DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 218
Art. 67 Anticipata estinzione del finanziamento In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi delle disposizioni della presente rubrica o di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo, ai sensi dell'[art. 22 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902~art22), cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.(1) In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entita' del contributo erogato e' limitata alla parte residua.(2) In caso di cessazione temporanea dell'attivita' dell'impresa, salvo quanto previsto dall'articolo 80, l'erogazione del contributo e' sospesa con provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno.(3) Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformita', i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini, senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.(4) (1) Art. 22, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Idem, c. 2 (3) Idem, c. 3 (4) Idem, c. 4
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 68
Art. 68 Disponibilita' finanziarie e decorrenza delle agevolazioni creditizie Le disponibilita' del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, concernenti gli interventi nei territori di cui all'art. 1, sono costituiti:(1) a) dalla somma di lire 2080 miliardi - pari al 65 per cento dello stanziamento complessivo di lire 3200 miliardi - da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993; b) dal 65 per cento delle somme disponibili, alla data del 9 novembre 1976, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi, ai fini della applicazione della [legge 30 luglio 1959, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623) e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa, alla predetta data, proposta favorevole dal Comitato di cui all'[art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art5).(2) Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali.(3) Le annualita' relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse.(4) Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli esercizi successivi.(5) Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sara' stabilita la quota degli stanziamenti di cui ai precedenti commi che potra' essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.(6) Le disponibilita' del Fondo di cui al primo comma sono assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 63, ultimo comma.(7) Le agevolazioni creditizie previste dalle norme contenute nella presente rubrica, si applicano a decorrere dal 9 novembre 1976.(8) (1) Art. 25, c. 1°, [lett. a), D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902~leta) (2) Art. 1, c. 2° e 3°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (3) Art. 25, c. 2°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (4) Idem, c. 3° (5) Idem, c. 4° (6) Art. 26, c. 3°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (7) Art. 1, c. 3° [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (8) Art. 15, c. 6°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 69
Art. 69 Contributi in conto capitale Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: (4) 1) da 200 milioni e ((fino a 7 miliardi: 40 per cento)); 2) ((sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento)); 3) ((per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento)); (4) 4) PUNTO SOPPRESSO DAL [D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-01-30;23), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 29/03/1979, N. 91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-03-29;91). (4) Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente articolo.(11) In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. (4) Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. La concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso. L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli importi di cui all'art. 24. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI). Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' instituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 24 del presente Testo Unico. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall'[art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art18). La Cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente Testo Unico.
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 70
Art. 70 Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonche' le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti. La concessione del contributo di cui al comma precedente e' disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici. Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, puo' essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purche' il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori. (17)((24)) La concessione del contributo di cui al comma precedente e' subordinata: a) al parere di conformita' rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire; b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalita' specifica della ricerca. (17)((24)) Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonche' le modalita' per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa. ((24)) Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo. ((24)) Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo e' concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 71
Art. 71 Domanda per le agevolazioni Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato - in via definitiva - se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.(1) La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria, ferma restando la facolta' degli Istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresi' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.(2) Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'Istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del primo comma, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validita' tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruita' dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacita' produttiva e di produzione conseguibili.(3) I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.(4) La domanda di cui al primo comma e' altresi' trasmessa dall'Istituto di credito alla Regione interessata, che puo' esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.(5) (1) Art. 13, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Idem, c. 2° (3) Art. 14, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (4) Idem, c. 2° (5) Idem, c. 3°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 72
Art. 72 Procedure per l'ammissibilita' alle agevolazioni L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Per le iniziative con investimenti fissi superiori a due miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato e, ove richiesto, al contributo di cui all'articolo 69, e' subordinata all'accertamento della conformita' della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPI, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. (4) A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine fissato dal decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 73, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, anche per la valutazione delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, nonche' della documentazione inviata, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, dagli Istituti di credito. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformita', nei quale sono indicati, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonche' gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e' comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni della presente rubrica, anche agli Istituti di credito e agli interessati. Le determinazioni assunte nel parere di conformita' sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate. Il parere di conformita' ha validita' di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno.((17))
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 73
Art. 73 Procedure per la concessione delle agevolazioni La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi e' deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento; la concessione di essi viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere.(1) La Cassa e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato, nonche' con l'ENAPI ai sensi del penultimo comma dell'art. 69.(2) Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.(3) Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definite le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidita' delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.(4) (1) Art. 14, c. 9°, [D.P.R. n. 902/1976; art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902~art10), c. 17°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (2) Art. 14, c. 10°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (3) Art. 11, c. 11°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (4) Idem, c. 10°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 74
Art. 74 Procedure per l'ammissibilita' al contributo delle iniziative di grani dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto all'articolo 69 viene deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli Istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti nonche', sentita la Regione interessata, le infrastrutture di uso collettivo che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. ((4)) Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-04-30;156~art3), convertito con modifiche nella [legge 24 maggio 1976, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-24;350), il CIPI esprime la propria valutazione sulla loro conformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima. All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno secondo i criteri e le modalita', in quanto applicabili, di cui agli artt. 72, 73 e 77. La Cassa ogni sei mesi invia al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformita' con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 75
Art. 75 Efficacia del parere di conformita' e controlli degli Istituti di credito Il parere di conformita' di cui all'art. 72 costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste dal presente Testo Unico a favore delle iniziative che si realizzano nei territori di cui all'art. 1.(1) Agli istituti di credito che hanno deliberato il finanziamento ai sensi dell'art. 71, quarto comma spetta, dopo l'emissione del parere di conformita', o decorso il termine di cui all'art. 72, primo comma, di assicurare, sulla base delle direttive di cui all'art. 62, che per la durata del mutuo l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati. (1) Art. 10, c. 7°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (2) Art. 12, c. 10°, [L. n. 717/1965; art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art11), c. 2° e 5°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 76
Art. 76 Autorizzazione per nuovi investimenti Alle imprese industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1 non e' applicabile il limite di 500 milioni di lire previsto, ai fini della concessione del credito agevolato, dall'[art. 4, primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902~art4-com1).(1) Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie di cui alla presente Rubrica, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal [1° comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-04-30;156~art3-com1), convertito in [legge 24 maggio 1976, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-24;350), va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.(2) (1) Art. 4, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Idem, c. 3°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 77
Art. 77 Spese ammissibili Le spese ammissibili al credito agevolato di cui all'[art. 16 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902~art16) e ai contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del presente Testo Unico, dovranno, comunque, comprendere le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.(1) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime.(2) (1) Art. 10, c. 7°, [L. n. 183/1976; art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183~art16), c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Art. 11, u.c, [L. n. 183/1976; art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183~art16), c. 2°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 78
Art. 78 Determinazione del capitale investito Gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nei territori di cui all'art. 1, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformita' della [legge 2 dicembre 1975, n. 576](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576), delle rivalutazioni per conguaglio monetario.(1) Il relativo accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilita' delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.(2) (1) Art. 17, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Idem, c. 2°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 79
Art. 79 Valutazione unitaria delle iniziative I complessi industriali articolati in piu' stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.(1) (1) Art. 10. c. 8°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 80
Art. 80 Dichiarazione delle imprese sulla manodopera Per il periodo indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie o nel parere di conformita', e comunque non prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.(1) Per il caso che il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione o nel parere di conformita', il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone - previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni - la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.(2) Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel provvedimento di concessione o nel parere di conformita', i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.(3) (1) Art. 21, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 81
Art. 81 Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 63 non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.(1) Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dall'art. 63 a condizione che non vengano superati i limiti massimi ivi indicati.(2) Per i territori di cui all'art. 1, le agevolazioni creditizie previste dall'art. 63 possono cumularsi con le agevolazioni di cui all'art. 69 sempreche' non venga superato il limite di cui al quinto e sesto comma dell'art. 63.(3) Le norme previste in materia di finanziamenti agevolati dalle disposizioni della presente rubrica si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 per cento a favore del Mezzogiorno; le dette leggi sono modificate dalle norme della presente rubrica.(4) (1) Art. 28, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Idem, c. 4°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 82
Art. 82 Controllo del Parlamento Il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno deve presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente rubrica in materia di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale relativamente alle richieste prodotte, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono state concesse le agevolazioni.(1) (1) [Art. 24, D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902~art24) norma di coordinamento
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 83
Art. 83 Norme concernenti la locazione finanziaria di attivita' industriali La societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Societa' finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalita' fissati dal CIPI.(1) Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.(2) La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla societa' di cui al primo comma, e' autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la societa' locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63.(3) Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilita' del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68.(4) L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente e' determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.(5) La Societa' locatrice di cui al primo comma dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.(6) Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui ali primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della Societa' finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.(7) In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria e' sciolto e la societa' locatrice di cui al primo comma e' autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purche' essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed e' tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.(8) Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.(9) Il contratto di locazione finanziaria e' soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000.(10) Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla societa' di cui al primo comma e poste in essere da altre societa' esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare con dette societa' apposite convenzioni.(11) I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla [legge 22 giugno 1950, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-22;445), sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statuarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.(12) (1) Art. 17, c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Norma di coordinamento (5) Art. 17, c. 4°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (6) Idem, c. 5° (7) Idem, c. 6° (8) Idem, c. 7° (9) Idem, c. 8° (10) Idem, c. 9° (11) Idem, c. 10° (12) Art. 8, u.c., [L. n. 675/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;675)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 84
Art. 84 Partecipazione al capitale di rischio delle imprese La Societa' finanziaria meridionale (FIME), costituita su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa autorizzazione del CIPE, partecipa al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e realizza iniziative volte al sostegno diretto e indiretto delle imprese, specie piccole e medie. La societa' dovra' avere un capitale di almeno 200 miliardi di lire.(1) Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonche' gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Societa' finanziaria meridionale di cui al precedente comma.(2) (1) [Art. 9, L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853~art9) (2) Art. 10, c. 19°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 85
Art. 85. Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi Sulla base delle direttive del programma quinquennale previste dall'art. 2, lett. c), tariffe ferroviarie di favore possono essere accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, ubicati nei territori di cui all'art. 1, nonche' per il trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento degli stabilimenti stessi.(1) Le tariffe ferroviarie di cui al precedente comma si applicano anche ai prodotti agricoli ed ittici.(2) Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.(3) La misura e le modalita' di concessione delle tariffe di favore sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.(4) Il mancato introito derivante alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.(5) (1) Art. 7, c. 2°, [D.L.C.P.S. n. 1598/1947](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1947;1598), ratificato con [L. n. 1482/1948; art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948;1482~art15), c. 1°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Idem, c. 4° (5) Idem, c. 5°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 86
Art. 86 Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme conferite ai fondi di rotazione di cui alla [legge 12 febbraio 1955 n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-02-12;38) e successive integrazioni Le somme conferite, ai sensi delle [leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-06-29;657), ai fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale Sardo (CIS), in base alla [legge 12 febbraio 1955, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-02-12;38), sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.(1) Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'art. 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalita', i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Ministero del Tesoro.(2) Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, determinati ai sensi dell'art. 63 primo comma, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno puo' provvedere ai sensi dello art. 63, terzo comma.(3) Per effetto delle assegnazioni di cui al primo comma, gli Istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.(4) (1) Art. 2, c. 1°, [L. n. 970/1969](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969;970) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° e art. 28, c. 4°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (4) [Art. 3, L. n. 970/1969](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969;970~art3)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 87
Art. 87 Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme rivenienti da prestiti obbligazionari Gli istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al decreto del Ministro per il Tesoro in data 16 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1974, n. 274, anche per le operazioni di credito industriale stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1974.(1) (1) Art. 13/bis, [D.L. n. 377/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975;377), conv. con modif. [L. n. 493/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;493)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 88
Art. 88 Fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla [legge 1 febbraio 1965, n. 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-02-01;60) Presso l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS sono costituiti fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175.000.000.000. Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso l'IRFIS e di lire 15.750.000.000, pari al 10 per cento, presso il CIS.(1) Il residuo ammontare di L. 17.500.000.000 e' ripartito fra i tre fondi di rotazione in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.(2) La ripartizione e' effettuata tenendo conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno.(3) Ai mutui concessi con le disponibilita' di cui al presente articolo e all'art. 86 agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, si applicano le agevolazioni fiscali indicate nell'[articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art25).(4) (1) Art. 1, c. 1° e 2°, [L. n. 60/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;60) (2) Idem, c. 3° (3) Idem, c. 4° (4) [Art. 5, L. n. 38/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;38~art5); art. 1, u.c., [L. n. 60/1965; art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;60~art13), c. 1°, [lett. c), L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~letc); art. 4, c. 1°, [L. n. 1228/1962; art. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1228~art25), [D.P.R. n. 601/1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;601)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 89
Art. 89 Modalita' per la concessione dei mutui I fondi di cui agli articoli 86, 88, 94 e 97 sono destinati alla concessione di mutui a favore di iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1, sulla base dei criteri, delle procedure e delle modalita' previste, per tali iniziative, dal [D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902).(1) Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente e' fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.(2) Limitatamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi della [legge 1 febbraio 1965, n. 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-02-01;60), una quota di tale tasso nella misura dell'1,50% in ragione di anno e trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonche' del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.(3) La rimanente quota e' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalita' di cui all'art. 63, limitatamente alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS.(4) Ai fondi di rotazione di cui all'articolo precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla [legge 12 febbraio 1955, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-02-12;38) e successive integrazioni.(5) (1) Art. 28, c. 4°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Art. 2, c. 3°, [L. n. 60/1965; art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;60~art28), c. 4°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (3) Art. 2, c. 4°, [L. n. 60/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;60) (4) Idem, c. 5° (5) Art. 1, u.c., [L. n. 60/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;60)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 90
Art. 90 Rapporti derivanti dalla costituzione dei fondi di rotazione I rapporti nascenti dall'applicazione dell'articolo 88 sono regolati con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del Tesoro e l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS.(1) (1) [Art. 3, L. n. 60/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;60~art3); [art. 4, L. n. 657/1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960;657~art4)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 91
Art. 91 Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli [artt. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1598~art9) e [10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1598~art10), dell'[art 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-15;1419~art9) e degli [artt. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art1) e [2 della legge 9 maggio 1950, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art2), sono, in deroga a quanto stabilito dall'[art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art26), conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.(1) Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destinano le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali sono approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.(2) Le eventuali somme residue sono iscritte, in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo. (1) [Art. 1, L. n. 167/1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960;167~art1) (2) Idem, art. 2
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 92
Art. 92 Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31 dicembre 1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli, istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito industriale:(1) a) per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime; b) per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro, ubicate nel territorio di competenza di ciascuna delle due sezioni; c) per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) di durata non inferiore a un anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) e' fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.(2) I criteri, le procedure e le modalita' previste dal [D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902), si applicano per i finanziamenti previsti dal [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1598), e successive modificazioni ed integrazioni, dalla [legge 9 maggio 1950, n. 261, e dalle lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~leta), [b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~letb) e [c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~letc) del presente articolo.(3) I comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e dei Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.(4) (1) Art. 25, c. 1°, [L. n. 634/1957; art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art3), [L. n. 167/1960; art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960;167~art12), [L. n. 649/1961; art. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;649~art34), [L. n. 717/1965; art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art8), c. 2°, [L. n. 38/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;38) (2) Art. 25, c. 2°, [L. n. 634/1957; art. 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art20) e [28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art28), c. 4°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (3) Art. 18, c. 1°, [L. n. 623/1959; art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959;623~art28), c. 4°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (4) Art. 26, c. 4°, [L. n. 634/1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 93
Art. 93 Agevolazioni fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali Alle operazioni di cui all'articolo precedente, lettere a), b), c), e a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, si applicano le agevolazioni fiscali indicate dall'[art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art25). Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.(1) Le esenzioni ed agevolazioni di cui sopra si applicano anche alla costituzione di garanzia da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni di cui al precedente comma.(2) I crediti derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente lettera c) sono garantiti dal privilegio di cui all'[art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1482~art2); detti crediti hanno altresi' privilegio con il grado indicato all'[art. 2778, n. 3, del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778-num3), sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio di diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovra' risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel [terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-01;367~art7-com3), [quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-01;367~art7-com4) e [quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1 novembre 1944, n. 367](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-01;367~art7-com5), modificato dall'[art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-10-01;1075~art3).(3) Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non e' opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'[articolo 2751, n. 4, del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751-num4).(4) Non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'[articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67).(5) Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1980. (1) Art. 26, c. 3°, [L. n. 634/1957; art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art9), [L. n. 261/1950; art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;261~art3), c. 1°, [L. n. 1482/1948](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948;1482); [D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1947;1598~art14), c. 1°, [D.L.C.P.S. n. 1419/1947; art. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1947;1419~art25), [D.P.R. n. 601/1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;601) (2) Art. 3, c. 2°, [L. n. 1482/1948](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948;1482) (3) Art. 26, c. 3°, [L. n. 634/1957; art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art5), c. 1°, [L. n. 135/1954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;135) (4) Art. 5, c. 2°, [L. n. 135/1954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;135) (5) [Art. 4, L. n. 1482/1948](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948;1482~art4)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 94
Art. 94 Contributo in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) di cui all'art. 92, primo comma, e per quelli di cui all'art. 63, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalita' di cui all'[articolo 6 della legge 24 dicembre 1948, n. 1482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-12-24;1482~art6), all'emissione di obbligazioni.(1) Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione.(2) Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel primo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) e, allo scopo di praticare il tasso di interesse agevolato sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'art. 63.(3) (1) Art. 12, c. 1°, [L. n. 649/1961; art. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;649~art34), c. 2°, [L. n. 717/1965; art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art8), c. 2°, [L. n. 38/1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;38) (2) Art. 12, c. 2°, [L. n. 649/1961](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;649) (3) Art. 12, c. 3°, [L. n. 649/1961; art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961;649~art8), c. 1°, [L. n. 38/1967; art. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;38~art34), c. 2°, [L. n. 717/1965; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art1), [L. n. 265/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;265)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 95
Art. 95 Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali in materia di finanziamenti industriali, e' autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 158, nonche' altre somme a dette finalita' destinate nel quadro del programma quinquennale di cui all'articolo 2, nella misura che sara' fissata dal, CIPI per partecipare:(1) a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo; b) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'[articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art12). (1) [Art. 19, L. n. 298/1953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;298~art19); art. 1, c. 6°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 96
Art. 96 Misura della partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione ed ai fondi speciali dei tre Istituti e proporzionalita' dei conferimenti La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, e' fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.(1) Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destina alle finalita' di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente debbono essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni:(2) Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento;(3) Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento; Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali. (1) Art. 20, c. 1°, [L. n. 298/1953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;298) (2) Idem, c. 2° (3) [Art. 2, L. n. 261/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;261~art2)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 97
Art. 97 Finanziamento all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con i fondi provenienti da prestiti esteri La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi.(1) La Cassa e egualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.(2) (1) Art. 21. c. 1°, [L. n. 298/1953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;298) (2) Idem, c. 2°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 98
Art. 98 Norme concernenti l'attivita' dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della [legge 11 aprile 1953, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298), l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:(1) a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari ovvero eccezionalmente da garanzie personali; b) sovvenzioni e sconti cambiari; c) sconti e anticipazioni su annualita' dovute dallo Stato, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe; d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione; e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro. Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui al primo comma sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria.(2) Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresi' ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.(3) (1) [Art. 14, L. n. 298/1953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;298~art14) (2) Art. 19, c. 4°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) Idem, u.c.
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 99
Art. 99 Partecipazioni finanziarie per lo sviluppo industriale Nell'ambito delle direttive del programma quinquennale, la Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' concorrere con enti pubblici e privati alla costituzione di societa' finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 1 ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi e assumere partecipazioni in societa' della stessa natura gia' costituite con il concorso di enti pubblici.(1) La Societa' finanziaria Nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD), costituita ai sensi del comma precedente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha per fine la promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1.(2) La Cassa puo' essere, altresi', autorizzata con le modalita' di cui al primo comma a concorrere mediante anticipazioni finanziarie all'attuazione degli interventi delle societa' di cui ai commi precedenti. (1) [Art. 15, L. n. 1462/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1462~art15) (2) Idem (3) Idem; art. 12, n.c., [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 100
Art. 100 Durata delle agevolazioni Le agevolazioni fiscali previste dagli artt. da 101 a 105, primo comma, in materia di industrializzazione dei territori indicati all'art. 1, cessano di avere applicazione al 31 dicembre 1980.(1) (1) Art. 13, c. 1°, [L. n. 717/1965; art. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art42), n. c., [D.P.R. n. 601/1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;601)
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 101
Art. 101 Esenzione dall'imposta locale sui redditi Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'articolo 1 e per le costruzioni annesse e' concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali. Per gli stabilimenti gia' esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, e' accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento. L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale. Le imprese che svolgono attivita' produttive di redditi esenti devono tenere la contabilita' in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attivita'. ((2))
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 102
Art. 102 Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'[articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art13), e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma. Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste. L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale. L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente. Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle onere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente. Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima. (2) ((17))
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 103
Art. 103 Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.(1) Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'[art. 3 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1948-10-06;1199~art3), convertito nella [legge 3 dicembre 1948, n. 1387](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-12-03;1387), sono ridotte alla meta'.(2) (1) Art. 13, c. 1°, [lett. f), L. n. 717/1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;717~letf) (2) Idem, c. 1°
Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 104
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