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LEGGE 16 maggio 1977, n. 306

Current text a fecha 1977-06-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IX della convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION UNIVERSELLE SUR LE DROIT D'AUTEUR REVISEE A PARIS LE 24 JUILLET 1971 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D'AUTORE RIVEDUTA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971 Gli Stati contraenti, Desiderosi di assicurare in tutti i paesi la protezione dei diritti degli autori sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, Convinti che regime di protezione del diritto d'autore adeguato a tutte le nazioni ed espresso in una Convenzione universale, in aggiunta ai sistemi internazionali gia' in vigore e senza danneggiarli, e' di natura tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e da favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti, Persuasi che un tale regime universale di protezione dei diritti degli autori facilitera' la diffusione delle opere dell'ingegno e contribuira' a una migliore comprensione internazionale, Hanno deciso di rivedere la Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 (qui di seguito denominata "la Convenzione del 1952") e, di conseguenza, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ogni Stato contraente si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di tali diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.

Convenzione-art. II

Articolo II 1. Le opere pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente nonche' le opere pubblicate per la prima volta sul territorio di detto Stato godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere dei suoi cittadini pubblicate per la prima volta sul suo territorio, nonche' della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione. 2. Le opere non pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere non pubblicate dei suoi cittadini, nonche' della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione. 3. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, ogni Stato contraente puo', in base alle disposizioni della propria legislazione interna, assimilare ai suoi cittadini ogni persona domiciliata sul territorio di tale Stato.

Convenzione-art. III

Articolo III 1. Ogni Stato contraente che, in base alla propria legislazione interna, richieda, come condizione per la protezione dei diritti d'autore, l'adempimento di formalita' quali deposito, registrazione, menzione, certificati notarili, pagamento di tasse, fabbricazione e pubblicazione sul territorio nazionale, deve considerare tali esigenze soddisfatte per qualsiasi opera protetta ai sensi della presente Convenzione, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non e' un suo cittadino se, fin dalla prima pubblicazione di tale opera, tutti gli esemplari dell'opera pubblicata con l'autorizzazione dell'autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il simbolo C accompagnato dal nome del titolare del diritto d'autore e dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione; il simbolo, il nome e l'anno devono essere apposti in modo e luogo tali da indicare chiaramente che il diritto d'autore e' riservato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono ad uno Stato contraente di sottoporre a formalita' o ad altre condizioni, al fine di assicurare l'acquisizione e il godimento del diritto d'autore, le opere pubblicate per la prima volta sul suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, qualunque sia il luogo della pubblicazione di tali opere. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono ad uno Stato contraente di esigere da una persona che stia in giudizio di adempiere, ai fini del processo, alle norme di procedura quali l'assistenza dell'attore da parte di un avvocato che eserciti in quello Stato e il deposito da parte dell'attore di un esemplare dell'opera presso il tribunale o un ufficio amministrativo o presso ambedue. Tuttavia la mancata soddisfazione di tali obblighi non inficia la validita' del diritto d'autore. Non puo' essere imposto ad un cittadino di un altro Stato contraente alcuno di questi obblighi, se tale obbligo non e' imposto ai cittadini dello Stato nel quale e' richiesta la protezione. 4. In ciascun Stato contraente devono essere assicurati i mezzi giuridici per proteggere senza formalita' le opere non pubblicate dei cittadini degli altri Stati contraenti. 5. Se uno Stato contraente concede piu' di un periodo di protezione e se il primo periodo e' di durata superiore ad uno dei tempi minimi previsti all'articolo IV della presente Convenzione, tale Stato ha la facolta' di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne il secondo periodo di protezione e i periodi successivi.

Convenzione-art. IV

Articolo IV 1. La durata della protezione dell'opera e' regolata dalla legge dello Stato contraente in cui e' richiesta la protezione conformemente alle disposizioni dell'articolo II e del presente articolo. 2. a) La durata della protezione per le opere protette dalla presente Convenzione non sara' inferiore a un periodo che comprende la vita dell'autore e venticinque anni successivi alla sua morte. Tuttavia lo Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, avra' ridotto tale termine, per determinate categorie di opere, ad un periodo che s'inizi dalla prima pubblicazione dell'opera, avra' la facolta' di conservare tali deroghe e di estenderle ad altre categorie. Per tutte queste categorie, la durata della protezione non sara' inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione. b) Ogni Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, non calcoli la durata della protezione in base alla vita dell'autore, avra' la facolta' di calcolare tale durata a partire dalla prima pubblicazione dell'opera o, se del caso, dalla registrazione di quest'opera precedente alla sua pubblicazione; la durata della protezione non sara' inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione o, se del caso, dalla registrazione dell'opera anteriore alla pubblicazione. c) Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o piu' periodi consecutivi di protezione, la durata del primo periodo non sara' inferiore alla durata di uno dei periodi minimi specificata alle precedenti lettere a) e b). 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle opere fotografiche, ne' alle opere di arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e, quali opere artistiche, le opere di arti applicate, la durata della protezione non sara', per queste opere, inferiore a dieci anni. 4. a) Nessuno Stato contraente avra' l'obbligo di assicurare la protezione di un'opera per una durata superiore a quella stabilita per la categoria a cui essa appartiene, se si tratta di un'opera non pubblicata, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore e' cittadino e, se si tratta di una opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera e' stata pubblicata per la prima volta. b) Ai fini della applicazione della lettera a) se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o piu' periodi consecutivi di protezione, la durata della protezione accordata da tale Stato e' considerata la somma di tali periodi. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi un'opera determinata non e' protetta da tale Stato durante il secondo periodo o uno dei periodi seguenti, gli altri Stati contraenti non hanno l'obbligo di proteggere tale opera durante il secondo periodo o i periodi successivi. 5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, l'opera di un cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sara' considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato contraente di cui l'autore e' cittadino. 6. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 4, in caso di pubblicazione simultanea in due o piu' Stati contraenti, l'opera sara' considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato che accorda la protezione meno lunga. E' considerata come pubblicata simultaneamente in piu' paesi ogni opera che sia apparsa in due o piu' paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

Convenzione-art. IV-bis

Articolo IV-bis 1. I diritti contemplati nell'articolo I comprendono i diritti fondamentali che assicurano la protezione degli interessi patrimoniali dell'autore, in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi mezzo, la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche e la radiodiffusione. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere protette dalla presente Convenzione, sia nella loro forma originale, sia in una forma riconoscibile come derivata dall'opera originale. 2. Tuttavia ogni Stato contraente puo', secondo la propria legislazione nazionale, apportare eccezioni, non contrarie allo spirito e alle disposizioni della presente Convenzione, ai diritti menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati che facciano eventualmente uso di tale facolta' dovranno tuttavia accordare a ciascuno dei diritti ai quali sia fatta eccezione un livello ragionevole di protezione effettiva.

Convenzione-art. V

Articolo V 1. I diritti di cui all'articolo I comprendono il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle opere protette ai sensi della presente Convenzione. 2. Tuttavia ogni Stato contraente puo', in base alla propria legislazione nazionale, limitare il diritto di traduzione degli scritti, conformandosi pero' alle disposizioni seguenti: a) Se, alla scadenza di un periodo di sette anni dalla data della prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di questo scritto non e' stata pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, da parte del titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato contraente potra' ottenere dall'autorita' competente di questo Stato una licenza non esclusiva per tradurre l'opera in questa lingua e pubblicare l'opera cosi' tradotta. b) Tale licenza potra' essere accordata soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui e' stata fatta la richiesta, dimostri di aver chiesto al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione di tradurre e di pubblicare la traduzione e, dopo debita diligenza da parte sua, di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto d'autore e ottenere la sua autorizzazione. Alle stesse condizioni la licenza potra' essere inoltre accordata se, per una traduzione gia' pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, le edizioni sono esaurite. c) Se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato da parte del richiedente, quest'ultimo deve inviare copie della sua richiesta all'editore il cui nome figura sull'opera e al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione e' cittadino, se la nazionalita' del titolare del diritto di traduzione e' conosciuta, o all'organismo che puo' essere stato designato dal governo di detto Stato. La licenza non potra' essere accordata prima della scadenza di due mesi dall'invio delle copie della richiesta. d) La legislazione nazionale adottera' le misure appropriate per assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso conforme agli usi internazionali nonche' il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e per garantire una corretta traduzione dell'opera. e) Il titolo e il nome dell'autore dell'opera originale devono essere stampati anche su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione sul territorio dello Stato contraente in cui e' stata richiesta tale licenza. L'importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se la lingua di uso comune in quello Stato e' identica a quella in cui e' stata tradotta l'opera, se la sua legislazione interna ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore in quello Stato ne vieta l'importazione e la vendita; l'importazione e la vendita sul territorio di uno Stato contraente in cui non esistano le precedenti condizioni sono regolate dalla legislazione di detto Stato e dagli accordi dallo stesso conclusi. La licenza non potra' essere ceduta dal suo beneficiario. f) La licenza non puo' essere accordata nel caso in cui l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera.

Convenzione-art. V-bis

Articolo V-bis 1. Ogni Stato contraente che sia considerato paese in via di sviluppo, conformemente alla pratica stabilita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, puo', mediante notifica depositata presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato "il Direttore generale") al momento della sua ratifica, accettazione o adesione, o successivamente, avvalersi di tutte o parte delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater. 2. Ogni notifica depositata in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 restera' in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o per quella parte di tale periodo decennale che sia rimasto da trascorrere alla data del deposito della notifica, e potra' essere rinnovata in tutto o in parte per altri periodi decennali se, in un periodo compreso fra il quindicesimo e il terzo mese prima della scadenza del periodo decennale in corso, lo Stato contraente depositi una nuova notifica presso il Direttore generale. Possono essere inoltre depositate notifiche per la prima volta durante tali nuovi periodi decennali conformemente alle disposizioni del presente articolo. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, uno Stato contraente che ha cessato di essere considerato paese in via di sviluppo secondo la definizione del paragrafo 1 non e' piu' abilitato a rinnovare la notifica che ha depositato ai sensi dei paragrafi 1 o 2 e, sia che annulli o non annulli ufficialmente tale notifica, tale Stato perdera' la possibilita' di avvalersi delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater alla scadenza del periodo decennale in corso, o tre anni dopo che abbia cessato di essere considerato paese in via di sviluppo, dovendo essere applicato il periodo che scade piu' tardi. 4. Gli esemplari di un'opera, gia' prodotti in virtu' delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater, potranno continuare ad essere messi in circolazione dopo la scadenza del periodo per il quale le notifiche ai sensi del presente articolo hanno avuto effetto, e fino al loro esaurimento. 5. Ogni Stato contraente, che ha depositato una notifica conformemente all'articolo XIII concernente l'applicazione della presente Convenzione ad un paese o territorio particolare la cui situazione puo' essere considerata analoga a quella degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, puo' anche, per quanto riguarda tale paese o territorio, depositare notifiche di eccezioni e di rinnovi ai sensi del presente articolo. Durante il periodo in cui tali notifiche sono in vigore le disposizioni degli articoli V-ter e V-quater possono essere applicate a detto paese o territorio. Qualsiasi invio di esemplari da detto paese o territorio allo Stato contraente verra' considerato come esportazione ai sensi degli articoli V-ter e V-quater.

Convenzione-art. V-ter

Articolo V-ter 1. a) Ogni Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell'articolo V-bis puo' sostituire il periodo di sette anni previsto al paragrafo 2 dell'articolo V con un periodo di tre anni o un periodo piu' lungo fissato dalla sua legislazione. Tuttavia, nel caso di una traduzione in una lingua che non sia di uso comune in uno o piu' paesi sviluppati, partecipi sia della presente Convenzione o solo della Convenzione del 1952, il periodo di tre anni sara' sostituito con un periodo di un anno. b) Ogni Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell'articolo V-bis puo', con l'accordo unanime dei paesi sviluppati partecipi sia della presente Convenzione che unicamente della Convenzione del 1952 e in cui e' comunemente usata la stessa lingua, sostituire, in caso di traduzione in quella lingua il periodo di tre anni previsto alla precedente lettera a) con un altro periodo fissato in conformita' a detto accordo e che non potra' comunque essere inferiore a un anno. Tuttavia, la presente disposizione non viene applicata nel caso in cui la lingua in questione sia l'inglese, lo spagnolo o il francese. Sara' fatta notifica di tale accordo al Direttore generale. c) La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui e' presentata la richiesta, dimostri di aver chiesto l'autorizzazione del titolare del diritto di traduzione e, con la dovuta diligenza da parte sua, di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. Contemporaneamente a tale richiesta il richiedente deve informare sia il Centro internazionale d'informazione sul diritto d'autore creato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, sia qualsiasi centro nazionale o regionale d'informazione indicato come tale in una notifica depositata a tale fine presso il Direttore generale da parte del Governo dello Stato in cui si ritiene che l'editore eserciti la maggior parte delle sue attivita' professionali. d) Qualora il titolare del diritto di traduzione non sia stato rintracciato dal richiedente, quest'ultimo deve inviare per posta aerea, in plico raccomandato, copie della sua richiesta all'editore il cui nome figura sull'opera e ad ogni centro nazionale o regionale d'informazione menzionato alla lettera c). Se l'esistenza di un tale centro non e' stata notificata, il richiedente indirizzera' ugualmente una copia al Centro internazionale d'informazione sul diritto d'autore, creato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 2. a) La licenza non potra' essere concessa ai sensi del presente articolo prima della scadenza di un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso in cui essa possa essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni; e di nove mesi, nel caso in cui essa possa essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno. Il periodo supplementare decorrera' dalla data della richiesta d'autorizzazione di traduzione di cui alla lettera c) del paragrafo 1, o, nel caso in cui l'identita' o l'indirizzo del titolare del diritto di traduzione non sia conosciuto, dalla data dell'invio delle copie della richiesta citate alla lettera d) del paragrafo 1 al fine di ottenere la licenza. b) La licenza non viene concessa se una traduzione e' stata pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione durante detto periodo di sei o nove mesi. 3. Qualsiasi licenza puo' essere accordata ai sensi del presente articolo soltanto per uso scolastico, universitario o di ricerca. 4. a) La licenza non si estende alla esportazione di esemplari ed e' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio dello Stato contraente in cui tale licenza e' stata chiesta. b) Ogni esemplare pubblicato in conformita' a tale licenza deve contenere menzione, nella lingua appropriata, che l'esemplare viene messo in distribuzione soltanto nello Stato contraente che ha concesso la licenza; se l'opera riporta la menzione indicata nel paragrafo 1 dell'articolo III, gli esemplari cosi' pubblicati devono riportare la stessa menzione. c) Il divieto di esportazione previsto alla precedente lettera a) non si applica quando un organismo governativo o qualsiasi altro organismo pubblico di uno Stato che ha concesso, conformemente al presente articolo, una licenza al fine di tradurre un'opera in una lingua che non sia l'inglese, lo spagnolo, o il francese, invii esemplari di una traduzione fatta ai sensi di tale licenza a un altro paese, con la riserva che: i) i destinatari siano cittadini dello Stato contraente che ha rilasciato la licenza, o organismi che raggruppino tali cittadini; ii) gli esemplari siano utilizzati esclusivamente a fini scolastici, universitari o di ricerca; iii) l'invio degli esemplari e la loro successiva distribuzione ai destinatari non rivestano alcun carattere di lucro; iv) Che un accordo, che sara' notificato al Direttore generale da uno dei governi che l'hanno concluso, intervenga fra il paese al quale gli esemplari sono inviati e lo Stato contraente al fine di permettere la ricezione e la distribuzione o una di queste due operazioni. 5. Disposizioni appropriate saranno adottate a livello nazionale per assicurare che: a) la licenza comporti un equo compenso conforme al livello di quelli normalmente versati in caso di licenze liberamente negoziate fra gli interessi nei due paesi in questione; b) il compenso sia pagato e trasmesso. Qualora esista una regolamentazione nazionale in materia di divise, l'autorita' competente compira' ogni sforzo, ricorrendo ai meccanismi internazionali, per assicurare la trasmissione del compenso in moneta internazionalmente convertibile o nel suo equivalente. 6. Qualsiasi licenza accordata da uno Stato contraente in virtu' del presente articolo scade se una traduzione dell'opera nella stessa lingua e, sostanzialmente, con lo stesso contenuto dell'edizione per la quale e' stata concessa la licenza viene pubblicata in detto Stato dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo analogo a quello in uso nello stesso Stato per opere similari. Gli esemplari gia' pubblicati prima della scadenza della licenza potranno continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento. 7. Per le opere composte principalmente di illustrazioni, puo' essere concessa la licenza per la traduzione del testo e per la riproduzione delle illustrazioni soltanto se sono soddisfatte anche le condizioni dell'articolo V-quater. 8. a) La licenza per tradurre un'opera protetta dalla presente Convenzione, pubblicata per le stampe o in altre forme analoghe di riproduzione, puo' anche essere concessa a un organismo di radiodiffusione con sede sul territorio di uno Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell'articolo V-bis a seguito di richiesta fatta in tale Stato da detto organismo, e alle seguenti condizioni: i) la traduzione deve essere fatta su un esemplare prodotto e acquisito conformemente alle leggi dello Stato contraente; ii) la traduzione deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni destinate esclusivamente all'insegnamento o alla diffusione di informazioni a carattere scientifico destinate agli esperti di una specifica professione; iii) la traduzione deve essere utilizzata esclusivamente per i fini elencati nel precedente numero ii) mediante radiodiffusione legalmente fatta a beneficio di destinatari sul territorio dello Stato contraente, ivi incluse registrazioni sonore o visive realizzate lecitamente ed esclusivamente per tale radiodiffusione; iv) le registrazioni sonore o visive della traduzione possono essere oggetto di scambi soltanto fra organismi di radiodiffusione con sede sociale sul territorio dello Stato contraente che ha concesso la licenza; v) nessuna utilizzazione della traduzione deve avere carattere di lucro. b) A condizione che tutti i criteri e tutte le condizioni elencate alla lettera a) siano rispettate, puo' essere concessa la licenza anche ad un organismo di radiodiffusione per la traduzione di testi incorporati o integrati a fissazioni audiovisive fatte e pubblicate al solo fine di essere utilizzate ad uso scolastico ed universitario. c) Salve le lettere a) e b), le altre disposizioni del presente articolo sono applicabili alla concessione e all'esercizio della licenza. 9. Salve le disposizioni del presente articolo, ogni licenza concessa ai sensi del presente articolo sara' regolata dalle disposizioni dell'articolo V e continuera' a essere regolata dalle disposizioni dell'articolo V e da quelle del presente articolo, anche dopo il periodo di sette anni previsto al paragrafo 2 dell'articolo V. Tuttavia, alla scadenza di tale periodo, il titolare della licenza potra' chiedere che quest'ultima venga sostituita da una licenza regolata esclusivamente dall'articolo V.

Convenzione-art. V-quater

Articolo V-quater Ogni Stato contraente al quale si applichi il paragrafo 1 dell'articolo V-bis puo' adottare le disposizioni seguenti: a) Se alla scadenza: i) del periodo stabilito alla lettera c) calcolato a partire dalla prima pubblicazione di una edizione determinata di un'opera letteraria, scientifica o artistica prevista al paragrafo 3, o ii) di ogni periodo piu' lungo stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato, non sono stati messi in vendita in detto Stato esemplari di tale edizione, per rispondere alle esigenze sia del grande pubblico, sia dell'insegnamento scolastico e universitario, ad un prezzo paragonabile a quello adottato in detto Stato per opere analoghe, da parte del titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato potra' ottenere, dall'autorita' competente, una licenza non esclusiva per pubblicare detta edizione, a quel prezzo o a un prezzo inferiore, per rispondere alle esigenze dell'insegnamento scolastico e universitario. La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato, dimostra di aver chiesto al titolare del diritto l'autorizzazione di pubblicare tale opera e, dopo debita diligenza da parte sua, non ha potuto rintracciare il titolare del diritto d'autore o ottenere la sua autorizzazione. Al momento di fare la richiesta il richiedente deve anche informarne sia il Centro internazionale d'informazione sul diritto d'autore istituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, sia ogni centro nazionale o regionale di informazione di cui alla lettera d). b) La licenza potra' essere anche concessa alle stesse condizioni se, durante un periodo di sei mesi, esemplari autorizzati dell'edizione in questione non vengano piu' messi in vendita nello Stato interessato per rispondere alle esigenze sia del grosso pubblico, sia dell'insegnamento scolastico e universitario, a un prezzo paragonabile a quello adottato nello Stato per opere analoghe. c) Il periodo di cui alla lettera a) sara' di cinque anni. Tuttavia: i) per le opere di scienze esatte e naturali e per quelle di tecnologia tale periodo sara' di tre anni; ii) per le opere che appartengono al campo della immaginazione quali i romanzi, le opere poetiche, drammatiche e musicali e per i libri d'arte, tale periodo sara' di sette anni. d) Qualora il titolare del diritto di riproduzione non sia stato rintracciato dal richiedente, quest'ultimo deve inviare, per posta aerea, in plico raccomandato, copie della sua richiesta all'editore il cui nome figura sull'opera e a ogni centro nazionale o regionale d'informazione indicato come tale in una notifica depositata presso il Direttore generale, dallo Stato in cui si ritiene che l'editore eserciti la maggior parte delle sue attivita' professionali. In mancanza di tale notifica egli inviera' anche una copia al Centro internazionale d'informazione sul diritto d'autore istituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La licenza non potra' essere concessa prima della scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dall'invio delle copie della richiesta. e) Nel caso in cui la licenza possa essere ottenuta alla scadenza del periodo di tre anni, la stessa non potra' essere concessa ai sensi del presente articolo: i) fino alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data della richiesta d'autorizzazione di cui alla lettera a), o, nel caso in cui l'identita' o l'indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non sia conosciuto, dalla data dell'invio delle copie della richiesta di cui alla lettera d) al fine di ottenere la licenza; ii) se durante tale periodo non ha avuto luogo alcuna distribuzione di esemplari dell'edizione alle condizioni previste alla lettera a). f) Il nome dell'autore e il titolo dell'edizione particolare dell'opera devono essere stampatisi tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza non si estende all'esportazione di esemplari e sara' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio dello Stato contraente in cui tale licenza e' stata richiesta. La licenza non potra' essere ceduta dal suo beneficiario. g) La legislazione nazionale adottera' le opportune misure per assicurare una esatta riproduzione dell'edizione in questione. h) Ai sensi del presente articolo non sara' concessa la licenza per riprodurre e pubblicare una traduzione di un'opera, nei seguenti casi: i) qualora la traduzione in questione non sia stata pubblicata dal titolare del diritto d'autore o con la sua autorizzazione; ii) qualora la traduzione non sia in una lingua di uso comune nello Stato che e' autorizzato a rilasciare la licenza. 2. Le disposizioni che seguono si applicano alle eccezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo: a) Ogni esemplare pubblicato conformemente ad una licenza concessa ai sensi del presente articolo dovra' contenere un'avvertenza nella lingua appropriata che precisi che l'esemplare e' messo in circolazione soltanto nello Stato contraente al quale tale licenza si riferisce; se l'opera riporta la menzione indicata al paragrafo 1 dell'articolo III, gli esemplari cosi' pubblicati dovranno riportare la stessa menzione. b) Saranno adottate opportune disposizioni a livello nazionale affinche': i) la licenza preveda un equo compenso conforme al livello delle somme normalmente versate nel caso di licenze liberamente negoziate fra gli interessati nei due Paesi in questione; ii) il compenso sia pagato e trasmesso. Qualora esista una regolamentazione nazionale in materia di divise, l'autorita' competente compira' ogni sforzo, mediante ricorso ai meccanismi internazionali, per assicurare la trasmissione del compenso in moneta convertibile a livello internazionale o nel suo equivalente. c) Ogni volta che esemplari di una edizione di un'opera siano messi in vendita nello Stato contraente per soddisfare le esigenze, sia del grande pubblico sia dell'insegnamento scolastico e universitario, da parte del titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello adottato nello Stato per opere analoghe, qualsiasi licenza concessa in virtu' del presente articolo cessera' nel caso in cui tale edizione sia nella stessa lingua dell'edizione pubblicata in virtu' della licenza e se il contenuto sia essenzialmente lo stesso. Gli esemplari gia' prodotti prima della scadenza della licenza potranno continuare ad essere distribuiti fino al loro esaurimento. d) La licenza non puo' essere concessa quando l'autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari di una edizione. 3. a) Salve le disposizioni della lettera b), le opere letterarie, scientifiche o artistiche alle quali si applica il presente articolo sono limitate alle opere pubblicate sotto forma di edizione stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione. b) Il presente articolo si applica inoltre alla riproduzione audiovisiva delle lecite fissazioni audiovisive che costituiscano o incorporino opere protette nonche' alla traduzione del testo che le accompagna in una lingua di uso comune nello Stato autorizzato a rilasciare la licenza, purche' le fissazioni audiovisive in questione siano state concepite e pubblicate al solo fine di essere utilizzate per uso scolastico e universitario.

Convenzione-art. VI

Articolo VI Per "pubblicazione" ai sensi della presente Convenzione si intende la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva.

Convenzione-art. VII

Articolo VII La presente Convenzione non si applica alle opere, o ai diritti su tali opere, che, al momento della entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato contraente in cui e' richiesta la protezione, abbiano definitivamente cessato di essere protette in tale Stato o non lo siano mai state.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII 1. La presente Convenzione, che portera' la data del 24 luglio 1971, sara' depositata presso il Direttore generale e restera' aperta alla firma di tutti gli Stati partecipi della Convenzione del 1952 per un periodo di centoventi giorni a partire dalla data della presente Convenzione. Sara' sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potra' aderirvi. 3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Direttore generale.

Convenzione-art. IX

Articolo IX 1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito di dodici strumenti di ratifica, accettazione o adesione. 2. Successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato. 3. L'adesione alla presente Convenzione di uno Stato che non e' partecipe della Convenzione del 1952 costituisce anche adesione a detta Convenzione; tuttavia, se il suo strumento di adesione viene depositato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, tale Stato potra' subordinare la propria adesione alla Convenzione del 1952 alla entrata in vigore della presente Convenzione. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nessuno Stato potra' aderire esclusivamente alla Convenzione del 1952. 4. Le relazioni fra gli Stati partecipi della presente Convenzione e gli Stati che sono partecipi soltanto della Convenzione del 1952 sono regolate dalla Convenzione del 1952. Tuttavia, ogni Stato che sia partecipe soltanto della Convenzione del 1952 potra' dichiarare, mediante notifica depositata presso il Direttore generale, di permettere l'applicazione della Convenzione del 1971 alle opere dei suoi cittadini o pubblicate per la prima volta sul suo territorio da ogni Stato partecipe della presente Convenzione.

Convenzione-art. X

Articolo X 1. Ciascuno Stato contraente s'impegna ad adottare, conformemente alle disposizioni della sua Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente Convenzione. 2. Resta inteso che alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di uno Stato, tale Stato deve essere in grado, secondo la propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. XI

Articolo XI 1. E' creato un Comitato intergovernativo con le seguenti attribuzioni: a) studiare i problemi relativi all'applicazione e al funzionamento della Convenzione universale; b) preparare le revisioni periodiche di detta Convenzione; c) studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto d'autore in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, con l'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche e con l'Organizzazione degli Stati americani; d) informare gli Stati partecipi della Convenzione universale sui suoi lavori. 2. Il Comitato e' composto da rappresentanti di diciotto Stati partecipi della presente Convenzione o soltanto della Convenzione del 1952. 3. Il Comitato sara' designato tenendo conto di un giusto equilibrio fra gli interessi nazionali sulla base della situazione geografica della popolazione, delle lingue e del grado di sviluppo. 4. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale e il Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, o i loro rappresentanti, possono assistere alle sedute del Comitato a titolo consultivo.

Convenzione-art. XII

Articolo XII Il Comitato intergovernativo convochera' conferenze per la revisione ogni qualvolta lo riterra' necessario o su richiesta di almeno dieci Stati partecipi della presente Convenzione.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII 1. Ogni Stato contraente puo', al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o successivamente, dichiarare, mediante notifica inviata al Direttore generale, che la presente Convenzione si applica a tutti o parte dei paesi o territori di cui esso assicura le relazioni internazionali; la Convenzione si applichera' quindi ai paesi o territori citati nella notifica dopo la scadenza del periodo di tre mesi previsto all'articolo IX. In mancanza di detta notifica, la presente Convenzione non si applichera' a tali paesi o territori. 2. Tuttavia, il presente articolo non sara' in nessun caso interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di uno qualunque degli Stati contraenti della situazione di fatto di ogni territorio al quale la presente Convenzione viene dichiarata applicabile da un altro Stato contraente in virtu' del presente articolo.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV 1. Ogni Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione in suo nome o in nome di tutti o parte dei paesi o territori che siano stati oggetto della notifica di cui all'articolo XIII. La denuncia verra' effettuata mediante notifica inviata al Direttore generale. Tale denuncia sara' anche applicata alla Convenzione del 1952. 2. Detta denuncia avra' effetto soltanto nei confronti dello Stato, o paese, o territorio in nome del quale sia stata fatta e soltanto dodici mesi dopo la data in cui la notifica sia stata ricevuta.

Convenzione-art. XV

Articolo XV Ogni controversia fra due o piu' Stati contraenti che concerne l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e che non sia stata composta mediante negoziati sara' portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per la sua risoluzione, a meno che gli Stati in causa non convengano altrimenti circa la sua composizione.

Convenzione-art. XVI

Articolo XVI 1. La presente Convenzione sara' redatta in francese, inglese e spagnolo. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede. 2. Saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione con i governi interessati, testi ufficiali della presente Convenzione in arabo, italiano, portoghese e tedesco. 3. Ogni Stato contraente o gruppo di Stati contraenti potra' far redigere dal Direttore generale, di concerto con quest'ultimo, altri testi nella lingua di sua scelta. 4. Tutti i testi suddetti saranno allegati al testo firmato della presente Convenzione.

Convenzione-art. XVII

Articolo XVII 1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ne' l'appartenenza all'Unione creata con tale Convenzione. 2. In vista dell'applicazione del precedente paragrafo, viene allegata una dichiarazione al presente articolo. Tale dichiarazione e' parte integrante della presente Convenzione per gli Stati legati dalla Convenzione di Berna al 1 gennaio 1951 o che vi hanno aderito successivamente. La firma della presente Convenzione da parte dei suddetti Stati vale anche quale firma della dichiarazione; ogni ratifica o accettazione della presente Convenzione, ogni adesione ad essa da parte di detti Stati comportera' anche la ratifica, l'accettazione e l'adesione alla dichiarazione.

Convenzione-art. XVIII

Articolo XVIII La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d'autore che sono o possano essere messi in vigore fra due o piu' repubbliche americane, ma esclusivamente fra di loro. In caso di divergenze sia fra le disposizioni di dette convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, o fra le disposizioni di detta Convenzione e quelle di una nuova convenzione o accordo che sia stabilito fra due o piu' repubbliche americane dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, prevarra' fra le parti la convenzione o l'accordo stabilito piu' recentemente. Non sono pregiudicati i diritti acquisiti su un'opera, in virtu' di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data della entrata in vigore della presente Convenzione in tale Stato.

Convenzione-art. XIX

Articolo XIX La presente Convenzione non inficia le convenzioni o gli accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d'autore in vigore tra due o piu' Stati contraenti. In caso di divergenze fra le disposizioni di tali convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, prevarranno le disposizioni della presente Convenzione. Non saranno pregiudicati i diritti acquisiti su di un'opera in virtu' di convenzioni o accordi in vigore in uno degli Stati contraenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione in detto Stato. Il presente articolo non pregiudica in nulla le disposizioni degli articoli XVII e XVIII.

Convenzione-art. XX

Articolo XX Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Convenzione-art. XXI

Articolo XXI 1. Il Direttore generale inviera' copie debitamente certificate della presente Convenzione agli Stati interessati nonche' al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale provvedera' alla registrazione. 2. Inoltre, informera' tutti gli Stati interessati del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, delle notifiche previste alla presente Convenzione e delle denunce previste all'articolo XIV.

Convenzione - Dichiarazione

DICHIARAZIONE ALLEGATA RELATIVA ALL'ARTICOLO XVII Gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche (qui di seguito denominata "l'Unione di Berna"), partecipi della presente Convenzione, Desiderando rafforzare le loro relazioni reciproche sulla base della suddetta Unione ed evitare qualsiasi conflitto che possa sorgere dalla coesistenza della Convenzione di Berna e della Convenzione universale sul diritto d'autore, Riconoscendo la necessita' temporanea per alcuni Stati di adattare il loro grado di protezione del diritto d'autore al loro livello di sviluppo culturale, sociale ed economico, Hanno, di comune accordo, accettato i termini della seguente dichiarazione: a) Con riserva delle disposizioni della lettera b), le opere che, secondo la Convenzione di Berna, hanno come loro paese di origine un paese che si sia ritirato, dopo il 1 gennaio 1951, dalla Unione di Berna, non saranno protette dalla Convenzione universale sul diritto d'autore nei paesi dell'Unione di Berna. b) Nel caso in cui uno Stato contraente sia considerato paese in via di sviluppo, conformemente alla prassi stabilita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e che abbia depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al momento del suo ritiro dall'Unione di Berna, una notifica secondo cui dichiara di considerarsi paese in via di sviluppo, le disposizioni della lettera a) non saranno applicate per tutto il tempo in cui tale Stato potra', conformemente alle disposizioni dell'articolo V-bis, avvalersi delle eccezioni previste dalla presente Convenzione. c) La Convenzione universale sul diritto d'autore non sara' applicata, nei rapporti fra i paesi legati dalla Convenzione di Berna, per quanto riguarda la protezione delle opere che, ai sensi della Convenzione di Berna, hanno come paese d'origine uno dei paesi dell'Unione di Berna.

Convenzione - Risoluzione

RISOLUZIONE CONCERNENTE L'ARTICOLO XI La Conferenza per la revisione della Convenzione universale sul diritto d'autore, Avendo esaminato le questioni relative al Comitato intergovernativo previsto all'articolo XI della presente Convenzione, a cui e allegata la presente risoluzione, Decide quanto segue: 1. Il Comitato sara' costituito inizialmente dai rappresentanti di dodici Stati membri del Comitato intergovernativo creato ai sensi dell'articolo XI della Convenzione del 1952 e della risoluzione ad essa allegata e, inoltre, dai rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Australia, Giappone, Messico, Senegal, Jugoslavia. 2. Gli Stati che non sono partecipi della Convenzione del 1952 e che non avranno aderito alla presente Convenzione anteriormente alla prima sessione ordinaria del Comitato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione saranno sostituiti da altri Stati che saranno designati dal Comitato durante la sua prima sessione ordinaria, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo XI. 3. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato previsto al paragrafo 1 sara' considerato costituito conformemente all'articolo XI della presente Convenzione. 4. Il Comitato terra' la prima sessione entro un anno dalla entrata in vigore della presente Convenzione; in seguito il Comitato si riunira' in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. 5. Il Comitato eleggera' un presidente e due vice-presidenti. Stabilira' il proprio regolamento interno ispirandosi ai principi seguenti: a) La durata normale del mandato dei rappresentanti sara' di sei anni; ogni due anni un terzo dei rappresentanti sara' rinnovato, fermo restando tuttavia che il primo terzo dei mandati scadra' alla fine della seconda sessione ordinaria del Comitato successiva all'entrata in vigore della presente Convenzione, un altro terzo alla fine della terza sessione ordinaria e l'ultimo terzo alla fine della quarta sessione ordinaria. b) Le disposizioni che regolano la procedura in base alla quale il Comitato provvedera' ai posti vacanti, l'ordine di scadenza dei mandati, il diritto alla rielezione e le procedure di elezione dovranno rispettare un equilibrio fra la necessita' di una continuita' nella composizione e quella di una rotazione nella rappresentanza, nonche' le considerazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo XI. Auspica che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura provveda al segretariato del Comitato. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, avendo depositato i loro rispettivi pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Parigi il ventiquattro luglio 1971, in un unico esemplare. (Seguono le firme).

Convenzione-Protocollo 1

PROTOCOLLO 1 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D'AUTORE RIVEDUTA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971 CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE OPERE DEGLI APOLIDI E DEI RIFUGIATI Gli Stati partecipi della Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (qui di seguito denominata "la Convenzione del 1971") e partecipi anche del presente Protocollo, Hanno convenuto quanto segue: 1. Gli apolidi e i rifugiati aventi la loro residenza abituale in uno Stato contraente sono, in applicazione della Convenzione del 1971, assimilati ai cittadini di tale Stato. 2. a) Il presente Protocollo sara' firmato e sottoposto alla ratifica o all'accettazione da parte degli Stati firmatari, e vi si potra' aderire, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII della Convenzione del 1971. b) Il presente Protocollo entrera' in vigore per ciascuno Stato alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione dello Stato interessato, a condizione che detto Stato sia gia' partecipe della Convenzione del 1971. c) Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per uno Stato non partecipe del Protocollo 1 allegato alla Convenzione del 1952, quest'ultimo sara' considerato come entrato in vigore nei confronti di detto Stato. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Parigi il ventiquattro luglio 1971, in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Il Direttore generale ne inviera' una copia certificata conforme agli Stati firmatari, nonche' al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a cura di quest'ultimo. (Seguono le firme).

Convenzione-Protocollo 2

PROTOCOLLO 2 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D'AUTORE RIVEDUTA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE OPERE DI ALCUNE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Gli Stati partecipi della Convenzione universale sul diritto d'autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (qui di seguito denominata "la Convenzione del 1971") e partecipi anche al presente Protocollo, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: 1. a) La protezione prevista al paragrafo 1 dell'articolo II della Convenzione del 1971 si applica alle opere pubblicate per la prima volta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle istituzioni specializzate ad essa collegate, o dall'Organizzazione degli Stati americani. b) Analogamente, la protezione prevista al paragrafo 2 dell'articolo II della Convenzione del 1971, si applica alle suddette organizzazioni o istituzioni. 2. a) Il presente Protocollo sara' firmato e sottoposto alla ratifica o all'accettazione da parte degli Stati firmatari, e vi si potra' aderire conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII della Convenzione del 1971. b) Il presente Protocollo entrera' in vigore per ciascuno Stato alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione o adesione, a condizione che tale Stato sia gia' partecipe della Convenzione del 1971. IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Parigi il ventiquattro luglio 1971 in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Il Direttore generale ne inviera' una copia certificata conforme agli Stati firmatari, nonche' al segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a cura di quest'ultimo. (Seguono le firme).