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LEGGE 19 luglio 1977, n. 412

Current text a fecha 2001-04-25

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze sono attribuiti anche i seguenti compiti: a) studi ed elaborazioni statistiche dei fenomeni tributari e di quelli economici aventi rilevanza fiscale; coordinamento delle elaborazioni statistiche effettuate dalle altre direzioni generali; b) studi e ricerche nel campo dell'informatica ai fini delle applicazioni nei settori di competenza del Ministero delle finanze; c) relazioni pubbliche dell'amministrazione finanziaria, con esclusione dei compiti dell'ufficio stampa.