DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616
Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonche' sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.
Art. 68
Aziende di Stato per le foreste demaniali
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresi' esclusi, ove non destinabili ad attivita' di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare, entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui allo art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, puo' avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni.
Art. 69
Territori montani, foreste, conservazione del suolo
Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalita' che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunita' montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprieta' forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta' silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge puo' individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali puo' essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione. Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresi' a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonche' le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o piu' regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sara' stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresi' provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.
Art. 70
Calamita' naturali
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresi', alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche il di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversita' atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello Stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 71
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le attivita' di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale; c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi dalle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni; d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varieta' e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando e' richiesta la unicita' per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualita' nonche' la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; e) il fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' e le avversita' atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate; f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi; g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale e' impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dello art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste; i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione; sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonche' il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati. Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, e' integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 72
Promozione e agevolazione di produzioni agricole
Sono altresi' trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa. Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonche' per l'attivita' necessaria di ricerca e sperimentazione.
Art. 73
Consorzi di bonifica
Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in piu' regioni, si provvedera' in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o piu' regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o piu' regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonche' le modalita' del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nella attribuzione al medesimo del personale necessario. Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
Art. 74
Difesa contro le malattie delle piante coltivate
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonche' le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilita', energia germativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varieta' di sementi elette.
Art. 75
Incremento ippico
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonche' gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.
Art. 76
Assistenza agli utenti di motori agricoli
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonche' i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
Art. 77
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA; c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; d) il controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Art. 78
Attribuzioni dei comuni
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione; b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
TITOLO V ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO Capo I OGGETTO
Art. 79
Materia del trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Capo II URBANISTICA
Art. 80
Urbanistica
Le funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonche' la protezione dell'ambiente.
Art. 81
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)); b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. COMMA ABROGATO DAL D.P.R 18 APRILE 1994, N. 383. COMMA ABROGATO DAL D.P.R 18 APRILE 1994, N. 383. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.
Art. 82
Beni ambientali
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
Art. 83
Interventi per la protezione della natura
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunita' montane, ferma restando l'unitarieta' dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potesta' per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
Capo III TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE
Art. 84
Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, numero 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione. Le modalita' di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.
Art. 85
Trasferimento alle regioni
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonche' le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.
Art. 86
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. E' delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). ((3)) E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.
Capo IV VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE
Art. 87
Viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.
Art. 88
Competenze dello Stato
Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti: ((1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonche' per la difesa delle coste)); 2) le opere idrauliche di prima categoria nonche', fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria; 3) le opere per le vie navigabili di prima classe; 4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti; 5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici; 6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane; 7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonche' la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio; 8) l'edilizia di culto; 9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile; 10) le opere di riparazione di danni bellici; 11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumita' pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo; 12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90; 13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonche' la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.
Art. 89
Opere idrauliche
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione puo' essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni. Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvedera' in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1 gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. (5) Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni. ((6))
Art. 90
Acque
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformita' delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse; b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo; e) la polizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1 gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.
Art. 91
Competenze dello Stato
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicita' delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicita' delle acque, sono sentite le regioni interessate; 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvedera' in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovra' comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu' regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica. ((9))
Art. 92
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprieta' dello Stato; b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Art. 93
Edilizia residenziale pubblica
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attivita' di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono altresi' trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformita' ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1 gennaio 1979. Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.
Art. 94
Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, numero 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, numero 1179, e successive modificazioni. Sono altresi' trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio. Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 95
Attribuzione ai comuni
Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Art. 96
Attribuzioni delle province
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; b) le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facolta' di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitato dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1 gennaio 1980.
Capo V NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
Art. 97
Navigazione e porti lacuali
Le funzioni amministrative relative alla materia "navigazione e porti lacuali" concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attivita' riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni. Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potesta' di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilita', nonche' enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresi' comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
Art. 98
Gestioni comuni
Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo, quando sono interessati i servizi in territori finitimi di piu' regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.
Capo VI CACCIA
Art. 99
Caccia
Le funzioni amministrative relative alla materia "caccia" concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico. Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attivita' e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia. Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.
Capo VII PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 100
Pesca nelle acque interne
Le funzioni amministrative relative alla materia "pesca nelle acque interne" concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale. Sono altresi' trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, cosi' come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.
Capo VIII TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art. 101
Funzioni amministrative trasferite
Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti: a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili; b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali; c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari; d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attivita' trasferite alle regioni; e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonche' alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 102
Competenze dello Stato
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; 2) il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica; 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti; 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni; 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate; 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumita' pubblica; 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma; 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attivita', opere o servizi statali; 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615; 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonche' dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Art. 103
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.
Art. 104
Attribuzione agli enti locali
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore. Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1 gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Art. 105
Utilizzazione di uffici ed organi tecnici
Finche' le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 106
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)).((16))
Art. 107
Organi tecnici dello Stato
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 108
Consiglio superiore dei lavori pubblici
Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Art. 109
Agevolazioni di credito
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti. La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari e' operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Art. 110
Fondi nazionali di rotazione
I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilita' finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformita' delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.
Art. 111
Trasferimento di uffici dello Stato
Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, e' delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 112
Personale statale assegnato alle regioni
Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto e' messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio. Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizione delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale e' ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse. Il personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, e' messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati. L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32; terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennita' e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.
Art. 113
Enti nazionali ed interregionali
Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonche' dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura. Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonche' le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue. Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali. Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti. Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente. Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, la indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresi' alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti. Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione. ((Il decreto dichiara altresi' l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorche' la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato: 1) la non economicita' dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica; 2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari)). Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1 aprile 1978. ((In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, ne' abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B)). Le somme di cui al comma precedente, nonche', quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi. Dalla data predetta le regioni assicurano la continuita' delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPl. I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 114
Enti di assistenza a categorie
La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nella allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi che, in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione, la commissione ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed ai singoli enti interessati. La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo. Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuita' delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma. Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresi', contestualmente, all'adempimento previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato. La concessione dei beni ad ogni singola associazione e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalita' per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio. Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici. La commissione di cui al terzultimo comma dello art. 113, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini della emanazione del relativo decreto. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo. Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.
Art. 115
Enti a struttura associativa
Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113. ((Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attivita' associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potra' comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposte per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione. In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma. A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione delle ritenute di cui al presente comma. Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potra' assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti)).
Art. 116
Enti privati
Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonche' ogni forma di finanziamento o di contributo dello Stato ad altri enti; associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 117
Patrimonio degli enti
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