DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616
I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attivita' trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province o comunita' montane. I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facolta' di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I proventi netti derivanti dalla amministrazione e dalla eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione. Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati. I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. ((I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresi' ad assumere le eventuali passivita'. Per la copertura delle passivita', il Ministero del tesoro ove necessario, puo' destinare, in tutto o in parte, proventi di cui al terzo comma)). Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115 e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attivita' svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attivita' previdenziale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977.
Art. 118
Continuita' delle prestazioni
Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuita' delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Art. 119
Attivita' residue degli enti pubblici estinti
Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sara' diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato. ((18))
Art. 120
Entrate degli enti pubblici
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto. Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o comunita' montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunita' montane. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti alla erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti o autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonche' alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni a statuto speciale.
Art. 121
Percezione e ripartizione delle entrate gia' spettanti agli enti pubblici
Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunita' montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti. ((24))
Art. 122
Personale degli enti pubblici
((Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, e posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni. I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sara' ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste. Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti e assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine: a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilira', nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale cosi' come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa; b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382)). I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 115 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.
Art. 123
Sistemazione definitiva del personale
Entro un anno dalla entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto. Le regioni determinano, altresi', d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizione della regione e' utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi. Fino alla stessa data, detto personale e' amministrato dall'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, quiescenza e assistenza. Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresi' le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni. Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali. Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.
Art. 124
Posizione economica del personale trasferito
Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente gia' acquisite nel ruolo di provenienza. La meta' dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, e' riservata al personale di pari qualifica gia' destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.
Art. 125
Affari pendenti
Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1 gennaio 1978. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art. 126
Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato
I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.
Art. 127
Determinazione delle spese aggiuntive
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali: a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento; b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento; c) spese di personale ed accessori, 20 per cento; d) spese di funzionamento 25 per cento.
Art. 128
Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e' incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune e' altresi' integrato di un importo pari agli stanziamenti per spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati. Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e' incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento. E' fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976.
Art. 129
Determinazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme cosi' trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Art. 130
Assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attivita' che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 131
Determinazione delle spese per le funzioni delegate
Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni. Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sara' attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% dello ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
Art. 132
Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale
Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, e' istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978, e' stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente art. 127. Il Ministro per il tesoro ripartira' con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonche' alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Art. 133
Assegnazione di quote aggiuntive
Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura dei nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione Interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.
Art. 134
Modalita' della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
Art. 135
Copertura finanziaria
All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 136
Funzioni gia' trasferite alle regioni
Restano ferme tutte le funzioni amministrative gia' trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137
Efficacia delle norme
Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1 gennaio
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - MALFATTI - GULLOTTI - MARCORA - RUFFINI - DONAT - CATTIN - ANSELMI - OSSOLA - BISAGLIA - DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 14
Tabella A
TABELLA A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO TRASFERITI 1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici. 2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro. 3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale, l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie, l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche). (1) 4) Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici. 5) Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. 6) Stabilimenti ittiogenici. 7) Osservatori per le malattie delle piante. 8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico. 9) Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia. 10) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato. 11) Commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 12) Comitati provinciali prezzi. 13) Ispettorati alimentazione. I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato. Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprieta' dello Stato e gia' in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi. (1) Le attribuizioni gia' spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale - quali organi dello Stato - nelle materie non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministarzione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
Tabella B
TABELLA B 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo(ENPMF).((2)) 2) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI). 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).((2)) 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani(ENAOLI).((2)) 5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare. 6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANNIC). 7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).((2)) 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).((2)) 10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia".((2)) 11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia. ((2)) 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici. ((2)) 13) Casa militare "Umberto I" per i veterani delle guerre nazionali. 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.((2)) 15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze. ((2)) 16) Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III". 17) Fondazione "Vittorio Emanuele III" per orfani e figli di ferrovieri. 18) Istituto postelegrafonici. 19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS). 20) Ente nazionale assistenza magistrale. 21) Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori di scuola media. 22) Fondazione figli degli italiani all'estero. 23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani "F.D. Roosevelt". 24) Opera nazionale per le citta' dei ragazzi. 25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane. 26) Fondazione "Gerolamo Gaslini". 27) Casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi". 28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna. 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo", Napoli. ((2)) 30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra. 31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANNIL). 32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. 33) Associazione nazionale vittime civili di guerra. 34) Unione italiani ciechi (UIC). 35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia. 36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS). 37) Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti decorati al valor militare. 38) Associazione nazionale combattenti e reduci. 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI). ((2)) 40) Unione nazionale mutilati per servizio. 41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. 42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose. 43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC). ((2)) 44) Federazione italiana della caccia. 45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. 46) Consorzio nazionale produttori canapa. ((2)) 47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. 48) Ente nazionale per le Tre Venezie. ((2)) 49) Ente nazionale cellulosa e carta. 50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate. 51) Istituti di incremento ippico. ((2)) 52) Ente produttori di selvaggina. 53) Ente mostra mercato dell'artigianato. ((2)) 54) Ente italiano della moda. ((2)) 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI). ((2)) 56) Utenti motori agricoli (UMA). ((2)) 57) Opera nazionale combattenti. ((2)) 58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali. 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi. ((2)) 60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna. 61) Ente nazionale protezione animali (ENPA). 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. ((2)) Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attivita' di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresi' da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di piu' regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attivita' di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento. L'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali (AAI) e' soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
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