La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO