LEGGE 14 marzo 1977, n. 73
ARTICOLO 2 Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate, senza alcuna restrizione, imposta o diritti di dogana, tutte le operazioni relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci ed al loro stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, trasformazione, compresa la trasformazione di tipo industriale. Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, introdotte nella Zona, saranno considerate al di fuori dei territori doganali italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori saranno considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Le merci dei due Paesi o quelle sdoganate nei due Paesi e successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal punto di vista doganale, come definitivamente esportate, a meno che, su richiesta degli interessati, esse non vengano sottoposte ad un controllo doganale e fiscale permanente al fine di conservare la nazionalita'. I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati al consumo in stabilimenti industriali situati nella Zona, andranno esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di frontiera, qualora provengano da Paesi terzi, ovvero dalle imposte italiane sulla produzione se di produzione italiana e dalle corrispondenti imposte jugoslave se di produzione jugoslava. L'energia elettrica, impiegata negli stabilimenti sopra menzionati, sara' del pari esonerata dalle imposte sul consumo. Il regime fiscale e doganale speciale della Zona non sara' applicato: a) alle merci provenienti da Paesi terzi qualora vengano impiegate o consumate all'interno della Zona, salvo per quanto previsto relativamente ai prodotti petroliferi, ai combustibili ed all'energia elettrica; b) ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili. Per cio' che attiene alle merci la cui introduzione nella Zona e' sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, questo pagamento sara' effettuato direttamente alle autorita' doganali del Paese nel territorio del quale le merci sono introdotte.
Allegato - Protocollo-art. 3
Articolo 3 Le merci per le quali non e' ammesso l'ingresso nella Zona cosi' come le attivita' di trasformazione delle quali non e' permesso l'esercizio nella Zona stessa, saranno indicate dalla Commissione mista italo-jugoslava menzionata all'articolo 1 del presente Protocollo. Il Comitato misto citato all'articolo 7 potra' tuttavia autorizzare deroghe a questa disposizione dopo aver ottenuto il parere favorevole delle autorita' competenti dei due Paesi.
Allegato - Protocollo-art. 4
Articolo 4 Le merci in relazione alle quali e' previsto per l'ingresso nella Zona un controllo doganale e fiscale permanente, qualora siano destinate ad essere esportate nella Comunita' Economica Europea o nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, saranno sottoposte rispettivamente alle disposizioni doganali dei "Punti franchi di Trieste" ovvero a quelle in vigore nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in materia di circolazione, stoccaggio, manipolazione e trasformazione delle merci; fra queste sono comprese anche le disposizioni italiane o jugoslave sul controllo e la repressione delle infrazioni. Le merci per le quali non e' richiesto il controllo doganale e fiscale permanente al momento del loro ingresso nella Zona, perche' destinate a Paesi diversi dalla Comunita' Economica Europea o dalla Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, saranno sottoposte alle disposizioni doganali dello Stato sul territorio del quale e' situato lo stabilimento cui sono destinate. Per cio' che attiene alla repressione delle attivita' illegali, del contrabbando e di ogni altro reato, ciascun Paese applichera' le sue proprie leggi nella parte della Zona che si trova nel proprio territorio. Le competenti Autorita' delle due Parti collaboreranno tra loro per attuare tale repressione.
Allegato - Protocollo-art. 5
Articolo 5 I rapporti di lavoro e le questioni fiscali e di cambio relativi agli stabilimenti situati nella Zona, sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipendono detti stabilimenti. Il controllo dell'osservanza delle disposizioni in vigore nella materia summenzionata e' di competenza delle autorita' dello Stato di cui viene applicata la legislazione.
Allegato - Protocollo-art. 6
Articolo 6 I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno retti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono situati gli immobili stessi. I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.
