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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1003

Current text a fecha 1978-01-31

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975.