LEGGE 7 ottobre 1977, n. 790

Type Legge
Publication 1977-10-07
Ultimo aggiornamento 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

ARTICOLO 73. (Trattamento degli affari delle commissioni di studi) 401 1. Le questioni affidate alle commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza. 402 2. (1) Tuttavia, l'assemblea plenaria puo' impartire appropriate direttive concernenti le riunioni di commissioni di studi, che sembrino necessarie per trattare gruppi importanti di questioni. 403 (2) Di regola, nell'intervallo tra due assemblee plenarie, una commissione di studi non tiene piu' di due riunioni, compresa la sua riunione finale che precede l'assemblea plenaria. 404 (3) Inoltre, se dopo un'assemblea plenaria un relatore principale e' del parere che una o parecchie riunioni della sua commissione di studi, non previste dall'assemblea plenaria, siano necessarie per discutere verbalmente questioni che non hanno potuto essere trattate per corrispondenza, puo' proporre, con l'autorizzazione della sua amministrazione e dopo aver sentito il direttore interessato e i Membri della sua commissione, una riunione in un luogo adatto, tenendo conto della necessita' di ridurre al minimo le spese. 405 3. L'assemblea plenaria puo', in caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro misti per lo studio delle questioni che richiedono la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi. 406 4. Dopo aver consultato il segretario generale, il direttore d'un Comitato consultivo, d'intesa con i relatori principali delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle riunioni del gruppo delle commissioni di studi che devono riunirsi in uno stesso luogo durante lo stesso periodo. 407 5. Il direttore trasmette i rapporti finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni che vi hanno partecipato. Questi rapporti sono inviati il piu' presto possibile e, in ogni caso, in modo che giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della prossima assemblea plenaria. Si puo' derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dell'assemblea plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto nelle condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria.

Convenzione-art. 74

ARTICOLO 74. (Funzioni del direttore; segretariato specializzato) 408 1. (1) Il direttore d'un Comitato consultivo coordina i lavori dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi; egli e' responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato. 409 (2) il direttore ha la responsabilita' dei documenti del Comitato e prende, di concerto con il segretario generale, le misure necessarie affinche' tali documenti siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell'Unione. 410 (3) Il direttore e' assistito da un segretariato composto di personale specializzato che lavora, sotto la sua autorita' diretta, all'organizzazione dei lavori del Comitato. 411 (4) Il personale dei segretariati specializzati, dei laboratori e degli impianti tecnici d'un Comitato consultivo dipende, dal lato amministrativo, dall'autorita' del segretario generale conformemente ai disposti del numero 268. 412 2. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo del segretariato anzidetto nei limiti del bilancio di previsione approvato dalla Conferenza di plenipotenziari o dal Consiglio d'amministrazione. La nomina di detto personale tecnico e amministrativo e' fatta dal segretario generale, d'intesa con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento incombe al segretario generale. 413 3. Il direttore partecipa di pieno diritto a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi. Egli prende tutte le misure concernenti la preparazione delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi, riservate le disposizioni del numero 393. 414 4. Il direttore riferisce, in un rapporto presentato all'assemblea plenaria, sull'attivita' del Comitato consultivo all'ultima riunione dell'assemblea plenaria. Detto rapporto e' inviato, dopo approvazione, al segretario generale, il quale lo trasmette al Consiglio d'amministrazione. 415 5. Il direttore presenta al Consiglio d'amministrazione, nella sua seduta annuale, un rapporto sulle attivita' del Comitato durante l'anno precedente, per l'informazione del Consiglio e dei Membri dell'Unione. 416 6. Il direttore, dopo aver consultato il segretario generale, sottopone all'approvazione dell'assemblea plenaria una valutazione dei bisogni finanziari del Comitato consultivo fino alla prossima assemblea plenaria. Questa valutazione, dopo l'approvazione, e' trasmessa al segretario generale che la sottoporra' al Consiglio d'amministrazione. 417 7. Il direttore determina, affinche' il segretario generale le incorpori nel bilancio di previsione annuale dell'Unione, le spese del Comitato previste per l'anno seguente, fondandosi sulla valutazione dei bisogni finanziari del Comitato approvata dall'assemblea plenaria. 418 8. Il direttore partecipa in tutta la misura necessaria alle attivita' di cooperazione tecnica dell'Unione nell'ambito delle disposizioni della Convenzione.

Convenzione-art. 75

ARTICOLO 75. (Proposte per le conferenze amministrative) 419 1. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali sono autorizzate a sottomettere alle conferenze amministrative proposte derivanti direttamente da loro pareri o da conclusioni di loro studi in corso. 420 2. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono parimenti formulare proposte di modificazione dei regolamenti amministrativi. 421 3. Queste proposte vanno indirizzate in tempo utile al segretario generale per essere riunite, coordinate e comunicate nelle condizioni previste nel numero 358.

Convenzione-art. 76

ARTICOLO 76. (Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con altre organizzazioni internazionali) 422 1. (1) Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono istituire commissioni miste per effettuare studi e emanare pareri su questioni di interesse comune. 423 (2) I direttori dei Comitati consultivi possono, in collaborazione con i relatori principali, organizzare riunioni miste di commissioni di studi dei due Comitati consultivi, per lo studio e la preparazione di progetti di pareri relativi a questioni d'interesse comune. Questi progetti sono sottoposti alla prossima riunione dell'assemblea plenaria di ognuno dei Comitati consultivi. 424 2. Qualora uno dei Comitati consultivi sia invitato a farsi rappresentare a una riunione dell'altro o di un'organizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore sono autorizzati, tenendo conto del numero 311, a prendere le misure necessarie per assicurare la rappresentanza con voto consultivo. 425 3. Il segretario generale, il vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e il direttore dell'altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono assistere a titolo consultivo alle riunioni d'un Comitato consultivo. In caso di bisogno, un Comitato puo' invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, dei rappresentanti di qualsiasi organismo permanente dell'Unione che non abbia giudicato necessario di farsi rappresentare.

Convenzione-art. 77

CAPITOLO XI REGOLAMENTO INTERNO DELLE CONFERENZE E DELLE ALTRE RIUNIONI ARTICOLO 77. (Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni) 1. ORDINE DEI POSTI. 426 Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 2. INAUGURAZIONE DELLA CONFERENZA. 427 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza e' preceduta da una riunione dei capi di delegazione, nel corso della quale viene preparato l'ordine del giorno della prima sessione plenaria. 428 (2) Il presidente della riunione dei capi di delegazione e' designato conformemente ai disposti dei numeri 429 e 430. 429 2. (1) La conferenza e' inaugurata da una personalita' designata dal Governo invitante. 430 (2) Se non c'e' un Governo invitante, essa e' inaugurata dal piu' anziano dei capi di delegazione. 431 3. (1) Alla prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che, generalmente, e' una personalita' designata dal Governo invitante. 432 (2) Se non c'e' Governo invitante, si sceglie il presidente tenendo conto della proposta fatta dai capi di delegazione nel corso della riunione di cui al numero 427. 433 4. Durante la prima seduta plenaria si procede pure: a) all'elezione dei vicepresidenti della conferenza; 434 b) alla costituzione delle commissioni della conferenza e all'elezione dei presidenti e vicepresidenti rispettivi; 435 c) alla costituzione del segretariato della conferenza, composto di personale del segretariato generale dell'Unione e, eventualmente, di personale dell'amministrazione del Governo invitante. 3. PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA. 436 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del Regolamento interno, da la facolta' di parlare, mette ai voti le questioni e proclama le decisioni adottate. 437 2. Il presidente ha la direzione generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d'ordine e ha particolarmente il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o la sospensione di una seduta. Egli puo' anche risolvere di rinviare la convocazione di un'assemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario. 438 3. Egli protegge il diritto di tutte le delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'oggetto in discussione. 439 4. Egli vigila a che i dibattiti siano limitati all'oggetto in discussione e puo' interrompere qualsiasi oratore che si scostasse dall'argomento trattato, rammentandogli la necessita' d'attenersi allo stesso. 4. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI. 440 1. La seduta plenaria puo' istituire commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza. Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro. 441 2. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti unicamente se sono assolutamente necessari. 5. COMMISSIONE DI CONTROLLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE. 442 1. All'apertura di ogni conferenza o riunione, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio di previsione incaricata di apprezzare l'organizzazione e i mezzi d'azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese incorse per tutta la durata della conferenza o della riunione. Questa commissione comprende, indipendentemente dai Membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del segretario generale e, se c'e' un Governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo. 443 2. Prima dell'esaurimento del preventivo approvato dal Consiglio di amministrazione per la conferenza o riunione, la commissione di controllo di bilancio di previsione, in collaborazione con il segretario della conferenza o riunione, presenta al plenum uno stato provvisorio delle spese gia' incorse. La seduta plenaria ne tiene conto, per decidere se i progressi conseguiti giustificano un prolungamento oltre il giorno in cui il preventivo approvato sara' esaurito. 444 3. Alla fine di ogni conferenza o riunione, la commissione di controllo del bilancio di previsione presenta al plenum un rapporto indicante, nel modo piu' preciso possibile, la somma presumibile delle spese della conferenza o riunione. 445 4. Dopo averlo esaminato e approvato, il plenum trasmette questo rapporto, con le proprie osservazioni, al segretario generale, affinche' lo sottoponga al Consiglio d'amministrazione nella sua prossima sessione annuale. 6. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. 446 6.1 Conferenze di plenipotenziari. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 324, 325 e 326, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum. 447 6.2 Conferenze amministrative. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri, degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 334 a 338, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dai plenum. 7. PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI. 448 Il presidente di ogni commissione propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle sottocommissioni che essa istituisce. 8. CONVOCAZIONE ALLE SEDUTE. 449 Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciata tempestivamente alla sede della conferenza. 9. PROPOSTE PRESENTATE PRIMA DELL'APERTURA DELLA CONFERENZA. 450 Le proposte presentate prima dell'apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 del presente regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria puo' trattare direttamente qualsiasi proposta. 10. PROPOSTE O EMENDAMENTI PRESENTATI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA. 451 1. Le proposte o gli emendamenti presentati dopo l'apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al presidente della conferenza o al presidente della commissione competente oppure al segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento della conferenza. 452 2. Nessuna proposta o nessun emendamento scritto puo' essere presentato se non e' firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto. 453 3. Il presidente di una conferenza o di una commissione puo' presentare in ogni momento proposte suscettibili di accelerare il corso dei dibattiti. 454 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. 455 5. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione competente decide in ogni caso se una proposta o un emendamento presentato nel corso di seduta puo' fare l'oggetto d'una comunicazione verbale o se deve essere consegnato per iscritto per la pubblicazione e distribuzione nelle condizioni previste al numero 451. 456 (2) Di regola, il testo di ogni proposta importante che deve formare oggetto d'una votazione dev'essere distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza tempestivamente, in modo da permettere lo studio prima della discussione. 457 (3) Inoltre, il presidente della conferenza che riceve la proposte o gli emendamenti menzionati al numero 451, li trasmette, secondo il caso, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria. 458 6. Ogni persona autorizzata puo' leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa presentato nel corso della conferenza ed esporvi i motivi. 11. CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ESAME E LA VOTAZIONE D'UNA PROPOSTA O DI UN EMENDAMENTO. 459 1. Nessuna proposta o nessun emendamento presentato prima dell'apertura della conferenza, o da una delegazione durante la conferenza, puo' essere messo in discussione se, al momento dell'esame, non e' appoggiato da almeno un'altra delegazione. 460 2. Ogni proposta o emendamento debitamente appoggiato deve essere, dopo discussione, messo, ai voti. 12. PROPOSTE O EMENDAMENTI OMESSI O RINVIATI. 461 Quando una proposta o un emendamento e' stato omesso o quando ne e' stato differito l'esame, la delegazione sotto i cui auspici e' stato presentato deve vigilare affinche' la proposta o l'emendamento non sia in seguito perduto di vista. 13. CONDOTTA DEI DIBATTITI IN SEDUTA PLENARIA. 462 13.1 Quorum. Perche' una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, e' necessario, che piu' della meta' delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta. 463 13.2 Ordine delle discussioni. (1) Le persone che desiderano parlare devono averne ottenuto la facolta' dal presidente. Di regola, esse cominciano con dichiarare a quale titolo parlano. 464 (2) Ogni persona che parla deve esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero. 465 13.3 Mozioni d'ordine e questioni d'ordine. (1) Nel corso dei dibattiti, una delegazione puo', quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d'ordine o sollevare qualsiasi questione d'ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito, conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione puo' appellarsi alla decisione del presidente, ma quest'ultima resta interamente valevole, se non e' annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 466 (2) La delegazione che presenta una mozione d'ordine non puo', nel suo intervento, trattare il merito dell'oggetto in discussione. 467 13.4 Ordine di priorita' delle mozioni e delle questioni d'ordine. L'ordine di priorita' delle mozioni e delle questioni d'ordine, menzionate ai numeri 465 e 466, e' il seguente: a) qualsiasi questione d'ordine relativa all'applicazione del presente regolamento interno; 468 b) sospensione della seduta; 469 c) levata della seduta; 470 d) aggiornamento del dibattito sull'oggetto in discussione;. 471 e) chiusura del dibattito sull'oggetto in discussione; 472 f) qualsiasi altra mozione o questione d'ordine che potrebbe essere presentata e la cui priorita' e' fissata dal presidente. 473 13.5 Mozione per la sospensione o la levata della seduta. Durante la discussione d'un oggetto, una delegazione puo' proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se quest'ultima e' appoggiata, la parola e' data a due oratori che si esprimono contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 474 13.6 Mozione per l'aggiornamento del dibattito. Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione puo' proporre l'aggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre l'autore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 475 13.7 Mozione per la chiusura del dibattito. Una delegazione puo' in ogni tempo proporre che il dibattito sulla questione all'ordine: del giorno sia chiuso. In tal caso, la parola e' data soltanto a due oratori contrari alla chiusura, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 476 13.8 Limitazione degli interventi. (1) Il plenum puo' eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi d'una medesima delegazione su un determinato oggetto. 477 (2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo. 478 (3) Quando un oratore supera il tempo che gli e' stato concesso, il presidente ne avverte l'assemblea e prega l'oratore di chiudere in breve tempo la sua relazione. 479 13.9 Chiusura dell'elenco degli oratori. (1) Nel corso di un dibattito, il presidente puo' dar lettura dell'elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea, puo' dichiarare chiuso l'elenco. Tuttavia, il presidente puo', se lo ritiene opportuno, concedere eccezionalmente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell'elenco. 480 (2) Quando l'elenco degli oratori e' esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito. 481 13.10 Questioni di competenza. Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta. 482 13.11 Ritiro e nuova presentazione d'una mozione. L'autore d'una mozione puo' ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, cosi' ritirata, puo' essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l'emendamento o da qualsiasi altra delegazione. 14. DIRITTO DI VOTO. 483 1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione, debitamente accreditata da quest'ultimo per partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all'articolo 2. 484 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'articolo 67. 15. VOTAZIONE. 485 15.1 Definizione della maggioranza. (1) La maggioranza e' costituita da piu' della meta' delle delegazioni presenti e votanti. 486 (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza. 487 (3) In caso di parita' di voti, la proposta o l'emendamento e' considerato come respinto. 488 (4) Ai fini del presente regolamento, si considera come "delegazione presente e votante" qualsiasi delegazione che si pronuncia per o contro una proposta. 489 15.2 Non partecipazione al voto. Le delegazioni presenti che non partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum ai sensi del numero 462, ne' come essendosi astenute, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del numero 491. 490 15.3 Maggioranza speciale. Per quanto concerne l'ammissione dei Membri dell'Unione, la maggioranza necessaria e' fissata all'articolo 1. 491 15.4 Piu' del cinquanta per cento d'astensioni. Quando il numero delle astensioni supera la meta' del numero dei voli emessi (pro, contro, astensioni), l'esame dell'oggetto in discussione e' rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno piu' prese in considerazione. 492 15.5 Procedure di voto. (1) Salvo nel caso previsto al numero 495, le procedure di voto sono le seguenti: a) per alzata di mano, in regola generale; 493 b) per appello nominale, se una maggioranza non risulta chiaramente dalla votazione per alzata di mano o se almeno due delegazioni lo domandano. 494 (2) Si procede al voto per appello nominale nell'ordine alfabetico, dei nomi in francese dei Membri rappresentati. 495 15.6 Voto a scrutinio segreto. Si procede a una Votazione segreta quando almeno cinque delle delegazioni presenti e aventi diritto di voto lo domandano in tal caso, il segretario prende immediatamente le misure necessarie per assicurare il segreto dello scrutinio. 496 15.7 Divieto d'interrompere la votazione. Allorquando lo scrutinio e' cominciato, nessuna delegazione puo' interromperlo, in quanto non si tratti di presentare una questione di ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. 497 15.8 Dichiarazioni di voto. Il presidente da' la facolta' di parlare alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa. 498 15.9 Votazione di una proposta per parti. (1) Quando l'autore di una proposta lo domanda, o quando l'assemblea lo giudica opportuno o quando il presidente, con l'approvazione dell'autore lo propone, la proposta e' divisa e le sue parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito messe ai voti nell'insieme. 499 (2) Se tutte le parti d'una proposta sono respinte, la proposta stessa e' considerata respinta. 500 15.10 Ordine di votazione delle proposte relative a una medesima questione. (1) Se la medesima questione e' oggetto di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine di presentazione, a meno che l'assemblea non risolva altrimenti. 501 (2) Dopo ogni votazione, l'assemblea decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente. 502 15.11 Emendamenti. (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che implichi unicamente una soppressione, un'aggiunta a una parte della proposta iniziale o la revisione di una parte di questa proposta. 503 (2) Qualsiasi emendamento a una proposta, accettato dalla delegazione che la presenta, e' senz'altro inserito nel testo primitivo della medesima. 504 (3) Nessuna proposta di modifica e' considerata come un emendamento, se l'assemblea e' del parere che essa si riveli incompatibile con la proposta iniziale. 505 15.12 Votazione sugli emendamenti. (1) Se una proposta e' oggetto d'un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento. 506 (2) Se una proposta e' oggetto di parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sull'emendamento che si scosta maggiormente dal testo originale; in seguito si vota su quello dei rimanenti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, e cosi' di seguito fino a quando tutti gli emendamenti siano stati esaminati. 507 (3) Se uno o parecchi emendamenti sono approvati, la proposta cosi' modificata e' in seguito messa ai voti. 508 (4) Se nessun emendamento e' approvato, la proposta iniziale e' messa ai voti. 16. COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI CONDOTTA DEI DIBATTITI E PROCEDURA DI VOTO. 509 1. I presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza dal comma 3 del presente regolamento interno. 510 2. Le disposizioni fissate al comma 13 del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di quorum. 511 3. Le disposizioni fissate al comma 15 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni o sottocommissioni. 17. RISERVE. 512 1. Di massima, le delegazioni che non possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi, nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza. 513 2. Tuttavia, se una delegazione giudica che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o di approvare la revisione di un regolamento, essa puo' fare delle riserve a titolo provvisorio o definitivo in merito a questa decisione. 18. VERBALI DELLE SEDUTE PLENARIE. 514 1. I verbali delle sedute plenarie sono redatti dal segretario della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle delegazioni il piu' presto possibile, prima della data in cui questi verbali devono essere esaminati. 515 2. Quando i verbali sono stati distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato della conferenza, nel piu' breve termine possibile le correzioni che giudicano giustificate; cio' non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle modificazioni alla seduta nel corso della quale i verbali sono approvati. 516 3. (1) Di regola, i verbali contengono soltanto le proposte e le conclusioni, con gli argomenti sui quali esse sono fondate, in un testo per quanto possibile conciso. 517 (2) Ogni delegazione ha nondimeno il diritto di domandare l'inserimento, in forma abbreviata o per esteso, di ogni dichiarazione da essa fatta nel corso dei dibattiti. In tal caso essa deve, di regola, farne comunicazione all'inizio del suo intervento, allo scopo di agevolare il compito dei relatori. Essa deve inoltre fornire il testo al segretariato della conferenza entro due ore dalla fine della seduta. 518 4. Della facolta' prevista al numero 517, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con discrezione. 19. RELAZIONI E RAPPORTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI. 519 1. (1) I dibattiti delle commissioni e sottocommissioni sono riassunti, seduta per seduta, nelle relazioni compilate dal segretariato della conferenza; in queste sono rilevati i punti essenziali delle discussioni, le varie opinioni degne di nota, le proposte e le conclusioni risultanti dall'insieme delle deliberazioni. 520 (2) Tuttavia, ogni delegazione puo' parimenti fare uso del diritto previsto al numero 517. 521 (3) Della facolta' prevista nel numero precedente, dev'essere fatto uso con discrezione. 522 2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa, le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati. 20. APPROVAZIONE DEI VERBALI, DELLE RELAZIONI E DEI RAPPORTI. 523 1. (1) All'inizio di ogni seduta plenaria o di ogni seduta d'una commissione o sottocommissione, il presidente domanda di regola se le delegazioni hanno osservazioni da fare circa il verbale o la relazione della seduta precedente. Questi si considerano come approvati se nessuna modifica e' stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione e' stata fatta verbalmente. In caso contrario, le correzioni necessarie sono apportate al verbale o alla relazione. 524 (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o dalla sottocommissione interessata. 525 2. (1) Il verbale dell'ultima seduta plenaria e' esaminato e approvato dal presidente di questa seduta. 526 (2) La relazione dell'ultima seduta d'una commissione o sottocommissione e' esaminata e approvata dal presidente di questa commissione o sottocommissione. 21. COMMISSIONE DI REDAZIONE. 527 1. I testi degli Atti finali, redatti per quanto possibile nella loro forma definitiva dalle diverse commissioni tenuto conto dei pareri espressi, sono sottoposti alla commissione di redazione, la quale e' incaricata di perfezionare la forma senza alterarne il senso e, se necessario, di riunirli con i testi anteriori non emendati. 528 2. Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, per nuovo esame, alla commissione competente. 22. NUMERAZIONE. 529 1 I numeri dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta, plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge "A", "B", ecc. 530 2. La numerazione definitiva dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi e' affidata alla commissione di redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura. 23. APPROVAZIONE DEFINITIVA. 531 I testi degli Atti finali sono considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. 24. FIRMA. 532 I testi definitivi approvati dalla conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti all'articolo 67, secondo, l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 25. COMUNICATI STAMPA. 533 I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa soltanto con L'autorizzazione del presidente o di uno dei vicepresidenti della conferenza. 26. FRANCHIGIA. 534 Per la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i Membri del Consiglio d'amministrazione, gli alti funzionari degli organismi permanenti dell'Unione che assistono alla conferenza e il personale del segretariato dell'Unione distaccato alla conferenza hanno diritto alla franchigia postale, telegrafica e telefonica nella misura in cui il Governo del Paese dove si tiene la conferenza sia riuscito a intendersi in merito con gli altri Governi e con le aziende private riconosciute cui cio' concerne.

Convenzione-art. 78

ARTICOLO 78. (Lingue) 535 1. (1) Alle conferenze dell'Unione e alle riunioni del suo Consiglio d'amministrazione e dei suoi organismi permanenti, possono essere adoperate lingue diverse da quelle indicate ai numeri 100 e 106: a) quando sia domandato al segretario generale o al capo dell'organismo permanente interessato di permettere l'uso d'una o di parecchie lingue supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l'hanno appoggiata; 536 b) quando una delegazione prende essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua propria lingua in una delle lingue indicate al numero 106. 537 (2) Nel caso previsto al numero 535, il segretario generale o il capo dell'organismo permanente interessato accoglie la domanda nei limiti del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati la promessa che le spese - saranno debitamente rimborsate all'Unione. 538 (3) Nel caso previsto al numero 536, la delegazione interessata puo' inoltre, se lo desidera, assicurare, a proprie spese la traduzione orale nella sua propria lingua da una delle lingue indicate al numero 106. 539 2. Tutti i documenti di cui ai numeri 102 a 105 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di traduzione e di pubblicazione.

Convenzione-art. 79

ARTICOLO 79. (Finanze) 540 1. (1) Ogni Membro comunica al segretario generale, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la classe di contribuzione che ha scelto. 541 (2) Il segretario generale notifica questa decisione ai Membri. 542 (3) 1 Membri che non hanno comunicato la loro decisione entro il termine previsto al numero 540 conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente. 543 (4) 1 Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato precedentemente. 544 2. (1) Ogni nuovo Membro corrisponde, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a contare dal primo giorno del mese d'adesione. 545 (2) In caso di denuncia della Convenzione da parte di un Membro, il contributo dev'essere corrisposto sino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la denuncia. 546 3. Le somme dovute fruttano interessi a contare dall'inizio di ogni anno finanziario dell'Unione. Questo interesse e' fissato al saggio del 3 per cento (tre per cento) l'anno durante i primi sei mesi e del 6 per cento (sei per cento) l'anno a decorrere dal settimo mese. 547 4. Le disposizioni seguenti si applicano ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali: a) le aziende private riconosciute e gli organismi scientifici o industriali contribuiscono alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare. Le aziende private riconosciute contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze amministrative ai cui lavori hanno convenuto di partecipare o hanno partecipato conformemente al numero 338; 548 b) le organizzazioni internazionali contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze o riunioni alle quali possono partecipare, sempre che non siano state esonerate, con riserva di reciprocita', dal Consiglio d'amministrazione; 549 c) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni giusta le disposizioni dei numeri 547 e 548 scelgono liberamente, nella tavola di cui al numero 92 della Convenzione, la classe di contribuzione secondo la quale intendono partecipare alle spese, e informano il segretario generale circa la classe scelta; 550 d) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni, possono scegliere, in ogni momento, una classe di contribuzione superiore a quella precedentemente scelta; 551 e) il numero d'unita' di contribuzione non puo' essere diminuito durante la validita' della Convenzione; 552 f) nel caso di disdetta della partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo internazionale, il contributo deve essere corrisposto fino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta; 553 g) l'ammontare dell'unita' di contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare, e' stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione. I contributi saranno considerati come un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi conformemente alle disposizioni del numero 546; 554 h) l'ammontare dell'unita' di contribuzione alle spese d'una conferenza amministrativa delle aziende private riconosciute che vi partecipano giusta il numero 338 e delle organizzazioni internazionali partecipanti si stabilisce dividendo la somma complessiva del bilancio di previsione della conferenza per il numero complessivo delle unita' versate dai Membri a titolo di contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi a partire dal sessantesimo giorno successivo all'invio delle fatture, conformemente ai saggi stabiliti al numero 546. 555 5. Le spese di laboratorio e per impianti tecnici dell'Unione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche speciali per conto di taluni Membri, gruppi di Membri, organizzazioni regionali o altri enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti. 556 6. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o a privati e' determinato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione e di distribuzione devono di regola essere coperte.

Convenzione-art. 80

ARTICOLO 80. (Allestimento e resa dei conti) 557 1. Le amministrazioni dei Membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d'accordo sull'ammontare dei loro crediti e dei loro debiti. 558 2. I conti relativi ai debiti e agli erediti, di cui al numero 557, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.

Convenzione-art. 81

ARTICOLO 81. (Arbitrato: procedura) (si veda l'articolo 50) 559 1. La parte che chiede l'arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notificazione di domanda d'arbitrato. 560 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel caso in cui, nel termine di un mese a contare dal giorno della notificazione della domanda d'arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d'accordo su questo punto, l'arbitrato e' affidato a Governi. 561 3. Se l'arbitrato e' affidato a persone, gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che e' parte interessata nella contestazione, avere il domicilio in uno di questi Paesi ed essere al loro servizio. 562 4. Se l'arbitrato e' affidato a Governi o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella contestazione, ma non di meno parti nell'accordo la cui applicazione ha dato origine alla controversia. 563 5. Nel termine di tre mesi a contare dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d'arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro. 564 6. Se nella controversia sono implicate piu' di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni, nella controversia designa un arbitro in conformita' della procedura prevista ai numeri 562 e 563. 565 7. I due arbitri cosi' designati si accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati nel numero 561 e una cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d'accordo fra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun interesse nella contestazione. Il segretario generale dell'Unione designa allora per sorteggio il terzo arbitro. 566 8. Le parti in causa possono intendersi per far risolvere la controversia da un arbitro unico designato di comune accordo; esse possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare per sorteggio l'arbitro unico. 567 9. L'arbitro o gli arbitri sono liberi di stabilire la loro procedura. 568 10. La decisione dell'arbitro unico e' definitiva e vincola le parti in causa. Se l'arbitrato e' affidato a piu' arbitri, la decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti e' definitiva e vincola le parti. 569 11. Ogni parte sostiene le spese d'istruzione e d'introduzione dell'arbitrato. Le spese per l'arbitrato, eccettuate quelle delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa. 570 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni che riguardano la controversia, delle quali l'arbitro o gli arbitri abbiano bisogno.

Convenzione-art. 82

ARTICOLO 82. (Regolamenti amministrativi) 571 Le disposizioni della Convenzione sono completate con i regolamenti amministrativi seguenti: - il Regolamento telegrafico, - il Regolamento telefonico, - il Regolamento delle radiocomunicazioni, - il Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni. In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ciascuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione, tale esemplare restera' depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne inviera' una copia a ciascuno dei Paesi firmatari. Fatto a Malaga-Torremolinos, il 25 ottobre 1973. (Seguono le firme)

Allegato 1

ALLEGATO 1. (si veda il numero 3) Afganistan (Repubblica dell') Albania (Repubblica Popolare di) Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare) Alto Volta (Repubblica dell') Arabia Saudita (Regno dell') Argentina (Repubblica) Australia Austria Bangladesh (Repubblica Popolare del) Barbados Belgio Bielorussia (Repubblica Socialista Sovietica di) Birmania (Unione di) Bolivia (Repubblica di) Botswana (Repubblica di) Brasile (Repubblica Federativa del) Bulgaria (Repubblica Popolare di) Burundi (Repubblica del) Camerun (Repubblica Unita del) Canada Cecoslovacchia (Repubblica Socialista) Centroafricana (Repubblica) Ciad (Repubblica del) Cile Cina (Repubblica Popolare di) Cipro (Repubblica di) Citta' del Vaticano (Stato della) Colombia (Repubblica di) Congo (Repubblica Popolare del) Corea (Repubblica di) Costa d'Avorio (Repubblica della) Costa Rica Cuba Dahomey (Repubblica del) Danimarca Dominicana (Repubblica) Egitto (Repubblica Araba d') El Salvador) (Repubblica di) Emirati Arabi Uniti Equatore Etiopia Figi Filippine (Repubblica delle) Finlandia Francia Gabon (Repubblica del) Germania (Repubblica Federale di) Ghana Giamaica Giappone Giordania (Regno Achemita di) Grecia Guatemala Guiana Guinea (Repubblica di) Guinea Equatoriale (Repubblica della) Haiti (Repubblica di) Honduras (Repubblica di) India (Repubblica dell') Indonesia (Repubblica d') Iran Iraq (Repubblica d') Irlanda Islanda Israele (Stato d') Italia Kenia (Repubblica del) Khmer (Repubblica) Kuwait (Stato del) Laos (Regno del) Lesotho (Regno del) Libano Liberia (Repubblica della) Libia (Repubblica Araba) Liechtenstein (Principato del) Lussemburgo Malaisia Malawi Maldive (Repubblica delle) Malgascia (Repubblica) Mali (Repubblica del) Malta Marocco (Regno del) Mauritania (Repubblica Islamica di) Maurizio Messico Monaco Mongolia (Repubblica Popolare della) Nauru (Repubblica di) Nepal Nicaragua Niger (Repubblica del) Nigeria (Repubblica Federale della) Norvegia Nuova Zelanda Oman (Sultanato di) Pakistan Panama (Repubblica di) Paraguay (Repubblica del) Paesi Bassi (Regno dei) Peru' Polonia (Repubblica Popolare di) Portogallo Qatar (Stato del) Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord Repubblica Araba Siriana Repubblica Democratica Tedesca Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina Romania (Repubblica Socialista di) Rwanda (Repubblica) Senegal (Repubblica del) Sierra Leone Singapore (Repubblica di) Spagna Somalia (Repubblica Democratica) Sri Lanka (Ceylon) (Repubblica di) Stati Uniti d'America Sudafricana (Repubblica) Sudan (Repubblica Democratica del) Svezia Svizzera (Confederazione) Swaziland (Regno dello) Tailandia Tanzania (Repubblica Unita di) Togolese (Repubblica) Tonga (Regno dei) Trinita' e Tobago Tunisia Turchia Uganda (Repubblica dell') Ungheria (Repubblica Popolare) Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Uruguay (Repubblica Orientale dell') Venezuela (Repubblica del) Viet Nam (Repubblica del) Yemen (Repubblica Araba del) Yemen (Repubblica Democratica Popolare del) Zaire (Repubblica dello) Zambia (Repubblica di)

Allegato 2

ALLEGATO 2. DEFINIZIONE DI CERTI TERMINI USATI NELLA CONVENZIONE E NEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile dei provvedimenti da prendere per adempiere gli obblighi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti. Disturbo nocivo: Qualsiasi emissione, radiazione o induzione che compromette il funzionamento d'un esercizio di radionavigazione o altri servizi di sicurezza(1) o che provoca una grave deteriorazione della qualita' d'un servizio di radiocomunicazioni funzionante in conformita' del Regolamento delle radiocomunicazioni, o lo disturba e lo interrompe ripetutamente. Corrispondenza pubblica: Qualsiasi telecomunicazione che gli uffici e i posti a disposizione del pubblico devono accettare per la trasmissione. Delegazione: Insieme dei delegati e, se e' il caso, dei rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Paese. Ogni Membro e' libero di comporre la sua delegazione a suo piacimento. Esso puo' segnatamente includervi, come delegati, consiglieri o addetti, delle persone appartenenti ad aziende private da lui riconosciute o persone appartenenti ad altre aziende private che si interessano delle telecomunicazioni. Delegato: Persona inviata dal Governo d'un Membro dell'Unione a una Conferenza di plenipotenziari o persona che rappresenta il Governo o l'amministrazione d'un Membro dell'Unione a una conferenza amministrativa o a una riunione d'un Comitato consultivo internazionale. Perito: Persona inviata da un organismo nazionale scientifico o industriale, autorizzato dal Governo o dall'amministrazione del suo Paese ad assistere alle riunioni delle commissioni di studi d'un Comitato internazionale. Azienda privata: Ogni privato o societa', per quanto non sia una istituzione o un'agenzia governativa, che gestisce un impianto di telecomunicazione inteso ad assicurare un servizio di telecomunicazioni internazionale o suscettibile di produrre disturbi nocivi a tale servizio. Azienda privata riconosciuta: Ogni azienda privata che risponde alla definizione sopra indicata, la quale gestisce un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi indicati all'articolo 44 della Convenzione sono imposti dal Membro sul territorio del quale e' situata la sede sociale di detta azienda oppure dal Membro che ha autorizzato questa azienda a stabilire e a esercitare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio. Osservatore: Persona inviata: - dalle Nazioni Unite in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 39 della Convenzione; - da una delle organizzazioni internazionali invitate o ammesse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, a partecipare ai lavori d'una conferenza; - dal Governo d'un Membro dell'Unione partecipante senza diritto di voto a una conferenza amministrativa regionale, convocata conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 54 della Convenzione. Radio: Prefisso relativo all'impiego delle onde radioelettriche. Radiocomunicazione: Telecomunicazione mediante le onde radioelettriche. Rappresentante: Persona inviata da un'azienda privata riconosciuta a una conferenza amministrativa o a una riunione d'un Comitato consultivo internazionale. Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in genere. Questo servizio puo' comprendere emissioni sonore, di televisione, o altre. Servizio internazionale: Servizio di telecomunicazioni tra uffici o posti di telecomunicazione di qualsiasi natura situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi. Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra posti mobili e posti terrestri, o fra posti mobili. Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura per filo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici. Telegramma: Scritto destinato a essere trasmesso per telegrafia, per essere recapitato al destinatario. Questo termine comprende pure il radiotelegramma, salvo specificazione contraria. Telegrammi, chiamate e conversazioni telefoniche di Stato: Sono i telegrammi, le chiamate e le conversazioni telefoniche che provengono da una delle autorita' qui appresso indicate: - capo d'uno Stato; - capo e Membri d'un Governo; - capi comandanti delle forze militari terrestri, navali o aeree; - agenti diplomatici o consolari; - segretario generale delle Nazioni Unite; capi degli organi principali delle Nazioni Unite; - Corte internazionale di giustizia. Le risposte ai telegrammi di Stato qui sopra specificati sono pure considerate come telegrammi di Stato. Telegrammi di servizio: Telegrammi scambiati tra: a) le amministrazioni; b) le aziende private riconosciute; c) le amministrazioni e le aziende private riconosciute; d) le amministrazioni e le aziende private riconosciute, da una parte, e il segretario generale dell'Unione, dall'altra; relativi alle telecomunicazioni pubbliche internazionali. Telegrammi privati: Telegrammi che non siano telegrammi di Stato o di servizio. Telegrafia: Sistema di telecomunicazioni impiegato in ogni operazione per la trasmissione e la riproduzione a distanza del contenuto di qualsiasi documento, come uno scritto, uno stampato o un'immagine fissa, oppure la riproduzione a distanza di qualunque genere d'informazioni sotto questa forma. Conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni, il termine "telegrafia" significa, salvo avviso contrario, "un sistema di telecomunicazioni per la trasmissione degli scritti mediante l'impiego d'un codice di segnali". Telefonia: Sistema di telecomunicazioni per la trasmissione della parola, oppure, in certi casi, di altri suoni. --------------- Si considera servizio di sicurezza ogni servizio radioelettrico esercitato in modo permanente o temporaneo per tutelare la sicurezza della vita umana e dei beni.

Allegato 3-art. I

ALLEGATO 3. (si veda l'articolo 39) ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE E L'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PREAMBOLO In base alle disposizioni dell'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 26 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue: ARTICOLO I. Le Nazioni Unite riconoscono l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, chiamata qui di seguito "L'Unione", come l'istituzione specializzata, incaricata di prendere tutti i provvedimenti adatti, conformi al suo Atto costitutivo, per raggiungere gli scopi fissati nel suddetto Atto.

Allegato 3-art. II

ARTICOLO II. (Rappresentanza reciproca). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite sara' invitata a inviare dei rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tutte le conferenze plenipotenziarie e amministrative dell'Unione; essa sara' parimenti invitata, dopo aver preso i dovuti accordi con l'Unione, a inviare dei rappresentanti per assistere a riunioni di Comitati consultivi internazionali o a tutte le altre riunioni convocate dall'Unione, col diritto di partecipare, senza voto, alla discussione delle questioni che interessano le Nazioni Unite. 2. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a scopo di consultazione sulle questioni di telecomunicazioni. 3. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e del Consiglio di tutela, delle loro commissioni e comitati e a partecipare, senza diritto di voto, alle loro deliberazioni, quando saranno trattati argomenti dell'ordine del giorno, ai quali l'Unione possa essere interessata. 4. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute delle Commissioni principali dell'Assemblea generale nel corso delle quali debbano essere discusse questioni di competenza dell'Unione, e a partecipare, senza diritto di voto, a tali discussioni. 5. Il Segretariato delle Nazioni Unite fara' la distribuzione di tutte le relazioni scritte presentate dall'Unione ai Membri dell'Assemblea generale, del Consiglio economico e sociale e delle sue commissioni, e del Consiglio di tutela, secondo i casi. Cosi' pure le relazioni scritte presentate dalle Nazioni Unite saranno distribuite dall'Unione ai suoi Membri.

Allegato 3-art. III

ARTICOLO III. (Iscrizione delle questioni all'ordine del giorno). Dopo le consultazioni preliminari che potrebbero essere necessarie, l'Unione iscrivera' all'ordine del giorno delle Conferenze plenipotenziarie o amministrative, o delle riunioni di altri organi dell'Unione, le questioni che le saranno proposte dalle Nazioni Unite. Il Consiglio economico e sociale e le sue commissioni, nonche' il Consiglio di tutela, iscriveranno parimenti nel loro ordine del giorno le questioni proposte dalle conferenze o dagli altri organi dell'Unione.

Allegato 3-art. IV

ARTICOLO IV. (Raccomandazioni delle Nazioni Unite). 1. L'Unione, tenendo conto del fatto che le Nazioni Unite hanno l'obbligo di favorire l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 55 della Carta, e di aiutare il Consiglio economico e sociale a esercitare le funzioni e il potere che gli conferisce l'articolo 62 della Carta, di fare o provocare studi e rapporti su questioni internazionali nei campi economici, sociali, della cultura intellettuale e dell'educazione, della sanita' pubblica e in altri campi affini, nonche' di rivolgere raccomandazioni su tutte le questioni anzidette alle istituzioni speciali interessate, tenendo conto, inoltre, del fatto che gli articoli 58 e 63 della Carta dispongono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite deve fare raccomandazioni per coordinare le attivita' di dette istituzioni specializzate e i principi generali ai quali esse si ispirano, ritiene utile di prendere i provvedimenti necessari per sottoporre il piu' presto possibile all'esame del suo organo competente, ad ogni buon fine, tutte le raccomandazioni ufficiali che l'Organizzazione delle Nazioni Unite potra' rivolgerle. 2. L'Unione conviene di consultarsi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a domanda di questa, circa le raccomandazioni suddette, e di far conoscere tempestivamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite i provvedimenti che avranno preso l'Unione e i suoi Membri per dar seguito a tali raccomandazioni o i risultati dei provvedimenti stessi. 3. L'Unione cooperera' all'adozione di ogni altro provvedimento che possa essere necessario per garantire il coordinamento pienamente efficace delle attivita' delle istituzioni specializzate e di quelle delle Nazioni Unite. In particolare, essa ritiene opportuno collaborare con ogni organo o con tutti gli organi che il Consiglio economico e sociale potra' istituire per facilitare tale coordinamento e fornire tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per raggiungere questi scopi.

Allegato 3-art. V

ARTICOLO V. (Scambio di informazioni e documenti). 1. Con riserva dei provvedimenti che potrebbero essere necessari per salvaguardare il carattere confidenziale di taluni documenti, le Nazioni Unite e l'Unione procederanno allo scambio completo e quanto piu' possibile rapido di informazioni e di documenti, per soddisfare ai bisogni di ciascuna di esse. 2. Senza pregiudizio del carattere generale delle disposizioni del numero precedente: a) l'Unione presentera' alle Nazioni Unite un rapporto annuale sulla sua attivita'; b) l'Unione dara' corso, quanto piu' possibile, a ogni domanda di rapporti speciali, di studi o d'informazioni che le Nazioni Unite potessero rivolgerle; c) il Segretario generale delle Nazioni Unite procedera' a scambi di vedute con l'autorita' competente dell'Unione, a domanda di questa, per fornire all'Unione quelle informazioni che presentassero per essa un interesse particolare.

Allegato 3-art. VI

ARTICOLO VI. (Assistenza alle Nazioni Unite). L'Unione conviene di cooperare con le Nazioni Unite, con i loro organismi principali e sussidiari, e di dar loro tutta l'assistenza possibile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, tenendo pienamente conto della situazione particolare di quei Membri dell'Unione che non sono Membri delle Nazioni Unite.

Allegato 3-art. VII

ARTICOLO VII. (Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia). 1. L'Unione conviene di fornire alla Corte internazionale di Giustizia tutte le informazioni che questa potesse chiederle in applicazione dell'articolo 34 del suo Statuto. 2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite autorizza l'Unione a chiedere alla Corte internazionale di Giustizia pareri consultivi sulle questioni giuridiche che rientrano nella sua competenza, nonche' sulle questioni concernenti le relazioni mutue dell'Unione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite o con altre istituzioni specializzate. 3. Una richiesta di tal genere puo' essere rivolta alla Corte dalla Conferenza plenipotenziaria o dal Consiglio amministrativo che agisce in virtu' di un'autorizzazione della Conferenza plenipotenziaria. 4. L'Unione, quando chiede un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia, comunica tale richiesta al Consiglio economico e sociale.

Allegato 3-art. VIII

ARTICOLO VIII. (Disposizioni riguardanti il personale). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, quanto piu' sia possibile, norme, metodi e disposizioni comuni intesi a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale e a facilitare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile il personale. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.

Allegato 3-art. IX

ARTICOLO IX. (Servizi statistici). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di fare ogni sforzo per attuare una collaborazione quanto piu' stretta possibile, l'eliminazione di ogni duplicazione nella loro attivita' e l'utilizzazione piu' efficace possibile del loro personale tecnico nel raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, migliorare e diffondere le notizie statistiche. Esse convengono di unire i loro sforzi per trarre il miglior partito possibile dalle notizie statistiche e per alleviare il compito dei Governi e degli altri organismi chiamati a fornire tali notizie. 2. L'Unione riconosce che l'Organizzazione delle Nazioni Unite e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche utili agli scopi generali delle organizzazioni internazionali. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce che l'Unione e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche di propria pertinenza, senza pregiudizio dei diritti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di interessarsi a tali statistiche, in quanto possano essere necessarie all'attuazione dei propri obiettivi o al perfezionamento delle statistiche del mondo intero. Spettera' all'Unione prendere ogni decisione circa la forma nella quale detti documenti saranno compilati. 4. Nell'intento d'istituire un centro di notizie statistiche per uso generale, rimane stabilito che i dati forniti dall'Unione per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno, nella maggior misura possibile, messi a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a sua domanda. 5. Resta convenuto che i dati forniti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno messi a disposizione dell'Unione, a sua domanda, in tutta la misura possibile ed opportuna.

Allegato 3-art. X

ARTICOLO X. (Servizi amministrativi e tecnici). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che e' desiderabile, per utilizzare nel modo piu' efficace il personale e le risorse disponibili, evitare, entro il limite del possibile, l'istituzione di servizi i cui lavori si facciano concorrenza o si accavallino, e, in caso di necessita', consultarsi per raggiungere tale scopo. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno accordi per quanto riguarda la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.

Allegato 3-art. XI

ARTICOLO XI. (Disposizioni per il bilancio e finanziarie). 1. Il bilancio di previsione o il progetto di bilancio dell'Unione sara' trasmesso all'Organizzazione delle Nazioni Unite contemporaneamente all'invio ai Membri dell'Unione; l'Assemblea generale potra' fare in merito raccomandazioni all'Unione. 2. L'Unione avra' il diritto d'inviare rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni dell'Assemblea generale o di ogni commissione di detta Assemblea ogni qualvolta il bilancio dell'Unione sara' in discussione.

Allegato 3-art. XII

ARTICOLO XII. (Finanziamento dei servizi speciali). 1. Se l'Unione si trova costretta, in seguito a una richiesta di assistenza, di rapporti speciali o di studi, presentata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformita' dell'articolo VI o di altre disposizioni del presente accordo, a far fronte a ingenti spese supplementari, le parti interessate si consulteranno per stabilire come sopperire a tali spese nel modo piu' equo possibile. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione si consulteranno altresi' per prendere quei provvedimenti che riterranno convenienti per sopperire alle spese dei servizi centrali, amministrativi, tecnici o fiscali e di tutte le facilitazioni o assistenze speciali concesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a domanda dell'Unione.

Allegato 3-art. XIII

ARTICOLO XIII. (Lasciapassare delle Nazioni Unite). I funzionari dell'Unione hanno il diritto di utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi speciali che saranno conchiusi dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle autorita' competenti dell'Unione.

Allegato 3-art. XIV

ARTICOLO XIV. (Accordi fra istituzioni). 1. L'Unione conviene d'informare il Consiglio economico e sociale della natura e della portata di ogni accordo ufficiale previsto tra l'Unione ed ogni altra istituzione specializzata od ogni altra organizzazione intergovernativa, od ogni organizzazione internazionale non governativa, ed informera' inoltre il Consiglio economico e sociale dei particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite conviene d'informare l'Unione circa la natura e la portata di ogni accordo ufficiale proposto da ogni altra istituzione specializzata su questioni che possano interessare l'Unione ed inoltre comunichera' all'Unione i particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso.

Allegato 3-art. XV

ARTICOLO XV. (Collegamento). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono le disposizioni di cui sopra nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo. 2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo piu' adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.

Allegato 3-art. XVI

ARTICOLO XVI. (Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite) 1. L'Unione riconosce l'importanza per l'Organizzazione delle Nazioni Unite di fruire degli stessi diritti dei Membri dell'Unione nell'esercizio dei servizi di telecomunicazione. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite s'impegna a esercitare i servizi di telecomunicazione che da essa dipendono attenendosi alle norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento annesso a detta Convenzione. 3. Le modalita' precise d'applicazione del presente articolo saranno oggetto di accordi speciali.

Allegato 3-art. XVII

ARTICOLO XVII. (Esecuzione dell'accordo). Il Segretario generale delle Nazioni Unite e l'autorita' competente dell'Unione potranno conchiudere tutti quegli accordi supplementari che riterranno convenienti nell'applicazione del presente accordo.

Allegato 3-art. XVIII

ARTICOLO XVIII. (Revisione). Il presente accordo puo' essere riveduto mediante intesa tra le Nazioni Unite e l'Unione, con riserva di un preavviso di sei mesi, dato dall'una o dall'altra parte.

Allegato 3-art. XIX

ARTICOLO XIX. (Entrata in vigore). 1. Il presente accordo entrera' provvisoriamente in vigore dopo approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Conferenza plenipotenziaria delle telecomunicazioni tenutasi ad Atlantic City nel 1947. 2. Con riserva dell'approvazione indicata nel numero 1, il presente accordo entrera' ufficialmente in vigore contemporaneamente alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, o ad una data anteriore, secondo la decisione dell'Unione.

Protocollo finale

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)