La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla validita' internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 58 della convenzione medesima.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION EUROPEENE SUR LA VALEUR INTERNATIONALE DES JUGEMENTS REPRESSIFS Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE EUROPEA SULLA VALIDITA' INTERNAZIONALE DEI GIUDIZI REPRESSIVI PREAMBOLO Gli Stati membri del consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che la lotta contro la criminalita', che sta divenendo sempre piu' un problema di portata internazionale, rende necessario il ricorso a metodi moderni ed efficaci su scala internazionale; Convinti della necessita' di perseguire una politica generale comune che miri alla protezione della societa'; Consapevoli della necessita' di rispettare la dignita' umana a favorire la riabilitazione dei colpevoli; Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una piu' vasta unione tra i suoi membri; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione: a) "sentenza penale europea" significa qualsiasi decisione definitiva pronunciata da un Tribunale penale di uno Stato Contraente a seguito di un procedimento penale; b) "reato" comprende, oltre agli atti contemplati dal codice penale, quelli considerati ai sensi delle disposizioni legali elencate nell'Allegato II alla presente Convenzione, a condizione che, qualora tali disposizioni attribuiscono la competenza ad un'autorita' amministrativa, alla persona interessata venga data l'opportunita' di sottoporre il caso al giudizio di un tribunale; c) "condanna" significa l'imposizione di una pena; d) "pena" significa qualsiasi pena o altro provvedimento espressamente imposto ad una persona, a seguito di un reato, in una sentenza penale europea o in un'ordinanza penale; e) "decadenza" significa qualsiasi privazione o sospensione di un diritto, ogni interdizione o incapacita'; f) "condanna in contumacia" significa qualsiasi decisione considerata come tale ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 21; g) "ordinanza penale" significa una qualsiasi delle decisioni pronunciate in un altro Stato Contraente ed elencate nell'Allegato III alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 La presente parte si applica a: a) pene che comportano la privazione della liberta'; b) ammende o confische; c) decadenza di diritti.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Uno Stato Contraente avra' - in quei casi e a quelle condizioni stabilite nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest'ultimo. 2. Questa competenza puo' essere esercitata solo su richiesta da parte dell'altro Stato Contraente.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Un altro Stato Contraente non applichera' la pena salvo nel caso in cui, ai sensi della sua legislazione, l'atto, a seguito del quale e' stata imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, e la persona, cui e' stata imposta la pena, sia soggetta a pena se l'atto fosse stato commesso sul suo territorio. 2. Qualora la sentenza si riferisca a due o piu' reati, non tutti in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato che emana la sentenza dovra' specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Lo Stato che emana la sentenza puo' chiedere ad un altro Stato Contraente di applicare la pena solo se una, o piu', delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell'altro Stato; b) se l'applicazione della pena nell'altro Stato e' suscettibile di migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata; c) se nel caso di pena privativa della liberta', la pena possa essere applicata a seguito dell'applicazione di un'altra pena privativa della liberta' che la persona condannata subisce o deve subire nell'altro Stato; d) se l'altro Stato e' lo Stato di origine della persona condannata e si e' dichiarato disposto ad assumersi la responsabilita' dell'esecuzione di tale pena; e) se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all'esecuzione della pena, anche ricorrendo alla estradizione, e che lo possa l'altro Stato.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 L'esecuzione richiesta, in conformita' alle disposizioni che precedono, non puo' essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui: a) l'esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato richiesto; b) lo Stato richiesto consideri il reato per il quale e' stata pronunciata la condanna come avente natura politica o puramente militare; c) lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, religione, nazionalita' o di opinioni politiche; d) l'esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato richiesto; e) l'atto sia gia' oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto; f) le autorita' competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se e' gia' in corso; g) l'atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente; h) lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna; i) la richiesta si basi sull'articolo 5 e) e non soddisfi nessuna delle altre condizioni specificate in quell'articolo; j) lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguire esso stesso la condanna; k) l'eta' della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale da non permetterne il processo nello Stato richiesto; l) la pena non possa essere applicata perche', ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, caduta in prescrizione; m) nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza di diritti.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Una richiesta di esecuzione non verra' eseguita, qualora la sua esecuzione fosse contraria ai principi riconosciuti nelle di posizioni della sezione 1 della Parte III della presente Convenzione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1 e della riserva citata nel punto c) dell'Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che interrompa o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle autorita' dello Stato che ha emanato la sentenza, sara' considerato dallo Stato richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai fini del computo della prescrizione secondo le proprie leggi.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Una persona condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata trasferita nello Stato richiesto al fine dell'esecuzione della condanna non sara' processata, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi reato commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il reato per il quale e' stata imposta la condanna da eseguirsi, ne' puo', per qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua liberta' personale, salvo che nei seguenti casi: a) se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso dovra' essere all'uopo presentata, corredata di tutti i documenti pertinenti e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa dalla persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verra' dato quando il reato per cui e' richiesto e' di per se' soggetto ad estradizione ai sensi della legislazione dello Stato che richiede l'esecuzione o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della consistenza della pena; b) se la persona condannata, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio dello Stato in cui e' stata trasferita, non lo abbia fatto entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto ritorno in quel territorio dopo averlo lasciato. 2. Lo Stato richiesto dell'esecuzione della condanna puo', tuttavia, adottare qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo territorio, o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi incluso un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale di prescrizione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. L'esecuzione sara' regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sara' competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative alla liberta' condizionale. 2. Soltanto lo Stato richiedente avra' il diritto di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna. 3. Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di grazia.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Dal momento in cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l'esecuzione non puo' piu' dare avvio, esso stesso, all'esecuzione della condanna che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la sentenza puo', tuttavia, dare avvio all'esecuzione di una condanna che comporti la privazione della liberta', qualora la persona condannata sia gia' detenuta nel territorio di tale Stato al momento della presentazione della richiesta. 2. Il diritto di esecuzione verra' riattribuito allo Stato richiedente: a) se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia informato circa la sua intenzione di intraprendere una azione relativamente alla richiesta; b) se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta; c) se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare esecuzione. Tale rinuncia sara' possibile solo se entrambi gli Stati interessati ne convengono, o se non e' piu' possibile l'esecuzione nello Stato richiesto. In quest'ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato richiesto sara' vincolante.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Le competenti autorita' dello Stato richiesto cesseranno l'esecuzione non appena vengano a conoscenza di qualsiasi grazia, amnistia o domanda di revisione della sentenza, o di qualsiasi altra decisione in forza di cui la pena cessa di essere eseguibile. Lo stesso dicasi rispetto all'esecuzione di una ammenda quando la persona condannata l'abbia pagata all'autorita' competente dello Stato richiedente. 2. Lo Stato richiedente dovra', senza indugio, informare lo Stato richiesto circa qualsiasi decisione o atto procedurale adottati nel suo territorio che provochino la decadenza dell'esecuzione, in conformita' con quanto previsto al paragrafo che precede.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Il transito attraverso il territorio di uno Stato Contraente di una persona detenuta, che debba essere trasferita in un terzo Stato Contraente in applicazione della presente Convenzione, verra' concesso su richiesta dello Stato in cui la persona e' detenuta. Lo Stato di transito puo' chiedere che gli venga fornito qualsiasi documento appropriato prima di prendere una decisione in merito alla richiesta. La persona che dovra' essere trasferita restera' in custodia nel territorio dello Stato di transito, salvo che lo Stato da cui v1ene trasferita non ne richieda il rilascio. 2. Ad eccezione dei casi in cui il trasferimento viene richiesto in base all'articolo 34, qualsiasi Stato Contraente puo' rifiutare il transito: a) in base ai motivi citati all'articolo 6 b) e c); b) in base al fatto che la persona di cui trattasi e' un suo cittadino. 3. Se si ricorre al trasporto aereo, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) ove non sia previsto un atterraggio, lo Stato da cui la persona deve essere trasferita puo' notificare allo Stato, il cui territorio verra' sorvolato, che la persona di cui trattasi viene trasferita in applicazione della presente Convenzione. Nel caso di un atterraggio imprevisto, tale notifica avra' l'effetto di una richiesta di arresto provvisorio come disposto nell'articolo 32, paragrafo 2, e dovra' essere presentata una richiesta formale di transito; b) ove sia previsto un atterraggio, verra' presentata una richiesta formale di transito.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Gli Stati Contraenti rinunceranno a chiedersi reciprocamente il rimborso di qualsiasi spesa derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Tutte le richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, dovranno essere inviate o da parte del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto; oppure, ove gli Stati Contraenti lo concordino, direttamente da parte delle autorita' dello Stato richiedente alle autorita' dello Stato richiesto. Esse saranno restituite attraverso lo stesso canale. 2. Nei casi urgenti, le richieste e le comunicazioni possono essere inviate attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 3. Qualsiasi Stato Contraente puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre regole rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 La richiesta di esecuzione sara' corredata dell'originale, o di copia autenticata, della decisione di cui viene chiesta l'esecuzione e di tutti gli altri documenti necessari. L'originale, o la copia autenticata, di tutto o parte del fascicolo processuale verra' inviata allo Stato richiesto, su sua domanda. L'autorita' competente dello Stato richiedente dovra' certificare la pena eseguibile.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Qualora lo Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo Stato richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare la presente Convenzione, esso richiedera' le ulteriori informazioni necessarie. Esso puo' anche fissare un termine per il ricevimento di tali informazioni.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 1. Le autorita' dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorita' dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione. 2. Le autorita' dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno, trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi che la pena e' stata eseguita.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 1. Subordinatamente a quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, non verra' richiesta alcuna traduzione delle richieste ne' dei documenti che le accompagnino. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, o in quella lingua che esso stesso indichera'. Gli altri Stati Contraenti possono invocare la reciprocita'. 3. Il presente articolo non comportera' alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la traduzione delle richieste e dei documenti aJ esse inerenti che possono essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano essere conclusi tra due o piu' Stati Contraenti.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Le prove e i documenti trasmessi, in applicazione della presente Convenzione, non hanno bisogno di essere autenticati.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, l'esecuzione di condanne in contumacia e di ordinanze penali sara' soggetta alle stesse norme di esecuzione delle altre sentenze. 2. Salvo per quanto disposto al paragrafo 3, una condanna in contumacia, ai fini della presente Convenzione, significa qualsiasi sentenza emanata da un tribunale in uno degli Stati Contraenti a seguito di un procedimento penale durante le cui udienze la persona condannata non era presente. 3. Senza alcun pregiudizio per quanto disposto agli articoli 25, paragrafo 2, 26 paragrafo 2 e 29, le seguenti sentenze verranno considerate emanate avendo ascoltato l'imputato: a) qualsiasi condanna in contumacia e qualsiasi ordinanza penale che siano state confermate o pronunciate nello Stato che ha emanato la sentenza a seguito dell'opposizione della persona condannata; b) qualsiasi condanna in contumacia emessa in appello, a condizione che l'appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza sia stato presentato dalla persona condannata.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Ogni condanna in contumacia e ogni ordinanza penale che non siano ancora stati oggetto di appello o d'opposizione possono, non appena siano state pronunciate, essere trasmesse allo Stato richiesto al fine di notifica ed eventuale esecuzione.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. Qualora lo Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un'azione in merito alla richiesta per eseguire una ordinanza in contumacia o un'ordinanza penale, occorrera' notificare personalmente la persona condannata della decisione pronunciata nello Stato richiedente. 2. L'atto di notifica della persona condannata dovra' anche contenere le seguenti informazioni: a) che e' stata presentata una richiesta d'esecuzione in conformita' alla presente Convenzione; b) che la sola strada cui potra' far ricorso e' un'opposizione, come previsto all'articolo 24 della presente Convenzione; c) che l'opposizione deve essere inoltrata a quell'autorita' che sara' specificata, e che tale opposizione, al fine di poter essere accettata, dovra' conformarsi alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, e che la persona condannata puo' chiedere di essere ascoltata dalle autorita' dello Stato che ha emanato la sentenza; d) che, ove non venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti, la sentenza, al fine della completa applicazione della presente Convenzione, verra' considerata come emanata dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Una copia della notifica dovra' essere inviata immediatamente all'autorita' che ne ha richiesto l'esecuzione.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 1. Dopo che sia stata notificata la denuncia, in conformita' all'articolo 23, la sola strada cui potra' far ricorso la persona condannata sara' l'opposizione. Tale opposizione verra' esaminata, a scelta della persona condannata, o dal tribunale competente nello Stato richiedente o da quello nello Stato richiesto. Qualora la persona condannata non esprima alcuna scelta, l'opposizione verra' esaminata dal tribunale competente nello Stato richiesto. 2. Per i casi specificati al paragrafo precedente, l'opposizione verra' accolta, se inoltrata all'autorita' competente dello Stato richiesto, entro 30 giorni dalla data in cui e' stata redatta la notifica. Questo periodo verra' calcolato in conformita' alle pertinenti norme della legislazione dello Stato richiesto. L'autorita' competente di tale Stato dovra' notificare senza indugi all'autorita' che ha presentato la richiesta di esecuzione.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. Se l'opposizione e' esaminata nello Stato richiedente, la persona verra' chiamata a comparire in tale Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovra' esserle recapitato almeno 21 giorni prima della data della nuova udienza. Tale periodo puo' essere ridotto con consenso della persona condannata. Il nuovo dibattimento verra' tenuto presto il tribunale competente nello Stato richiedente e in conformita' alla procedura di tale Stato. 2. Se la persona condannata non dovesse comparire o non fosse rappresentata, in conformita' con le leggi dello Stato richiedente, il tribunale dichiarera' l'opposizione nulla e priva di effetti e la sua decisione sara' comunicata all'autorita' competente dello Stato richiesto. La stessa procedura verra' seguita nel caso in cui il tribunale respingesse l'opposizione. In entrambi i casi, la condanna in contumacia e l'ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Se la persona condannata compare di persona o e' rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiedente, e se l'opposizione viene accolta, la richiesta di esecuzione verra' considerata nulla e priva di effetti.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. Se l'opposizione e' esaminata nello Stato richiesto, la persona condannata verra' chiamata a comparire in quello Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovra' esserle recapitato personalmente almeno 21 giorni prima della data dell'udienza. Questo termine puo' essere ridotto con il consenso della persona condannata. Il nuovo dibattimento verra' tenuto dinanzi al tribunale competente nello Stato richiesto, e in conformita' alla procedura di tale Stato. 2. Se la persona condannata non dovesse comparire o non fosse rappresentata, in conformita' con le leggi dello Stato richiesto, il tribunale dichiarera' l'opposizione nulla e priva di effetti. In tal caso, e se il tribunale respingesse l'opposizione, la condanna in contumacia e l'ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Se la persona condannata compare di persona o e' rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiesto, e se l'opposizione viene accolta, l'atto verra' giudicato come se fosse stato commesso in tale Stato. Tuttavia qualora l'azione penale fosse caduta in prescrizione, non sara' possibile esaminare il caso. La sentenza pronunciata nello Stato richiedente verra' considerata nulla e priva di effetto. 4. Qualsiasi azione al fine di intentare un processo o di istruirlo, intrapresa nello Stato che ha emanato la sentenza, in conformita' alle sue leggi e regolamenti, avra' lo stesso valore nello Stato richiesto come se fosse stata intrapresa dalle autorita' di tale Stato, a condizione che l'assimilazione non attribuisca a tali azioni una forza probante superiore a quella che terra' nello Stato richiedente.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Al fine dell'inoltro di un'opposizione e della susseguente procedura, la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale avra' diritto all'assistenza legale nei casi e alle condizioni prescritti dalla legge dello Stato richiesto e, ove opportuno, da quelle dello Stato richiedente.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Ogni decisione giudiziaria emanata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3 e la relativa esecuzione sara' regolata esclusivamente dalle leggi dello Stato richiesto.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Se la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale non fa opposizione, la decisione, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, verra' ritenuta essere stata emanata avendo ascoltato l'imputato.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Le disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicabili in materia di ristabilimento nella situazione antecedente, se la persona condannata, per motivi indipendenti dalla sua volonta', ha mancato di rispettare le scadenze fissate negli articoli 24, 25 e 26 o di comparire personalmente all'udienza fissata per il nuovo esame del caso.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Qualora la persona condannata si trovi nello Stato richiedente dopo il ricevimento della notifica dell'accettazione della sua richiesta di esecuzione di una condanna che comporti la privazione della liberta', tale Stato puo', ove lo ritenga necessario al fine di assicurare l'esecuzione, arrestarla in vista del suo trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 43.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 1. Quando lo Stato richiedente ha chiesto l'esecuzione, lo Stato richiesto puo' arrestare la persona condannata: a) se, in conformita' alle leggi dello Stato richiesto, il reato e' tale da autorizzare la detenzione preventiva; e b) se sussiste il pericolo di latitanza o, nel caso di una condanna in contumacia, il pericolo di occultamento di prove. 2. Quando lo Stato richiedente annuncia la sua intenzione di chiedere l'esecuzione, lo Stato richiesto puo', su domanda dello Stato richiedente, procedere all'arresto della persona condannata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai commi a) e b) del paragrafo precedente. La suddetta domanda dovra' dichiarare il reato che ha implicato la condanna e il tempo e luogo della sua perpetrazione, e dovra' contenere una descrizione la piu' accurata possibile della persona condannata. Dovra' inoltre contenere una breve dichiarazione dei fatti sui quali si basa la condanna.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 1. La persona condannata sara' trattenuta in custodia, in conformita' alle leggi dello Stato richiesto; le leggi di tale Stato detteranno anche le condizioni in base alle quali la persona potra' essere posta in liberta'. 