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LEGGE 22 luglio 1977, n. 413

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la realizzazione di opere e di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1977 e in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978.