LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1004

Type Legge
Publication 1977-12-09
Ultimo aggiornamento 1978-01-16
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 62. Vertenze. 1. Qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolta dalle parti in causa viene deferita al Consiglio, per decisione, su richiesta di una delle parti. 2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure vari membri che detengono insieme almeno un terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, l'opinione, sui punti controversie, di un gruppo consultativo speciale costituito nella forma indicata al paragrafo 3. 3. a) A meno che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente: i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato; ii) due persone di qualifica analoga designate, dai membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei commi i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal Presidente del Consiglio; b) i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale; c) i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo; d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale e' sottoposta al Consiglio il quale risolve la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63. Azione del Consiglio in caso di denuncia. 1. Su richiesta del membro che la presenta, qualsiasi denuncia per mancato adempimento degli obblighi imposti dal presente Accordo da parte di un membro, viene deferita al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplicemente e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogni qualvolta stabilisce, a seguito di denuncia o meno, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo, il Consiglio puo', con votazione speciale, fermo restando i provvedimenti definiti esplicitamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 73, procedere a quanto segue: a) sospendere i diritti di voto di questo membro in sede di Consiglio e di Comitato esecutivo e b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti, di questo membro, in particolare la sua eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno qualsiasi dei suoi comitati oppure il suo diritto di esercitare una tale funzione fino a quando abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi di cui al presente Accordo.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64. Eque norme di lavoro. I membri dichiarano che per migliorare il tenore di vita delle popolazioni ed instaurare la piena occupazione, essi cercheranno di mantenere per la mano d'opera eque norme e condizioni di lavoro nei diversi settori della produzione di cacao dei paesi interessati, in conformita' del loro livello di sviluppo, per quanto riguarda i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65. Firma. Dal 10 novembre 1975 fino al 31 agosto 1976 incluso, il presente Accordo sara' aperto presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla firma delle parti all'accordo internazionale del 1972 sul cacao e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1975.

Accordo-art. 66

ARTICOLO 66. Ratifica, accettazione, approvazione. 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari in conformita' alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976; il Consiglio tuttavia potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento per questa data. 3. Ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore oppure importatore.

Accordo-art. 67

ARTICOLO 67. Adesione. 1. I governi di tutti gli Stati (1) possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao per il 1972, puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, determinare le condizioni di cui al paragrafo 1, con riserva di Conferma da parte del Consiglio istituito a norma del presente Accordo e dal governo interessato. 3. Qualora si tratti del governo di un paese esportatore che non figura nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio in conformita' dell'articolo 30 assegna a questo paese, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 4. L'adesione avviene mediante deposito di apposito strumento presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. (1) Nel corso della settima seduta plenaria, svoltasi il 20 ottobre 1975, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975 ha approvato su raccomandazione dei suoi Comitati amministrativo e giuridico, il testo seguente: " In base alle sue disposizioni, il presente accordo sara' aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati ed il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' funzione di depositario. La Conferenza intende che il Segretario generale, nell'espletamento delle sue funzioni di depositario di un accordo che contiene la clausola " tutti gli Stati", seguira' la procedura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'applicazione di questa clausola e che, ogni volta che sara' opportuno, sollecitera' il parere dell'Assemblea generale prima di accettare uno strumento di adesione ".

Accordo-art. 68

ARTICOLO 68. Notifica di applicazione a titolo provvisorio. 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo, per il quale il Consiglio ha stabilito condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dall'articolo 69, oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica, dichiara, all'atto della stessa, se aderisce in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Un Governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, che applichera' il presente Accordo, sia quando quest'ultimo entrera' in vigore che a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' sino a quando avra' depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69. Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti almeno, cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati all'allegato F e se i governi rappresentanti i paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato D, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' della frase precedente, entrera' in vigore a titolo definitivo quando verranno raggiunte le percentuali richieste a seguito del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo entro il primo ottobre 1976 in conformita' al paragrafo 1, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati nell'allegato F e i Governi rappresentanti paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato D, abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite oppure abbiano notificato che essi applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui ai paragrafi 1 oppure 2 non sono riuniti entro il 1 ottobre 1976, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite invitera', alla data piu' ravvicinata che reputera' possibile dopo il 1 ottobre 1976, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto, l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se metteranno in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo completamente o in parte. Se durante questa riunione non viene presa alcuna decisione, il Segretario generale potra' convocare successivamente, qualora lo ritenga opportuno, altre riunioni analoghe. 4. Durante il periodo in cui il presente accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del paragrafo 2 o del paragrafo 3, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione, nonche' i governi che hanno notificato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio saranno membri a titolo provvisorio. 5. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i governi partecipanti attueranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione a decidere se detto Accordo entrera' in vigore fra di essi a titolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70 Riserve. Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71. Applicazione territoriale. 1. Ogni governo puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento in seguito, dichiarare mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile a questo o quello dei territori di cui attualmente, ed ufficialmente, cura le relazioni internazionali, che il presente Accordo si applica ai territori indicati in detta notifica con decorrenza dalla data di quest'ultimo o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per il governo in questione se e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di questo o quel territorio, di cui attualmente ed ufficialmente cura le relazioni internazionali, i diritti conferiti con l'articolo 3, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite una notifica in questo senso all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure in qualsiasi momento in seguito. Se il territorio che diventa membro a titolo individuale e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli attribuisce, se del caso un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 3. Ogni parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in qualsiasi momento in seguito, dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo non viene piu' applicato nel territorio indicato nella notifica ed il presente Accordo cessa di essere applicato a detto territorio a decorrere dalla data della notifica. 4. Quando un territorio al quale si applica il presente accordo a norma del paragrafo 1 diventa successivamente indipendente, il governo di detto territorio puo' entro 90 giorni successivi all'indipendenza dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si assume i diritti e gli obblighi di parte contraente del presente accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo con decorrenza dalla data di questa notifica. Se detta parte e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 5. Il governo di un nuovo Stato che intende effettuare una notifica in conformita' al paragrafo 4, ma che non ha ancora avuto la possibilita' di espletare le procedure necessarie a tal fine puo' comunicare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio. Questo governo rimane membro a titolo provvisorio fino a che non avra' effettuato la sua notifica a norma del paragrafo 4 o fino alla data di scadenza del termine di 90 giorni stabilite, se quest'ultima e' precedente.

Accordo-art. 72

ARTICOLO 72. Ritiro volontario. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi membro puo' ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il suo ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto la notifica.

Accordo-art. 73

ARTICOLO 73. Esclusione. Se il Consiglio conclude, in base al paragrafo 3 dell'articolo 63, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo e se decide, inoltre, che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento di detto Accordo, puo' escludere con votazione speciale il membro in questione dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del cacao e, se e' parte contraente, di essere parte del presente Accordo.

Accordo-art. 74

ARTICOLO 74. Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione. 1. In caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da questo membro che dall'altra parte e' tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare una modifica e che pertanto cessa di partecipare al presente Accordo a norma del paragrafo 2 dell'articolo 76, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Un membro che si e' ritirato dal presente Accordo, che ne e' stato escluso o che ha cessato in qualsiasi altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne degli altri averi della Organizzazione; non gli puo' essere imputata neppure una parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.

Accordo-art. 75

ARTICOLO 75. Durata e fine. 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno contingentale completo che segue la sua entrata in vigore, a meno di proroga in applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, o di termine anticipato in applicazione del paragrafo 6. 2. Prima della fine del terzo anno contingentale indicato al paragrafo 1, il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, che il presente Accordo formera' oggetto di nuovi negoziati, o verra' prorogato per 2 ulteriori anni contingentali. 3. Se, in conformita' del paragrafo 2, il presente Accordo e' stato prorogato per due anni contingentali, il Consiglio potra', prima della fine del quinto anno contingentale, decidere con votazione speciale che il presente Accordo sara' oggetto di nuovi negoziati. 4. Se, entro la fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, i negoziati per un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale non sono ancora conclusi, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare nuovamente il presente Accordo per un periodo che non superi, due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Se, prima della fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale e' stato negoziato e firmato da un numero di governi sufficienti affinche' possa entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non e' entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata d'applicazione dell'Accordo attuale viene prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo Accordo, rimanendo inteso che la proroga non superera' due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende fine allora alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 39 sussistono sino a quando sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice, oppure se essa e' anteriore, sino alla fine del terzo anno contingentale successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 7. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio restera' in funzione per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificare i conti e suddividere gli averi; durante questo periodo, esso ha i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo.

Accordo-art. 76

ARTICOLO 76. Modifiche. 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare una modifica al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data dalla quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri esportatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori, e dalle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri importatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con votazione speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima della scadenza del quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica e quest'ultima si considera come revocata se non e' entrato in vigore alla scadenza del termine. Il Consiglio fornisce al Segretario generale delle informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' prende effetto la modifica. 2. Ogni membro a nome del quale non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data in cui quest'ultima entra in vigore, cessa a questa data di partecipare al presente Accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione indetta dopo la data d'entrata in vigore della modifica, che non ha potuto dare atto dell'accettazione della modifica a tempo debito a seguito delle difficolta' incontrate per condurre a termine il suo iter costituzionale, e che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione fino a che siano superate queste difficolta'. Il membro in questione non e' vincolato dalla modifica sino a quando non notifichi di avere accettato la stessa.

Accordo-art. 77

ARTICOLO 77. Disposizioni supplementari e transitorie. 1. Il presente Accordo viene considerato come una continuazione dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972. 2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, viene deciso quanto segue: a) Tutte le disposizioni approvate in virtu' dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, sia dall'Organizzazione che da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificato che scadono a questa data, rimarranno in vigore, a meno che non vengano modificate dal presente Accordo. b) Tutte le decisioni che il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972 dovra' prendere nell'anno contingentale 1975-76, per la loro applicazione nell'anno 1976-77, verranno approvate nel corso dell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che si svolgera' durante l'anno contingentale 1975-76 e verranno applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore, fermo restando che, qualora uno qualsiasi dei membri chiedesse che una qualunque decisione venga ripresa in considerazione, essa dovra' essere riconfermata dal Consiglio, con votazione speciale o a maggioranza suddivisa semplicemente in conformita' del presente Accordo, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 78

ARTICOLO 78. Testi del presente Accordo facenti fede. I testi del presente Accordo in inglese, in spagnolo, in francese ed in russo fanno tutti ugualmente fede i testi originali sono depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. in fede di quanto sopra, i firmatari debitamente autorizzati a tal scopo dai loro governi, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura a fronte della loro firma.

Accordo-Allegato A

ALLEGATI ALLEGATO A Paesi per i quali i contingenti di base vengono fissati in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 30 Brasile Costa d'Avorio Guinea equatoriale Ghana Messico Nigeria Repubblica Dominicana Repubblica Unita del Camerun Togo

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B Paesi che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario all'anno --------------------------------------------------------------------- MIGLIAIA DI TONNELLATE PAESI 1972/73 1973/74 --------------------------------------------------------------------- Malaysia . . . . . . . . . . . . . 7,0 10,0 Sierra Leone . . . . . . . . . . . 6,6 7,7 Zaire . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 Gabon . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 Filippine . . . . . . . . . . . . 3,5 4,0 Haiti . . . . . . . . . . . . . . 3,5 3,5 Liberia . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,1 Congo . . . . . . . . . . . . . . 2,1 2,1 Cuba . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Peru . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Bolivia . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,4 Nuove Ebridi . . . . . . . . . . . 0,8 0,7 Angola . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 Guatemala . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 Nicaragua . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 Repubblica Unita di Tanzania . . . 0,6 0,6 Uganda . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 Honduras . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 ----------------------------------- 45,1 49,9 Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C Produttori di cacao fine ("fine) oppure "flavour") 1) Paesi esportatori che producono esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour"): Dominica Ecuador Grenada Indonesia Giamaica Madagascar Panama Santa Lucia Saint-Vincent Samoa Occidentale Sri Lanka Surinam Trinita' e Tobago Venezuela 2. Paesi esportatori che producono, ma non esclusivamente, cacao fine ("fine" o "flavour"): PRODUZIONE MIGLIAIA DI TONNELLATE 1972/73 1973/74 Costa Rica (25 per cento) . . . . . . 5,0 6,0 Sao Tome e Principe (50 per cento) . . 11,3 10,4 Papuasia Nuova Guinea (75 per cento) . 23,1 30,4 ------ ------ 39,4 46,4 Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).

Accordo-Allegato D

ALLEGATO D Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 10 (a) Parte di provvedimento in formato grafico Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).

Accordo-Allegato E

ALLEGATO E Paesi esportatori ai quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo 36 Brasile Messico Repubblica Dominicana

Accordo-Allegato F

ALLEGATO F Contingenti di base calcolati in conformita' ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 69(a) --------------------------------------------------------------------- Produzione Contingenti (migliaia di di base PAESE ESPORTATORE tonnellate) (percentuale) --------------------------------------------------------------------- Ghana . . . . . . . . . . . . . . . 409,8 32,5 Nigeria . . . . . . . . . . . . . . 247,7 19,6 Costa d'Avorio . . . . . . . . . . 196,3 15,5 Brasile . . . . . . . . . . . . . . 189,7 15,0 Repubblica Unita del Camerun . . . 112,0 8,9 Repubblica Dominicana . . . . . . . 37,1 2,9 Messico . . . . . . . . . . . . . . 27,3 2,2 Togo . . . . . . . . . . . . . . . 23,1 1,8 Guinea equatoriale . . . . . . . . 19,6 1,6 ---------------------------------- 1.202,6 100,0 Fonte: Bollettino Trimestrale delle Statistiche sul Cacao (Vol. 1, n. 4) (ad eccezione della cifra concernente la produzione della Repubblica Dominicana nel 1973/74, che e' stata comunicata dalla delegazione di questo paese alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975). Seguono le firme. (a) contingenti calcolati sulla base della produzione media degli anni 1969/70- 1973/74.

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