La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 56 della convenzione stessa.
LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI - MARTINELLI - GIOIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Polonia e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Aldo Moro Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana, Il CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA: il Signor Stefan Olszowski Ministro per gli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato: a) l'espressione "ufficio consolare" designa un Consolato Generale, un Consolato, un Vice Consolato o una Agenzia Consolare; b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita'; d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari; e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare; f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare; g) l'espressione "membro dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; h) l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; i) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare; j) l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; k) l'espressione "membro di famiglia" designa il coniuge del membro dell'ufficio consolare, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottanti ed i figli adottivi, i fratelli e le sorelle dell'uno e dell'altro coniuge, purche' conviventi e a carico del membro dell'ufficio consolare. Tuttavia, in casi particolari, puo' essere considerata membro di famiglia la persona dichiarata tale dallo Stato di invio e accettata come tale dallo Stato di residenza; l) l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, autorizzata ad issare la bandiera di una delle Parti contraenti; questa espressione non comprende tuttavia le navi da guerra.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Istituzione di Uffici consolari 1. Un Ufficio consolare dello Stato di invio non puo' essere costituito nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di questo ultimo Stato. 2. La sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare sono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti. 3. Modificazioni ulteriori non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede o alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. 4. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza e' altresi' richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un Ufficio consolare esistente, fuori della sede di questo.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Competenza territoriale dell'ufficio consolare Le funzioni consolari devono essere esercitate nell'ambito della circoscrizione consolare; non possono essere esercitate fuori di essa se non con il consenso dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Lettera patente e exequatur 1. Il capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni in virtu' dell'exequatur rilasciatogli dallo Stato di residenza, dopo la presentazione per via diplomatica della patente consolare. 2. La patente consolare deve attestare i nomi, il cognome e il rango del capo dell'ufficio consolare, nonche' la classe, la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente dallo Stato di residenza ad esercitare le sue funzioni. In tal caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Reggenza dell'ufficio consolare 1. Se il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni e se il suo posto e' vacante, un reggente puo' agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare. 2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente Convenzione si applicano al reggente dell'ufficio consolare, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare e' subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare e' ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Notifiche riguardanti i membri del personale consolare 1. La missione diplomatica dello Stato di invio notifica al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza i nomi, i cognomi dei membri del personale consolare, il rango e le mansioni e, secondo il caso, la cittadinanza, nonche' l'ufficio consolare al quale sono stati destinati o assunti. La notifica deve avvenire nello stesso giorno in cui inizia l'esercizio delle mansioni. 2. Ai membri dell'ufficio consolare saranno rilasciati dalle autorita' competenti dello Stato di residenza idonei documenti attestanti il loro status o la loro occupazione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Cittadinanza dei funzionari consolari Puo' essere funzionario consolare soltanto un cittadino dello Stato di invio.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Dichiarazione di persona non grata 1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire i motivi della sua decisione, che un funzionario consolare e' persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare e' persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio e' obbligato a richiamare la persona in causa. 2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un periodo di tempo ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Fine delle funzioni di membro dell'ufficio consolare Le funzioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente per effetto: a) della notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni della persona in questione sono terminate; b) del ritiro dell'exequatur; c) della notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Ambito generale dell'attivita' consolare L'ufficio consolare favorisce con la sua attivita' la collaborazione fra le Parti contraenti nel campo economico, commerciale, culturale, scientifico, turistico e sportivo, contribuendo in tal modo allo sviluppo delle relazioni amichevoli fra i due Paesi.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini Il capo dell'ufficio consolare tutela e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, persone fisiche e giuridiche, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio Il capo dell'ufficio consolare puo', con riserva delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini del proprio Stato o prendere misure per assicurarne la rappresentanza appropriata dinanzi ai tribunali e alle altre autorita' dello Stato di residenza allo scopo di promuovere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie atte a salvaguardare i diritti o gli interessi di quei cittadini che, a causa della loro assenza o per altra ragione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Rilascio di passaporti e di visti Il capo dell'ufficio consolare rilascia i passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio e vi effettua annotazioni, nonche' rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Funzioni in materia di stato civile 1. Il capo dell'ufficio consolare puo' redigere gli atti di stato civile riguardanti la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato di invio, nonche' rilasciare estratti e certificati di tali atti. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Funzioni notarili e amministrative 1. Il capo dell'ufficio consolare puo' compiere i seguenti atti: a) registrare i cittadini dello Stato di invio che risiedono o dimorano temporaneamente nella circoscrizione consolare; b) ricevere, redigere oppure certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e rilasciare documenti sulla base di queste dichiarazioni; c) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato di invio; d) redigere oppure certificare i contratti stipulati fra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purche' tali contratti e dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il capo dell'ufficio consolare non puo' compiere i suddetti atti se i contratti o le dichiarazioni concernano l'acquisto, la modificazione o l'estinzione di diritti reali riguardanti beni immobili situati nello Stato di residenza; e) redigere oppure certificare i contratti tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza oppure cittadini di Stati terzi dall'altra parte, quando questi contratti devono essere eseguiti o produrre effetti giuridici esclusivamente nello Stato di invio, a condizione che non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; f) redigere e certificare traduzioni di documenti; g) certificare copie e fotocopie di documenti; h) autenticare su documenti di qualsiasi genere le firme di cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza; i) legalizzare i documenti redatti o certificati nello Stato di residenza o di invio; j) su richiesta dei tribunali o di altre autorita' dello Stato di invio ricevere le deposizioni dei cittadini di detto Stato, nonche' consegnare loro ogni atto di tali tribunali ed autorita'; k) ricevere in deposito denaro, titoli, oggetti nonche' documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio, oppure ad essi destinati; i) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio, a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza. 2. I documenti redatti, certificati o legalizzati dal capo dell'ufficio consolare, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio, hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio dei documenti redatti, certificati o legalizzati dai competenti organi di questo Stato.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Comunicazioni in materia di successione 1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di questo ultimo Stato ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare e gli trasmetteranno gratuitamente copia dell'atto di morte nonche' tutte le notizie di cui esse dispongono in merito agli eredi, agli aventi diritto a riserva e ai legatari, alla loro residenza e al domicilio, ai beni ereditari e all'esistenza di un testamento. Le suddette autorita' informeranno anche l'ufficio consolare dello Stato di invio nel caso in cui avranno appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. Quando l'erede, l'avente diritto a riserva o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio, le autorita' competenti dello Stato di residenza ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Funzioni in materia di successione 1. L'autorita' competente dello Stato di residenza informera' senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate o da adottarsi per la salvaguardia e l'amministrazione dell'eredita' rimasta nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo', direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo. In particolare puo': a) chiedere l'apposizione dei sigilli e la formazione dell'inventario dei beni ereditari ed essere presente all'esecuzione di questi atti; b) chiedere le informazioni che riguardano l'esistenza di un testamento ed altri dati necessari al reperimento delle persone aventi diritto alla successione; c) fare proposte alla autorita' competente relative sia alla nomina di un amministratore o di un curatore dell'eredita' sia all'amministrazione dell'eredita'. 3. L'amministratore o curatore dell'eredita', su richiesta del capo dell'ufficio consolare, dovra' comunicare all'ufficio stesso ogni notizia concernente l'amministrazione dell'eredita'. 4. I poteri del capo dell'ufficio consolare previsti nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo cessano nel momento in cui risulti che non esistono persone, aventi diritto alla successione, di nazionalita' dello Stato di invio; ovvero dal momento in cui tutti gli eredi, gli aventi diritto a riserva e i legatari siano presenti o rappresentati.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Rappresentanza in materia di successione 1. Nel caso in cui, nei confronti di beni ereditari che si trovino nello Stato di residenza, qualunque sia la cittadinanza del de cuius, sia interessato un cittadino dello Stato di invio, il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione si e' aperta la successione od e' stata stabilita l'amministrazione dell'eredita', puo' rappresentare o assicurare una adeguata rappresentanza di questo cittadino in giudizio o davanti ad altre autorita' dello Stato di residenza allo scopo di chiedere, con l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, la salvaguardia dei diritti e degli interessi di tale cittadino che, a causa della sua assenza o per qualsiasi altra ragione, non possa difendere in tempo utile i suoi diritti ed interessi e l'adozione, nei confronti di questa eredita', delle misure previste nell'articolo 18, paragrafi 2 e 3. 2. I poteri del capo dell'ufficio consolare previsti nel paragrafo 1 del presente articolo cessano nel momento in cui il cittadino dello Stato di invio sia presente o rappresentato.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Consegna di beni ereditari all'ufficio consolare 1. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede, ad avente diritto a riserva od a legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati, in conformita' alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede, dell'avente diritto a riserva o legatario, a condizione: a) che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; b) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 2. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio, che si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza, il danaro, gli effetti ed i preziosi che il defunto aveva con se' saranno consegnati, previa deduzione delle spese di alloggio, di vitto e funerarie, all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Funzioni in materia di tutela e curatela 1. Quando e' necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per una persona che e' cittadino dello Stato di invio, come pure alla nomina di un curatore dei beni di una persona assente che e' cittadino dello Stato di invio, le autorita' dello Stato di residenza ne informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' dello Stato di residenza per la nomina del tutore o del curatore di un cittadino dello Stato di invio, come pure per la nomina di un curatore dei beni di un assente, cittadino dello stesso Stato di invio.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Assistenza alla navigazione 1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il capo dell'ufficio consolare puo' prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza, ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio. 2. A tal fine il capo dell'ufficio consolare puo', senza essere ostacolato dalle autorita' dello Stato di residenza: a) salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica; b) comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio; c) ricevere visite del capitano e degli altri membri dell'equipaggio. 3. Le competenti autorita' dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal capo dell'ufficio consolare nell'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Funzioni ispettive e di controllo nei riguardi della nave 1. Il capo dell'ufficio consolare puo': a) interrogare il capitano e gli altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio al fine di ottenere informazioni circa la nave, il carico, l'andamento e lo scopo del viaggio, verificare i documenti della nave e, in generale, facilitare l'arrivo e la partenza della nave; b) risolvere le controversie tra il capitano e gli altri membri dell'equipaggio ed applicare le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave dello Stato di invio, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 24; c) compiere gli atti connessi all'imbarco ed allo sbarco del capitano e degli altri membri dell'equipaggio; d) ricevere o redigere dichiarazioni, rilasciare certificati e documenti che riguardano la nave, redigere atti o altri documenti, previsti dall'ordinamento dello Stato di invio, concernenti la immatricolazione della nave, la proprieta' od altro diritto reale sulla nave stessa; e) ricevere le deposizioni del capitano e degli altri membri dell'equipaggio conformemente alla legislazione dello Stato di invio; f) compiere le attivita' connesse all'assistenza sanitaria, al ricovero ospedaliero, al rimpatrio del capitano e degli altri membri dell'equipaggio; g) compiere tutti gli atti previsti dalla legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione, che non siano contrari alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza. 2. Il capo dell'ufficio consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Possibilita' di intervento delle autorita' dello Stato di residenza Le autorita' dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Protezione della nave e dell'equipaggio 1. Qualora le autorita' competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto o ad altre misure limitative della liberta' personale del capitano e di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio o del carico che sia di proprieta' di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il capo dell'ufficio possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti o quanto prima possibile; le autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente il capo dell'ufficio consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate. 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della liberta' personale a terra del capitano e di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorita' dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Avaria e naufragio 1. Qualora una nave dello Stato di invio subisca un'avaria, si incagli, affondi nelle acque interne oppure nel mare territoriale dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano senza indugio l'ufficio consolare dello Stato d'invio piu' vicino al luogo dell'incidente e gli comunicano le misure adottate per assicurare il salvataggio e la salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico e delle provviste. 2. Le autorita' dello Stato di residenza, inoltre, prestano al capo dell'ufficio consolare l'aiuto necessario per adottare le misure opportune in dipendenza dell'avaria, dell'incaglio oppure dell'affondamento della nave e lo inviteranno a partecipare all'accertamento delle cause dell'incidente ed alla raccolta delle prove, conformemente alle leggi dello Stato di residenza. 3. Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza per sollecitare l'adozione delle misure relative al salvataggio ed alla salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico e delle provviste. 4. Nel caso in cui il proprietario della nave, od altra persona incaricata ad agire in suo nome, non sia in condizioni di dare gli ordini necessari per la nave in stato di avaria, arenata, affondata o in procinto di affondare, ovvero per il carico e il rifornimento della nave stessa, il capo dell'ufficio consolare puo' impartire tali ordini. 5. Nessun diritto doganale sara' percepito per una nave che ha subito un sinistro, per il suo carico e le sue provviste, salvo che questi siano immessi in consumo nello Stato di residenza. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il carico o parte di esso o le provviste imbarcate sulla nave di un qualsiasi Stato siano di proprieta' dello Stato di invio o di un suo cittadino.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Funzioni relative alla navigazione aerea Le disposizioni degli articoli 22, 23, 24, 25, e 26 si applicano alla navigazione aerea a condizione che non contrastino con gli accordi internazionali in vigore tra le due Parti contraenti.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Esportazione dei valori in valuta e di altri beni I valori in valuta ed altri beni ricevuti dal capo dell'ufficio consolare, in relazione all'esecuzione delle funzioni consolari, possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di detto Stato.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Facilitazioni per l'attivita' dell'ufficio consolare Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle attivita' dell'ufficio consolare.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Uso della bandiera e dello stemma dello Stato 1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare puo' essere issata la bandiera dello Stato di invio. La bandiera puo' essere, altresi', collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorche' siano adoperati a fini di servizio. 2. Lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare e redatta nella lingua ufficiale di questo Stato e dello Stato di residenza, possono essere collocati sul recinto esterno e sulla parete esterna dell'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare nonche' all'ingresso dell'ufficio consolare.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Locali 1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto nel suo territorio, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte dello Stato di invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, ovvero aiutare detto Stato a procurarsi i locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve altresi', ove occorra, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 Inviolabilita' dei locali consolari 1. I locali consolari sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari se non con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio. Tuttavia questo consenso puo' essere presunto nel caso di incendio od altro sinistro che renda necessarie misure protettive immediate ferma restando le disposizioni dell'articolo 35 della presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza adottera' ogni misura appropriata per proteggere i locali consolari da qualsiasi intrusione o danno e per prevenire ogni turbamento della tranquillita' e ogni menomazione della dignita' dell'ufficio consolare. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai locali che siano destinati esclusivamente a residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che si trovino nello stesso edificio o nel medesimo compendio in cui sono situati i locali consolari.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Esenzione dalla requisizione I locali consolari e quelli adibiti esclusivamente a residenza del capo dell'ufficio consolare, il loro arredamento, i beni e mezzi di trasporto dell'ufficio consolare non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione per qualsiasi scopo. Qualora un esproprio si renda necessario, ai fini della difesa nazionale o della pubblica utilita', saranno adottate tutte le misure possibili per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari e sara' versato allo Stato di invio senza ritardi un adeguato ed effettivo indennizzo.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare, di cui sia proprietario o locatario lo Stato di invio e qualsiasi persona che agisca in suo nome, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale, provinciale e comunale, ad eccezione delle tasse dovute per la prestazione di determinati servizi. 2. Le esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si applicano altresi': a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto od alla locazione dei beni immobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) all'acquisto ed all'uso dei mezzi di trasporto, del mobilio e di altre attrezzature destinate esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare. 3. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle tasse ed imposte alle quali, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, e' tenuta direttamente o indirettamente la persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con una persona che abbia agito a nome di detto Stato.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 Liberta' di movimento Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Liberta' di comunicazione 1. Lo Stato di residenza assicura e protegge la liberta' di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le autorita' dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'ufficio consolare puo' installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza. 2. I colli che costituiscono il bagaglio consolare possono contenere soltanto corrispondenza d'ufficio nonche' documenti e oggetti destinati esclusivamente ad uso di ufficio. 3. La corrispondenza d'ufficio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione adottati, cosi' come i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare sigillato, a condizione che rechino visibili contrassegni esteriori indicanti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non possono essere ne' aperti ne' trattenuti dalle autorita' dello Stato di residenza. 4. I corrieri consolari, ossia le persone incaricate di trasportare i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare, beneficeranno nell'esercizio delle loro funzioni delle stesse facilitazioni, privilegi ed immunita' di cui beneficiano nello Stato di residenza i corrieri diplomatici dello Stato di invio. 5. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretti ad un porto o ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli formanti la valigia, ma non e' considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorita' dello Stato di residenza, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile. Tali disposizioni si applicano anche per la consegna della valigia consolare al comandante della nave o dell'aeromobile.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 Comunicazioni con i cittadini dello Stato di invio 1. Affinche' l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato: a) il capo dell'ufficio consolare ha la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la medesima liberta' di comunicare con l'ufficio consolare di questo Stato e di recarvisi; b) le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore l'ufficio consolare dello Stato di invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato e' arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore dalle suddette autorita'. Queste autorita' devono senza ritardo informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma; c) il capo dell'ufficio consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla nomina del suo rappresentante legale; d) il capo dell'ufficio consolare ha gli stessi diritti previsti alla lettera c) nei confronti del cittadino dello Stato di invio che sta scontando, in seguito a condanna, una pena detentiva o e' sottoposto ad altra forma di limitazione dalla liberta' personale. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza; resta inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in base al presente articolo.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 Comunicazioni con le autorita' dello Stato di residenza Nell'esercizio delle sue funzioni il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi: a) agli organi locali competenti della sua circoscrizione consolare; b) agli organi centrali competenti dello Stato di residenza, se cio' e' ammesso e nella misura prevista dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 Diritti e tasse consolari 1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza, per lo svolgimento di attivita' consolari, i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo e le relative quietanze sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Protezione dei funzionari consolari Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari con il dovuto rispetto e adattera' ogni misura appropriata per impedire ogni minaccia alla loro persona, alla loro liberta' e alla loro dignita'.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 Inviolabilita' personale dei funzionari consolari 1. Il funzionario consolare non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione se non nel caso in cui abbia commesso un reato grave e sulla base di una decisione dell'autorita' competente dello Stato di residenza. Per reato grave si deve intendere ogni reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza prevede una pena non inferiore nel minimo a 5 anni di reclusione o una pena piu' grave. 2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di detenzione o sottoposto a qualsiasi forma di limitazione della liberta' personale se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva dello Stato di residenza. 3. Il funzionario consolare, quando e' sottoposto a procedimento penale, e' obbligato a presentarsi davanti alle autorita' competenti. Tuttavia, detto procedimento deve essere condotto con i riguardi dovutigli in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso contemplato nel paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze previste al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario l'arresto o il fermo del funzionario consolare, il procedimento a suo carico deve essere iniziato senza indugio. 4. Nel caso di arresto o di fermo di un membro del personale consolare o se, comunque, e iniziato contro di lui un procedimento penale, le autorita' competenti dello Stato di residenza ne danno immediato avviso al capo dell'ufficio consolare dello Stato di invio. 5. Il capo dell'ufficio consolare gode dell'inviolabilita' personale. Egli non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
Convenzione-art. 43
Articolo 43 Immunita' dalla giurisdizione 1. Nel compimento degli atti di ufficio i funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano, tuttavia, in relazione: a) alle azioni civili che risultino da un accordo concluso da un funzionario o da un impiegato consolare nel quale egli non rappresentava, espressamente o implicitamente, lo Stato di invio; b) alle azioni civili per il risarcimento dei danni provocati nello Stato di residenza da un veicolo o da una nave; c) alle questioni che riguardano le successioni nelle quali gli atti sono compiuti in base ad un mandato. 3. Il capo dell'ufficio consolare gode dell'immunita' dalla giurisdizione penale dello Stato di residenza. Egli gode parimenti dell'immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa di detto Stato, ad eccezione: a) dei casi previsti al n. 2 del presente articolo; b) di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato di residenza, tranne il caso in cui il capo dell'ufficio consolare lo possegga per conto dello Stato di invio per esigenze di servizio; c) di un'azione concernente una successione, nella quale il capo dell'ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio; d) di un'azione concernente qualsiasi attivita' professionale o commerciale eventualmente esercitata dal capo dell'ufficio consolare nello Stato di residenza al di fuori delle sue funzioni ufficiali.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 Deposizione in qualita' di testimone 1. I membri dell'ufficio consolare possono essere convocati in qualita' di testimoni nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre se non nei casi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva puo' essere adottata riti suoi confronti. 2. L'autorita' che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Quando cio' e' possibile, tale autorita' puo' raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni ne' ad esibire la corrispondenza e i documenti relativi a tali funzioni. Essi hanno cosi' il diritto di rifiutarsi di deporre in qualita' di esperti del diritto dello Stato di invio. 4. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo, sulle circostanze relative alle attivita' dell'ufficio consolare.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 Rinuncia ai privilegi e alle immunita' 1. Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei singoli casi, ai privilegi e alle immunita' previsti negli articoli 42,43 e 44 della presente Convenzione. 2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 1. I membri dell'ufficio consolare ed i membri di famiglia sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza per quanto attiene alla registrazione degli stranieri e all'ottenimento del permesso di soggiorno. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano, tuttavia, tagli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che non siano impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitino nello Stato di residenza una attivita' privata remunerata, ne' si applicano ai membri delle loro famiglie.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 Esenzione fiscale 1. I funzionari e gli impiegati consolari e i membri di famiglia, a condizione che non possiedono la cittadinanza dello Stato de residenza, sono esenti da ogni tassa e imposta personale o reale, statale, regionale, provinciale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette normalmente incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi; b) delle tasse e imposte sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza; c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell'articolo 49, lettera b); d) delle tasse e imposte su qualsiasi provento privato avente la propria fonte nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi; f) delle tasse e delle imposte giudiziarie, di registro, di bollo, d'ipoteca e di altre tasse, imposte o diritti percepiti dagli organi dello Stato di residenza per attivita' di ufficio. 2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle tasse e dalle imposte sulla retribuzione del lavoro effettuato alle dipendenze dell'ufficio consolare. 3. I membri dell'ufficio consolare che hanno al loro servizio delle persone la cui retribuzione non e' esente dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza, debbono adempiere agli obblighi posti a carico dei datori di lavoro, in relazione a detta imposta, dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale 1. Lo Stato di residenza autorizza, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'importazione e l'esportazione ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per gli oggetti destinati ad uso ufficiale dell'ufficio consolare, compresi i mezzi di trasporto. 2. Lo Stato di residenza autorizza, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'entrata, ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per gli oggetti esclusivamente destinati al consumo ed all'uso personale del funzionario consolare e dei membri di famiglia, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. 3. Gli impiegati consolari e i membri di famiglia beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione. 4. I funzionari e gli impiegati consolari, nonche' i membri di famiglia, godono delle esenzioni e dei privilegi definiti al paragrafo 2 del presente articolo per l'esportazione degli oggetti di loro proprieta' quando lasciano lo Stato di residenza a seguito della cessazione dalle funzioni del funzionario consolare o dalle mansioni dell'impiegato dell'ufficio consolare. 5. I bagagli personali accompagnati dei funzionari e dei membri di famiglia sono esenti dalla visita doganale. Non possono essere sottoposti a visita, se non nel caso in cui si abbiano ragioni serie di supporre che contengano oggetti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo. Tale visita puo' aver luogo solo in presenza del funzionario interessato o di un membro di famiglia.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, che non possieda la cittadinanza dello Stato di residenza, lo Stato di residenza: a) consentira' l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni acquisiti nello Stato di residenza, la cui esportazione era vietata al momento del decesso; b) esentera' dalle imposte di successione e di trasferimento di proprieta' - statali, regionali, provinciali e comunali - i beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del de cuius in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 Esenzione del servizio militare e da prestazioni obbligatorie Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia che non abbiano la cittadinanza di tale Stato: a) dall'obbligo del servizio militare; b) da ogni prestazione personale e dai servizi di interesse pubblico, di qualsiasi natura essi siano, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 Osservanza delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza 1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' previsti nella presente Convenzione, le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le leggi e le altre disposizioni dello Stato di residenza. Hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con i compiti dell'ufficio consolare.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 Assicurazione della responsabilita' civile I membri dell'ufficio consolare debbono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione della responsabilita' civile per l'utilizzazione di ogni veicolo o nave.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 Delega ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare Le funzioni del capo dell'ufficio consolare previste nella presente Convenzione possono essere esercitate anche dagli altri funzionari consolari che siano stati a questo fine delegati dal capo dell'ufficio consolare o dalle competenti autorita' dello Stato di invio.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente nel caso in cui le attivita' consolari siano esercitate dalla missione diplomatica dello Stato di invio. 2. Il nome e cognome dei membri della missione diplomatica, destinati alla sezione consolare della missione, o che sono incaricati in altra maniera dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed immunita' di cui beneficiano i membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2 del presente articolo.
Convenzione-art. 55
Articolo 55 Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo A seguito di notifica allo Stato di residenza ed in assenza di una espressa opposizione di questo, l'ufficio consolare dello Stato di invio puo' esercitare nello Stato di residenza le funzioni consolari per conto di uno Stato terzo.
Convenzione-art. 56
Articolo 56 Ratifica e entrata in vigore della Convenzione 1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Varsavia. 2. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la Convenzione consolare tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Polonia firmata a Roma il 10 luglio 1935. 3. La presente Convenzione restera' in vigore fino a quando una delle Parti contraenti non la denunci. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la sua notifica. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i sigilli. FATTO a Roma il giorno 9 novembre 1973 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Per la Repubblica italiana Repubblica Popolare di Polonia ALDO MORO STEFAN OLSZOWSKI Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR