LEGGE 28 aprile 1976, n. 424
Articolo 21 Adesione da parte dei Paesi estranei all'Unione; entrata in vigore 1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione. Gli strumenti d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione un mese o piu' prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'articolo 20.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione; tuttavia: i) se gli articoli 1 a 12 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 12 dell'Atto di Lisbona; ii) se gli articoli 13 a 17 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 13 e 14.3, 4 e 5 dell'Atto di Lisbona. Se un Paese indica una data posteriore nel suo strumento d'adesione, il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata. b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione in data posteriore all'entrata in vigore d'un solo gruppo di articoli del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto e' previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore, sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata. 3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Effetti della ratifica o dell'adesione 1. Riservate le possibili eccezioni previste negli articoli 20.1 b) e 28.2, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Adesione ad Atti anteriori L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Territori 1. Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero. 2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione puo', in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale. b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Applicazione della Convenzione sul piano nazionale 1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione s'impegna di adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa. 2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d'adesione, un Paese dev'essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Denuncia 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Applicazione degli atti anteriori 1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi ai quali si applica e nella misura in cui esso e' applicabile, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. 2. a) Nei riguardi dei Paesi ai quali il presente Atto non e' applicabile o lo e' solo in parte, ma ai quali e' invece applicabile l'Atto di Lisbona del 31 ottobre 1958, quest'ultimo rimane in vigore nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtu' dell'alinea 1. b) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili ne' il presente Atto, ne parti di esso, ne' l'Atto di Lisbona, rimane in vigore l'Atto di Londra del 2 giugno 1934 nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtu' dell'alinea 1. c) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili ne' il presente Atto, ne parti di esso, ne l'Atto di Lisbona, ne' l'Atto di Londra, rimane in vigore l'Atto dell'Aia del 6 novembre 1925, nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtu' dell'alinea 1. 3. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 20.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi, applichi le disposizioni del piu' recente Atto di cui sia partecipe.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Controversie 1. Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovra', ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e ne dara' notizia agli altri Paesi dell'Unione. 2. Ogni Paese puo', al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili. 3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni dell'alinea 2 puo', in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Firma, lingue, funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese. 2. Il Presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'articolo 20.1 c), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'articolo 24.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 13 a 17 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta', depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4. Allorche' tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Convention
CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES (EUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Testo ufficiale italiano, stabilito in virtu' dell'articolo 37.1 b) CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE del 9 settembre 1886, completata a PARIGI il 4 maggio 1896, riveduta a BERLINO il 13 novembre 1908, completata a BERNA il 20 marzo 1914, riveduta a ROMA il 2 giugno 1928, a BRUXELLES il 26 giugno 1948 e a STOCCOLMA il 14 luglio 1967. I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, Hanno stabilito di rivedere e completare l'Atto firmato a Berna il 9 settembre 1886, completato a Parigi il 4 maggio 1896, riveduto a Berlino il 13 novembre 1908, completato a Berna il 20 marzo 1914, riveduto a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico ed artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze. 2. E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o piu' categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale. 3. Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica. 4. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione, di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi. 5. Le raccolte di opere letterarie od artistiche, come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse. 6. Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa. 7. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 a) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, puo' essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche. 8. La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.
Convenzione-art. 2-bis
Articolo 2-bis 1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunziati nei dibattimenti giudiziari. 2. E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'articolo 11-bis 1 della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito. 3. Soltanto l'autore ha, tuttavia, il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no; b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere ch'essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione. 2. Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto. Paese. 3. Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite, col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di produzione degli esemplari, purche' questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera d'architettura. 4. Si considera come pubblicata simultaneamente in piu' Paesi l'opera che appaia in due o piu' Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste nell'articolo 3 non risultano adempiute, a) gli autori di opere cinematografiche il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera, gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonche' dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2. Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalita' e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, all'infuori delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione e' richiesta. 3. La protezione nel Paese d'origine e' regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorche' non appartiene al Paese d'origine dell'opera per la quale e' protetto dalla presente Convenzione, avra', in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali. 4. Si reputa Paese d'origine: a) per le opere pubblicate la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in piu' Paesi dell'Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione piu' breve; b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese; c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia, i) se si tratta di opere cinematografiche il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche o plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Quando un Paese estraneo all'Unione non protegga in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potra' limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facolta', gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione piu' larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione. 2. Nessuna limitazione stabilita in forza dell'alinea precedente dovra' pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione. 3. I Paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (in seguito designato "Direttore generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore generale comunichera' immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.
Convenzione-art. 6-bis
Articolo 6-bis 1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. 2. I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone od istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione e' richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la facolta' di stabilire che taluni di questi diritti non sono mantenuti dopo la morte dell'autore. 3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte. 2. Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facolta' di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore o, qualora cio' non si verifichi nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione. 3. Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorche' lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identita', la durata della protezione e' quella prevista all'alinea 1. Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identita' entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sara' quello previsto all'alinea 1. I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime o pseudonime allorche' e' presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni. 4. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualita' di opere artistiche; tuttavia questa durata non potra' essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione d'una tale opera. 5. Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2, 3 e 4 decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in questi alinea, la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento. 6. I Paesi dell'Unione hanno la facolta' di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti. 7. I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facolta' di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo. 8. La durata e' comunque regolata dalla legge del Paese dove e' richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non puo' eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.
Convenzione-art. 7-bis
Articolo 7-bis Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di un'opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell'autore vanno computati dalla data della morte dell'ultimo collaboratore superstite.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo d'autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 2. Riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purche' una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. 3. Qualsiasi registrazione sonora o visiva e' considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Sono lecite le citazioni tratte da un'opera gia' resa lecitamente accessibile al pubblico, nonche' le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 2. Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facolta' d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purche' una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 3. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte, e, se vi compare, il nome dell'autore.
Convenzione-art. 10-bis
Articolo 10-bis 1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione a stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli d'attualita' su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo e' stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta. 2. E' del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualita' mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalita' informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere. 2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro 100 diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Convenzione-art. 11-bis
Articolo 11-bis 1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa. 2. Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1, ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, ne' il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente. 3. Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformita' dell'alinea 1 del presente articolo non implica quella di registrare mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini l'opera radiodiffusa tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.
Convenzione-art. 11-ter
Articolo 11-ter 1. Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere. 2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Ciascun Paese dell'Unione puo', per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera musicale e dell'autore delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia gia' stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se e' il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno pero' effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente. 2. Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell'Unione in conformita' all'articolo 13.3 delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere d'un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto paese e' vincolato dal presente Atto. 3. Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1 e 2 del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2) la rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte. 2. L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche, e' soggetta, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni, all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale. 3. Le disposizioni dell'articolo 13.1 non sono applicabili.
Convenzione-art. 14-bis
Articolo 14-bis 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, l'opera cinematografica e' protetta come un'opera originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale, inclusi i diritti contemplati nell'articolo precedente. 2. a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta di stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica. b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori di contributi alla realizzazione dell'opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubblica, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica. c) Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l'applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d'altro equivalente atto scritto. E' tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell'Unione dove la protezione e' richiesta la facolta' di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facolta' dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunichera' senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione. d) Per "stipulazione contraria o particolare", devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno. 3. Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell'opera cinematografica, ne' al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione la cui legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunichera' senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
Convenzione-art. 14-ter
Articolo 14-ter 1. Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore. 2. La protezione stabilita all'alinea precedente puo' essere invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore lo consenta e nella misura ammessa dalla legislazione del Paese dove essa e' richiesta. 3. Le modalita' di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Affinche' gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il presente alinea e' applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purche' questo non lasci dubbi sull'identita' dell'autore. 2. E' presunto produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome e' indicato su detta opera nei modi d'uso. 3. Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell'alinea 1, l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, e' senza necessita' di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore; in tal veste egli e' legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non e' piu' applicabile quando l'autore abbia rivelato la propria identita' e dimostrato tale sua qualita'. 4. a) Per le opere non pubblicate di cui e' ignota l'identita' dell'autore, il quale puo' tuttavia presumersi come appartenente a un Paese dell'Unione, e' riservata alla legislazione di questo Paese la facolta' di designare l'autorita' competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione. b) I Paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorita' in tal modo designata. Il Direttore generale comunichera' senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Ogni opera costituente contraffazione puo' essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale. 2. Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non e' protetta o ha cessato di esserlo. 3. Il sequestro e' eseguito in conformita' alla legislazione di ciascun Paese.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di consentire, vigilare o vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione nei cui confronti l'autorita' competente abbia ad esercitare il diritto stesso.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 1. La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza del termine di protezione. 2. Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza del termine di protezione che le era anteriormente applicabile, e' caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione e' richiesta, l'opera stessa non vi sara' nuovamente protetta. 3. L'applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell'Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalita' relative a tale applicazione. 4. Le disposizioni precedenti si applicano egualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell'articolo 7 o per abbandono di riserve.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono d'invocare l'applicazione delle piu' larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti piu' estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precisate.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano in un protocollo intitolato "Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo". 2. Riservate le disposizioni dell'articolo 28.1 b) i) e c), il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo forma parte integrante del presente Atto.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 1. a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 22 a 26. b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) L'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione; ii) impartisce all'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (designato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (designata in seguito "Organizzazione") le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione; iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea; v) esamina ed approva le relazioni e le attivita' del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive; vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura; vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione; viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione; ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26; xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione; xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta; xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'articolo 26.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. g) I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori. 4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. 5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. L'Assemblea ha un Comitato esecutivo. 2. a) Il Comitato esecutivo e' composto dei Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell'articolo 25.7 b), il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato. b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 3. Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non e' preso in considerazione. 4. Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessita', per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione, di far parte del Comitato esecutivo. 5. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi. c) L'Assemblea stabilisce le modalita' d'elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo. 6. a) Il Comitato esecutivo: i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea; ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale; iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale; iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione. b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. b) Il Comitato esecutivo e' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 8. a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum. c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. d) L'astensione non e' considerata voto. e) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. 9. I Paesi dell'Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori. 10. Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione di Berna, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprieta' industriale. b) L'Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell'Unione. c) Il Direttore generale dell'Organizzazione e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta. 2. L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione del diritto d'autore. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il piu' presto possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d'autore. 3. L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile. 4. L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d'autore. 5. L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione del diritto d'autore. 6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 7. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione del Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 8. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. a) L'Unione ha un bilancio preventivo, b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite (esclusivamente all'Unione bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa. 2. Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3. Il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell'Unione; ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unita': Classe I .................. 25 Classe II ................. 20 Classe III................. 15 Classe IV ................. 10 Classe V .................. 5 Classe VI ................. 3 Classe VII................. 1 b) Salvo che non l'abbia gia' fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facolta' di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prendera' effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione. c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' collocato e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi. d) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui e' membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo. 6. a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio d'un seggio in seno al Comitato esecutivo. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 8. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 1. La presente Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. 2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 3. Riservate le disposizioni dell'articolo 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione della presente Convenzione, incluso il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, esige l'unanimita' dei voti espressi.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione puo' ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. b) Ciascun Paese dell'Unione puo' dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione che la sua ratifica o adesione non e' applicabile: i) agli articoli 1 a 21 e al Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, o ii) agli articoli 22 a 26. c) Qualora un Paese dell'Unione abbia gia' accettato separatamente il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, conformemente all'articolo 5 di detto Protocollo, la sua dichiarazione sul punto i) del numero precedente si riferira' soltanto agli articoli 1 a 20. d) Ciascun Paese dell'Unione che, in conformita' ai commi b) e c), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei due gruppi di disposizioni contemplati nei detti commi puo' nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione al gruppo cosi' escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale. 2. a) Riservate le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, gli articoli 1 a 21 e il detto Protocollo entrano in vigore, nei riguardi dei cinque primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. b) Gli articoli 22 a 26 entrano in vigore, nei riguardi dei sette primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o d'adesione. c) Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di disposizioni definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli articoli 1 a 26 e il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 d), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata. d) L'applicazione del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, ai sensi del suo articolo 5, e' ammessa, prima dell'entrata in vigore del presente Atto, a decorrere dal momento della firma del medesimo. 3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, gli articoli 27 a 38 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di disposizioni indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformita' all'alinea 2 a) b) o c).
Convenzione-art. 29
Articolo 29 1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione. Gli strumenti d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione un mese o piu' prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'articolo 28.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione; tuttavia: i) se gli articoli 1 a 21 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 20 dell'Atto di Bruxelles; ii) se gli articoli 22 a 26 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 21 a 24 dell'Atto di Bruxelles. Se un paese indica una data posteriore nel suo strumento d'adesione il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata. b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione in data posteriore all'entrata in vigore d'un solo gruppo di disposizioni del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto e' previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata. 3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 1. Riservate le possibili eccezioni previste nell'alinea che segue e negli articoli 28.1 b) e 32.2, come anche nel Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 2. a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, puo' nondimeno conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o d'adesione. b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo', aderendo al presente Atto, dichiarare che intende sostituire, almeno provvisoriamente, all'articolo 8 concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione d'Unione del 1886, riveduta a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione nella o nelle lingue del Paese. Ciascun Paese dell'Unione ha la facolta', per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese d'origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da questo ultimo Paese. c) Ciascun Paese puo' ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore generale.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 1. Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero. 2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione puo', in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale. b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli Atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono. 2. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano, riservate le disposizioni dell'alinea 3, nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 28.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi: i) applichi le disposizioni del piu' recente Atto di cui sia partecipe e ii) abbia la facolta' di adattare la protezione al livello previsto dal presente Atto. 3. I Paesi che, ratificando il presente Atto o aderendovi, hanno fatto una delle riserve o tutte le riserve autorizzate dal Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, possono applicare queste riserve nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione i quali non ne siano partecipi o, pur essendolo, abbiano fatto una dichiarazione secondo l'articolo 28.1 b) i), a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 1. Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovra', ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell'Unione. 2. Ogni Paese puo', al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili. 3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni dell'alinea 2 puo', in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa. 2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d'adesione, un Paese dev'essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, italiana e portoghese e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'articolo 28.1 d), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'articolo 31.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 22 a 26 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento: Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4. Allorche' tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO Articolo 1. Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, il quale ratifichi l'Atto della presente Convenzione, di cui il presente Protocollo e' parte integrante, o vi aderisca pur non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica o dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere, nel prossimo avvenire, i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, puo', mediante notificazione al Direttore generale contemporanea alla ratifica o all'adesione comprendente l'articolo 21 dell'Atto, dichiarare che, durante i primi dieci anni d'appartenenza al medesimo, si prevarra' di una qualunque o di tutte le riserve seguenti: a) sostituira' al termine di cinquanta anni, previsto negli alinea 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della presente Convenzione, un altro termine, non inferiore a venticinque anni, e al termine di venticinque anni, previsto nell'alinea 4 del predetto articolo, un altro termine, non inferiore a dieci anni; b) sostituira' all'articolo 8 della presente Convenzione le disposizioni seguenti: i) gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione godono, nei Paesi diversi da quello di origine delle loro opere, del diritto esclusivo di farne o autorizzarne la traduzione per tutta la durata della protezione dei loro diritti sulle opere originali. Tuttavia, il diritto esclusivo di traduzione cessa di esistere qualora l'autore non ne abbia fatto uso nei dieci anni successivi alla prima pubblicazione in originale, pubblicando o facendo pubblicare, in uno dei Paesi dell'Unione, una traduzione nella lingua per la quale la protezione sara' reclamata; ii) quando, alla scadenza d'un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o d'un periodo piu' lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, la traduzione non sia stata, dal titolare del diritto di traduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella o in una delle sue lingue nazionali, ufficiali o regionali, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potra' ottenere dall'autorita' competente una licenza non esclusiva per tradurre l'opera e pubblicare l'opera in tal modo tradotta in una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali nella quale non e' stata pubblicata. La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda e' presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione a tradurre e a pubblicare la traduzione e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto d'autore o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potra' essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di una traduzione gia' pubblicata in tale lingua e Paese sono esaurite; iii) se il