2. La persona detenuta dovra' in ogni caso essere rimessa in liberta': a) dopo un periodo di detenzione pari a quello inflitto con la condanna; b) se e' stato arrestato conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, e lo Stato richiesto non ha ricevuto, entro 18 giorni dalla data dell'arresto, la richiesta corredata dei documenti specificati all'articolo 16.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 1. Una persona detenuta nello Stato richiesto, in conformita' all'articolo 32, e che sia convocata a comparire dinanzi al tribunale competente nello Stato richiedente conformemente all'articolo 25 e seguito dell'opposizione che questa ha inoltrato, verra' trasferita a tale scopo nel territorio dello Stato richiedente. 2. Dopo il trasferimento, tale persona non verra' detenuta dallo Stato richiedente se si soddisfa la condizione posta all'articolo 33, paragrafo 2 a), o se lo Stato richiedente non chiede l'esecuzione di una nuova condanna. La persona trasferita sara' prontamente rinviata nello Stato richiesto, salvo che sia rimessa in liberta'.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 1. Una persona citata a comparire dinanzi a un tribunale competente dello Stato richiedente a seguito dell'opposizione da questa inoltrata non verra' perseguita, condannata o detenuta in vista dell'esecuzione di una condanna o ordine di detenzione ne' subira' limitazioni alla sua liberta' per qualsiasi altro motivo relativamente a qualsiasi atto o reato che sia avvenuto prima della sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e che non sia specificata nel mandato di comparizione, salvo che la persona non vi consenta espressamente per iscritto. Nel caso citato all'articolo 34, paragrafo 1, una copia della dichiarazione di consenso dovra' essere inviata allo Stato da cui e' stata trasferita. 2. Gli effetti previsti al paragrafo precedente cesseranno qualora la persona citata a comparire, avendo avuto la possibilita' di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente entro 15 giorni successivi alla data della decisione emanata a conclusione dell'udienza per la quale era stato citato a comparire, o qualora la persona ritorni in quel territorio dopo averlo lasciato senza che sia stata nuovamente citata a comparire.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 1. Se lo Stato richiedente ha chiesto l'esecuzione di una confisca di proprieta', lo Stato richiesto puo' procedere alla confisca temporanea della proprieta' in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la confisca per atti simili. 2. La confisca verra' effettuata in conformita' alle leggi dello Stato richiesto che determinera' anche le condizioni nelle quali la confisca potra' essere rimessa,
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Una pena inflitta nello Stato richiedente non sara eseguita nello Stato richiesto salvo che in virtu' di una decisione del tribunale dello Stato richiesto. Ciascuno Stato Contraente puo', tuttavia, attribuire ad altre autorita' il potere di prendere tali decisioni se la pena da eseguirsi e' costituita solo da un'ammenda o una confisca e se tali decisioni sono suscettibili di appello a un tribunale.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 Il caso dovra' essere portato dinanzi al tribunale o all'autorita' che ne abbia i poteri ai sensi dell'articolo 37, se lo Stato richiesto ritiene opportuno intraprendere un'azione in merito alla richiesta di esecuzione.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 1. Prima che un tribunale emetta una decisione circa una richiesta di esecuzione, la persona condannata dovra' avere la possibilita' di dichiarare i suoi punti di vista. Dietro domanda, egli sara' ascoltato dal tribunale o per il tramite di lettere rogatorie o di persona. Una udienza di persona deve essere concessa in base ad espressa richiesta in tal senso presentata dall'imputato. 2. Il tribunale puo', tuttavia, decidere circa l'accettazione della richiesta di esecuzione in assenza di una persona condannata che abbia richiesto di essere ascoltata personalmente ove questi sia detenuto nello Stato richiedente. In questo caso, qualsiasi decisione relativa alla sostituzione della pena, ai sensi dell'articolo 44, sara' aggiornata finche', a seguito del trasferimento della persona condannata nello Stato richiesto, questa non abbia avuto la possibilita' di comparire dinanzi al tribunale.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 1. Il tribunale o, nei casi previsti all'articolo 37, l'autorita' cui lo stesso articolo 37 ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare: a) che la pena della quale e' richiesta l'esecuzione sia stata imposta attraverso una sentenza penale europea; b) che siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 4; c) che la condizione prevista all'articolo 6 a) non si verifichi o non precluda l'esecuzione; d) che l'esecuzione non sia preclusa in base all'articolo 7; e) che, nel caso di una condanna in contumacia o di un'ordinanza penale, i requisiti della sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti. 2. Ogni Stato Contraente puo' assegnare al tribunale, o all'autorita' che ne abbia i poteri ai sensi dell'articolo 37, il compito di esaminare altre condizioni per l'esecuzione prevista dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Sara' possibile il ricorso in appello contro le decisioni giudiziarie emesse in applicazione della presente sezione al fine dell'esecuzione richiesta e contro quelle prese in sede di appello sulle decisioni da parte delle autorita' amministrative di cui all'articolo 37.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 Lo Stato richiesto e' vincolato alla constatazione dei fatti nella misura in cui essi sono dichiarati nella decisione o nella misura in cui quest'ultima si basi implicitamente su di essi. b) Clausole specificamente relative all'esecuzione (di pene che comportano la privazione della liberta'
Convenzione-art. 43
Articolo 43 Qualora la persona condannata sia detenuta nello Stato richiedente essa dovra', salvo diversamente previsto dalle leggi di tale Stato, essere trasferita nello Stato richiesto, non appena lo Stato richiedente abbia ricevuto notifica di accettazione della richiesta di esecuzione.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 1. Se la richiesta di esecuzione viene accettata, il tribunale deve sostituire la pena comportante la privazione della liberta' imposta nello Stato richiedente con la pena prescritta dalle proprie leggi relativamente allo stesso reato. Questa pena puo', subordinatamente alle limitazioni previste al paragrafo 2, essere di natura o durata diverse da quelle imposte nello Stato richiedente. Qualora quest'ultima pena fosse inferiore al minimo che puo' essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato richiesto, il tribunale non sara' vincolato da tale minimo e imporra' una pena corrispondente a quella imposta nello Stato richiedente. 2. Nel determinare la pena, il tribunale non dovra' aggravare la situazione penale della persona condannata quale risulta dalla decisione emanata nello Stato richiedente. 3. Qualsiasi parte della pena imposta nello Stato richiedente e qualsiasi periodo di detenzione provvisoria, subiti dalla persona condannata a seguito della sentenza, verranno dedotti integralmente. Lo stesso dicasi rispetto a qualsiasi periodo durante il quale la persona condannata ha subito la detenzione preventiva nello Stato richiedente, prima di subire la condanna nella misura in cui le leggi di tale Stato la abbiano prevista. 4. Qualsiasi Stato Contraente puo', in qualsiasi momento, depositare presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che gli conferisca, in conformita' alla presente Convenzione, il diritto di eseguire una pena che comporti la privazione della liberta' della stessa natura di quella imposta nello Stato richiedente, anche se la durata di tale pena eccede il massimo previsto dalle sue leggi nazionali relativamente ad una pena della stessa natura. Cio' nonostante, questa regola verra' applicata solo nei casi in cui le leggi nazionali di questo Stato permettano, riguardo allo stesso reato, l'imposizione di una pena di almeno la stessa durata di quella imposta nello Stato richiedente ma che sia di natura piu' severa. La pena imposta ai sensi del presente paragrafo puo', se la sua durata e i suoi scopi lo richiedono, essere eseguita in un penitenziario destinato all'esecuzione di pene di altra natura.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 1. Se la richiesta di esecuzione di un'ammenda o di una confisca di una somma di denaro viene accettata, il tribunale o l'autorita' cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, convertiranno l'ammontare in questione nella valuta dello Stato richiesto, al tasso di cambio vigente al momento in cui viene presa la decisione. Fissera', pertanto, l'ammontare dell'ammenda o della somma da confiscare, che tuttavia non dovra' superare l'ammontare massimo fissato dalle sue proprie leggi relativamente allo stesso reato; o, in mancanza di tale massimo, non dovra' superare l'ammontare massimo ordinariamente imposto nello Stato richiesto riguardo a un reato simile. 2. Tuttavia, il tribunale o l'autorita', cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, puo' mantenere fino all'ammontare imposto nello Stato richiedente la condanna a una ammenda o alla confisca, qualora una tale pena non sia prevista dalle leggi dello Stato richiesto per lo stesso reato, ma ne siano previste di piu' severe. Lo stesso dicasi se la pena imposta nello Stato richiedente superi il massimo stabilito dalle leggi dello Stato richiesto per lo stesso reato, ma tali leggi permettano l'imposizione di pene piu' severe. 3. Qualsiasi facilitazione rispetto al tempo di pagamento o al pagamento rateale, concessa nello Stato richiedente verra' rispettata nello Stato richiesto.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 1. Qualora la richiesta di esecuzione riguardi la confisca di un oggetto specifico, il tribunale o l'autorita', cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, puo' ordinare la confisca di tale oggetto solo se tale confisca e' autorizzata dalle leggi dello Stato richiesto relativamente allo stesso reato. 2. Tuttavia, il tribunale o l'autorita', cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, puo' mantenere la confisca ordinata nello Stato richiedente, nel caso in cui tale pena non sia prevista dalle leggi dello Stato richiedente ma esse permettano l'imposizione di pene piu' severe.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 1. Il ricavato delle ammende e delle confische verra' pagato al Tesoro dello Stato richiesto senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terze parti. 2. La proprieta' confiscata che sia di particolare interesse puo' essere rimessa allo Stato richiedente, dietro sua domanda.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 Se un'ammenda non puo' essere riscossa, un tribunale dello Stato richiesto puo' imporre una pena alternativa che comporti la privazione della liberta', se le leggi di entrambi gli Stati la prevedono per tali casi, a meno che lo Stato richiedente non abbia limitato la sua richiesta alla sola riscossione dell'ammenda. Se il tribunale decide di imporre una pena alternativa che comporti la privazione della liberta', si applicheranno le seguenti disposizioni: a) se la conversione dell'ammenda in una pena che comporti la privazione della liberta' sia gia' prevista o nella sentenza pronunciata nello Stato richiedente o direttamente dalle leggi di tale Stato, il tribunale dello Stato richiesto determinera' la natura e la durata di tale pena, in conformita' alle norme fissate dalle proprie leggi. Se la pena che comporta la privazione della liberta' gia' prevista nello Stato richiedente e' inferiore al minimo che puo' essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato, il tribunale non sara' vincolato a tale minimo e imporra' una pena corrispondente alla pena prescritta nello Stato richiedente. Nel determinare la pena il tribunale non dovra' aggravare la situazione penale della persona condannata, come risulta dalla decisione emanata nello Stato richiedente. b) in tutti gli altri casi, il tribunale dello Stato richiesto convertira' l'ammenda in conformita' alle proprie leggi, osservando i limiti prescritti dalle leggi dello Stato richiedente.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 1. Qualora venga inoltrata una richiesta di esecuzione di una decadenza, tale decadenza imposta nello Stato richiedente puo' essere posta in atto nello Stato richiesto solo se la legge di quest'ultimo Stato permette la decadenza per il reato in questione. 2. Il tribunale investito del caso valutera' la opportunita' di eseguire la decadenza nel territorio del proprio Stato.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 1. Se il tribunale ordina l'esecuzione della decadenza, esso ne determinera' la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non potra' superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato richiedente. 2. Il tribunale puo' ordinare che la decadenza venga eseguita rispetto solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o sospensione e' stata pronunciata.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 L'articolo 11 non si applichera' alla decadenza.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 Lo Stato richiesto avra' il diritto di conferire alla persona condannata i diritti di cui e' stata privata, in conformita' ad una decisione adottata in applicazione della presente sezione.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 1. Una persona nei cui confronti e' stata emanata una sentenza penale europea non puo' per quello stesso atto ne' essere perseguita ne' condannata ne' soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente: a) se e' stata assolta; b) se la pena imposta: i) e stata completamente eseguita o e' in fase di esecuzione, o ii) e' stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta a grazia o amnistia; iii) non puo' piu' essere eseguita a causa della prescrizione; c) se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza imporre una pena. 2. Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il procedimento, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem" se l'atto che ha dato luogo al giudizio era diretto contro o una persona o un'istituzione o qualsiasi bene avente carattere pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso un carattere pubblico in tale Stato. 3. Inoltre, qualsiasi Stato Contraente ove l'atto e' stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il procedimento.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 Se viene istituito un nuovo procedimento a carico di una persona che in un altro Stato Contraente e' stata condannata per lo stesso atto, in tal caso qualsiasi periodo di privazione della liberta' derivante dalla sentenza eseguita verra' dedotto dalla pena che possa essere imposta.
Convenzione-art. 55
Articolo 55 La presente sezione non impedira' l'applicazione di piu' ampie disposizioni interne relative all'effetto di "ne bis in idem" collegati a giudizi penali pronunciati all'estero.
Convenzione-art. 56
Articolo 56 Ciascuno Stato Contraente adottera' le misure legislative che riterra' appropriate per permettere ai suoi tribunali, al momento di emanare una sentenza, di prendere in considerazione qualsiasi precedente sentenza penale europea emanata per un altro reato, avendo udito l'imputato, al fine di aggiungere a tale sentenza tutti o alcuni degli effetti che le proprie leggi prevedono per sentenze emanate nel proprio territorio. Esso determinera' le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione.
Convenzione-art. 57
Articolo 57 Ciascun Stato Contraente adottera' le misure legislative in considerazione di qualsiasi sentenza penale europea, emanata avendo udito l'imputato, in modo da permettere l'applicazione di tutta o parte di una decadenza che le sue leggi prevedono per le sentenze emanate nel proprio territorio. Esso determinera' le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione.
Convenzione-art. 58
Articolo 58 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Sara' soggetta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Per quanto riguarda uno Stato firmatario che depositi la ratifica o l'accettazione in un secondo tempo, la Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di accettazione.
Convenzione-art. 59
Articolo 59 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito riceveva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
Convenzione-art. 60
Articolo 60 1. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione o in qualsiasi data successiva, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali esso sia responsabile o in nome del quale sia autorizzato a assumere impegni. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente puo', rispetto a qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata conformemente alla procedura fissata all'articolo 66 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 61
Articolo 61 1. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che si avvale di una o piu' delle riserve previste nell'Allegato I alla presente Convenzione. 2. Qualsiasi Stato contraente puo' interamente o parzialmente ritirare una riserva che abbia formulato in virtu' del paragrafo precedente per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento. 3. Uno Stato Contraente che abbia formulato una riserva riguardo a una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di nessun altro Stato; esso puo', tuttavia, se la sua riserva e' parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia esso stesso accettata.
