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LEGGE 8 agosto 1977, n. 632

Current text a fecha 1977-09-15

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente: "L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".