Allegato - Protocollo-art. 7
Articolo 7 La Zona e' amministrata da un Comitato misto italo-jugoslavo costituito da tre rappresentanti dell'"Ente Zona Industriale di Trieste" e da un numero uguale di rappresentanti del corrispondente organismo jugoslavo. A questo Comitato sono conferite le attribuzioni seguenti: a) proporre alle competenti autorita' dei due Paesi il piano urbanistico della Zona, elaborarlo e curare la sua realizzazione nei modi e con i mezzi ritenuti piu' opportuni; b) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Protocollo e dalle sue disposizioni aggiuntive; c) esercitare gli altri controlli che gli saranno affidati di comune accordo dall'"Ente Zona Industriale di Trieste" e dal corrispondente organismo jugoslavo nel quadro delle loro rispettive competenze.
Allegato - Protocollo-art. 8
Articolo 8 I due Governi faciliteranno la realizzazione della Zona adottando, ciascuno sul proprio territorio, tutte le misure di propria competenza affinche' gli organi responsabili assicurino alla Zona l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica e di gas, ed inoltre le telecomunicazioni ed il collegamento stradale e ferroviario della Zona con le linee di comunicazione nazionali.
Allegato - Protocollo-art. 9
Articolo 9 I cittadini delle due Parti contraenti avranno pari diritto all'impiego negli stabilimenti esistenti nella Zona.
Allegato - Protocollo-art. 10
Articolo 10 La circolazione delle persone all'interno della Zona attraverso la frontiera di Stato tra Italia e Jugoslavia e' libera.
Allegato - Protocollo-art. 11
Articolo 11 Le disposizioni aggiuntive necessarie al funzionamento della Zona verranno adottate con atti separati.
Allegato - Protocollo-art. 12
Articolo 12 All'interno della Zona, le lingue italiana e slovena saranno su un piano di uguaglianza. Le modalita' del loro impiego saranno indicate dal Comitato misto italo-jugoslavo previsto all'articolo 7 del presente Protocollo.
Allegato - Protocollo-art. 13
Articolo 13 Ogni questione che non sia regolata dal presente Protocollo o dalle sue disposizioni aggiuntive sara' sottoposta alla legislazione nazionale dei territori rispettivi delle due Parti.
Allegato - Protocollo-art. 14
Articolo 14 Il presente Protocollo e' valido per una durata di trenta anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e sara' tacitamente rinnovato per tacita riconduzione per periodi successivi di cinque anni. Ciascuna Parte potra' denunciare il presente Protocollo alla scadenza del periodo di trenta anni dandone all'altra Parte un preavviso di tre anni. Se la validita' del presente Protocollo sara' stata prorogata, ciascuna Parte potra' denunciarlo allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, dandone all'altra Parte un preavviso di almeno un anno. Fatto a Osimo (Ancona), il 10 novembre 1975 in due originali in lingua francese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia M. RUMOR M. MINIC Si omette la carta topografica dell'allegato II.
Allegato III
Allegato III Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, riferendomi all'articolo 6, ultimo comma, dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe quanto segue: La costruzione di una strada equivalente a quella che collega, al momento attuale, i villaggi jugoslavi di Ravne (Raune di Luico) e di Kambresco (Cambresco), il tracciato indicativo della quale figura in allegato a questa lettera, sara' finanziata dal Governo italiano. La strada del Sabotino sara' costruita dal Governo italiano. Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione. M. RUMOR S.E. il Signor Milos MINIC Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia * * * Si omette la carta topografica dell'allegato. -------------------- Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, ho l'onore di comunicare che ho preso nota della Sua lettera del seguente tenore: "Riferendomi all'articolo 6, ultimo comma, dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe quanto segue: La costruzione di una strada equivalente a quella che collega, al momento attuale, i villaggi jugoslavi di Ravne (Raune di Luico) e di Kambresco (Cambresco), il tracciato indicativo della quale figura in allegato a questa lettera, sara' finanziata dal Governo italiano. La strada del Sabotino sara' costruita dal governo italiano". Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione. M. MINIC S.E. il Signor Mariano RUMOR Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana * * * Si omette la carta topografica dell'allegato.
Allegato IV
Allegato IV Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, poiche' l'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato in data odierna non comporta alcuna modifica agli Accordi, Trattati e Convenzioni tra i nostri due Paesi in questa materia, i due Governi, per quanto concerne i seguenti Accordi: 1) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra la zona di frontiera di Trieste da una parte e quella di Buje, Capodistria, Sesana e Nova Gorica dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955; 2) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra le regioni di frontiera di Gorizia-Udine e quella di Sesana-Nova Gorica-Tolmino, firmato a Roma il 31 marzo 1955; e 3) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia regolante la circolazione delle persone come pure il traffico su strada e marittimo e la circolazione tra le regioni di frontiera, firmato a Udine il 31 ottobre 1962, quali essi sono in vigore, riconoscono che essi sono conformi alle finalita' indicate nel preambolo dell'Accordo sopramenzionato e confermano la lOro intenzione di mantenerli in vigore per l'avvenire e di migliorarli, secondo necessita', in conformita' allo spirito dell'articolo 9 dell'Accordo che e' stato firmato in data odierna. Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione. M. RUMOR S.E. il Signor Milos MINIC Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia -------------------- Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, poiche' l'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato in data odierna non comporta alcuna modifica agli Accordi, Trattati e Convenzioni tra i nostri due Paesi in questa materia, i due Governi, per quanto concerne i seguenti Accordi: 1) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra la zona di frontiera di Trieste da una parte e quella di Buje, Capodistria, Sesana e Nova Gorica dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955; 2) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra le regioni di frontiera di Gorizia-Udine e quella di Sesana-Nova Gorica-Tolmino, firmato a Roma il 31 marzo 1955; e 3) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia regolante la circolazione delle persone come pure il traffico su strada e marittimo e la circolazione tra le regioni di frontiera, firmato a Udine il 31 ottobre 1962, quali essi sono in vigore, riconoscono che essi sono conformi alle finalita' indicate nel preambolo dell'Accordo sopramenzionato e confermano la loro intenzione di mantenerli in vigore per l'avvenire e di migliorarli, secondo necessita', in conformita' allo spirito dell'articolo 9 dell'Accordo che e' stato firmato in data odierna. Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione. M. MINIC S.E. il Signor Mariano RUMOR Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana
Atto finale
ATTO FINALE Al termine dei negoziati tra le delegazioni della Repubblica italiana e della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato oggi a Osimo (Ancona): 1. Un Trattato tra i due Paesi con dieci Allegati; 2. Un Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due Paesi con quattro Allegati. I due Accordi saranno ratificati secondo le procedure costituzionali in vigore nei due Paesi nel piu' breve tempo. Gli strumenti di ratifica dei due Accordi saranno scambiati alla stessa data, ed i due Accordi entreranno in vigore simultaneamente il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Osimo (Ancona), il 10 novembre 1975, in due originali in lingua francese. M. RUMOR M. MINIC ------------------------ Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, riferendomi all'articolo 3 del Trattato firmato oggi tra i nostri due Paesi, ed in deroga a quanto ivi previsto, ho l'onore di comunicare a V.E. quanto segue: Le persone che, in base allo scambio di lettere in materia di cittadinanza, ricevono il congedo dalla cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia, sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza italiana. Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione. M. RUMOR S.E. il Signor Milos MINIC Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia -------------------- Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, ho l'onore di confermare di aver ricevuto la lettera di V.E. del seguente tenore: "Riferendomi all'articolo 3 del Trattato firmato oggi tra i nostri due Paesi, ed in deroga a quanto ivi previsto, ho l'onore di comunicare a V.E. quanto segue: "Le persone che, in base allo scambio di lettere in materia di cittadinanza, ricevono il congedo dalla cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia, sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza italiana". Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo non ha obbiezioni da formulare a quanto precede. Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione. M. MINIC S.E. il Signor Mariano RUMOR Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)