LEGGE 8 agosto 1977, n. 674
ARTICOLO 44. (Sicurezza nazionale). a) Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata: i) Come un obbligo per il paese partecipante di fornire informazioni la cui diffusione sarebbe, a suo parere, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; ii) Come un impedimento al paese partecipante di prendere, isolatamente od insieme ad altri paesi, tutte le misure che ritiene necessarie per la protezione degli interessi essenziali della propria sicurezza allorche' tali misure interessino il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o il commercio di altre merci destinate direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate di qualsiasi paese, oppure siano prese in tempo di guerra o in altri casi di grave tensione internazionale; iii) Come un impedimento al paese partecipante di concludere o di applicare qualsiasi accordo intergovernativo o qualsiasi altro accordo stipulato a nome di un paese ai fini definiti nel presente paragrafo concluso dalle forze armate o per esse, al fine di soddisfare le necessita' essenziali della sicurezza nazionale di uno o piu' paesi parti di tale accordo; iv) Come un impedimento al paese partecipante di adottare qualsiasi misura derivante dagli obblighi che gli incombono in virtu' della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. b) Appena possibile i paesi partecipanti notificheranno al Presidente esecutivo qualsiasi misura adottata in merito allo stagno in applicazione delle disposizioni del comma ii) oppure iv) del paragrafo a) del presente articolo; il Presidente esecutivo ne avvisera' gli altri paesi partecipanti. c) Qualsiasi paese partecipante che ritenga che nell'ambito del presente Accordo i suoi interessi economici siano gravemente lesi da misure adottate da uno o piu' altri paesi partecipanti, fatta eccezione per le misure prese in tempo di guerra, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, potra' indirizzare al Consiglio una denuncia. d) Ricevuta la denuncia, il Consiglio procedera' ad un esame dei fatti e decidera', a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi consumatori e a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi produttori, se la denuncia presentata e' fondata e, in caso affermativo, lo autorizzera' a ritirarsi dal presente Accordo.
Quinto Accordo - art. 45
ARTICOLO 45. (Denunce). a) Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sara' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante. b) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, si potra' constatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante soltanto se una risoluzione e' stata adottata a tal scopo. La constatazione di tale infrazione dovra' specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima. c) Se ai termini del presente articolo, il Consiglio constata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potra' privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti a meno che non sia prevista altrove nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avra' posto rimedio all'infrazione o adempiuto in un altro modo ai propri obblighi. d) Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare gli obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.
Quinto Accordo - art. 46
ARTICOLO 46. (Controversie). a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato e' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante. b) Se una controversia e' stata deferita al Consiglio ai sensi del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia, in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia. c) i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimita' dei suffragi espressi, il Comitato consultivo e' composto di: Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali possieda una grande esperienza sui problemi oggetto della controversia e l'altra sia un giurista qualificato e con vasta esperienza; Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; e Un presidente scelto all'unanimita' (alle quattro persone convenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo. ii) I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzione da nessun governo. iii) Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio. d) L'opinione motivata del Comitato consultivo e' presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.
Quinto Accordo - art. 47
ARTICOLO 47. (Firma). Il presente Accordo sara' presentato alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 1 luglio 1975 al 30 aprile 1976 incluso, alla firma delle Parti al quarto Accordo internazionale sullo stagno e dei governi invitati alla conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975.
Quinto Accordo - art. 48
ARTICOLO 48. (Ratifica, approvazione, accettazione). Il presente Accordo e soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, approvare o accettare il presente Accordo puo' dichiarare la sua intenzione di farlo. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione e le dichiarazioni di intenzione di ratificare, approvare o accettare saranno depositate presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Quinto Accordo - art. 49
ARTICOLO 49. (Entrata in vigore definitiva). a) Per i governi che abbiano depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo a decorrere dal momento in cui dopo il 30 giugno 1976, detti strumenti saranno stati depositati dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A ed almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione indicata all'allegato B. b) Per ogni governo che depositi uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione dopo l'entrata in vigore a titolo definitivo dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore a titolo definitivo alla data in cui tale strumento sara' depositato. c) Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 50, esso entrera' in vigore a titolo definitivo per i governi dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, a decorrere dal momento in cui gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o adesione saranno stati depositati da detti governi.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50. (Entrata in vigore provvisoria). a) i) Se il presente Accordo non e' entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 1976 o se il quarto Accordo e' prorogato, il giorno successivo alla scadenza del quarto Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o di aderirvi, a condizione che detti strumenti o dette dichiarazioni siano state depositate dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A e almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato B. ii) Per ogni governo che avra' depositato uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che avra' dichiarato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi mentre e' in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione. b) Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell'articolo 49, nei sei mesi successivi allo scadere del quarto Accordo, il Presidente esecutivo convochera' al piu' presto possibile una o piu' sessioni del Consiglio per esaminare la situazione. Tuttavia se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verra' a scadere al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.
Quinto Accordo - art. 51
ARTICOLO n. 51 (Scadenza delle dichiarazioni d'intenzione). Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) dell'articolo 49 o se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificare, di approvare e di accettare l'Accordo o di aderirvi, non deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cessera' di far parte dell'Accordo restando inteso che: i) Il Consiglio potra' prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra; ii) Che detto governo potra' cessare di far parte dell'Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Quinto Accordo - art. 52
ARTICOLO 52. (Adesione). a) Ogni governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975, o ogni partecipante al quarto Accordo avra' il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che fissera' il Consiglio. Negli strumenti di adesione che essi depositeranno, tali governi dichiareranno di accettare tutte queste condizioni. b) Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei governi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri governi gia' partecipanti all'Accordo. c) In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore, il Consiglio: i) Fissa, col consenso del paese, i quantitativi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli allegati D e E, secondo i casi; e ii) Fissera' anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni da indicare a fronte sul suo nome nell'allegato C. I quantitativi, le percentuali e le condizioni cosi' fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti allegati. d) Ogni governo di cui al paragrafo a) del presente articolo che abbia l'intenzione di aderire al presente Accordo puo' notificare la sua intenzione di aderire all'Accordo. e) Il Consiglio istituito in virtu' del quarto Accordo puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, fissare le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, restando inteso che il Consiglio istituito in virtu' del presente Accordo e il governo o i governi interessati confermeranno dette condizioni. f) L'adesione avra' luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Quinto Accordo - art. 53
ARTICOLO 53. (Partecipazione separata). Un governo, quando deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o quando notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, o in ogni momento successivo, puo' proporre la partecipazione separata in qualita' di paese produttore o in qualita' di paese consumatore, secondo il caso, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali questo governo assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo e' o sara' applicabile quando entrera' in vigore. Tale partecipazione separata sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio e alle condizioni che avra' la facolta' di fissare.
Quinto Accordo - art. 54
ARTICOLO 54. (Organizzazioni intergovernative). a) Ogni menzione della parola governo negli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 e' considerata riferita a un'organizzazione intergovernativa che abbia responsabilita' per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi su prodotti di base. b) Un'organizzazione di questo tipo non ha di per se' diritto di voto, ma in caso di votazione su problemi di sua competenza, e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri ed a esprimerli collettivamente. In questo caso, gli Stati membri dell'organizzazione in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto.
Quinto Accordo - art. 55
ARTICOLO 55. (Emendamenti). a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori, puo' raccomandare ai paesi partecipanti di apportare emendamenti al presente Accordo. Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei paesi partecipanti dovra' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato. b) Il Consiglio puo' prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione. c) Se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrera' in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sara' stata depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. d) Un emendamento non entrera' in vigore se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, non sara' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori. e) Se allo scadere del termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato dai passi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori: i) L'emendamento entrera' in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali e' stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori; ii) Ogni paese partecipante che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessera' a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto paese partecipante non dimostri al Consiglio, nella prima sessione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficolta' di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detto paese partecipante il termine di ratifica, di approvazione o di accettazione finche' queste difficolta' siano state superate. f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso puo', anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si ritira dall'Accordo. Tale ritiro sara' effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo', in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalita' che riterra' eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro. g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrera' in vigore soltanto se e' stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti. h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo per quanto riguarda la revisione di uno qualsiasi degli allegati all'Accordo e non hanno effetto relativamente all'applicazione di qualsiasi altro articolo del presente Accordo che preveda una procedura specifica per la modifica dell'Accordo.
Quinto Accordo - art. 56
ARTICOLO 56. (Ritiro). Ogni paese partecipante che si ritira dal presente Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice ai sensi dell'articolo 25, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, a meno che il ritiro abbia luogo: i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 44 o del paragrafo f) dell'articolo 55 oppure ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Quinto Accordo - art. 57
ARTICOLO 57. (Durata, rinnovo o fine). a) Salvo disposizioni contrarie previste al presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 50, l'Accordo avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. b) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi. c) Il Consiglio, in una raccomandazione rivolta ai paesi partecipanti, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e, in caso affermativo, in quale forma; esso esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo. d) i) In qualsiasi momento ogni paese partecipante potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la fine al presente Accordo; ii) Se il Consiglio approva tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai paesi partecipanti di porre fine al presente Accordo; iii) Se i paesi partecipanti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e i due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori notificano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo prendera' fine alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore ad un periodo di sei mesi a decorrere dalla, trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti paesi partecipanti.
Quinto Accordo - art. 58
ARTICOLO 58. (Procedura da seguire alla fine dell'Accordo). a) Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo b) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 39 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del quarto Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni che il presente Accordo gli conferisce nella misura a tale fine necessaria. b) Alla fine del presente Accordo: i) La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 25; ii) Il Consiglio fissera' l'importo degli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo, previsto all'articolo 19, le risorse necessarie per onorare tali impegni; iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo; iv) Se il Consiglio e' prorogato, esso conservera' i suoi archivi, la sua documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti; v) Se il Consiglio non e' prorogato, ma e' istituito un organismo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organismo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organismo tutto o parte degli altri attivi, oppure disporne come riterra' opportuno; vi) Se il Consiglio non e' prorogato e non e' istituito nessun organismo successore, il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica, nonche' tutti gli altri documenti al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad un'altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno; il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto o realizzato come decidera' il Consiglio; vii) Il prodotto del realizzo degli attivi non monetari e tutti gli altri attivi monetari rimanenti saranno allora suddivisi fra tutti i paesi partecipanti proporzionalmente ai contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 19.
Quinto Accordo - art. 59
ARTICOLO 59. (Testi che fanno fede). I testi del presente Accordo in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal loro governo o dalle loro autorita' hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma. (Seguono le firme)
Quinto Accordo-Allegato A
ALLEGATO A PERCENTUALI E VOTI DEI PAESI PRODUTTORI Parte di provvedimento in formato grafico
Quinto Accordo - Allegato B
ALLEGATO B PERCENTUALI E VOTI DEI PAESI CONSUMATORI Parte di provvedimento in formato grafico
Quinto Accordo - Allegato C
ALLEGATO C PARTE I. CONDIZIONI ALLE QUALI SI RITIENE CHE LO STAGNO SIA STATO ESPORTATO PER LE NECESSITA' DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI AUSTRALIA. Lo stagno e' considerato esportato alla data del "Restricted Goods Export Permit" rilasciato in applicazione dei "Customs (Prohibited Exports) Regulations". BOLIVIA. Lo stagno e' considerato esportato quando ha subito il controllo delle autorita' doganali boliviane ai fini del pagamento dei dazi di esportazione. INDONESIA. Lo stagno e' considerato esportato dall'indonesia quando e' stato sdoganato e/o quando i concentrati di stagno sono stati consegnati alla fonderia e pesati da quest'ultima sotto il controllo delle dogane e le autorita' doganali hanno rilasciato un certificato doganale per tale stagno. Detto stagno non comprende lo stagno successivamente importato in Indonesia per il consumo interno. MALAYSIA. Lo stagno e' considerato esportato dalla Malaysia nel momento in cui il dipartimento reale delle dogane e delle imposte dirette della Malaysia ha pesato i concentrati o, se i concentrati vengono fusi prima del pagamento del dazio all'esportazione, ha pesato il metallo ai fini del pagamento di detto dazio. REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA. Lo stagno e' considerato esportato quando i concentrati sono stati consegnati alla fonderia, pesati e controllati per il pagamento del canone; resta inteso che lo stagno non consegnato alla fonderia sara' considerato esportato quando e' stata redatta da parte della "Nigerian Railway Corporation" una lettera di vettura in cui si constata la consegna a tale compagnia dei concentrati destinati all'esportazione. TAILANDIA. Lo stagno e' considerato esportato dalla Tailandia quando il dipartimento delle risorse minerarie ha redatto un certificato ufficiale nel quale si attesta che i concentrati sono stati consegnati ad una fonderia in Tailandia e pesati; resta inteso che lo stagno da esportare non consegnato ad una fonderia sara' considerato esportato dalla Tailandia quando il dipartimento delle risorse minerarie ha rilasciato un permesso di esportazione per detto stagno. ZAIRE (REPUBBLICA DELLO) Lo stagno e' considerato esportato quando e' stata stabilita da parte di un trasportatore affiliato al Comitato interno dei trasportatori della Repubblica dello Zaire una polizza di carico che constata la consegna dello stagno a detto trasportatore. Se, per un qualsiasi motivo, tale polizza di carico non e' stata stabilita per una determinata spedizione, il quantitativo di stagno cosi' spedito e' considerato esportato ai fini del presente Accordo quando i documenti di esportazione sono stati rilasciati dall'Amministrazione delle dogane della Repubblica dello Zaire. OSSERVAZIONE GENERALE Tutto lo stagno trasportato da un paese produttore durante un periodo di controllo sara' considerato esportato e trattato come parte del quantitativo delle esportazioni autorizzate di detto paese per tale periodo di controllo, salvo: a) nelle condizioni menzionate nel presente allegato per l'Australia o b) nella maniera che puo' fissare il Consiglio, in applicazione del comma ii) dell'articolo 35, a meno che le condizioni citate nel presente allegato accanto al nome del paese produttore interessato non siano state soddisfatte per detto stagno prima dell'inizio del periodo di controllo. PARTE II. IMPORTAZIONI NEI PAESI PRODUTTORI Per determinare le esportazioni nette ai sensi dell'articolo 35, le importazioni detraibili dalle esportazioni durante un periodo di controllo saranno costituite dalle quantita' importate nel paese produttore interessato nel corso del trimestre immediatamente precedente la dichiarazione del periodo di controllo in questione, restando inteso che lo stagno importato per essere fuso e riesportato non sara' preso in considerazione.
Quinto Accordo - Allegato D
ALLEGATO D SCORTE DEI PAESI PRODUTTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 39
PAESE
Tonnellate
Quinto Accordo - Allegato E
ALLEGATO E SCORTE SUPPLEMENTARI NECESSARIAMENTE ESTRATTE Parte di provvedimento in formato grafico
Quinto Accordo - Allegato F
ALLEGATO F NORME PER L'ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI ATTRIBUITE Ai Paesi PRODUTTORI NORMA 1. Il primo adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori avra' luogo durante la prima sessione ordinaria che il Consiglio terra' in virtu' del presente Accordo. Nonostante le disposizioni della norma 2, tale adeguamento sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri immediatamente precedenti l'inizio di un periodo di controllo per i quali sono noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore. Le nuove percentuali dei paesi produttori saranno fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno di ciascuno di essi nel corso di detti quattro trimestri. Le ulteriori operazioni di adeguamento delle percentuali sono effettuate ad intervalli di un anno a decorrere dal primo adeguamento, a patto che nessun periodo posteriore ai trimestri considerati dalle disposizioni della presente norma sia stato dichiarato periodo di controllo. Per questi ulteriori adeguamenti, effettuati in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) per il secondo adeguamento, le, percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per i quali siano noti i dati; e ii) per il terzo e per tutti gli ulteriori adeguamenti, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati. NORMA 2. Qualora un periodo sia dichiarato periodo di controllo, le percentuali saranno modificate soltanto al termine di un nuovo periodo di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo. L'adeguamento successivo ha allora luogo a partire dal momento in cui sono noti i dati della produzione di stagno in ciascun paese produttore per i quattro trimestri consecutivi in oggetto; gli adeguamenti sono in seguito effettuati ad intervalli di un anno fino a quando nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo. Per ogni ulteriore adeguamento effettuato in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) per il primo adeguamento successivo ad un periodo di controllo, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla somma della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di dodici mesi civili consecutivi, per il quale siano noti i dati e per i quattro trimestri che hanno i immediatamente preceduto il periodo di controllo previsto; ii) per il secondo adeguamento, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato nel frattempo dichiarato periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati; iii) per ciascun adeguamento ulteriore, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato dichiarato nel frattempo periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi civili consecutivi, per il quale siano noti i dati. NORMA 3. Ai sensi delle presenti norme, gli adeguamenti si ritengono effettuati ad intervalli di un anno se hanno avuto luogo nello stesso trimestre dell'anno civile dei precedenti adeguamenti. NORMA 4. Ai sensi delle presenti norme, tutti i paesi produttori comunicano al Consiglio i dati della loro produzione per il periodo piu' recente di dodici mesi nei tre, mesi successivi all'ultimo mese di detto periodo. Se un paese non ha comunicato, tali dati, si calcola la sua produzione per un periodo di dodici mesi moltiplicando per dodici la quantita' media prodotta mensilmente, quale essa risulta dai dati noti per detto periodo. NORMA 5. I dati sulla produzione di stagno di un paese produttore per ogni periodo anteriore al quarantadue mesi precedenti la data di un adeguamento non sono considerati ai fini di tale adeguamento, come non lo sono i dati sulla produzione di stagno durante un periodo di controllo. NORMA 6. Il Consiglio puo' ridurre la percentuale attribuita a qualsiasi paese produttore che non abbia esportato tutto il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate fissato in conformita' del paragrafo a) dell'articolo 34 od ogni quantitativo superiore da esso accettato conformemente al paragrafo b) di detto articolo. Per pronunciarsi in merito, il Consiglio accetta come circostanza attenuante il fatto che il paese produttore interessato ha rinunciato, conformemente al paragrafo b) dell'articolo 34, ad una parte del quantitativo delle sue esportazioni autorizzate, ad una data che consente agli altri paesi produttori di prendere ogni misura necessaria per colmare tale disavanzo, o il fatto che il paese produttore interessato, pur non avendo esportato il quantitativo fissato in conformita' del paragrafo d) dell'articolo 34, ha tuttavia esportato tutto il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate fissato conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo b) dell'articolo 34. NORMA 7. Qualora la percentuale attribuita ad un paese produttore sia ridotta conformemente alla norma 6, la percentuale cosi' resa disponibile e' ripartita tra gli altri paesi produttori in modo proporzionale alle percentuali in vigore alla data in cui il Consiglio decide tale riduzione. NORMA 8. Se, in applicazione delle norme che precedono, la percentuale di un paese produttore scende al di sotto della cifra minima autorizzata in virtu' della condizione di cui al comma i) del paragrafo g) dell'articolo 13, essa viene ricondotta a tale cifra minima e le percentuali degli altri paesi produttori sono ridotte proporzionalmente, in modo che il totale delle percentuali sia di nuovo uguale a cento. NORMA 9. Ai sensi del comma ii) del paragrafo g) dell'articolo 13 e del paragrafo a) dell'articolo 34 i seguenti avvenimenti possono essere considerati circostanze eccezionali una catastrofe nazionale, uno sciopero molto esteso che abbia paralizzato l'industria per l'estrazione dello stagno per un lungo periodo, una grave interruzione dell'approvvigionamento di energia o dei trasporti sulla principale via di comunicazione verso la costa o verso il luogo di esportazione quale definito all'allegato C. NORMA 10. Ai sensi delle presenti norme, il calcolo relativo ai paesi produttori che sono grandi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna, sara' basato sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria di stagno. NORMA 11. Nel presente allegato l'espressione "produzione di stagno" e' da considerarsi come riferentesi esclusivamente alla produzione mineraria; non sara' dunque, tenuto conto della produzione delle fonderie.
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