titolare del diritto di traduzione non e' potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalita' del titolare del diritto di traduzione e' nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potra' essere concessa prima della scadenza d'un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda; iv) la legislazione nazionale adottera' le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso, nonche' il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una traduzione corretta dell'opera; v) il titolo e il nome dell'opera originale devono essere stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa e' richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione sono possibili se una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali di quest'altro paese e' la medesima di quella nella quale l'opera originale e' stata tradotta, se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non e' cedibile; vi) la licenza non puo' essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera; vii) tuttavia se l'autore si avvale del diritto conferito in conformita' al numero i) nel termine di dieci anni dalla data della prima pubblicazione, la licenza scadra' alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua traduzione nel Paese dove la licenza e' stata concessa; resta inteso, pero', che gli esemplari della traduzione gia' approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti; viii) se l'autore non si avvale del diritto conferito in conformita' al numero i) nel termine di dieci anni, il compenso previsto per la licenza non esclusiva di cui sopra cessa di essere dovuto per ogni utilizzazione posteriore alla scadenza di questo termine; ix) se l'autore gode del diritto esclusivo di traduzione in un Paese per avervi pubblicato o fatto pubblicare una traduzione della sua opera entro dieci anni dalla prima pubblicazione, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni di tale traduzione ivi autorizzata si esauriscono, una licenza non esclusiva di traduzione dell'opera potra' essere ottenuta presso l'autorita' competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri ii) a vi), con riserva pero' delle disposizioni del numero vii); c) applichera' le disposizioni dell'articolo 9.1 della presente Convenzione, riservate le disposizioni seguenti: i) quando, alla scadenza d'un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o d'un periodo piu' lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, quest'opera non sia stata, dal titolare del diritto di riproduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella forma originale nella quale e' stata creata, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potra' ottenere dall'autorita' competente una licenza non esclusiva per riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale. La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda e' presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potra' essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di quest'opera nella forma originale, gia' pubblicate in tale Paese, sono esaurite; ii) se il titolare del diritto di riproduzione non e' potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalita' del titolare del diritto di riproduzione e' nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potra' essere concessa prima della scadenza d'un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda; iii) la legislazione nazionale adottera' le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di riproduzione un equo compenso, nonche' il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una riproduzione corretta dell'opera; iv) il titolo originale e il nome dell'autore dell'opera devono essere stampati su tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa e' richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione, a scopo educativo o culturale, sono possibili se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non e' cedibile; v) la licenza non puo' essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera; vi) tuttavia se l'autore si avvale del diritto di riprodurre l'opera, la licenza scadra' alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera in forma originale nel Paese dove la licenza e' stata concessa; resta inteso, pero', che gli esemplari dell'opera gia' approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti; vii) se l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera nella forma originale in un Paese, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni autorizzate in detta forma originale si esauriscono in questo Paese, una licenza non esclusiva di riproduzione e di pubblicazione dell'opera potra' essere ottenuta presso l'autorita' competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri i) a v), con riserva pero' delle disposizioni del numero vi); d) sostituira' agli alinea 1 e 2 dell'articolo 11-bis della presente Convenzione le disposizioni seguenti: i) gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo d'autorizzare la radiodiffusione delle loro opere e la comunicazione al pubblico delle opere radiodiffuse qualora questa comunicazione sia fatta a scopo di lucro; ii) spetta alle legislazioni nazionali dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio del diritto previsto nel precedente numero, ma tali condizioni hanno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore ne' il diritto del medesimo ad un equo compenso che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente; e) si riservera' il diritto, esclusivamente a scopo d'insegnamento, di studio e di ricerca in tutti i settori dell'educazione, di limitare la protezione delle opere letterarie ed artistiche purche' la legislazione nazionale adotti disposizioni atte ad assicurare all'autore un compenso conforme alle norme di pagamento applicabili agli autori nazionali; il pagamento e il trasferimento del compenso saranno assoggettati alle disposizioni nazionali in materia di divise. Gli esemplari di un'opera pubblicata in applicazione delle riserve fatte in forza del presente alinea possono essere importati e venduti in un altro Paese dell'Unione per gli scopi succitati, purche' questo Paese non si sia prevalso delle predette riserve e non vieti l'importazione e la vendita. Se le suddette condizioni non sono adempiute, l'importazione e la vendita di questi esemplari in un Paese dell'Unione che non beneficia del presente Protocollo sono vietate ove manchi l'accordo dell'autore o dei suoi aventi causa.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Ogni Paese che non abbia piu' la necessita' di mantenere in vigore una qualsiasi o tutte le riserve fatte in conformita' all'articolo 1 del presente Protocollo, la o le ritirera' mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Ogni Paese che abbia fatto delle riserve secondo l'articolo 1 del presente Protocollo e che, trascorso il previsto periodo di dieci anni, ancora non si ritenga in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di ritirare le dette riserve, puo' mantenerle in tutto o in parte fino al momento in cui ratifichera' l'Atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della presente Convenzione o vi aderira'.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Se, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un Paese cessa di essere considerato quale Paese in via di sviluppo, il Direttore generale lo notifichera' al Paese interessato e a tutti gli altri Paesi dell'Unione. Alla scadenza di un periodo di sei anni da questa notificazione, il predetto Paese non avra' piu' diritto di mantenere alcuna delle riserve fatte in forza del presente Protocollo.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo, a) che, se e' un Paese contemplato dall'articolo 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui Paese d'origine e' un Paese dell'Unione che accetta l'applicazione delle riserve del presente Protocollo, o b) che ammette l'applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso e' Paese d'origine, da parte dei Paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione d'applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione del comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso. 2. La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Ogni Paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell'articolo 31.1. della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l'estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei Paesi contemplati nell'articolo 1 del presente Protocollo, puo' notificare al Direttore generale che le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarra' di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Arrangement
ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI ACCORDO DI MADRID PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI del 14 aprile 1891 riveduto a BRUXELLES il 14 dicembre 1900, a WASHINGTON il 2 giugno 1911, all'AIA il 6 novembre 1925, a LONDRA il 2 giugno 1934, a NIZZA il 15 giugno 1957 e a STOCCOLMA il 14 luglio 1967 Articolo 1 Istituzione d'una Unione particolare. Deposito di marchi presso l'Ufficio internazionale. Definizione del Paese d'origine (1) 1. Il Paese ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi. 2. I cittadini di ciascuno dei Paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri Paesi partecipi del presente Accordo la protezione dei loro marchi, applicabili a prodotti o servizi registrati nel Paese di origine, depositando detti marchi, tramite l'amministrazione di questo Paese, presso l'Ufficio internazionale per la protezione della proprieta' intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione"). 3. Sara' considerato come Paese d'origine il Paese dell'Unione particolare dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; se egli non ha un tale stabilimento in un Paese dell'Unione particolare, il Paese dell'Unione particolare dove abbia il suo domicilio; se non ha domicilio nell'Unione particolare, il Paese della sua nazionalita' qualora egli sia cittadino di un Paese dell'Unione particolare. ------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Rinvio all'articolo 3 della Convenzione di Parigi. (Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell'Unione) Sono assimilati ai cittadini dei Paesi contraenti i cittadini dei Paesi non partecipi del presente Accordo, i quali, sul territorio dell'Unione particolare costituita da quest'ultimo, soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Contenuto della domanda di registrazione internazionale 1. Ogni domanda di registrazione internazionale dovra' essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione; l'Amministrazione del Paese d'origine del marchio certifichera' che le indicazioni che figurano su tale domanda corrispondono a quelle del registro nazionale e indichera' le date e i numeri del deposito e della registrazione del marchio nel Paese d'origine nonche' la data della domanda di registrazione internazionale. 2. Il depositante dovra' indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio e' richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi cui si applicano i marchi di fabbrica o di commercio. Se il depositante non fornisce questa indicazione, l'Ufficio internazionale classifichera' i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. La classificazione indicata dal depositante sara' sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eseguira' insieme con l'Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l'Amministrazione nazionale e l'Ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sara' decisivo. 3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovra': 1) fare una dichiarazione in tal senso e integrare il suo deposito con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata; 2) unire alla sua domanda esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale. Il numero di esemplari sara' stabilito dal regolamento di esecuzione. 4. L'Ufficio internazionale registrera' immediatamente i marchi depositati in conformita' dell'articolo 1. La registrazione portera' la data della domanda di registrazione internazionale al Paese d'origine, a condizione che la domanda sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda non e' stata ricevuta entro tale termine, l'Ufficio internazionale la iscrivera' alla data di ricezione. L'Ufficio internazionale notifichera' senza ritardo tale registrazione alle Amministrazioni interessate. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall'Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di registrazione. Per quanto riguarda i marchi comprendenti un elemento figurativo o una grafia speciale, il regolamento d'esecuzione stabilira' se il depositante debba fornire uno stampo tipografico. 5. Ai fini della pubblicita' da dare nei Paesi contraenti ai marchi registrati, ciascuna Amministrazione ricevera' dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto della suddetta pubblicazione in proporzione al numero di unita', di cui all'articolo 16.4, a) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nelle condizioni fissate dal regolamento di esecuzione. Tale pubblicita' sara' considerata in tutti i Paesi contraenti come del tutto sufficiente e al depositante non potra' esserne richiesta nessun'altra.
Accordo-art. 3-bis
Articolo 3-bis "Limitazione territoriale" 1. Ogni Paese contraente puo', in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale)" che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estendera' al proprio territorio solo se il titolare del marchio lo domanda espressamente. 2. La suddetta notificazione avra' effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sara' fatta dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
Accordo-art. 3-ter
Articolo 3-ter Domanda di "estensione territoriale" 1. La domanda di estensione, a un Paese che si sia avvalso della facolta' conferita nell'articolo 3-bis, della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovra' formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla registrazione internazionale dovra' essere presentata per il tramite dell'Amministrazione del Paese d'origine sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sara' immediatamente registrata dall'Ufficio internazionale che la notifichera' senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sara' pubblicata sulla rivista edita dall'Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrra' i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sara' stata iscritta nel Registro internazionale e cessera' di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio cui si riferisce.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Effetti della registrazione internazionale 1. A decorrere dalla registrazione effettuata dall'Ufficio internazionale secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3-ter, la protezione del marchio, in ciascuno dei Paesi contraenti interessati, sara' la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall'articolo 3, non impegna i Paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio. 2. Ogni marchio che abbia formato oggetto di una registrazione internazionale godra' del diritto di priorita', stabilito dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, senza che sia necessario adempiere le formalita' previste nella lettera D di tale articolo.
Accordo-art. 4-bis
Articolo 4-bis Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori 1. Quando un marchio, gia' depositato in uno o piu' Paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sara' considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime. 2. L'Amministrazione nazionale e' tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Rifiuto da parte delle Amministrazioni nazionali 1. Nei Paesi la cui legislazione lo consente, le Amministrazioni, alle quali l'Ufficio internazionale notifichera' la registrazione di un marchio o la domanda di estensione della protezione formulata in conformita' dell'articolo 3-ter, avranno la facolta' di dichiarare che a detto marchio non puo' essere accordata la protezione sul loro territorio. Un tale rifiuto non potra' essere opposto se non alle condizioni che, in virtu' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, s'applicherebbero a un marchio depositato per la registrazione nazionale. Tuttavia, la protezione non potra' essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione nazionale non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi. 2. Le Amministrazioni che intendessero avvalersi di tale facolta' dovranno notificare il loro rifiuto, indicandone i motivi, all'Ufficio internazionale, nel termine previsto dalla legge nazionale, e, al piu' tardi, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di registrazione internazionale del marchio o della domanda di estensione della protezione formulata in conformita' dell'articolo 3-ter. 3. L'Ufficio internazionale trasmettera' al piu' presto all'Amministrazione del Paese d'origine e al titolare del marchio o al suo mandatario, se questi e' stato indicato all'Ufficio dalla detta Amministrazione, uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto cosi' notificata. L'interessato avra' gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui nel Paese dov'e' rifiutata la protezione. 4. I motivi di rifiuto di un marchio dovranno essere comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che gliene facessero domanda. 5. Le Amministrazioni che, nel termine massimo sopraindicato di un anno, non avranno comunicato, riguardo alla registrazione di un marchio o di una domanda di estensione di protezione, nessuna decisione di rifiuto provvisorio o definitivo all'Ufficio internazionale, perderanno il beneficio della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, per quanto riguarda il marchio in questione. 6. L'invalidazione di un marchio internazionale non potra' essere pronunciata dalle autorita' competenti senza che il titolare del marchio sia stato messo in grado di far valere in tempo utile i suoi diritti. Essa sara' notificata all'Ufficio internazionale.
Accordo-art. 5-bis
Articolo 5-bis Documenti giustificativi della legittimita' dell'uso di certi elementi del marchio I documenti giustificativi della legittimita' dell'uso di certi elementi contenuti nei marchi - come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe - che potessero venire richiesti dalle Amministrazioni dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell'Amministrazione del Paese d'origine.
Accordo-art. 5-ter
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