La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 69 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in L. 17.500.000 si provvede con lo stanziamento inscritto al capitolo 3133 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accord
ACCORD INTERNATIONAL DE 1975 SUR LE CACAO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Elenco
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, tra cui il testo in lingua francese. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1975 SUL CACAO ELENCO DELLE MATERIE CAPITOLO I - OBIETTIVI ARTICOLO 1. Obiettivi CAPITOLO II - DEFINIZIONI ARTICOLO 2. Definizioni CAPITOLO III - MEMBRI ARTICOLO 3. Membri dell'Organizzazione ARTICOLO 4. Partecipazione di organizzazioni intergovernative CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 5. Creazione, sede e struttura dell'organizzazione internazionale del cacao ARTICOLO 6. Composizione del Consiglio internazionale del cacao ARTICOLO 7. Poteri e funzioni del Consiglio ARTICOLO 8. Presidente e vicepresidenti del Consiglio ARTICOLO 9. Sessioni del Consiglio ARTICOLO 10. Voti ARTICOLO 11. Procedura di votazione del Consiglio ARTICOLO 12. Decisioni del Consiglio ARTICOLO 13. Cooperazione con altre organizzazioni ARTICOLO 14. Ammissione di osservatori ARTICOLO 15. Composizione del Comitato esecutivo ARTICOLO 16. Elezione del Comitato esecutivo ARTICOLO 17. Competenza del Comitato esecutivo ARTICOLO 18. Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo ARTICOLO 19. Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo ARTICOLO 20. Personale dell'organizzazione CAPITOLO V - PRIVILEGI ED IMMUNITA' ARTICOLO 21. Privilegi ed immunita' CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE ARTICOLO 22. Disposizioni finanziarie ARTICOLO 23. Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei Contributi ARTICOLO 24. Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo ARTICOLO 25. Verifica e pubblicazione dei conti CAPITOLO VII - PREZZI, CONTINGENTI, SCORTA STABILIZZATRICE E DESTINAZIONE AD IMPIEGHI NON TRADIZIONALI ARTICOLO 26. Funzionamento del presente accordo ARTICOLO 27. Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao ARTICOLO 28. Prezzo quotidiano e prezzo indicativo ARTICOLO 29. Prezzi ARTICOLO 30. Contingenti di base ARTICOLO 31. Contingenti annui di esportazione ARTICOLO 32. Portata dei contingenti di esportazione ARTICOLO 33. Cacao fine ("fine" oppure "flavour") ARTICOLO 34. Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione ARTICOLO 35. Rispetto dei contingenti di esportazione ARTICOLO 36. Ridistribuzione dei disavanzi ARTICOLO 37. Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 38. Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 39. Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 40. Acquisti per la scorta stabilizzatrice ARTICOLO 41. Vendite della scorta stabilizzatrice intese a difendere il prezzo massimo ARTICOLO 42. Ritiro del cacao in grani dalla scorta stabilizzatrice ARTICOLO 43. Modifiche dei lassi di cambio delle valute ARTICOLO 44. Liquidazione della scorta stabilizzatrice ARTICOLO 45. Garanzia di approvvigionamento ARTICOLO 46. Destinazione ad impieghi non tradizionali CAPITOLO VIII - AVVISI DI IMPORTAZIONI E DI ESPORTAZIONI, REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI A TITOLO DEI CONTINGENTI E MISURE DI CONTROLLO ARTICOLO 47. Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti ARTICOLO 48. Avvisi di importazioni e di esportazioni ARTICOLO 49. Misure di controllo CAPITOLO IX - PRODUZIONE E SCORTE ARTICOLO 50. Produzione e scorte CAPITOLO X - INCREMENTO DEL CONSUMO ARTICOLO 51. Ostacoli all'aumento del consumo ARTICOLO 52. Propaganda a favore del consumo ARTICOLO 53. Prodotti di sostituzione del cacao CAPITOLO XI - CACAO TRASFORMATO ARTICOLO 54. Cacao trasformato CAPITOLO XII - RELAZIONI FRA MEMBRI E NON MEMBRI ARTICOLO 55. Limitazione delle importazioni provenienti dai non membri ARTICOLO 56. Operazioni commerciali coi non membri CAPITOLO XIII - INFORMAZIONE E STUDI ARTICOLO 57. Informazione ARTICOLO 58. Studi ARTICOLO 59. Esame annuo CAPITOLO XIV - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI ARTICOLO 60. Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali CAPITOLO XV - CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCE ARTICOLO 61. Consultazioni ARTICOLO 62. Vertenze ARTICOLO 63. Azione del consiglio in caso di denuncia CAPITOLO XVI - NORME PER EQUE CONDIZIONI DI LAVORO ARTICOLO 64. Norme per eque condizioni di lavoro CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 65. Firma ARTICOLO 66. Ratifica, accettazione, approvazione ARTICOLO 67. Adesione ARTICOLO 68. Notifica di applicazione a titolo provvisorio ARTICOLO 69. Entrata in vigore ARTICOLO 70. Riserve ARTICOLO 71. Applicazione territoriale ARTICOLO 72. Ritiro volontario ARTICOLO 73. Esclusione ARTICOLO 74. Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione ARTICOLO 75. Durata e fine ARTICOLO 76. Modifiche ARTICOLO 77. Disposizioni supplementari e provvisorie ARTICOLO 78. Testi del presente accordo che fanno fede ALLEGATI ALLEGATO A. Paesi per i quali dei contingenti di base vengono fissati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 30 ALLEGATO B. Paesi che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario all'anno ALLEGATO C. Paesi produttori di cacao fine ("fine" oppure "flavour") ALLEGATO D. Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 10. ALLEGATO E. Paesi esportatori ai quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo 36 ALLEGATO F. Contingenti di base calcolati ai fini dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 69.
Accordo-art. 1
ARTICOLO 1. Obiettivi. Gli obiettivi del presente Accordo tengono conto delle raccomandazioni formulate nell'Atto finale della prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, e sono i seguenti: a) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero qualora l'equilibrio fra la produzione e il consumo di cacao non potesse venire realizzato con il gioco normale delle forze di mercato con la rapidita' richiesta dalle circostanze; b) impedire le eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao che danneggiano a lungo termine gli interessi dei produttori e dei consumatori; c) aiutare, con le disposizioni del caso, a mantenere ed aumentare i proventi che i paesi produttori ricavano dall'esportazione del cacao, contribuendo cosi' ad incoraggiare un dinamico incremento della produzione ed a fornire a questi paesi risorse per un'espansione economica ed uno sviluppo sociale accelerato, pur tenendo conto degli interessi dei consumatori nei paesi membri importatori e in particolare della necessita' di aumentare il consumo; d) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori; e) facilitare l'incremento del consumo e, se del caso, per quanto possibile, l'adeguamento della produzione in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Definizioni. Ai fini del presente accordo si deve intendere quanto segue: a) per "cacao" il cacao in grani ed i prodotti derivati dal cacao; b) per "prodotti derivati dal cacao" i prodotti fabbricati esclusivamente a base di grani di cacao, quale la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, i panelli di cacao pressato e le mandorle decorticate nonche' tutti gli altri prodotti che il Consiglio puo' designare, se necessario; c) per "cacao fine" ("fine" o "flavour") il cacao prodotto nei paesi di cui all'Allegato C, entro i limiti ivi indicati; d) per "tonnellata" la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, cioe' 2.204,6 libbre a d p., e per "libbra" la libbra a d p., pari a 453,957 grammi; e) per "campagna di raccolta" il periodo di 12 mesi dal 10 ottobre al 30 settembre inclusi; f) per "anno contingentale" il periodo di 12 mesi dal 1 ottobre al 30 settembre inclusi; g) per "contingente di base" il contingente di cui all'articolo 30; h) per "contingente annuo di esportazione" il contingente di ciascun membro esportatore nella forma determinata in conformita' all'articolo 31; i) per "contingente di esportazione in vigore" il contingente di ciascun membro esportatore in un dato momento, quale e' stabilito secondo l'articolo 31 o modificato conformemente all'articolo 34 oppure ridotto in conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 35 o quale puo' essere modificato in applicazione dell'articolo 36; j) per "esportazione di cacao" tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un qualsiasi paese, e per "importazione di cacao" tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un qualsiasi paese; rimane inteso che ai fini di queste definizioni nel caso di un membro che comprende piu' di un territorio doganale, si intende "territorio doganale" il complesso dei territori doganali di questo stesso membro; k) per Organizzazione, l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5; l) per "Consiglio" il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; m) per "membro" una Parte contraente al presente Accordo, ivi compresa una Parte contraente di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, oppure un territorio o un gruppo di territori in merito al quale e' stata fatta una notifica in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 71, oppure un'organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4; n) per "paese esportatore" oppure "membro esportatore" rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le importazioni; o) per "paese importatore" oppure "membro importatore" rispettivamente un paese oppure un membro le cui importazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le esportazioni; p) per "paese produttore" oppure "membro produttore" rispettivamente un paese oppure un membro che produce il cacao in quantitativi commercialmente rilevanti; q) per "maggioranza suddivisa semplice" la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, calcolati separatamente; r) per "votazione speciale" i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori ed i due terzi di quelli degli importatori, calcolati separatamente, purche' il numero di suffragi cosi' espressi rappresenti almeno la meta' dei membri presenti e votanti; s) per "entrata in vigore" salvo precisazione contraria, la data in cui entra in vigore il presente accordo, a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Membri dell'Organizzazione. 1. Ciascuna Parte contraente rappresenta un solo membro dell'Organizzazione, fatto salvo il paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori delle cui relazioni internazionali essa e' attualmente ed ufficialmente responsabile ed ai quali il presente accordo si applica a norma del paragrafo 1 dell'articolo 71, si compone di una o piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di una piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro importatore, detta Parte contraente e questi territori possono essere membri a titolo congiunto oppure, se la Parte ha fatto all'uopo una notifica, a norma del paragrafo 2 dell'articolo 71, i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono allora diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore possono diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi. 3. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Partecipazione di organizzazioni intergovernative. 1. Ogniqualvolta nel presente Accordo si parla di "Governo" l'espressione vale per qualsiasi organizzazione intergovernativa che ha responsabilita' in materia di trattative, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente Accordo si parla della firma dell'accordo o del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di una notifica o dell'indicazione dell'intento di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o dell'adesione di un Governo, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione dell'Accordo a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. Le suddette organizzazioni intergovernative non hanno diritto di voto in quanto tali; in caso pero' di votazione su argomenti di loro competenza, esse sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, e li esprimono in blocco. In questo caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare individualmente il diritto di voto. 3. Il paragrafo 1 dell'articolo 15 non si applica alle suddette organizzazioni intergovernative; dette organizzazioni possono pero' prendere parte alle discussioni del Comitato esecutivo sui problemi di loro competenza. In caso di votazione su problemi del genere, i voti di cui i loro Stati membri sono autorizzati a disporre in sede Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di detti Stati membri.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao. 1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo ed a controllarne l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite i seguenti organi: a) il Consiglio internazionale del cacao ed il Comitato esecutivo; b) il Direttore esecutivo ed il personale. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao. 1. La suprema autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato all'interno del Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o vari supplenti. Ogni membro puo' inoltre far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Poteri e funzioni del Consiglio. 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed adempie o vigila affinche' vengano adempiute tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione delle esplicite disposizioni del presente accordo. 2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente Accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' alle norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel suo regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di attuare, senza riunirsi, provvedimenti su determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria per svolgere le funzioni conferitegli dal presente Accordo e qualsiasi altra documentazione esso ritenga appropriata. 4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale. Questa relazione comprende l'esame annuale stabilito all'articolo 59. Il Consiglio pubblica anche qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Presidente e Vicepresidenti del Consiglio. 1. Il Consiglio elegge per ogni anno contingentale un Presidente inoltre un primo ed un secondo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il primo Vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori ed il secondo Vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno contingentale queste due categorie di membri si alternano. 3. In caso di assenza temporanea contemporaneamente del Presidente e dei due Vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. 4. Ne' il Presidente ne' alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede una riunione del Consiglio prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. Sessioni del Consiglio. 1. Come norma generale, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno contingentale. 2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze stabilite esplicitamente nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta specificata qui di seguito: a) di cinque membri; b) di un membro o piu' membri che detengono almeno 200 voti, oppure c) del Comitato esecutivo. 3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti e quando il presente Accordo richiede un altro termine. 4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Se, dietro invito di un membro, la Commissione si riunisce in un posto diverso dalla sede dell'Organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. Voti. 1. I membri esportatori detengono globalmente 1.000 voti, e quelli importatori pure globalmente 1.000 voti; questi voti sono suddivisi all'interno di ogni categoria di membri, e cioe' quella dei membri esportatori e quella degli importatori, conformemente ai paragrafi che seguono del presente articolo. 2. I voti dei membri esportatori sono suddivisi nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in modo uguale fra tutti i membri esportatori, arrotondati per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi proporzionalmente ai contingenti di base. 3. I voti dei membri importatori sono suddivisi nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi in proporzione alle loro importazioni nella forma indicata all'allegato D. 4. Nessun membro detiene oltre 300 voti. I voti superiori a questa cifra, calcolati nella forma, stabilita ai paragrafi 2 e 3, vengano ridistribuiti fra gli altri membri a norma di detti paragrafi 2 o 3 a seconda del caso. 5. Quando la partecipazione all'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti a norma del presente articolo. 6. I voti non possono essere frazionati.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. Procedura di votazione del consiglio. 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; esso non puo' frazionare i suoi voti, comunque non e' tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri, i voti di cui dispone a norma del paragrafo 2. 2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio ogni singolo membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. In questo caso non puo' essere applicata la limitazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10. 3. I membri esportatori che producono unicamente cacao fino ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la fissazione e l'adeguamento dei contingenti, nonche' la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. Decisioni del Consiglio. 1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante una votazione a maggioranza suddivisa semplice dei suoi membri, a meno che il presente accordo non stabilisca una votazione speciale. 2. Nel computo dei voti necessari per l'approvazione di qualsiasi decisione o raccomandazione del Consiglio, i voti dei membri che si astengono non vengono presi in considerazione. 3. La seguente procedura viene applicata a qualsiasi decisione che il Consiglio deve prendere, a norma del presente accordo, mediante votazione speciale: a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a seguito del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori oppure di uno, due o tre membri importatori, qualora il Consiglio decida in questo senso con una votazione a maggioranza suddivisa semplice, la proposta viene rimessa ai voti entro 48 ore; b) se, nel secondo scrutinio, la proposta non raccoglie ancora la maggioranza richiesta, a seguito del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, qualora il Consiglio decida in questo senso con votazione a maggioranza suddivisa semplice, la proposta stessa viene rimessa ai voti entro 24 ore; c) se nel terzo scrutinio la proposta non raccoglie la maggioranza richiesta a seguito del voto negativo espresso da un membro esportatore o da un membro importatore, essa viene ritenuta approvata; d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa viene considerata respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da qualsiasi decisione che il Consiglio prende in applicazione del presente Accordo.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. Cooperazione con altre organizzazioni. 1. Il Consiglio emana tutte le disposizioni adeguate per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo negli scambi internazionali sui prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente al corrente sulle sue attivita' e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' attuare tutti i provvedimenti adatti al fine di mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro che e' membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate oppure della Agenzia internazionale per l'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualita' di osservatore. 2. Il Consiglio puo' anche invitare una qualsiasi delle organizzazioni elencate all'articolo 13 ad assistere, in qualita' di osservatore ad una delle sue riunioni.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15. Composizione del Comitato esecutivo. 1. Il Comitato esecutivo si compone di 8 membri esportatori e di 8 membri importatori, salvo restando che se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'organizzazione e' pari o inferiore a 10, il Consiglio puo', pur mantenendo la parita' fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, sul numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingentale in conformita' all'articolo 16 e sono rieleggibili. 2. Ogni membro eletto e' rappresentato presso il Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Egli puo' inoltre far assistere il suo rappresentante ed i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri. 3. Il presidente ed il vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingentale dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori che fra quelle dei membri importatori. Ogni anno contingentale le due categorie di membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente o del vice presidente, il Comitato esecutivo puo' eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, in base all'opportunita', nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti, a seconda dei casi, ne' il presidente ne' alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede la riunione del Comitato esecutivo prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta. 4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione a meno che venga deciso diversamente mediante votazione speciale. Se, su invito di un membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16. Elezione del Comitato esecutivo. 1. I membri esportatori ed i membri importatori dell'organizzazione eleggono, rispettivamente, all'interno del Consiglio i membri esportatori ed i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' passare ad un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare a norma del paragrafo 2, articolo 11. 3. I candidati che ottengono il maggior numero di suffragi vengono eletti.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17. Competenza del Comitato esecutivo. 1. Il Comitato esecutivo e' responsabile nei confronti del Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni. 3. Salvo restando il suo diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio puo', mediante votazione a maggioranza suddivisa semplice oppure mediante votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza suddivisa semplice o una votazione speciale trasferire al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri ad eccezione di quelli qui di seguito elencati: a) ridistribuzione dei voti in conformita' dell'articolo 10; b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23; c) revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 dell'articolo 29; d) revisione dell'allegato C a norma del paragrafo 3 dell'articolo 33; e) determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformita' all'articolo 31 e dei contingenti trimestrali in conformita' al paragrafo 8 dell'articolo 35; f) sospensione o restrizione degli acquisti della scorta stabilizzatrice in conformita' al comma b) del paragrafo 10 dell'articolo 40; g) decisione riguardante la destinazione del cacao ad impieghi non tradizionali in conformita' all'articolo 46; h) dispensa degli obblighi in conformita' all'articolo 60; i) soluzione delle vertenze, a norma dell'articolo 62; j) sospensione dei diritti in conformita' del paragrafo 3, dell'articolo 63; k) determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 67; l) esclusione di un membro in conformita' dell'articolo 73; m) proroga o scadenza del presente accordo in conformita' dell'articolo 75; n) raccomandazione di modifica ai membri in conformita' dell'articolo 76. 4. Con votazione a maggioranza suddivisa semplice, il Consiglio puo' revocare in ogni momento qualsiasi delega di poteri al Comitato esecutivo.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18. Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo. 1. Ogni membro del Comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti che gli e' assegnato a norma dell'articolo 16; nessun membro del Comitato esecutivo puo' frazionare i suoi voti. 2. Salvo restando il paragrafo 1 e mediante notifica scritta inviata al Presidente, qualsiasi membro esportatore o importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 16, ad uno qualsiasi dei membri eletti, puo' autorizzare, secondo i casi, qualsiasi membro esportatore o qualsiasi membro importatore del Comitato esecutivo, a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti all'interno del Comitato esecutivo. 3. Nel corso di un anno contingentale qualsiasi, previa consultazione del membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato in conformita' dell'articolo 16, un membro puo' ritirare i voti dati a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del Comitato esecutivo; mia non possono venirgli tolti per il resto dell'anno contingentale. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati ritirati i voti conserva nondimeno il suo seggio presso il Comitato esecutivo per il resto dell'anno contingentale. Qualsiasi provvedimento attuato in applicazione del presente paragrafo diventa effettivo dopo che il Presidente ne e' stato informato per iscritto. 4. Qualsiasi decisione presa dal Comitato esecutivo necessita la stessa maggioranza richiesta per le decisioni del Consiglio. 5. Qualsiasi membro ha diritto di adire il Consiglio, alle condizioni stabilite dal regolamento interno di quest'ultimo, di qualsiasi decisione del Comitato esecutivo.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19. Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo. 1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei rispettivi membri. 2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione ne' l'indomani, esso si ritiene costituito, con decorrenza dal terzo giorno e per il resto della sessione, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e dalla maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri rispettivi. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione in conformita' al paragrafo 1 e' quello prescritto al paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 11 viene considerato presente. 5. Il quorum richiesto per qualsiasi riunione del Comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo stesso.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20. Personale dell'Organizzazione. 1. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo, il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale. Esso fissa le condizioni di nomina del direttore esecutivo in base a quelle stabilite per gli omologhi funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe. 2. Il direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' delle decisioni del Consiglio stesso. 3. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo il Consiglio nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Il Consiglio definisce le condizioni per la nomina del direttore della scorta in questione. 4. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile nei confronti del Consiglio per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo nonche' di tutte le altre funzioni che il Consiglio puo' determinare. La responsabilita' inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo. 5. Salvo restando il paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione e' responsabile nei confronti del direttore esecutivo, il quale a sua volta e' responsabile nei confronti del Consiglio. 6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' del regolamento definito dal Consiglio. Per elaborare questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. Se possibile, i funzionari vengono scelti fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori. 7. Ne' il direttore esecutivo ne' il direttore della scorta stabilizzatrice, ne' gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicita' del cacao. 8. Per espletare i propri compiti, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da parte di membri od autorita' esterni all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a, non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21. Privilegi ed immunita'. 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, concludere contratti, acquistare o cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (qui di seguito chiamato "il governo ospitante") per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975, fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e l'Organizzazione internazionale del cacao. 3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente Accordo. Esso prende fine nei seguenti casi: a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il Governo ospitante e l'Organizzazione; b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova piu' sul territorio del Governo ospitante, oppure; c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 4. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Stati membri accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari per la buona applicazione del presente Accordo.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22. Disposizioni finanziarie. 1. Per la gestione ed il funzionamento del presente Accordo, vengono tenuti due conti: quello amministrativo e quello della scorta stabilizzatrice. 2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente Accordo, ad eccezione di quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice istituita in conformita' all'articolo 37, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato all'articolo 23. Se un membro nondimeno esige servizi particolari, il Consiglio puo' chiedergliene il pagamento. 3. Qualsiasi spesa derivante dal funzionamento dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma del paragrafo 6 dell'articolo 37 e' imputata sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quella specificata al paragrafo 6 dell'articolo 37 puo' essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice. 4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno contingentale. 5. Le spese per le delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23. Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi. 1. Durante il secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro. 2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro viene calcolato in base alla proporzione che all'atto dell'approvazione del bilancio amministrativo di questo esercizio esisteva fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri riuniti. Per fissare i contributi, i voti di ogni membro vengono calcolati senza tener tonto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro ne' della ridistribuzione dei voti che puo' risultarne. 3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo sulla base del numero dei voti assegnato a questo membro e della frazione di tempo non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24. Versamento dei contributi al bilancio amministrativo. 1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti al controllo dei cambi e sono esigibili sin dal primo giorno dell'esercizio. 2. Se un membro non versa integralmente la sua quota al bilancio amministrativo entro 5 mesi dall'inizio dell'esercizio, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al piu' presto il pagamento. Se il membro in questione non versa il suo contributo allo scadere di 2 mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, i diritti di voto di questo membro presso il Consiglio ed il Comitato esecutivo sono sospesi sino a versamento integrale della sua quota. 3. A meno che il Consiglio decida in questo senso mediante votazione speciale, un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformita' al paragrafo 2 non puo' essere privato di alcuno dei suoi diritti ne dispensato dagli obblighi impostigli dal presente Accordo. Egli e' tenuto a versare il suo contributo ed a fare fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25. Verifica e pubblicazione dei conti. 1. Al piu' presto possibile, ma comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario vengono verificati e l'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio ed il consuntivo di chiusura di detto esercizio a titolo di ciascuno dei conti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei Governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Le modalita' per la nomina del revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza nonche' le intenzioni e gli scopi della verifica vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto dei conti ed il consuntivo verificati dell'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione della sessione ordinaria successiva. 3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo cosi' verificati.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26. Funzionamento del presente Accordo. 1. Ai fini del presente Accordo, i membri attuano provvedimenti per mantenere i prezzi del cacao in grani entro i limiti dei prezzi fissati di comune accordo. A questo scopo sotto il controllo del Consiglio viene stabilito un sistema di contingenti di esportazione, viene istituita una scorta stabilizzatrice e si prendono disposizioni per destinare ad usi non tradizionali, con modalita' rigorosamente disciplinate, le eccedenze di cacao rispetto ai contingenti e le eccedenze di cacao in grani rispetto alla scorta stabilizzatrice. 2. I membri conducono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente Accordo.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27. Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao. 1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao. 2. Nell'esecuzione degli obblighi imposti dal presente Accordo, i membri conducono le loro attivita' in modo da rispettare i normali circuiti commerciali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao. 3. I membri noti intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione di procedure arbitrali. In siffatti casi, il fatto che i membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28. Quotazione giornaliera e prezzo indicativo. 1. Ai fini del presente Accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione alla quotazione giornaliera e ad un prezzo indicativo. 2. Fatto salvo il paragrafo 4, la quotazione giornaliera rappresenta la media, calcolata quotidianamente, dei corsi del cacao in grani registrati, nei tre mesi attivi a termine piu' vicini alla Borsa del cacao di New York a mezzogiorno ed alla Borsa del cacao di Londra alla chiusura. I corsi di Londra vengono convertiti in centesimi di dollaro statunitense per libbra, al tasso di cambio giornaliero a 6 mesi stabilito a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide sul modo di calcolo da applicare qualora siano disponibili soltanto i corsi su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra e' chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese di attivita' piu' vicino in cui scadono i contratti. 3. Il prezzo indicativo e' rappresentato dalla media dei prezzi quotidiani fissati su un periodo di 15 giorni di mercato consecutivi oppure ai fini del comma c) del paragrafo 2 dell'articolo 34, su un periodo di 22 giorni di mercato consecutivi. Quando nel presente Accordo si parla del prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, si deve intendere che la media dei prezzi quotidiani per il periodo richiesto di giorni di mercato consecutivi e' stato pari, inferiore o superiore a questa cifra. Il Consiglio approva regolamenti per l'applicazione del presente paragrafo. 4. Al fine di determinare il prezzo quotidiano ed il prezzo indicativo il Consiglio puo' decidere con votazione speciale di applicare qualsiasi altro modo di calcolo da esso ritenuto piu' soddisfacente di quello stabilito ai paragrafi 2 e 3.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29. Prezzi. 1. Ai fini del presente Accordo, viene fissato per il cacao in grani, un prezzo minimo di 39 ed un prezzo massimo di 55 centesimi di dollaro statunitense per libbra. 2. Entro la fine del primo anno contingentale, ed in seguito qualora venga deciso di prorogare il presente Accordo per un ulteriore periodo di due anni, in applicazione dell'articolo 75, entro la fine del terzo anno contingentale, il Consiglio rivede il prezzo minimo e massimo e puo' modificarli con votazione speciale. 3. In circostanze eccezionali derivanti da sconvolgimenti della situazione economica o monetaria internazionale, il Consiglio rivede i prezzi minimo e massimo e puo' modificarli con votazione speciale. 4. Nella revisione dei prezzi effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio prende in considerazione la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica mondiale o del sistema monetario mondiale sui corsi del cacao, nonche' tutti gli altri fattori che potrebbero ripercuotersi sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente Accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per un esame adeguato degli elementi sopra indicati. 5. L'articolo 76 non si applica alla revisione di prezzi effettuata in conformita' al presente articolo.
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30. Contingenti di base. 1. Per ogni anno contingentale il contingente di base assegnato ad ogni membro esportatore che figura nell'allegato A e' costituito dalla percentuale della produzione media durante le cinque campagne di raccolta immediatamente precedenti per le quali l'organizzazione dispone di dati definitivi sulla produzione rispetto al totale delle medie per tutti i membri esportatori di cui all'allegato A. 2. Non vengano assegnati contingenti di base ai membri esportatori che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario e che sono elencati nell'allegato B. 3. Se l'evoluzione della produzione di un membro esportatore lo richiede, il Consiglio sottopone a revisione gli elenchi che figurano agli allegati A e B.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31. Contingenti annui di esportazione. 1. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio di ogni anno contingentale, il Consiglio approva una previsione della domanda mondiale netta d'importazione di cacao. A questo scopo, il Consiglio tiene conto di tutti i dati pertinenti che influiscono sulla domanda e sull'offerta di cacao che comprendono in particolare l'evoluzione precedente delle macinature, le prevedibili variazioni delle scorte e le tendenze correnti e previste dei prezzi. Sulla base di queste previsioni e in considerazione del volume previsto delle esportazioni non contingentale, nonche' delle importazioni provenienti dai non membri, il Consiglio stabilisce immediatamente, con votazione speciale, il livello dei contingenti annui di esportazione eventualmente necessario per mantenere i prezzi entro il margine indicato all'articolo 29. 2. Se trentacinque giorni almeno prima dell'inizio dell'anno contingentale il Consiglio non puo' raggiungere un accordo sui contingenti annui di esportazione, il direttore esecutivo presenta al Consiglio le sue proposte in merito al totale dei contingenti annui d'esportazione. Il Consiglio prende immediatamente una decisione su queste proposte con votazione speciale. Il Consiglio fissa in ogni caso i contingenti annui di esportazione trenta giorni almeno prima dell'inizio dell'anno contingentale. 3 La previsione approvata conformemente al paragrafo 1 ed i contingenti annui di esportazione fissati su questa base vengono rivisti e, se del caso, riveduti dal Consiglio con votazione speciale durante la sessione ordinaria della prima meta' dell'anno contingentale considerato in base ai dati statistici aggiornati che esso abbia potuto raccogliere in applicazione dell'articolo 57. 4. Il contingente annuo di esportazione per ciascun membro esportatore e proporzionale al contingente di base fissato conformemente all'articolo 30. 5. Su presentazione delle prove che ritiene soddisfacenti, il Consiglio autorizza ogni membro esportatore che produce meno di 10.000 tonnellate in un anno contingentale qualsiasi ad esportare durante detto anno un quantitativo che non superi la produzione effettiva di cui dispone per l'esportazione.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32. Portata dei contingenti di esportazione. 1. I contingenti annui di esportazione comprendono quanto segue: a) le esportazioni di cacao provenienti dai membri esportatori; b) il cacao della campagna di raccolta in corso, registrato per essere esportato entro i limiti del contingente di esportazione in vigore alla fine dell'anno contingentale ma spedito dopo detto anno, salvo restando che l'esportazione verra' effettuata prima della fine del primo trimestre dell'anno contingentale seguente e sara' soggetta alle condizioni fissate dal Consiglio. 2. Per determinare l'equivalente in grani delle esportazioni di derivati del cacao provenienti dai membri esportatori e dai non membri esportatori, vengono applicati i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e per la polvere di cacao, 1,25 per la pasta di cacao e le mandorle decorticate. Se del caso, il Consiglio puo' decidere che altri prodotti contenenti cacao devono essere considerati derivati del cacao. Il Consiglio definisce i coefficienti di conversione da applicare ai derivati del cacao diversi da quelli per i quali sono indicati i coefficienti di conversione nel presente paragrafo. 3. Sulla base di uno qualsiasi dei documenti di cui all'articolo 49, il Consiglio segue continuamente le esportazioni dei derivati dal cacao effettuate dai membri esportatori e le importazioni dei derivati del cacao provenienti dai non membri esportatori. Se il Consiglio constata che per un anno contingentale il divario fra le esportazioni di panelli di cacao e/o di polvere di cacao effettuate da un paese esportatore e le sue esportazioni di burro di cacao si e' accentuato considerevolmente a danno dei panelli e/o dalla polvere di cacao a seguito, ad esempio, di un maggiore ricorso al procedimento di trasformazione mediante estrazione, i coefficienti di conversione da applicare per determinare l'equivalente in grani delle esportazioni dei derivati del cacao effettuate dai paesi in questione durante l'anno contingentale considerato e/o, se il Consiglio decide in questo senso, durante un successivo anno contingentale, sono i seguenti: 2,15 per il burro di cacao; 1,25 per la pasta di cacao e le mandorle decorticate; 0,30 per i panelli e la polvere di cacao; il contributo da riscuotere in conformita' dell'articolo 39 viene modificato di conseguenza. Questa disposizione, nondimeno, non si applica se il calo delle esportazioni di prodotti diversi dal burro di cacao e' dovuto ad un aumento del consumo interno umano oppure per altre ragioni che il paese esportatore dovra' esporre e che il Consiglio giudichera' probanti e accettabili. 4. Le forniture fatte al direttore della scorta stabilizzatrice dai membri esportatori a norma del paragrafo 2 dell'articolo 40 e del paragrafo 1 dell'articolo 46, nonche' i quantitativi destinati ad usi non tradizionali a norma del paragrafo 2 dell'articolo 46, non vengono imputati sui contingenti di esportazione di questi membri. 5. Se il Consiglio raggiunge la certezza che dei membri esportatori hanno esportato cacao per scopi umanitari od altri scopi non commerciali, questo cacao non viene imputato sui contingenti di esportazione dei membri in questione.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33. Cacao fine ("fine" oppure" flavour"). 1. Nonostante gli articoli 31 e 39, le disposizioni dell'Accordo in materia di contingenti di esportazione e di contributi destinati al finanziamento delle scorte stabilizzatrici non si applicano al cacao fine ("fine" oppure "flavour") di qualsiasi membro esportatore di cui al paragrafo 1 dell'allegato C la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine" oppure "flavour"). 2. Il paragrafo 1 si applica anche nei confronti di qualsiasi membro esportatore che figura al paragrafo 2 dell'allegato C la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine" oppure "flavour"), sino a concorrenza della percentuale della sua produzione indicata al paragrafo 2 dell'allegato C. Le disposizioni del presente Accordo relative ai contingenti di esplorazione ed ai contributi destinati a finanziare la scorta di stabilizzazione e nonche' le altre limitazioni si applicano alla percentuale residua. 3. Il Consiglio puo' sottoporre a revisione l'allegato C con votazione speciale. 4. Qualora constati che la produzione oppure le esportazioni dei paesi che figurano nell'allegato C sono aumentate fortemente il Consiglio attua i provvedimenti del caso affinche' le disposizioni del presente Accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito. 5. Ogni membro esportatore che figura all'allegato C si impegna a richiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine" oppure "flavour") dal suo territorio. Ogni membro importatore si impegna a chiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" oppure "flavour") sul suo territorio.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34. Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione. 1. Il Consiglio segue l'evoluzione del mercato e si riunisce ogni qualvolta la situazione lo richieda. 2. A meno che con votazione speciale il Consiglio decida di aumentarli oppure di ridurli, i contingenti in vigore sono i seguenti: a) quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 6 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo minimo + 8 cents USA per libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 100% dei contingenti annui d'esportazione iniziali. b) quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 3 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo minimo + 6 cents USA per libbra, i contingenti d'esportazione in vigore rappresentano il 97% dei contingenti annui d'esportazione iniziali. c) quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 8 cents USA per libbra, i contingenti d'esportazione in vigore vengono sospesi. 3. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo e inferiore o pari al prezzo minimo + 3 cents USA per libbra, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao in grani fino a concorrenza del 4% dei contingenti annui d'esportazione iniziali, alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 40. 4. Quando il prezzo indicativo e' inferiore al prezzo minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao in grani alle condizioni stabilite ai paragrafi 4 e 6 dell'articolo 40. 5. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 14 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo massimo, le vendite della scorta stabilizzatrice si effettuano fino alla concorrenza del 7% dei contingenti annui d'esportazione iniziati alle condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 41. 6. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, le vendite della scorta stabilizzatrice si effettuano alle condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 41.
Accordo-art. 35
ARTICOLO 35. Rispetto dei contingenti di esportazione. 1. I membri prendono tutti i provvedimenti del caso affinche' vengano rispettati assolutamente gli obblighi da essi contratti col presente Accordo in merito ai contingenti di esportazione. Il Consiglio puo' chiedere ai membri di prendere se necessario, provvedimenti supplementari onde applicare in modo effettivo il sistema dei contingenti di esportazione, ivi compresa l'emanazione, da parte dei membri esportatori, di regolamenti che prescrivono la registrazione di tutto il cacao che devono esportare entro i limiti dei contingenti di esportazione in vigore. 2. I membri esploratori si impegnano a organizzare le loro vendite in modo che la commercializzazione avvenga in modo regolare ed essi possano rispettare in qualsiasi momento il loro contingente di esportazione in vigore. In ogni caso, nessun membro esportatore esporta, oltre 85% nel corso dei primi due trimestri i piu' del 90% durante i primi tre trimestri del suo contingente annuo di esportazione stabilito in conformita' dell'articolo 31. 3. Ciascun membro esportatore si impegna affinche' il volume delle sue esportazioni di cacao non superi il suo contingente di esportazione in vigore. 4. Se un membro esportatore supera il suo contingente di esportazione di meno dell'1 per cento del suo contingente annuo di esportazione, questo quantitativo in piu' non viene considerato come un'infrazione al paragrafo 3. Nondimeno la differenza viene dedotta dal contingente di esportazione in vigore del membro interessato per l'anno contingentale seguente. 5. Se un membro esportatore supera una prima volta il suo contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza di cui al paragrafo i, questo membro vende alla scorta stabilizzatrice, a meno che il Consiglio non decida diversamente, un quantitativo pari alla differenza, entro i tre mesi successivi alla data alla quale il Consiglio ha constatato la trasgressione. Questo quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno contingentale immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte alla scorta di stabilizzazione di cui al presente paragrafo vengano effettuate in conformita' ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 40. 6. Se un membro esportatore supera una seconda volta o varie volte il suo contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza di cui al paragrafo 4, a meno che il Consiglio non decida diversamente, questo membro vende alla scorta stabilizzatrice un quantitativo pari a due volte la differenza entro i tre mesi successivi la data alla quale il Consiglio ha constatato la trasgressione. Questo quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno contingentale immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte alla scorta stabilizzatrice di cui al presente paragrafo vengono effettuate in conformita' dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 40. 7. Le misure attuale in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo non derogano alle disposizioni del capitolo XV. 8. Quando determina i contingenti annui di esportazione a norma dell'articolo 31, il Consiglio puo' decidere con votazione speciale, di fissare i contingenti trimestrali di esportazione. Contemporaneamente esso definisce le norme che disciplinano l'applicazione e la soppressione dei contingenti trimestrali di esportazione. Nel definire queste norme, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche di produzione di ciascun membro esportatore. 9. Qualora l'istituzione oppure la riduzione di contingenti di esportazione non possa essere effettuata completamente durante l'anno contingentale in corso a causa dell'esistenza di contratti bona fide conclusi quando i contingenti di esportazione in vigore all'atto della conclusione dei contratti, l'adattamento viene apportato nei contingenti di esportazione in vigore per l'anno contingentale successivo. Il Consiglio puo' chiedere che gli vengano fornite le prove dell'esistenza di questi contratti. 10. I membri si impegnano a trasmettere immediatamente al Consiglio qualsiasi informazione che essi eventualmente raccolgano su infrazioni al presente Accordo oppure a norme o regolamenti emanati dal Consiglio.
Accordo-art. 36
ARTICOLO 36. Redistribuzione dei disavanzi. 1. In ogni caso e al piu' presto entro la fine del mese di maggio di ogni anno contingentale, ogni membro esportatore comunica al Consiglio fino a che punto e per quali ragioni esso prevede di non utilizzare tutto il suo contingente in vigore oppure, al contrario, se pensa di superare questo contingente. A meno che con votazione speciale il Consiglio decida diversamente considerando la situazione di mercato, in base a queste notifiche e spiegazioni, il direttore esecutivo ridistribuisce l'importo dei disavanzi fra i membri esportatori in conformita' alle norme stabilite dal Consiglio per quanto riguarda le condizioni, il momento, e le modalita' di questa ridistribuzione. Queste norme contengono disposizioni che disciplinano il modo in cui vengono effettuate le riduzioni, in applicazione dei paragrafi 5 a 6 dell'articolo 35. 2. Per i membri esportatori i quali, a causa della data del raccolto della loro principale coltura, non sono in grado di notificare al Consiglio prima della fine del mese di maggio le eccedenze o i disavanzi da essi previsti, il termine di notifica di queste eccedenze o disavanzi viene prorogato fino a meta' luglio. L'elenco dei paesi esportatori che possono beneficiare di questa proroga e' riportato nell'allegato E.
Accordo-art. 37
ARTICOLO 37. Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice. 1. Viene istituita una scorta stabilizzatrice. 2. Per la scorta stabilizzatrice viene acquistato e tenuto unicamente cacao in grani; la sua capacita' massima e' di 250.000 tonnellate. 3. Secondo le norme emanate dal Consiglio, il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile del suo funzionamento e dell'acquisto di cacao in grani, della vendita e della conservazione in buono stato delle scorte di cacao in grani, e evitando i rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao in grani, in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente Accordo. Il Consiglio prende in esame la possibilita' e' l'opportunita' che il cacao in grani acquistato dalla scorta stabilizzatrice venga trasformato in derivati dal cacao e, in base a questo esame, puo' formulare raccomandazioni delle quali verra' tenuto conto all'atto del nuovo negoziato del presente Accordo conformemente all'articolo 75. 4. Per finanziare le operazioni dall'inizio del primo anno contingentale successivo all'entrata in vigore del presente Accordo alla scorta stabilizzatrice viene assegnato un reddito ordinario sotto forma di contributi riscossi sul cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 38. Se, pero' dispone di altre fonti di finanziamento, il Consiglio puo' decidere di riscuotere i contributi in altra data. 5. Se, da un dato momento, il reddito della scorta stabilizzatrice costituito dai contributi non sembra sufficiente per finanziare le operazioni, il Consiglio puo', con votazione speciale, rivolgendosi a fonti appropriate, ivi compresi i governi dei paesi membri, chiedere in prestito fondi in valuta liberamente convertibile. Questi prestiti vengono rimborsati con i proventi derivanti da contributi, dalla vendita di cacao in grani della scorta stabilizzatrice ed, eventualmente dai vari redditi della scorta suddetta. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso di questi prestiti. 6. Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese le seguenti: a) retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri del personale che gestiscono e conservano la scorta stessa, le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei contributi e degli interessi oppure il rimborso delle somme che il Consiglio ha preso in prestito, e b) altre spese, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti del cacao in grani onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalla fonte ordinaria di reddito proveniente dai contributi e dai prestiti contratti a norma del paragrafo 5 oppure dai proventi delle rivendite effettuate in conformita' del paragrafo, 6 dell'articolo 40.
Accordo-art. 38
ARTICOLO 38. Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice. 1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni, puo' essere depositata adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidita' necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore effettivo dei fondi.
Accordo-art. 39
ARTICOLO 39. Contributi al funzionamento della scorta stabilizzatrice. 1. L'aliquota del contributo riscosso sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro e' di un cent USA per libbra di cacao in grani e viene fissata in proporzione per i derivati dal cacao conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32, in ogni caso il contributo viene riscosso una unica volta. A questo scopo le importazioni di cacao effettuate da un membro e, provenienti da un non membro vengono ritenute originarie di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione e' originario di un membro. Ogni anno il Consiglio riesamina l'aliquota della scorta stabilizzatrice e puo', nonostante le disposizioni della prima frase del presente paragrafo, con votazione speciale fissare un'aliquota inferiore di contributo o decidere di sospendere il contributo stesso, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice. 2. I certificati di contribuzione vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso fissate. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale impiego di agenti, il rilascio di documenti contro versamenti dei contributi, ed il versamento di contributi entro un termine stabilito. 3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo devono essere versati in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi. 4. Il presente articolo lascia salvo il diritto di qualsiasi acquirente oppure venditore di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.
Accordo-art. 40
ARTICOLO 40. Acquisti per la scorta stabilizzatrice. 1. Ai fini del presente articolo, la capacita' massima di 250.000 tonnellate che costituisce la scorta stabilizzatrice viene suddivisa in aliquote individuali, assegnate ai membri esportatori nella stessa proporzione dei contingenti di base stabiliti conformemente all'articolo 30. 2. Se i contingenti annui di esportazione vengono ridotti a norma dell'articolo 34, ciascun membro esportatore presenta immediatamente un'offerta di vendita al direttore della scorta stabilizzatrice, il quale entro i dieci giorni successivi alla riduzione del contingente conclude con il primo un contratto di acquisto per una quantita' di cacao in grani pari a quella di cui e' stato diminuito il contingente di questo membro esportatore. 3. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 34, egli continuera' ad acquistare cacao in grani sino a concorrenza del 4% dei contingenti annui d'esportazione iniziali, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo + 3 cents USA per libbra. 4. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 34, egli continuera' ad acquistare cacao in grani fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a che la scorta stabilizzatrice ha raggiunto la capacita' massima. 5. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente il cacao in grani di qualita' commerciale corrente riconosciuta ed in quantitativi di almeno 100 tonnellate; questo cacao in grani appartiene alla Organizzazione e viene da essa controllato. 6. Quando acquista cacao in grani conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 34 e al paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta stabilizzatrice procede a quanto segue: a) un versamento ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio; oppure b) su richiesta del membro esportatore interessato i) versamento iniziale di 25 cents USA per libbra f.o.b. alla consegna del cacao in grani rimanendo inteso che in qualsiasi momento dopo la fine del primo anno contingentale il Consiglio puo' decidere con votazione speciale su raccomandazione del direttore della scorta stabilizzatrice tenendo conto della situazione finanziaria attuale e prevista della scorta, che il versamento iniziale venga aumentato. ii) versamento complementare a valere sulla vendita del cacao in grani della scorta stabilizzatrice, che rappresenta il ricavato della vendita meno il versamento fissato al comma a) di cui sopra e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice le spese di magazzinaggio e di manutenzione e le spese, se ve ne sono, attinenti al rinnovo dei lotti di cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore. 7. Quando un membro ha gia' venduto al direttore della scorta stabilizzatrice una quantita' di cacao in grani equivalente alla sua aliquota individuale, nella forma definita al paragrafo 1, all'atto della consegna il direttore della scorta stabilizzatrice paga per gli acquisti successivi soltanto il prezzo che verrebbe ottenuto dalla vendita del cacao in grani per usi non tradizionali. Se il cacao in grani acquistato a norma del presente paragrafo viene successivamente rivenduto in conformita' dell'articolo 41, il direttore della scorta stabilizzatrice effettua, a favore del membro esportatore interessato, un versamento complementare che rappresenta il ricavato della rivendita meno il versamento gia' fatto a norma del presente paragrafo e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione e le spese, se ve ne sono, effettuate per il rinnovo dei lotti del cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore. 8. Quando conformemente al paragrafo 2 del cacao in grani, viene venduto al direttore della scorta stabilizzatrice il contratto deve contenere una clausola la quale autorizza il membro esportatore ad annullare il contratto complementare o in parte prima della consegna del cacao in grani nei seguenti casi: a) se in seguito, nel corso dello stesso anno contingentale, il contingente la cui riduzione ha dato luogo alla vendita viene ristabilito a norma dell'articolo 34, oppure, b) qualora, dopo la conclusione della vendita, la produzione durante lo stesso anno contingentale sia insufficiente, perche' il membro possa utilizzare il suo contingente di esportazione in vigore. 9. I contratti di acquisto conclusi conformemente al presente articolo stabiliscono che la consegna venga effettuata entro il termine fissato nel contratto, ma al piu' tardi entro i due mesi successivi alla fine dell'anno contingentale. 10. a) Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene al corrente il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice. Se dovesse ritenere che i fondi non sono sufficienti per pagare il cacao in grani che secondo le sue previsioni gli verra' offerto durante l'anno contingentale in questione, egli chiede al direttore esecutivo di convocare una sessione straordinaria del Consiglio. b) Se non ha possibilita' di trovare un'altra soluzione valida, il Consiglio puo', con votazione speciale sospendere o diminuire gli acquisti effettuati a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 7 sino al momento in cui e' in grado di sistemare la situazione finanziaria. 11. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentano di espletare le funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Accordo-art. 41
ARTICOLO 41. Vendite delle scorte stabilizzatrici intese a difendere il prezzo massimo. 1. Il direttore della scorta stabilizzatrice procede a vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 34 conformemente al presente articolo: a) le vendite vengono effettuate ai prezzi correnti di mercato; b) una volta che sono iniziate le vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34, il direttore della scorta continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a che si concreti una delle seguenti condizioni: i) il prezzo indicativo scende sino al prezzo minimo + 14 cents USA per libbra, oppure ii) sia esaurita tutta la sua disponibilita' di cacao in grani, oppure iii) le vendite effettuate raggiungono il 7% dei contingenti di esportazioni iniziali c) quando il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo massimo, il direttore della scorta stabilizzatrice continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a quando il prezzo indicativo torna al livello del prezzo massimo oppure in caso contrario, sino a quando ha esaurito le sue disponibilita' di cacao in grani. 2. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice in conformita' delle norme approvate dal Consiglio e seguendo i canali normali vende alle imprese ed alle organizzazioni dei paesi membri, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao, ai fini di una trasformazione successiva. 3. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice, a condizione che il prezzo proposto sia accettabile, concede il diritto di prelazione agli acquirenti degli Stati membri prima di dare il proprio benestare alle offerte di acquirenti di paesi non membri. 4. La scorta stabilizzatrice viene immagazzinata in luoghi idonei per facilitare la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 42
ARTICOLO 42. Ritiro del cacao in grani della scorta stabilizzatrice. 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 41, un membro esportatore che, a seguito di un raccolto insufficiente, non e' in grado di utilizzare tutto il suo contingente durante l'anno contingentale, puo' chiedere al Consiglio di approvare il ritiro di tutto o parte del cacao in grani acquistatogli dal direttore della scorta stabilizzatrice durante l'anno contingentale precedente, ancora in deposito ed invenduto, sino a concorrenza dell'importo del suo contingente di esportazione in vigore che superi la sua produzione durante l'anno contingentale. Il membro esportatore interessato rimborsa al direttore della scorta stabilizzatrice, all'atto dello sblocco del cacao in grani, le spese occasionate da questo stesso cacao, che comprendono il versamento iniziale, le spese di trasporto e di assicurazione a partire del luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione. 2. Il Consiglio stabilisce le norme che disciplinano il ritiro del cacao in grani dalla scorta stabilizzatrice in conformita' al paragrafo 1.
Accordo-art. 43
ARTICOLO 43. Modifiche dei lassi di cambio delle valute. 1. Il direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio, sia di sua iniziativa che su richiesta dei membri, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da incidere considerevolmente sulle disposizioni del presente Accordo relative ai prezzi. Le sessioni straordinarie del Consiglio, convocate in applicazione del presente paragrafo, si svolgono al massimo entro un termine di quattro giorni lavorativi. 2. Dopo la convocazione di questa sessione straordinaria ed in attesa delle sue conclusioni, il direttore esecutivo ed il direttore della scorta stabilizzatrice attuano il minimo di provvedimenti provvisori che ritengono necessari per evitare che il buon funzionamento dell'Accordo venga gravemente pregiudicato a causa delle condizioni sui mercati dei cambi. Essi possono in particolare, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice. 3. Dopo aver esaminato la situazione, ed in particolare i provvedimenti provvisori eventualmente approvati dal direttore esecutivo e dal direttore della scorta stabilizzatrice, nonche' le conseguenze che possono derivare dall'effettiva applicazione del presente accordo dalle condizioni sopraindicate sui mercati dei cambi, il Consiglio puo', con votazione speciale approvare tutti i provvedimenti correttivi necessari.
Accordo-art. 44
ARTICOLO 44. Liquidazione della scorta stabilizzatrice. 1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo che contenga disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure ritenute adatte affinche' la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare. 2. Se il presente Accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni sulla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni: a) non vengono conclusi altri contratti per l'acquisto di cacao in grani destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta in questione tenendo conto delle condizioni correnti di mercato, vende le disponibilita' in conformita' alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che prima del termine del presente Accordo, il Consiglio sottoponga a revisione queste norme a sua volta con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice mantiene il diritto di vendere il cacao in grani in qualsiasi momento della liquidazione per pagare le spese che derivano. b) Il ricavato della vendita e le somme che figurano nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare quanto segue, in ordine di importanza: i) le spese di liquidazione; ii) qualsiasi residuo dovuto, maggiorato degli interessi, a titolo di qualsiasi prestito contratto dall'organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice; iii) qualsiasi versamento supplementare da effettuare in applicazione dell'articolo 40. c) Quando sono stati effettuati i pagamenti contemplati al comma b), l'eventuale saldo viene versato ai membri esportatori interessati, al prorata delle loro esportazioni sulle quali e' stato riscosso il contributo.
Accordo-art. 45
ARTICOLO 45. Garanzia di approvvigionamento. 1. I membri esportatori si impegnano a seguire, in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per conseguenza di limitare artificialmente la offerta alla vendita del cacao di cui dispongono e che garantiscano il regolare approvvigionamento in cacao degli importatori nei paesi membri importatori. 2. Se mettono in vendita il cacao al momento in cui il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno agli importatori dei paesi membri la preferenza sugli importatori dei paesi non membri. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori cercano, se possibile, di fissare un limite alle loro esportazioni destinate ai paesi non membri.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46. Destinazione ad usi non tradizionali. 1. Se il quantitativo di cacao in grani detenuto dal direttore della scorta stabilizzatrice in conformita' dall'articolo 40 supera la capacita' massima di detta scorta, il suo direttore vende alle condizioni e modalita' fissate dal Consiglio, queste eccedenze di cacao in grani per destinarle ad usi non tradizionali. Queste condizioni e modalita' devono essere stabilite in modo che il cacao non rifluisca sul mercato normale. Nella misura del possibile ogni membro coopera a tal fine con il Consiglio. 2. Invece di vendere cacao in grani al direttore della scorta stabilizzatrice quando la scorta ha raggiunto la sua capacita' massima, un membro esportatore puo' sotto il controllo del Consiglio destinare al consumo interno la sua eccedenza, di cacao per usi non tradizionali. 3. Ogni volta che un impiego non tradizionale incompatibile con le disposizioni del presente Accordo viene portato a conoscenza del Consiglio, anche se il cacao destinato ad impieghi non tradizionali rifluisce sul mercato il Consiglio decide al piu' presto in merito ai provvedimenti da mettere in atto per ovviare a tale situazione.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47. Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti. 1. Conformemente alle norme emanate dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e degli adeguamenti di questo contingente per ciascun membro esportatore; egli imputa sul contingente le esportazioni effettuate da questo membro a titolo del contingente stesso, in modo che la situazione contingentale di ciascun membro esportatore sia aggiornata. 2. A tal fine, ogni membro esportatore informa il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, sul volume complessivo delle esportazioni registrate allegandovi qualsiasi altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le esportazioni non imputabili sui contingenti vengono registrate separatamente.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48. Avvisi di importazioni e di esportazioni. 1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni provenienti dai membri importatori. 2. A tal fine, ogni membro comunica al direttore esecutivo il volume complessivo delle sue importazioni ed ogni membro importatore informa il direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, sul volume complessivo delle sue esportazioni, allegando qualsiasi altra informazione che il Consiglio puo' chiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le importazioni che, in conformita' con il presente Accordo, non sono imputabili sui contingenti di esportazione vengono registrate separatamente.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49. Misure di controllo. 1. Ogni membro che esporta il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal suo territorio doganale. Ogni membro che importa il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare qualsiasi importazione di cacao sul suo territorio doganale, in provenienza da un membro o da un non membro. 2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 32. Il Consiglio procede a quanto necessario per rilasciare i documenti di controllo richiesti per queste spedizioni. 3. Non viene rilasciato il certificato di contribuzione ne' qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio per le spedizioni di cacao effettuate in un periodo qualsiasi, che superino le esportazioni autorizzate per questo stesso periodo. 4. Con votazione speciale, il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione ed altri documenti di controllo riconosciuti. 5. Per il cacao fine ("fine" oppure "flavour") il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo riconosciuti dal Consiglio tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50. Produzione e scorte. 1. I membri riconoscono la necessita' di realizzare un equilibrio ragionevole fra la produzione ed il consumo e cooperano con il Consiglio per raggiungere questo obiettivo. 2. Ogni membri produttore puo' stabilire un piano di adeguamento della sua produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa venir raggiunto. Ogni membro produttore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere questo obiettivo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che si impongono a seguito di questo esame. 4. Nella prima sessione, il Consiglio attua tutti i provvedimenti per elaborare un programma inteso a riunire le informazioni necessarie onde determinare, secondo criteri scientifici, la capacita' mondiale di produzione attuale e potenziale, nonche' il consumo mondiale attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di questo programma.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51. Ostacoli all'aumento del consumo. 1. I membri riconoscono la necessita' di sviluppare il piu' possibile l'economia del cacao e quindi di agevolare l'aumento del consumo di cacao rispetto alla produzione onde realizzare il miglior equilibrio a lungo termine fra offerta e domanda, e a questo proposito riconoscono anche la necessita' di sopprimere tutti gli ostacoli che possono frapporsi a detto incremento. 2. Il Consiglio definisce i problemi speciali derivanti dagli ostacoli all'incremento del commercio e del consumo di cacao di cui al paragrafo 1 e circa i provvedimenti reciprocamente accettabili che potrebbero venir attuati in pratica per eliminare progressivamente detti ostacoli. 3. In considerazione dei succitati obiettivi e delle disposizioni del paragrafo 2, i membri cercano di attuare provvedimenti volti a rimuovere progressivamente gli ostacoli all'incremento del consumo e, per quanto possibile, di eliminarli oppure di diminuirne notevolmente gli effetti. 4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' trasmettere raccomandazioni ai membri ed esamina periodicamente, dopo la prima sessione ordinaria del secondo anno contingentale, i risultati ottenuti. 5. I membri informano il Consiglio in merito a tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti il presente articolo.
Accordo-art. 52
ARTICOLO 52. Propaganda a favore del consumo. 1. Il Consiglio puo' istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi esportatori e nei paesi importatori. Il Consiglio effettua periodicamente una rassegna dei lavori del Comitato. 2. Le spese derivanti dal programma di promozione sono coperte dalle quote pagate dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziariamente al programma. La composizione del Comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. 3. Prima di dare l'avvio ad una campagna di promozione nel territorio di un membro, il Comitato cerca di ottenere l'autorizzazione di questo membro.
Accordo-art. 53
ARTICOLO 53. Prodotti di sostituzione del cacao. 1. I membri riconoscono che l'impiego di prodotti di sostituzione puo' nuocere all'aumento del consumo del cacao. A questo proposito, essi convengono di emanare una normativa relativa ai derivati del cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la normativa esistente in modo che detta normativa impedisca che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi normativa basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e cioccolato. 3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annua sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54. Cacao trasformato. 1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di derivati del cacao e del cioccolato. A questo proposito si riconosce anche la necessita' di vigilare affinche' non venga danneggiata gravemente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori o di quelli importatori. 2. Qualora ravvisi il rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, ogni membro puo' dare l'avvio a consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro puo' riferire al Consiglio, che presta a tal fine i suoi buoni uffici.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55. Limitazione delle importazioni in provenienza dai non membri. 1. Ciascun membro limita le sue importazioni annue di cacao prodotto nei paesi non membri, ad eccezione delle importazioni di cacao fine ("fine" oppure "flavour") provenienti da paesi esportatori che figurano all'allegato C, in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 2. Ciascun membro si impegna per ogni anno contingentale a quanto segue: a) a non autorizzare l'importazione di un quantitativo totale di cacao prodotto in paesi inni membri presi collettivamente, che superi la quantita' media che ha importato da questi paesi non membri presi collettivamente nei tre anni civili 1970, 1971 e 1972; b) a ridurre di meta' il quantitativo fissato al comma a) quando il prezzo indicativo scende al di sotto del prezzo minimo, ed a mantenere questa riduzione sino a quando il livello dei contingenti in vigore raggiunga quello di cui al comma a) del paragrafo 2 dell'articolo 34. 3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere completamente o in parte le limitazioni di cui al paragrafo 2. In ogni caso, le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non si applicano quando il prezzo indicativo del cacao e' superiore al prezzo massimo. 4. Le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato in base ai contratti bona fide conclusi quando il prezzo indicativo era superiore al prezzo massimo; le limitazioni di cui al comma b), paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato a norma dei contratti bona fide conclusi prima che il prezzo indicativo scendesse al di sotto del prezzo minimo. In questi casi, fatte salve le disposizioni del comma b) del paragrafo 2, le riduzioni vengono effettuate durante l'anno contingentale successivo a meno che il Consiglio decida di rinunciare a queste riduzioni o di applicarle in un successivo anno contingentale. 5. I membri informano regolarmente il Consiglio sui quantitativi di cacao che essi hanno importato dai non membri oppure che hanno esportato in paesi non membri. 6. A meno che il Consiglio decida diversamente, qualsiasi importazione di un membro proveniente da non membri superiori al quantitativo che egli e' autorizzato ad importare a norma del presente articolo viene dedotta dal quantitativo che egli sarebbe stato normalmente autorizzato ad importante durante l'anno contingentale successivo. 7. Se a varie riprese un membro non si conforma alle disposizioni del presente articolo, con votazione speciale, il Consiglio puo' sospendere i diritti di voto di questo membro al consiglio e il suo diritto a votare oppure a fare votare a suo nome in sede di Comitato esecutivo. 8. Gli obblighi enunciati nel presente articolo lasciano salvi gli obblighi contrari di carattere bilaterale o multilaterale contratti eventualmente dai membri nei confronti dei non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo purche' ogni membro che ha contratto questi obblighi contrari li adempia in modo da attenuare, nella misura del possibile, il conflitto tra detti obblighi e quelli enunciati nel presente articolo, che egli attui il piu' rapidamente possibile tutti i provvedimenti per conciliare detti obblighi con le disposizioni del presente articolo e che esponga dettagliatamente al Consiglio la natura di detti obblighi ed i provvedimenti da esso attuati per attenuare o sopprimere il conflitto.
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56. Operazioni commerciali con non membri. 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a membri importatori, date le pratiche commerciali normali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle pratiche commerciali normali. 3. Il Consiglio sottopone a revisione periodica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai paesi membri di comunicare informazioni adatte in conformita' all'articolo 57. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 8 dell'articolo 55, ogni membro il quale abbia ragione di ritenere che un altro membro ha mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 63.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57. Informazione. 1. L'Organizzazione serve quale centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per quanto segue: a) informazioni statistiche su produzione, vendite, prezzi, esportazioni ed importazioni, consumo e scorte di cacao nel mondo; b) qualora lo ritenga necessario, informazioni tecniche sulla coltura il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre ad informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio stesso puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora si dovesse rivelare necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio puo' attuare i provvedimenti che si impongono. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica valutazioni della produzione del cacao in grani e delle frumentazioni per l'anno contingentale in corso.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58. Studi. Se lo ritiene necessario il Consiglio puo' incoraggiare gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza dei provvedimenti attuati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo del cacao, la possibilita' di aumentare il consumo del cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonche' le conseguenze dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e puo' presentare ai membri raccomandazioni sui soggetti da studiare. Il Consiglio puo' decidere di incoraggiare anche la ricerca scientifica su taluni aspetti specifici della produzione, della fabbricazione e del consumo. Al fine di incoraggiare questi studi e queste ricerche, il Consiglio puo' cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerche nei paesi membri.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59. Esame annuo. Appena possibile dopo la fine di ciascun anno contingentale, il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo ed il modo in cui i membri si conformano ai principi di detto accordo e cercano di realizzarne gli obiettivi. Il Consiglio puo' fare ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento del presente accordo.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60. Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali. 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo in seguito a circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto il regime di tutela. 2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato da detto obbligo. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede la dispensa ad un membro per quanto segue: a) l'obbligo, imposto a questo membro dall'articolo 24, di versare il suo contributo oppure di ovviare alle conseguenze derivanti dalla mancanza di versamento; b) un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se questo contingente o queste limitazioni sono gia' state superate; c) l'obbligo di richiedere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso a titolo dell'articolo 39.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61. Consultazioni. Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulargli in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possibilita' di consultazione. Durante queste consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si dovesse trovare una soluzione, la questione puo', su richiesta di una delle parti essere deferita al Consiglio in conformita' all'articolo 62.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62. Vertenze. 1. Qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolta dalle parti in causa viene deferita al Consiglio, per decisione, su richiesta di una delle parti. 2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure vari membri che detengono insieme almeno un terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, l'opinione, sui punti controversie, di un gruppo consultativo speciale costituito nella forma indicata al paragrafo 3. 3. a) A meno che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente: i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato; ii) due persone di qualifica analoga designate, dai membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei commi i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal Presidente del Consiglio; b) i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale; c) i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo; d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale e' sottoposta al Consiglio il quale risolve la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63. Azione del Consiglio in caso di denuncia. 1. Su richiesta del membro che la presenta, qualsiasi denuncia per mancato adempimento degli obblighi imposti dal presente Accordo da parte di un membro, viene deferita al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplicemente e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogni qualvolta stabilisce, a seguito di denuncia o meno, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo, il Consiglio puo', con votazione speciale, fermo restando i provvedimenti definiti esplicitamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 73, procedere a quanto segue: a) sospendere i diritti di voto di questo membro in sede di Consiglio e di Comitato esecutivo e b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti, di questo membro, in particolare la sua eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno qualsiasi dei suoi comitati oppure il suo diritto di esercitare una tale funzione fino a quando abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi di cui al presente Accordo.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64. Eque norme di lavoro. I membri dichiarano che per migliorare il tenore di vita delle popolazioni ed instaurare la piena occupazione, essi cercheranno di mantenere per la mano d'opera eque norme e condizioni di lavoro nei diversi settori della produzione di cacao dei paesi interessati, in conformita' del loro livello di sviluppo, per quanto riguarda i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65. Firma. Dal 10 novembre 1975 fino al 31 agosto 1976 incluso, il presente Accordo sara' aperto presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla firma delle parti all'accordo internazionale del 1972 sul cacao e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1975.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66. Ratifica, accettazione, approvazione. 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari in conformita' alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976; il Consiglio tuttavia potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento per questa data. 3. Ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore oppure importatore.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67. Adesione. 1. I governi di tutti gli Stati (1) possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao per il 1972, puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, determinare le condizioni di cui al paragrafo 1, con riserva di Conferma da parte del Consiglio istituito a norma del presente Accordo e dal governo interessato. 3. Qualora si tratti del governo di un paese esportatore che non figura nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio in conformita' dell'articolo 30 assegna a questo paese, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 4. L'adesione avviene mediante deposito di apposito strumento presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. (1) Nel corso della settima seduta plenaria, svoltasi il 20 ottobre 1975, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975 ha approvato su raccomandazione dei suoi Comitati amministrativo e giuridico, il testo seguente: " In base alle sue disposizioni, il presente accordo sara' aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati ed il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' funzione di depositario. La Conferenza intende che il Segretario generale, nell'espletamento delle sue funzioni di depositario di un accordo che contiene la clausola " tutti gli Stati", seguira' la procedura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'applicazione di questa clausola e che, ogni volta che sara' opportuno, sollecitera' il parere dell'Assemblea generale prima di accettare uno strumento di adesione ".
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68. Notifica di applicazione a titolo provvisorio. 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo, per il quale il Consiglio ha stabilito condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dall'articolo 69, oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica, dichiara, all'atto della stessa, se aderisce in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Un Governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, che applichera' il presente Accordo, sia quando quest'ultimo entrera' in vigore che a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' sino a quando avra' depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69. Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti almeno, cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati all'allegato F e se i governi rappresentanti i paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato D, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' della frase precedente, entrera' in vigore a titolo definitivo quando verranno raggiunte le percentuali richieste a seguito del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo entro il primo ottobre 1976 in conformita' al paragrafo 1, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati nell'allegato F e i Governi rappresentanti paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato D, abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite oppure abbiano notificato che essi applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui ai paragrafi 1 oppure 2 non sono riuniti entro il 1 ottobre 1976, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite invitera', alla data piu' ravvicinata che reputera' possibile dopo il 1 ottobre 1976, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto, l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se metteranno in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo completamente o in parte. Se durante questa riunione non viene presa alcuna decisione, il Segretario generale potra' convocare successivamente, qualora lo ritenga opportuno, altre riunioni analoghe. 4. Durante il periodo in cui il presente accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del paragrafo 2 o del paragrafo 3, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione, nonche' i governi che hanno notificato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio saranno membri a titolo provvisorio. 5. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i governi partecipanti attueranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione a decidere se detto Accordo entrera' in vigore fra di essi a titolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Riserve. Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71. Applicazione territoriale. 1. Ogni governo puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento in seguito, dichiarare mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile a questo o quello dei territori di cui attualmente, ed ufficialmente, cura le relazioni internazionali, che il presente Accordo si applica ai territori indicati in detta notifica con decorrenza dalla data di quest'ultimo o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per il governo in questione se e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di questo o quel territorio, di cui attualmente ed ufficialmente cura le relazioni internazionali, i diritti conferiti con l'articolo 3, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite una notifica in questo senso all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure in qualsiasi momento in seguito. Se il territorio che diventa membro a titolo individuale e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli attribuisce, se del caso un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 3. Ogni parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in qualsiasi momento in seguito, dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo non viene piu' applicato nel territorio indicato nella notifica ed il presente Accordo cessa di essere applicato a detto territorio a decorrere dalla data della notifica. 4. Quando un territorio al quale si applica il presente accordo a norma del paragrafo 1 diventa successivamente indipendente, il governo di detto territorio puo' entro 90 giorni successivi all'indipendenza dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si assume i diritti e gli obblighi di parte contraente del presente accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo con decorrenza dalla data di questa notifica. Se detta parte e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 5. Il governo di un nuovo Stato che intende effettuare una notifica in conformita' al paragrafo 4, ma che non ha ancora avuto la possibilita' di espletare le procedure necessarie a tal fine puo' comunicare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio. Questo governo rimane membro a titolo provvisorio fino a che non avra' effettuato la sua notifica a norma del paragrafo 4 o fino alla data di scadenza del termine di 90 giorni stabilite, se quest'ultima e' precedente.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72. Ritiro volontario. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi membro puo' ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il suo ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto la notifica.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73. Esclusione. Se il Consiglio conclude, in base al paragrafo 3 dell'articolo 63, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo e se decide, inoltre, che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento di detto Accordo, puo' escludere con votazione speciale il membro in questione dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del cacao e, se e' parte contraente, di essere parte del presente Accordo.
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74. Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione. 1. In caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da questo membro che dall'altra parte e' tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare una modifica e che pertanto cessa di partecipare al presente Accordo a norma del paragrafo 2 dell'articolo 76, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Un membro che si e' ritirato dal presente Accordo, che ne e' stato escluso o che ha cessato in qualsiasi altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne degli altri averi della Organizzazione; non gli puo' essere imputata neppure una parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75. Durata e fine. 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno contingentale completo che segue la sua entrata in vigore, a meno di proroga in applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, o di termine anticipato in applicazione del paragrafo 6. 2. Prima della fine del terzo anno contingentale indicato al paragrafo 1, il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, che il presente Accordo formera' oggetto di nuovi negoziati, o verra' prorogato per 2 ulteriori anni contingentali. 3. Se, in conformita' del paragrafo 2, il presente Accordo e' stato prorogato per due anni contingentali, il Consiglio potra', prima della fine del quinto anno contingentale, decidere con votazione speciale che il presente Accordo sara' oggetto di nuovi negoziati. 4. Se, entro la fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, i negoziati per un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale non sono ancora conclusi, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare nuovamente il presente Accordo per un periodo che non superi, due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Se, prima della fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale e' stato negoziato e firmato da un numero di governi sufficienti affinche' possa entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non e' entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata d'applicazione dell'Accordo attuale viene prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo Accordo, rimanendo inteso che la proroga non superera' due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende fine allora alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 39 sussistono sino a quando sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice, oppure se essa e' anteriore, sino alla fine del terzo anno contingentale successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 7. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio restera' in funzione per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificare i conti e suddividere gli averi; durante questo periodo, esso ha i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76. Modifiche. 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare una modifica al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data dalla quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri esportatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori, e dalle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri importatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con votazione speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima della scadenza del quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica e quest'ultima si considera come revocata se non e' entrato in vigore alla scadenza del termine. Il Consiglio fornisce al Segretario generale delle informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' prende effetto la modifica. 2. Ogni membro a nome del quale non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data in cui quest'ultima entra in vigore, cessa a questa data di partecipare al presente Accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione indetta dopo la data d'entrata in vigore della modifica, che non ha potuto dare atto dell'accettazione della modifica a tempo debito a seguito delle difficolta' incontrate per condurre a termine il suo iter costituzionale, e che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione fino a che siano superate queste difficolta'. Il membro in questione non e' vincolato dalla modifica sino a quando non notifichi di avere accettato la stessa.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77. Disposizioni supplementari e transitorie. 1. Il presente Accordo viene considerato come una continuazione dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972. 2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, viene deciso quanto segue: a) Tutte le disposizioni approvate in virtu' dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, sia dall'Organizzazione che da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificato che scadono a questa data, rimarranno in vigore, a meno che non vengano modificate dal presente Accordo. b) Tutte le decisioni che il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972 dovra' prendere nell'anno contingentale 1975-76, per la loro applicazione nell'anno 1976-77, verranno approvate nel corso dell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che si svolgera' durante l'anno contingentale 1975-76 e verranno applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore, fermo restando che, qualora uno qualsiasi dei membri chiedesse che una qualunque decisione venga ripresa in considerazione, essa dovra' essere riconfermata dal Consiglio, con votazione speciale o a maggioranza suddivisa semplicemente in conformita' del presente Accordo, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78. Testi del presente Accordo facenti fede. I testi del presente Accordo in inglese, in spagnolo, in francese ed in russo fanno tutti ugualmente fede i testi originali sono depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. in fede di quanto sopra, i firmatari debitamente autorizzati a tal scopo dai loro governi, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura a fronte della loro firma.
Accordo-Allegato A
ALLEGATI ALLEGATO A Paesi per i quali i contingenti di base vengono fissati in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 30 Brasile Costa d'Avorio Guinea equatoriale Ghana Messico Nigeria Repubblica Dominicana Repubblica Unita del Camerun Togo
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B Paesi che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario all'anno --------------------------------------------------------------------- MIGLIAIA DI TONNELLATE PAESI 1972/73 1973/74 --------------------------------------------------------------------- Malaysia . . . . . . . . . . . . . 7,0 10,0 Sierra Leone . . . . . . . . . . . 6,6 7,7 Zaire . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 Gabon . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 Filippine . . . . . . . . . . . . 3,5 4,0 Haiti . . . . . . . . . . . . . . 3,5 3,5 Liberia . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,1 Congo . . . . . . . . . . . . . . 2,1 2,1 Cuba . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Peru . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Bolivia . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,4 Nuove Ebridi . . . . . . . . . . . 0,8 0,7 Angola . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 Guatemala . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 Nicaragua . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 Repubblica Unita di Tanzania . . . 0,6 0,6 Uganda . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 Honduras . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 ----------------------------------- 45,1 49,9 Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C Produttori di cacao fine ("fine) oppure "flavour") 1) Paesi esportatori che producono esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour"): Dominica Ecuador Grenada Indonesia Giamaica Madagascar Panama Santa Lucia Saint-Vincent Samoa Occidentale Sri Lanka Surinam Trinita' e Tobago Venezuela 2. Paesi esportatori che producono, ma non esclusivamente, cacao fine ("fine" o "flavour"): PRODUZIONE MIGLIAIA DI TONNELLATE 1972/73 1973/74 Costa Rica (25 per cento) . . . . . . 5,0 6,0 Sao Tome e Principe (50 per cento) . . 11,3 10,4 Papuasia Nuova Guinea (75 per cento) . 23,1 30,4 ------ ------ 39,4 46,4 Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 10 (a) Parte di provvedimento in formato grafico Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).
Accordo-Allegato E
ALLEGATO E Paesi esportatori ai quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo 36 Brasile Messico Repubblica Dominicana
Accordo-Allegato F
ALLEGATO F Contingenti di base calcolati in conformita' ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 69(a) --------------------------------------------------------------------- Produzione Contingenti (migliaia di di base PAESE ESPORTATORE tonnellate) (percentuale) --------------------------------------------------------------------- Ghana . . . . . . . . . . . . . . . 409,8 32,5 Nigeria . . . . . . . . . . . . . . 247,7 19,6 Costa d'Avorio . . . . . . . . . . 196,3 15,5 Brasile . . . . . . . . . . . . . . 189,7 15,0 Repubblica Unita del Camerun . . . 112,0 8,9 Repubblica Dominicana . . . . . . . 37,1 2,9 Messico . . . . . . . . . . . . . . 27,3 2,2 Togo . . . . . . . . . . . . . . . 23,1 1,8 Guinea equatoriale . . . . . . . . 19,6 1,6 ---------------------------------- 1.202,6 100,0 Fonte: Bollettino Trimestrale delle Statistiche sul Cacao (Vol. 1, n. 4) (ad eccezione della cifra concernente la produzione della Repubblica Dominicana nel 1973/74, che e' stata comunicata dalla delegazione di questo paese alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975). Seguono le firme. (a) contingenti calcolati sulla base della produzione media degli anni 1969/70- 1973/74.