Convenzione-art. 62
Articolo 62 1. Qualsiasi Stato Contraente puo' in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le disposizioni legali da includersi negli Allegati II o III della presente Convenzione. 2. Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali elencate negli Allegati II o III sara' notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ove tale modifica renda inesatte le informazioni contenute in tali Allegati. 3. Qualsiasi modifica apportata agli Allegati II o III in applicazione del paragrafo precedente avra' effetto in ciascun Stato Contraente un mese dopo la data della loro modifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 63
Articolo 63 1. Ciascuno Stato Contraente, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dovra' fornire al Segretario Generale del consiglio d'Europa le pertinenti informazioni relative alle pene applicabili in tale Stato e la loro esecuzione, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 2. Qualsiasi modifica successiva, che renda inesatte le informazioni fornite conformemente al paragrafo che precede, verra' anche notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 64
Articolo 64 1. La presente Convenzione non pregiudica ne' i diritti e gli impegni derivanti da trattati di estradizione e Convenzioni internazionali multilaterali riguardanti questioni speciali, ne' disposizioni riguardanti le materie oggetto della presente Convenzione e che sono contenute in altre Convenzioni esistenti tra Stati Contraenti. 2. Gli Stati Contraenti non possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, salvo che al fine di completarne le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi ivi contenuti. 3. Tuttavia, qualora due o piu' Stati Contraenti avessero gia' stabilito le loro relazioni in materia sulla base di una legislazione uniforme, o istituito un loro speciale sistema, o qualora le facessero in futuro, essi avranno il diritto di regolare tali relazioni conformemente a essi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. 4. Gli Stati Contraenti che cessino di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle loro relazioni reciproche su questa materia ne notificheranno il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 65
Articolo 65 Il Comitato Europeo per i problemi del crimine del Consiglio d'Europa verra' tenuto informato circa l'applicazione della presente Convenzione e fara' tutto quanto sia necessario per facilitare l'amichevole soluzione di qualsiasi difficolta' che possa derivare dalla sua esecuzione.
Convenzione-art. 66
Articolo 66 1. La presente Convenzione restera' in vigore indefinitamente. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Convenzione-art. 67
Articolo 67 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione o adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 58 di essa; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 4; f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 60; g) ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, e il ritiro di tale riserva; h) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1; e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, paragrafo 2; i) ogni informazione ricevuta in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo, paragrafo 2; j) ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione uniforme introdotta in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3; k) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 66 e la data in cui la denuncia avra' effetto.
Convenzione-art. 68
Articolo 68 La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche autorizzate in base alla suddetta si applicheranno solo all'esecuzione di decisioni emanate dopo l'entrata in vigore della Convenzione tra gli Stati Contraenti interessati. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a l'Aja, questo 28 giorno di maggio 1970, nella lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che restera' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti. (Seguono le firme).
Convenzione-Allegato I
ALLEGATO I Ogni Stato Contraente puo' dichiarare che si riserva il diritto: a) di rifiutare l'esecuzione, se ritiene che la sentenza sia relativa a un reato fiscale o religioso; b) di rifiutare l'esecuzione di una pena per un atto che, ai sensi delle leggi dello Stato richiesto, avrebbe potuto essere esaminato solo da un'autorita' amministrativa; c) di rifiutare l'esecuzione di una sentenza penale europea, che le autorita' dello Stato richiedente abbiano emanato in una data in cui, ai sensi delle proprie leggi, l'azione penale per il reato punito attraverso la sentenza non e' possibile a causa della prescrizione; d) di rifiutare l'esecuzione di condanne emanate in contumacia e di ordinanze penali o soltanto di una di queste categorie di decisioni; e) di rifiutare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, qualora questo Stato abbia una competenza originaria e di riconoscere in questi casi solo l'equivalenza degli atti che hanno interrotto o sospeso i termini di prescrizione che siano stati eseguiti nello Stato richiedente; f) di accettare l'applicazione della Parte III rispetto a una delle sue due sezioni soltanto.
Convenzione-Allegato II
ALLEGATO II LISTA DEI REATI DIVERSI DAI REATI CONSIDERATI DAL CODICE PENALE I seguenti reati verranno assimilati ai reati previsti dal codice penale: - in Francia, qualsiasi comportamento illegale sanzionato con una contravvenzione relativa alle grandi comunicazioni; - nella Repubblica Federale di Germania, qualsiasi comportamento illegale considerato conformemente alla procedura stabilita nella legge sulle violazioni dei regolamenti; - in Italia, qualsiasi comportamento illegale cui si applica la legge n. 317 del 3 marzo 1967.
Convenzione-Allegato III
ALLEGATO III Parte di provvedimento in formato grafico