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LEGGE 9 giugno 1977, n. 605

Current text a fecha 1977-08-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 49 e 27 delle convenzioni stesse.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COSSIGA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA Il Presidente della Repubblica italiana e Il Capo dello Stato Spagnolo animati dal desiderio di regolare le relazioni fra i due Stati e di prestarsi la massima assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione Hanno deciso di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato Spagnolo S.E. Gregorio Lopez Bravo, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I. Le Parti Contraenti si obbligano a prestarsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, in ogni processo penale per qualsiasi fatto la cui repressione rientri nella competenza delle autorita' giudiziarie della Parte richiedente, al momento in cui viene sollecitata l'assistenza. II. - La presente Convenzione non si applichera' alle misure di detenzione provvisoria ne' ai reati militari, salvo clic costituiscano infrazioni di diritto comune. III. - L'assistenza sara' prestata anche qualora il fatto non sia punibile secondo la legge della Parte richiesta. Cio' nonostante per l'esecuzione del sequestro giudiziario di oggetti e per la perquisizione domiciliare o personale, sara' necessario che il fatto per il quale si richiede l'assistenza sia considerato come reato anche nella legislazione della Parte richiesta.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 L'assistenza giudiziaria potra' essere rifiutata: a) Se la domanda si riferisce, secondo la Parte richiesta, a delitti politici, a reati connessi con delitti di questo tipo, o a reati fiscali. b) Se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda mette in pericolo la propria sovranita', la propria sicurezza, oppure l'ordine pubblico o altro interesse fondamentale del Paese.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 L'esecuzione di una istanza di assistenza sara' condotta a termine conformemente alla legislazione della Parte richiesta, attenendosi strettamente alle formalita' espressamente richieste, sempreche' non vengano diminuite le garanzie individuali previste dalla legge della Parte richiesta e non si violino i suoi principi di ordine pubblico.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 I. La Parte richiesta eseguira' le commissioni rogatorie relative ad un processo penale che le siano rivolte dalle autorita' giudiziarie della Parte richiedente, e che abbiano per oggetto atti di istruzioni o di comunicazioni. II. - Se la rogatoria ha per oggetto la consegna di atti giudiziari, di elementi di prova, e, in genere, di qualsiasi tipo di documento, la Parte richiesta potra' consegnare soltanto copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali. III. - La Parte richiesta potra' rifiutare l'invio di oggetti, atti giudiziari o documenti originali che le siano stati richiesti, qualora essi siano necessari in un procedimento penale in corso. IV. - Gli oggetti o documenti, che siano stati inviati in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti non appena possibile, a meno che la Parte richiesta vi rinunci.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Qualora la Parte richiedente ne faccia espressa istanza, essa sara' informata della data e del luogo di compimento della commissione rogatoria, affinche' le autorita' o persone interessate possano assistere a detta esecuzione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 I. - La Parte richiesta procedera' alla consegna degli atti del procedimento o delle decisioni giudiziarie, che le siano state inviate a tal fine dalla Parte richiedente. La consegna potra' effettuarsi mediante la semplice trasmissione del documento al destinatario; ma qualora la Parte richiedente lo solleciti espressamente, essa sara' effettuata in una delle forme previste dalla legislazione della Parte richiesta, o in una forma speciale compatibile con quanto disposto all'articolo 3 della presente Convenzione. II. - La consegna sara' comprovata mediante ricevuta, datata e firmata dal destinatario, o mediante un certificato dell'autorita' competente che documenti il fatto, la forma e la data della consegna stessa. L'uno o l'altro di tali documenti sara' inviato immediatamente alla Parte richiedente, e qualora la consegna non abbia potuto avvenire, ne saranno indicati i motivi. III. - All'istanza che abbia per oggetto la citazione di un imputato, testimone o perito, davanti alle autorita' della Parte richiedente, potra' non essere dato corso se ricevuta meno di trenta giorni prima della data segnalata per la comparizione. La Parte richiedente dovra' tener conto di questo termine nel formulare la sua domanda.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Se la Parte richiedente desidera la comparizione come testimone o come perito di una persona che si trovi nel territorio dell'altra Parte, questa procedera' alla citazione conformemente alla domanda formulata, ma senza che possano avere effetti le clausole comminatorie o le sanzioni previste in caso di mancata comparizione.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Gli indennizzi e l'importo delle spese di viaggio e soggiorno ditte debbano essere versati dalla Parte richiedente al testimone o al perito, saranno calcolati a partire dal luogo della sua residenza, tenendo conto, come livello minimo, delle tariffe e dei regolamenti in vigore nel territorio in cui avra' luogo l'udienza.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 I. - Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o perito davanti alle proprie autorita' giudiziarie risulti particolarmente necessaria, essa ne dara' atto nella istanza di citazione. La Parte richiesta insistera' presso il testimone o il perito affinche' egli accetti l'invito rivoltogli, e fara' conoscere la sua risposta alla Parte richiedente. II. - Nel caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la domanda o la citazione dovranno menzionare l'importo approssimativo degli indennizzi e delle spese da percepire e da rimborsare. A richiesta della persona citata, potranno essere anticipati dalla Parte richiesta, per conto della Parte richiedente e per il tramite delle autorita' del luogo di residenza, la totalita' o parte degli importi.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 I. - Se in una causa penale si consideri necessaria la comparizione personale di fronte alle autorita' giudiziarie di uno Stato, in qualita' di testimone o per un confronto, di un individuo detenuto nell'altro Stato, verra' formulata una richiesta in tal senso. Essa verra' accolta, a meno che non si oppongano considerazioni particolari, a condizione che il detenuto sia restituito al piu' presto possibile, e che venga osservato quanto disposto al paragrafo II del presente articolo. II. - Il testimone o il perito, qualunque sia la sua nazionalita', che in conseguenza di una citazione compaia davanti alle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente, non potra' essere perseguito o detenuto in tale Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. III - L'immunita' prevista dal paragrafo precedente cessera' non appena il testimone o il perito abbia avuto la possibilita' di abbandonare il territorio dello Stato richiedente per un periodo ininterrotto di trenta giorni a partire dal momento in cui la sua presenza non era piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie, e cio' nonostante egli sia rimasto nel suddetto territorio, o vi sia ritornato dopo averlo abbandonato.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Le Parti Contraenti si daranno reciproca notizia delle sentenze penali che diano luogo ad iscrizione sul casellario penale del proprio territorio, e che siano pronunciate dalle autorita' giudiziarie di una di esse nei confronti di cittadini dell'altra. Le informazioni verranno inviate per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia.

Convenzione - art. 12

Articolo. 12 Le Parti Contraenti si comunicheranno, in conformita' alla legislazione dello Stato richiesto, per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, anche i precedenti penali, quando uno di esse lo richieda espressamente facendo constare i motivi della richiesta. Nei casi di urgenza la richiesta di precedenti penali potra' essere effettuata utilizzando i canali della Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale - Interpol.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 I. - Le istanze di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti: a) Autorita' da cui promana il documento o la decisione. b) Natura del documento o della decisione. c) Qualificazione del reato. d) Nella misura del possibile, identita' e cittadinanza della persona imputata o condannata. e) Nome e indirizzo del destinatario. II. - Le commissioni rogatorie, che non abbiano per oggetto una semplice consegna di documenti o atti, conterranno inoltre l'imputazione ed una esposizione sommaria dei fatti.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Le commissioni rogatorie in materia penale saranno inoltrate direttamente dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto. In caso d'urgenza le commissioni rogatorie potranno essere trasmesse direttamente fra lo autorita' giudiziarie competenti utilizzando, eventualmente, anche i servizi dell'Organizzazione Internazionale di - Polizia Criminale - Interpol; ma l'autorita' richiedente dovra' trasmettere un duplicato della medesima attraverso il canale previsto al paragrafo precedente. Qualora l'autorita' richiesta sia incompetente, essa trasmettera' d'ufficio la rogatoria all'autorita' competente. Le disposizioni della presente Convenzione, in materia di comunicazione diretta fra i Ministeri della Giustizia delle Parti Contraenti, non escludono la possibilita', qualora ne sia il caso, della utilizzazione della via diplomatica tradizionale.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Le rogatorie dovranno essere inoltrate accompagnate da una traduzione certificata nella lingua della Parte richiesta. Qualora esse abbiano per oggetto la semplice consegna di documenti o decisioni giudiziarie e la citazione a comparire davanti alle autorita' della Parte richiedente, la traduzione potra' non essere letterale, e potra' essere sostituita in tal caso da un estratto, che contenga le indicazioni previste dall'articolo 13, e potra' essere resa uniforme mediante formulari, stabiliti di comune accordo fra le due Parti.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 I documenti inviati in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da ogni formalita' di legalizzazione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Senza pregiudizio di quanto stabilito agli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, l'esecuzione delle domande di assistenza non dara' luogo al rimborso di spese, ad eccezione di quelle occasionate dall'intervento di periti o di pubblici funzionari autorizzati a ricevere una remunerazione per la loro partecipazione, qualora questa sia stata specialmente richiesta dalla Parte richiedente, oppure di quelle occasionate dal trasferimento di detenuti, effettuato conformemente a quanto previsto all'articolo 10 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Le Parti Contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e conformemente alle condizioni di cui agli articoli seguenti, le persone contro le quali sia instaurato un procedimento penale per aver commesso un reato, o che siano richieste per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva inflitta, come conseguenza di un reato, dalle autorita' giudiziarie di una delle Parti.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 L'estradizione sara' concessa per i fatti puniti dalle leggi di entrambe le Parti con una pena privativa della liberta' personale, o che diano luogo ad una misura privativa della liberta' personale, della durata superiore, nel massimo, ad un anno. Se e' stata pronunciata condanna o inflitta una misura di sicurezza privativa della liberta' personale, per farsi luogo alla estradizione le medesime non dovranno essere inferiori a sei mesi.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 I. - L'estradizione non sara' concessa per delitti considerati politici dalla Parte richiesta o connessi con delitti di tale misura. II. - Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, l'attentato contro il Capo dello Stato o un membro della sua famiglia non sara' considerato delitto politico. III. - L'estradizione non sara' concessa neppure se la Parte richiesta ha fondati motivi di supporre che la domanda di estradizione motivata per un delitto comune sia stata presentata al fine di perseguire o punire un individuo a causa della sua razza, nazionalita', religione, o opinioni politiche, oppure che la situazione di tale individuo possa essere aggravata per tali motivi.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 I. - Le norme della presente Convenzione si applicheranno ai fatti di pirateria aerea. II - Si considerano tali le infrazioni alle leggi penali commesso mediante violenza o minaccia a bordo di aeromobili in volo immatricolati in uno dei due Stati contraenti, dirette all'impossessamento dell'aeromobile al fine di esercitarne il controllo. Queste infrazioni non saranno considerate come delitti politici quando, a causa della loro gravita', lo Stato richiesto ritenga prevalente il loro carattere di delitto comune.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 L'estradizione per delitti strettamente militari resta esclusa dal campo d'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 L'infrazione delle norme fiscali, valutarie e doganali sara' ugualmente esclusa dalla presente Convenzione, salvo Accordo speciale in materia.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Nel richiedere l'estradizione dei minori degli anni 18 che abbiano la residenza abituale nello Stato richiesto, l'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente esaminera', dopo aver sentito le autorita' dello Stato richiesto, l'opportunita' di desistere dalla richiesta stessa se essa puo' perturbare il normale sviluppo o riadattamento del minore alla vita sociale. Se fosse necessario o conveniente, le autorita' giudiziarie o di assistenza sociale si metteranno d'accordo sugli opportuni provvedimenti da adottare in sostituzione della pena o misura di sicurezza inflitte. In mancanza di accordo tra le autorita' competenti delle due Parti l'estradizione non potra' essere rifiutata per tali motivi.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 I. - Ciascuna delle Parti avra' la facolta' di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino sara' valutata al momento della decisione sulla estradizione. II. - Nel caso che la Parte richiesta non consegni un individuo in quanto proprio cittadino, essa sottoporra' il fatto alle autorita' giudiziarie competenti affinche', se del caso, alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto, dette autorita' diano inizio all'azione penale corrispondente. A tali effetti, i documenti, le informazioni e gli oggetti relativi all'infrazione saranno inviati gratuitamente attraverso il canale previsto all'articolo 32 e la Parte richiedente verra' informata dell'esito della propria richiesta.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 I. - Ad eccezione dei reati di pirateria aerea commessi in volo, che si considereranno sempre avvenuti nel territorio dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile, la Parte richiesta potra' rifiutare l'estradizione di un individuo che sia richiesto per una infrazione commessa totalmente o parzialmente sul suo territorio o in un luogo assimilato. II. - Quando il reato che da' luogo alla domanda di estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, l'estradizione non potra' essere rifiutata, a meno che il suddetto reato non sia perseguibile ai sensi della legislazione della Parte richiesta.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 I. - L'estradizione non sara' concessa se l'individuo e' stato giudicato dalle autorita' della Parte richiesta per i medesimi fatti che hanno dato origine alla domanda. II. - La Parte richiesta potra' rifiutare l'estradizione se l'individuo richiesto e' perseguito nel suo territorio per i medesimi fatti per i quali e' chiesta l'estradizione.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 L'amnistia concessa nel territorio della Parte richiesta impedira' l'estradizione soltanto quando il reato fosse stato soggetto alla propria giurisdizione.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Se l'azione penale o la pena sono prescritte ai sensi della legislazione di una qualsiasi delle Parti; l'estradizione non sara' concessa.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione puo' essere punito, secondo la legislazione della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione sara' concessa soltanto se la Parte richiedente dia sufficienti garanzie alla Parte richiesta che la pena di morte non sara' eseguita.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 La persona oggetto della estradizione non potra' essere sottoposta nel territorio della Parte richiedente ad un tribunale eccezionale. L'estradizione non sara' concessa in tale caso, ne' per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitte da un tribunale che abbia tale carattere.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 La domanda di estradizione sara' inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Parti per via diplomatica. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, la domanda potra' essere inoltrata per via diretta tra i predetti Ministeri, che ne daranno contemporanea notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Insieme alla domanda di estradizione sara' inviato: a) Originale o copia autentica di una sentenza definitiva, di un mandato di cattura o di qualsiasi altra decisione che abbia il medesimo valore ai sensi della legislazione della Parte richiedente. b) Una esposizione dei fatti per i quali viene richiesta l'estradizione, qualora essa non fosse stata inclusa nel documento citato al paragrafo precedente, indicando nella forma piu' esatta possibile il tempo e il luogo in cui tali fatti sono stati commessi e la loro qualificazione giuridica. c) Copia delle norme di legge applicabili o dichiarazione relativa al diritto applicabile. d) Generalita' e nazionalita' dell'individuo di cui si chiede l'estradizione.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Se i dati o documenti comunicati dalla Parte richiedente sono insufficienti o difettosi, la Parte richiesta concedera' un termine perche' la documentazione sia completata o sanata.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 I. - L'individuo estradato non sara' perseguito, no giudicato o detenuto in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, per un fatto anteriore e differente da quello che abbia motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti: a) Quando la Parte che lo abbia consegnato dia il proprio assenso, a seguito della presentazione di una domanda in tal senso, che dovra' essere accompagnata dai documenti previsti dall'articolo 33 e da un processo verbale giudiziario che contenga le dichiarazioni dell'estradato. L'assenso sara' concesso qualora il reato per il quale esso e' richiesto comporti l'obbligo dell'estradizione, ai sensi della presente Convenzione. b) Quando, avendo la possibilita' di farlo, l'individuo estradato non abbia abbandonato, entro quarantacinque giorni dopo essere stato messo in liberta', il territorio della Parte alla quale e' stato consegnato. II. - La Parte richiedente potra' adottare le misure necessarie per interrompere la prescrizione conformemente alla propria legislazione. III. - Qualora la qualificazione del fatto sia modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato non sara' perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato secondo la nuova qualificazione avrebbero permesso la sua estradizione.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Salvo il caso previsto nel paragrafo b) dell'articolo 35, la riestradizione a favore di un terzo Stato non puo' essere concessa senza l'assenso della Parte che ha concesso l'estradizione. Quest'ultima potra' esigere il preventivo invio dei documenti previsti all'articolo 33, nonche' la dichiarazione della persona richiesta.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 I - In caso d'urgenza le autorita' competenti della Parte richiedente potranno chiedere l'arresto provvisorio dell'individuo di cui si chiede l'estradizione. Le autorita' della Parte richiesta daranno seguito a tale domanda conformemente alla propria legislazione. II. - La domanda di arresto provvisorio indichera' l'esistenza di uno dei provvedimenti menzionati alla lettera a) dell'articolo 33 e l'intenzione di trasmettere una formale domanda di estradizione. Essa indichera' altresi' l'infrazione, il tempo e il luogo in cui essa e' stata commessa, e le generalita' e la cittadinanza dell'individuo di cui si richiede l'estradizione. III. - La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa direttamente alle autorita' competenti della Parte richiesta, per posta o per telegrafo, o per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), o mediante qualsiasi altro mezzo che lasci una traccia scritta o che sia ammesso dalla Parte richiesta. L'autorita' richiedente sara' informata sul corso ulteriore della sua domanda. IV. - L'arresto provvisorio potra' essere revocato se, entro venti giorni, la Parte richiesta non avra' ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti menzionati all'articolo 33. In nessun caso l'arresto provvisorio potra' eccedere un termine di quaranta giorni. Tuttavia potra' essere concessa la liberta' provvisoria purche' la Parte richiesta adotti tutte le misure che essa ritenga necessarie per evitare la fuga della persona di cui si richiede l'estradizione. V. - Il fatto di essere rimesso in liberta' non impedira' un nuovo arresto e l'estradizione, qualora tale domanda sia ricevuta posteriormente.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Quando le autorita' competenti di ciascuna delle Parti hanno notizia dell'esistenza di un mandato di cattura o di altro atto equivalente emessi dall'autorita' giudiziaria dell'altra Parte per un reato che comporti l'obbligo di estradizione ai sensi della presente Convenzione, esse potranno procedere all'arresto provvisorio della persona ricercata, dandone immediata comunicazione, per il canale piu' rapido, all'altra Parte. Quest'ultima dovra' comunicare se intenda o meno richiedere l'estradizione dell'arrestato. La risposta negativa o la mancanza di risposta entro quindici giorni seguenti l'arresto, avra' come conseguenza la scarcerazione immediata dell'arrestato.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Se l'estradizione e' richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Stati, per il medesimo fatto, o per fatti differenti, la Parte richiesta decidera' liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze e particolarmente dell'esistenza di altri Trattati che impegnano la Parte richiesta, della gravita' relativa e del luogo delle infrazioni, delle date delle rispettive domande, della cittadinanza dell'individuo e della possibilita' di una ulteriore estradizione

Convenzione - art. 40

Articolo 40 I. - La Parte richiesta fara' conoscere alla Parte richiedente, per la via diplomatica, la propria decisione per quanto riguarda la domanda di estradizione. II. - Ogni rifiuto, totale o parziale, sara' motivato. III. - In caso affermativo, la Parte richiedente sara' informata del luogo e della data della consegna, nonche' della durata della detenzione subita dall'individuo di cui si richiede l'estradizione. IV. - Senza pregiudizio di quanto stabilito al paragrafo seguente, qualora la persona di cui si richiede la estradizione non sia stata presa in consegna alla data segnalata, essa potra' essere posta in liberta' allo spirare del termine di quindici giorni a partire da tale data. La Parte richiesta potra' rifiutare in tal caso l'estradizione. V. - In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona di cui si richiede l'estradizione, le Parti si informeranno reciprocamente e stabiliranno, di comune accordo, una nuova data per la consegna. In tal caso saranno applicabili le disposizioni del paragrafo precedente.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 I. - La Parte richiesta potra', dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, differire la consegna dell'individuo di cui si richiede l'estradizione affinche' egli possa essere giudicato o, qualora egli sia stato condannato, possa scontare sul proprio territorio la pena inflittagli per un fatto diverso da quello per il quale e' stata richiesta la estradizione. II. - Invece di differire la consegna, la Parte richiesta potra' consegnare temporaneamente la persona di cui si richiede l'estradizione, alle condizioni che vengano stabilite, di comune accordo, fra le Parti. III. - La consegna potra' essere differita anche in caso di grave infermita' che possa porre in pericolo la vita dell'individuo.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 1. - A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrera' e consegnera', conformemente a quanto previsto dalla propria legislazione, gli oggetti: a) che possano servire come, mezzi di prova; b) che provengano dal reato e siano stati trovati in possesso della persona di cui e' richiesta l'estradizione al momento del suo arresto, o che siano stati scoperti posteriormente. II. - La consegna degli oggetti citati al paragrafo precedente sara' effettuata anche se l'estradizione gia' accordata non possa essere eseguita per causa di morte o per evasione del soggetto. III. - Quando i sopra menzionati oggetti siano suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potra', in un processo penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli a condizione che essi siano restituiti. IV. - In ogni caso resteranno salvi i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali oggetti e, in funzione di tali diritti, gli oggetti stessi saranno restituiti al termine del processo, il piu' presto possibile e gratuitamente, alla Parte richiesta.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 I. - Il transito attraverso il territorio di una delle Parti, di una persona la cui estradizione sia richiesta ad uno Stato terzo dall'altra Parte, sara' autorizzato alle medesime condizioni alle quali lo sarebbe l'estradizione ai sensi della presente Convenzione. II. - La Parte richiesta indichera' la forma del transito. III. - Nel caso in cui si utilizzi la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti: a) se non e' previsto mio scalo, la Parte richiedente avvisera' la Parte il cui territorio sara' sorvolato e segnalera' l'esistenza delle circostanze previste all'articolo 33. In caso di atterraggio di emergenza, tale notifica avra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 37. b) Qualora sia previsto uno scalo, la Parte richiedente formulera' una normale richiesta di transito.

Convenzione - art. 44

Articolo 44 Per quanto non disposto nella presente Convenzione, al procedimento di estradizione e a quello dell'arresto provvisorio si applicheranno le leggi interne dei rispettivi Stati.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 I documenti saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

Convenzione - art. 46

Articolo 46 I. - Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio della Parte richiesta resteranno a suo carico. II. - Le spese relative al transito sul territorio della Parte richiesta del transito, saranno a carico della Parte richiedente.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 La presente Convenzione si applichera' al territorio nazionale dell'Italia e della Spagna.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 Le difficolta' derivanti dalla applicazione e dalla interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Convenzione - art. 49

Articolo 49 La presente Convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avverra' a Roma appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore finche' essa non sia denunciata da una delle Parti Contraenti. I suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia. Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo ETTORE STADERINI GREGORIO LOPEZ BRAVO Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Il Presidente della Repubblica italiana e Il Capo dello Stato Spagnolo animati dal desiderio di regolare le relazioni reciproche fra i due Stati, di facilitare l'accesso dei propri cittadini ai loro rispettivi Tribunali e di riconoscere reciprocamente efficacia alle decisioni emanate e agli Atti elaborati in entrambi i Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione che regoli l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni arbitrali e di qualsiasi altro titolo provvisto di forza esecutiva in materia civile e commerciale, ed a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato Spagnolo S.E. Gregorio Lopez Bravo, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I cittadini di ciascuna Parte contraente godranno nel territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultima, in materia giudiziaria civile e commerciale. A tal fine essi avranno libero accesso ai Tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dell'altra Parte. Agli e Tetti della presente Convenzione, si intendera' per "cittadino" qualsiasi soggetto di diritto, sia persona fisica o giuridica cui l'ordinamento del proprio Paese riconosca personalita'.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 I cittadini di una delle Parti contraenti, che divengano parte in un giudizio nel territorio dell'altra, non possono essere obbligati a prestare cauzione o deposito a qualsiasi titolo, a causa della loro condizione di straniero o della mancanza di domicilio nel territorio dove ha luogo il processo.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Per quanto riguarda la materia dell'assistenza giudiziaria, della comunicazione degli atti e delle commissioni rogatorie, le Parti contraenti fanno rinvio ai corrispondenti articoli della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile che e' in vigore per entrambe le Parti. Le Parti contraenti convengono inoltre di includere nella Convenzione le disposizioni aggiunte di cui agli articoli che seguono, con le quali intendono integrare le norme relative alle predette materie, come e' consentito dalla Convenzione dell'Aja.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Gli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, provenienti da una delle Parti e destinati a persone residenti nel territorio dell'altra Parte, saranno diretti dall'Autorita' interessata della, prima all'Autorita' competente della seconda, nella cui giurisdizione si trovi il destinatario, tramite il Ministero di Giustizia dello Stato richiesto. Resta salva la facolta' del Console dello Stato richiedente di trasmettere gli anzidetti atti direttamente all'Autorita' giudiziaria che sia stata all'uopo designata dallo Stato richiesto. Quando alla richiesta non e' unita la traduzione dei summenzionati atti nella lingua dello Stato cui e' diretta, l'Autorita' competente di detto Stato puo' richiederne la trasmissione se lo reputa necessario.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Le disposizioni dell'articolo precedente non escludono per le Parti contraenti la facolta' di far notificare direttamente, dai propri rispettivi Consoli, i menzionati atti giudiziari ed extragiudiziari destinati ai loro cittadini in caso di dubbio, la cittadinanza del destinatario degli atti e' determinata dalla legge dello Stato dove si deve effettuare la notificazione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 In caso di incompetenza dell'autorita' richiesta, l'atto o la commissione rogatoria saranno rimessi d'ufficio all'autorita' giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Le commissioni rogatorie saranno dirette dall'autorita' giudiziaria richiedente a quella richiesta per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia. Resta salva la facolta' del Console dello Stato richiedente di trasmettere direttamente le commissioni rogatorie alla competente autorita' giudiziaria designata dallo Stato richiesto.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Le disposizioni degli articoli precedenti non escludono la facolta' di ciascuna delle Parti contraenti di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono a dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalita' della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sara' determinata in conformita' alla legge dello Stato in cui debba essere espletata la commissione rogatoria.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 La commissione rogatoria dev'essere redatta nella lingua dello Stato cui e' diretta, oppure essere corredata da una traduzione in detta lingua, certificata conforme nei modi previsti dall'articolo 23 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 L'esecuzione delle condanne alle spese di giudizio decisa in uno degli Stati contraenti contro la persona esente da cauzione, da deposito o da garanzia, sara' espletata gratuitamente dall'autorita' competente dello Stato richiesto, previa domanda trasmessa tramite i rispettivi Ministeri di Giustizia. Tuttavia la parte interessata puo' trasmettere la domanda direttamente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto, per il suo invio alla competente Autorita' Giudiziaria.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Le disposizioni del presente titolo si applicano in materia civile e commerciale alle decisioni dell'autorita' giudiziaria delle Parti contraenti, come pure ai lodi arbitrali ed a ogni altro atto muniti di titolo esecutivo pronunciati o formati nel loro territorio. Le disposizioni stesse non sono applicabili alle seguenti materie: 1) Fallimenti, concordati di creditori e qualsiasi altro analogo procedimento. 2) Sicurezza sociale. 3) Danni di origine nucleare. 4) Materia fiscale. 5) Materia amministrativa.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Agli effetti della presente Convenzione si intende: 1) Per "decisione": a) Ogni sentenza definitiva emessa in un procedimento contenzioso, qualunque ne sia il nome, da organi della giurisdizione, come anche le decisioni adottate da arbitri. b) Ogni provvedimento di giurisdizione volontaria. c) I provvedimenti di urgenza e cautelari esecutivi nello Stato di origine. 2) Per "Tribunale d'origine", quello che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento e la esecuzione. 3) Per "Stato di origine", lo Stato nel cui territorio il Tribunale di origine ha la sua sede, e in cui e' pronunciato il lodo arbitrale o e' stato formato il documento con forza esecutiva. 4) Per "Tribunale richiesto", il Tribunale al quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione o del documento con forza esecutiva. 5) Per "Stato richiesto", lo Stato nel territorio del quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione. 6) Per "documento con forza esecutiva", tutti gli atti che, in conformita' alla legge dello Stato d'origine, costituiscono titolo esecutivo.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Le decisioni pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte: 1) se il Tribunale d'origine e' competente in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 17 della presente Convenzione; 2) se nello Stato d'origine la decisione non puo' essere piu' oggetto di ricorso ordinario e ha forza esecutiva.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Il riconoscimento e' rifiutato: 1) Quando non si verifichino le condizioni previste nell'articolo precedente. 2) Quando la decisione sia in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato richiesto. 3) Quando l'atto di citazione non sia stato notificato regolarmente e nei termini di legge alle Parti interessate. 4) Quando una lite tra le stesse Parti, fondata sugli stessi fatti e concernente lo stesso oggetto: a) sia pendente presso un Tribunale dello Stato richiesto ed il giudizio sia stato istituito precedentemente a quello che ha dato luogo alla decisione di cui si chiede il riconoscimento; b) sia stata conclusa con una decisione nello Stato richiesto: c) abbia dato luogo, in altro Stato, ad una decisione che contenga le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Non puo' rifiutarsi il riconoscimento per il solo motivo che il Tribunale d'origine abbia applicato una legge diversa da quella che avrebbe dovuto essere applicata secondo le norme del diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che non si tratti di materia concernente lo stato e la capacita' delle persone. Anche in questo caso non si puo' rifiutare il riconoscimento quando l'applicazione della legge predetta avrebbe prodotto lo stesso risultato.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Il Tribunale richiesto non procedera' a nessun esame nel merito della decisione emessa nello Stato d'origine, ad eccezione di cio' che sia necessario per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per l'accertamento della competenza quando si tratti di decisione contumaciale.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Agli effetti della presente Convenzione, il Tribunale d'origine e' considerato competente: 1) Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia il suo domicilio o la sua residenza abituale nello Stato d'origine. 2) Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia, nello Stato d'origine, una azienda o una succursale di carattere commerciale, industriale o di qualunque altra natura e sia stato citato, in detto Stato, per una causa relativa all'attivita' di quelle aziende e succursali. 3) Quando l'evento dannoso sul quale si basa l'azione di risarcimento si sia verificato nello Stato di origine. 4) Quando l'azione abbia quale oggetto una controversia relativa ad un bene immobile situato nello Stato di origine. 5) Quando con un accordo scritto le Parti si siano sottoposte alla giurisdizione del Tribunale dello Stato di origine per le controversie sorte o che sorgeranno in occasione di un rapporto di diritto determinato, a meno che il diritto dello Stato richiesto consideri inderogabile la propria competenza nella materia di cui trattasi. 6) Quando il convenuto abbia formulato la sua opposizione alla sostanza della lite, senza opporsi alla competenza del Tribunale d'origine. 7) Quando, in materia di obbligazioni contrattuali, per accordo espresso tra l'attore ed il convenuto, l'obbligazione oggetto del litigio sia stata o debba essere eseguita nel territorio dello Stato d'origine. 8) Quando, in materia di successione mobiliare ed immobiliare, il "de cuius" fosse, al momento della morte, cittadino dello Stato d'origine.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Il Tribunale richiesto potra' non riconoscere la competenza del Tribunale d'origine quando, in conformita' alla propria legislazione, la competenza, per ragioni della materia, sia attribuita esclusivamente alla giurisdizione del proprio Stato.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Possono essere riconosciuti ed eseguiti i provvedimenti di urgenza e cautelari emessi da un Tribunale di una delle Parti contraenti anche quando nel territorio dell'altra Parte penda la causa principale fra le stesse Parti e sullo stesso oggetto, purche' il Tribunale che ha emesso il provvedimento fosse competente secondo le regole della presente Convenzione.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 I lodi arbitrali pronunciati validamente nel territorio di una delle Parti contraenti saranno riconosciuti nel territorio dell'altro Stato, se rispettano le disposizioni degli articoli che precedono in quanto siano applicabili.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Il procedimento per ottenere l'esecuzione e' quello in vigore nell'ordinamento o dello Stato richiesto, in quanto non sia in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione contiene statuizioni su diverse istanze separabili, contenute nella richiesta, l'esecuzione potra' essere concessa parzialmente.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Gli atti muniti di titolo esecutivo eseguibili nel territorio di una delle Parti contraenti sono dichiarati esecutivi nel territorio dell'altra Parte dall'Autorita' giudiziaria che sia competente secondo la legge di quest'ultima. L'Autorita' giudiziaria si limita ad accertare se gli atti predetti posseggano i requisiti necessari di autenticita' nel territorio della Parte contraente dove sono stati formati, e se il contenuto degli atti stessi non sia incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 La parte che pretende il riconoscimento e che chiede l'esecuzione deve presentare: 1) copia autentica e integrale della decisione; 2) il documento comprovante l'avvenuta notifica della decisione; 3) nel procedimento in contumacia la copia autentica della citazione della parte non costituita e i documenti necessari per provare che tale citazione e' stata ricevuta in tempo utile; 4) qualsiasi documento comprovante che la decisione e' esecutiva nel territorio dello Stato d'origine e, nel caso di sentenza, che la stessa non puo' essere piu' oggetto di ricorso ordinario. Questi documenti devono essere accompagnati, salvo dispensa della competente Autorita' giudiziaria dello Stato richiesto, da una traduzione conforme certificata da un Agente diplomatico o consolare. La traduzione puo' anche essere certificata conforme da un traduttore giurato, o da qualsiasi altra persona autorizzata allo scopo, in uno dei due Stati. Questi documenti sono esenti da legalizzazione.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Le disposizioni del presente Titolo non sono applicabili alle decisioni rese in contumacia prima della data della entrata in vigore della Convenzione.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Le controversie fra le Parti contraenti relative alla interpretazione ed applicazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 30 giugno 1851 conclusa fra il Regno di Sardegna e la Spagna relativa al riconoscimento delle sentenze civili e commerciali.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica, ed entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 La presente Convenzione avra' durata illimitata. Potra' essere denunziata in qualunque momento da una delle Parti contraenti e la denunzia avra' effetto sei mesi dopo la data di notificazione al Ministero degli Affari Esteri dell'altro Stato. Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo ETTORE STADERINI GREGORIO LOPEZ BRAVO Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI