LEGGE 28 aprile 1976, n. 424
Articolo 5-ter Copia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale. Ricerche di anteriorita'. Estratti del Registro internazionale 1. L'Ufficio internazionale rilascera', a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro per un marchio determinato. 2. L'Ufficio internazionale potra' anche, mediante remunerazione, assumersi l'incarico di fare ricerche di anteriorita' tra i marchi internazionali. 3. Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Durata della validita' della registrazione internazionale. Indipendenza della registrazione internazionale. Cessazione della protezione nel Paese d'origine 1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura venti anni con possibilita' di rinnovazione alle condizioni fissate nell'articolo 7. 2. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nel Paese d'origine, fatte salve le disposizioni seguenti. 3. La protezione, risultante dalla registrazione internazionale, che abbia fatto o meno oggetto di un trasferimento, non potra' piu' essere invocata in tutto o in parte quando, nei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio nazionale, precedentemente registrato nel Paese d'origine secondo l'articolo 1, non godra' piu' in tutto o in parte la protezione legale in tale Paese. Lo stesso avverra' quando tale protezione legale sara' successivamente decaduta a seguito di un'azione introdotta prima della scadenza del termine di cinque anni. 4. In caso di rinuncia volontaria o di radiazione d'ufficio, l'Amministrazione del Paese d'origine domandera' la cancellazione del marchio all'Ufficio internazionale, il quale procedera' a tale operazione. In caso di azione giudiziaria, l'Amministrazione suddetta comunichera' all'Ufficio internazionale, d'ufficio o a domanda del richiedente, copia dell'atto introduttivo dell'azione o qualsiasi altro documento giustificativo di detta introduzione, nonche' della decisione definitiva; l'Ufficio ne prendera' nota sul Registro internazionale.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Rinnovazione della registrazione internazionale 1. La registrazione potra' sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento d'un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell'articolo 8, comma 2. 2. La rinnovazione non potra' comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della precedente registrazione. 3. La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 o del presente Atto, dovra' recare l'indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce. 4. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamera' l'attenzione del titolare del marchio e del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza. 5. Mediante il pagamento di una soprattassa, stabilita dal regolamento d'esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sara' concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Tassa nazionale. Emolumento internazionale. Ripartizione dell'eccedenza di proventi, degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti complementari 1. L'Amministrazione del Paese d'origine avra' la facolta' di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa nazionale che essa richiedera' al titolare del marchio di cui si chiede la registrazione internazionale o la rinnovazione. 2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sara' subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprendera': a) un emolumento base; b) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale, oltre la terza, nella quale fossero inclusi i prodotti o servizi cui s'applica il marchio; c) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformita' dell'articolo 3-ter. 3. Tuttavia, senza pregiudizio per la data di registrazione, l'emolumento suppletivo specificato nel comma 2, lettera b), potra' essere versato entro il termine che sara' fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sara' stato pagato o la Vista dei prodotti o servizi non sara' stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sara' considerata come abbandonata. 4. Il ricavo annuale dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto quelli previsti nelle lettere b) e c) del comma 2, sara' ripartito in parti uguali, tra i Paesi che partecipano al presente Atto, a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all'esecuzione del detto Atto. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avra' diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, ad una ripartizione dell'eccedenza delle entrate, calcolata in base all'Atto anteriore che gli e' applicabile. 5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2, lettera b), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra i Paesi che partecipano al presente Atto o all'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sara' stata richiesta in ciascuno di essi durante l'anno trascorso, detto numero, per quanto riguarda i Paesi a esame preventivo, essendo affetto da un coefficiente che sara' determinato dal regolamento d'esecuzione. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avra' diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, ad una ripartizione delle somme calcolate in base all'Atto di Nizza. 6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nel comma 2, lettera c), saranno ripartite secondo le disposizioni del comma 5 tra i Paesi che si sono avvalsi della facolta' prevista nell'articolo 3-bis. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avra' diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, a una ripartizione delle somme calcolate in base all'Atto di Nizza.
