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LEGGE 25 ottobre 1977, n. 802

Current text a fecha 1977-11-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 marzo 1978.