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LEGGE 30 novembre 1976, n. 796

Current text a fecha 1976-12-26

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1976, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766. Identica garanzia è accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657. Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.