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LEGGE 8 luglio 1977, n. 486

Current text a fecha 1977-08-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1 giugno 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION sur l'exercice de la peche dans l'Atlantique Nord Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE per il regolamento della pesca nell'Atlantico del Nord I Governi del Belgio, Canada, Danimarca, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica Popolare di Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America, URSS, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Desiderosi di assicurare l'ordine e la disciplina nei luoghi di pesca nella zona dell'Atlantico del Nord, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1) La presente Convenzione si applica alle acque dell'Oceano Atlantico, dall'Oceano Artico e dei loro mari tributari che sono definite piu' dettagliatamente nell'Allegato I della presente Convenzione. 2) Ai fini della presente Convenzione: Per "battello da pesca" s'intende qualsiasi battello utilizzato a titolo professionale per la cattura del pesce. Per "battello" s'intende qualsiasi battello da pesca e qualsiasi, battello utilizzato a titolo professionale per la trasformazione del pesce o per la fornitura di materiale o servizi ai battelli da pesca.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. Nulla, nella presente Convenzione, puo' essere considerato come pregiudicante i diritti, le rivendicazioni o i pareri di una Parte Contraente, per quanto concerne i limiti delle acque territoriali o i limiti nazionali di pesca o la giurisdizione di uno Stato rivierasco sulla pesca.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. 1) I battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente sono registrati e contrassegnati in conformita' con la regolamentazione interna di ciascuna Parte in modo da assicurare la loro identificazione in mare. 2) L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente sceglie una o piu' lettere e una serie di cifre per ogni porto o circoscrizione marittima. 3) Ciascuna delle Parti Contraenti compila una lista di tali lettere. 4) Detta lista e tutte le eventuali modifiche apportate successivamente vengono notificate alle altre Parti Contraenti. 5) Le disposizioni dell'Allegato II della Convenzione si applicano ai battelli da pesca, alle loro imbarcazioni e al loro materiale da pesca.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. 1) Oltre che alle norme relative ai segnali prescritti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, i battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III della presente Convenzione. 2) E' proibito l'uso di fanali o segnali sonori supplementari diversi da quelli previsti nell'Allegato.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. Le reti, le lenze e altri strumenti posti in mare, nonche' le reti o le lenze derivanti devono essere contrassegnati in modo da segnalare la loro posizione e la loro estensione. Il contrassegno deve essere conforme alle disposizioni dell'Allegato IV della presente Convenzione.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1) Fermo restando il rispetto del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, tutti i battelli devono manovrare in modo da non intralciare le operazioni dei battelli da pesca e da non danneggiare gli strumenti da pesca, e devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato V della presente Convenzione. 2) Al fine di assicurare l'applicazione di tali disposizioni, le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono, di loro propria iniziativa, notificare alle autorita' competenti di altre Parti Contraenti che potrebbero esservi interessate le concentrazioni o le probabili concentrazioni di battelli da pesca o di strumenti da pesca di cui esse siano a conoscenza; le Parti Contraenti che ricevono tali notifiche, adotteranno tutte le disposizioni pratiche per informarne i loro battelli. Gli Ufficiali autorizzati designati in applicazione dell'Articolo 9 della Convenzione potranno anche attirare l'attenzione dei battelli sugli strumenti posti in mare.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. 1) In qualsiasi controversia sorta fra cittadini di differenti Parti Contraenti a proposito di un danno causato a strumenti o a battelli, a seguito di aggrovigliamento di strumenti, e in mancanza di accordo fra le Parti Contraenti circa il regolamento di tale controversia, si applichera' la procedura seguente: A richiesta della Parte Contraente di cui il querelante ha la nazionalita', ciascuna delle Parti Contraenti interessate designa una commissione d'inchiesta o una qualsiasi altra autorita' competente per istruire il reclamo. Dette commissioni o altre autorita' esaminano i fatti e cercano di addivenire a una composizione. 2) Tali disposizioni non pregiudicano i diritti dei querelanti di intentare una loro azione per risarcimento danni attraverso le vie ordinarie del diritto.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. 1) Ciascuna Parte Contraente s'impegna ad adottare le misure appropriate al fine di mettere in vigore e di far rispettare le disposizioni della presente Convenzione nei riguardi dei suoi battelli e dei loro strumenti. 2) All'interno della zona di pesca sottoposta alla sua giurisdizione, lo Stato rivierasco e' responsabile della messa in vigore e del rispetto delle disposizioni della presente Convenzione. 3) All'interno di detta zona, lo Stato rivierasco puo' contemplare delle norme speciali e delle esenzioni da una qualsiasi delle norme degli Allegati da II a V della presente Convenzione, per i battelli o strumenti che, per le loro dimensioni o loro tipo, operano o sono utilizzati soltanto nelle sue acque costiere, a condizione che non ne derivi alcuna discriminazione ne' di diritto ne' di fatto nei confronti dei battelli delle altre Parti Contraenti aventi il diritto di pescare nelle dette acque. Prima di stabilire tali norme o esenzioni speciali in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, per delle zone all'interno delle quali operano battelli da pesca stranieri, una Parte Contraente deve informare di tale sua intenzione le Parti Contraenti interessate e consultarle se queste lo desiderano.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1) In vista di facilitare l'applicazione della Convenzione, le disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VI della Convenzione stessa sono applicabili al di fuori dei limiti nazionali di pesca. 2) Per "Ufficiali autorizzati" s'intendono gli Ufficiali che le Parti Contraenti possono designare ai sensi delle presenti disposizioni. 3) Ogni Parte Contraente, a richiesta di un'altra Parte Contraente, notifica a quest'ultima i nominativi degli Ufficiali autorizzati che essa ha designato ai sensi delle presenti disposizioni o i nomi delle imbarcazioni a bordo delle quali essi sono imbarcati. 4) Gli Ufficiali autorizzati vigilano affinche' le disposizioni della Convenzione siano applicate, svolgono indagini e riferiscono i casi di infrazioni a tali disposizioni, assumono informazioni nei casi di danni, richiamano se necessario l'attenzione dei proprietari dei battelli delle Parti Contraenti sulle disposizioni della Convenzione, e collaborano a tali fini con gli Ufficiali autorizzati delle altre Parti Contraenti. 5) Allorche' un Ufficiale autorizzato ha motivo di credere che un battello di una Parte Contraente qualunque non rispetta le disposizioni della Convenzione, egli puo' procedere all'identificazione del battello, fare in modo di ottenere da tale battello le informazioni necessarie e compilare un rapporto. Se il caso e' abbastanza serio, egli puo' dare ordine al battello di fermarsi o, se si rivela necessario verificare i fatti, puo' salire a bordo per svolgere indagini e compilare un rapporto. 6) Se un Ufficiale autorizzato ha motivo di credere che un battello o i suoi strumenti abbiano causato un danno a un altro battello o ai suoi strumenti e che tale incidente sia dovuto a un'infrazione alla Convenzione, egli puo', nelle condizioni indicate al paragrafo precedente, dare a qualsiasi battello interessato l'ordine di fermarsi e salire a bordo per svolgere indagini e compilare un rapporto. 7) Gli Ufficiali autorizzati non devono dare a un battello da pesca l'ordine di fermarsi mentre sta pescando, calando a mare o ritirando le sue reti, salvo in caso d'urgenza per evitare avarie ad altri battelli o strumenti. 8) Gli Ufficiali autorizzati non spingeranno le loro indagini piu' in la' di quanto non sia necessario per verificare se ci sia stata infrazione alle disposizioni della Convenzione o, se essi giudicano che vi sia stata un'infrazione, per ottenere informazioni circa i fatti, e si comporteranno in qualsiasi circostanza in, modo da intervenire e da ostacolare i battelli il meno possibile. 9) Allorquando battelli o strumenti da pesca vengono danneggiati, gli Ufficiali autorizzati possono proporre di conciliare in mare gli interessati e, con il consenso delle Parti in causa, aiutarli ad addivenire a una composizione. A richiesta delle Parti in causa, gli Ufficiali autorizzati stendono un atto indicante i termini della composizione cui si e' addivenuti. 10) La resistenza opposta da parte di un battello alle disposizioni di un Ufficiale autorizzato viene considerata come resistenza all'autorita' nazionale da cui dipende tale battello. 11) Le Parti Contraenti prendono in esame i rapporti degli Ufficiali autorizzati stranieri, compilati in applicazione delle presenti disposizioni, e danno seguito a tali rapporti come se emanassero dai loro propri Ufficiali. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo a una Parte Contraente di dare al rapporto di un Ufficiale autorizzato straniero una forza probante superiore a quella che tale rapporto avrebbe nel paese dell'Ufficiale da cui emana. Le Parti Contraenti collaborano per facilitare le procedure giudiziarie o altre, avviate sulla base del rapporto compilato da un Ufficiale autorizzato in applicazione della presente Convenzione. 12) Gli Ufficiali autorizzati non esercitano il loro potere di salire a bordo di un battello di un'altra Parte Contraente qualora un Ufficiale autorizzato di tale Parte Contraente sia disponibile e si trovi in condizioni di farlo egli stesso.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. 1) Qualsiasi Parte Contraente puo' proporre degli emendamenti agli Articoli della presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento e' indirizzato al Governo depositario che ne trasmette copia a tutte le Parti Contraenti e ai Governi firmatari. Ogni emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la sua accettazione da parte di tutte le Parti Contraenti. 2) A richiesta di un quarto delle Parti Contraenti, il Governo depositario convoca una riunione delle Parti Contraenti per stabilire se e' il caso di emendare gli articoli della presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati all'unanimita' nel corso di detta riunione, saranno notificati dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti, ed entreranno in vigore il trentesimo giorno dopo la loro accettazione da parte di tutte le Parti Contraenti. 3) Le notifiche d'accettazione di tali emendamenti saranno indirizzate al Governo depositario.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. 1) Qualsiasi Parte Contraente puo' proporre emendamenti agli Allegati della presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento sara' indirizzato al Governo depositario, che ne trasmettera' copia a tutte le Parti Contraenti e ai Governi firmatari. Il Governo depositario informera' tutte le Parti Contraenti della data in cui ha ricevuto le notifiche d'accettazione di un emendamento dai due terzi delle Parti Contraenti. L'emendamento entrera' in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il centocinquantesimo giorno dopo detta data, a meno che, entro un termine di centoventi giorni a decorrere da detta data, una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore. 2) A richiesta di tre Parti Contraenti, il Governo depositario convochera' una riunione delle Parti Contraenti per stabilire se e' il caso di emendare gli Allegati della presente Convenzione. Un emendamento adottato in tale riunione dai due terzi delle Parti Contraenti rappresentate sara' notificato dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti, ed entrera' in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il duecentodecimo giorno dopo la data di detta notifica, a meno che entro centottanta giorni a decorrere dalla data della notifica una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. Le Parti Contraenti notificheranno al Governo depositario i nomi delle autorita' competenti che esse hanno designato in applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Il Governo depositario informera' le Parti Contraenti di tutte queste notifiche.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. 1) Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione che non puo' essere regolata per via di negoziato viene, a richiesta di una delle Parti interessate, sottoposta ad arbitrato. 2) La richiesta di arbitrato precisera' l'oggetto del reclamo sottoposto ad arbitrato ed esporra' succintamente i motivi sui quali essa si fonda. 3) A meno che le Parti in lite non concordino diversamente, dette Parti designeranno ciascuna un membro della Commissione d'arbitrato e sceglieranno di comune accordo un membro supplementare per assumerne la presidenza. La Commissione d'arbitrato deliberera' sulle questioni che le vengono sottoposte a semplice maggioranza, e le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti. Le altre modalita' della procedura verranno stabilite da un accordo speciale fra le Parti. 4) Con deroga alle disposizioni del paragrafo 3), le Parti potranno convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo un'altra procedura in vigore fra di esse. 5) Se, entro i sei mesi successivi alla data di una richiesta di arbitrato, le Parti non avranno potuto mettersi d'accordo circa l'organizzazione di quest'ultimo, una qualunque delle Parti interessate potra' sottoporre la controversia (ai sensi del paragrafo 1, alla Corte Internazionale di Giustizia a mezzo di richiesta conforme agli statuti della Corte. 6) Con deroga alle disposizioni del paragrafo 1), le Parti potranno convenire di sottoporre direttamente la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. 1) Salvo nei casi previsti dai paragrafi 2) e 3) qui sotto, e dal paragrafo 3) dell'articolo 17, nessuna riserva alla presente Convenzione potra' essere fatta senza l'accordo delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sara' richiesto l'accordo delle sole Parti Contraenti. 2) Al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, qualsiasi Stato puo' fare una riserva all'articolo 13 della presente Convenzione. 3) Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, fare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell'articolo 9 nei riguardi di una o di piu' Parti Contraenti o Governi firmatari. 4) Qualsiasi Parte Contraente che ha fatto una riserva conformemente ai paragrafi precedenti o al paragrafo 3) dell'articolo 17 potra' in qualsiasi momento ritirare tale riserva indirizzando a tal fine una comunicazione al governo depositario.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. La presente Convenzione sara' aperta alla firma a Londra dal 1 giugno al 30 novembre 1967. Essa sara' sottoposta a ratifica o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica o d'approvazione saranno depositati il piu' rapidamente possibile presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16. 1) La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di approvazione. 2) In seguito, la Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o d'approvazione.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17. 1) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, qualsiasi Stato che non l'abbia ancora firmata puo' in qualsiasi momento aderirvi, previo accordo dei tre quarti delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, e' richiesto l'accordo soltanto dei tre quarti delle Parti Contraenti. 2) L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. La Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato che vi aderisce, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento d'adesione. 3) Prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei riguardi di uno Stato che vi ha aderito in virtu' del presente articolo, una Parte Contraente puo' in qualsiasi momento formulare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell'articolo 9 nei confronti di detto Stato.

Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18. 1) Qualsiasi Parte Contraente puo', in occasione del deposito del proprio strumento di ratifica, d'approvazione o d'adesione, o in una qualunque data successiva, estendere la presente Convenzione, a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Governo depositano, a uno dei territori o a tutti i territori di cui detta Parte Contraente assicura le relazioni internazionali. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore per quello o per quei territori o il novantesimo giorno dopo la ricezione di tale dichiarazione, o alla data in cui entrera' in vigore la Convenzione in conformita' con il paragrafo 1) dell'articolo 16, a seconda di quale delle due date sia la piu' lontana. 2) Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo che precede puo' essere annullata nei riguardi di un territorio qualunque menzionato in detta dichiarazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 19.

Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19. In qualsiasi momento dopo la scadenza del quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con il paragrafo 1) dell'articolo 16, qualunque Parte Contraente puo' denunciarla a mezzo di notifica scritta indirizzata al Governo depositario. Ogni notifica di tale genere entrera' in vigore dodici mesi dopo la data della sua ricezione. La Convenzione restera' in vigore fra le altre Parti.

Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20. Alla sua entrata in vigore la presente Convenzione sara' registrata a cura del Governo depositario presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Londra il 1 giugno 1967 in lingua francese e inglese ciascun testo facente egualmente fede, in un unico esemplare originale che sara' depositato negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il quale ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari o aderenti. (Seguono le firme)

Convenzione-Allegato I

ALLEGATO I. ZONA D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione si applica alle acque dell'Oceano Atlantico, dell'Oceano Artico e dei loro mari tributari situati all'esterno della linea di base del mare territoriale e comprese entro la zona delimitata: a) a Sud, da una linea tracciata diritto verso Ovest lungo il 36° di latitudine Nord fino al 42° di longitudine Ovest, da qui diritto verso Sud fino al 35° di latitudine Nord, e da qui diritto verso Ovest lungo il 35° di latitudine Nord; b) a Ovest, da una linea tracciata verso Sud, a partire da un punto situato sulla Costa della Groenlandia sul 78°10' di latitudine Nord fino a un punto situato sul 75° di latitudine Nord e sul 73°30' di longitudine Ovest; da qui, lungo una linea romboidale fino a un punto situato sul 60° di latitudine Nord e sui 59° di longitudine Ovest; da qui diritto verso Sud fino al 61° di latitudine Nord; da qui dritto verso Ovest fino al 64°30' di longitudine Ovest; da qui diritto verso Sud fino alla costa del Labrador; e da qui verso Sud lungo la costa dell'America del Nord; e) a Est, dal 51° di longitudine Est, ma con l'esclusione: i) del Mar Baltico e dei Belts situati a Sud e a Est delle linee tracciate da Hasenore Head a Gniben Point e da Gilbierg Head a Kullen; e ii) del Mar Mediterraneo e dei suoi mari tributari fino al meridiano del 5° 36° di longitudine Ovest.

Convenzione-Allegato II

ALLEGATO II IDENTIFICAZIONE E CONTRASSEGNO DEI BATTELLI DA PESCA E DEGLI STRUMENTI DA PESCA NORMA 1. 1) La lettera o le lettere della circoscrizione marittima o del porto in cui ciascun battello da pesca e' immatricolato nonche' il suo numero d'immatricolazione saranno dipinte sui due lati anteriori del battello e potranno anche essere dipinte sulla parte superiore del battello in modo da essere chiaramente visibili da un osservatore aereo. 2) Il nome del battello da pesca, se ne ha uno, e il nome della circoscrizione marittima o del porto in cui e' immatricolato saranno dipinti sul battello, in modo da essere chiaramente visibili. 3) I nomi, lettere e numeri scritti su un battello avranno dimensioni tali da essere facilmente riconoscibili; e' proibito cancellarli, modificarli, renderli illeggibili, coprirli o nasconderli. 4) Le imbarcazioni e, quando cio' e' possibile, tutto il materiale da pesca, saranno contrassegnati con la o con le lettere e con il numero del battello al quale esse appartengono. La proprieta' delle reti o di altro materiale da pesca puo' essere precisata con dei contrassegni particolari. NORMA 2. 1) Ciascun battello da pesca deve avere a bordo un documento ufficiale, redatto dalle autorita' competenti del suo paese, recante il nome del battello se ne ha uno, la sua descrizione, la sua nazionalita', la sua o le sue lettere d'immatricolazione e il nome o i nomi o la ragione sociale del suo proprietario. 2) Ciascun battello da pesca deve avere a bordo una bandiera nazionale in buono stato che verra' esibita a richiesta delle autorita' competenti. 3) E' proibito dissimulare in una qualsiasi maniera la nazionalita' di un battello da pesca.

Convenzione-Allegato III

ALLEGATO III SEGNALI SUPPLEMENTARI DA UTILIZZARE DA PARTE DEI BATTELLI DA PESCA NORMA 1. Disposizioni generali. 1) Le norme del presente Allegato sono destinate ad evitare danni agli strumenti da pesca o incidenti nel corso delle operazioni di pesca; esse non pregiudicano in nulla le disposizioni del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare che devono essere applicate se del caso. 2) I fanali stabiliti dalle presenti Norme saranno utilizzati con qualsiasi tempo, dal tramonto all'alba quando i battelli pescano in flotta. Tali fanali possono anche essere accesi dall'alba al tramonto, in caso di visibilita' ridotta e in tutte le altre circostanze che lo rendessero necessario. Nei casi previsti piu' sopra e' proibito accendere altri fanali se non quelli prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare e quelli che non possono essere confusi con i fanali regolamentari o che non alterano la loro visibilita' ne' il loro carattere distintivo, o infine che non possono nuocere allo svolgimento di una veglia adeguata. 3) Ai fini delle presenti norme, i termini usati hanno lo stesso significato di quello che figura nel Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, eccettuato quello di "battello da pesca" il cui senso e' specificato nell'Articolo 1 2) della Convenzione. 4) I fanali menzionati nel presente Allegato devono essere posti nei punti in cui sono piu' visibili. Devono essere separati da un intervallo di almeno 0,92 m. (3 piedi) ma a un livello piu' basso dei fanali prescritti dalla Norma 9 (c), (i) e (d) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1960. Essi devono essere visibili, per quanto possibile su tutto l'orizzonte, e a una distanza di almeno un miglio, e la loro intensita' deve essere inferiore a quella dei fanali prescritti dalla Norma 9 (b) di detto Regolamento. NORMA 2. Segnali per la pesca con la rete a strascico e con le reti derivanti. 1) I battelli da pesca che hanno in corso la pesca con la rete a strascico con delle reti da fondo pelagiche devono accendere: i) Quando mettono la rete a strascico a mare: due fanali bianchi verticali sovrapposti; ii) Quando ritirano la loro rete a strascico: un fanale bianco posto in verticale sopra un fanale rosso; iii) Quando la rete a strascico e' agganciata da un ostacolo: due fanali rossi verticali sovrapposti. 2) I battelli da pesca che si dedicano alla pesca con le reti derivanti possono usare i fanali prescritti nel Paragrafo 1) piu' sopra. 3) I battelli da pesca che si dedicano alla pesca con la rete a strascico a due devono mostrare: i) di giorno, la bandiera "T"-"Non vi avvicinate. Sto' effettuando la pesca con la rete a strascico a due", issata sull'albero anteriore; ii) di notte, un riflettore che illumina in avanti e in direzione dell'altro battello che sta in coppia; iii) Quando mettono le loro reti a mare o le ritirano o quando le loro reti sono trattenute da un ostacolo: i fanali prescritti nel Paragrafo 1) piu' sopra. 4) I battelli da pesca di una lunghezza inferiore a 19,80 m. (65 piedi) possono essere esentati dall'applicazione delle disposizioni della presente Norma. Tutte queste eccezioni e le zone piu' frequentate dai battelli da pesca esentati, saranno oggetto di una notifica alle autorita' competenti delle Parti Contraenti che potrebbero essere interessate. NORMA 3. Segnali luminosi per la pesca a circuizione. 1) I pescherecci che stanno effettuando la pesca a circuizione devono accendere due fanali arancioni verticali sovrapposti. Tali fanali si accenderanno alternativamente circa una volta al secondo in modo che il fanale inferiore sia spento quando si accende il fanale superiore e viceversa. Tali fanali si accenderanno soltanto quando la liberta' di manovra di un battello e' disturbata dai suoi strumenti da pesca, in modo da avvertire gli altri battelli che devono tenersi alla larga. 2) I battelli da pesca di una lunghezza inferiore a 25,90 m. (85 piedi) possono essere esentati dall'applicazione delle disposizioni della presente Norma. Tutte queste eccezioni e le zone piu' frequentate dai battelli da pesca esentati, saranno oggetto di una notifica alle autorita' competenti delle Parti Contraenti che potrebbero essere interessate. NORMA 4. Segnali sonori. E' proibito utilizzare segnali sonori diversi da quelli prescritti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare e dal Codice internazionale dei segnali.

Convenzione-Allegato IV

ALLEGATO IV CONTRASSEGNO DELLE RETI, DELLE LENZE E DI ALTRI STRUMENTI DA PESCA NORMA 1. Strumenti posti a mare. 1) Le reti, le lenze e altri strumenti da pesca posti a mare sono muniti di segnali alle loro estremita', di giorno a mezzo di boe con bandiera o con riflettore radar; di notte, a mezzo di boe luminose che permettano di individuare la loro posizione e la loro estensione. Tali boe luminose devono essere visibili da una distanza di almeno due miglia in condizioni di buona visibilita'. 2) Di giorno una boa situata all'estremita' Ovest (avendo localizzato l'Ovest nei due quadranti Sud-Ovest e Nord-Ovest della bussola, compreso il Nord) di uno strumento spiegato orizzontalmente in mare rechera' due bandiere poste l'una sopra all'altra oppure una bandiera e un riflettore radar; la boa situata all'estremita' Est (avendo localizzato l'Est nei due quadranti Nord-Est e Sud-Est della bussola, compreso il Sud) rechera' una bandiera o un riflettore radar. Di notte, la boa situata all'estremita' Ovest reca due fanali bianchi e la boa situata all'estremita' Est un solo fanale bianco. Una boa supplementare recante, di giorno, una bandiera o un riflettore radar e, di notte, un fanale bianco, puo' essere posta da 70 a 100 metri di distanza da ciascuna boa terminale al fine di indicare la direzione dello strumento. 3) Gli strumenti che si estendono su una distanza superiore a un miglio sono segnalati mediante boe supplementari poste a intervalli di un miglio al massimo, in modo che ogni parte di uno strumento che si estende fino a un miglio o oltre sia segnalata. Di giorno, ciascuna boa e' munita di una bandiera o di un riflettore radar; di notte, il maggior numero possibile di boe sono munite di un fanale bianco. La distanza fra due boe luminose delimitanti lo stesso strumento da pesca non deve in alcun caso superare le due miglia. 4) L'estremita' di uno strumento fissato a un battello da pesca non ha bisogno di essere segnalata. 5) L'asta della bandiera di una boa s'innalzera' di almeno due metri al di sopra della boa. NORMA 2. Strumenti derivanti. 1) Le reti o le lenze derivanti in mare sono segnalate ad ogni estremita' e ad intervalli non superiori alle 2 miglia, a mezzo di boe munite di un'asta che si innalza di almeno due metri al di sopra della boa. L'asta rechera', di giorno, una bandiera o un riflettore radar; e di notte, un fanale bianco visibile a una distanza di almeno 2 miglia in condizioni di buona visibilita'. 2) Non e' necessario segnalare con una boa l'estremita' di uno strumento fissato a un battello da pesca.

Convenzione-Allegato V

ALLEGATO V NORME APPLICABILI ALLE MANOVRE DEI BATTELLI NORMA 1. Ferma restando l'osservanza del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, tutti i battelli dovranno manovrare in modo da non disturbare le operazioni dei battelli da pesca e da non ostacolare i loro strumenti. NORMA 2. I battelli che arrivano su dei luoghi di pesca dove dei battelli da pesca stanno gia' effettuando la pesca o hanno disposto a tal fine i loro strumenti, dovranno informarsi sulla posizione e sull'estensione degli strumenti gia' posti in mare, e non dovranno mettersi o disporre i loro strumenti in maniera da disturbare o intralciare le attivita' da pesca gia' in corso. NORMA 3. E' proibito a un battello di ormeggiare o di stazionare in punti in cui e' in corso la pesca, se cio' puo' disturbare le operazioni di pesca, salvo in caso di necessita' per le proprie operazioni di pesca o in seguito a un incidente o ad altre circostanze di forza maggiore. NORMA 4. Salvo in caso di forza maggiore, e' proibito ai battelli di gettare in mare oggetti o materie suscettibili di nuocere alla pesca o ai pesci o di danneggiare gli strumenti o i battelli da pesca. NORMA 5. E' proibito ai battelli di utilizzare o di avere a bordo esplosivi destinati alla pesca del pesce. NORMA 6. Al fine di evitare di danneggiarli, i pescherecci o altri battelli da pesca i cui strumenti sono in azione, dovranno prendere tutte le possibili misure per evitare le reti, lenze o altri strumenti che non sono rimorchiati. NORMA 7. 1) Allorche' delle reti appartenenti a dei battelli da pesca si trovano aggrovigliate le une alle altre, e' proibito tagliarle senza il consenso delle parti interessate, a meno che sia impossibile di liberarle diversamente. 2) Allorche' le lenze di piu' battelli che stanno effettuando la pesca si trovano aggrovigliate, il battello che ritira le lenze non le tagliera' se non nel caso sia impossibile liberarle diversamente. In tal caso, le lenze che sono state tagliate saranno, nella misura del possibile, riallacciate immediatamente. 3) Salvo in caso di salvataggio e nei casi menzionati nei due paragrafi precedenti, e' proibito a qualsiasi pescatore tagliare, incrociare o sollevare le reti, lenze o altri strumenti che non gli appartengono o ammarrarvisi. 4) Un battello che urta o dissesta in qualche altra maniera uno strumento che non gli appartiene, dovra' prendere tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i danni che potrebbero essere causati allo strumento. Il battello da pesca al quale appartiene lo strumento dovra', dal canto suo, evitare qualsiasi azione che rischi di aggravare il danno.

Convenzione-Allegato VI

ALLEGATO VI NORME APPLICABILI AGLI UFFICIALI AUTORIZZATI 1) Ogni Ufficiale autorizzato deve essere portatore di un documento d'identita' redatto in francese e in inglese nonche' nella lingua dell'Ufficiale autorizzato se essa e' diversa. Tale documento e' del modello approvato dalle Parti Contraenti su proposta del Governo depositario. 2) Per dare l'ordine di fermarsi, gli Ufficiali autorizzati utilizzano il segnale corrispondente del Codice Internazionale dei Segnali. 3) Salendo a bordo di un battello, ogni Ufficiale autorizzato esibira' il documento ufficiale attestante la sua qualita'. 4) Salendo a bordo di un battello, ogni Ufficiale autorizzato puo' domandare al proprietario di quest'ultimo di produrre il documento menzionato nella Norma 2 (1) dell'Allegato II. Tale esibizione sara' annotata immediatamente dall'Ufficiale autorizzato sia sul documento prodotto, sia su un altro documento ufficiale di bordo. 5) Ogni volta che un Ufficiale autorizzato sale a bordo di un battello, egli redigera' sul modello previsto dall'Appendice un rapporto indicante le circostanze in cui egli e' stato indotto a salire a bordo e le notizie che egli ha ottenuto. 6) Il rapporto sara' redatto nella lingua dell'Ufficiale autorizzato e mostrato al proprietario del battello visitato affinche' questi possa aggiungere nella sua lingua quell'osservazione che lui stesso o un membro del suo equipaggio desidera fare. L'Ufficiale autorizzato firmera' il rapporto alla presenza del proprietario del battello e gliene dara' una copia. Un'altra copia sara' inviata all'autorita' competente del paese della nazionalita' del battello visitato. Nel caso in cui sia stato commesso un danno, copie del rapporto saranno anche inviate alle autorita' competenti delle altre Parti interessate. 7) Allorche' un Ufficiale autorizzato constata che un battello contravviene alle disposizioni della Convenzione, egli puo' renderne conto alle autorita' competenti del paese della nazionalita' del battello, dopo aver cercato di preavvertire il battello in questione, tramite segnali o un qualsiasi altro mezzo di comunicazione, della sua intenzione di segnalare l'infrazione. Se egli da' a un battello l'ordine di fermarsi ma non sale a bordo, egli rendera' conto all'autorita' competente del paese della nazionalita' del battello. 8) Le navi che hanno a bordo degli Ufficiali autorizzati, e che possono essere battelli ai sensi del paragrafo 2) dell'Articolo 1, inalberano un'insegna o una bandiera speciale. Tale insegna o bandiera speciale sono del modello approvato dalle Parti Contraenti su proposta del Governo depositario. Gli Ufficiali autorizzati esercitano i loro poteri in applicazione delle disposizioni del paragrafo 5) e 6) dell'Articolo 9 ed entrano in comunicazione con i battelli solo cominciando dalle navi di superficie. APPENDICE. RAPPORTO PRESCRITTO DAL PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO VI DELLA CONVENZIONE (Cancellare tutte le menzioni inutili). UFFICIALE AUTORIZZATO (Da compilare in stampatello) 1. Nome e nazionalita'. 2. Nome della nave a bordo della quale e' imbarcato. POSIZIONE, DATA E ORA DELL'INCIDENTE 3. DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE IN CAUSA 4. NOTIZIE SU CIASCUN BATTELLO IN CAUSA Di ordine generale. 5. Nazionalita'. 6. Nome e numero di registrazione del battello. 7. Nome del proprietario. 8. Nome e indirizzo dell'armatore. 9. Posizione del battello, data e ora in cui l'Ufficiale autorizzato e' salito a bordo. Al momento dell'incidente. 10. Strumenti da pesca utilizzati. 11. Il battello era fermo, ormeggiato; diversamente, direzione e velocita' approssimative. 12. Segnali o fanali messi in funzione, segnali sonori emessi. 13. Avvertimenti dati all'altro battello (o agli altri battelli). 14. Direzione in cui lo strumento era stato messo a mare o si trovava collocato. 15. Estensione orizzontale dello strumento partendo dal battello. CONDIZIONI AL MOMENTO DELL'INCIDENTE 16. Visibilita'. 17. Forza e direzione del vento. 18. Stato del mare e della marea; direzione e forza delle correnti. 19. Altri elementi. 20. Descrivere, se del caso con l'ausilio di uno schizzo, le posizioni relative dei battelli e degli strumenti. 21. Contrassegno di ogni strumento in causa ormeggiato o alla deriva. NOTIZIE COMPLEMENTARI 22. Descrizione dettagliata dello strumento perduto o danneggiato, compreso il suo stato. 23. Resoconto dettagliato dell'incidente. 24. Osservazioni dell'Ufficiale autorizzato. 25. Dichiarazioni dei testimoni. 26. Dichiarazioni dei proprietari dei battelli in causa. 27. Menzione delle fotografie prese e dei loro soggetti (le fotografie saranno allegate al rapporto sottoposto all'autorita' nazionale del battello). Firma dell'Ufficiale autorizzato ........................... Il rapporto di cui sopra e' stato redatto e firmato in nostra presenza da parte dell'Ufficiale autorizzato. Firme dei Proprietari dei battelli ......................... Firme dei Testimoni ........................................