Accordo-art. 8-bis
Articolo 8-bis Rinuncia per uno o piu' Paesi Il titolare della registrazione internazionale puo' sempre rinunziare alla protezione in uno o piu' dei Paesi contraenti, consegnando all'Amministrazione del proprio Paese una dichiarazione da comunicare all'Ufficio internazionale, il quale la notifichera' ai Paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia e' esente da tassa.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Mutamenti nei Registri nazionali che riguardano anche la registrazione internazionale. Riduzione della lista dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale. Aggiunte a questa lista. Sostituzioni in questa lista 1. L'Amministrazione del Paese del titolare notifichera' parimente all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all'iscrizione del marchio nel registro nazionale, qualora questi mutamenti riguardino anche la registrazione internazionale. 2. L'Ufficio annotera' questi mutamenti nel Registro internazionale, li notifichera' a sua volta alle Amministrazioni dei Paesi contraenti e li pubblichera' nel suo giornale. 3. Si procedera' nello stesso modo quando il titolare della registrazione internazionale domandera' di ridurre la lista dei prodotti o servizi ai quali la registrazione si riferisce. 4. Queste operazioni possono essere assoggettate a una tassa che sara' stabilita dal regolamento d'esecuzione. 5. L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto o servizio alla lista puo' essere ottenuta solo mediante un nuovo deposito effettuato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 3. 6. La sostituzione di un prodotto o servizio a un altro e' parificata all'aggiunta.
Accordo-art. 9-bis
Articolo 9-bis Trasmissione d'un marchio internazionale implicante cambiamento del Paese del titolare 1. Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale e' trasferito a una persona residente in un Paese contraente diverso dal Paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sara' notificato all'Ufficio internazionale dall'Amministrazione di questo stesso Paese. L'Ufficio internazionale registrera' il trasferimento, lo notifichera' alle altre Amministrazioni e lo pubblichera' nel suo giornale. Se il trasferimento e' stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale richiedera' il consenso dell'Amministrazione del Paese del nuovo titolare e pubblichera', possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel Paese del nuovo titolare. 2. Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sara' registrato. 3. Quando un trasferimento non abbia potuto essere iscritto nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del Paese del nuovo titolare, sia perche' e' stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l'Amministrazione del Paese del precedente titolare avra' diritto di chiedere all'Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.
Accordo-art. 9-ter
Articolo 9-ter Cessione d'un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati o per taluni dei Paesi contraenti. Rinvio all'articolo 6-quater della Convenzione di Parigi (Trasferimento del marchio) 1. Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati e' notificata all'Ufficio internazionale, questo lo iscrivera' nel suo Registro. Ciascuno dei Paesi contraenti avra' la facolta' di non riconoscere la validita' di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte cosi' ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente. 2. L'Ufficio internazionale registrera' ugualmente la cessione del marchio internazionale limitata ad uno o piu' Paesi contraenti. 3. Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento del Paese del titolare, l'Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovra', se il marchio internazionale e' stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformita' dell'articolo 9-bis. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non sono applicabili che con la riserva dell'articolo 6-quater della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Accordo-art. 9-quater
Articolo 9-quater Amministrazione comune a piu' Paesi contraenti. Piu' Paesi contraenti chiedono di essere trattati come un solo Paese 1. Se piu' Paesi dell'Unione particolare convengono di realizzare la unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale: a) che un'Amministrazione comune si sostituira' all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi, e b) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovra' essere considerato come un solo Paese per l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni precedenti il presente articolo. 2. Questa notificazione avra' effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sara' data dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Assemblea dell'Unione particolare 1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito. b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennita' di soggiorno per un solo delegato di ciascun Paese membro, le quali sono a carico dell'Unione particolare. 2. a) L'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione della presente Convenzione; ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito; iii) modifica il regolamento d'esecuzione e stabilisce l'ammontare degli emolumenti indicati nell'articolo 8.2 e le altre tasse relative alla registrazione internazionale; iv) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare; v) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; vi) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; vii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare; viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; ix) adotta le modificazioni degli articoli 10 a 13; x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare; xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b) qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'articolo 13.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori. 4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. c) L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale. 5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Ufficio internazionale 1. a) I compiti relativi alla registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale. b) L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea, come anche dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati. c) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta. 2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 3. a) L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 10 a 13. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 4. L'ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Finanze 1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa. 2. Il bilancio dell'Unione particolare e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3. Il bilancio dell'Unione particolare e' finanziato mediante le seguenti risorse: i) gli emolumenti e le altre tasse attenenti alla registrazione internazionale e le tasse e somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare; ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4. a) L'ammontare degli emolumenti menzionati nell'articolo 8.2 e delle altre tasse concernenti la registrazione internazionale e' stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale. b) Tale ammontare va fissato in modo che gli introiti dell'Unione particolare, provenienti da emolumenti diversi da quelli supplettivi e complementari di cui all'articolo 8.2 b) e c), dalle tasse e dalle altre risorse, consentano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale che attengono all'Unione particolare. c) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5. Riservate le disposizioni dell'alinea 4 a), l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea. 6. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. d) Finche' autorizza l'impiego del fondo di riserva dell'Unione particolare come fondo di cassa, l'Assemblea puo' sospendere l'applicazione dei commi a) b) e c). 7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui e' stata notificata. 8. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Modificazione degli articoli 10 a 13 1. Proposte di modificazione degli articoli 10, 11 e 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima. 2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 10 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Adesione ad Atti anteriori. Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori) 1. Ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare puo' ratificare il presente Atto se lo ha firmato, oppure aderirvi. 2. a) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione particolare. b) L'Ufficio internazionale, non appena e' informato che un tale Paese ha aderito al presente Atto, invia all'Amministrazione di detto Paese, conformemente all'articolo 3, una notificazione collettiva dei marchi che, a quel momento, fruiscono della protezione internazionale. c) Tale notificazione assicura, di per se', ai sopraindicati marchi il beneficio delle disposizioni precedenti sul territorio di detto Paese e fa decorrere il termine di un anno, durante il quale l'Amministrazione interessata puo' fare la dichiarazione prevista all'articolo 5. d) Tuttavia, un tale Paese, aderendo al presente Atto, puo' dichiarare che l'applicazione del medesimo e' limitata ai marchi registrati internazionalmente a decorrere dal giorno in cui l'adesione suddetta diventa effettiva, ad eccezione dei marchi internazionali che hanno gia' formato oggetto, in detto Paese, d'una identica registrazione nazionale ancora vigente e, a domanda degli interessati, d'un immediato riconoscimento. e) Tale dichiarazione esonera l'Ufficio internazionale dalla notificazione collettiva suindicata. Esso si limita pertanto a notificare i marchi, per i quali la richiesta di beneficiare dell'eccezione, di cui al comma d), gli pervenga, con le dovute precisioni, entro un anno a decorrere dall'accessione del nuovo Paese. f) L'Ufficio internazionale non invia una notificazione collettiva ai Paesi che, aderendo al presente Accordo, dichiarano di avvalersi della facolta' conferita nell'articolo 3-bis. Inoltre, tali Paesi possono simultaneamente dichiarare che l'applicazione dell'Atto suddetto e' limitata ai marchi, registrati a contare dal giorno in cui la loro adesione diventa effettiva; nondimeno, la limitazione non si estende ai marchi internazionali che anteriormente sono gia' stati oggetto, in detto Paese, di una registrazione nazionale identica e che sono suscettibili di domande d'estensione della protezione, formulate e notificate conformemente agli articoli 3-ter e 8.2 c). g) Le registrazioni di marchi, che sono stati oggetto di una delle notificazioni previste nel presente alinea, sono considerate come sostitutive delle registrazioni eseguite direttamente nel nuovo Paese contraente prima della data effettiva della sua adesione. 3. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 4. a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o adesione. b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o adesione sia stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di questo Paese, alla data indicata. 5. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 6. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese puo' aderire all'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce. L'adesione ad atti anteriori a quello di Nizza non e' ammessa, anche se fatta congiuntamente con la ratifica del presente Atto o con l'adesione ad esso. 7. Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Denuncia 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri Paesi dell'Unione particolare. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista nel presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione particolare. 5. I marchi internazionali, registrati prima della data in cui la denuncia diviene effettiva e non rifiutati durante l'anno previsto all'articolo 5, continuano, per tutta la durata della protezione internazionale, a fruire della protezione di cui godrebbero se fossero stati direttamente depositati in tale Paese.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Applicazione di Atti anteriori 1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare in nome dei quali e' stato ratificato o che vi hanno aderito e a decorrere dal giorno in cui entra in vigore nei loro riguardi, l'Accordo di Madrid del 1891 nel tenore anteriore al presente Atto. b) Nondimeno, ciascun Paese dell'Unione particolare, che abbia ratificato il presente Atto o vi abbia aderito, rimane vincolato ai testi precedenti, che non abbia anteriormente disdetto in virtu' dell'articolo 12.4 dell'Atto di Nizza del 15 giugno 1957, per i suoi rapporti con i Paesi che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito. 2. I Paesi estranei all'Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, lo applicano alle registrazioni internazionali eseguite dall'Ufficio internazionale per il tramite dell'Amministrazione nazionale di ogni Paese dell'Unione particolare che non sia partecipe del presente Atto, sempreche' tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti Paesi, le condizioni stabilite dal presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite presso l'Ufficio internazionale per il tramite delle Amministrazioni nazionali dei detti Paesi estranei all'Unione particolare che divengono partecipi del presente Atto, questi ultimi accettano che il Paese suindicato esiga l'adempimento delle condizioni prescritte dall'Atto piu' recente cui sia partecipe.
Accordo-art. 17
Articolo 17 Firma, lingue, funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare a al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 3-bis, 9-quater, 13, 14.7 e 15.2.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 10 a 13 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta', depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Arrangement
ARRANGEMENT DE NICE CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI ACCORDO DI NIZZA SULLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI AI QUALI SI APPLICANO I MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO del 15 giugno 1957 riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967 Articolo 1 Istituzione d'una Unione particolare. Adozione d'una classificazione internazionale. Definizione della classificazione internazionale. Lingue (1) 1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare. 2. Essi adottano, in vista della registrazione dei marchi, una identica classificazione dei prodotti e dei servizi. 3. Tale classificazione e' costituita di: a) una lista delle classi; b) un repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi con l'indicazione delle classi alle quali sono assegnati. 4. La lista e il repertorio sono quelli pubblicati nel 1935 dall'Ufficio internazionale per la protezione della proprieta' industriale. 5. La lista e il repertorio potranno essere modificati o completati dal Comitato di esperti, istituito dall'articolo 3 del presente Accordo, seguendo la procedura stabilita da detto articolo. 6. La classificazione sara' redatta in francese ma, a domanda d'un Paese contraente, una traduzione ufficiale nella lingua del medesimo potra' essere pubblicata dall'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominata in seguito: "(Organizzazione"), in accordo con l'Amministrazione nazionale interessata. Ciascuna traduzione del repertorio indichera', a fianco d'ogni prodotto o servizio, oltre il numero d'ordine come risulta dall'enumerazione alfabetica nella lingua considerata, anche il numero d'ordine dell'originale francese. ------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Portata giuridica e applicazione della classificazione internazionale 1. Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione internazionale e' quella attribuitale da ciascun Paese contraente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi contraenti ne' quanto alla valutazione dei limiti della protezione del marchio, ne' quanto al riconoscimento dei marchi di servizio. 2. Ciascun Paese contraente si riserva la facolta' di applicare la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario. 3. Le Amministrazioni dei Paesi contraenti faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio e' registrato. 4. Il fatto che una denominazione figura nel repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi non pregiudica affatto i diritti che potessero esistere su tale denominazione.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Modificazioni della classificazione internazionale e aggiunte ad essa. Comitato di esperti 1. E' istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di decidere su tutte le modificazioni o aggiunte da apportarsi alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi. Ciascun Paese contraente sara' rappresentato nel Comitato, il quale si organizza mediante un regolamento interno, adottato dalla maggioranza dei Paesi rappresentati. L'Ufficio internazionale e' rappresentato nel Comitato. 2. Le proposte di modificazione o di aggiunta devono essere dirette dalle Amministrazioni dei Paesi contraenti all'Ufficio internazionale, che le trasmette ai membri del Comitato, almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle. 3. Le decisioni del Comitato, relative alle modificazioni da apportare alla classificazione, sono prese all'unanimita' dei Paesi contraenti. Come modificazione si deve intendere qualsiasi trasferimento di prodotti da una classe all'altra, o la creazione di una nuova classe implicante un tale trasferimento. 4. Le decisioni del Comitato, concernenti le aggiunte da apportare alla classificazione, sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi contraenti. 5. Gli esperti hanno la facolta' di far conoscere il loro parere per iscritto o di delegare i loro poteri all'esperto di un altro Paese. 6. Qualora un Paese non abbia designato il proprio esperto, o l'esperto designato non abbia fatto conoscere la sua opinione nel termine stabilito dal regolamento interno, si riterra' che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e delle aggiunte 1. Tutte le modificazioni ed aggiunte decise dal Comitato di esperti sono notificate alle Amministrazioni dei Paesi contraenti dall'Ufficio internazionale. L'entrata in vigore delle decisioni avverra', per quanto riguarda le aggiunte, alla ricezione della notificazione e, per quanto riguarda le modificazioni, entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione. 2. L'Ufficio internazionale, nella sua qualita' di depositario della classificazione dei prodotti e dei servizi, v'inserisce le modificazioni e le aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e queste aggiunte fanno l'oggetto di avvisi pubblicati nei due periodici "La Propriete' industrielle" e "Les Marques internationales".
Accordo-art. 5
Articolo 5 Assemblea dell'Unione particolare 1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito. b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti; c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) Riservate le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo; ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare; iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; vi) crea, oltre il Comitato di esperti indicato nell'articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare; vii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori; viii) adotta le modificazioni degli articoli 5 a 8; ix) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare; x) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'articolo 8.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori. 4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. c) L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale. 5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Ufficio internazionale 1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale. b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato. c) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta. 2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 3. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 5 a 8. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Finanze 1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa. 2. Il bilancio dell'Unione particolare e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3. Il bilancio dell'Unione particolare e' finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare; ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4. a) Per determinare la quota contributiva secondo l'alinea 3 i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti rispetto all'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unita' stabilito per tale classe in quell'Unione. b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' posto e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi. c) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea. 6. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 8. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso dall'Assemblea.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Modificazione degli articoli 5 a 8 1. Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima. 2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Effetti. Adesione all'Atto del 1957 1. Ciascun Paese dell'Unione particolare puo' ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. 2. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione particolare. 3. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 4. a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data cosi' indicata. 5. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 6. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese puo' aderire all'Atto del 15 giugno 1957 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Forza e durata Il presente Accordo ha la stessa forza e durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Revisione 1. Il presente Accordo sara' sottoposto a revisioni, allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati. 2. Ogni revisione sara' oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Atti applicabili 1. a) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 15 giugno 1957. b) Tuttavia, ciascun Paese dell'Unione particolare, che ha ratificato il presente Atto o vi ha aderito, e' vincolato dall'Atto del 15 giugno 1957 nei suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito. 2. I Paesi estranei all'Unione particolare, che divengono partecipi del presente Atto, l'applicano nei riguardi di ogni Paese dell'Unione suddetta non partecipe del presente Atto. Tali Paesi ammettono che quest'ultimo applichi, nei suoi rapporti con loro, le disposizioni dell'Atto del 15 giugno 1957.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Denuncia 1. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 15 giugno 1957 del presente Accordo e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri Paesi dell'Unione particolare. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 3. La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione particolare.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori) Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Firma. Lingue. Funzioni del depositario 1. a) Il presente atto e' firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto e le denunce notificate.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 5 a 8 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta', depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto dalla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono considerati membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Acte
ACTE DE STOCKHOLM DU 14 JUILLET 1967 ADDITIONNEL A L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT LA REPRESSION DES INDICATIONS DE PROVENANCE FAUSSES OU FALLACIEUSES SUR LES PRODUITS Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-art. 1
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI ATTO DI STOCCOLMA DEL 14 LUGLIO 1967 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI MADRID SULLA REPRESSIONE DELLE FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI PROVENIENZA del 14 aprile 1891, riveduto a WASHINGTON il 2 giugno 1911, all'AJA il 6 novembre 1925, a LONDRA il 2 giugno 1934 e a LISBONA il 31 ottobre 1958 Articolo 1 Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l'accordo di Madrid (1) Gli strumenti d'adesione all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 (denominato in seguito: "Accordo di Madrid"), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (denominato in seguito: "Atto di Lisbona"), vanno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominato in seguito: "Direttore generale"), il quale notifichera' tali depositi ai Paesi partecipi dell'Accordo. ------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.
Atto-art. 2
Articolo 2 Adeguamento dei riferimenti dell'Accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2 dell'Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16-bis e 17-bis della Convenzione generale sara' considerato come un riferimento alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale che corrispondono a detti articoli.
Atto-art. 3
Articolo 3 Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo 1. Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid puo' firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito puo' ratificare il presente Atto o aderirvi. 2. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Atto-art. 4
Articolo 4 Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei Paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona I Paesi che non hanno ratificato l'Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimente vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrera' in vigore la loro adesione all'Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtu' dell'articolo 5.1, tali Paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrera' in vigore, giusta l'articolo 5.1.
Atto-art. 5
Articolo 5 Entrata in vigore dell'Atto aggiuntivo 1. Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui sara' entrata in vigore la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano ancora state depositate almeno due rettifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo, esso entrera' invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo. 2. Nei riguardi di qualsiasi Paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o d'adesione dopo la data d'entrata in vigore, in virtu' dell'alinea precedente, del presente Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua ratifica o la sua adesione e' stata notificata dal Direttore generale.
Atto-art. 6
Articolo 6 Firma, ecc., dell'Atto aggiuntivo 1. Il presente Atto e' firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo 5.1. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.
Atto-art. 7
Articolo 7 Disposizione transitoria Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Arrangement
ARRANGEMENT DE LISBONNE CONCERNANT LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LEUR ENREGISTREMENT INTERNATIONAL Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI ACCORDO DI LISBONA SULLA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE E SULLA LORO REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE del 31 ottobre 1958, riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967 Articolo 1 Istituzione d'una Unione particolare. Protezione delle denominazioni d'origine registrate presso l'Ufficio internazionale (1) 1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell'Unione per la protezione della proprieta' industriale. 2. Essi s'impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d'origine e registrati presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprieta' intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale" o "Ufficio"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione"). ------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Definizione delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine 1. Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una localita', utilizzata per designare un prodotto che ne e' originario e di cui le qualita' o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. 2. Il Paese d'origine e' quello il cui nome, o quello nel quale e' situata la regione o la localita' - il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorieta'.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Contenuto della protezione La protezione sara' garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorche' l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere i, "tipo", "modo", "imitazione" o simili.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Protezione in virtu' di altri testi Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione gia' esistente in favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare, sia in virtu' di altri Accordi internazionali - come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive - sia in virtu' della legislazione nazionale o della giurisprudenza.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Registrazione internazionale. Rifiuto e opposizione al rifiuto. Notificazioni. Tolleranza d'utilizzazione per un tempo determinato 1. La registrazione delle denominazioni di origine sara' effettuata presso l'Ufficio internazionale, a domanda delle Amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare, in nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso di queste denominazioni secondo la loro legislazione nazionale. 2. L'Ufficio internazionale notifichera' senza indugio le registrazioni alle Amministrazioni dei diversi Paesi dell'Unione particolare e le pubblichera' in una raccolta periodica. 3. Le Amministrazioni dei Paesi potranno dichiarare che esse non possono assicurare la protezione di una denominazione di origine la cui registrazione sara' stata loro notificata, purche' la loro dichiarazione sia notificata all'Ufficio internazionale, con l'indicazione dei motivi, nel termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notificazione della registrazione, e senza che detta dichiarazione possa arrecare pregiudizio, nel Paese in questione, alle altre forme di protezione della denominazione che il titolare di questa potra' pretendere, in conformita' dell'articolo 4 suddetto. 4. Tale dichiarazione non potra' esser opposta dalle Amministrazioni dei Paesi unionisti dopo la scadenza del termine di un anno previsto nell'alinea precedente. 5. L'Ufficio internazionale comunichera', nel termine piu' breve, all'Amministrazione del Paese d'origine ogni dichiarazione fatta nei termini dell'alinea 3 dall'Amministrazione di un altro Paese. L'interessato, avvisato dalla sua Amministrazione nazionale della dichiarazione fatta da un altro Paese, potra' avvalersi, in quest'altro Paese, di tutti i mezzi giudiziari o amministrativi a disposizione dei nazionali del medesimo. 6. Se una denominazione, ammessa alla protezione in un Paese sulla base della notificazione della sua registrazione internazionale, fosse gia' utilizzata da terzi in detto Paese, anteriormente a tale notificazione, l'Amministrazione competente dello stesso avra' facolta' di concedere ai suddetti terzi un termine, non superiore a due anni, per porre fine a questa utilizzazione, purche' ne avvisi l'Ufficio internazionale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine di un anno previsto dal precedente alinea 3.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Denominazioni generiche Una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la procedura prevista nell'articolo 5, non potra' essere ivi considerata come divenuta generica, finche' essa si trovi protetta come denominazione d'origine nel Paese d'origine.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Durata della registrazione. Tassa 1. La registrazione effettuata presso l'Ufficio internazionale in conformita' dell'articolo 5 assicura, senza rinnovazione, la protezione per tutta la durata di cui all'articolo precedente. 2. Per la registrazione di ogni denominazione d'origine sara' pagata una tassa unica.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Procedure giudiziarie Le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni d'origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la legislazione nazionale: 1) a iniziativa dell'Amministrazione competente o su richiesta del Pubblico Ministero; 2) da qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica, pubblica o privata.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Assemblea dell'Unione particolare 1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito. b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) L'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo; ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito; iii) modifica il regolamento, come anche l'ammontare della tassa prevista nell'articolo 7.2 e di altre tasse relative alla registrazione internazionale; iv) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare; v) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; vi) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; vii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare; viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; ix) adotta le modificazioni degli articoli 9 a 12; x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare; xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'articolo 12.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori. 4. a) L'Assemblea si riunisce ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. c) L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale. 5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Ufficio internazionale 1. a) La registrazione internazionale e i compiti relativi alla medesima, come anche gli altri compiti spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale. b) L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea, come anche dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati. c) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta. 2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da esso creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 3. a) L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 9 a 12. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Finanze 1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa. 2. Il bilancio dell'Unione particolare e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3. Il bilancio dell'Unione particolare e' finanziato con le seguenti risorse: i) le tasse di registrazione internazionale riscosse conformemente all'articolo 7.2 come anche le tasse e le somme dovute per altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare; ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi; v) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare, nella misura in cui gli introiti provenienti dalle fonti indicate ai punti i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese dell'Unione particolare. 4. a) L'importo della tassa menzionata all'articolo 7.2 e' stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale. b) L'importo di tale tassa e' stabilito in modo che gli introiti dell'Unione particolare siano, di regola, sufficienti a coprire le spese cagionate all'Ufficio internazionale dall'esercizio del servizio di registrazione internazionale, senza dover ricorrere al versamento dei contributi indicati all'alinea 3 v). 5. a) Per determinare la loro quota contributiva secondo l'alinea 3 v), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti per quanto concerne l'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e pagano i contributi annui proporzionatamente al numero di unita' stabilito per tale classe in quell'Unione. b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' posto e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi. c) La data in cui sono esigibili i contributi e' fissata dall'Assemblea. d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 6. Riservate le disposizioni dell'alinea 4 a), l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servigi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea. 7. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 8. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui e' stata notificata. 9. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Modificazione degli articoli 9 a 12 1. Proposte di modificazione degli articoli 9, 10, 11 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima. 2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 9 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Regolamento d'esecuzione. Revisione 1. I particolari d'esecuzione del presente Accordo sono stabiliti in un regolamento. 2. Il presente Accordo puo' essere sottoposto a revisioni mediante conferenze tenute dai delegati dei Paesi dell'Unione particolare.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Rettifica e adesione. Entrata in vigore. Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori). Adesione all'Atto del 1958 1. Ciascun Paese dell'Unione particolare puo' ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. 2. a) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione particolare. b) La notificazione d'adesione assicura, di per se', sul territorio del Paese aderente, il beneficio delle precedenti disposizioni alle denominazioni d'origine che, al momento dell'adesione, fruiscono della registrazione internazionale. c) Tuttavia, ciascun Paese, aderendo al presente Accordo, puo', entro il termine di un anno, dichiarare quali sono le denominazioni d'origine gia' registrate presso l'Ufficio internazionale, per le quali esso si vale della facolta' prevista nell'articolo 5.3. 3. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 4. Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. 5. a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione sia stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata. 6. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 7. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, un Paese puo' aderire all'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente atto o vi aderisce.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Durata dell'accordo. Denuncia 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore finche' almeno cinque Paesi ne siano partecipi. 2. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per altri Paesi dell'Unione particolare. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista nel presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione particolare.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Atti applicabili 1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione particolare che l'hanno ratificato o vi hanno aderito, l'Atto del 31 ottobre 1958. b) Nondimeno, ciascun Paese dell'Unione particolare, che abbia ratificato il presente Atto o vi abbia aderito, rimane vincolato dall'Atto del 31 ottobre 1958 per i suoi rapporti con i Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito. 2. I Paesi estranei all'Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, l'applicano alle registrazioni internazionali di denominazioni di origine eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda dell'Amministrazione di ogni Paese dell'Unione particolare non partecipe del presente Atto, sempreche' tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti Paesi. Le condizioni stabilite nel presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite dall'Ufficio internazionale a domanda di un'Amministrazione dei suddetti Paesi estranei all'Unione particolare che divengono partecipi del presente Atto, questi ultimi accettano che il Paese suindicato esiga l'adempimento delle condizioni prescritte dall'Atto del 31 ottobre 1958.
Accordo-art. 17
Articolo 17 Firma. Lingue. Funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce e le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 14.2 c) e 4.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 9 a 12 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
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