con la conservazione nella classe attribuita alla data del 30 dicembre 1975 dell'anzianita' maturata nella posizione giuridica di provenienza. A coloro cui competa gia' alla suddetta data la classe massima di stipendio sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio supplementari. Nei confronti del personale operaio la classe di stipendio e' attribuita, in base all'anzianita' di servizio, secondo le norme di cui al successivo art. 39.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 39

Art. 39. Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianita' complessiva di servizio La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 e' quella spettante in base all'anzianita' di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in considerazione l'anzianita' complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano piu' categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria piu' elevata. Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalita' del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro. Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualita' si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali e' disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualita' di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno. Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 e' computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo. L'anzianita' eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 40

Art. 40. Norme applicabili ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio Qualora ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39 sia attribuibile alla, data del 30 dicembre 1975 la stessa classe di stipendio, trova applicazione la forma che comporti il riconoscimento di una maggiore anzianita' nella classe medesima.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 41

Art. 41. Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di regolamento organico o in particolari posizioni Ai dipendenti con rapporto d'impiego a tempo indeterminato degli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico, escluso il personale di cui al secondo comma del precedente art. 35 e' attribuito in via provvisoria, dal 30 dicembre 1975 e fino alla data di approvazione del regolamento organico: previsto dallo [art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25), il trattamento economico stabilito per le nuove qualifiche dei ruoli amministrativo, tecnico o professionale secondo le unite tabelle di equiparazione (allegato 8) tra le posizioni giuridiche acquisite sulla base di atti formali degli enti o degli organi di vigilanza ovvero le posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa degli enti medesimi e le funzioni tipiche delle - suddette qualifiche risultanti dalla declaratoria delle mansioni, intendendosi a tal fine comprese nelle funzioni di "collaboratore" anche quelle dirigenziali. E' fatta salva l'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche dirigenziali ai dipendenti che, in base a disposizioni regolamentari approvate dagli organi di vigilanza, ricoprano posizioni giuridiche ed economiche equiparate a quelle del personale di ruolo cui a norma del presente accordo sono conferite qualifiche dirigenziali. L'attribuzione del trattamento economico delle nuove qualifiche e' comunque subordinata al possesso del titolo di studio prescritto per le qualifiche stesse o per quella immediatamente inferiore purche', in quest'ultimo caso, le funzioni della qualifica siano state svolte alla data del 30 dicembre 1975 per almeno tre anni. La classe di stipendio spettante e' determinata in base alla anzianita' complessiva di servizio valutata nelle misure percentuali previste dal secondo comma dell'art. 39.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 42

Art. 42. Trattamento economico del personale non di ruolo Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianita' di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Ai fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 39. In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei confronti dei dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente art. 27. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui al secondo comma dell'art. 35.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 43

Art. 43. Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di "dirigente e per i passaggi di qualifica dirigenziale Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'[art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26), fino a quella di approvazione dei regolamenti organici di cui allo art. 25 della stessa legge, la nomina alla qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche superiori sono effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti ordinamenti per il conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in base alle tabelle di cui all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei dipendenti che gia' rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che, in base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali qualifiche. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili per il conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami previsti dalle preesistenti norme regolamentari, gia' indetti alla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi alla qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato della qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Ai predetti dipendenti, successivamente all'approvazione dei regolamenti organici e per un triennio dalla data di scadenza del termine di cui al [primo comma dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25-com1), e' riservata un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di "dirigente" da conferire con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, pari all'80% per il primo anno e comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota e' ridotta al 60% e al 40% rispettivamente per il secondo ed il terzo anno. Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi previsti dall'art. 10 del presente accordo, ai quali potranno partecipare anche i dipendenti di cui al secondo comma. Ai fini del conferimento delle qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta ferma la scrutinabilita' del personale che alla data di approvazione dei regolamenti organici abbia maturato l'anzianita' necessaria per la promozione alle corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 44

Art. 44. Personale dei ruoli speciali transitori Al personale appartenente a ruoli speciali transitori e' attribuita con effetto dal 1 ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente art. 35 ai dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica equiparabile. A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale spetta il trattamento economico secondo le norme del presente accordo. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, al personale cui sono conferite qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base alle tabelle di attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente ordinamento ad esso economicamente equiparati. La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti dei ruoli speciali ai quali nel precedente ordinamento compete un trattamento intermedio fra quelli corrispondenti a due successive qualifiche dei ruoli ordinari e' effettuata: attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che apparteneva alla meno elevata delle precedenti due qualifiche maggiorando tale importo - mediante attribuzione del necessario numero di aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo stipendio risulti intermedio fra gli stipendi spettanti, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari appartenente alle anzidette due qualifiche nella stessa proporzione in cui risultava intermedio nel precedente ordinamento. Tali aumenti biennali sono riassorbiti con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 27. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 il servizio prestato nei ruoli speciali transitori e' valutato secondo la corrispondenza con le categorie del personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 45

Art. 45. Assegno temporaneo Per il periodo intercorrente tra il 1 ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 e' corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo stesso periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della [legge 31 luglio 1975, n. 364](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-31;364), quelle effettivamente liquidate dal 1 luglio 1975, nonche' i miglioramenti economici spettanti per lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o regolamentari - un assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L. 15.000 per ogni mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. L'assegno anzidetto e' utile - nella misura mensile lorda di L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza, nonche', per quanto concerne il trattamento pensionistico, ai fini dell'applicazione delle norme che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni del personale in servizio. Le competenze di cui ai precedenti commi sono corrisposte in due quote di uguale importo, la seconda delle quali e' erogata nel mese di gennaio 1977. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri miglioramenti e di indennita' integrativa speciale in data anteriore al 30 dicembre 1975, che non siano state gia' assoggettate a contribuzione per le assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con oneri a carico degli enti.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 46

Art. 46. Conservazione dei trattamenti di miglior favore Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, dovesse risultare alla data di entrata in vigore del presente accordo complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennita' di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorieta' nonche' l'assegno temporaneo di cui al precedente art. 45 - l'eccedenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti. Per le materie non disciplinate direttamente dalla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), o dal presente accordo, sono conservate dal personale che ne fruisca alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso le posizioni giuridiche acquisite in applicazione di atti deliberativi approvati, nei casi previsti dalla legge, dagli organi di vigilanza. Per posizioni giuridiche acquisite devono intendersi quelle gia' in concreto raggiunte alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo, con esclusione delle semplici aspettative di diritti o interessi conseguibili in forza dei preesistenti ordinamenti.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 47

Art. 47. Personale in servizio con rapporti a tempo determinato piu' volte rinnovati o ad orario ridotto Il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 con rapporto d'impiego a termine, prorogato per piu' di una volta o per un tempo superiore alla durata del rapporto iniziale, e' mantenuto in servizio a tempo indeterminato. La posizione dei singoli interessati sara' definita in conformita' all'[art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art43). Alla stessa stregua sara' definita la posizione dei dipendenti vincolati con rapporto d'impiego ad orario ridotto, con possibilita' di opzione ai fini del mantenimento in servizio a 40 ore settimanali di lavoro, compatibilmente con le esigenze funzionali degli enti interessati. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' ridotto in proporzione al minore orario di servizio. Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale sono corrisposte in misura intera, ferme restando le incompatibilita' previste da norme di legge. Per il rapporto ad orario ridotto si applicano le norme in materia di stato giuridico del personale ad orario pieno, salvi gli istituti per i quali siano previste disposizioni incompatibili con la peculiarita' del rapporto d'impiego, che saranno disciplinati con apposito regolamento.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 48

Art. 48. Regolamenti organici Al fine di pervenire ad una effettiva uniformazione degli ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti organici ai sensi dell'[art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25), devono attenersi ai principi informativi di cui all'allegato 9.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 49

Art. 49. Norme di rinvio I problemi che dovessero insorgere per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel ruolo, professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale nei confronti di particolari categorie di personale saranno definiti da ciascun ente in conformita' alle conclusioni di apposita commissione unica nazionale con la partecipazione di rappresentanti dell'ente interessato, dei Ministeri vigilanti e delle Confederazioni sindacali di cui allo [art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art28). In sede di approvazione del presente accordo sara' provveduto a disciplinare la nomina e il funzionamento della commissione medesima. Le norme di attuazione dell'[art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art17) in materia di anticipata attribuzione delle classi di stipendio saranno stabilite con il successivo accordo sindacale. Le modalita' per la copertura dei posti che risulteranno disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche in conformita' all'art. 14 del presente accordo saranno stabilite con la deliberazione da adottare a norma dell'art. 25 della citata legge n. 70. L'accantonamento dei posti nelle qualifiche dei singoli ruoli, ai sensi dell'[art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-24;336~art3), e successive modificazioni ed integrazioni, sara' effettuato, per i dirigenti, nelle qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico", in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. Per i benefici di natura assistenziale in favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza e dei loro congiunti, la materia resta disciplinata in conformita' ai criteri in vigore presso singoli enti, in attesa di pervenire a criteri uniformi con apposite norme da adottarsi da parte degli enti medesimi, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e sulla base dei migliori trattamenti in atto, entro il periodo di validita' del presente accordo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 50

Art. 50. Norme di attuazione Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonche' i limiti previsti dall'[art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art8-com5) e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 51

Art. 51. Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimento di attivita' privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurne la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70).

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 52

Art. 52. Commissione del personale La commissione del personale e' cosi' composta: dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente; dal direttore generale dell'ente; da quattro dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal presidente dell'ente; da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro e per il segretario e' previsto un supplente. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati, nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata in carica della commissione e' fissata in 4 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parita' di voti prevale quello del presidente.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 53

Art. 53. Commissione di disciplina La commissione di disciplina e' cosi' composta: dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente; da cinque dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, nominati dal presidente dell'ente; da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro della commissione e per il segretario e' previsto un supplente. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata della commissione e' fissata in 4 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non intervenga alle riunioni per piu' di tre volte, e' dichiarato decaduto dalla nomina e sara' sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 54

Art. 54. Norme applicabili Ai dipendenti degli enti pubblici destinatari del presente accordo si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 11, ai titoli II e III e gli [articoli 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art28), [29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art29), [30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art30) e [31, commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com2), [terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com3), [quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com4) e [quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31-com5) con gli adattamenti e le integrazioni previste dagli articoli che seguono.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 55

Art. 55. Unita' produttive Le specifiche unita' nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali saranno determinate dai singoli enti, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, in sede di attuazione dell'[art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25-com2).

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 56

Art. 56. Dirigenti sindacali Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'[art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19). Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarita' dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo. I dirigenti sindacali di cui al primo comma: a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio; b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica rivestita; c) non possono essere trasferiti dall'unita' funzionale di appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del mandato. Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono essere adeguatamente motivati. ((5))

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 57

Art. 57. Congedi e permessi I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo sindacale per l'intera durata del mandato. Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo e' cosi' fissato cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70): 1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali; 2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della regione; 3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000, per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della provincia. Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi, per ciascuna unita' funzionale, permessi orari nei limiti complessivi appresso indicati: fino a 40 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . . 1 ora settimanale da 41 a 80 dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . 2 ore settimanali da 81 a 150 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . 3 ore settimanali da 151 a 300 dipendenti . . . . . . . . . . . . . . 8 ore settimanali da 301 a 500 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . 12 ore settimanali da 501 a 800 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . 16 ore settimanali da 801 a 1000 dipendenti . . . . . . . . . . . . . 24 ore settimanali da 1001 a 1200 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 27 ore settimanali da 1201 a 1400 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 30 ore settimanali da 1401 a 1600 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 33 ore settimanali da 1601 a 1800 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 36 ore settimanali da 1801 a 2000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 40 ore settimanali da 2001 a 2500 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 45 ore settimanali da 2501 a 3000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 50 ore settimanali da 3001 a 3500 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 55 ore settimanali da 3501 a 4000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . 60 ore settimanali oltre 4000 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . 70 ore settimanali I dirigenti che hanno facolta' di fruire dei permessi di cui al precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per ciascuna unita' funzionale, con arrotondamento all'unita' dell'eventuale frazione. Per le unita' funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti e' pari al numero delle ore settimanali spettanti. I permessi orari sono altresi' concessi ai dirigenti degli organi di coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo comma, della [legge 20 maggio 1970, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300), nella misura del 50% dei limiti di cui al terzo comma, per gli enti con non piu' di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali - sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento. Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse sindacale sono concessi altresi', per ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno. Le organizzazioni sindacali devono comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonche' i periodi in cui i permessi sono fruiti. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-27;770) ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che gli articoli 56 e 57 del presente allegato "per effetto dell'[art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art54-com5), e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia".

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 58

Art. 58. Assemblee I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonche', nei limiti di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. La rilevazione delle ore di assenza dal servizio per partecipare alle assemblee sara' annotata sui fogli di presenza. Le riunioni, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali dell'ente con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni preventivamente comunicate all'amministrazione. Alle assemblee possono partecipare dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali dei lavoratori che non siano dipendenti dell'ente. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente devono essere concordate tra le organizzazioni sindacali aziendali e l'amministrazione.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 59

Art. 59. Contributi sindacali I contributi sindacali, nella misura e con le modalita' stabilite da ciascuna federazione nazionale di categoria, sono trattenuti a cura degli enti e da questi versati alla federazione designata dal lavoratore con propria delega. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata conferita. La delega stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia revocata mediante richiesta scritta da inviarsi entro il 31 ottobre sia all'organizzazione sindacale competente sia all'ente di appartenenza.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 60

Art. 60. Ruoli Il personale degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione e' inquadrato in due ruoli: a) ruolo amministrativo; b) ruolo tecnico-professionale di cui all'[art. 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art38). Appartengono al ruolo amministrativo, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della suddetta legge, i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili". Appartengono al ruolo tecnico-professionale: i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio", ai sensi dello art. 15, comma terzo, della legge n. 70; i dipendenti che svolgono le attivita' previste dall'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge n. 70; i ricercatori dei suddetti enti, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, della stessa legge.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 61

Art. 61. Qualifiche Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche previste dalla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), le cui mansioni sono stabilite nell'unita declaratoria (allegato 1). Il ruolo tecnico-professionale si articola nelle qualifiche di "collaboratore tecnico-professionale", "assistente tecnico-professionale", "operatore tecnico-professionale" e "agente tecnico-professionale", le cui mansioni sono stabilite nell'unita declaratoria (allegato 10). Per l'accesso alle qualifiche del ruolo tecnico-professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma quarto, della legge n. 70.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 62

Art. 62. Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale Per le assunzioni alla qualifica di "collaboratore tecnico professionale", i regolamenti organici devono prevedere, oltre ai requisiti generali, anche quello dell'anzianita' di laurea non inferiore a due anni, congiunta a documentata esperienza ne campo tecnico-professionale inerente all'attivita' di ricerca prevista per i posti da ricoprire. La partecipazione con profitto ai corsi di formazione professionale propedeutici ai concorsi di cui all'[art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art5) equivale al requisito di esperienza di cui al precedente comma.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 63

Art. 63. Incarichi di dirigenza e di coordinamento I dipendenti appartenenti alla qualifica piu' elevata del ruolo tecnico-professionale, definito ai sensi dell'art. 38 della legge n. 70, possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ad esercitare funzioni di dirigenza tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale. Ai dipendenti delle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale possono essere attribuiti incarichi di coordinamento, in conformita' a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 8.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 64

Art. 64. Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica presso istituti o laboratori esteri, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 65

Art. 65. Consultazione del personale I componenti della commissione di cui all'[art. 39 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art39) sono eletti dal personale appartenente al ruolo tecnico-professionale fra i dipendenti che rivestono la qualifica di "collaboratore tecnico-professionale" o di "assistente tecnico-professionale". Il numero dei componenti della commissione e le modalita' per l'elezione degli stessi sono determinati dal regolamento organico, in rapporto alle peculiari caratteristiche di ciascun ente. Non possono far parte della commissione i dipendenti membri del consiglio di amministrazione o degli altri organi deliberanti degli enti, della commissione del personale e della commissione di disciplina.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 66

Art. 66. Trattamento economico del personale del ruolo tecnico-professionale Il trattamento economico del personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli aumenti biennali, e', per le qualifiche di "collaboratore tecnico-professionale" e di "assistente tecnicoprofessionale" quello previsto dal presente accordo rispettivamente per la prima e la seconda qualifica del ruolo professionale e, per le qualifiche di "operatore" e di "agente", quello previsto per le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico. Ai dipendenti cui siano conferiti incarichi di coordinamento o di dirigenza si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 29.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 67

Art. 67. Personale comandato I provvedimenti di comando previsti dall'[art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art40) sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, anche per motivi di qualificazione o diversificazione scientifica, previo consenso del dipendente e senza pregiudizio della professionalita' acquisita. Al personale comandato, oltre al normale trattamento economico, compete - se ne ricorrono i presupposti - il trattamento di missione di cui alle annesse norme (allegato 3) quando la durata del comando non superi un anno, ovvero il trattamento di trasferimento di cui alle unite norme (allegato 4) quando la durata del comando superi un anno.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 68

Art. 68. Competenze e onorari Ai dipendenti del ruolo tecnico-professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, per quanto concerne la ripartizione delle competenze e degli onorari previsti dall'[art. 26, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26-com4).

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 69

Art. 69. Brevetti I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta dal dipendente nell'esecuzione del rapporto d'impiego, sempre che l'attivita' inventiva sia prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore. All'inventore spetta altresi' un equo premio da determinarsi in relazione all'importanza dell'invenzione stessa, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale. I regolamenti organici degli enti devono stabilire specifiche norme per da determinazione dell'equo premio e le modalita' di corresponsione dello stesso. Per quanto non contemplato nella presente norma, si applicano le disposizioni previste dal [regio decreto 23 giugno 1939, n. 1127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-23;1127), e successive norme aggiuntive e modificatrici.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 70

Art. 70. Personale a contratto Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell'[art. 36, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36-com1) e [secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36-com2) e' determinato dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nei limiti del 5% della dotazione organica complessiva di ciascun ente. Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale. Il trattamento economico del personale a contratto e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed e' equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 71

Art. 71. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali I regolamenti organici degli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica devono stabilire, in conformita' alle leggi vigenti, specifiche norme per la protezione sanitaria del personale, la sicurezza sul lavoro e contro la nocivita' dei vari tipi di attivita' nonche' norme per l'addestramento e l'informazione del personale materia. Per il personale esposto ai rischi da radiazioni ionizzanti devono essere istituiti, nei modi e nelle forme determinati nei regolamenti dagli enti suddetti, appositi libretti personali, di cui i diretti interessati possono prendere in qualsiasi momento visione, contenenti una sistematica registrazione dei dati sanitari ed ambientali concernenti l'attivita' lavorativa. I regolamenti stessi devono prevedere misure per assicurare l'applicazione delle suddette norme presso tutte le sedi di lavoro dei dipendenti esposti ai citati rischi.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-art. 72

Art. 72. Il presente accordo scade al termine del triennio decorrente dal 30 dicembre 1975.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 1

ALLEGATO 1 DECLARATORIA DELLE MANSIONI RUOLO AMMINISTRATIVO Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili". Nello ambito dell'amministrazione attiva dell'ente, gli interessati collaborano ai fini della formazione della volonta' dei competenti soggetti di potesta' pubblica attraverso l'emanazione di provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali, nonche' - nei limiti previsti - alla manifestazione della volonta' cosi' espressa. Nell'ambito delle qualifiche uniche funzionali previste dalla legge, i dipendenti che vi sono inquadrati svolgono i compiti previsti dall'ordinamento dell'ente, sulla base dei seguenti principi generali. Qualifica di "commesso". Disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale e, oggetti vari d'ufficio; provvede al prelievo e all'inoltro della corrispondenza; ((...)); regola il servizio, anche telefonico, di anticamera, ((...)); cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio; disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine e apparecchiature. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per responsabilita' o modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla chiusura e apertura degli uffici e alla sorveglianza del pubblico nei relativi locali; portavalori)). Qualifica di "archivista dattilografo". Disimpegna mansioni esecutive che per loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione e al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue il lavoro di sportello per la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge le attivita' amministrative e contabili a contenuto esecutivo proprie della qualifica che implicano un maggiore impegno o permanente gravosita' in relazione alle specifiche cognizioni richieste ovvero alla ripetitivita' dell'esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla conservazione e al movimento di documenti probatori; dattilografo a tempo pieno o con compiti di stenografia)). Qualifica di "assistente". Svolge, anche a livello di sportello ed eventualmente mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici (che non richiedano elaborazione autonoma) nonche' di altre macchine, mansioni tecnico-amministrativo-contabili che presuppongano un'applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione rispetto all'attivita' istruttoria, di programmazione e ((...)), nonche' di vigilanza ispettiva; puo' sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. ((Qualifica di "assistente coordinatore". Nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge le attivita' amministrative e contabili proprie della qualifica che richiedono una professionalita' integrata da cognizioni complementari e/o strumentali al fine della elaborazione, controllo, revisione di atti comportanti l'applicazione di norme complesse ovvero assicura il coordinamento di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: addetto ad attivita' ispettiva di vigilanza esterna; addetto alla istruttoria di pratiche che comporta applicazione di norme particolarmente complesse; sovraintendente ad attivita' di settore.)) Qualifica di "collaboratore". ((Svolge funzioni di collaborazione direttiva che presuppongono elevata capacita' professionale e specifica competenza ed implica anche discrezionalita' operativa nella realizzazione dell'attivita' dell'ente. Partecipa ad attivita' di studio e programmazione ed elabora autonomamente atti del procedimento amministrativo. Puo' sovraintendere a settori di attivita' non complessi. Qualifica di "collaboratore-coordinatore". Svolge funzioni di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione e elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla evoluzione dell'assetto organizzativo derivante dallo sviluppo della tecnologia e della legislazione. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente, in caso di assenza o impedimento, assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esemplificative di profili: responsabile di studi o programmazioni; responsabile di unita' operativa.)) RUOLO TECNICO Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio". I dipendenti del ruolo tecnico contribuiscono, nell'ambito della organizzazione dell'ente, a fornire gli elementi di giudizio ai competenti organi dell'amministrazione applicando esclusiva mente principi e metodi propri di scienze, arti o discipline tecniche. Saranno comunque inquadrati nel ruolo tecnico coloro che svolgono compiti di natura tecnico-professionale e che non abbiano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale. Sara' altresi' inquadrato nel ruolo tecnico il personale appartenente ai ruoli delle comunita' (educative, convitti, case di riposo, centri di rieducazione, ecc.) di proprieta' degli enti, non addetto a compiti amministrativi e non rientranti nei profili del ruolo professionale. Qualifica di "agente tecnico". Svolge attivita' che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di macchine che richiedano manovra elementare; e' addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi Profili esemplificativi: ((...)); operaio comune o generico; operaio qualificato, quando tale denominazione e' riferita nel preesistente ordinamento a personale che svolge mansioni che presuppongono una qualificazione professionale tecnica di grado inferiore. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto al magazzino e alle relative consegne; addetto ai servizi di portineria; conduttore di veicoli a motore.)) Qualifica di "operatore tecnico". Svolge mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualificazione professionale di mestiere ovvero di meccanografia; e' addetto alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito nei casi concreti. Profili esemplificativi: operaio qualificato che non rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; ((...)); centralinista telefonico; addetto alla preparazione dei supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle unita' periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici; disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola manutenzione di impianti; tecnografo; infermiere generico. ((Profilo differenziato di professionalita'. Svolge attivita' tecniche proprie della qualifica che implicano maggiore professionalita' o gravosita' o impegno in relazione alle specifiche cognizioni richieste o assunzione di rischi rapportati all'esecuzione di peculiari compiti ovvero all'osservanza di particolari orari di servizio. Indicazioni esemplificative di profili: guardia giurata; responsabile di squadra di lavoro; infermiere generico; guardiaparco; operatore con specifica specializzazione di mestiere (falegname, idraulico, cuoco, fabbro, ecc.); centralinista telefonico a tempo pieno; massofisioterapista; massaggiatore.)) Qualifica di "assistente tecnico". Svolge mansioni tecniche specializzate che presuppongono, oltre a un'applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; addetto al governo del sistema e delle procedure di elaborazione meccanografica dei dati; puo' sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. Profili esemplificativi: stenografo-resocontista, in possesso del prescritto titolo di studio, addetto a compiti di rielaborazione e sintesi concettuale dei testi stenografati; operatore addetto alla "consolle" degli elaboratori elettronici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che richiedono elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di impianti; disegnatore-progettista; assistente sociale con regolare diploma professionale; interprete da e in lingue straniere; istitutore assistente regolarmente diplomato; ((...)). ((Qualifica di "assistente tecnico coordinatore". Nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge mansioni tecniche specializzate proprie della qualifica che comportano una professionalita' emergente soggetta a dinamico aggiornamento anche in rapporto all'evoluzione della tecnologia e all'osservanza di particolari orari di lavoro, ovvero assicura il coordinamento tecnico di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: programmatore; responsabile della gestione di unita' o procedimenti complessi di elaborazione dati, interprete simultaneo.)) Qualifica di "collaboratore tecnico". ((Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva che presuppongono elevate capacita' professionali e specifica competenza nella elaborazione di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nella vigilanza e nel controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori. Indicazioni esemplificative di profili: analista programmatore; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali; maestro di sport. Qualifica di"collaboratore tecnico coordinatore". Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia e iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla dinamica della tecnologia. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esemplificative di profili: analista di sistemi che svolge l'intera gamma delle attivita' proprie della posizione di lavoro; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali a piu' alto livello di esperienza e di qualificazione professionale; responsabile di unita' operativa tecnica; docente di psicologia o di altre discipline universitarie.)) RUOLO PROFESSIONALE Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge n. 70 "appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali". L'appartenente al ruolo professionale - in quanto tale provvisto degli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego. Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli, il dipendente appartenente al ruolo professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. ((Profilo differenziato di professionalita' per la seconda qualifica. Svolge attivita' della professione che si caratterizzano per una specifica assunzione di responsabilita' o rischi o per una maggiore gravosita' in relazione all'espletamento dei peculiari compiti ovvero ad attivita' di sovraintendenza. Indicazioni esemplificative di profili: collaudatore di impianti, apparecchi o macchine complesse, direttore di lavori; infermiera sovraintendente a gruppo di lavoro.)) DIRIGENZA Il dirigente sovraintende all'unita' organica ed ha ((potere decisorio in ordine alle materie di propria competenza)). ((Rappresenta l'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed e' responsabile della legalita', imparzialita', efficienza, produttivita', economicita' e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Assicura l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei programmi e degli obiettivi definiti dalla amministrazione)). In particolare attende ai seguenti compiti: direzione di una struttura organizzativa, governo del personale addetto, ((...)); studi e ricerche; consulenza, progettazione e programmazione; emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare nella esplicazione dell'attivita' istituzionale; disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; ((...)); partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati interni o esterni; ((ha la rappresentanza legale dell'amministrazione per l'esercizio di particolari attribuzioni)). Per "unita' organica" - di cui all'art. 18, comma primo, della legge n. 70 - deve intendersi sia una struttura complessa rivolta, secondo gli specifici ordinamenti dell'ente, alla realizzazione di determinati fini istituzionali sia una struttura semplice per la concretizzazione di studi e ricerche, di programmazione, di progettazione, di rappresentanza e di consulenza, o di attivita' ispettiva, di controllo, di coordinamento e di indirizzo sul funzionamento delle entita' operative dell'ente.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 2

ALLEGATO 2 STIPENDI ANNUI LORDI Parte di provvedimento in formato grafico

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 3

ALLEGATO 3 TRATTAMENTO DI MISSIONE Al personale inviato in missione in localita' distante almeno ((10 chilometri)) dal centro abitato sede dell'ufficio - intendendosi per centro abitato anche la zona periferica spetta un'indennita' di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede: dirigenti e prima qualifica professionale....... L. 16.000 collaboratore amministrativo e tecnico.......... assistente amministrativo e tecnico e seconda.. " 13.000 qualifica professionale............................. archivista dattilografo e operatore tecnico com- messo e agente tecnico.............................. " 10.000 ((Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 10 chilometri le indennita' di trasferta di cui al primo comma sono ridotte della meta')). Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. L'indennita' di trasferta non compete per le missioni compiute: a) in localita' distanti ((meno di 3)) chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio; b) nella localita' di abituale dimora; c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia. L'indennita' di trasferta e' ridotta di un terzo, della meta' e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti. ((La malattia di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione sospende la missione stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva impossibilita' di rientro nella sede di provenienza)). Al personale e' data facolta' di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo di seconda categoria o, per i dirigenti e i funzionari della prima qualifica del ruolo professionale nonche' per gli altri dipendenti eventualmente al loro seguito, di prima categoria. In tal caso l'indennita' di trasferta e' ridotta di un terzo. Al dipendente in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o su piroscafi per la classe di diritto stabilita come segue: seconda classe per il personale appartenente alle qualifiche di commesso e agente tecnico e prima classe per tutto il rimanente personale. Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresi' il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e della prima qualifica del ruolo professionale, di un posto letto in compartimento doppio dal personale appartenente alle qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e alla seconda qualifica del ruolo professionale. Per tutto il rimanente personale e' consentito il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso. Il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi spetta anche per quelli effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo. In tale ultimo caso e' dovuto anche il rimborso delle spese di un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente. Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle spese stesse e' commisurato al costo del viaggio nella classe piu' economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione dell'aereo. ((In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interino o all'estero e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo)). ((Al personale inviato in missione e' consentito anche l'uso di un mezzo di trasporto privato con la corresponsione di una indennita' chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super oltre all'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale)). ((Al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio)). ((Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi di servizio, si applicano le norme)) vigenti per il personale civile dello Stato secondo la seguente ripartizione: gruppo 3: dirigente generale; gruppo 4: altri dirigenti e prima qualifica del ruolo professionale; gruppo 5: collaboratore e collaboratore tecnico; gruppo 6: assistente, assistente tecnico e seconda qualifica professionale; gruppo 7: archivista dattilografo e operatore tecnico; gruppo 8: commesso e agente tecnico. Al personale in servizio presso uffici all'estero, per le missioni svolte nel Paese ove ha sede l'ufficio od in altro Paese estero, compete ((il trattamento di missione)) prevista per il personale del Ministero degli affari esteri. Le indennita' connesse alla missione sono adeguate alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita preso a base per la determinazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e del commercio relativa al trimestre in corso alla data di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del presente accordo.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 4

ALLEGATO 4 TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune e' dovuto il trattamento di viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di missione. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso con esso convivente. Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserizie per non oltre 40 quintali complessivi. Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie sono rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 al quintale. Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie sono rimborsate nella misura di L. 5000 al quintale. Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi ((o per un periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti destinati ad assumere un'unita' organica o del personale dei ruoli professionale e tecnico-professionale destinato ad incarico di dirigenza o di coordinamento)) ((...)) in relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al trasferimento, un'indennita' di prima sistemazione nelle misure di seguito indicate: dirigente e prima qualifica professionale: per il primo mese L. 500.000; per i mesi successivi L. 350.000; collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale: per il primo mese L. 400.000; per i mesi successivi L. 300.000; rimanenti qualifiche: per il primo mese L. 300.000; per i mesi successivi L. 250.000. ((L'indennita' di cui al precedente comma e' prorogabile fine ad altri 6 mesi nei casi di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza in relazione, oltre che a fattori ambientali; a particolari carenze degli organici. In caso di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza, al dipendente che abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento anagrafico, e' riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare)). Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia ((e' corrisposto il 60%)) dell'indennita' di prima sistemazione di cui al precedente comma, salva la corresponsione ((dell'altro 40%)) dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Per le indennita' connesse al trasferimento si applica l'ultimo comma delle norme di cui all'allegato 3 dell'accordo. Al personale trasferito presso uffici all'estero compete il trattamento di trasferimento e quello di sede previsto per il personale del Ministero degli affari esteri. ((Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. La indennita' di prima sistemazione e' in ogni caso corrisposta per il periodo minimo di tre mesi. Il diritto alle predette indennita' e rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti)).

