La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con tre allegati, un protocollo finale e sei protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45 della medesima.
Art. 3
La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata convenzione, sara' corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PREAMBOLO 1 I plenipotenziari dei Governi contraenti, pur riconoscendo pienamente a ciascun Paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie telecomunicazioni, allo scopo di facilitare le relazioni tra i popoli mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno, di comune accordo, conchiuso la presente convenzione, che e' lo strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. ARTICOLO 1. (Composizione dell'Unione) 2 1. L'Unione internazionale delle telecomunicazioni si compone di Membri che, tenuto conto del principio d'universalita' e dell'interesse a che la partecipazione all'Unione sia universale, sono: 3 a) ogni Paese elencato nell'allegato 1, che firma e ratifica la Convenzione o aderisce a questo Atto; 4 b) ogni Paese non elencato nell'allegato 1, che diventa Membro delle Nazioni Unite e aderisce alla Convenzione conformemente ai disposti dell'articolo 46; 5 c) ogni Paese sovrano non elencato nell'allegato 1, e non Membro delle Nazioni Unite, che aderisce alla Convenzione, conformemente ai disposti dell'articolo 46, dopo che la sua domanda di ammissione come Membro dell'Unione sia stata accettata dai 2/3 dei Membri dell'Unione. 6 2. In applicazione dei disposti del numero 5, se una domanda di adesione come Membro e' presentata nell'intervallo fra due Conferenze di plenipotenziari per via diplomatica e per il tramite del Paese dove e' fissata la sede dell'Unione, il segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenutosi se non ha risposto nel termine di 4 mesi a contare dal giorno in cui e' stato consultato.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. (Diritti e obblighi dei Membri) 7 1. 1 Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione. 8 2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti: a) ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell'Unione, e' eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell'Unione; 9 b) ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che fa parte del Consiglio d'amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio; 10 c) ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. (Sede dell'Unione). 11 La sede dell'Unione e' stabilita a Ginevra.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. (Oggetto dell'Unione) 12 1. L'Unione ha per oggetto: a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale per il miglioramento e l'impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni specie; 13 b) di favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici e il loro sfruttamento piu' efficace, allo scopo di aumentare il rendimento dei servizi delle telecomunicazioni, di estenderne l'uso e di generalizzare quanto piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico; 14 c) di armonizzare gli sforzi delle nazioni verso questi fini comuni. 15 2. A tale scopo, e piu' particolarmente, l'Unione: a) attribuisce le frequenze dello spettro radioelettrico e registra le assegnazioni di frequenze, in modo da evitare disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi; 16 b) coordina gli sforzi nell'intento di eliminare i disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze; 17 c) coordina gli sforzi in vista di permettere lo sviluppo armonioso dei mezzi di telecomunicazione, specialmente quelli facenti capo alle tecniche spaziali, al fine di utilizzare nel modo migliore le possibilita' che tali mezzi offrono; 18 d) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri nell'intento di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio efficiente e una gestione finanziaria delle telecomunicazioni solida e indipendente; 19 e) incoraggia la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo, con tutti i mezzi a sua disposizione, in particolare con la partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite; 20 f) provoca l'adozione di provvedimenti che consentano di garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; 21 g) procede a studi, emana regolamenti, prende risoluzioni, elabora raccomandazioni e suggerimenti e raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. (Struttura dell'Unione) 22 L'Unione comprende gli organi seguenti: 1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell'Unione; 23 2. le conferenze amministrative; 24 3. il Consiglio d'amministrazione; 25 4. gli organi permanenti seguenti: a) il Segretariato generale; 26 b) il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (I.F.R.B.); 27 c) il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.); 28 d) il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.).
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. (Conferenza di plenipotenziari) 29 1. La Conferenza di plenipotenziari e' composta di delegazioni rappresentanti i Membri. Essa e' convocata a intervalli regolari, normalmente ogni 5 anni. 30. 2. La Conferenza di plenipotenziari; a) fissa i principi generali che l'Unione deve osservare per conseguire gli scopi enunciati all'articolo 4 della presente Convenzione; 31 b) esamina il rapporto del Consiglio d'amministrazione relativo all'attivita' di tutti gli organismi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari; 32 c) fissa le basi del bilancio di previsione dell'Unione e il massimo delle sue spese ordinarie per il periodo che va fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato il programma delle conferenze amministrative e delle riunioni che l'Unione terra' probabilmente durante questo periodo; 33 d) fissa gli stipendi di base, le scale degli stipendi e il regime delle indennita' e pensioni di tutti i funzionari dell'Unione e formula, se necessario, tutte le direttive generali concernenti gli effettivi dell'Unione; 34 e) esamina i conti dell'Unione e li approva definitivamente se necessario; 35 f) elegge i Membri dell'Unione chiamati a comporre il Consiglio d'amministrazione; 36 g) elegge il segretario generale e il vice-segretario generale e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni; 37 h) elegge i Membri dell'I.F.R.B. e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni; 38 i) rivede la Convenzione, se lo giudica necessario; 39 j) conchiude o, se e' il caso, rivede gli accordi tra l'Unione e le altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio conchiuso dal Consiglio d'amministrazione in nome dell'Unione con queste medesime organizzazioni e da' loro il seguito che giudica necessario; 40 k) tratta tutte le altre questioni di telecomunicazione giudicate opportune.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. (Conferenze amministrative) 41 1. Le conferenze amministrative dell'Unione comprendono; a) le conferenze amministrative mondiali; 42 b) le conferenze amministrative regionali. 43 2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per elaborare particolari problemi delle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte all'ordine del giorno. Le risoluzioni prese devono, in ogni caso, essere conformi ai disposti della Convenzione. 44 3. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa mondiale puo' comprendere: a) la revisione parziale dei regolamenti amministrativi elencati al numero 571; 45 b) eccezionalmente, la revisione completa di uno o parecchi di questi regolamenti; 46 c) ogni altra questione di carattere mondiale di competenza della conferenza. 47 (2) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa regionale deve comprendere unicamente questioni particolari delle telecomunicazioni di natura regionale, comprese le direttive destinate al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze per quanto concerne il suo operato nella regione pertinente, sempre che tali direttive non pregiudichino gli interessi di altre regioni. Inoltre, le decisioni di una simile conferenza devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dei regolamenti amministrativi.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. (Consiglio d'amministrazione) 48 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di 36 Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari, tenuto conto della necessita' di un'equa rappresentanza di tutte le parti del mondo. Salvo nei casi di vacanza che si verificano nelle condizioni specificate nel regolamento generale, i Membri dell'Unione eletti nel Consiglio d'amministrazione adempiono il loro mandato fino alla data alla quale la Conferenza di plenipotenziari procede all'elezione di un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili. 49 (2) Ogni Membro del Consiglio designa, a far parte del Consiglio, una persona che puo' essere assistita da uno o parecchi assessori. 50 2. Il Consiglio d'amministrazione emana il suo regolamento interno. 51 3. Nell'intervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione agisce in qualita' di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest'ultima. 52 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione, da parte dei Membri, delle disposizioni della Convenzione, dei regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di svolgere tutti gli altri compiti che gli sono assegnati dalla Conferenza di plenipotenziari. 53 (2) Assicura una coordinazione efficace delle attivita' dell'Unione e esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi permanenti. 54 (3) Favorisce la cooperazione internazionale in vista di assicurare con tutti i mezzi a sua disposizione, e segnatamente con la partecipazione dell'Unione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite, la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, conformemente allo scopo dell'Unione, che e' di favorire con tutti i mezzi possibili lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. (Segretariato generale) 55 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale. 56 (2) Il segretario generale e il vicesegretario generale assumono il loro servizio alla data fissata al momento della loro elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente e sono rieleggibili. 57 (3) Il segretario generale prende tutti i provvedimenti necessari affinche' le risorse dell'Unione siano utilizzate con parsimonia ed e' responsabile verso il Consiglio d'amministrazione per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione. Il vicesegretario generale e' responsabile verso il segretario generale. 58 2. (1) Se il posto di segretario generale diviene vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale e conserva questa carica fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente; egli e' eleggibile a questo posto. 59 (2) Se il posto di vicesegretario generale diviene vacante a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione nomina un successore per la durata rimanente del mandato. 60 (3) Se i posti di segretario generale e di vicesegretario generale diventano vacanti simultaneamente, il direttore del Comitato consultivo internazionale che e' stato piu' a lungo in servizio esercita le funzioni di segretario generale durante una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d'amministrazione nomina un segretario generale, e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella che e' stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario cosi' nominato resta in carica per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli puo' fare atto di candidatura alle elezioni al posto di segretario generale o di vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata. 61 3. Il segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione. 62 4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest'ultimo.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. (Comitato internazionale di registrazione delle frequenze) 63 1. Il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (I.F.R.B.) e' composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai Paesi membri dell'Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del mondo. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre un solo candidato, che deve essere cittadino del suo Paese. 64 2. I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, nell'esercizio delle loro funzioni, non rappresentano il loro Paese ne' una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un mandato internazionale. 65 3. I compiti essenziali del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti: a) effettuare una registrazione metodica delle assegnazioni di frequenza fatte dai diversi Paesi, in modo da stabilire, in conformita' della procedura indicata nel regolamento delle radiocomunicazioni e, se del caso, delle decisioni delle conferenze competenti dell'Unione, la data, lo scopo e le caratteristiche tecniche di ciascuna di tali assegnazioni al fine di assicurare il riconoscimento ufficiale internazionale; 66 b) effettuare, nelle stesse condizioni e allo stesso scopo, una registrazione metodica delle ubicazioni assegnate dai Paesi ai satelliti geostazionari; 67 c) fornire avvisi ai Membri in vista dell'esercizio del piu' gran numero possibile di vie radioelettriche nelle regioni dello spettro delle frequenze dove i disturbi nocivi possono prodursi, come pure in vista dell'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari; 68 d) adempiere tutti i compiti suppletivi concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze e l'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari conformemente alle procedure previste dal regolamento delle radiocomunicazioni, prescritte da una conferenza competente dell'Unione o dal Consiglio d'amministrazione con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di una tale conferenza o in esecuzione delle sue decisioni; 69 e) tenere a giorno i documenti indispensabili all'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. (Comitati consultivi internazionali) 70 1. (1) Il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.) e' incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni inerenti alle questioni tecniche e d'esercizio specificamente relative alle radiocomunicazioni. 71 (2) Il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) e' incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni sulle questioni tecniche d'esercizio e tariffati concernenti la telegrafia e la telefonia. 72 (3) Nell'adempimento dei suoi compiti, ogni Comitato consultivo internazionale deve prestare particolare attenzione allo studio delle questioni e all'elaborazione di raccomandazioni direttamente legate all'istituzione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito regionale e nel campo internazionale. 73 2. I Comitati consultivi internazionali hanno quali Membri: a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 74 b) ogni azienda privata riconosciuta che, con l'approvazione del Membro che l'ha riconosciuta, domanda di partecipare ai lavori di questi Comitati. 75 3. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale e' assicurato: a) dall'assemblea plenaria; 76 b) dalle commissioni di studio che costituisce; 77 c) da un direttore, eletto da un'assemblea plenaria e nominato in conformita' del Regolamento generale. 78 4. Una Commissione mondiale del Piano e Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtu' di decisioni congiunte delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un Piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenti un interesse particolare per i Paesi in via di sviluppo e siano elaborate per ordine di tali Comitati. 79 5. I metodi di lavoro dei Comitati consultivi internazionali sono definiti nel Regolamento generale.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. (Comitato di coordinazione) 80 1. (1) Il Comitato di coordinazione assiste il segretario generale e gli da' pareri su questioni amministrative e finanziarie e di cooperazione tecnica interessanti parecchi organismi permanenti, come anche nel campo delle relazioni esterne e dell'informazione pubblica, tenendo pienamente conto in questo delle decisioni del Consiglio d'amministrazione e degli interessi dell'Unione tutta intera. 81 (2) Il Comitato esamina parimenti tutte le questioni importanti che gli sono sottoposte dal Consiglio d'amministrazione. Dopo aver studiato tali questioni, il Comitato presenta al Consiglio un rapporto in merito, per il tramite del segretario generale. 82 2. Il Comitato di coordinazione e' composto del vicesegretario generale, dei direttori dei Comitati consultivi internazionali e del presidente dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze; e' presieduto dal segretario generale.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. (I funzionari eletti e il personale dell'Unione) 83 1. (1) Nell'adempimento delle loro funzioni, i funzionari e il personale dell'Unione non devono sollecitare ne' accettare istruzioni da nessun Governo, ne' da nessuna autorita' estranea all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali. 84 (2) Ogni Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei funzionari eletti e del personale dell'Unione, e non deve cercare d'influenzarli nell'adempimento del loro dovere. 85 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono avere ne' partecipazioni ne' interessi finanziari di qualsiasi natura in un'azienda qualsiasi che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione "interessi finanziari" non dev'essere interpretata come un divieto alla continuazione di versamenti per la pensione a motivo di un impiego o di servizi anteriori. 86 2. Il segretario generale, il vicesegretario generale e i direttori dei Comitati consultivi internazionali devono essere tutti cittadini di Paesi differenti, Membri dell'Unione; e' auspicabile che la stessa regola si estenda ai Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. In occasione dell'elezione di questi funzionari, occorre tenere debitamente conto dei principi esposti al numero 87 e di una ripartizione geografica equa tra le regioni del mondo. 87 3. La considerazione dominante nel reclutamento e nella fissazione delle condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di assicurare all'Unione i servizi di persone che possiedano le piu' alte qualita' d'efficienza, di competenza e d'integrita'. L'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' larga possibile deve essere debitamente presa in considerazione.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. (Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione di conferenze e di altre riunioni) 88 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e la direzione dei loro dibattiti, le conferenze, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali applicano il regolamento interno compreso nel Regolamento generale. 89 2. Ogni conferenza, assemblea plenaria o riunione dei Comitati consultivi internazionali puo' adottare le regole che giudica indispensabili a complemento di quelle del regolamento interno. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni dalla Convenzione e del Regolamento generale; se si tratta di regole complementari adottate da assemblee plenarie e da commissioni di studi, esse sono pubblicate sotto forma di risoluzione nei documenti delle assemblee plenarie.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. (Finanze dell'Unione) 90 1. Le spese dell'Unione comprendono i costi attinenti: a) al Consiglio d'amministrazione e agli organismi permanenti dell'Unione; 91 b) alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative mondiali. 92 2. Le spese dell'Unione sono coperte dalle contribuzioni dei suoi Membri determinate in funzione del numero d'unita' corrispondente alla classe di contribuzione scelta da ogni Membro secondo lo specchietto seguente: classe di 30 unita' classe di 5 unita' classe di 25 unita' classe di 4 unita' classe di 20 unita' classe di 3 unita' classe di 18 unita' classe di 2 unita' classe di 15 unita' classe di 1/2 unita' classe di 13 unita' classe di 1 unita' classe di 10 unita' classe di 1/2 unita' classe di 8 unita' 93 3. I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale essi intendono partecipare alle spese dell'Unione. 94 4. Nessuna riduzione del numero di unita' di contribuzione, fissata conformemente alla Convenzione, puo' prendere effetto durante la validita' della presente Convenzione. 95 5. Le spese delle conferenze amministrative regionali di cui al numero 42 sono sopportate da tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di quest'ultimi e, sulla stessa base, da quei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze. 96 6. I Membri pagano anticipatamente la loro parte di contribuzione annuale, calcolata secondo il bilancio di previsione fissato dal Consiglio d'amministrazione. 97 7. Un Membro in ritardo con i suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto definito ai numeri 9 e 10, dal momento che l'importo dei suoi arretrati e' uguale o superiore all'importo delle contribuzioni che questo Membro deve pagare per i due anni precedenti. 98 8. Le disposizioni che regolano le contribuzioni finanziarie delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali figurano nel Regolamento generale.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. (Lingue) 99 1. (1) Le lingue ufficiali dell'Unione sono: l'inglese, il cinese, lo spagnolo, il francese e il russo. 100 (2) Le lingue di lavoro dell'Unione sono: l'inglese, lo spagnolo e il francese. 101 (3) In caso di contestazione, fa fede il testo francese. 102 2. (1) I documenti definitivi delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative, i loro Atti finali, i loro protocolli, le loro risoluzioni, le loro raccomandazioni e i loro suggerimenti sono redatti nelle lingue ufficiali dell'Unione, in base a testi che si equivalgono tanto nella forma quanto nel contenuto. 103 (2) Tutti gli altri documenti di queste conferenze sono redatti nelle lingue di lavoro dell'Unione. 104 3. (1) I documenti ufficiali di servizio dell'Unione, previsti dai regolamenti amministrativi, sono pubblicati nelle cinque lingue ufficiali. 105 (2) Tutti gli altri documenti di cui il segretario generale deve, conformemente alle sue attribuzioni, provvedere alla distribuzione generale, sono redatti nelle tre lingue di lavoro. 106 4. Nei dibattiti delle conferenze dell'Unione e nelle riunioni del suo Consiglio d'amministrazione e dei suoi Comitati consultivi internazionali, deve essere adoperato un sistema efficiente di traduzione simultanea nelle cinque lingue ufficiali. Tuttavia, quando tutti i partecipanti a una conferenza o a una riunione acconsentono, i dibattiti possono essere tenuti in un numero di lingue inferiore alle cinque lingue suddette. L'interpretazione tra queste lingue e l'arabo e' assicurato alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative dell'Unione.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. (Capacita' giuridica dell'Unione) 107 L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacita' giuridica che le e' necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. (Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni) 108 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorita' ne' preferenze di qualsiasi genere.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. (Arresto delle telecomunicazioni) 109 1. I Membri si riservano il diritto di fermare la trasmissione di qualsiasi telegramma private che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l'ufficio di origine dell'arresto totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato. 110 2. I Membri si riservano altresi' il diritto di interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20. (Sospensione del servizio) 111 Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretariato generale.
Convenzione-art. 21
ARTICOLO 21. (Responsabilita') 112 I Membri non accettano alcuna responsabilita' nei confronti degli utenti dei servizi internazionali delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i reclami tendenti a ottenere il risarcimento di danni e interessi.
Convenzione-art. 22
ARTICOLO 22. (Segreto delle telecomunicazioni) 113 1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per garantire il segreto delle corrispondenze internazionali. 114 2. Essi si riservano tuttavia il diritto di trasmettere tali corrispondenze alle autorita' competenti allo scopo di salvaguardare l'applicazione della loro legislazione interna o l'esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui sono parte.
Convenzione-art. 23
ARTICOLO 23. (Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione) 115 1. I Membri prendono i provvedimenti opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. 116 2. Tali vie e impianti devono essere esercitati quanto piu' possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d'esercizio e mantenuti in conformita' dei progressi scientifici e tecnici. 117 3. I Membri provvedono alla sicurezza di queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione. 118 4. Salvo accordi particolari, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l'efficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si trovano sotto il loro controllo.
Convenzione-art. 24
ARTICOLO 24. (Notificazione delle contravvenzioni) 119 Al fine di facilitare l'applicazione dei disposti dell'articolo 44, i Membri si impegnano a informarsi vicendevolmente sulle contravvenzioni ai disposti della presente Convenzione e dei Regolamenti annessi.
Convenzione-art. 25
ARTICOLO 25. (Priorita' delle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana) 120 I servizi internazionali delle telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta alle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nell'aria e nello spazio extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche d'urgenza eccezionale dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
Convenzione-art. 26
ARTICOLO 26. (Priorita' dei telegrammi di Stato; delle chiamate e delle conversazioni telefoniche di Stato) 121 Con riserva dei disposti degli articoli 25 e 36, i telegrammi di Stato godono del diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le chiamate e le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, a domanda speciale e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorita' sulle altre chiamate e conversazioni telefoniche.
Convenzione-art. 27
ARTICOLO 27. (Linguaggio segreto) 122 1. I telegrammi di Stato, come anche i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni. 123 2. I telegrammi privati in linguaggio segreto possono essere ammessi tra tutti i Paesi, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente notificato, per il tramite del segretario generale, che non ammettono tale linguaggio per queste corrispondenze 124 3. I Membri che non ammettono i telegrammi privati in linguaggio segreto, in provenienza o a destinazione del loro territorio, devono accettarli in transito, salvo nel caso della sospensione del servizio prevista all'articolo 20.
Convenzione-art. 28
ARTICOLO 28. (Tasse e franchigia) 125 Le disposizioni relative alle tasse delle telecomunicazioni e i diversi casi in cui la franchigia e' accordata sono fissati nei Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 29
ARTICOLO 29. (Compilazione e scambio dei conti) 126 I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operanti in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno conchiuso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali conchiusi in virtu' dell'articolo 31, questi regolamenti di conti sono fatti in conformita' dei Regolamenti amministrativi.
Convenzione-art. 30
ARTICOLO 30. (Unita' monetaria) 127 L'unita' monetaria usata nella composizione delle tariffe delle telecomunicazioni internazionali e nella compilazione dei conti internazionali e' il franco oro di 100 centesimi, del peso di 10/31 di grammo e al titolo di 0,900.
Convenzione-art. 31
ARTICOLO 31. (Accordi particolari) 128 I Membri riservano a se', alle aziende private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facolta' di conchiudere accordi speciali su questioni di telecomunicazioni che non interessano la generalita' dei Membri. Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le disposizioni della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.
Convenzione-art. 32
ARTICOLO 32. (Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali) 129 I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di conchiudere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell'intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d'essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono pero' essere in contraddizione con la presente Convenzione.
Convenzione-art. 33
ARTICOLO 33. (Utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari). 130 1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per assicurare in modo soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tale scopo, che si sforzano di applicare entro i piu' brevi termini, gli ultimi ritrovati della tecnica. 131 2. Al momento di utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che devono essere utilizzate in modo efficace e economico, al fine di permettere un accesso equo a questa orbita e a queste frequenze ai differenti Paesi o gruppi di Paesi, secondo i loro bisogni e i mezzi tecnici di cui possono disporre, conformemente ai disposti del Regolamento delle radiocomunicazioni.
Convenzione-art. 34
ARTICOLO 34. (Intercomunicazione) 132 1. Le stazioni che effettuano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato. 133 2. Tuttavia, per non intralciare il progresso, scientifico, le disposizioni del numero 132 non vietano l'uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purche' tale incapacita' sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l'effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l'intercomunicazione. 134 3. Nonostante le disposizioni del numero 132, una stazione puo' essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, atteso lo scopo di questa o altra circostanza indipendente dal sistema impiegato.
Convenzione-art. 35
ARTICOLO 35. (Disturbi nocivi) 135 1. Tutte le stazioni, qualunque sia il loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare un servizio di radio comunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. 136 2. Ogni Membro si impegna a esigere dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a tale scopo l'osservanza delle prescrizioni del numero 135. 137 3. Inoltre, i Membri riconoscono l'opportunita' che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 135.
Convenzione-art. 36
ARTICOLO 36. (Chiamate e messaggi di soccorso) 138 Le stazioni di radiocomunicazioni sono obbligate ad accettare con priorita' assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso, qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare immediatamente il seguito che richiedono.
Convenzione-art. 37
ARTICOLO 37. (Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori). 139 I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.
Convenzione-art. 38
ARTICOLO 38. (Impianti dei servizi di difesa nazionale) 140 1. I Membri conservano l'intera loro liberta' circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze navali e aeree. 141 2. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi nocivi, e alle prescrizioni dei regolamenti amministrativi riguardanti i tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono destinati. 142 3. Inoltre, detti impianti, qualora siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.
Convenzione-art. 39
ARTICOLO 39. (Relazioni con le Nazioni Unite) 143 1. Le relazioni tra le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo conchiuso tra queste due organizzazioni, il cui testo figura nell'allegato 3 alla presente Convenzione. 144 2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI dell'Accordo sopraccitato, i servizi d'esercizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite godono dei diritti e sono sottoposti agli obblighi indicati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi. Di conseguenza, essi hanno il diritto di assistere, a titolo consultivo, a tutte le conferenze dell'Unione, comprese le riunioni dei Comitati consultivi internazionali.
Convenzione-art. 40
ARTICOLO 40. (Relazioni con le organizzazioni internazionali) 145 Allo scopo di contribuire all'attuazione di una coordinazione internazionale completa nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno con essa comunanza d'interessi e di attivita'.
Convenzione-art. 41
ARTICOLO 41. (Disposizioni fondamentali e Regolamento generale) 146 In caso di divergenza tra una disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a 170) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 571), la prima parte prevale.
Convenzione-art. 42
ARTICOLO 42. (Regolamenti amministrativi) 147 1. Le disposizioni della Convenzione sono completate dai Regolamenti amministrativi, che regolano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri. 148 2. La ratifica della presente Convenzione conformemente all'articolo 45 o l'adesione alla presente Convenzione conformemente all'articolo 46 implica l'accettazione dei Regolamenti amministrativi in vigore al momento di questa ratifica o adesione. 149 3. I Membri devono informare il segretario generale della loro approvazione di ogni revisione di questi Regolamenti da parte delle conferenze amministrative competenti. Il segretario generale notifica questa approvazione ai Membri man mano che le riceve. 150 4. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione e una disposizione di un Regolamento amministrativo, la Convenzione prevale.
Convenzione-art. 43
ARTICOLO 43. (Validita' dei Regolamenti amministrativi in vigore) 151 I Regolamenti amministrativi di cui al numero 147 sono quelli in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Essi sono considerati come allegati alla presente Convenzione e rimangono valevoli, con riserva delle revisioni parziali che possono essere adottate ai sensi del numero 44, fino al momento dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti elaborati dalle conferenze amministrative mondiali competenti e destinati a sostituirli quali allegati alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 44
ARTICOLO 44. (Esecuzione della Convenzione e dei Regolamenti) 152 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi ad essa allegati in tutti gli uffici e in tutti i posti di telecomunicazione installati e esercitati da essi e che assicurano servizi internazionali o che possono provocare disturbi nocivi ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto riguarda i servizi non soggetti a questi obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 38. 153 2. Essi devono, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per imporre l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti allegati, alle aziende da loro autorizzate a impiantare e a esercitare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che esercitano stazioni le quali possono provocare disturbi nocivi ai servizi di radiocomunicazione d'altri Paesi.
Convenzione-art. 45
ARTICOLO 45. (Ratifica della Convenzione) 154 1. La presente Convenzione sara' ratificata da ciascuno dei Governi firmatari, secondo le norme costituzionali vigenti nei rispettivi Paesi. Gli strumenti di ratifica saranno inviati, nel piu' breve tempo possibile, per via diplomatica e per il tramite del Governo dello Stato in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale, che provvedera' a notificarli ai Membri. 155 2. (1) Durante un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Governo firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione in conformita' dei numeri da 8 a 10, anche se non ha depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154. 156 (2) Allo spirare d'un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, un Governo firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154, non ha piu' diritto di votare in alcuna conferenza dell'Unione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna riunione degli organismi permanenti dell'Unione, ne' in alcuna consultazione per corrispondenza effettuata in conformita' delle disposizioni della Convenzione, e cio' fino a quando lo strumento di ratifica non sia stato depositato. Non e' tuttavia pregiudicato alcun diritto di tale Governo, salvo quello di voto. 157 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, ogni strumento di ratifica avra' effetto dalla data del deposito presso il segretario generale. 158 4. Nel caso in cui uno o piu' Governi firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i Governi che l'avranno ratificata.
Convenzione-art. 46
ARTICOLO 46. (Adesione alla Convenzione) 159 1. II Governo di un Paese che non ha firmato la presente Convenzione puo' aderirvi in qualsiasi momento, riservate le disposizioni dell'articolo 1. 160 2. Lo strumento di adesione e' inviato per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale. L'adesione ha effetto, sempre che non sia stato convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica l'adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autentica dello strumento.
Convenzione-art. 47
ARTICOLO 47. (Denuncia della Convenzione) 161 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito ha il diritto di denunciarla con una notificazione inviata al segretario generale per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione il segretario generale ne da' avviso agli altri Membri. 162 2. Questa denuncia ha effetto allo spirare del termine di un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.
Convenzione-art. 48
ARTICOLO 48. (Abrogazione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux - 1965) 163 La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux (1965) nelle relazioni tra i Governi contraenti.
Convenzione-art. 49
ARTICOLO 49. (Relazioni con gli Stati non contraenti) 164 Tutti i Membri riservano a se' e alle aziende private riconosciute la facolta' di stabilire le condizioni alle quali essi ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non e' partecipe della presente Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente e' accettata da un Membro, essa dev'essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d'un Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.
Convenzione-art. 50
ARTICOLO 50. (Composizione delle controversie) 165 1. I Membri possono comporre le loro controversie, circa le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all'articolo 42, o in via diplomatica, o seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multilaterali conchiusi tra loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da essi stabilito di comune accordo. 166 2. Qualora non fosse accettato nessuno di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una controversia, puo' fare ricorso all'arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo, secondo il caso.
Convenzione-art. 51
ARTICOLO 51. (Definizioni) 167 Nella presente Convenzione, salvo non risulti altrimenti dal contesto: a) i termini definiti all'allegato 2 alla presente Convenzione hanno il senso ivi riconosciuto; 168 b) gli altri termini definiti nei Regolamenti indicati nell'articolo 42 hanno il senso riconosciuto in questi Regolamenti.
Convenzione-art. 52
ARTICOLO 52. (Entrata in vigore e registrazione della Convenzione) 169 La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1975 tra i Membri per i quali gli strumenti di ratifica o adesione saranno depositati prima di questa data. 170 Conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il segretario generale dell'Unione registrera' la presente Convenzione presso il segretariato delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 53
ARTICOLO 53. (Conferenza di plenipotenziari) 201 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce a intervalli regolari, normalmente ogni cinque anni. 202 (2) Se cio' e' praticamente possibile, la data e il luogo d'una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla Conferenza di plenipotenziari precedente; in caso contrario, tale data e tale luogo sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione. 203 2. (1) La data e/o il luogo della prossima Conferenza di plenipotenziari possono essere mutati: a) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale; 204 b) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 205 (2) Nei due casi, vanno nuovamente stabiliti la data e/o il luogo, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.
Convenzione-art. 54
ARTICOLO 54. (Conferenze amministrative) 206 1. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa e' fissato dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri della regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 225. 207 (2) Ove occorra, l'ordine del giorno comprende le questioni la cui inclusione sia stata stabilita da una Conferenza di plenipotenziari. 208 (3) Una conferenza amministrativa mondiale relativa alle radiocomunicazioni puo' parimenti comprendere nel suo ordine del giorno direttive da dare al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze riguardo al suo operato e l'esame di quest'ultime. 209 2. (1) Una conferenza amministrativa mondiale e' convocata: a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari, che puo' fissare la data e il luogo della sua riunione; 210 b) su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 211 c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale; 212 (d) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 213 (2) Nei casi di cui ai numeri 210, 211, 212 e eventualmente 209, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, riservate le disposizioni del numero 225. 214 3. (1) Una conferenza amministrativa regionale e' convocata: a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;. 215 b) su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale o regionale, precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 216 c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al segretario generale; 217 d) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 218 (2) Nei casi di cui ai numeri 215, 216, 217 e eventualmente 214, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, riservate le disposizioni del numero 225. 219 4. (1) L'ordine del giorno, la data e il luogo di una conferenza amministrativa possono essere mutati: a) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale. Le domande sono indirizzate individualmente al segretario generale che le sottopone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione; 220 b) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 221 (2) Nei casi di cui ai numeri 219 e 220, le modificazioni proposte sono adottate definitivamente soltanto d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 225. 222 5. (1) Il Consiglio d'amministrazione puo' giudicare opportuno far precedere alla sessione principale d'una conferenza amministrativa una riunione preparatoria incaricata di elaborare proposte concernenti la struttura tecnica dei lavori della conferenza. 223 (2) La convocazione di tale riunione preparatoria e il suo ordine del giorno devono essere approvati dalla maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o dalla maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 225. 224 (3) A meno che la riunione preparatoria d'una conferenza amministrativa non decida altrimenti, i testi che essa ha definitivamente approvati vanno raccolti in forma di rapporto che e' approvato da questa riunione e firmato dal suo presidente. 225 6. Nelle consultazioni di cui ai numeri 206, 213, 218, 221 e 223, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine fissato dal Consiglio d'amministrazione sono considerati come se non avessero partecipato a tali consultazioni e di conseguenza non sono presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la meta' del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procede a una nuova consultazione il cui risultato sara' determinante qualunque sia il numero dei suffragi espressi.
Convenzione-art. 55
ARTICOLO 55. (Consiglio d'amministrazione) 226 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. 227 (2) Se tra due Conferenze di plenipotenziari si produce una vacanza in seno al Consiglio d'amministrazione, il seggio spetta di diritto al Membro dell'Unione che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio, il maggior numero di voti tra i Membri appartenenti alla stessa regione che non furono eletti. 228 (3) Un seggio in seno al Consiglio e' considerato come vacante: a) quando un Membro del Consiglio non si e' fatto rappresentare a due sessioni annuali consecutive del Consiglio; 229 b) quando un Paese membro dell'Unione si dimette dalle funzioni di Membro del Consiglio. 230 2. Nella misura del possibile, la persona designata da un Membro del Consiglio d'amministrazione a far parte del Consiglio e' un funzionario della sua amministrazione delle telecomunicazioni oppure e' direttamente responsabile rispetto a tale amministrazione o in suo nome; questa persona dove essere qualificata per la sua esperienza nei servizi delle telecomunicazioni. 231 3. Il Consiglio d'amministrazione elegge il suo presidente e il suo vicepresidente all'inizio di ogni sessione annuale. Essi restano in carica fino all'apertura della successiva sessione annuale e sono rieleggibili. Il vicepresidente sostituisce il presidente assente. 232 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione annuale alla sede dell'Unione. 233 (2) Nel corso di tale sessione, esso puo' decidere di tenere eccezionalmente una sessione suppletiva. 234 (3) Nell'intervallo tra due sessioni ordinarie, esso puo' essere convocato, di regola alla sede dell'Unione, dal suo presidente, a domanda della maggioranza dei suoi Membri, o su iniziativa del suo presidente nelle condizioni previste al numero 255. 235 5. Il segretario generale e il vice-segretario generale, il presidente e il vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e i direttori dei Comitati consultivi internazionali partecipano di pieno diritto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, ma senza prendere parte alle votazioni. Tuttavia, il Consiglio puo' tenere sedute riservate ai suoi soli Membri. 236 6. Il segretario generale assume le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione. 237 7. Il Consiglio d'amministrazione prende decisioni solamente quando e' in sessione. 238 8. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione ha il diritto d'assistere in qualita' di osservatore a tutte le riunioni degli organismi permanenti dell'Unione designati ai numeri 26, 27 e 28. 239 9. Sono a carico dell'Unione solamente le spese di viaggio e di vitto e alloggio sostenute dal rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione per l'adempimento delle sue funzioni nelle sessioni del Consiglio. 240 10. Per lo svolgimento dei compiti che gli sono devoluti dalla Convenzione, il Consiglio d'amministrazione, in particolare: a) e' incaricato, durante l'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, di assicurare la coordinazione con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 39 e 40. A tale riguardo, esso conchiude a nome dell'Unione accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 40 e con le Nazioni Unite, in applicazione dell'accordo tra quest'ultime e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla Conferenza di plenipotenziari successiva, conformemente ai disposti del numero 39; 241 b) fissa l'effettivo e la gerarchia del personale del Segretariato generale e dei segretariati specializzati degli organismi permanenti dell'Unione, tenendo conto delle direttive generali impartite dalla Conferenza di plenipotenziari; 242 c) elabora tutti i Regolamenti che giudica necessari alle attivita' amministrative e finanziarie dell'Unione, come anche i Regolamenti amministrativi destinati a tener conto della pratica corrente dell'organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano il regime comune degli stipendi, indennita' e pensioni; 243 d) controlla il funzionamento amministrativo dell'Unione; 244 e) esamina e fissa il bilancio di previsione annuale dell'Unione, tenendo conto dei limiti fissati per le spese dalla Conferenza di plenipotenziari, realizzando tutte le economie possibili, ma salvaguardando nello spirito l'obbligo fatto all'Unione di ottenere risultati soddisfacenti il piu' rapidamente possibile per mezzo delle conferenze e dei programmi di lavoro degli organismi permanenti; cosi' facendo, il Consiglio tiene conto anche dei piani di lavori menzionati al numero 286 e di tutte le analisi dei costi/benefici menzionati al numero 287; 245 f) prende ogni provvedimento necessario alla verifica annuale dei conti dell'Unione compilati dal segretario generale e approva tali conti, se necessario, per sottometterli alla Conferenza di plenipotenziari successiva; 246 g) aggiusta, se e' necessario: 1. Le tabelle di base degli stipendi del personale della categoria professionale e delle categorie superiori, ad eccezione degli stipendi dei posti ai quali si provvede per via di elezione, al fine di adeguarli alle tabelle di base degli stipendi fissate dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune; 247 2. le tabelle di base degli stipendi del personale della categoria dei servizi generali, per adattarle ai salari applicati dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione; 248 3. le indennita' di posto della categoria professionale e delle categorie superiori, comprese quelle dei posti ai quali si provvede per via di elezione, conformemente alle decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell'Unione; 249 4. le indennita' di cui beneficia tutto il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modificazioni adottate nel regime comune delle Nazioni Unite; 250 5. i contributi dell'Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite, conformemente alle decisioni del Comitato misto di questa Cassa; 251 6. le indennita' di carovita accordate ai beneficiari della Cassa d'assicurazione del personale dell'Unione secondo la prassi seguita dalle Nazioni Unite; 252 h) prende le disposizioni necessarie per la convocazione delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative dell'Unione conformemente agli articoli 53 e 54; 253 i) sottopone alla Conferenza di plenipotenziari le raccomandazioni che giudica utili; 254 j) esamina e coordina i programmi di lavoro nonche' i loro progressi, come anche gli accordi di lavoro degli organismi permanenti, compresi i calendari delle riunioni, e prende le disposizioni che stima opportune; 255 k) procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di segretario generale e/o di vicesegretario generale qualora si avverasse la situazione di cui al numero 59 o 60, e cio' nel corso di una delle sue sessioni regolari se la vacanza si e' prodotta nei novanta giorni che precedono questa sessione, oppure nel corso di una sessione convocata dal suo presidente nei periodi previsti ai numeri sopra menzionati;, 256 l) procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di direttore di un Comitato consultivo internazionale, alla prima sessione regolare tenuta dopo la data in cui la vacanza si e' prodotta. Un direttore cosi' nominato resta in funzione fino all'assemblea plenaria seguente, come lo stipula il numero 305; egli puo' essere eletto a questo posto; 257 m) procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Membro del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze secondo la procedura prevista al numero 297; 258 n) adempie le altre funzioni previste nella Convenzione e, nel quadro di quest'ultima e dei Regolamenti amministrativi, tutte le funzioni giudicate necessarie al buon andamento dell'Unione o dei suoi organismi permanenti presi singolarmente; 259 o) prende i provvedimenti necessari, dopo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere, a titolo provvisorio, i casi non previsti dalla Convenzione, dai Regolamenti amministrativi e dai loro allegati, la cui soluzione non puo' essere rinviata alla prossima conferenza competente; 260 p) sottopone un rapporto sulle attivita' di tutti gli organi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari; 261 q) invia ai Membri dell'Unione, il piu' presto possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, rapporti succinti sui lavori svolti come anche ogni documento che giudica utile.
Convenzione-art. 56
ARTICOLO 56. (Segretariato generale) 262 1. Il segretario generale: a) coordina le attivita' dei differenti organismi permanenti dell'Unione con i consigli e l'assistenza del Comitato di coordinazione di cui al numero 80, al fine di assicurare un impiego il piu' possibile efficace ed economico del personale, dei fondi e degli altri introiti dell'Unione: 263 b) organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di tale Segretariato, conformandosi alle direttive date dalla Conferenza di plenipotenziari e ai regolamenti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; 264 c) prende le misure amministrative circa la costituzione dei segretariati specializzati degli organismi permanenti e nomina il personale di tali segretariati d'intesa con il capo di ogni organismo permanente e basandosi sulla scelta di quest'ultimo, la decisione finale di nomina o di licenziamento spettando al segretario generale; 265 d) comunica al Consiglio d'amministrazione ogni decisione presa dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate che riguardi le condizioni di servizio, d'indennita' e di pensioni del regime comune. 266 e) bada che siano applicati i regolamenti amministrativi e finanziari approvati dal Consiglio d'amministrazione. 267 f) fornisce pareri giuridici agli organi dell'Unione; 268 g) vigila, per i bisogni della gestione amministrativa, sul personale della sede dell'Unione, al fine di assicurare un'utilizzazione il piu' possibile efficace di tale personale e di applicargli le condizioni d'impiego del regime comune. Il personale designato per assistere direttamente i direttori dei Comitati consultivi internazionali e il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze lavora agli ordini diretti degli alti funzionari interessati, ma conformemente alle direttive amministrative generali del Consiglio d'amministrazione e del segretario generale; 269 h) nell'interesse generale dell'Unione e, dopo aver consultato il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze o il direttore del Comitato consultivo di cui si tratta, assegna temporaneamente funzionari ad altri compiti in funzione delle fluttuazioni del lavoro alla sede dell'Unione. Il segretario generale segnala al Consiglio d'amministrazione tali assegnazioni temporanee e le loro conseguenze finanziarie; 270 i) sbriga il lavoro di segretario che precede e segue le conferenze dell'Unione; 271 j) organizza, se necessario in collaborazione con il governo che ha fatto l'invito, il segretariato delle conferenze dell'Unione e, in collaborazione con il capo dell'organismo permanente interessato, fornisce i servizi necessari alle riunioni di ogni organismo permanente dell'Unione, ricorrendo, nella misura in cui lo ritiene necessario, al personale dell'Unione, conformemente al numero 269. Il segretario generale puo' parimenti, a domanda e in virtu' di un contratto, organizzare il segretariato di ogni altra riunione concernente le telecomunicazioni; 272 k) tiene aggiornate le nomenclature ufficiali compilate secondo le informazioni fornite a tale scopo dagli organismi permanenti dell'Unione o dalle amministrazioni, esclusi gli schedari di consultazione e qualsiasi altro incartamento indispensabile che possono riferirsi alle funzioni del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze; 273 l) pubblica i principali rapporti degli organismi permanenti dell'Unione come anche i pareri e le istruzioni d'esercizio da utilizzare nei servizi internazionali delle telecomunicazioni che dipendono da tali pareri; 274 m) pubblica gli accordi internazionali e regionali concernenti le telecomunicazioni che gli sono comunicati dalle parti interessate e tiene aggiornati i documenti che ad essi si riferiscono; 275 n) pubblica le norme tecniche del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, e qualsiasi altra documentazione concernente l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze, quale e' stata elaborata dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze in esecuzione delle sue funzioni; 276 o) compila, pubblica e tiene aggiornati facendo capo, se necessario, ad altri organismi permanenti dell'Unione: 1. Una documentazione che indichi la composizione e la struttura dell'Unione; 277 2. le statistiche generali e i documenti ufficiali di servizio dell'Unione specificati nei Regolamenti amministrativi; 278 3. tutti gli altri documenti la cui compilazione e' prescritta dalle conferenze e dal Consiglio, d'amministrazione; 279 p) raccoglie e pubblica, in forma appropriata, le informazioni nazionali e internazionali concernenti le telecomunicazioni nel mondo intero; 280 q) raccoglie e pubblica, in collaborazione con gli altri organismi permanenti dell'Unione, le informazioni di carattere tecnico o amministrativo che possano essere particolarmente utili ai Paesi in via di sviluppo, al fine di aiutarli a migliorare le loro reti delle telecomunicazioni. L'attenzione di questi Paesi sara' parimenti attirata sulle possibilita' offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici delle Nazioni Unite; 281 r) raccoglie e pubblica tutte le informazioni suscettibili di essere utili ai Membri, concernenti la messa in opera di mezzi tecnici allo scopo di ottenere il miglior rendimento dei servizi delle telecomunicazioni e soprattutto il migliore impiego possibile delle frequenze radioelettriche per diminuire i disturbi; 282 s) pubblica periodicamente, secondo le informazioni raccolte o che sono messe a sua disposizione, comprese quelle che puo' raccogliere da altre organizzazioni internazionali, un giornale d'informazione e di documentazione generali sulle telecomunicazioni; 283 t) stabilisce, dopo aver consultato il direttore del Comitato consultivo internazionale interessato o, a seconda del caso, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, la forma e la presentazione di tutte le pubblicazioni dell'Unione, tenendo, conto della loro natura e del loro contenuto come anche del modo di pubblicazione piu' appropriato e piu' economico; 284 u) prende le misure necessarie affinche' i documenti pubblicati siano distribuiti in tempo utile; 285 v) dopo aver realizzato tutte le economie possibili, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione un progetto di bilancio di previsione annuale, il quale, dopo essere stato approvato dal Consiglio, e' trasmesso a titolo informativo a tutti i Membri dell'Unione; 286 w) prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione piani di lavoro per l'avvenire relativi, alle principali attivita' esercitate alla sede dell'Unione conformemente alle direttive del Consiglio d'amministrazione; 287 x) nella misura in cui il Consiglio d'amministrazione lo giudica opportuno, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione analisi sui costi/benefici delle principali attivita' esercitate alla sede dell'Unione; 288 y) allestisce un rapporto di gestione finanziario, sottoposto ogni anno al Consiglio d'amministrazione, e un conto riassuntivo immediatamente prima di ciascuna Conferenza di plenipotenziari; detti rapporti, dopo verifica e approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, sono comunicati ai Membri e sottoposti alla prossima Conferenza dei plenipotenziari per esame e approvazione definitiva; 289 z) allestisce un rapporto annuale sull'attivita' dell'Unione, che viene trasmesso a tutti i Membri dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 290 a) svolge tutte le altre funzioni di segretariato dell'Unione. 291 2. Il segretario generale o il vicesegretario generale puo' assistere, a titolo consultivo, alle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e a tutte le Conferenze dell'Unione; il segretario generale o il suo rappresentante puo' partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre adunanze dell'Unione; la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e' disciplinata dai disposti del numero 235.
Convenzione-art. 57
ARTICOLO 57. (Comitato internazionale di registrazione delle frequenze) 292 1. (1) I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze devono essere pienamente qualificati per la loro competenza tecnica nel campo delle radiocomunicazioni e avere un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. 293 (2) Inoltre, per permettere una migliore comprensione dei problemi che vengono sottoposti al Comitato in virtu' del numero 67, ogni Membro deve conoscere le condizioni geografiche, economiche e demografiche d'una regione particolare del globo. 294 2. (1) La procedura d'elezione e' fissata dalla conferenza responsabile dell'elezione nel modo specificato al numero 63. 295 (2) A ogni elezione, qualsiasi membro del Comitato in carica puo' essere riproposto come candidato dal Paese di cui e' cittadino. 296 (3) I membri del Comitato assumono il loro servizio il giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che li ha eletti. Essi restano normalmente in carica fino alla data stabilita dalla conferenza che ne elegge i successori. 297 (4) Se, nell'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato, un Membro eletto di quest'ultimo presenta le dimissioni, abbandona le sue funzioni o muore, il presidente del Comitato chiede al segretario generale d'invitare i Paesi membri dell'Unione che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l'elezione di un sostituto da parte del Consiglio d'amministrazione in occasione della sua sessione annuale seguente. Tuttavia, se la vacanza si produce piu' di novanta giorni prima della sessione del Consiglio d'amministrazione, il Paese di cui questo Membro era cittadino designa il piu' presto possibile e entro novanta giorni, un sostituto parimenti cittadino di questo Paese, che restera' in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio d'amministrazione. Il sostituto potra' essere presentato come candidato alla elezione da parte del Consiglio d'amministrazione; 298 (5) Per garantire un funzionamento efficace del Comitato, ogni Paese di cui un cittadino e' stato eletto Membro del Comitato deve, per quanto possibile, astenersi dal richiamarlo nell'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato; 299 3 (1) I metodi di lavoro del Comitato sono definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni; 300 (2) I Membri del Comitato eleggono nel loro seno un presidente e un vicepresidente, i quali adempiono le loro funzioni durante un periodo di un anno in seguito, il vicepresidente succede ogni anno al presidente, e viene eletto un nuovo vicepresidente; 301 3) Il Comitato dispone di un segretariato specializzato. 302 4. Nessun Membro del Comitato deve, nell'esercizio delle sue funzioni, chiedere o ricevere istruzioni da alcun Governo, ne' da alcun Membro d'un Governo qualsiasi, ne' da alcuna organizzazione o persona pubblica o privata. Inoltre, ciascun Membro deve rispettare il carattere internazionale del Comitato e delle funzioni dei suoi Membri, e non deve, in nessun caso, cercare d'influenzare qualcuno di essi nell'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione-art. 58
ARTICOLO 58. (Comitati consultivi internazionali) 303 1. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale e' assicurato mediante: a) l'assemblea plenaria, che si riunisce normalmente ogni tre anni. Quando una conferenza amministrativa mondiale corrispondente e' stata convocata, la riunione dell'assemblea plenaria e' tenuta, se possibile, almeno otto mesi prima di questa conferenza; 304 b) le commissioni di studi istituite dall'assemblea plenaria per trattare le questioni da esaminare; 305 c) un direttore eletto dall'assemblea plenaria, inizialmente per un periodo equivalente a due volte la durata tra due assemblee plenarie consecutive, normalmente per sei anni. Egli e' rieleggibile a ciascuna delle assemblee plenarie successive e, ove fosse rieletto, resta in carica fino alla seguente assemblea plenaria, normalmente per tre anni. Se il posto diviene inopinatamente vacante, l'assemblea plenaria seguente elegge il nuovo direttore; 306 d) un segretariato specializzato che assiste il direttore; 307 e) laboratori o impianti tecnici istituiti dall'Unione. 308 2. (1) Le questioni studiate da ogni Comitato consultivo internazionale, e sulle quali e' incaricato di emettere pareri, gli sono poste dalla Conferenza di plenipotenziari, da una conferenza amministrativa, dal Consiglio d'amministrazione, da un altro Comitato consultivo o dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Tali questioni si aggiungono a quelle che l'assemblea plenaria del Comitato consultivo interessato ha deciso di prendere in considerazione, o, nell'intervallo delle assemblee plenarie, a quelle la cui iscrizione e' stata chiesta o approvata da almeno 20 Membri dell'Unione. 309 (2) A domanda dei Paesi interessati, ogni Comitato consultivo puo' parimenti eseguire studi e dare consigli su questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di questi Paesi. Lo studio di tali questioni e' disciplinato dai disposti del numero 308.
Convenzione-art. 59
ARTICOLO 59. (Comitato di coordinazione) 310 1. (1) Il Comitato di coordinazione coadiuva il segretario generale nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati in virtu' dei numeri 282, 285, 288 e 289. 311 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare la coordinazione con ogni organizzazione internazionale, di cui agli articoli 39 e 40, per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell'Unione nelle conferenze di tali organizzazioni. 312 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione nel campo della cooperazione tecnica e presenta raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione per il tramite del segretario generale. 313 2. Il Comitato deve provvedere affinche' le sue conclusioni siano possibilmente prese per accordo comune. Il segretario generale puo' tuttavia prendere decisioni, anche senza essere appoggiate da altri due o piu' membri del Comitato, ove reputi che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non puo' essere differita alla prossima sessione del Consiglio d'amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio e per iscritto ai Membri del Consiglio d'amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l'hanno indotto a prendere tali decisioni, come anche i punti di vista presentati per scritto dagli altri Membri del Comitato. 314 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, normalmente almeno una volta al mese.
Convenzione-art. 60
ARTICOLO 60. (Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari in caso di partecipazione di un Governo invitante) 315 1. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza. 316 2. (1) Un anno prima di tale data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro dell'Unione. 317 (2) Questi inviti possono essere mandati sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite d'un altro Governo. 318 3. Il segretario generale manda un invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, e, a domanda, alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32. 319 4. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' invitare le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite come anche l'Agenzia internazionale dell'energia atomica a inviare osservatori per partecipare alle conferenze con voto consultivo, sulla base della reciprocita'. 320 5. (1) Le risposte dei Membri devono giungere al Governo invitante al piu' tardi un mese prima dell'apertura della conferenza; esse devono contenere, per quanto possibile, tutte le indicazioni sulla composizione della delegazione. 321 (2) Tali risposte possono essere indirizzate al Governo invitante sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite di un altro Governo. 322 6. Ogni organismo permanente dell'Unione ha il diritto di essere rappresentato alla conferenza a titolo consultivo, quando essa tratta questioni che sono di sua competenza. In caso di bisogno, la conferenza puo' invitare un organismo che non avesse giudicato opportuno di farsi rappresentare. 323 7. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari: a) le delegazioni specificate nell'allegato 2; 324 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 325 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni, conformemente al numero 318; 326 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319.
Convenzione-art. 61
ARTICOLO 61. (Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante) 327 1. (1) Le disposizioni dei numeri 315 a 321 sono applicabili alle conferenze amministrative. 328 (2) Tuttavia, il termine previsto per l'invio degli inviti puo' essere ridotto, ove occorra, a sei mesi. 329 (3) I Membri dell'Unione possono informare le aziende private da esse riconosciute dell'invito che e' stato loro trasmesso. 330 2. (1) Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a inviare osservatori per partecipare alla conferenza con voto consultivo. 331 (2) Le organizzazioni internazionali interessate presentano al Governo invitante una domanda d'ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data della notificazione. 332 (3) Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione e' presa dalla conferenza stessa. 333 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative: a) le delegazioni specificate nell'allegato 2; 334 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 335 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32; 336 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319; 337 e) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 330 a 332; 338 f) i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono; 339 g) gli organismi permanenti dell'Unione, alle condizioni previste al numero 322.
Convenzione-art. 62
ARTICOLO 62. (Procedura per la convocazione di conferenze amministrative mondiali a domanda di Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione) 340 1. I Membri dell'Unione che desiderano la convocazione di una conferenza amministrativa mondiale ne informano il segretario generale, indicando l'ordine del giorno, il luogo e la data proposta per la conferenza. 341 2. Il segretario generale, quando ha ricevuto domande concordanti di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, trasmette la comunicazione per telegramma a tutti i Membri, pregandoli di notificargli, nel termine di sei settimane, se accettano o no la proposta presentata. 342 3. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225, si pronuncia in favore dell'insieme della proposta, se accetta cioe' sia l'ordine del giorno, sia la data e il luogo di riunione proposti, il segretario generale ne informa tutti i Membri dell'Unione, mediante telegramma-circolare. 343 4. (1) Se la proposta accettata tende a riunire la conferenza in un luogo diverso da quello della sede dell'Unione, il segretario generale domanda al Governo del paese interessato se accetta di diventare Governo invitante. 344 (2) In caso affermativo, il segretario generale, d'intesa con questo Governo, prende le disposizioni necessarie per la riunione della conferenza. 345 (3) In caso negativo, il segretario generale invita i Membri che hanno domandato la convocazione della conferenza a presentare nuove proposte circa il luogo della riunione. 346 5. Quando la proposta accettata tende a riunire la conferenza alla sede dell'Unione, seno applicabili le disposizioni dell'articolo 64. 347 6. (1) Se l'insieme della proposta (ordine del giorno, luogo e data) non e' accettato dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225, il segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in modo definitivo, entro un termine di sei settimane, sul punto o sui punti controversi. 348 (2) Questi punti sono considerati come accettati quando siano stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225. 349 7. La procedura sopra indicata e' parimenti applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza amministrativa mondiale e' presentata dal Consiglio d'amministrazione.
Convenzione-art. 63
ARTICOLO 63. (Procedura per la convocazione di conferenze amministrative regionali a domanda di Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione) 350 Nel caso di conferenze amministrative regionali, la procedura di cui all'articolo 62 si applica ai soli Membri della regione interessata. Se la convocazione deve farsi per iniziativa dei Membri della regione, basta che il segretario generale riceva domande concordanti provenienti da un quarto dei Membri di questa regione.
Convenzione-art. 64
ARTICOLO 64. (Disposizioni relative a conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante) 351 Le disposizioni degli articoli 60 e 61 sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell'Unione.
Convenzione-art. 65
ARTICOLO 65. (Disposizioni comuni a tutte le conferenze Cambiamento della data o del luogo d'una conferenza) 352 1. Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili per analogia quando si tratti, a domanda dei Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d'una conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 225, si e' pronunciata in loro favore. 353 2. Ogni Membro che propone di cambiare la data o il luogo d'una conferenza deve ottenere l'adesione del numero richiesto di altri Membri. 354 3. Se del caso, il segretario generale fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 341, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto inizialmente.
Convenzione-art. 66
ARTICOLO 66. (Termini e modi di presentazione delle proposte alle conferenze) 355 1. Immediatamente dopo la spedizione degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli nel termine di quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza. 356 2. Qualsiasi proposta presentata, la cui accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, deve contenere dei riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati in ogni caso nel modo piu' conciso possibile. 357 3. Il segretario generale comunica le proposte ricevute a tutti i Membri, man mano che le riceve. 358 4. Il segretario generale raccoglie e coordina le proposte ricevute dalle amministrazioni e dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e le trasmette ai Membri, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, ne' il segretario generale, ne' i direttori dei Comitati consultivi internazionali, ne' i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono autorizzati a presentare proposte.
Convenzione-art. 67
ARTICOLO 67. (Poteri delle delegazioni alle conferenze) 359 1. La delegazione inviata da un Membro dell'Unione per partecipare a una conferenza dev'essere debitamente accreditata conformemente alle disposizioni dei numeri da 360 a 366. 360 2. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo oppure dal ministro degli affari esteri. 361 (2) Le delegazioni alle conferenze amministrative sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo, dal ministro degli affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza. 362 (3) Con riserva della conferma data da una delle autorita' indicate al numero 360 o 361 e ricevuta prima della firma degli atti finali, una delegazione puo' essere accreditata provvisoriamente dal capo della missione diplomatica del suo Paese presso il Governo del Paese nel quale e' adunata la conferenza oppure, se quest'ultimo e' la sede dell'Unione, dal capo della delegazione permanente del suo Paese presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 363 3 I poteri sono accettati se sono firmati da una autorita' di cui ai numeri 360 a 362 e rispondono a uno dei criteri seguenti: 364 - conferimento dei pieni poteri alla delegazione; 365 - autorizzazione alla delegazione di rappresentare il proprio Governo senza restrizione alcuna; 366 - conferimento alla delegazione o a taluni dei suoi Membri del diritto di firmare gli atti finali. 367 4. (1) Una delegazione, i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, e' autorizzata a esercitare il diritto di voto del Membro interessato e a firmare gli atti finali. 368 (2) Una delegazione i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, non e' autorizzata a esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli atti finali finche' non ha provveduto a rimediarvi. 369 5. I poteri devono essere depositati, non appena possibile presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale e' incaricata di verificarli; essa presenta le sue conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da quest'ultima. Nell'attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo a delegazione d'un Membro d'un Membro dell'Unione e' autorizzata a partecipare, ai lavori e a esercitare il diritto di voto di questo Membro. 370 6. Di massima, i Membri dell'Unione devono cercare d'inviare alle conferenze dell'Unione le loro proprie delegazioni. Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non puo' inviare la propria delegazione puo' conferire alla delegazione d'un altro Membro il diritto di votare e firmare in suo nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l'oggetto di un atto firmato da una delle autorita' menzionate al numero 360 o 361. 371 7. Una delegazione avente il diritto di voto puo' incaricare un'altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome durante una o piu' adunanze alle quali essa non puo' assistere. In tale caso, essa deve informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza. 372 8. Una delegazione non puo' esercitare piu' di un voto per procura. 373 9. I poteri e le procure indirizzati per telegramma non sono accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza concernente i poteri.
Convenzione-art. 68
ARTICOLO 68. (Condizioni di partecipazione) 374 1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 73 e 74 possono partecipare a tutte le attivita' del Comitato consultivo di cui si tratta. 375 2. (1) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'azienda privata riconosciuta dev'essere indirizzata al segretario generale che la comunica a tutti i Membri e al direttore di questo Comitato. La domanda d'un'azienda privata riconosciuta dev'essere approvata dal Membro che l'ha riconosciuta. Il direttore del Comitato consultivo comunica a quest'azienda il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 376 (2) Un'azienda privata riconosciuta puo' intervenire in nome del Membro che l'ha riconosciuta solamente se quest'ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l'ha autorizzata a tale proposito. 377 3. (1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all'articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell'Unione e hanno delle attivita' connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi. 378 (2) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'organizzazione internazionale o da un'organizzazione regionale delle telecomunicazioni menzionata all'articolo 32 dev'essere indirizzata al segretario generale, il quale la comunica telegraficamente a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull'accettazione di tale domanda; la domanda e' accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine d'un mese e' favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 379 4. (1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell'approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati. 380 (2) La prima domanda di ammissione alle sedute delle commissioni di studi d'un Comitato consultivo presentate da un organismo scientifico o industriale dev'essere indirizzata al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Tale domanda dev'essere approvata dall'amministrazione del Paese interessato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all'organismo scientifico o industriale il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 381 5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale, ogni organizzazione regionale delle telecomunicazioni oppure ogni organismo scientifico o industriale che e' stato ammesso a partecipare ai lavori d'un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.
Convenzione-art. 69
ARTICOLO 69. (Attribuzioni dell'assemblea plenaria) 382 L'assemblea plenaria: a) esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di pareri in essi contenuti; 383 b) esamina le questioni esistenti al fine di vedere se e' necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 308. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, e' necessario tener presente che in via di principio il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell'intervallo tra due assemblee plenarie; 384 c) approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 383 e fissa l'ordine delle questioni da studiare secondo la loro importanza, la loro priorita' e la loro urgenza; 385 d) decide, con riguardo al programma di lavoro approvato di cui al numero 384, se e' necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;, 386 e) assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare; 387 f) esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l'ultima riunione dell'assemblea plenaria; 388 g) approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio di amministrazione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 416, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria; 389 h) esamina le altre questioni giudicate necessarie nel quadro dei disposti dell'articolo 11 e del presente capitolo.
Convenzione-art. 70
ARTICOLO 70. (Riunioni dell'assemblea plenaria) 390 1. L'assemblea plenaria si riunisce normalmente alla data e nel luogo fissati dall'assemblea plenaria precedente. 391 2. La data e/o il luogo d'una riunione dell'assemblea plenaria possono essere modificati con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere. 392 3. A ognuna di queste riunioni, l'assemblea plenaria del Comitato consultivo e' presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea plenaria stessa; il presidente e' assistito da vicepresidenti eletti dall'assemblea plenaria. 393 4. Il segretario generale e' incaricato di prendere, d'intesa con il direttore del Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi.
Convenzione-art. 71
ARTICOLO 71. (Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie) 394 1. (1) Le lingue da usarsi durante le assemblee plenarie sono quelle previste negli articoli 16 e 78. 395 (2) I documenti preparatori delle commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti pubblicati in seguito a quest'ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti nelle tre lingue di lavoro dell'Unione. 396 2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati nei numeri 9 e 155. Tuttavia, quando un Paese membro dell'Unione non e' rappresentato da un'amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute di questo Paese hanno, insieme e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 376. 397 3. Le disposizioni dei numeri 370 a 373 relative alle procure si applicano alle assemblee plenarie.
Convenzione-art. 72
ARTICOLO 72. (Commissioni di studi) 398 1. L'assemblea plenaria istituisce e mantiene secondo i bisogni le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 377 e 378, che desiderano partecipare ai lavori di commissioni di studi, si annunciano sia durante l'assemblea plenaria sia ulteriormente al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 399 2. Inoltre, riservate le disposizioni dei numeri 379 e 380, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, a qualsiasi riunione d'una qualunque delle commissioni di studi. 400. 3. L'assemblea plenaria nomina normalmente un relatore principale e un vice-relatore principale per ogni commissione di studi. Se il volume di lavoro di una commissione di studi lo richiede, l'assemblea plenaria nomina, per questa commissione, tanti vice-relatori principali supplementari quanti ne ritiene necessari. Se, nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria, un relatore principale e' impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua commissione di studi aveva un solo vice-relatore principale, quest'ultimo prende il suo posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l'assemblea plenaria aveva nominato parecchi vice-relatori principali, questa commissione, nel corso della sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un nuovo vice-relatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di studi elegge parimenti un nuovo vice-relatore principale qualora uno dei suoi vice-relatori principali sia impedito di esercitare le sue funzioni nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria.
Convenzione-art. 73
ARTICOLO 73. (Trattamento degli affari delle commissioni di studi) 401 1. Le questioni affidate alle commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza. 402 2. (1) Tuttavia, l'assemblea plenaria puo' impartire appropriate direttive concernenti le riunioni di commissioni di studi, che sembrino necessarie per trattare gruppi importanti di questioni. 403 (2) Di regola, nell'intervallo tra due assemblee plenarie, una commissione di studi non tiene piu' di due riunioni, compresa la sua riunione finale che precede l'assemblea plenaria. 404 (3) Inoltre, se dopo un'assemblea plenaria un relatore principale e' del parere che una o parecchie riunioni della sua commissione di studi, non previste dall'assemblea plenaria, siano necessarie per discutere verbalmente questioni che non hanno potuto essere trattate per corrispondenza, puo' proporre, con l'autorizzazione della sua amministrazione e dopo aver sentito il direttore interessato e i Membri della sua commissione, una riunione in un luogo adatto, tenendo conto della necessita' di ridurre al minimo le spese. 405 3. L'assemblea plenaria puo', in caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro misti per lo studio delle questioni che richiedono la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi. 406 4. Dopo aver consultato il segretario generale, il direttore d'un Comitato consultivo, d'intesa con i relatori principali delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle riunioni del gruppo delle commissioni di studi che devono riunirsi in uno stesso luogo durante lo stesso periodo. 407 5. Il direttore trasmette i rapporti finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni che vi hanno partecipato. Questi rapporti sono inviati il piu' presto possibile e, in ogni caso, in modo che giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della prossima assemblea plenaria. Si puo' derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dell'assemblea plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto nelle condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria.
Convenzione-art. 74
ARTICOLO 74. (Funzioni del direttore; segretariato specializzato) 408 1. (1) Il direttore d'un Comitato consultivo coordina i lavori dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi; egli e' responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato. 409 (2) il direttore ha la responsabilita' dei documenti del Comitato e prende, di concerto con il segretario generale, le misure necessarie affinche' tali documenti siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell'Unione. 410 (3) Il direttore e' assistito da un segretariato composto di personale specializzato che lavora, sotto la sua autorita' diretta, all'organizzazione dei lavori del Comitato. 411 (4) Il personale dei segretariati specializzati, dei laboratori e degli impianti tecnici d'un Comitato consultivo dipende, dal lato amministrativo, dall'autorita' del segretario generale conformemente ai disposti del numero 268. 412 2. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo del segretariato anzidetto nei limiti del bilancio di previsione approvato dalla Conferenza di plenipotenziari o dal Consiglio d'amministrazione. La nomina di detto personale tecnico e amministrativo e' fatta dal segretario generale, d'intesa con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento incombe al segretario generale. 413 3. Il direttore partecipa di pieno diritto a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi. Egli prende tutte le misure concernenti la preparazione delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi, riservate le disposizioni del numero 393. 414 4. Il direttore riferisce, in un rapporto presentato all'assemblea plenaria, sull'attivita' del Comitato consultivo all'ultima riunione dell'assemblea plenaria. Detto rapporto e' inviato, dopo approvazione, al segretario generale, il quale lo trasmette al Consiglio d'amministrazione. 415 5. Il direttore presenta al Consiglio d'amministrazione, nella sua seduta annuale, un rapporto sulle attivita' del Comitato durante l'anno precedente, per l'informazione del Consiglio e dei Membri dell'Unione. 416 6. Il direttore, dopo aver consultato il segretario generale, sottopone all'approvazione dell'assemblea plenaria una valutazione dei bisogni finanziari del Comitato consultivo fino alla prossima assemblea plenaria. Questa valutazione, dopo l'approvazione, e' trasmessa al segretario generale che la sottoporra' al Consiglio d'amministrazione. 417 7. Il direttore determina, affinche' il segretario generale le incorpori nel bilancio di previsione annuale dell'Unione, le spese del Comitato previste per l'anno seguente, fondandosi sulla valutazione dei bisogni finanziari del Comitato approvata dall'assemblea plenaria. 418 8. Il direttore partecipa in tutta la misura necessaria alle attivita' di cooperazione tecnica dell'Unione nell'ambito delle disposizioni della Convenzione.
Convenzione-art. 75
ARTICOLO 75. (Proposte per le conferenze amministrative) 419 1. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali sono autorizzate a sottomettere alle conferenze amministrative proposte derivanti direttamente da loro pareri o da conclusioni di loro studi in corso. 420 2. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono parimenti formulare proposte di modificazione dei regolamenti amministrativi. 421 3. Queste proposte vanno indirizzate in tempo utile al segretario generale per essere riunite, coordinate e comunicate nelle condizioni previste nel numero 358.
Convenzione-art. 76
ARTICOLO 76. (Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con altre organizzazioni internazionali) 422 1. (1) Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono istituire commissioni miste per effettuare studi e emanare pareri su questioni di interesse comune. 423 (2) I direttori dei Comitati consultivi possono, in collaborazione con i relatori principali, organizzare riunioni miste di commissioni di studi dei due Comitati consultivi, per lo studio e la preparazione di progetti di pareri relativi a questioni d'interesse comune. Questi progetti sono sottoposti alla prossima riunione dell'assemblea plenaria di ognuno dei Comitati consultivi. 424 2. Qualora uno dei Comitati consultivi sia invitato a farsi rappresentare a una riunione dell'altro o di un'organizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore sono autorizzati, tenendo conto del numero 311, a prendere le misure necessarie per assicurare la rappresentanza con voto consultivo. 425 3. Il segretario generale, il vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e il direttore dell'altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono assistere a titolo consultivo alle riunioni d'un Comitato consultivo. In caso di bisogno, un Comitato puo' invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, dei rappresentanti di qualsiasi organismo permanente dell'Unione che non abbia giudicato necessario di farsi rappresentare.
Convenzione-art. 77
CAPITOLO XI REGOLAMENTO INTERNO DELLE CONFERENZE E DELLE ALTRE RIUNIONI ARTICOLO 77. (Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni) 1. ORDINE DEI POSTI. 426 Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 2. INAUGURAZIONE DELLA CONFERENZA. 427 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza e' preceduta da una riunione dei capi di delegazione, nel corso della quale viene preparato l'ordine del giorno della prima sessione plenaria. 428 (2) Il presidente della riunione dei capi di delegazione e' designato conformemente ai disposti dei numeri 429 e 430. 429 2. (1) La conferenza e' inaugurata da una personalita' designata dal Governo invitante. 430 (2) Se non c'e' un Governo invitante, essa e' inaugurata dal piu' anziano dei capi di delegazione. 431 3. (1) Alla prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che, generalmente, e' una personalita' designata dal Governo invitante. 432 (2) Se non c'e' Governo invitante, si sceglie il presidente tenendo conto della proposta fatta dai capi di delegazione nel corso della riunione di cui al numero 427. 433 4. Durante la prima seduta plenaria si procede pure: a) all'elezione dei vicepresidenti della conferenza; 434 b) alla costituzione delle commissioni della conferenza e all'elezione dei presidenti e vicepresidenti rispettivi; 435 c) alla costituzione del segretariato della conferenza, composto di personale del segretariato generale dell'Unione e, eventualmente, di personale dell'amministrazione del Governo invitante. 3. PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA. 436 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del Regolamento interno, da la facolta' di parlare, mette ai voti le questioni e proclama le decisioni adottate. 437 2. Il presidente ha la direzione generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d'ordine e ha particolarmente il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o la sospensione di una seduta. Egli puo' anche risolvere di rinviare la convocazione di un'assemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario. 438 3. Egli protegge il diritto di tutte le delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'oggetto in discussione. 439 4. Egli vigila a che i dibattiti siano limitati all'oggetto in discussione e puo' interrompere qualsiasi oratore che si scostasse dall'argomento trattato, rammentandogli la necessita' d'attenersi allo stesso. 4. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI. 440 1. La seduta plenaria puo' istituire commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza. Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro. 441 2. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti unicamente se sono assolutamente necessari. 5. COMMISSIONE DI CONTROLLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE. 442 1. All'apertura di ogni conferenza o riunione, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio di previsione incaricata di apprezzare l'organizzazione e i mezzi d'azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese incorse per tutta la durata della conferenza o della riunione. Questa commissione comprende, indipendentemente dai Membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del segretario generale e, se c'e' un Governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo. 443 2. Prima dell'esaurimento del preventivo approvato dal Consiglio di amministrazione per la conferenza o riunione, la commissione di controllo di bilancio di previsione, in collaborazione con il segretario della conferenza o riunione, presenta al plenum uno stato provvisorio delle spese gia' incorse. La seduta plenaria ne tiene conto, per decidere se i progressi conseguiti giustificano un prolungamento oltre il giorno in cui il preventivo approvato sara' esaurito. 444 3. Alla fine di ogni conferenza o riunione, la commissione di controllo del bilancio di previsione presenta al plenum un rapporto indicante, nel modo piu' preciso possibile, la somma presumibile delle spese della conferenza o riunione. 445 4. Dopo averlo esaminato e approvato, il plenum trasmette questo rapporto, con le proprie osservazioni, al segretario generale, affinche' lo sottoponga al Consiglio d'amministrazione nella sua prossima sessione annuale. 6. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. 446 6.1 Conferenze di plenipotenziari. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 324, 325 e 326, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum. 447 6.2 Conferenze amministrative. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri, degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 334 a 338, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dai plenum. 7. PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI. 448 Il presidente di ogni commissione propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle sottocommissioni che essa istituisce. 8. CONVOCAZIONE ALLE SEDUTE. 449 Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciata tempestivamente alla sede della conferenza. 9. PROPOSTE PRESENTATE PRIMA DELL'APERTURA DELLA CONFERENZA. 450 Le proposte presentate prima dell'apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 del presente regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria puo' trattare direttamente qualsiasi proposta. 10. PROPOSTE O EMENDAMENTI PRESENTATI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA. 451 1. Le proposte o gli emendamenti presentati dopo l'apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al presidente della conferenza o al presidente della commissione competente oppure al segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento della conferenza. 452 2. Nessuna proposta o nessun emendamento scritto puo' essere presentato se non e' firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto. 453 3. Il presidente di una conferenza o di una commissione puo' presentare in ogni momento proposte suscettibili di accelerare il corso dei dibattiti. 454 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. 455 5. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione competente decide in ogni caso se una proposta o un emendamento presentato nel corso di seduta puo' fare l'oggetto d'una comunicazione verbale o se deve essere consegnato per iscritto per la pubblicazione e distribuzione nelle condizioni previste al numero 451. 456 (2) Di regola, il testo di ogni proposta importante che deve formare oggetto d'una votazione dev'essere distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza tempestivamente, in modo da permettere lo studio prima della discussione. 457 (3) Inoltre, il presidente della conferenza che riceve la proposte o gli emendamenti menzionati al numero 451, li trasmette, secondo il caso, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria. 458 6. Ogni persona autorizzata puo' leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa presentato nel corso della conferenza ed esporvi i motivi. 11. CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ESAME E LA VOTAZIONE D'UNA PROPOSTA O DI UN EMENDAMENTO. 459 1. Nessuna proposta o nessun emendamento presentato prima dell'apertura della conferenza, o da una delegazione durante la conferenza, puo' essere messo in discussione se, al momento dell'esame, non e' appoggiato da almeno un'altra delegazione. 460 2. Ogni proposta o emendamento debitamente appoggiato deve essere, dopo discussione, messo, ai voti. 12. PROPOSTE O EMENDAMENTI OMESSI O RINVIATI. 461 Quando una proposta o un emendamento e' stato omesso o quando ne e' stato differito l'esame, la delegazione sotto i cui auspici e' stato presentato deve vigilare affinche' la proposta o l'emendamento non sia in seguito perduto di vista. 13. CONDOTTA DEI DIBATTITI IN SEDUTA PLENARIA. 462 13.1 Quorum. Perche' una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, e' necessario, che piu' della meta' delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta. 463 13.2 Ordine delle discussioni. (1) Le persone che desiderano parlare devono averne ottenuto la facolta' dal presidente. Di regola, esse cominciano con dichiarare a quale titolo parlano. 464 (2) Ogni persona che parla deve esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero. 465 13.3 Mozioni d'ordine e questioni d'ordine. (1) Nel corso dei dibattiti, una delegazione puo', quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d'ordine o sollevare qualsiasi questione d'ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito, conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione puo' appellarsi alla decisione del presidente, ma quest'ultima resta interamente valevole, se non e' annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 466 (2) La delegazione che presenta una mozione d'ordine non puo', nel suo intervento, trattare il merito dell'oggetto in discussione. 467 13.4 Ordine di priorita' delle mozioni e delle questioni d'ordine. L'ordine di priorita' delle mozioni e delle questioni d'ordine, menzionate ai numeri 465 e 466, e' il seguente: a) qualsiasi questione d'ordine relativa all'applicazione del presente regolamento interno; 468 b) sospensione della seduta; 469 c) levata della seduta; 470 d) aggiornamento del dibattito sull'oggetto in discussione;. 471 e) chiusura del dibattito sull'oggetto in discussione; 472 f) qualsiasi altra mozione o questione d'ordine che potrebbe essere presentata e la cui priorita' e' fissata dal presidente. 473 13.5 Mozione per la sospensione o la levata della seduta. Durante la discussione d'un oggetto, una delegazione puo' proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se quest'ultima e' appoggiata, la parola e' data a due oratori che si esprimono contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 474 13.6 Mozione per l'aggiornamento del dibattito. Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione puo' proporre l'aggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre l'autore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 475 13.7 Mozione per la chiusura del dibattito. Una delegazione puo' in ogni tempo proporre che il dibattito sulla questione all'ordine: del giorno sia chiuso. In tal caso, la parola e' data soltanto a due oratori contrari alla chiusura, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 476 13.8 Limitazione degli interventi. (1) Il plenum puo' eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi d'una medesima delegazione su un determinato oggetto. 477 (2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo. 478 (3) Quando un oratore supera il tempo che gli e' stato concesso, il presidente ne avverte l'assemblea e prega l'oratore di chiudere in breve tempo la sua relazione. 479 13.9 Chiusura dell'elenco degli oratori. (1) Nel corso di un dibattito, il presidente puo' dar lettura dell'elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea, puo' dichiarare chiuso l'elenco. Tuttavia, il presidente puo', se lo ritiene opportuno, concedere eccezionalmente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell'elenco. 480 (2) Quando l'elenco degli oratori e' esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito. 481 13.10 Questioni di competenza. Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta. 482 13.11 Ritiro e nuova presentazione d'una mozione. L'autore d'una mozione puo' ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, cosi' ritirata, puo' essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l'emendamento o da qualsiasi altra delegazione. 14. DIRITTO DI VOTO. 483 1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione, debitamente accreditata da quest'ultimo per partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all'articolo 2. 484 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'articolo 67. 15. VOTAZIONE. 485 15.1 Definizione della maggioranza. (1) La maggioranza e' costituita da piu' della meta' delle delegazioni presenti e votanti. 486 (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza. 487 (3) In caso di parita' di voti, la proposta o l'emendamento e' considerato come respinto. 488 (4) Ai fini del presente regolamento, si considera come "delegazione presente e votante" qualsiasi delegazione che si pronuncia per o contro una proposta. 489 15.2 Non partecipazione al voto. Le delegazioni presenti che non partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum ai sensi del numero 462, ne' come essendosi astenute, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del numero 491. 490 15.3 Maggioranza speciale. Per quanto concerne l'ammissione dei Membri dell'Unione, la maggioranza necessaria e' fissata all'articolo 1. 491 15.4 Piu' del cinquanta per cento d'astensioni. Quando il numero delle astensioni supera la meta' del numero dei voli emessi (pro, contro, astensioni), l'esame dell'oggetto in discussione e' rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno piu' prese in considerazione. 492 15.5 Procedure di voto. (1) Salvo nel caso previsto al numero 495, le procedure di voto sono le seguenti: a) per alzata di mano, in regola generale; 493 b) per appello nominale, se una maggioranza non risulta chiaramente dalla votazione per alzata di mano o se almeno due delegazioni lo domandano. 494 (2) Si procede al voto per appello nominale nell'ordine alfabetico, dei nomi in francese dei Membri rappresentati. 495 15.6 Voto a scrutinio segreto. Si procede a una Votazione segreta quando almeno cinque delle delegazioni presenti e aventi diritto di voto lo domandano in tal caso, il segretario prende immediatamente le misure necessarie per assicurare il segreto dello scrutinio. 496 15.7 Divieto d'interrompere la votazione. Allorquando lo scrutinio e' cominciato, nessuna delegazione puo' interromperlo, in quanto non si tratti di presentare una questione di ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. 497 15.8 Dichiarazioni di voto. Il presidente da' la facolta' di parlare alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa. 498 15.9 Votazione di una proposta per parti. (1) Quando l'autore di una proposta lo domanda, o quando l'assemblea lo giudica opportuno o quando il presidente, con l'approvazione dell'autore lo propone, la proposta e' divisa e le sue parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito messe ai voti nell'insieme. 499 (2) Se tutte le parti d'una proposta sono respinte, la proposta stessa e' considerata respinta. 500 15.10 Ordine di votazione delle proposte relative a una medesima questione. (1) Se la medesima questione e' oggetto di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine di presentazione, a meno che l'assemblea non risolva altrimenti. 501 (2) Dopo ogni votazione, l'assemblea decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente. 502 15.11 Emendamenti. (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che implichi unicamente una soppressione, un'aggiunta a una parte della proposta iniziale o la revisione di una parte di questa proposta. 503 (2) Qualsiasi emendamento a una proposta, accettato dalla delegazione che la presenta, e' senz'altro inserito nel testo primitivo della medesima. 504 (3) Nessuna proposta di modifica e' considerata come un emendamento, se l'assemblea e' del parere che essa si riveli incompatibile con la proposta iniziale. 505 15.12 Votazione sugli emendamenti. (1) Se una proposta e' oggetto d'un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento. 506 (2) Se una proposta e' oggetto di parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sull'emendamento che si scosta maggiormente dal testo originale; in seguito si vota su quello dei rimanenti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, e cosi' di seguito fino a quando tutti gli emendamenti siano stati esaminati. 507 (3) Se uno o parecchi emendamenti sono approvati, la proposta cosi' modificata e' in seguito messa ai voti. 508 (4) Se nessun emendamento e' approvato, la proposta iniziale e' messa ai voti. 16. COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI CONDOTTA DEI DIBATTITI E PROCEDURA DI VOTO. 509 1. I presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza dal comma 3 del presente regolamento interno. 510 2. Le disposizioni fissate al comma 13 del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di quorum. 511 3. Le disposizioni fissate al comma 15 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni o sottocommissioni. 17. RISERVE. 512 1. Di massima, le delegazioni che non possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi, nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza. 513 2. Tuttavia, se una delegazione giudica che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o di approvare la revisione di un regolamento, essa puo' fare delle riserve a titolo provvisorio o definitivo in merito a questa decisione. 18. VERBALI DELLE SEDUTE PLENARIE. 514 1. I verbali delle sedute plenarie sono redatti dal segretario della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle delegazioni il piu' presto possibile, prima della data in cui questi verbali devono essere esaminati. 515 2. Quando i verbali sono stati distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato della conferenza, nel piu' breve termine possibile le correzioni che giudicano giustificate; cio' non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle modificazioni alla seduta nel corso della quale i verbali sono approvati. 516 3. (1) Di regola, i verbali contengono soltanto le proposte e le conclusioni, con gli argomenti sui quali esse sono fondate, in un testo per quanto possibile conciso. 517 (2) Ogni delegazione ha nondimeno il diritto di domandare l'inserimento, in forma abbreviata o per esteso, di ogni dichiarazione da essa fatta nel corso dei dibattiti. In tal caso essa deve, di regola, farne comunicazione all'inizio del suo intervento, allo scopo di agevolare il compito dei relatori. Essa deve inoltre fornire il testo al segretariato della conferenza entro due ore dalla fine della seduta. 518 4. Della facolta' prevista al numero 517, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con discrezione. 19. RELAZIONI E RAPPORTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI. 519 1. (1) I dibattiti delle commissioni e sottocommissioni sono riassunti, seduta per seduta, nelle relazioni compilate dal segretariato della conferenza; in queste sono rilevati i punti essenziali delle discussioni, le varie opinioni degne di nota, le proposte e le conclusioni risultanti dall'insieme delle deliberazioni. 520 (2) Tuttavia, ogni delegazione puo' parimenti fare uso del diritto previsto al numero 517. 521 (3) Della facolta' prevista nel numero precedente, dev'essere fatto uso con discrezione. 522 2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa, le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati. 20. APPROVAZIONE DEI VERBALI, DELLE RELAZIONI E DEI RAPPORTI. 523 1. (1) All'inizio di ogni seduta plenaria o di ogni seduta d'una commissione o sottocommissione, il presidente domanda di regola se le delegazioni hanno osservazioni da fare circa il verbale o la relazione della seduta precedente. Questi si considerano come approvati se nessuna modifica e' stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione e' stata fatta verbalmente. In caso contrario, le correzioni necessarie sono apportate al verbale o alla relazione. 524 (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o dalla sottocommissione interessata. 525 2. (1) Il verbale dell'ultima seduta plenaria e' esaminato e approvato dal presidente di questa seduta. 526 (2) La relazione dell'ultima seduta d'una commissione o sottocommissione e' esaminata e approvata dal presidente di questa commissione o sottocommissione. 21. COMMISSIONE DI REDAZIONE. 527 1. I testi degli Atti finali, redatti per quanto possibile nella loro forma definitiva dalle diverse commissioni tenuto conto dei pareri espressi, sono sottoposti alla commissione di redazione, la quale e' incaricata di perfezionare la forma senza alterarne il senso e, se necessario, di riunirli con i testi anteriori non emendati. 528 2. Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, per nuovo esame, alla commissione competente. 22. NUMERAZIONE. 529 1 I numeri dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta, plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge "A", "B", ecc. 530 2. La numerazione definitiva dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi e' affidata alla commissione di redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura. 23. APPROVAZIONE DEFINITIVA. 531 I testi degli Atti finali sono considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. 24. FIRMA. 532 I testi definitivi approvati dalla conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti all'articolo 67, secondo, l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 25. COMUNICATI STAMPA. 533 I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa soltanto con L'autorizzazione del presidente o di uno dei vicepresidenti della conferenza. 26. FRANCHIGIA. 534 Per la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i Membri del Consiglio d'amministrazione, gli alti funzionari degli organismi permanenti dell'Unione che assistono alla conferenza e il personale del segretariato dell'Unione distaccato alla conferenza hanno diritto alla franchigia postale, telegrafica e telefonica nella misura in cui il Governo del Paese dove si tiene la conferenza sia riuscito a intendersi in merito con gli altri Governi e con le aziende private riconosciute cui cio' concerne.
Convenzione-art. 78
ARTICOLO 78. (Lingue) 535 1. (1) Alle conferenze dell'Unione e alle riunioni del suo Consiglio d'amministrazione e dei suoi organismi permanenti, possono essere adoperate lingue diverse da quelle indicate ai numeri 100 e 106: a) quando sia domandato al segretario generale o al capo dell'organismo permanente interessato di permettere l'uso d'una o di parecchie lingue supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l'hanno appoggiata; 536 b) quando una delegazione prende essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua propria lingua in una delle lingue indicate al numero 106. 537 (2) Nel caso previsto al numero 535, il segretario generale o il capo dell'organismo permanente interessato accoglie la domanda nei limiti del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati la promessa che le spese - saranno debitamente rimborsate all'Unione. 538 (3) Nel caso previsto al numero 536, la delegazione interessata puo' inoltre, se lo desidera, assicurare, a proprie spese la traduzione orale nella sua propria lingua da una delle lingue indicate al numero 106. 539 2. Tutti i documenti di cui ai numeri 102 a 105 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di traduzione e di pubblicazione.
Convenzione-art. 79
ARTICOLO 79. (Finanze) 540 1. (1) Ogni Membro comunica al segretario generale, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la classe di contribuzione che ha scelto. 541 (2) Il segretario generale notifica questa decisione ai Membri. 542 (3) 1 Membri che non hanno comunicato la loro decisione entro il termine previsto al numero 540 conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente. 543 (4) 1 Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato precedentemente. 544 2. (1) Ogni nuovo Membro corrisponde, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a contare dal primo giorno del mese d'adesione. 545 (2) In caso di denuncia della Convenzione da parte di un Membro, il contributo dev'essere corrisposto sino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la denuncia. 546 3. Le somme dovute fruttano interessi a contare dall'inizio di ogni anno finanziario dell'Unione. Questo interesse e' fissato al saggio del 3 per cento (tre per cento) l'anno durante i primi sei mesi e del 6 per cento (sei per cento) l'anno a decorrere dal settimo mese. 547 4. Le disposizioni seguenti si applicano ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali: a) le aziende private riconosciute e gli organismi scientifici o industriali contribuiscono alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare. Le aziende private riconosciute contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze amministrative ai cui lavori hanno convenuto di partecipare o hanno partecipato conformemente al numero 338; 548 b) le organizzazioni internazionali contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze o riunioni alle quali possono partecipare, sempre che non siano state esonerate, con riserva di reciprocita', dal Consiglio d'amministrazione; 549 c) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni giusta le disposizioni dei numeri 547 e 548 scelgono liberamente, nella tavola di cui al numero 92 della Convenzione, la classe di contribuzione secondo la quale intendono partecipare alle spese, e informano il segretario generale circa la classe scelta; 550 d) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni, possono scegliere, in ogni momento, una classe di contribuzione superiore a quella precedentemente scelta; 551 e) il numero d'unita' di contribuzione non puo' essere diminuito durante la validita' della Convenzione; 552 f) nel caso di disdetta della partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo internazionale, il contributo deve essere corrisposto fino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta; 553 g) l'ammontare dell'unita' di contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare, e' stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione. I contributi saranno considerati come un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi conformemente alle disposizioni del numero 546; 554 h) l'ammontare dell'unita' di contribuzione alle spese d'una conferenza amministrativa delle aziende private riconosciute che vi partecipano giusta il numero 338 e delle organizzazioni internazionali partecipanti si stabilisce dividendo la somma complessiva del bilancio di previsione della conferenza per il numero complessivo delle unita' versate dai Membri a titolo di contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi a partire dal sessantesimo giorno successivo all'invio delle fatture, conformemente ai saggi stabiliti al numero 546. 555 5. Le spese di laboratorio e per impianti tecnici dell'Unione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche speciali per conto di taluni Membri, gruppi di Membri, organizzazioni regionali o altri enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti. 556 6. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o a privati e' determinato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione e di distribuzione devono di regola essere coperte.
Convenzione-art. 80
ARTICOLO 80. (Allestimento e resa dei conti) 557 1. Le amministrazioni dei Membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d'accordo sull'ammontare dei loro crediti e dei loro debiti. 558 2. I conti relativi ai debiti e agli erediti, di cui al numero 557, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.
Convenzione-art. 81
ARTICOLO 81. (Arbitrato: procedura) (si veda l'articolo 50) 559 1. La parte che chiede l'arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notificazione di domanda d'arbitrato. 560 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel caso in cui, nel termine di un mese a contare dal giorno della notificazione della domanda d'arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d'accordo su questo punto, l'arbitrato e' affidato a Governi. 561 3. Se l'arbitrato e' affidato a persone, gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che e' parte interessata nella contestazione, avere il domicilio in uno di questi Paesi ed essere al loro servizio. 562 4. Se l'arbitrato e' affidato a Governi o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella contestazione, ma non di meno parti nell'accordo la cui applicazione ha dato origine alla controversia. 563 5. Nel termine di tre mesi a contare dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d'arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro. 564 6. Se nella controversia sono implicate piu' di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni, nella controversia designa un arbitro in conformita' della procedura prevista ai numeri 562 e 563. 565 7. I due arbitri cosi' designati si accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati nel numero 561 e una cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d'accordo fra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun interesse nella contestazione. Il segretario generale dell'Unione designa allora per sorteggio il terzo arbitro. 566 8. Le parti in causa possono intendersi per far risolvere la controversia da un arbitro unico designato di comune accordo; esse possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare per sorteggio l'arbitro unico. 567 9. L'arbitro o gli arbitri sono liberi di stabilire la loro procedura. 568 10. La decisione dell'arbitro unico e' definitiva e vincola le parti in causa. Se l'arbitrato e' affidato a piu' arbitri, la decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti e' definitiva e vincola le parti. 569 11. Ogni parte sostiene le spese d'istruzione e d'introduzione dell'arbitrato. Le spese per l'arbitrato, eccettuate quelle delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa. 570 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni che riguardano la controversia, delle quali l'arbitro o gli arbitri abbiano bisogno.
Convenzione-art. 82
ARTICOLO 82. (Regolamenti amministrativi) 571 Le disposizioni della Convenzione sono completate con i regolamenti amministrativi seguenti: - il Regolamento telegrafico, - il Regolamento telefonico, - il Regolamento delle radiocomunicazioni, - il Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni. In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ciascuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione, tale esemplare restera' depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne inviera' una copia a ciascuno dei Paesi firmatari. Fatto a Malaga-Torremolinos, il 25 ottobre 1973. (Seguono le firme)
Allegato 1
ALLEGATO 1. (si veda il numero 3) Afganistan (Repubblica dell') Albania (Repubblica Popolare di) Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare) Alto Volta (Repubblica dell') Arabia Saudita (Regno dell') Argentina (Repubblica) Australia Austria Bangladesh (Repubblica Popolare del) Barbados Belgio Bielorussia (Repubblica Socialista Sovietica di) Birmania (Unione di) Bolivia (Repubblica di) Botswana (Repubblica di) Brasile (Repubblica Federativa del) Bulgaria (Repubblica Popolare di) Burundi (Repubblica del) Camerun (Repubblica Unita del) Canada Cecoslovacchia (Repubblica Socialista) Centroafricana (Repubblica) Ciad (Repubblica del) Cile Cina (Repubblica Popolare di) Cipro (Repubblica di) Citta' del Vaticano (Stato della) Colombia (Repubblica di) Congo (Repubblica Popolare del) Corea (Repubblica di) Costa d'Avorio (Repubblica della) Costa Rica Cuba Dahomey (Repubblica del) Danimarca Dominicana (Repubblica) Egitto (Repubblica Araba d') El Salvador) (Repubblica di) Emirati Arabi Uniti Equatore Etiopia Figi Filippine (Repubblica delle) Finlandia Francia Gabon (Repubblica del) Germania (Repubblica Federale di) Ghana Giamaica Giappone Giordania (Regno Achemita di) Grecia Guatemala Guiana Guinea (Repubblica di) Guinea Equatoriale (Repubblica della) Haiti (Repubblica di) Honduras (Repubblica di) India (Repubblica dell') Indonesia (Repubblica d') Iran Iraq (Repubblica d') Irlanda Islanda Israele (Stato d') Italia Kenia (Repubblica del) Khmer (Repubblica) Kuwait (Stato del) Laos (Regno del) Lesotho (Regno del) Libano Liberia (Repubblica della) Libia (Repubblica Araba) Liechtenstein (Principato del) Lussemburgo Malaisia Malawi Maldive (Repubblica delle) Malgascia (Repubblica) Mali (Repubblica del) Malta Marocco (Regno del) Mauritania (Repubblica Islamica di) Maurizio Messico Monaco Mongolia (Repubblica Popolare della) Nauru (Repubblica di) Nepal Nicaragua Niger (Repubblica del) Nigeria (Repubblica Federale della) Norvegia Nuova Zelanda Oman (Sultanato di) Pakistan Panama (Repubblica di) Paraguay (Repubblica del) Paesi Bassi (Regno dei) Peru' Polonia (Repubblica Popolare di) Portogallo Qatar (Stato del) Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord Repubblica Araba Siriana Repubblica Democratica Tedesca Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina Romania (Repubblica Socialista di) Rwanda (Repubblica) Senegal (Repubblica del) Sierra Leone Singapore (Repubblica di) Spagna Somalia (Repubblica Democratica) Sri Lanka (Ceylon) (Repubblica di) Stati Uniti d'America Sudafricana (Repubblica) Sudan (Repubblica Democratica del) Svezia Svizzera (Confederazione) Swaziland (Regno dello) Tailandia Tanzania (Repubblica Unita di) Togolese (Repubblica) Tonga (Regno dei) Trinita' e Tobago Tunisia Turchia Uganda (Repubblica dell') Ungheria (Repubblica Popolare) Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Uruguay (Repubblica Orientale dell') Venezuela (Repubblica del) Viet Nam (Repubblica del) Yemen (Repubblica Araba del) Yemen (Repubblica Democratica Popolare del) Zaire (Repubblica dello) Zambia (Repubblica di)
Allegato 2
ALLEGATO 2. DEFINIZIONE DI CERTI TERMINI USATI NELLA CONVENZIONE E NEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile dei provvedimenti da prendere per adempiere gli obblighi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti. Disturbo nocivo: Qualsiasi emissione, radiazione o induzione che compromette il funzionamento d'un esercizio di radionavigazione o altri servizi di sicurezza(1) o che provoca una grave deteriorazione della qualita' d'un servizio di radiocomunicazioni funzionante in conformita' del Regolamento delle radiocomunicazioni, o lo disturba e lo interrompe ripetutamente. Corrispondenza pubblica: Qualsiasi telecomunicazione che gli uffici e i posti a disposizione del pubblico devono accettare per la trasmissione. Delegazione: Insieme dei delegati e, se e' il caso, dei rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Paese. Ogni Membro e' libero di comporre la sua delegazione a suo piacimento. Esso puo' segnatamente includervi, come delegati, consiglieri o addetti, delle persone appartenenti ad aziende private da lui riconosciute o persone appartenenti ad altre aziende private che si interessano delle telecomunicazioni. Delegato: Persona inviata dal Governo d'un Membro dell'Unione a una Conferenza di plenipotenziari o persona che rappresenta il Governo o l'amministrazione d'un Membro dell'Unione a una conferenza amministrativa o a una riunione d'un Comitato consultivo internazionale. Perito: Persona inviata da un organismo nazionale scientifico o industriale, autorizzato dal Governo o dall'amministrazione del suo Paese ad assistere alle riunioni delle commissioni di studi d'un Comitato internazionale. Azienda privata: Ogni privato o societa', per quanto non sia una istituzione o un'agenzia governativa, che gestisce un impianto di telecomunicazione inteso ad assicurare un servizio di telecomunicazioni internazionale o suscettibile di produrre disturbi nocivi a tale servizio. Azienda privata riconosciuta: Ogni azienda privata che risponde alla definizione sopra indicata, la quale gestisce un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi indicati all'articolo 44 della Convenzione sono imposti dal Membro sul territorio del quale e' situata la sede sociale di detta azienda oppure dal Membro che ha autorizzato questa azienda a stabilire e a esercitare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio. Osservatore: Persona inviata: - dalle Nazioni Unite in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 39 della Convenzione; - da una delle organizzazioni internazionali invitate o ammesse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, a partecipare ai lavori d'una conferenza; - dal Governo d'un Membro dell'Unione partecipante senza diritto di voto a una conferenza amministrativa regionale, convocata conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 54 della Convenzione. Radio: Prefisso relativo all'impiego delle onde radioelettriche. Radiocomunicazione: Telecomunicazione mediante le onde radioelettriche. Rappresentante: Persona inviata da un'azienda privata riconosciuta a una conferenza amministrativa o a una riunione d'un Comitato consultivo internazionale. Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in genere. Questo servizio puo' comprendere emissioni sonore, di televisione, o altre. Servizio internazionale: Servizio di telecomunicazioni tra uffici o posti di telecomunicazione di qualsiasi natura situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi. Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra posti mobili e posti terrestri, o fra posti mobili. Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura per filo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici. Telegramma: Scritto destinato a essere trasmesso per telegrafia, per essere recapitato al destinatario. Questo termine comprende pure il radiotelegramma, salvo specificazione contraria. Telegrammi, chiamate e conversazioni telefoniche di Stato: Sono i telegrammi, le chiamate e le conversazioni telefoniche che provengono da una delle autorita' qui appresso indicate: - capo d'uno Stato; - capo e Membri d'un Governo; - capi comandanti delle forze militari terrestri, navali o aeree; - agenti diplomatici o consolari; - segretario generale delle Nazioni Unite; capi degli organi principali delle Nazioni Unite; - Corte internazionale di giustizia. Le risposte ai telegrammi di Stato qui sopra specificati sono pure considerate come telegrammi di Stato. Telegrammi di servizio: Telegrammi scambiati tra: a) le amministrazioni; b) le aziende private riconosciute; c) le amministrazioni e le aziende private riconosciute; d) le amministrazioni e le aziende private riconosciute, da una parte, e il segretario generale dell'Unione, dall'altra; relativi alle telecomunicazioni pubbliche internazionali. Telegrammi privati: Telegrammi che non siano telegrammi di Stato o di servizio. Telegrafia: Sistema di telecomunicazioni impiegato in ogni operazione per la trasmissione e la riproduzione a distanza del contenuto di qualsiasi documento, come uno scritto, uno stampato o un'immagine fissa, oppure la riproduzione a distanza di qualunque genere d'informazioni sotto questa forma. Conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni, il termine "telegrafia" significa, salvo avviso contrario, "un sistema di telecomunicazioni per la trasmissione degli scritti mediante l'impiego d'un codice di segnali". Telefonia: Sistema di telecomunicazioni per la trasmissione della parola, oppure, in certi casi, di altri suoni. --------------- Si considera servizio di sicurezza ogni servizio radioelettrico esercitato in modo permanente o temporaneo per tutelare la sicurezza della vita umana e dei beni.
Allegato 3-art. I
ALLEGATO 3. (si veda l'articolo 39) ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE E L'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PREAMBOLO In base alle disposizioni dell'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 26 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue: ARTICOLO I. Le Nazioni Unite riconoscono l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, chiamata qui di seguito "L'Unione", come l'istituzione specializzata, incaricata di prendere tutti i provvedimenti adatti, conformi al suo Atto costitutivo, per raggiungere gli scopi fissati nel suddetto Atto.
Allegato 3-art. II
ARTICOLO II. (Rappresentanza reciproca). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite sara' invitata a inviare dei rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tutte le conferenze plenipotenziarie e amministrative dell'Unione; essa sara' parimenti invitata, dopo aver preso i dovuti accordi con l'Unione, a inviare dei rappresentanti per assistere a riunioni di Comitati consultivi internazionali o a tutte le altre riunioni convocate dall'Unione, col diritto di partecipare, senza voto, alla discussione delle questioni che interessano le Nazioni Unite. 2. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a scopo di consultazione sulle questioni di telecomunicazioni. 3. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e del Consiglio di tutela, delle loro commissioni e comitati e a partecipare, senza diritto di voto, alle loro deliberazioni, quando saranno trattati argomenti dell'ordine del giorno, ai quali l'Unione possa essere interessata. 4. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute delle Commissioni principali dell'Assemblea generale nel corso delle quali debbano essere discusse questioni di competenza dell'Unione, e a partecipare, senza diritto di voto, a tali discussioni. 5. Il Segretariato delle Nazioni Unite fara' la distribuzione di tutte le relazioni scritte presentate dall'Unione ai Membri dell'Assemblea generale, del Consiglio economico e sociale e delle sue commissioni, e del Consiglio di tutela, secondo i casi. Cosi' pure le relazioni scritte presentate dalle Nazioni Unite saranno distribuite dall'Unione ai suoi Membri.
Allegato 3-art. III
ARTICOLO III. (Iscrizione delle questioni all'ordine del giorno). Dopo le consultazioni preliminari che potrebbero essere necessarie, l'Unione iscrivera' all'ordine del giorno delle Conferenze plenipotenziarie o amministrative, o delle riunioni di altri organi dell'Unione, le questioni che le saranno proposte dalle Nazioni Unite. Il Consiglio economico e sociale e le sue commissioni, nonche' il Consiglio di tutela, iscriveranno parimenti nel loro ordine del giorno le questioni proposte dalle conferenze o dagli altri organi dell'Unione.
Allegato 3-art. IV
ARTICOLO IV. (Raccomandazioni delle Nazioni Unite). 1. L'Unione, tenendo conto del fatto che le Nazioni Unite hanno l'obbligo di favorire l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 55 della Carta, e di aiutare il Consiglio economico e sociale a esercitare le funzioni e il potere che gli conferisce l'articolo 62 della Carta, di fare o provocare studi e rapporti su questioni internazionali nei campi economici, sociali, della cultura intellettuale e dell'educazione, della sanita' pubblica e in altri campi affini, nonche' di rivolgere raccomandazioni su tutte le questioni anzidette alle istituzioni speciali interessate, tenendo conto, inoltre, del fatto che gli articoli 58 e 63 della Carta dispongono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite deve fare raccomandazioni per coordinare le attivita' di dette istituzioni specializzate e i principi generali ai quali esse si ispirano, ritiene utile di prendere i provvedimenti necessari per sottoporre il piu' presto possibile all'esame del suo organo competente, ad ogni buon fine, tutte le raccomandazioni ufficiali che l'Organizzazione delle Nazioni Unite potra' rivolgerle. 2. L'Unione conviene di consultarsi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a domanda di questa, circa le raccomandazioni suddette, e di far conoscere tempestivamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite i provvedimenti che avranno preso l'Unione e i suoi Membri per dar seguito a tali raccomandazioni o i risultati dei provvedimenti stessi. 3. L'Unione cooperera' all'adozione di ogni altro provvedimento che possa essere necessario per garantire il coordinamento pienamente efficace delle attivita' delle istituzioni specializzate e di quelle delle Nazioni Unite. In particolare, essa ritiene opportuno collaborare con ogni organo o con tutti gli organi che il Consiglio economico e sociale potra' istituire per facilitare tale coordinamento e fornire tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per raggiungere questi scopi.
Allegato 3-art. V
ARTICOLO V. (Scambio di informazioni e documenti). 1. Con riserva dei provvedimenti che potrebbero essere necessari per salvaguardare il carattere confidenziale di taluni documenti, le Nazioni Unite e l'Unione procederanno allo scambio completo e quanto piu' possibile rapido di informazioni e di documenti, per soddisfare ai bisogni di ciascuna di esse. 2. Senza pregiudizio del carattere generale delle disposizioni del numero precedente: a) l'Unione presentera' alle Nazioni Unite un rapporto annuale sulla sua attivita'; b) l'Unione dara' corso, quanto piu' possibile, a ogni domanda di rapporti speciali, di studi o d'informazioni che le Nazioni Unite potessero rivolgerle; c) il Segretario generale delle Nazioni Unite procedera' a scambi di vedute con l'autorita' competente dell'Unione, a domanda di questa, per fornire all'Unione quelle informazioni che presentassero per essa un interesse particolare.
Allegato 3-art. VI
ARTICOLO VI. (Assistenza alle Nazioni Unite). L'Unione conviene di cooperare con le Nazioni Unite, con i loro organismi principali e sussidiari, e di dar loro tutta l'assistenza possibile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, tenendo pienamente conto della situazione particolare di quei Membri dell'Unione che non sono Membri delle Nazioni Unite.
Allegato 3-art. VII
ARTICOLO VII. (Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia). 1. L'Unione conviene di fornire alla Corte internazionale di Giustizia tutte le informazioni che questa potesse chiederle in applicazione dell'articolo 34 del suo Statuto. 2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite autorizza l'Unione a chiedere alla Corte internazionale di Giustizia pareri consultivi sulle questioni giuridiche che rientrano nella sua competenza, nonche' sulle questioni concernenti le relazioni mutue dell'Unione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite o con altre istituzioni specializzate. 3. Una richiesta di tal genere puo' essere rivolta alla Corte dalla Conferenza plenipotenziaria o dal Consiglio amministrativo che agisce in virtu' di un'autorizzazione della Conferenza plenipotenziaria. 4. L'Unione, quando chiede un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia, comunica tale richiesta al Consiglio economico e sociale.
Allegato 3-art. VIII
ARTICOLO VIII. (Disposizioni riguardanti il personale). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, quanto piu' sia possibile, norme, metodi e disposizioni comuni intesi a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale e a facilitare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile il personale. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.
Allegato 3-art. IX
ARTICOLO IX. (Servizi statistici). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di fare ogni sforzo per attuare una collaborazione quanto piu' stretta possibile, l'eliminazione di ogni duplicazione nella loro attivita' e l'utilizzazione piu' efficace possibile del loro personale tecnico nel raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, migliorare e diffondere le notizie statistiche. Esse convengono di unire i loro sforzi per trarre il miglior partito possibile dalle notizie statistiche e per alleviare il compito dei Governi e degli altri organismi chiamati a fornire tali notizie. 2. L'Unione riconosce che l'Organizzazione delle Nazioni Unite e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche utili agli scopi generali delle organizzazioni internazionali. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce che l'Unione e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche di propria pertinenza, senza pregiudizio dei diritti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di interessarsi a tali statistiche, in quanto possano essere necessarie all'attuazione dei propri obiettivi o al perfezionamento delle statistiche del mondo intero. Spettera' all'Unione prendere ogni decisione circa la forma nella quale detti documenti saranno compilati. 4. Nell'intento d'istituire un centro di notizie statistiche per uso generale, rimane stabilito che i dati forniti dall'Unione per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno, nella maggior misura possibile, messi a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a sua domanda. 5. Resta convenuto che i dati forniti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno messi a disposizione dell'Unione, a sua domanda, in tutta la misura possibile ed opportuna.
Allegato 3-art. X
ARTICOLO X. (Servizi amministrativi e tecnici). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che e' desiderabile, per utilizzare nel modo piu' efficace il personale e le risorse disponibili, evitare, entro il limite del possibile, l'istituzione di servizi i cui lavori si facciano concorrenza o si accavallino, e, in caso di necessita', consultarsi per raggiungere tale scopo. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno accordi per quanto riguarda la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.
Allegato 3-art. XI
ARTICOLO XI. (Disposizioni per il bilancio e finanziarie). 1. Il bilancio di previsione o il progetto di bilancio dell'Unione sara' trasmesso all'Organizzazione delle Nazioni Unite contemporaneamente all'invio ai Membri dell'Unione; l'Assemblea generale potra' fare in merito raccomandazioni all'Unione. 2. L'Unione avra' il diritto d'inviare rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni dell'Assemblea generale o di ogni commissione di detta Assemblea ogni qualvolta il bilancio dell'Unione sara' in discussione.
Allegato 3-art. XII
ARTICOLO XII. (Finanziamento dei servizi speciali). 1. Se l'Unione si trova costretta, in seguito a una richiesta di assistenza, di rapporti speciali o di studi, presentata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformita' dell'articolo VI o di altre disposizioni del presente accordo, a far fronte a ingenti spese supplementari, le parti interessate si consulteranno per stabilire come sopperire a tali spese nel modo piu' equo possibile. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione si consulteranno altresi' per prendere quei provvedimenti che riterranno convenienti per sopperire alle spese dei servizi centrali, amministrativi, tecnici o fiscali e di tutte le facilitazioni o assistenze speciali concesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a domanda dell'Unione.
Allegato 3-art. XIII
ARTICOLO XIII. (Lasciapassare delle Nazioni Unite). I funzionari dell'Unione hanno il diritto di utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi speciali che saranno conchiusi dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle autorita' competenti dell'Unione.
Allegato 3-art. XIV
ARTICOLO XIV. (Accordi fra istituzioni). 1. L'Unione conviene d'informare il Consiglio economico e sociale della natura e della portata di ogni accordo ufficiale previsto tra l'Unione ed ogni altra istituzione specializzata od ogni altra organizzazione intergovernativa, od ogni organizzazione internazionale non governativa, ed informera' inoltre il Consiglio economico e sociale dei particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite conviene d'informare l'Unione circa la natura e la portata di ogni accordo ufficiale proposto da ogni altra istituzione specializzata su questioni che possano interessare l'Unione ed inoltre comunichera' all'Unione i particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso.
Allegato 3-art. XV
ARTICOLO XV. (Collegamento). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono le disposizioni di cui sopra nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo. 2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo piu' adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.
Allegato 3-art. XVI
ARTICOLO XVI. (Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite) 1. L'Unione riconosce l'importanza per l'Organizzazione delle Nazioni Unite di fruire degli stessi diritti dei Membri dell'Unione nell'esercizio dei servizi di telecomunicazione. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite s'impegna a esercitare i servizi di telecomunicazione che da essa dipendono attenendosi alle norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento annesso a detta Convenzione. 3. Le modalita' precise d'applicazione del presente articolo saranno oggetto di accordi speciali.
Allegato 3-art. XVII
ARTICOLO XVII. (Esecuzione dell'accordo). Il Segretario generale delle Nazioni Unite e l'autorita' competente dell'Unione potranno conchiudere tutti quegli accordi supplementari che riterranno convenienti nell'applicazione del presente accordo.
Allegato 3-art. XVIII
ARTICOLO XVIII. (Revisione). Il presente accordo puo' essere riveduto mediante intesa tra le Nazioni Unite e l'Unione, con riserva di un preavviso di sei mesi, dato dall'una o dall'altra parte.
Allegato 3-art. XIX
ARTICOLO XIX. (Entrata in vigore). 1. Il presente accordo entrera' provvisoriamente in vigore dopo approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Conferenza plenipotenziaria delle telecomunicazioni tenutasi ad Atlantic City nel 1947. 2. Con riserva dell'approvazione indicata nel numero 1, il presente accordo entrera' ufficialmente in vigore contemporaneamente alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, o ad una data anteriore, secondo la decisione dell'Unione.
Protocollo finale
PROTOCOLLO FINALE1 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (MALAGA-TORREMOLINOS, 1973) All'atto di procedere alla firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), i plenipotenziari sottoscritti prendono nota delle dichiarazioni seguenti che fanno parte degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari (Malaga - Torremolinos 1973): I Per la Repubblica dell'Afganistan: La Delegazione del Governo della Repubblica dell'Afganistan alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessun provvedimento finanziario dal quale possa conseguire un aumento della sua parte contributiva all'Unione e di prendere ogni misura che giudichera' necessaria per proteggere i suoi servizi delle telecomunicazioni nel caso in cui i Paesi membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). II Per il Regno dello Swaziland: La Delegazione del Regno dello Swaziland riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni misura che potesse giudicare necessaria per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui certi Membri o Membri associati non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o gli Allegati e Regolamenti che sono aggiunti a detta Convenzione, o se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. III Per la Grecia: La Delegazione ellenica dichiara, in nome del suo Governo, che non accetta nessuna conseguenza delle riserve fatte da altri Governi, le quali potessero provocare un aumento della sua quota parte contributiva alle spese dell'Unione. Essa riserva pure il diritto al suo Governo di prendere ogni provvedimento che giudichera' necessario per proteggere i suoi interessi nel caso in cui certi Membri dell'Unione non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o mancassero in qualsiasi altro modo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati e dei Protocolli che vi sono annessi, o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi propri servizi delle telecomunicazioni. IV Per il Pakistan: La Delegazione del Governo del Pakistan alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973) si riserva il diritto di accettare o no le conseguenze che potesse provocare la non adesione di un altro Paese membro dell'Unione alle disposizioni della Convenzione di Malaga-Torremolinos (1973) o dei Regolamenti che vi sono annessi. V Per la Repubblica d'indonesia: La delegazione della Repubblica d'Indonesia riserva al suo Governo il diritto: 1. di prendere tutte le misure che stimera' necessarie per proteggere i suoi interessi nel caso in cui certi Membri non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni; 2. di prendere qualsiasi altra misura conforme alla Costituzione e alle leggi della Repubblica d'Indonesia. VI Per la Repubblica di Cipro: La Delegazione di Cipro dichiara che il Governo della Repubblica di Cipro non puo' accettare nessuna incidenza finanziaria che potesse eventualmente risultare dalle riserve fatte da altri Governi partecipanti alla Conferenza di plenipotenziari di Malaga-Torremolinos (1973). Essa riserva parimenti al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potesse giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi nel caso in cui certi Membri non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. VII Per il Regno del Laos: La Delegazione del Governo reale del Laos alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione e di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi nel caso in cui certi Membri dell'Unione non rispettassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). Essa si riserva parimenti il diritto di non partecipare ai pagamenti, qualunque sia l'ammontare, dei debiti dovuti dai Paesi membri all'Unione. VIII Per il Cile: Alla Delegazione del Cile preme segnalare che ogni volta risultino nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nei suoi Allegati, nei Regolamenti, o nei documenti di qualsiasi natura, delle menzioni o riferimenti a "territori antartici" come dipendenze di uno Stato qualunque, queste menzioni o riferimenti non si applicano, e non possono applicarsi, al settore antartico cileno, il quale fa parte integrante del territorio nazionale della Repubblica del Cile e sul quale questa Repubblica possiede diritti imprescrittibili. IX Per la Giamaica: La Delegazione della Giamaica riserva al suo Governo il diritto di non accettare misure finanziarie suscettibili di dar luogo a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione, come anche il diritto di prendere qualsiasi provvedimento che potesse giudicare necessario per proteggere i suoi interessi nel caso in cui certi Membri non assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non osservassero, in qualunque altro modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono aggiunti o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni della Giamaica. X Per il Regno del Lesotho: La Delegazione del Lesotho dichiara a nome del suo Governo: 1. che essa non accetta nessuna conseguenza delle riserve formulate da un Paese qualsiasi e riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potesse giudicare necessarie; 2. che essa riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potesse giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi qualora altri Paesi non osservassero le disposizioni della presente Convenzione (Malaga-Torremolinos, 1973). XI Per la Repubblica della Liberia: La Delegazione della Repubblica della Liberia riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora taluni Membri non osservassero, in qualunque modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei suoi Allegati o Protocolli, oppure se le riserve di altri Paesi potessero compromettere i servizi delle telecomunicazioni della Repubblica della Liberia oppure cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XII Per il Malawi: La Delegazione del Malawi riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora certi Membri non pagassero la loro parte contributiva alle spese dell'Unione o non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei suoi Allegati o Protocolli, oppure se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere i suoi servizi delle telecomunicazioni. XIII Per la Repubblica del Rwanda: La Delegazione della Repubblica del Rwanda riserva al suo Governo il diritto: 1. di non accettare nessuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua quota parte contributiva alle spese dell'Unione; 2. di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora certi Membri non osservassero, in qualunque modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), oppure se le riserve formulate da altri Paesi potessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XIV Per la Repubblica di Singapore: La Delegazione della Repubblica di Singapore riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento che giudichera' necessario per tutelare i suoi interessi qualora certi Paesi non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), oppure se le riserve formulate da questi Paesi potessero compromettere i suoi servizi delle telecomunicazioni o cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XV Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Popolare di Bulgaria, Cuba, la Repubblica Popolare d'Ungheria, la Repubblica Popolare della Mongolia, la Repubblica Popolare di Polonia, la Repubblica Democratica Tedesca, la Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: Le Delegazioni dei Paesi suddetti dichiarano quanto segue, a nome dei loro Governi rispettivi: - visto che il Vietnam del Sud e' costituito da due zone dipendenti da due amministrazioni (il Governo rivoluzionario provvisorio della Repubblica del Vietnam del Sud e le autorita' di Saigon), non puo' essere ritenuto che i delegati delle autorita' di Saigon firmino la Convenzione e gli altri Atti finali della Conferenza di plenipotenziari a nome del Vietnam del Sud; - visto che la parte meridionale della Corea non rappresenta la Corea tutta intera, non puo' essere ritenuto che i delegati della Corea del Sud firmino la Convenzione e gli altri Atti finali della Conferenza di plenipotenziari a nome della Corea. XVI Per Barbados: La Delegazione di Barbados riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento giudicato necessario alla tutela dei suoi interessi, qualora uno o piu' Membri non pagassero le loro parti contributive alle spese dell'Unione, o non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei suoi Allegati o Protocolli, oppure se le riserve di altri Membri potessero compromettere i servizi delle telecomunicazioni di Barbados. XVII Per la Repubblica Popolare del Bangladesh: 1. Firmando il Protocollo finale alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), la Delegazione della Repubblica Popolare del Bangladesh riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessuna incidenza finanziaria suscettibile di cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione, che potesse derivare dalle riserve formulate da altri Governi partecipi della Conferenza di plenipotenziari di Malaga-Torremolinos (1973). 2. La Delegazione della Repubblica Popolare del Bangladesh riserva inoltre al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento che giudicasse necessario per proteggere i suoi interessi qualora certi Membri non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei suoi Allegati o Protocolli, oppure se le riserve formulate da altri Governi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi propri servizi delle telecomunicazioni. 3. Inoltre, essa riserva al suo Governo il diritto di aderire alle disposizioni di tutti o di una parte dei Regolamenti amministrativi citati all'articolo 82 del Regolamento generale, cioe' il Regolamento telegrafico, il Regolamento telefonico, il Regolamento delle radiocomunicazioni e il Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni. XVIII Per la Malaisia: La Delegazione della Malaisia: 1. riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento che giudichera' necessario per proteggere i suoi interessi qualora dei Membri non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve di altri Paesi potessero compromettere i suoi servizi delle telecomunicazioni; 2. dichiara che la firma della Convenzione sopraccitata e la ratifica eventuale di quest'ultima da parte del Governo della Malaisia non hanno alcun valore per quanto concerne il Membro menzionato all'Allegato 1 sotto il nome d'Israele, e non implicano in nessun modo il riconoscimento di questo Membro da parte del Governo della Malaisia. XIX Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: La Delegazione del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento che potesse giudicare necessario per proteggere i suoi interessi qualora certi Membri non assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o mancassero in qualsiasi altro modo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati o Protocolli che vi sono annessi, o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XX Per la Turchia: La Delegazione del Governo della Turchia alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973) riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora delle riserve formulate da altri Membri dovessero cagionare un aumento della sua parte di contribuzione alle spese dell'Unione. XXI Per la Repubblica Socialista Federativa di jugoslavia: La Delegazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia dichiara quanto segue a nome del suo Governo: 1. poiche' esistono nel Vietnam del Sud due regioni e due amministrazioni, il Governo rivoluzionario provvisorio della Repubblica del Vietnam del Sud e il regime di Saigon, non puo' essere ritenuto che la Convenzione e gli altri Atti della Conferenza di plenipotenziari di Malaga-Torremolinos (1973), firmati dai rappresentanti del regime di Saigon, siano stati firmati a nome del Vietnam del Sud; 2. che i rappresentanti della Corea del Sud non hanno il diritto di firmare la Convenzione e gli altri Atti della Conferenza di plenipotenziari di Malaga-Torremolinos (1973) a nome di tutta la Corea. XXII Per la Repubblica Socialista di Romania: A La Delegazione della Repubblica Socialista di Romania dichiara, a nome del suo Governo: 1. che essa considera come assolutamente ingiustificata e priva di valore giuridico la pretesa dei rappresentanti della Corea del Sud di parlare in seno all'U.I.T. a nome della Corea tutta intiera, perche' il regime di Seul, non rappresenta e non puo' rappresentare il popolo coreano; 2. nel contempo, dichiara che l'amministrazione di Saigon non puo' rappresentare, in modo unilaterale il Vietnam del Sud. La Delegazione della Repubblica Socialista di Romania considera che il solo rappresentante legale della Cambogia e' il Governo reale dell'Unione Nazionale della Cambogia. B La Delegazione della Repubblica Socialista di Romania riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi e di accettare o no le conseguenze finanziarie che potessero eventualmente risultare dalle riserve fatte da altri Paesi. XXIII Per la Malaisia: La Delegazione della Malaisia riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora certi Membri mancassero di partecipare alle spese dell'Unione. XXIV Per la Tailandia: La Delegazione della Tailandia riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento, ritenuto necessario, per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui un Paese qualunque non osservasse, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve formulate da un Paese qualsiasi dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni della Tailandia o cagionare un aumento della sua parte di contribuzione alle spese dell'Unione. XXV Per la Repubblica Malgascia: La Delegazione della Repubblica Malgascia riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento, ritenuto necessario, per proteggere i suoi interessi qualora certi Membri dell'Unione non osservassero, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), oppure se le riserve formulate da un altro Paese compromettessero il buon funzionamento dei suoi propri servizi delle telecomunicazioni. Essa riserva parimenti al suo Governo il diritto di non accettare nessuna incidenza finanziaria risultante dalle riserve fatte da un altro Governo partecipante alla presente Conferenza. XXVI Per il Guatemala: La Delegazione del Governo del Guatemala alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione; inoltre, essa riserva parimenti questo diritto per cio' che concerne il pagamento, qualunque sia l'importo, delle somme dovute da altri Paesi membri dell'Unione. XXVII Per Trinita' e Tobago: La Delegazione del Governo di Trinita' e Tobago riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua parte contributiva, e di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per proteggere i suoi interessi, qualora certi Membri non contribuissero alle spese dell'Unione o non osservassero, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XXVIII Per la Repubblica Islamica di Mauritania: La Delegazione del Governo della Repubblica Islamica di Mauritania alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua parte contributiva all'Unione, e di prendere qualsiasi provvedimento, giudicato necessario, per proteggere i suoi servizi delle telecomunicazioni qualora certi Paesi membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). XXIX Per la Repubblica Federale di Germania, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, la Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Svezia e la Confederazione Svizzera: Per quanto concerne l'articolo 82 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), le Delegazioni dei Paesi suddetti dichiarano formalmente di mantenere le riserve che esse hanno formulato a nome delle loro amministrazioni in occasione della firma dei Regolamenti menzionati all'articolo 82. XXX Per la Repubblica Democratica di Somalia: La Delegazione della Somalia dichiara che il Governo della Repubblica Democratica di Somalia non potrebbe accettare alcuna delle conseguenze finanziarie che potessero derivare dalle riserve fatte da altri Governi partecipanti alla Conferenza di plenipotenziari (Malaga-Torremolinos, 1973). Essa riserva parimenti al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri mancassero in un modo qualsiasi di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o ancora se le riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XXXI Per il Nicaragua: La Delegazione del Nicaragua dichiara che essa riserva al suo Governo il diritto di accettare o di rifiutare le conseguenze di ogni riserva eventualmente formulata che cagionasse un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XXXII Per la Repubblica Unita del Camerun: La Delegazione della Repubblica Unita del Camerun alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) dichiara a nome del suo Governo che quest'ultimo si riserva il diritto di prendere ogni provvedimento utile alla salvaguardia dei suoi interessi, qualora le riserve formulate da altre delegazioni a nome dei loro Governi o il non rispetto della Convenzione tendessero a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. Il Governo della Repubblica Unita del Camerun non accetta inoltre alcuna conseguenza delle riserve fatte da parte di altre delegazioni alla presente Conferenza avente come conseguenza l'aumento della sua quota parte contributiva alle spese dell'Unione. XXXIII Per la Repubblica del Kenia: La Delegazione della Repubblica del Kenia riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non osservassero, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni o cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XXXIV Per la Repubblica dell'Uganda: La Delegazione del Governo della Repubblica dell'Uganda riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora un Membro non osservasse, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve formulate da un Membro dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni o cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XXXV La Repubblica Unita di Tanzania: La Delegazione della Repubblica Unita di Tanzania riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non osservassero, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve formulate da parte di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni o cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XXXVI Per l'Italia: La Delegazione dell'Italia dichiara che il Governo italiano non puo' accettare alcuna conseguenza finanziaria che potesse derivare dalle riserve fatte da altri Governi partecipanti alla Conferenza di plenipotenziari (Malaga-Torremolinos, 1973). Essa riserva parimenti al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si conformassero, in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o se delle riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XXXVII Per l'Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare), il Regno dell'Arabia Saudita, la Repubblica Araba d'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica d'iraq, lo Stato del Kuwait, il Libano, la Repubblica Araba di Libia, il Regno del Marocco, la Repubblica Islamica di Mauritania, il Sultanato di Oman, il Pakistan, la Repubblica Democratica di Somalia, la Repubblica Democratica del Sudan, la Tunisia, la Repubblica Araba del Yemen, la Repubblica Democratica Popolare del Yemen: Le Delegazioni dei Paesi suddetti dichiarano che la loro firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), come pure l'eventuale ratificazione ulteriore di questo Atto da parte dei loro Governi rispettivi, non sono valevoli nei confronti del Membro iscritto all'Allegato I a detta Convenzione sotto il nome di Israele e non implicano minimamente il suo riconoscimento. XXXVIII Per gli Stati Uniti d'America: Gli Stati Uniti d'America dichiarano formalmente che, con la firma della presente Convenzione in loro nome, gli Stati Uniti d'America non accettano alcun obbligo concernente il Regolamento telefonico o il Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni, di cui all'articolo 42 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973) e all'articolo 82 del Regolamento generale di detta Convenzione. XXXIX Per la Repubblica dell'Afganistan: Il Governo della Repubblica dell'Afganistan si riserva il diritto di fare qualsiasi dichiarazione o riserva fino al momento in cui esso avra' ratificato la Convenzione (Malaga-Torremolinos, 1973). XL Per la Repubblica Federale della Nigeria: Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica Federale della Nigeria dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per proteggere i suoi interessi qualora certi Membri dell'Unione non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o mancassero in un modo qualsiasi di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), e dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni della Repubblica Federale della Nigeria. XLI Per Maurizio: La Delegazione di Maurizio riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non si conformassero, in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, o ancora se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XLII Per la Danimarca, la Finlandia, l'islanda, la Norvegia e la Svezia: Le Delegazioni dei Paesi suddetti dichiarano, a nome dei loro rispettivi Governi, che esse non accettano nessuna conseguenza delle riserve che cagionassero un aumento della loro quota parte contributiva alle spese dell'Unione. XLIII Per la Repubblica Democratica Popolare del Yemen: La Delegazione della Repubblica Democratica Popolare del Yemen riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per proteggere i suoi interessi qualora un Paese non si conformasse in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni o fossero suscettibili di dar luogo a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XLIV Per la Repubblica dell'India: 1. Firmando gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), la Repubblica dell'india non accetta alcuna conseguenza finanziaria delle riserve che potessero essere fatte da un Membro in merito alle finanze dell'Unione. 2. Inoltre, la Delegazione della Repubblica dell'India riserva al suo Governo il diritto di prendere eventualmente misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'Unione e dei suoi organismi permanenti, come anche l'applicazione del Regolamento generale e dei Regolamenti amministrativi allegati alla Convenzione se un Paese qualsiasi fa delle riserve e/o non accetta le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti precitati. XLV Per la Sierra Leone: La Delegazione della Sierra Leone dichiara che essa riserva al suo Governo il diritto di non accettare alcuna misura finanziaria suscettibile di dar luogo a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. Essa riserva inoltre al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora certi Membri dell'Unione non osservassero in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o se le riserve formulate da altri Paesi membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XLVI Per la Repubblica Popolare del Congo: La Delegazione della Repubblica Popolare del Congo riserva al suo Governo il diritto di non accettare alcuna misura finanziaria suscettibile di dar luogo a un eventuale aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione, come anche il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione, o non si conformassero alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). XLVII Per la Repubblica di Botswana: La Delegazione della Repubblica di Botswana dichiara che riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora uno o piu' Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione, oppure se certi Membri non osservassero, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei Regolamenti, Allegati e Protocolli che vi sono annessi, oppure ancora qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XLVIII Per il Ghana: 1. La Delegazione del Ghana dichiara che la sua firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) e la susseguente ratificazione di questo documento da parte del suo Governo non implicano in nessun modo il riconoscimento del Governo della Repubblica Sudafricana e non comporta nessun obbligo verso questo Governo. 2. La Delegazione del Ghana riserva parimenti al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni fosse compromesso dall'inosservanza delle disposizioni di detta Convenzione da parte d'altri Membri o da riserve formulate da quest'ultimi. XLIX Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Popolare di Bulgaria, Cuba, la Repubblica Popolare d'Ungheria, la Repubblica Popolare della Mongolia, la Repubblica Popolare di Polonia, la Repubblica Democratica Tedesca, la Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, la Repubblica Socialista di Romania, la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: Le Delegazioni dei Paesi suddetti dichiarano, a nome del loro rispettivo Governo, che, firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), essi lasciano aperta la questione dell'accettazione del Regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1959). L Per la Repubblica Popolare di Bulgaria, Cuba, la Repubblica Popolare d'Ungheria, la Repubblica Popolare della Mongolia, la Repubblica Popolare di Polonia, la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia: Le Delegazioni dei Paesi suddetti riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i loro interessi qualora delle riserve formulate da altri Paesi dovessero cagionare un aumento della loro parte delle contribuzioni alle spese dell'Unione, oppure se certi Membri dell'Unione non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione. LI Per Cuba: La Delegazione di Cuba alla Conferenza di plenipotenziari (Malaga-Torremolinos, 1973) dichiara, a nome del suo Governo rivoluzionario, che non riconosce nessun valore giuridico o morale alla firma degli Atti finali da parte della Delegazione fantoccia del regime di Lon Nol. Solamente i rappresentanti del Governo reale d'Unita' nazionale di Kampuchea (G.R.U.N.K.) sono competenti a firmare, a nome della Cambogia, gli Atti finali della presente Conferenza. LII Per la Repubblica della Costa d'Avorio: La Delegazione della Repubblica della Costa d'Avorio dichiara che riserva al suo Governo il diritto di accettare o di rifiutare le conseguenze delle riserve formulate nella presente Convenzione (Malaga - Torremolinos, 1973) da parte di altri Governi e che potessero cagionare un aumento della sua parte di contribuzione alle spese dell'Unione o che potessero compromettere i suoi servizi delle telecomunicazioni. LIII Per l'Australia: La Delegazione dell'Australia riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione quanto ai debiti esistenti e ai relativi interessi o quanto ai futuri impegni, oppure mancassero, in qualsiasi altro modo, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o degli Allegati, Protocolli e Regolamenti che vi sono annessi, oppure ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. LIV Per la Nuova Zelanda: La Delegazione della Nuova Zelanda riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non si conformassero in qualsiasi altro modo, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, oppure ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni della Nuova Zelanda. LV Per la Repubblica del Niger: La Delegazione della Repubblica del Niger alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni dichiara di non accettare alcun aumento della sua parte contributiva al bilancio dell'Unione, a motivo di inadempienza, da parte di un qualsiasi Membro, ai regolamenti dei suoi contributi e di altre spese connesse. Essa riserva inoltre il diritto al suo Governo di prendere tutte le misure utili per proteggere i suoi interessi in materia di telecomunicazioni per il fatto dell'inosservanza della Convenzione di Malaga - Torremolinos, 1973, da parte di un Membro qualsiasi dell'Unione. LVI Per la Repubblica Popolare del Congo: La Delegazione della Repubblica Popolare del Congo dichiara quanto segue a nome del suo Governo: 1. visto che il Vietnam del Sud e' costituito da due zone dipendenti da due amministrazioni (il Governo rivoluzionario provvisorio della Repubblica del Vietnam del Sud e le autorita' di Saigon), non puo' essere ritenuto che i delegati delle autorita' di Saigon firmino la Convenzione e gli altri Atti finali della Conferenza di plenipotenziari a nome del Vietnam del Sud tutto intero; 2. visto che la parte meridionale della Corea non rappresenta la Corea tutta intiera, non puo' essere ritenuto che i delegati della Corea del Sud firmino la Convenzione e gli altri Atti finali della Conferenza di plenipotenziari a nome della Corea. LVII Per la Repubblica di Sri Lanka (Ceylon): La Delegazione del Governo della Repubblica di Sri Lanka (Ceylon) alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) riserva al suo Governo: 1. il diritto di rifiutare qualsiasi misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione; 2. il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi, qualora certi Membri non osservassero in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei suoi Allegati o dei Regolamenti che vi sono annessi, oppure ancora se delle riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni; 3. e di prendere, se necessario, qualsiasi altra misura conforme alla Costituzione e alle leggi della Repubblica di Sri Lanka (Ceylon). LVIII Per la Repubblica Khmer: La Delegazione della Repubblica Khmer riserva al suo Governo il diritto quanto alla ratificazione degli Atti finali della Conferenza, a causa delle riserve che la concernano fatte da certe Delegazioni. Essa dichiara inoltre di non accettare alcuna misura finanziaria avente per effetto di aumentare la sua parte contributiva. LIX Per la Repubblica Popolare di Cina: La Delegazione della Repubblica Popolare di Cina desidera dichiarare quanto segue: 1. La cricca del traditore Lon Nol non e' che un pugno di cambogiani tratti dalla feccia del popolo ed e' illegale da un capo all'altro. Essa non ha assolutamente alcun diritto di firmare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973) a nome del popolo cambogiano. L'Accordo di Parigi sul Vietnam ha riconosciuto de facto l'esistenza di due amministrazioni nel Vietnam del Sud: il Governo rivoluzionario provvisorio della Repubblica del Vietnam del Sud e l'amministrazione di Saigon. Nella situazione attuale, la rappresentanza unilaterale da parte dell'amministrazione di Saigon alla Conferenza dell'U.I.T. non e' normale. Viste le condizioni secondo cui la Corea del Nord e la Corea del Sud hanno raggiunto un accordo di principio sulla riunificazione del Paese nell'indipendenza e nella pace, e' desiderabile che le autorita' della Corea del Sud siano rappresentate all'U.I.T. in quanto tali. Visto quanto precede, ne' i rappresentanti dell'amministrazione di Saigon ne' le autorita' della Corea del Sud hanno il diritto di firmare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) in quanto tali. 2. La Delegazione della Cina fa delle riserve sulle disposizioni (nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973) concernente l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze radioelettriche come anche l'assegnazione e la registrazione delle ubicazioni dei satelliti geostazionari. LX Per l'Unione di Birmania: Firmando la Convenzione di Malaga-Torremolinos (1973), la Delegazione dell'Unione di Birmania riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento, ritenuto necessario, per tutelare i suoi interessi qualora delle riserve formulate da altri Paesi dovessero cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. LXI Per la Repubblica del Viet Nam: La Delegazione della Repubblica del Viet Nam ribadisce le dichiarazioni che ha fatto tanto alla 4ª seduta plenaria quanto davanti alla commissione di verificazione dei poteri. Dal 1951, data alla quale la Repubblica del Viet Nam e' stata ammessa in seno all'U.I.T., il nostro Governo ha fornito tutte le prove della sua rappresentativita'. Deploriamo che certe Delegazioni abbiano creduto necessario di sollevare, a fini di propaganda, polemiche d'ordine politico, fuori dell'ambito dell'U.l.T. E' fallace citare l'Accordo di Parigi per aumentare i favori del cosiddetto Governo rivoluzionario provvisorio del Sud VietNam, Governo composto d'un pugno d'uomini il cui solo compito e' quello di seminare con tutti i mezzi terrore, morte, rovina e desolazione. In effetti, l'Accordo di Parigi che tende essenzialmente ad instaurare un cessate il fuoco nel VietNam, creando cosi' un clima favorevole per i negoziati in vista di un pronto ristabilimento di una pace duratura nel Sud VietNam, non ha minimamente consacrato il cosiddetto GRP come tale. L'Accordo di Parigi non ha istituito, e non e' in suo potere d'istituirlo, il GRP come un Governo "illegale" nel VietNam. Esso non ha parimenti cambiato, cosi' come non e' in suo potere di cambiarlo, il carattere legale, costituzionale del Governo della Repubblica del Viet Nam. Il titolo del Governo rivoluzionario provvisorio non e' che un appellativo che si e' dato il cosiddetto Fronte di Liberazione del Sud Viet Nam creato dal partito Lao-Douq del Nord VietNam, in occasione del suo 3° Congresso tenuto a Hanoi in settembre 1960. Sotto il nome di FLN o GRP, questa organizzazione non e' altro che uno strumento di Hanoi, una creazione del tutto artificiale, sostenuta dalle forze spedizionarie del Nord Viet Nam. Deploriamo il comportamento delle Delegazioni dei Paesi cui cio' concerne, i quali, pur dichiarando di condannare la politica d'aggressione, non hanno mai provato di apportare il minimo contributo, ben al contrario, per mettere fine a questa dolorosa lotta fratricida che e' durata fin troppo sul nostro proprio suolo. La Delegazione della Repubblica del Viet Nam dichiara che essa e' la sola rappresentante legittima del Sud Viet Nam e che come tale e' stata riconosciuta dalla Conferenza da quando la Repubblica del Viet Nam ha aderito all'U.I.T. Tutte le dichiarazioni presentate in occasione della presente Convenzione o aggiunte a questa Convenzione e che sono incompatibili con la posizione della Repubblica del Viet Nam, sono illegali e di conseguenza nulle e non avvenute. Essa riserva parimenti al suo Governo il diritto di non accettare alcuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione e di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi. LXII Per la Repubblica Centroamericana: La Delegazione Centroafricana alla Conferenza di plenipotenziari (Malaga-Torremolinos, 1973) dichiara che il suo Governo riserva il diritto di prendere tutte le disposizioni necessarie in vista di salvaguardare i suoi interessi se certi Paesi membri dell'Unione non osservassero le disposizioni della presente Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e formulassero in modo anormale delle riserve tendenti a aumentare le parti di contribuzione del suo Paese alle spese dell'Unione. LXIII Per la Repubblica della Guinea Equatoriale: La Delegazione della Repubblica della Guinea Equatoriale riserva al suo Governo il diritto: 1. di non accettare alcuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento del suo contributo; 2. di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni qualora dei Paesi membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973). LXIV Per la Repubblica del Burundi: La Delegazione della Repubblica del Burundi riserva al suo Governo il diritto di accettare o no le misure che venissero prese in vista di aumentare la sua parte contributiva alle spese dell'Unione. LXV Per la Repubblica del Ciad: La Delegazione della Repubblica del Ciad alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos, 1973, riserva al suo Governo il diritto: 1. di non accettare alcuna misura finanziaria che cagionasse un aumento della sua parte contributiva; 2. di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora qualche Membro dell'Unione non osservasse, in un modo qualsiasi, le disposizioni della presente Convenzione. LXVI Per la Repubblica d'Iraq: La Delegazione della Repubblica d'Iraq dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere qualsiasi provvedimento che giudica necessario per salvaguardare i suoi interessi, qualora un Membro non osservasse, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve formulate da un tale Membro compromettessero il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni dell'Iraq o cagionassero un aumento della parte contributiva dell'Iraq alle spese dell'Unione. LXVII Per la Repubblica Togolese: La Delegazione della Repubblica Togolese riserva al suo Governo il diritto di prendere le misure che giudichera' opportune, se un Paese non rispettasse le disposizioni della presente Convenzione o se delle riserve espresse da certi Membri durante la Conferenza di Malaga-Torremolinos 1973 o alla firma o all'adesione cagionassero situazioni contrarie per i suoi servizi delle telecomunicazioni o un aumento considerato troppo importante della sua parte di contribuzione alle spese dell'Unione. LXVIII Per la Repubblica del Dahomey: La Delegazione della Repubblica del Dahomey riserva al suo Governo il diritto: 1. di non accettare alcuna misura finanziaria che potesse cagionare un aumento della sua parte contributiva all'Unione; 2. di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per proteggere i suoi servizi delle telecomunicazioni nel caso in cui dei Paesi membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). LXIX Per la Repubblica Popolare del Congo: La Delegazione della Repubblica Popolare del Congo alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) dichiara, a nome del suo Governo rivoluzionario e popolare, che non riconosce alcun valore giuridico o morale alla firma degli Atti finali da parte della Delegazione del regime reazionario di Lon Nol. Soltanto i rappresentanti del Governo Reale dell'Unita' nazionale di Kampuchea sono abilitati a firmare, a nome della Cambogia, gli Atti finali della presente Conferenza. LXX Per Papua-Nuova Guinea: Papua-Nuova Guinea si riserva il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non si conformassero in un modo qualsiasi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973) o dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. LXXI Per la Repubblica di El Salvador: La Delegazione della Repubblica di El Salvador riserva al suo Governo il diritto di formulare qualsiasi dichiarazione o riserva che giudichera' necessaria fin tanto che non avra' ratificato la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973); essa dichiara inoltre di non accettare alcuna conseguenza che potesse nuocere agli interessi del suo Paese o che potesse derivare da riserve formulate da altri Paesi. LXXII Per lo Stato d'israele: Le dichiarazioni fatte dalle Delegazioni dell'Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare), del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica Araba d'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti, della Repubblica d'Iraq, dello Stato del Kuwait, del Libano, della Repubblica Araba di Libia, della Malaisia, del Regno del Marocco, della Repubblica Islamica di Mauritania, del Sultanato di Oman, del Pakistan, della Repubblica Democratica di Somalia, della Repubblica Democratica del Sudan, della Tunisia, della Repubblica Araba del Yemen e della Repubblica Democratica Popolare del Yemen, essendo in contraddizione flagrante con i principi e gli obiettivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e, di conseguenza, prive di qualsiasi valore giuridico, al Governo d'israele preme far sapere ufficialmente che rigetta queste riserve puramente e semplicemente e considera che esse non possono aver alcun valore per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli Stati Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. In ogni modo, il Governo d'israele fara' valere i diritti che sono suoi per tutelare i propri interessi, qualora i Governi dell'Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare), del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica Araba d'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti, della Repubblica d'Iraq, dello Stato del Kuwait, del Libano, della Repubblica Araba di Libia, della Malaisia, del Regno del Marocco, della Repubblica Islamica di Mauritania, del Sultanato di Oman, del Pakistan, della Repubblica Democratica di Somalia, della Repubblica Democratica del Sudan, della Tunisia, della Repubblica Araba del Yemen e della Repubblica Democratica Popolare del Yemen dovessero violare in un modo o nell'altro disposizioni della Convenzione o dei suoi Allegati, dei Protocolli o del Regolamento qui allegato. LXXIII Per la Repubblica di Corea: La Delegazione della Repubblica di Corea, parlando a nome del suo Governo: 1. dichiara che qualsiasi riserva formulata quanto alla sua capacita' di rappresentare validamente la Repubblica di Corea in seno all'U.I.T. o alla presente Conferenza di plenipotenziari o qualsiasi dichiarazione tendente a contestare la validita' di questa capacita' di rappresentanza e' senza fondamento e senza valore giuridico; 2. riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potra' giudicare necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non si conformassero in un modo qualsiasi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973) o degli Allegati o Protocolli che vi sono annessi, o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. LXXIV Per il Belgio: La Delegazione del Belgio riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potra' giudicare necessarie per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione, o non si conformassero in un modo qualsiasi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati e dei Protocolli che vi sono annessi, o ancora se delle riserve formulate da altri Paesi fossero suscettibili di dar luogo a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione, oppure infine se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni. LXXV Per la Repubblica Araba di Libia: La Delegazione della Repubblica Araba di Libia riserva al suo Governo il diritto di accettare o di rifiutare le conseguenze derivanti da ogni riserva formulata da altri Paesi di natura tale da cagionare un aumento della sua quota parte contributiva alle spese dell'Unione, e di prendere tutte le misure che potra' giudicare necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi qualora un Membro o un Membro associato non si conformasse alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei Regolamenti che vi sono annessi. LXXVI Per la Repubblica del Gabon: Firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), la Delegazione della Repubblica del Gabon riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora le riserve formulate da altri Governi potessero cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione o potessero compromettere i suoi servizi delle telecomunicazioni. LXXVII Per la Repubblica dell'Alto Volta: La Delegazione della Repubblica dell'Alto Volta alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), riserva al suo Governo il diritto di rifiutare qualsiasi misura finanziaria tendente ad aumentare la sua parte contributiva alle spese dell'Unione e, inoltre, di prendere tutte le misure necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi qualora certi Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o dei suoi Allegati o dei Regolamenti acclusi. LXXVIII Per la Repubblica del Mali: La Delegazione della Repubblica del Mali alla Conferenza di plenipotenziari dell'U.I.T. dichiara di non accettare alcun aumento della sua parte contributiva al bilancio di previsione dell'Unione, a motivo del rifiuto, da parte di un Membro qualsiasi, di regolare i suoi contributi e le altre spese connesse. Essa riserva inoltre al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure utili per salvaguardare i suoi interessi in materia di telecomunicazioni, in seguito alla non osservanza della Convenzione di Malaga-Torremolinos, 1973, da parte di un Membro qualsiasi dell'Unione. LXXIX Per il Nepal: La Delegazione del Nepal riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' opportune per salvaguardare i suoi interessi qualora un motivo qualsiasi cagionasse un aumento della sua quota parte contributiva annuale. LXXX Per gli Emirati Arabi Uniti: La Delegazione degli Emirati Arabi Uniti dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, qualora un Membro non osservasse in un modo qualsiasi le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o se le riserve espresse da un Membro compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni o dovessero cagionare un aumento della quota parte contributiva degli Emirati Arabi Uniti alle spese dell'Unione. LXXXI Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay: Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica Orientale dell'Uruguay dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora certi Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973), o degli Allegati o Protocolli che vi sono annessi, o se delle riserve formulate da altri Paesi potessero recare pregiudizio ai servizi delle telecomunicazioni della Repubblica Orientale dell'Uruguay. LXXXII Per la Repubblica di Bolivia: Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica di Bolivia dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere le misure che giudichera' necessarie alla tutela dei suoi interessi qualora altri Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o degli Allegati o Protocolli che vi sono annessi, o se le riserve formulate da altri Paesi arrischiassero di portare pregiudizio agli interessi della Bolivia, segnatamente per quanto concerne i servizi delle telecomunicazioni boliviane. La Delegazione della Repubblica di Bolivia dichiara, inoltre, che il suo Governo si riserva il diritto di formulare qualsiasi riserva fino al momento che ratifichera' la Convenzione. LXXXIII Per la Repubblica del Senegal: La Delegazione della Repubblica del Senegal dichiara a nome del suo Governo che non accetta nessuna conseguenza delle riserve fatte da altri Governi alla presente Conferenza aventi per effetto l'aumento della sua quota parte contributiva alle spese dell'Unione. D'altra parte, la Repubblica del Senegal si riserva il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi qualora le riserve formulate da altri Paesi o la inosservanza della Convenzione tendesse a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. LXXXIV Per la Repubblica Argentina: A La Delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto: 1. di non accettare alcuna misura finanziaria suscettibile di cagionare un aumento del suo contributo; 2. di prendere tutte le misure che giudichera' opportune al fine di proteggere i suoi servizi delle telecomunicazioni qualora dei Paesi membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). B La Delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto di formulare le riserve che giudichera' opportune in merito ai testi contenuti nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) che ledono direttamente o indirettamente la sua sovranita'. LXXXV Per la Repubblica di Guinea: La Delegazione della Repubblica di Guinea riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora dei Membri non osservassero in qualsiasi modo le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) o, se le riserve fatte da altri Paesi potessero compromettere i suoi servizi delle telecomunicazioni, di accettare o no le conseguenze finanziarie che potessero eventualmente risultare da queste riserve. LXXXVI Per la Spagna: La Delegazione della Spagna dichiara a nome del suo Governo che la parola "Paese" utilizzata nel preambolo, all'articolo 1, e in altri articoli della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) e' sinonimo per il citato Governo del termine "Stato sovrano" e che ha lo stesso valore, la stessa portata e lo stesso contenuto giuridico e politico. LXXXVII Per la Repubblica Argentina: Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica Argentina dichiara, a nome del suo Governo, che qualsiasi riferimento del Protocollo finale alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o di qualsiasi altro documento della Conferenza, alle Isole Malvine, alle Isole della Georgia del Sud e alle Isole Sandwich del Sud, sotto la denominazione erronea di "Isole Falkland e loro dipendenze", non vede minimamente i diritti sovrani imprescrittibili e inalienabili della Repubblica Argentina su questi territori. L'occupazione di queste Isole da parte del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord in seguito a un atto di forza che non e' mai stato accettato dalla Repubblica Argentina ha indotto l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 2065 (XX), a invitare le due parti a cercare un, regolamento pacifico di questo conflitto di sovranita' sulle citate isole. Inoltre, e' necessario segnalare che qualsiasi riferimento dei medesimi documenti al preteso "Territorio antartico britannico" non vede minimamente i diritti della Repubblica Argentina nel settore antartico argentino e che questa menzione figura all'articolo IV del Trattato antartico conchiuso a Washington il 1 dicembre 1959, di cui la Repubblica Argentina e Regno Unito della Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord sono ambedue firmatari. LXXXVIII Per l'Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare): La Delegazione della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi, qualora certi Membri non osservassero in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere i suoi servizi delle telecomunicazioni o cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. LXXXIX Per il Peru': La Delegazione del Peru' dichiara che lo Stato peruviano non si riterra' in nessun modo vincolato alle disposizioni della Convenzione relative all'arbitrato tra i Membri dell'Unione concernenti il regolamento delle divergenze. D'altra parte, la Delegazione del Peru' riserva al suo Governo il diritto: 1. di prendere le misure che giudichera' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri dell'Unione non si conformassero, in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione o dei suoi Regolamenti, oppure ancora se delle riserve formulate da questi Membri compromettessero il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni del Peru'; 2. d'accettare o di rifiutare le conseguenze delle riserve, tali da cagionare un aumento della sua parte contributiva alle spese della Unione; 3. d'accettare o di rifiutare tutte o certe disposizioni dei Regolamenti amministrativi: Regolamento telegrafico, Regolamento telefonico, Regolamento delle radiocomunicazioni e Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni, menzionati nella Convenzione. XC Per l'iran: La Delegazione dell'Iran riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione in relazione con i debiti esistenti, gli interessi di questi debiti e i contributi futuri, o non si conformassero in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati, dei Protocolli o dei Regolamenti che vi sono annessi, oppure ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XCI Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Popolare di Bulgaria, Cuba, la Repubblica Popolare d'Ungheria, la Repubblica Popolare della Mongolia, la Repubblica Popolare di Polonia, la Repubblica Democratica Tedesca, la Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, la Repubblica Socialista di Romania, la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: Le Delegazioni dei Paesi suddetti considerano che le previsioni di cui al numero 5 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) non concordano con il principio secondo il quale i Trattati internazionali multilaterali, il cui oggetto e il cui scopo interessano la comunita' internazionale nel suo insieme, cosi' come e' il caso per le telecomunicazioni (si veda l'articolo 4 della Convenzione sopra menzionata), devono essere aperti alla partecipazione universale. XCII Per la Repubblica delle Filippine: La Delegazione della Repubblica delle Filippine riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione, cio' che potrebbe cagionare un aumento del contributo delle Filippine; essa riserva parimenti al suo Governo il diritto per quanto concerne le conseguenze di qualsiasi riserva fatta da un altro Paese che intendesse gli interessi delle Filippine. XCIII Per la Repubblica Federale di Germania: La Delegazione della Repubblica Federale di Germania riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non si conformassero, in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione, dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, o se delle riserve formulate da altri Paesi fossero di natura tale da aumentare la sua parte di contribuzione alle spese dell'Unione, o da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. La Delegazione della Repubblica Federale di Germania riserva parimenti al suo Governo il diritto, qualora il bilancio di previsione ordinario dell'Unione fosse gravato di spese relative alla cooperazione tecnica, di prendere al riguardo le misure necessarie. XCIV Per la Francia: La Delegazione francese riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non si conformassero, in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, oppure ancora se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XCV Per Monaco: La Delegazione di Monaco riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione o non si conformassero alle disposizioni della Convenzione (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi oppure ancora se delle riserve formulate da altri Membri compromettessero il perfetto e efficace funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni. XCVI Per l'Austria, il Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi: Le Delegazioni dei Paesi suddetti riservano ai loro Governi il diritto di prendere tutte le misure che giudicheranno necessarie per salvaguardare i loro interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione, o non si conformassero in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, oppure ancora se delle riserve formulate da altri Paesi fossero suscettibili di dar luogo a un aumento della loro parte contributiva alle spese dell'Unione, oppure infine se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni. XCVII Per la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: La Delegazione della Repubblica Socialista Federativa di jugoslavia riserva al suo Governo il diritto: 1. di prendere tutte le misure che giudica necessarie per salvaguardare gli interessi delle sue telecomunicazioni qualora certi Membri non osservassero le disposizioni della presente Convenzione, oppure se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni; 2. di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione, oppure se delle riserve formulate da altri Paesi fossero suscettibili di dar luogo a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione. XCVIII Per la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein: Le Delegazioni dei Paesi suddetti riservano ai loro Governi il diritto di prendere tutte le misure necessarie alla tutela dei loro interessi 5. Nella sua dichiarazione presentata alla seduta plenaria del 22 qualora delle riserve deposte o altre misure prese dovessero avere per conseguenza di recare pregiudizio al buon funzionamento dei loro servizi delle telecomunicazioni o cagionare un aumento della loro parte contributiva alle spese dell'Unione. XCIX Per lo Stato d'Israele: Lo Stato d'Israele riserva la sua posizione per quanto concerne la risoluzione 48 alla luce dei fatti seguenti: 1. La risoluzione si basa su accuse prive di ogni fondamento da parte dei Paesi che effettuano apertamente operazioni militari e svolgono ostilita' senza restrizioni contro lo Stato d'Israele senza che il minimo indizio di prove delle loro asserzioni sia stato prodotto davanti alla Conferenza. 2. Il progetto di Risoluzione e' stato esaminato sabato 20 ottobre in un ambiente di discorsi rovente, di accuse stravaganti e di minacce implicite - cioe' il giorno stesso del Sabbat - mentre che gli accusatori sapevano perfettamente che il solo rappresentante d'Israele sarebbe stato assente per adempiere ai suoi doveri religiosi. E' risultato da questo fatto che Israele desse l'impressione di ammettere queste accuse prive di fondamento perche' il suo rappresentante non aveva preso la parola per smentirle; d'altra parte, Israele e' stato avvertito che questa astensione era stata notata nel corso dei dibattiti, e che se ne e' fatto cenno nel documento numero 341, presentato dalla Malaisia. 3. I motivi di ordine religioso che spiegano l'assenza del rappresentante d'Israele erano stati perfettamente esposti alla vigilia dal Presidente. Il Presidente aveva fatto la promessa solenne che, se un avvenimento importante per Israele si fosse prodotto il sabato, egli avrebbe fatto tutto il necessario per aggiornare il dibattito al fine di permettere alla Delegazione d'israele di esercitare il suo diritto di esprimersi (si veda il numero 670 della Convenzione di Montreux, 1965) il cui tenore e' il seguente: "Egli (il Presidente) protegge il diritto di tutte le Delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'oggetto in discussione". 4. Considerato che queste regole non sono state osservate, la Delegazione d'Israele si e' conformata alla procedura regolare e, in occasione della prima lettura del progetto di risoluzione - fatta nel corso della seduta plenaria il lunedi' 22 ottobre - essa ha esposto i fatti come si presentano e ha chiesto formalmente il rigetto del progetto di risoluzione, conformemente alle disposizioni del numero 692 della Convenzione. Il Presidente ha rifiutato di mettere il progetto di risoluzione ai voti nel corso della sua lettura, dichiarando che questa proposta del delegato d'Israele non era conforme alla procedura, e cio' contrariamente alle disposizioni della Convenzione e alla pratica comune. Inoltre, le delegazioni riunite in seduta plenaria non hanno avuto l'occasione di votare sulla questione dopo aver sentito le due parti. 5. Nella sua dichiarazione presentata alla seduta plenaria del 22 ottobre e che figura integralmente nel verbale di questa seduta, Israele ha segnatamente dichiarato: a) Il giorno stesso in cui furono formulate affermazioni di sabotaggio concernenti i cavi sottomarini di Beirut, il portaparola di Israele ha rifiutato ufficialmente di assumere una responsabilita' qualsiasi in questo affare; b) Il cavo stesso e' in larga parte proprieta' dei Paesi europei e degli Stati Uniti, dei quali Israele cerca la simpatia e la comprensione. Per quali ragioni Israele dovrebbe alienarsi queste simpatie e causare danni ai beni di Nazioni amiche? c) Cosi' pure, se Israele avesse voluto perpetrare un tale atto, perche' l'avrebbe commesso cosi' vicino alla riva, la' dove e' facile localizzare la rottura e dove la riparazione e' relativamente semplice? d) In questo caso come nel passato, si sono prodotti atti di sabotaggio d'origine interna. Delle pipelines sono state danneggiate prima, delle ambasciate di Stati Arabi sono state invase, alti funzionari di Paesi Arabi sono stati assassinati, atti di pirateria aerea sono stati commessi, accompagnati da sequestri d'ostaggi. In tutti questi casi, si trattava di lotte intestine tra i gruppi di Stati Arabi. Anche qui, i fatti conducono alle stesse conclusioni. E' notorio che gruppi Arabi dissidenti operano nel Libano. In questi stessi giorni, uno di questi gruppi ha preso, come ostaggi a Beirut, 50 Libanesi innocenti e ha giocato alla leggera con la loro vita. Questi gruppi possiedono il minimo d'attitudini necessarie per manipolare esplosivi e eseguire questo genere di sabotaggio, come anche il minimo di mezzi che permettono loro di raggiungere i punti in cui si asserisce che i danni siano stati commessi. Con un sol colpo, essi possono vendicare torti, reali, o immaginari, e, nel clima attuale, addossare la colpa a Israele. e) E' noto che, al momento in cui il Libano ha parlato per la prima volta della rottura del cavo e ha domandato all'ITALCABLE d'intervenire per assicurare la rimessa in servizio mediante l'istituzione di vie di soccorso si e' riferito a questo incidente come a un atto di sabotaggio. E' stato soltanto piu' tardi che ha avuto l'idea di sfruttare l'incidente a fini di propaganda. In considerazione delle dichiarazioni che precedono, lo Stato di Israele considera che la pretesa risoluzione 48 e' illegale e indebitamente allegata alla presente Convenzione, e che essa e' nel rimanente priva di qualsiasi significato e senza alcun effetto. Lo Stato d'Israele e' convinto che tutti i Membri imparziali dell'Unione condividono questo punto di vista e riserveranno a questa pretesa risoluzione l'accoglienza che essa merita. C Per la Danimarca, la Finlandia, l'islanda, la Norvegia e la Svezia: Le Delegazioni dei Paesi suddetti riservano ai loro Governi il diritto di prendere tutte le misure che giudicheranno necessarie per tutelare i loro interessi qualora certi Membri dell'Unione non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione oppure se un Membro non si conformasse, in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), degli Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, oppure se delle riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi delle telecomunicazioni. CI Per l'Italia: 1. La Delegazione dell'Italia riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudichera' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora certi Membri non si assumessero la loro parte delle spese dell'Unione, o non si conformassero, in un modo qualsiasi, alle disposizioni della Convenzione, dei suoi Allegati o dei Protocolli che vi sono annessi, oppure ancora se delle riserve formulate da altri Paesi fossero di natura tale da aumentare la sua parte delle spese dell'Unione o dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi propri servizi delle telecomunicazioni. La Delegazione dell'Italia riserva parimenti al suo Governo il diritto di prendere le misure che si rivelassero necessarie qualora delle spese relative ad attivita' di cooperazione tecnica fossero iscritte nel bilancio di previsione ordinario dell'Unione. 2. L'Italia si riserva il diritto di non partecipare alle spese supplementari che potra' incorrere l'Unione internazionale delle telecomunicazioni nelle future Conferenze di plenipotenziari e amministrative a causa dell'adozione di una sesta lingua d'interpretazione secondo la risoluzione votata dalla presente Conferenza di plenipotenziari. CII Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: A La Delegazione del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord prende nota della dichiarazione della Delegazione del Cile concernente i territori antartici. Nella misura in cui potesse essere nell'intenzione degli autori di questa dichiarazione di mirare al territorio antartico britannico, il Governo di Sua Maesta' del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord non ha alcun dubbio per quanto concerne la sua sovranita' su tale territorio. B La Delegazione del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord dichiara che non accetta la dichiarazione fatta dalla Delegazione argentina nella misura in cui questa dichiarazione contesta la sovranita' del Governo di Sua Maesta' del Regno Unito sulle Isole Falkland e le loro dipendenze, come anche sul territorio antartico britannico ed essa desidera formalmente riservare i diritti del Governo di Sua Maesta' su questa questione. Le isole Falkland e le loro dipendenze come anche il territorio antartico britannico sono, e continuano a essere, parte integrante dei territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord. La Delegazione del Regno Unito non puo' parimenti accettare l'opinione espressa dalla Delegazione argentina, secondo la quale il termine di "Dipendenze delle Isole Falkland" e' sbagliato, e, nella misura in cui questa opinione si riferisce al termine di "Isole Falkland", il fatto che questo termine sia erroneo. Inoltre, la Delegazione del Regno Unito non puo' accettare l'opinione espressa dalla Delegazione argentina secondo la quale e' necessario associare il termine di "Malvine" alla designazione delle Isole Falkland e delle loro dipendenze. La decisione del Comitato speciale delle Nazioni Unite d'aggiungere "Malvine" a tale designazione riguardava soltanto i documenti del Comitato speciale delle Nazioni Unite incaricato di studiare l'applicazione della dichiarazione relativa alla concessione dell'indipendenza ai Paesi coloniali e ai loro popoli ed essa non e' stata adottata dalle Nazioni Unite per tutti i loro documenti. Questa decisione non concerne quindi minimamente ne' la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) e i suoi Allegati ne' qualsiasi altro documento pubblicato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per quanto concerne la Risoluzione 2065 (XX) delle Nazioni Unite, la Delegazione del Regno Unito non accetta le ragioni date dalla Delegazione argentina a questo merito. La Delegazione del Regno Unito nota il riferimento della Delegazione argentina all'articolo IV del Trattato dell'Antartico firmato a Washington il 1 dicembre 1959, ma essa ci tiene a dichiarare che questo articolo non conferma ne' giustifica il potere o la sovranita' di una potenza qualsiasi su un territorio antartico qualsiasi. Il Governo di Sua Maesta' non ha alcun dubbio quanto alla sovranita' del Regno Unito sul territorio antartico britannico. CIII Per la Repubblica di Panama: La Delegazione della Repubblica di Panama dichiara di non accettare alcuna dichiarazione figurante, al nome di un qualsiasi Paese, nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga - Torremolinos, 1973) o in qualsiasi altro documento, di natura tale da recare pregiudizio ai diritti sovrani della Repubblica del Panama sulla Zona del canale di Panama. CIV Per la Repubblica Socialista di Romania: Al momento di firmare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) la Delegazione romena dichiara che il mantenimento dello stato d'indipendenza di certi territori, cui fanno riferimento le disposizioni del Protocollo addizionale III non e' conforme ai documenti adottati dall'ONU concernenti la concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, compresa la dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale riguardante le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite che e' stata adottata all'unanimita' con la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 e che proclama solennemente l'obbligo degli Stati di favorire la realizzazione del principio dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto di disporre essi stessi, allo scopo di mettere senza ritardo un termine al colonialismo. CV Il Presidente della Conferenza: Il Presidente della Conferenza deplora i termini della dichiarazione fatta in nome dello Stato d'israele in occasione della Conferenza di plenipotenziari (Malaga-Torremolinos, 1973) e inserita nel Protocollo finale alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni Malaga-Torremolinos, 1973); questa dichiarazione contiene commenti riguardanti l'applicazione del Regolamento interno delle conferenze che fa parte del Regolamento generale allegato alla Convenzione di Montreux (1965). Se il numero 670 di detta Convenzione specifica effettivamente che il Presidente della Conferenza "protegge il diritto di tutte le delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'oggetto in discussione", e' evidente che si tratta di delegazioni presenti nel corso di una tale discussione, cio' che non era il caso della Delegazione dello Stato d'israele che, per motivi religiosi e degni del piu' grande rispetto, non ha assistito alla seduta plenaria di sabato 20 ottobre 1973, nonostante gli indizi che facevano supporre, gia' la vigilia, che la seduta in questione avrebbe esaminato il progetto di risoluzione contenuto nel documento numero 326, presentato dalla Delegazione del Libano. Bisogna aggiungere a questo riguardo che, nel corso di un colloquio che ha avuto luogo venerdi' 19 ottobre con il signor Sakked, Delegato d'Israele, il Presidente non ha potuto dare alcuna garanzia quanto alla possibilita' di differire i dibattiti relativi al citato progetto di risoluzione e si e' semplicemente offerto di tentare, con diverse consultazioni - che ebbero effettivamente luogo, ma senza risultato -, di ottenere l'aggiornamento dei dibattiti fino a lunedi' 22 ottobre 1973. Durante la seduta plenaria di lunedi' 22 ottobre, il Delegato dello Stato d'Israele, in occasione della prima lettura del testo della risoluzione 48, proposto dalla commissione di redazione e pubblicato nel documento numero 351, ha domandato di mettere di nuovo ai voti il contenuto della risoluzione, pretendendo di fondare questa domanda sul numero 692 della Convenzione di Montreux. L'interpretazione del Presidente e' stata la seguente: cio' che la seduta plenaria doveva esaminare era il testo della risoluzione, prima che questo testo fosse considerato come definitivo, ai sensi del numero 763 della citata Convenzione, ma non il fondo della risoluzione di cui si tratta, sul quale la seduta plenaria del 20 ottobre 1973 si era pronunciata con un voto per appello nominale il cui risultato era stato il seguente: 64 voti per 3 voti contro e 46 astensioni. La decisione del Presidente e' stata presa conformemente alle disposizioni del numero 697 della Convenzione di Montreux (1965). In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questo Protocollo finale in un esemplare e in ognuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa. Questo Protocollo restera' depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnera' una copia a ognuno dei Paesi firmatari. Fatto a Malaga-Torremolinos, il 25 ottobre 1973. (Seguono le firme) --------------- Nota del segretario generale: i testi del protocollo finale sono classificati secondo l'ordine cronologico del loro deposito.
Protocolli addizionali
PROTOCOLLI ADDIZIONALI PROTOCOLLO ADDIZIONALE I SPESE DELL'UNIONE PER IL PERIODO DAL 1974 AL 1979. 1. Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato a elaborare il bilancio di previsione annuo dell'Unione in modo che le spese annue: - del Consiglio d'amministrazione, - del Segretariato generale, - del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, - dei segretariati dei Comitati consultivi internazionali, - dei laboratori e degli impianti tecnici dell'Unione, non superino le somme qui appresso per gli anni 1974 e seguenti, fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari: 35.000.000 franchi svizzeri per l'anno 1974 36.650.000 franchi svizzeri per l'anno 1975 36.600.000 franchi svizzeri per l'anno 1976 37 600.000 franchi svizzeri per l'anno 1977 38.800.000 franchi svizzeri per l'anno 1978 39.980.000 franchi svizzeri per l'anno 1979. Per gli anni posteriori al 1979, i bilanci di previsione annui non dovranno oltrepassare annualmente il 3 per cento della somma fissata per l'anno precedente. 2. Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato a oltrepassare i limiti fissati al paragrafo I qui sopra per coprire le spese relative all'eventuale sostituzione di Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (si veda la risoluzione numero 3 della presente Conferenza). 3. Il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare le spese relative alle Conferenze di cui al numero 91 della Convenzione come anche quelle relative alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali. 3.1 Durante gli anni dal 1974 al 1979 il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d'amministrazione, tenuto eventualmente conto delle disposizioni del capoverso 3.2 qui appresso, non deve superare gli importi seguenti: 6.600.000 franchi svizzeri per l'anno 1974 2.900.000 franchi svizzeri per l'anno 1975 11.000.000 franchi svizzeri per l'anno 1976 3.400.000 franchi svizzeri per l'anno 1977 3.000.000 franchi svizzeri per l'anno 1978 14.800.000 franchi svizzeri per l'anno 1979. 3.2 Se a) la Conferenza di plenipotenziari, b) una conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime, c) una conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni incaricata di allestire un piano per il servizio di radiodiffusione via satellite, d) una conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del servizio mobile aeronautico (R) o e) una conferenza amministrativa mondiale incaricata di rivedere i regolamenti delle radiocomunicazioni non dovessero riunirsi nel corso degli anni dal 1974 al 1979, il totale degli importi autorizzati per questi anni verrebbe ridotto di 3.800.000 franchi svizzeri per a), 3.124.000 franchi svizzeri per b), 3.200.00 franchi svizzeri per c), 1.950.000 franchi svizzeri per d), e 4.800.000 franchi svizzeri per e). Se la Conferenza di plenipotenziari non si riunisce nel 1979, il Consiglio d'amministrazione autorizzera', annualmente, per gli anni successivi al 1979, i crediti che giudichera' opportuno assegnare per le spese relative alle conferenze di cui al numero 91 della Convenzione come anche quelle relative alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali. 3.3 Il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare un sorpasso dei limiti annuali fissati nel capoverso 3.1 qui sopra, se tale sorpasso puo' essere compensato con mezzi stanziati entro i limiti delle spese: - rimasti disponibili da un anno precedente, o - da prelevare su un anno futuro. 4. Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato a superare i limiti fissati ai paragrafi 1 e 3 qui sopra per tener conto: 4.1 degli aumenti delle scale di stipendio, dei contributi per pensioni o indennita', comprese le indennita' di posto, ammessi dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in attivita' a Ginevra; 4.2 delle fluttuazioni del corso del cambio tra il franco svizzero e il dollaro degli Stati Uniti che cagionassero all'Unione spese supplementari. 5. Il Consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di realizzare tutte le economie possibili. A tale scopo, esso deve fissare ogni anno le spese autorizzate al livello piu' basso possibile compatibile con i bisogni dell'Unione, entro i limiti fissati nei paragrafi 1 e 3 qui sopra, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 4. 6. Se i crediti che il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 4 qui sopra si rivelano insufficienti per assicurare il buon funzionamento dell'Unione, il Consiglio puo' sorpassare questi crediti soltanto con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione debitamente consultati. Ogni consultazione dei Membri dell'Unione deve comprendere una trattazione completa dei fatti giustificanti tale domanda. 7. Prima di esaminare le proposte suscettibili d'avere ripercussioni finanziarie, le conferenze amministrative mondiali e le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali dovranno disporre di una valutazione delle spese supplementari che ne deriverebbero. 8. Non sara' dato seguito a nessuna decisione di una conferenza amministrativa o d'una assemblea plenaria d'un Comitato consultivo internazionale che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre i crediti di cui il Consiglio d'amministrazione puo' disporre secondo i paragrafi 1 a 4 qui sopra o nelle condizioni previste nel paragrafo 6. PROTOCOLLO ADDIZIONALE II PROCEDURA CHE DEVONO SEGUIRE I MEMBRI IN VISTA DELLA SCELTA DELLA LORO CLASSE DI CONTRIBUZIONE 1. Ogni Membro dovra', prima del 1 luglio 1974, notificare al segretario generale la classe di contribuzione da esso scelta nella tabella delle stesse di cui al numero 92 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). 2. I Membri che avranno omesso di comunicare la loro decisione prime del 1 luglio 1974, in applicazione di quanto e' stipulato nel paragrafo 1 precedente, saranno tenuti a contribuire conformemente al numero d'unita' da loro sottoscritto sotto il regime della Convenzione di Montreux (1965). PROTOCOLLO ADDIZIONALE III MISURE ATTE A DARE ALLE NAZIONI UNITE LA POSSIBILITA' DI APPLICARE LA CONVENZIONE PER QUANTO CONCERNE QUALSIASI MANDATO ESERCITATO IN VIRTU' DELL'ARTICOLO 75 DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), ha deciso di prendere le misure seguenti al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilita' di continuare ad applicare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni in seguito alla decisione della Conferenza di sopprimere la qualita' di Membro associato. Si e' convenuto che la possibilita' di cui godono attualmente le Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Montreux, 1965), sara' ricondotta ai sensi della Convenzione di Malaga-Torremolinos, (1973) a partire dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Ogni caso sara' esaminato dal Consiglio d'amministrazione dell'Unione. PROTOCOLLO ADDIZIONALE IV MISURE DESTINATE A PROTEGGERE I DIRITTI DI PAPUA-NUOVA GUINEA La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) ha deciso gli accordi seguenti, che saranno applicati a titolo temporaneo, al fine di proteggere i diritti di Papua-Nuova Guinea, dato che questa Conferenza si e' pronunciata per la soppressione della qualita' di Membro associato: 1. Quando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) entrera' in vigore, lo statuto di Membro associato dell'Unione, che e' attualmente quello di Papua-Nuova Guinea, restera' immutato, con i diritti e gli obblighi dei Membri dell'Unione, ad eccezione del diritto di voto alle conferenze e riunioni degli organi dell'Unione e del diritto di presentare candidati al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Questo Paese non sara' parimenti eleggibile nel Consiglio d'amministrazione. 2. Questo Paese puo' di conseguenza firmare e ratificare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), a titolo di Statuto speciale comparabile a quello di Membro associato, come e' definito nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Montreux, 1965). Di conseguenza, questo Paese beneficera', in virtu' della Convenzione di Malaga-Torremolinos, d'uno statuto comparabile a quello di Membro associato, con i diritti e gli obblighi che ne derivano, come se questa categoria di Membro fosse mantenuta nella nuova Convenzione. Detta situazione si protrarra' fino al momento in cui Papua-Nuova Guinea diventera' Membro a pieno diritto dell'Unione, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione di Malaga-Torremolinos. PROTOCOLLO ADDIZIONALE V DATA D'ENTRATA IN FUNZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICESEGRETARIO GENERALE Il segretario generale e il vice-segretario generale eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Malaga-Torremolinos (1973) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza entreranno in funzione il 1 gennaio 1974. PROTOCOLLO ADDIZIONALE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) ha approvato le disposizioni seguenti che saranno applicate a titolo provvisorio fino all'entrata in vigore della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973): 1. Il Consiglio d'amministrazione sara' composto di trentasei Membri eletti dalla Conferenza secondo la procedura fissata in detta Convenzione. Il Consiglio potra' riunirsi subito dopo la sua elezione e svolgere i compiti che la Convenzione gli assegna. 2. Il presidente e il vicepresidente che il Consiglio d'amministrazione eleggera' nel corso della sua prima sessione resteranno in funzione fino all'elezione dei loro successori, che avra' luogo all'apertura della sessione annuale del 1975 del Consiglio, In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questi Protocolli addizionali in un esemplare e in ciascuna delle lingue inglese, cinese, spagnolo, francese e russa. Questi Protocolli resteranno depositati negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnera' una copia a ciascuno dei Paesi firmatari. Fatto a Malaga-Torremolinos, il 25 ottobre 1973. (Seguono le firme).