DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 218

Type DPR
Publication 1978-03-06
Ultimo aggiornamento 2001-12-28
State In force
Source Normattiva
articles 172
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Art. 104 Modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai precedenti articoli della presente rubrica e dall'art. 54, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.(1) (1) Art. 13, c. 2°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 105

Art. 105 Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102. (2)((17)) L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all'[art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art7-com1), e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad una societa' che ha sede ed opera nei territori stessi.

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 106

Art. 106 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625)))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 107

Art. 107 Riserva di investimenti pubblici Fino al 31 dicembre 1980, e' riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore ai 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1 luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.(1) Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.(2) Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.(3) Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.(4) Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale; destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.(5) Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.(6) In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.(7) Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'[art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art13).(8) Il Ministro delle Partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.(9) Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865), e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del Testo Unico.(10) Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'[art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art2), la GEPI S.p.A. effettua:(11) a) i nuovi interventi previsti dall'[art. 5, comma primo, nn. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-22;184~art5-com1-num1) e [2, della legge 22 marzo 1971, n. 184](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-22;184~art5-com1-num2), nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'[art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902~art5); b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell'[art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art2-com7), nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale. Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall'[art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art29), per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata [legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675).(12) Gli stanziamenti recati dall'[art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art6), per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.(13) Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'[art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-08-07;685~art3) in base alle disponibilita' del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.(14) La ripartizione dei fondi di cui alla [legge 1 giugno 1977, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285), viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.(15) Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'[art. 18, secondo comma, della legge 1 giugno 1977, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art18-com2), anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.(16) La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1, e' fissata nella misura del 70 per cento.(17) Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.(18) (1) Art. 5, c. 1°, [L. n. 717/1965; art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art7), c. 1°, [L. n. 853/1971 Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853~art3), c. 2°, [L. n. 634/1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634) (2) Art. 7, c. 2°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (3) Idem, c. 3° (4) Art. 7, c. 4°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (5) Art. 2, c. 3° e 4°, [L. n. 634/1957; art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art5), c. 2°, [L. n. 717/1965; art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art7), c. 5°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (6) Art. 7, c. 6°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (7) Art. 12, c. 7°, [L. n. 675/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;675) (8) Idem, c. 8° (9) Idem, c. 9° (10) Art. 48, c. 4°; [L. n. 865/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;865) (11) Art. 2, c. 7°; art. 15, c. 1°, [lett. b), L. n. 675/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;675~letb) (12) Art. 15, c. 2°, [L. n. 675/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;675) (13) Art. 6, c. 8°, [L. n. 517/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;517) (14) Art. 1, c. 1°, n. 3, [D.L. n. 156/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976;156) e art. unico L. di conv. n. 350/1976 (15) Art. 29, c. 5°, [L. n. 285/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;285) (16) Idem, art. 18, c. 2° (17) Idem, art. 25, c. 1° (18) Art. 5, u.c., [L. n. 717/1965 e art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art1), c. 6° e n.c., [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 108

Art. 108 Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla [legge 6 agosto 1974, n. 366](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366), da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'art. 107.(1) (1) Art. 6, c. 2°, [L. n. 366/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;366)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 109

Art. 109 Riserva della dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' del "Fondo" costituito dall'[art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art3), e' riservata annualmente ai territori di cui all'art. 1. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, e' destinata alla concessione dei contributi di cui all'art. 69 del presente Testo Unico; l'importo relativo sara' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del Tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 24.(1) Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla [lettera b) del terzo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art3-com3-letb), sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1. La predetta percentuale potra' essere modificata dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 13 della legge stessa.(2) (1) Art. 3, c. 4°, [L. n. 675/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;675) (2) Idem, art. 3, c. 5°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 110

Art. 110 Riserva di fondi per la ricerca applicata Il 40 per cento del fondo speciale di cui all'[articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art4), integrato dall'[articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-10-14;652~art1), e' destinato alla ricerca applicata nei territori di cui all'art. 1.(1) Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'[articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-10-14;652~art2), non copra il predetto 40 per cento, il CIPI, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della citata [legge 14 ottobre 1974, n. 652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-10-14;652), o al Consiglio Nazionale delle ricerche per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari operanti nei territori di cui all'art. 1.(2) (1) Art. 3, c. 1°, [L. n. 652/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;652) (2) Idem, c. 2°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 111

Art. 111 Riserva di stanziamento in materia di interventi per il settore agricolo alimentare Dei finanziamenti previsti dalla [legge 27 dicembre 1977, n. 984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984), per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori di cui all'art. 1.(1) Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della [legge 27 dicembre 1977, n. 984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984), e' riservato altresi' alle Regioni meridionali il 60 per cento del finanziamento destinato al settore dell'irrigazione.(2) (1) Art. 16. c. 2°, [L. n. 984/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;984) (2) Idem, art. 11, u.c.

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 112

Art. 112 Riserva di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250 miliardi previsti dall'[art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;377~art2), per gli impianti fissi, all'ammodernamento e al potenziamento delle linee e degli impianti dei territori di cui all'art. 1.(1) (1) Art. 6, c. 1°, [L. n. 377/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;377)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 113

Art. 113 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146)))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 114

Art. 114 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146)))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 115

Art. 115 Appalti di lavori di imporlo superiore a 1 miliardo di lire Ai sensi dell'[art. 24, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art24-com2), sono consentiti per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, criteri di aggiudicazione diversi da quelli indicati nella legge medesima, quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore dei territori di cui all'art. 1, a norma dell'articolo 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.(1) (1) Art. 24, c. 2°, [L. n. 584/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;584)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 116

Art. 116. Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, di cui all'[art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art3), concernente l'Istituto per il credito sportivo ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei territori indicati all'art. 1 del presente Testo Unico, che siano carenti di impianti sportivi.(1) (1) [Art. 6, L. n. 1295/1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;1295~art6)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 117

Art. 117 Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie in regime di concessione Nei territori di cui all'art. 1 i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie in regime di concessione di cui all'[art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art2), e successive modificazioni e integrazioni, possono essere elevati, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, ai sensi delle leggi vigenti, per le linee che rivestano particolare importanza sociale e che non possono in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell'art. 1 della medesima [legge 2 agosto 1952, n. 1221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221) e successive modificazioni e integrazioni.(1) Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall'[art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art3-com1), e successive modificazioni e integrazioni puo' essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1 fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio.(2) (1) Art. 2, c. 6°, [L. n. 1221/1952; art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;1221~art3), u.c., [L. n. 1080/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;1080) (2) Art. 3, c. 2°, [L. n. 1221/1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;1221)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 118

Art. 118 Edilizia scolastica Nei territori di cui all'art. 1, e' elevabile dai 5 al 10 per cento del costo totale dell'opera il limite massimo entro il quale le spese delle necessarie, relative opere di urbanizzazione sono comprese tra gli oneri per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica, ai sensi dell'[art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-08-05;412~art2-com2).(1) Nella indicazione della somma a disposizione per le singole Regioni e delle disponibilita' annuali per la realizzazione dei programmi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge, delle necessita' dei territori di cui all'art. 1 del presente Testo Unico.(2) (1) Art. 2, c. 2°, [L. n. 412/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;412) (2) Idem, art. 3, c. 1° e 2°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 119

Art. 119 Interventi per nuova irrigazione Il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - CIPAA -, in sede di determinazione degli indirizzi generali deve considerare in via prioritaria, tra gli altri, ai sensi dell'[art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art11), i progetti di nuova irrigazione nelle Regioni meridionali.(1) (1) Art. 11, c. 2°, [L. n. 984/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;984)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 120

Art. 120 Riduzione tariffaria dell'energia elettrica Le tariffe dell'energia elettrica per usi agricoli con potenza fino a 30 KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(1) (1) Art. 15, c. 1°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 121

Art. 121 Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalita' indicate nello stesso art. 102 e fino ai 31 dicembre 1980. ((17))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 122

Art. 122 Fidejussione del fondo interbancario Per le imprese agricole localizzate nei territori di cui all'art. 1 e' elevato dal 50 ai 60 per cento del mutuo il limite massimo della fidejussione che il "Fondo interbancario" di cui alla [legge 2 giugno 1961, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454), e successive modificazioni e integrazioni, puo' concedere agli imprenditori agricoli, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione dei concorso sul pagamento degli interessi ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie.(1) (1) Art. 20, c. 2°, [L. n. 153/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;153)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 123

Art. 123 Piano di sviluppo aziendale della impresa agricola montana La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi per gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi dell'[art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;352~art10), e' elevata dal 9 al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno delimitate ai sensi dell'art. 7 della legge medesima; l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2 per cento.(1) La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, per le operazioni di mutuo in favore di imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1 e delimitati ai sensi dell'art. 7 della citata [legge n. 352 del 1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;352).(2) (1) Art. 13. c. 2°, [L. n. 153/1975; art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;153~art7) e [art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;153~art10), c. 1°, [lett. a), L. n. 352/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;352~leta) (2) Art. 20, c. 2°, [L. n. 153/1975; art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;153~art7) e [art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;153~art10), c. 1°, [lett. b), L. n. 352/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;352~letb)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 124

Art. 124 Contributi sugli interessi e finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e alle societa' consortili tra piccole e medie imprese commerciali Le provvidenze di cui all'articolo 57 sono estese ai consorzi e alle societa' consortili tra piccole e medie imprese commerciali ubicate nei territori di cui all'art. 1.(1) (1) Art. 1, c. 1°, e art. 13, c. 1°, [L. n. 374/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;374)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 125

Art. 125 Finanziamenti alle imprese commerciali Per le imprese commerciali localizzate nei territori di cui all'art. 1 e' elevato da dieci a quindici anni il limite della durata dei finanziamenti agevolati, previsti dalla [legge 10 ottobre 1975, n. 517](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517), salvo quanto previsto dall'art. 3, comma settimo, della legge medesima.(1) E' elevato da dieci a quindici anni il limite della durata del finanziamento a medio termine a tasso ordinario che gli Istituti di credito possono concedere ai soggetti beneficiari previsti dall'[art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art1), per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 3, commi ottavo, nono e decimo, della predetta legge n. 517, ove si tratti di imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente Testo Unico.(2) (1) Art. 3, c. 6°, [L. n. 517/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;517) (2) Art. 4, u.c., [L. n. 517/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;517)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 126

Art. 126 Sgravio degli oneri sociali e contributo in conto capitale Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalita' di cui allo stesso articolo. Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 69. ((3))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 127

Art. 127 Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e alle societa' consortili tra piccole e medie imprese artigiane Fermo restando quanto previsto negli [artt. 63](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art63) e [109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art109), le provvidenze di cui all'art. 57, sono estese ai consorzi e alle societa' consortili tra piccole e medie imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1.(1) (1) Art. 1, c. 1° e art. 13, c. 1°, [L. n. 374/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;374)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 128

Art. 128 Espropriazioni per iniziative alberghiere Fino all'emanazione di apposite norme regionali in materia, la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' e la procedura di espropriazione di cui all'art. 53 si applicano altresi' alle espropriazioni occorrenti, nei territori di cui all'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di ostelli per la gioventu', di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente.(1) (1) Art. 15, c. 4°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 129

Art. 129 Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della [legge 30 dicembre 1937, n. 2651](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-12-30;2651), modificata con [legge 18 gennaio 1939, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-18;382), con le modalita' di cui allo stesso articolo. (3) Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 e 105 del presente Testo Unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature - sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti - nonche' agli impianti di trasporto per mezzo di funi. ((17))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 130

Art. 130 Garanzie dello Stato sui prestiti BEI ad istituti ed enti pubblici E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi, e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 47.(1) Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.(2) I singoli prestiti da assumersi dagli Istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto e' concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.(3) Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalita' indicate nel precedente primo comma.(4) Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.(5) Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dal presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi.(6) (1) Art. 3°, c. 1°, [L. n. 876/1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973;876) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Idem, c. 4° (5) Idem, c. 5° (6) Idem, c. 6°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 131

Art. 131 Istituti esercenti il credito edilizio Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nei territori di cui all'art. 1.(1) (1) [Art. 12, D.L. n. 376/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975;376~art12), conv. con modif. in [L. n. 492/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;492)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 132

Art. 132 Interventi per l'occupazione giovanile Norma di coordinamento Nei territori di cui all'art. 1 le agevolazioni previste dalla [legge 1 giugno 1977, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285), recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, sono concesse nelle misure piu' favorevoli indicate nei seguenti commi.(1) Per le unita' produttive ubicate nei territori di cui all'art. 1, il contratto di formazione di cui all'[art. 7 della legge 1 giugno 1977, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art7), puo' essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti, anziche' per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.(2) L'agevolazione corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'[art. 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art6), e' elevata da lire 32.000 a lire 64.000 mensili per la maggiore durata di 24 mesi anziche' di 18.(3) E' elevata altresi' da lire 200 a lire 400 orarie l'agevolazione corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto giovani con il contratto di formazione previsto dall'art. 7 della predetta legge; tale maggiore misura e' concessa inoltre alle cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca.(4) In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al terzo comma per mesi dodici anziche' sei.(5) Nelle ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al terzo comma sono corrisposte per mesi quindici anziche' nove.(6) Ai sensi dell'[art. 17 della legge 1 giugno 1977, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art17), per il periodo di applicazione della legge stessa, i benefici contributivi previsti dalla [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) e successive modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per la durata di nove mesi, anziche' per un semestre, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato.(7) (1) Norme di coordinamento (2) Art. 7, u.c., [L. n. 285/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;285) (3) Art. 9, c. 2°, [lett. a), L. n. 285/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;285~leta) (4) Idem, lett. b); art. 23, c. 1° (5) Idem, art. 9, c. 4° (6) Idem, u.c. (7) Idem, art. 17

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 133

Art. 133 Disposizioni in favore di lavoratori nelle aree dei territori meridionali Nelle aree ricomprese nei territori di cui all'art. 1 nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistono possibilita' di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2 e delle direttive da esso previste, puo' essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla [legge 20 maggio 1975, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164), fino ad un massimo di 12 mesi, mediante decreti trimestrali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del [secondo comma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art12-com2), dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresi' dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.(1) L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.(2) I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al secondo comma, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, per essere iscritti in una lista speciale da istituire presso l'ufficio stesso, ai fini del loro avviamento, su proposta della commissione comunale di collocamento, ad appositi corsi di formazione professionale di carattere straordinario.(3) I corsi di cui al comma precedente della durata massima di otto mesi sono organizzati dalle Regioni competenti e la relativa spesa gravera' sulla quota statale del fondo addestramento professionale dei lavoratori per gli esercizi 1976-77 e 1977-78.(4) I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale qualora rifiutino di frequentare i corsi di formazione professionale di cui al terzo comma ovvero l'avviamento a livori relativi previsti al successivo comma.(5) I lavoratori iscritti nelle liste di cui al terzo comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma.(6) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei lavoratori che fruivano alla data del 30 aprile 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale. Restano salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalle vigenti disposizioni.(7) (1) Art. 1, c. 1°, [D.L. n. 291/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977;291), conv. con modific. in [L. n. 501/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;501) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 4° (4) Idem, c. 5° (5) Idem, c. 6° (6) Idem, c. 7° (7) Idem, art. 2

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 134

Art. 134 Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.(1) Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il Tesoro.(2) (1) Art. 5, c. 1°, [L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646) (2) Art. 5, c. 8°, [L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 135

Art. 135 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327)))((26))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 136

Art. 136 Progettazione, direzione e collaudo delle opere La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.(1) Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa.(2) Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni od affidamento di essa, e' effettuato dai competenti organi statali o da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.(3) (1) Art. 4, c. 3°, [L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646) (2) [Art. 32, L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art32) (3)Art. 8, c. 4°, [L. n. 646/1950; art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646~art23), [L. n. 1462/1962; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1462~art5), c. 5°, [L. n. 588/1962 Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;588~art5), [L. n. 608/1964 Art. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;608~art32), [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 137

Art. 137 Approvazione dei progetti ((Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonche' delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi. I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonche' le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, puo' essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi)).

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 138

Art. 138 Esecuzione delle opere La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione delle opere di sua competenza ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali o ne da' la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonche' agli altri enti di sviluppo in agricoltura.(1) La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneita' tecnico amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone agli organi statali e regionali che esercitano la vigilanza sull'ente, gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'.(2) E' vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al primo comma.(3) Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.(4) Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale comprese nei progetti speciali di cui all'art. 47 la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare la esecuzione anche al Corpo forestale dello Stato.(5) Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai commi primo, quarto e quinto del presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio Civile, o degli uffici regionali che li hanno sostituiti, tenuto presente quanto disposto dal [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-01-15;8), e del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616), nonche' del Corpo forestale dello Stato.(6) Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.(7) Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 115.(8) (1) Art. 8, c. 1°, [L. n. 646/1950; art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646~art13), [L. n. 634/1957 e art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art1), [D.P.R. n. 257/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1966;257) (2) Art. 8, c. 1°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717) (3) Art. 8, c. 2°, [L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646) (4) Art. 8, c. 7°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (5) Art. 8, c. 3°, [L. n. 646/1950; art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646~art8), [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (6) Art. 8, c. 4°, [L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646) (7) Art. 8, c. 5°, [L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646) (8) Art. 24, c. 2°, [L. n. 584/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;584)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 139

Art. 139 Gestione e manutenzione delle opere Tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, con i criteri e le modalita' indicate dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari, tenuti per legge ad assumerne la gestione. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'art. 8.(1) (1) Art. 8, c. 2°, [L. n. 717/1965; art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art6). c. 5° e 7°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 140

Art. 140 Interventi nel settore agricolo Nello schema di piano nazionale previsto all'[art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art3-com1), sono indicati gli interventi di competenza nazionale da attuarsi anche dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi.(1) (1) Art. 3, c. 1°, [lett. c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;984~letc) ed [f), L. n. 984/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;984~letf)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 141

Art. 141 Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole economicamente efficienti La Societa' Finanziaria Agricola del Mezzogiorno (FINAM), costituita dalla Cassa per il Mezzogiorno, promuove e sviluppa, sentite le Regioni interessate, le attivita' agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.(1) In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la Societa' Finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative e loro consorzi.(2) (1) Art. 9, c. 1°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717) (2) Art. 9, c. 2°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 142

Art. 142 Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa locale Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.(1) Per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, sono predisposti servizi di assistenza tecnica da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.(2) A tali servizi provvede l'istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), di cui all'art. 39, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.(3) I servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e commercializzazione dei prodotti, prestati dallo IASM, sono riservati con priorita' alle imprese di piccole e medie dimensioni.(4) (1) Art. 19, c. 1°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717) (2) Idem, c. 2°; art. 1, c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) Art. 19, c. 3°, [L. n. 717/1965; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art1), [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (4) Art. 10, c. 18°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 143

Art. 143 Aggiornamento dei quadri direttivi e intermedi Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche piu' direttamente impegnate nell'attuazione degli interventi nei territori di cui all'art. 1, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.(1) All'espletamento di tali compiti provvede il Centro di formazione e studi (FORMEZ), di cui all'art. 39, sulla base di programmi esecutivi predisposti in attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nei Mezzogiorno.(2) Per le stesse finalita', il FORMEZ puo' essere autorizzato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati gia' operanti nel settore.(3) I servizi di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal FORMEZ, sono riservati con priorita' alle imprese di piccole e medie dimensioni.(4) (1) Art. 20. c. 1°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717) (2) Art. 20, c. 3°, [L. n. 717/1965; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art1), c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) Art. 20. c. 4°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717) §(4) Art. 10. c. 18°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 144

Art. 144 Interventi per la ricerca scientifica applicata Oltre agli interventi da realizzare mediante iniziative di interesse scientifico e tecnologico, attraverso i progetti speciali di cui all'art. 47, e alla concessione degli incentivi di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 70 in favore dei centri di ricerca scientifica e tecnologica il CIPE, al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, puo' predisporre un programma di potenziamento della ricerca scientifica, sulla base delle direttive del programma quinquennale previste dalla lettera c), dell'art. 2.(1) Il programma e' realizzato mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali; l'onere finanziario e' assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne affida l'esecuzione ad enti, istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui stipulazione e' subordinata al conforme parere del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.(2) La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.(3) (1) Art. 21, c. 1°, [L. n. 717/1963; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963;717~art1), c. 6°, [L. n. 853/1971; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853~art1), c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (2) Art. 21, c. 2°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717) (3) Idem, c. 3°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 145

Art. 145 Programma di assistenza tecnica e formazione per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'art. 1, consorzi e societa' consortili e consorzi di cooperative rientranti tra quelli di cui agli articoli 57, 124 e 127, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal [quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art2-com4). All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 39.(1) Detto programma determinera' i criteri, le modalita' e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilita' del Fondo di cui all'[art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art3), nonche' le modalita' di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma e i consorzi e le societa' consortili.(2) (1) Art. 19, c. 5°, [L. n. 675/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;675) (2) Idem, c. 6°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 146

Art. 146 ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.L. 21 LUGLIO 1978, N. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1978-07-21;383), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 5 AGOSTO 1978, N. 480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;480)))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 147

Art. 147 Trasferimento di personale alle Regioni Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno che alla data di entrata in vigore della [legge 2 maggio 1976, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183), risulti impegnato nell'esercizio delle opere di cui all'art. 139 del presente Testo Unico, e' trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del [terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-12-28;1079~art12-com3) e [quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-12-28;1079~art12-com4), e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonche' la complessiva anzianita' di servizio maturata.(1) Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni.(2) (1) Art. 6, c. 8°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (2) Idem, u.c.

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 148

Art. 148 Trasferimento alle Regioni della gestione delle opere Entro sei mesi dall'entrata in vigore della [legge 2 maggio 1976, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183), tutte le opere di cui all'articolo 139, gia' realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite, con i criteri e le modalita' indicati dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse agli enti locali e agli altri Enti destinatari tenuti per legge ad assumerne la gestione.(1) (1) Art. 6, c. 5° e 7°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 149

Art. 149 Completamento di interventi Gli interventi di completamento nelle materie trasferite alle Regioni, gli interventi previsti nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 10 novembre 1971 e quelli di cui all'art. 150, inclusi nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredati dai relativi progetti esecutivi, sono realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 138 del presente Testo Unico, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.(1) La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata altresi', in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'[art. 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art30), e della [legge 27 gennaio 1962, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-01-27;7), ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente di 40 e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno e' altresi' autorizzata a completare gli interventi di cui agli [articoli 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art16), [17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art17) e [21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art21), e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.(2) Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi nonche' alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, delle agevolazioni di cui all'art. 45 del presente Testo Unico a favore delle iniziative alberghiere gia' in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e per le quali sia intervenuta decisione, di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, della somma di lire 1.600 miliardi.(3) (1) Art. 6, c. 1°, [L. n. 183/1976; art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183~art16), c. 2° e 3°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (2) Art. 6, c. 2°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) Art. 6, c. 3°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 150

Art. 150 Interventi a seguito dell'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973 Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive Regioni, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonche' di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani di cui siano disponibili o si rendano disponibili alla data del 18 gennaio 1974 i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del Testo Unico con priorita' per i comuni delle Regioni Puglia e Campania.(1) Ove le indicate opere siano state gia' ammesse a contributo statale ai sensi della [legge 3 agosto 1949, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589), e successive modifiche o a contributi regionali, lo stesso Ministro puo' autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilita' di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie.(2) Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.(3) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce, vigilando sui relativi adempimenti, le direttive per la rapida attuazione degli interventi agli organi ed enti competenti e alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale puo' affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a societa' a prevalente capitale pubblico, costituite con la partecipazione degli enti pubblici locali.(4) Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del [decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973-11-05;658), convertito con modificazioni nella [legge 27 dicembre 1973, n. 868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-27;868), ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni.(5) Ai suddetti impegni si fa fronte mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni e di lire 36 mila milioni.(6) In aggiunta ai suddetti impegni, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa ad intervenire con fondi propri allo scopo:(7) 1) di completare le opere di cui ai precedenti commi; 2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla disponibilita' di progetti eseguibili alla data del 27 dicembre 1973; 3) di assicurare la funzionalita' dei progetti realizzabili in virtu' delle disposizioni del [decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973-11-05;658), convertito con modificazioni nella [legge 27 dicembre 1973, n. 868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-27;868). (1) Art. 9, c. 1°, [D.L. n. 658/1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973;658), conv. con modif. [L. n. 868/1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973;868) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Idem, c. 4° (5) Idem, c. 5° (6) Idem, c. 6° (7) Idem, c. 7°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 151

Art. 151 Decorrenza delle agevolazioni nel settore industriale e relative norme transitorie A decorrere dal 9 maggio 1976 alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'art. 69 del presente Testo Unico.(1) Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla data del 9 novembre 1976 si applicano le disposizioni della [legge 6 ottobre 1971, n. 853](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853), relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'art. 69 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dell'art. 63, e seguenti relativamente al credito agevolato.(2) Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformita' ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la [legge 26 giugno 1965, n. 717](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717), e la [legge 6 ottobre 1971, n. 853](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853), prima del 9 maggio 1976, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformita' e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro.(3) Il parere di conformita' rilasciato alle imprese industriali prima del 9 maggio 1976 e quello rilasciato alle iniziative di cui al secondo comma nel periodo compreso tra tale data e il 9 novembre 1976, decadono automaticamente se entro 24 mesi decorrenti rispettivamente dalle predette date la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Casse per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.(4) Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformita', gia' rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui all'art. 69.(5) Per le iniziative industriali che alla data del 9 maggio 1976 hanno ottenuto il parere di conformita' ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, e' data facolta' di optare per il contributo di cui all'art. 69, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di 6 mesi dalla predetta data.(6) (1) Art. 18, c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (2) Idem, c. 2°; art. 15, c. 6°, [L. n. 183/1976 e art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183~art28), u. c., [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (3) Art. 18, c. 3°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (4) Idem, c. 4° (5) Idem, c. 5° (6) Idem, c. 6°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 152

Art. 152 Decorrenza delle norme sul credito agevolato A decorrere dalla data del 9 novembre 1976 sono soppresse le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali, contenute nella [legge 30 luglio 1959, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623), nella [legge 6 ottobre 1971, n. 853](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853), e nel [Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1967-06-30;1523).(1) Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi sopracitate che alla data predetta non siano state ancora oggetto di parere di conformita' o non siano state ancora esaminate dal Comitato di cui all'[art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art5), saranno esaminate a norma degli articoli dal 62 al 68 e dal 71 all'80.(2) Ai fini delle necessarie priorita' della istruttoria e delle altre valutazioni previste dai predetti articoli viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli Istituti di credito.(3) (1) Art. 15, c. 6°, [L. n. 183/1976; art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183~art28), u.c, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Art. 29. c. 1°, [D.P.R. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;183) (3) Idem, c. 2°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 153

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