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 5

ALLEGATO 5 EQUO INDENNIZZO L'importo di cui all'art. 32 e' commisurato - secondo la percentuale di invalidita' e, in caso di invalidita' assoluta o di morte, secondo l'eta' - al sottoindicato numero di annualita' dello stipendio complessivo riferito a 38 anni di servizio. ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 6

ALLEGATO 6 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA RUOLI E CATEGORIE DEI PREESISTENTI ORDINAMENTI E RUOLI E QUALIFICHE DEL NUOVO ORDINAMENTO La tabella allegato 6, di cui all'art. 35 dell'ipotesi di accordo contiene l'equiparazione tra i ruoli e le categorie dei preesistenti ordinamenti ed i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento. Nelle tre colonne della sezione di sinistra della tabella sono indicati i ruoli, le categorie e, ove necessario, le qualifiche previste dai preesistenti ordinamenti, nelle prime due colonne della sezione di destra i corrispondenti ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento, nell'ultima colonna di tale sezione, con l'intestazione "note", sono indicate delle lettere dell'alfabeto che trovano la loro specificazione nell'ultima pagina della tabella relativa a ciascun ente. Nei casi in cui, in corrispondenza ad una posizione del preesistente ordinamento sono indicate piu' qualifiche del nuovo ordinamento e' attribuita la qualifica corrispondente alla natura delle funzioni svolte secondo la declaratoria delle mansioni allegata all'ipotesi di accordo. L'attribuzione delle qualifiche del ruolo tecnico e', in tali casi, subordinata all'esercizio stabile ed in via esclusiva delle relative mansioni. L'attribuzione delle qualifiche del ruolo professionale e' subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al possesso del titolo di studio abilitante all'iscrizione nel relativo albo professionale, salvo quanto previsto dall'art. 36, terzo comma, dell'ipotesi di accordo. Qualora non sussistano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale, ai dipendenti che svolgano stabilmente ed in via esclusiva compiti di natura tecnico-professionale e' attribuita la qualifica del ruolo tecnico. Per le qualifiche degli ordinamenti preesistenti eventualmente non riportate nella tabella e' fatto riferimento alle equiparazioni formali con le qualifiche indicate nella tabella stessa previste dalle precedenti norme regolamentari. Parte di provvedimento in formato grafico (1) (3) ((4))

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 7

ALLEGATO 7 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE PREESISTENTI QUALIFICHE O POSIZIONI FUNZIONALI E I NUOVI LIVELLI STIPENDIALI La tabella allegato 7 di cui all'art. 38 dell'ipotesi di accordo contiene, per il personale il cui trattamento economico e' articolato in classi di stipendio, l'equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e la classe di stipendio da conferire nella qualifica attribuita in base alla tabella allegato 6. Nelle tre colonne della sezione di sinistra della tabella sono riportate le categorie, i ruoli e le qualifiche del preesistente ordinamento, nelle colonne della sezione di destra sono riportate le corrispondenti qualifiche del nuovo ordinamento con l'indicazione della classe di stipendio da conferire. Il numero "O" indicato nella colonna della classe di stipendio corrisponde alla classe iniziale di stipendio di cui alla tabella allegato 2 dell'ipotesi di accordo. Nella colonna centrale della tabella, con l'intestazione "Note" sono indicate delle lettere o dei numeri che trovano la loro specificazione nell'ultima pagina della tabella relativa a ciascun ente. L'indicazione, a fianco della denominazione di singole qualifiche del preesistente ordinamento, di un periodo di tempo espresso in anni e mesi si riferisce all'anzianita' minima che il dipendente deve aver maturato nella qualifica di provenienza per aver titolo all'attribuzione della classe di stipendio indicata a fianco della corrispondente qualifica del nuovo ordinamento. Se l'indicazione del periodo di tempo e' seguita dalla parola "ruolo", il requisito si intende riferito all'anzianita' minima di servizio nel ruolo cui apparteneva la qualifica rivestita nel preesistente ordinamento. Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 8

ALLEGATO 8 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE PREESISTENTI POSIZIONI GIURIDICHE O FUNZIONALI DEL PERSONALE APPARTENENTE AD ENTI PRIVI DI REGOLAMENTO ORGANICO E LE NUOVE QUALIFICHE. La tabella allegato 8 di cui all'art. 41 dell'ipotesi di accordo contiene, per i dipendenti degli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli organici e che risultino comunque privi di regolamento organico approvato nelle forme prescritte, l'equiparazione con le qualifiche del nuovo ordinamento ai fini della determinazione del trattamento economico da attribuire in via provvisoria a norma del predetto art. 41. Nella colonna della sezione di sinistra della tabella sono indicate le posizioni giuridiche acquisite nei preesistenti ordinamenti o le posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa dei singoli enti. Nelle colonne della sezione di destra sono indicate le nuove qualifiche al cui trattamento economico si deve far riferimento per la determinazione della retribuzione spettante in via provvisoria ai dipendenti degli enti in argomento. Le lettere dell'alfabeto indicate a fianco delle nuove qualifiche costituiscono altrettante "Note" che trovano la loro specificazione nell'ultima pagina della tabella relativa a ciascun ente. La classe di stipendio spettante e' determinata in base alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 41 dell'ipotesi di accordo. Parte di provvedimento in formato grafico

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 9

ALLEGATO 9 PRINCIPI INFORMATORI DEI REGOLAMENTI ORGANICI DA EMANARE DAGLI ENTI ENTRO IL TERMINE DI 6 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE. I regolamenti organici del personale, da emanare con le modalita' e nei termini dell'art. 25 della legge n. 70, dovranno contenere norme intese a disciplinare compiutamente i seguenti istituti, con l'osservanza, ove indicati, dei criteri e principi generali per ciascuno enunciati. 1. Bandi di concorso. - I bandi dei concorsi per l'assunzione del personale dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Nomina e periodo di prova. - Le norme relative alla disciplina della nomina in prova e definitiva, la durata e l'espletamento del periodo di prova, da adottare tenendo conto dei principi previsti dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato, dovranno stabilire: a) un periodo di prova non inferiore a sei mesi, eventualmente prorogabili di un uguale periodo, comunque non superiore ad un anno; b) l'esonero dal periodo di prova per il personale gia' in servizio alle dipendenze dell'ente che provenga dalla qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purche' nella qualifica di provenienza abbia gia' superato il periodo di prova. 3. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. - I criteri per l'utilizzazione delle graduatorie dovranno prevedere la facolta' per gli enti di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione delle graduatorie stesse, all'assunzione di candidati idonei, per la copertura dei posti che si rendessero vacanti nell'organico entro il suddetto termine. 4. Orario di lavoro. - Per particolari esigenze organizzative o dell'utenza, l'orario settimanale potra' essere ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative, con un limite massimo giornaliero di 8 ore di presenza in servizio. 5. Assenze per infermita'. - In caso di contestazione sullo esito degli accertamenti sanitari disposti dall'ente a seguito di assenza per infermita' deve essere prevista la costituzione di apposito collegio medico arbitrale. 6. Ferie. - Il diritto alle ferie e' irrinunziabile e, qualora il personale non fruisca integralmente delle ferie entro l'anno, ha diritto a godere del residuo periodo entro il 31 luglio dell'anno successivo. I turni di ferie sono stabiliti in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi. 7. Festivita' e riposo compensativo. - Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta la sua opera, il giorno successivo alla Pasqua, il 16 agosto e il 26 dicembre. Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un giorno feriale stabilito dall'amministrazione. L'attivita' prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica da' diritto alla corresponsione dei compensi stabiliti per il lavoro straordinario quando non sia possibile concedere il riposo compensativo entro la settimana successiva. 8. Passaggi di ruolo e di qualifica, incarichi di dirigenza e di coordinamento, concorsi per la nomina a dirigente. 9. Norme e provvedimenti disciplinari. 10. Trasferimenti del personale. - I trasferimenti a domanda del personale, esclusi quelli dei dirigenti, sono effettuati sulla base di apposite graduatorie. L'ente deve comunicare entro il 31 marzo di ogni anno i posti vacanti nelle varie unita' funzionali che possono essere ricoperti mediante trasferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici di appartenenza dei dipendenti interessati. 11. Amministrazione del personale. - Per ciascun dipendente e' tenuto un fascicolo personale ed uno stato matricolare. Nello stato matricolare devono essere riportate tutte le notizie essenziali relative al dipendente (nomina, titoli di studio, provvedimenti relativi alla progressione giuridica ed economica, stato di famiglia, congedi straordinari, aspettative, sanzioni disciplinari, servizi militari, ecc.) ed all'attivita' prestata (uffici e settori di lavoro ai quali e' addetto, mansioni e incarichi speciali svolti, partecipazione a corsi e concorsi, pubblicazioni, lavori originali compiuti per il servizio, note formali di merito, ecc.). E' esclusa la compilazione delle note di qualifica.

Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70-Allegato 10

ALLEGATO 10 DECLARATORIA DELLE MANSIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO TECNICO-PROFESSIONALE Qualifica di agente tecnico-professionale". Svolge attivita' che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di macchine che richiedano manovra elementare; e' addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi. Profili esemplificativi: autista; operaio comune o generico; operaio qualificato, quando tale denominazione e' riferita nel preesistente ordinamento a personale che svolge mansioni che presuppongono una qualificazione professionale tecnica di grado inferiore. Qualifica di "operatore tecnico-professionale". Svolge mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualificazione professionale di mestiere ovvero di meccanografia; e' addetto alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito nei casi concreti. Profili esemplificativi: operaio qualificato che non rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; operaio specializzato; centralinista telefonico; addetto alla preparazione dei supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle unita' periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici; disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola manutenzione di impianti; tecnografo; infermiere generico. Qualifica di "assistente tecnico-professionale". Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione richiede una visione di insieme di piu' attivita' interrelate, per soddisfare esigenze operative diverse; tali lavori richiedono inoltre la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalita' d'uso di macchine, strumenti e/o impianti, e/o l'elaborazione di dati anche complessi, nonche' valutazioni per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilita' dei risultati; oppure, svolge lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavoro di tipo specialistico, generalmente acquisibili nei corsi di studio di scuola secondaria superiore; oppure svolge attivita' professionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartiene, assumendo, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale, essendo in possesso di requisiti previsti dall'art. 16 della citata legge. Puo' essere chiamato a sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. Profili esemplificativi: operatore addetto alla consolle degli elaboratori elettronici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che richiedono elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di impianti; disegnatore-progettista; programmatore di elaboratore elettronico; tecnico di laboratorio sperimentale diplomato; addetto ad attivita' tecniche per la sicurezza di impianti e la protezione sanitaria; infermiera professionale; tecnico di radiologia o di analisi cliniche; ostetrica. Qualifica di "ricercatore" e "collaboratore tecnico-professionale". Svolge attivita' di ricerca, tecniche e di progettazione, per le quali sono richieste conoscenze teoriche approfondite in almeno un settore specifico, la capacita' di assumere iniziative e di formulare proposte, la capacita' di sovraintendere a problemi operativi connessi con l'utilizzazione di mezzi o materiali e le capacita' di selezionare, valutare e analizzare criticamente dati sperimentali e risultati anche complessi; oppure svolge funzioni di vigilanza, ispezione e controllo tecnico su impianti e procedimenti tecnici; oppure svolge attivita' professionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartiene, assumendo, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della citata legge. Puo' essere chiamato a sovraintendere all'attivita' di dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto. Profili esemplificativi: ricercatore; progettista di apparecchiature; analista di sistemi; docente in disciplina a livello universitario; addetto a funzioni di controllo e ispezione di impianti per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.