La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Ankara il 30 giugno 1973: a) protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunita', con atto finale; b) accordo interno finanziario complementare relativo al protocollo complementare; c) protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17, 5 e 5 degli atti stessi.
LEONE MORO - RUMOR - STAMMATI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'Accordo di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunita' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, I cui Stati, qui di seguito denominati "Stati membri originari", sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente dell'Irlanda, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, I cui Stati, qui di seguito denominati "nuovi Stati membri", sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, qui di seguito chiamato "Trattato di adesione", e il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e il Presidente della Repubblica della Turchia, dall'altro, Hanno deciso di fissare di comune accordo gli adeguamenti dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, qui di seguito chiamato "Accordo di associazione", nonche' del protocollo aggiuntivo e del protocollo finanziario, adeguamenti resisi necessari a seguito dell'adesione alla Comunita' economica europea del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e hanno designato a tale scopo come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli affari esteri; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Signor NIELS ERSBOLL, Ambasciatore, rappresentante permanente; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Signor OTTO SCHLECHT, Segretario di Stato per gli affari economici; Signor U. LEBSANFT, Ambasciatore, rappresentante permanente; Il Presidente della Repubblica francese: Signor DE LIPKOWSKI, Segretario di Stato agli affari esteri; Il Presidente d'irlanda: Signor J. KEATING, Ministro dell'industria e del commercio; Il Presidente della Repubblica italiana: Signor MARIO PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo; Signor JEAN DONDELINGER, Ambasciatore, Rappresentante permanente; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi; Signor L. BRINKHORST, Segretario di Stato agli affari esteri; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Signor DAVIES, Cancelliere del Ducato di Lancaster; Il Consiglio delle Comunita' europee: Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Presidente del Consiglio; Signor CHRISTOPHER SOAMES, Vicepresidente della Commissione; Il Presidente della Repubblica di Turchia: Signor UMIT HALUK BAYULKEN, Ministro degli affari esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano Parti dell'Accordo di associazione fra la Comunita' economica europea e la Turchia, nonche' delle dichiarazioni allegate all'Atto finale firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ed all'Atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970.
Protocollo-art. 2
TITOLO I MISURE DI ADEGUAMENTO ARTICOLO 2. I testi dell'Accordo di associazione, ivi compresi i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' le dichiarazioni di cui all'articolo 1, redatti in lingua inglese e danese che figurano in allegato al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3. L'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo addizionale e' sostituito dalle disposizioni seguenti: 4. Il Consiglio di associazione puo' anche decidere, nel corso della fase transitoria, che la facolta' riconosciuta alla Turchia nel paragrafo 3 puo' comportare, in luogo di un ripristino, di una maggiorazione o dell'instaurazione dei dazi doganali, la possibilita' di introdurre restrizioni quantitative a condizione che il contingente aperto a favore della Comunita' non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione effettuate in provenienza dalla Comunita' durante l'anno precedente. Il valore delle importazioni effettuate nel 1967 dei prodotti cui si applicano queste restrizioni quantitative provenienti dalla Comunita' deve essere imputato sul valore totale delle importazioni contemplate al paragrafo 3, primo comma. Il Consiglio di associazione fissa le modalita' di questi provvedimenti e le condizioni per la loro eliminazione. 5. In deroga al paragrafo 4 e per il periodo durante il quale la Turchia applica la percentuale di liberalizzazione consolidata fissata al 40 per cento, in conformita' dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, si applicano le norme seguenti: Se il Consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a norma del paragrafo 4 entro un termine di 6 mesi con decorrenza dall'inoltro della richiesta, la Turchia puo', dopo averne informato il Consiglio di associazione e non prima di un anno dopo l'inoltro della sua richiesta, introdurre restrizioni quantitative che soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 4. Il complesso di queste restrizioni quantitative non deve interessare un valore d'importazione superiore al 5 per cento delle importazioni del 1967 provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria. Il valore delle importazioni del 1967 interessate da queste restrizioni quantitative, calcolato sulla base delle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria, deve essere imputato sul valore stabilito al paragrafo 3, primo comma. Se, nondimeno, queste restrizioni interessano prodotti aggiunti all'elenco all'atto di un aumento del tasso di liberalizzazione consolidato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, il valore delle importazioni viene calcolato sulla base delle importazioni del 1967 provenienti dagli Stati membri originari e dai nuovi Stati membri. Contemporaneamente, la Turchia deve aggiungere nuovi prodotti all'elenco di liberalizzazione consolidato a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, in modo che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunita' del complesso dei prodotti inseriti nell'elenco non risulti diminuito. In sede di Consiglio di associazione possono aver luogo delle consultazioni sull'eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative introdotte dalla Turchia in applicazione del presente paragrafo. 6. Il Consiglio di associazione puo' derogare ai paragrafi 1, 3, 4 e 5".
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Per l'applicazione dell'articolo 12, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 25 del protocollo addizionale, l'importo delle importazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria quelle, effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati membri durante il periodo considerato. Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del protocollo addizionale, questa norma vale unicamente per gli aumenti delle aliquote di liberalizzazione consolidate che la Turchia deve effettuare con decorrenza dal 1 gennaio 1976. 2. All'atto dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia puo' apportare modifiche all'elenco di liberalizzazione notificato in conformita' dell'articolo 22, paragrafo 4, del protocollo addizionale purche' vengano osservate le seguenti condizioni: - dette modifiche non devono colpire piu' del 10 per cento del valore delle importazioni del 1967, provenienti dalla Comunita', dei prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione; - il valore delle importazioni, provenienti dalla Comunita', di tutti i prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione, sempre calcolato in base alle cifre dell'anno 1967, non deve risultare, diminuito; - per i prodotti ritirati dall'elenco di liberalizzazione devono essere aperti contingenti almeno pari al 60 per cento delle importazioni di detti prodotti effettuate in provenienza dalla Comunita' durante lo anno precedente, fatta salva la facolta' della Turchia di applicare a questi prodotti l'articolo 22, paragrafo 5, del protocollo addizionale. Il valore delle importazioni, di provenienza della Comunita', interessate da queste modifiche deve essere imputato sul valore totale delle importazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 12 del protocollo addizionale. La Turchia notifica al Consiglio di associazione i provvedimenti adottati in conformita' delle succitate disposizioni.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione e' sostituito dalle seguenti disposizioni: L'accordo si applica, da un lato, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonche' ai territori europei rappresentati, nelle relazioni esterne, da uno Stato membro e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica di Turchia".
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6. Gli esami successivi previsti dall'articolo 35, paragrafo 3, del protocollo addizionale sono anticipati di un anno.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7. I volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore della Turchia dall'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato n. 1 e dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale, sono aumentati come segue: Prodotti petroliferi raffinati (voci della tariffa doganale comune: numeri 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C) . 340.000 tonnellate Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune: n. 55.05) . . . . . . . . . . 390 tonnellate Altri tessuti di cotone (voce della tariffa doganale comune: n. 55.09). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390 tonnellate.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8. L'importo di 195 milioni di unita' di conto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 del protocollo finanziario del 23 novembre 1970 e' sostituito dall'importo di 242 milioni di unita' di conto.
Protocollo-art. 9
TITOLO II MISURE TRANSITORIE ARTICOLO 9. 1. Le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, prescritte a norma dell'Accordo di associazione, vengono applicate nei nuovi Stati membri, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nelle proporzioni e secondo i calendari prescritti. Tuttavia le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni per quanto riguarda gli allegati nn. 2 e 6 del protocollo addizionale non possono essere in alcun caso inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria. 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1975, per i prodotti di cui all'allegato I possono essere applicati dall'Irlanda nei confronti della Turchia dazi doganali uguali ai dazi applicati nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito. 3. Le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano le riduzioni nei confronti della Turchia conformemente al paragrafo 1, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 4. In deroga ai paragrafi precedenti, se l'applicazione di questi ultimi dovesse determinare movimenti tariffari che si discostano momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, i nuovi Stati membri possono mantenere i propri dazi fino al momento in cui il livello di questi ultimi sara' raggiunto nell'ambito del ravvicinamento verso il dazio finale, o, se del caso, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena il ravvicinamento in parola raggiunga o superi tale livello.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10. I nuovi Stati membri allineano i propri dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di questi dazi, relativi ai prodotti di cui all'allegato II, sui dazi prescritti dall'Accordo di associazione applicando nei confronti della Turchia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati membri. L'articolo 9 e' applicabile all'elemento protettore di questi dazi.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Nei confronti dei nuovi Stati membri la Turchia riduce, per quote del 20 per cento, la differenza esistente tra i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente da essa applicati nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica in virtu' dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, secondo il seguente calendario: - il primo ravvicinamento viene effettuato sin dall'entrata in vigore del presente protocollo; - i quattro ravvicinamenti successivi vengono effettuati il 1 gennaio 1974, il 1 gennaio 1975, il 1 gennaio 1976 ed il 1 luglio 1977. 2. Qualora il presente protocollo entri in vigore dopo il 1 gennaio 1974, la Turchia applica nei confronti dei nuovi Stati membri il livello di ravvicinamento che risulta dal calendario indicato al paragrafo 1 al momento dell'entrata in vigore. 3. In caso di modifica del calendario e del ritmo previsti per la eliminazione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adottera' le misure necessarie per tener conto di tale modifica. 4. Il Consiglio di associazione puo' prendere appropriati provvedimenti per far coincidere le riduzioni che la Turchia deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze prescritte in virtu' del protocollo addizionale.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Sono ammesse al beneficio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trovavano in libera pratica in Turchia. Tuttavia, l'ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui sopra puo' essere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finche' negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati membri. L'articolo 3 del protocollo addizionale e' applicabile.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13. 1. I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato III vengono soppressi nei confronti della Turchia al piu' tardi, secondo i casi, il 1 luglio 1975 o il 1 gennaio 1985, secondo modalita' che saranno determinate dal Consiglio di associazione. 2. Fino al 31 dicembre 1974, le importazioni nel Regno Unito, provenienti dalla Turchia, di prodotti di cui all'allegato IV possono essere limitate ai seguenti contingenti annui: - contingente 1973: 306 tonnellate; - contingente 1974: 368 tonnellate.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14. Durante un periodo che scade il 1 luglio 1977, i contingenti tariffari stabiliti all'articolo I, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale sono suddivisi nel modo seguente: Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune n. 55.05): per la Comunita' nella sua composizione originaria. . 300 tonnellate; per la Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 tonnellate; per l'Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 tonnellate; per il Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 tonnellate. Altri tessuti di cotone(voci della tariffa doganale comune: n. 55.09): per la Comunita' nella sua composizione originaria . 1000 tonnellate; per la Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 tonnellate; per l'Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 tonnellate; per il Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 tonnellate.
Protocollo-art. 15
ARTICOLO 15. 1. Durante il periodo determinato all'articolo 14, il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale e' calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell'incidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 2. Durante lo stesso periodo, i prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fissi di cui all'allegato n. 6 del protocollo addizionale vengono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.
Protocollo-art. 16
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 16. Il presente protocollo nonche' i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia.
Protocollo-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Il presente protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali e concluso validamente, per quanto riguarda la Comunita', con una decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa in conformita' delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle altre Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.
Protocollo-art. 18
ARTICOLO 18. Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di questi testi facenti fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo complementare. FATTO a Ankara, addi' trenta giugno millenovecentosettantatre. Pour Sa Majeste le Roi des Belges: Voor Zijne Majesteit de Koning van Belgie, RENAAT VAN ELSLANDE; For Hendes Majestaet DronningeN af Danmark: NIELS ERSBOLL; Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland: U. LEBSANFT; O. SCHLECHT; Pour le President de la Republique Francaise: DE LIPKOWSKI; For the President of Ireland: J. KEATING; Per il Presidente della Repubblica italiana: MARIO PEDINI; Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: JEAN DONDELINGER; Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: L. BRINKIIORST; For Her Majesty the Queen of the Untied Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: JOHN DAVIES; For Radet for De europxaeske Faellesskalber, Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, RENAAT VAN ETLSLANDE; CHRISTOPHER SOAMES; Turkiye Cumhurbaskani adina: UMIT HALUK BAYULKEN.
Protocollo-Allegato I
ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato II
ALLEGATO II Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 10. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato III
ALLEGATO III Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 1. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato IV
ALLEGATO IV Elenco dei prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO di associazione tra la CEE e la Turchia e Atti connessi, firmati ad Ankara il 12 settembre 1963 OMISSIS (Vedi testo allegato alla legge 15 ottobre 1964, n. 959. Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 ottobre 1964) ACCORDO INTERNO FINANZIARIO COMPLEMENTARE relativo al Protocollo complementare firmato il 30 giugno 1973 I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di consiglio, Visto il Protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970, in appresso detto "Protocollo finanziario", Visto l'accordo interno relativo al Protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea nella sua composizione originaria, in appresso detto "Accordo interno", Visto il Protocollo complementare, in particolare l'articolo 8, firmato in data odierna tra gli Stati membri della Comunita' economica europea e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall'altra, in appresso detto "Protocollo complementare", Hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderiscono, in qualita' di Stati membri della Comunita' economica europea, all'accordo interno relativo al Protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Il testo dell'articolo 4 dell'Accordo interno e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "L'importo di 242 milioni di unita' di conto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, Protocollo finanziario, modificato dall'articolo 8 del Protocollo complementare e' ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 milioni di unita' di conto Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . 5 milioni di unita' di conto Repubblica federale di Germania . . . 65,2 milioni di unita' di conto Francia . . . . . . . . . . . . . . . 65,2 milioni di unita' di conto Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 milione di unita' di conto Italia. . . . . . . . . . . . . . . . 35,7 milioni di unita' di conto Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . 0,3 milioni di unita' di conto Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . 14,3 milioni di unita' di conto Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . 41 milioni di unita' di conto Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota".
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 10 dell'Accordo interno e' sostituito dal testo seguente: "Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata a 101 voti, in base alla seguente ponderazione: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8; Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5; Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . 33; Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33; Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17; Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8; Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33".
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. L'articolo 11 dell'Accordo interno si applica agli Stati membri menzionati all'articolo 1 del presente Accordo relativamente ai contratti di prestito firmati dalla Banca dopo l'entrata in vigore del medesimo.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. II presente Accordo sara' approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle norme costituzionali rispettive. Il Governo di ogni Stato firmatario notifichera' al Segretario del Consiglio delle Comunita' europee di aver espletato le procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a tale formalita'.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Ankara, addi' trenta giugno millenovecentosettantatre. Pour Sa Majeste le Roi des Belges: Voor Zijne Majesteit de Koning van Belgie', RENAAT VAN ELSLANDE; For Hendes Majestget Dronningen af Danmark: NIELS-ERSBOLL; Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland: O. SCHLECHT; Pour le President de la Republique Francaise: DE LIPKOWSKI; For the President of Ireland: J. KEATING; Per il Presidente della Repubblica italiana: MARIO PEDINI; Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: JEAN DONDELINGER; Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: L. BRINKHORST; For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: JOHN DAVIES.
Protocollo Compl.-art. 1
PROTOCOLLO COMPLEMENTARE relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, I cui Stati, qui di seguito denominati "Stati membri originari", sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente dell'Irlanda, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, I cui Stati, qui di seguito denominati "nuovi Stati membri", sono Parti aderenti alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, qui di seguito denominato "Trattato di adesione", nonche' Il Presidente della Repubblica di Turchia, Hanno deciso di fissare di comune accordo gli adeguamenti dello accordo, relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, tra la Turchia e gli Stati membri originari, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, adeguamenti resisi necessari a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, E a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Signor RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli affari esteri; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Signor NIELS ERSBOLL, Ambasciatore, Rappresentante permanente; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Signor OTTO SCHLECHT, Segretario di Stato per gli affari economici; Signor U. LEBSANFT, Ambasciatore, Rappresentante permanente; Il Presidente della Repubblica francese: Signor DE LIPKOWSKI, Segretario di Stato agli affari esteri; Il Presidente d'Irlanda: Signor J. KEATING, Ministro dell'industria e del commercio; Il Presidente della Repubblica italiana: Signor MARIO PEDINI, Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo: Signor JEAN DONDELINGER. Ambasciatore, Rappresentante permanente; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Signor L. BRINKHORST, Segretario di Stato agli affari esteri; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Signor DAVIES, Cancelliere del Ducato di Lancaster; Il Presidente della Repubblica di Turchia: Signor UMIT HALUK BAYULKEN, Ministro degli affari esteri; I quali, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. Il Regno di Danimarca, l'irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord divengono Parti dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra la Turchia e gli Stati membri originari di detta Comunita', Accordo firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e denominato qui di seguito "Accordo".
Protocollo Compl.-art. 2
ARTICOLO 2. I testi dell'Accordo, redatti nelle lingue inglese e danese e allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari.
Protocollo Compl.-art. 3
ARTICOLO 3. Si inserisce nell'Accordo l'articolo seguente: ARTICOLO 5. "L'accordo viene applicato, alle condizioni stabilite nel Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed agli altri territori europei dei quali uno Stato membro cura le relazioni esterne, nonche' al territorio della Repubblica di Turchia". Gli articoli da 5 a 8 dell'Accordo diventano articoli da 6 a 9.
Protocollo Compl.-art. 4
ARTICOLO 4. Il presente protocollo fa parte integrante dell'Accordo.
Protocollo Compl.-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Il presente protocollo verra' ratificato dagli Stati firmatari in conformita' delle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui avverra' lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.
Protocollo Compl.-art. 6
ARTICOLO 6. Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di questi testi facendo ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo complementare. FATTO a Ankara, addi' trenta giugno millenovecentosettantatre. Pour Sa Majeste le Roi des Belges: Voor Zijne Majesteit de Koning van Belgie', RENAAT VAN ELSLANDE; For Hendes Majesteit Dronningen af Danmark: NIELS ERSBOLL; Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland: U. LEBSANFT; O. SCHLECHT; Pour le President de la Republique Francaise: DE LIPKOWSKI; For the President of Ireland: J. KEATING; Per il Presidente della Repubblica italiana: MARIO PEDINI; Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: JEAN DONDELINGER; Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: L. BRINKHORST; For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: JOHN DAVIES; Turkiye Cumhurbaskani adina: UMIT HALUK BAYULKEN.
Accordo-Atto finale
ACCORDO relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 OMISSIS (Vedi testo allegato alla legge 18 dicembre 1972, n. 864. Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1973). ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra, riuniti ad Ankara il trenta giugno millenovecentosettantre in occasione della firma: del protocollo complementare all'Accordo di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunita', e del protocollo complementare relativo ai prodotti che interessano la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti relative al protocollo complementare all'Accordo di associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia elencate qui di seguito: 1. Dichiarazione comune relativa all'industrializzazione della Turchia 2. Dichiarazione comune relativa al nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale modificato dall'articolo 3 3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 4. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 5. Dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2. Le dichiarazioni sono allegate al presente Atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto finale siano sottoposte, ove occorra, alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validita'. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Ankara, addi' trenta giugno millenovecentosettantatre. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges: Voor Zijne Majesteit de Koning van Belgie', RENAAT VAN ELSLANDE; For Hendes Majestaet Dronningen al Danmark: NIELS ERSBOLL; Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland: U. LEBSANFT; O. SCHLECHT; Pour le President de la Republique Francaise: DE LIPKOWSKI; For the Presidente of Ireland: J. KEATING; Per il Presidente della Repubblica italiana: MARIO PEDINI; Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: JEAN DONDELINGER; Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: L. BRINKHORST; For Her Majesty the Queen of the United Kingdon of Great Britain and Northern Ireland: JOHN DAVIES; For Radet for De europaeiske Faellbsskaber: Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, RENAAT VAN ELSLANDE; CHRISTOPHER SOAMES; Turkiye Cumhurbaskani adina: UMIT HALUK BAYULKEN.
Accordo-Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA TURCHIA Le Parti contraenti, Animate dal desiderio di risolvere i problemi particolari che si presentano alla Turchia a seguito dell'ampliamento delle Comunita', Facendo rilevare che l'obiettivo dell'Accordo di associazione e' quello di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo totalmente conto dell'esigenza di garantire lo sviluppo accelerato dell'economia turca, nonche' l'aumento dell'occupazione e delle condizioni di vita del popolo turco, Prendendo atto del fatto che, per elevare il livello di vita del popolo turco e per risolvere i problemi di occupazione connessi con l'incremento demografico, il Governo turco e' deciso ad applicare una politica di industrializzazione a lungo termine nel quadro dei propri piani di sviluppo, che si prefiggono l'obiettivo di portare la struttura economica e sociale del paese a un livello che consenta allo stesso di entrare a far parte di una comunita' di paesi altamente sviluppati, Riconoscendo che il conseguimento degli obiettivi di una siffatta politica sara' concorde alle finalita' dell'Accordo di associazione e agli interessi comuni definiti dallo stesso, Dichiarano di essere decise a ricercare e a prendere i provvedimenti che, nel quadro delle disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale e, se del caso, dei mezzi fissati nell'articolo 22, paragrafo 3, di detto Accordo, sembreranno i piu' idonei a promuovere l'industrializzazione della Turchia, nel quadro del suo piano di sviluppo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL NUOVO PARAGRAFO 5 DELL'ARTICOLO 12 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3 Le Parti contraenti convengono che non potranno formare oggetto di queste restrizioni le merci che si trovino gia' in deposito doganale o che siano in fase di trasporto ai fini di esportazione, oppure che abbiano formato oggetto di un contratto di vendita irrevocabile al momento dell'introduzione della domanda turca di ripristino delle restrizioni quantitative in applicazione del nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6 Le Parti contraenti convengono che, in occasione del primo esame previsto dall'articolo 6, si terra' conto degli obiettivi e dei pregi propri dell'Accordo di associazione, nonche' delle caratteristiche degli scambi tra la Turchia ed i nuovi Stati membri. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'applicazione che verra' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'Atto allegato al Trattato di adesione, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'irlanda e del Regno Unito, l'articolo 9, paragrafo 1, verra' applicato arrotondando al quarto decimale. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE MISURE TRANSITORIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2 Al termine del 1974, il Consiglio di associazione esaminera' gli effetti delle misure transitorie previste dall'articolo 13 paragrafo 2, sullo sviluppo delle esportazioni turche. Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR