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LEGGE 20 luglio 1977, n. 450

Current text a fecha 1977-08-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità".