DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 218

Type DPR
Publication 1978-03-06
Ultimo aggiornamento 2001-12-28
State In force
Source Normattiva
articles 172
Reform history JSON API

Art. 153 Norme riguardanti l'opzione L'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 151, ultimo comma, per il contributo di cui all'articolo 69, s'intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.(1) Tale opzione e' esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attivita' nei quali rientra l'iniziativa oggetto di opzione.(2) (1) Art. 15, c. 1°, [D.P.R. n. 902/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976;902) (2) Idem, c. 2°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 154

Art. 154 Disposizioni sui prestiti BEI Fino alla stipulazione della convenzione prevista dall'art. 31 del presente Testo Unico per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28 del Testo Unico medesimo.(1) (1) Art. 20, c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 155

Art. 155 Interventi finanziari a favore di Consorzi industriali La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, nei limiti e con le modalita' fissati dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie.(1) La Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'articolo 2 puo' essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi e approvati dalla competente Regione.(2) L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza.(3) (1) Art. 4, c. 2°, [L. n. 1462/1962; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1462~art1), c. 1°, [lett. c), L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183~letc) (2) Art. 31, c. 1°, [L. n. 717/1965; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art1), c. 1°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) Art. 21, c. 9°, [L. n. 634/1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 156

Art. 156 Regolamento di esecuzione e ristrutturazione della Cassa Il regolamento di esecuzione della [legge 10 agosto 1950, n. 646](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646), istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.(1) La Cassa per il Mezzogiorno puo' funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.(2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della [legge 2 maggio 1976, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183), la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all'art. 8 del presente Testo Unico, provvede alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui all'art. 13, realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso la istituzione di corsi di riconversione e di riqualificazione, di formazione, e di aggiornamento.(3) (1) [Art. 28, L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646~art28); [art. 3, L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art3) (2) Art. 28, c. 2°, [L. n. 646/1959](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959;646) (3) Art. 5, c. 2°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 157

Art. 157 Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno Ai fini della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti dal presente Testo Unico, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.(1) (1) [Art. 21, L. n. 1462/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1462~art21)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 158

Art. 158 Crediti "I.M.I. - E.R.P." trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno Sono trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma delle [leggi 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 (art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-04-18;258~art1)), 30 luglio 1950, n. 723 e 4 novembre 1950, n. 922, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'[art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~art2), per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a favore dei privati, per l'acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto.(1) Le somme per interessi sui crediti di cui al primo comma non concorrono a formare la dotazione della Cassa per il Mezzogiorno e sono destinate alle operazioni di credito effettuate dalla Cassa per il Mezzogiorno, in relazione all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 47.(2) I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito - concernenti la gestione e il recupero dei crediti - relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nel primo comma, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonche' ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.(3) E' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la meta' delle somme che affluiscono al conto speciale (fondo lire) di cui all'[art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~art2), per il periodo successivo al 30 giugno 1952, e sino alla chiusura delle operazioni ERP.(4) (1) Art. 11, c. 1°, [lett. a), L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646~leta), [art. 1, L. n. 54/1956](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956;54~art1) (2) Art. 24, c. 3°, [L. n. 717/1965; art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art17), c. 1°, [L. n. 646/1950; art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646~art8), [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183) (3) [Art. 3, L. n. 54/1956](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956;54~art3); [art. 19, L. n. 623/1959](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959;623~art19) (4) Art. 11, c. 1°, [lett. b), L. n. 646/1950](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950;646~letb)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 159

Art. 159 Incompatibilita' delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'[articolo 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art9), concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, si reputano dirette, se autorizzate dal C.I.P.E., al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'[articolo 10 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-12-11;1775~art10), sulle acque e sugli impianti elettrici.(1) Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima del 18 agosto 1957, nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico, i termini entro i quali i concessionari devono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.(2) In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'[articolo 55 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-12-11;1775~art55), sostituito dall'articolo unico della [legge 18 ottobre 1942, n. 1434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1434).(3) Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del predetto [Testo Unico n. 1775 del 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933;1775).(4) (1) Art. 41, c. 1°, [L. n. 634/1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Idem, c. 4°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 160

Art. 160 Prestiti di esercizio alle imprese agricole interessate all'attuazione dei progetti speciali In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'articolo 47, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi prestiti di esercizio a tasso agevolato, nonche' anticipazioni finanziarie e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunita' europee.(1) I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.(2) Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalita' determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.(3) I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'[art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art36), e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalita' previste dalle stesse disposizioni. Il predetto fondo e' alimentato da apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2.(4) La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.(5) (1) Art. 13, c. 1°, [D.L. n. 26/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975;26), conv. con mod. [L. n. 125/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;125) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Idem, c. 4°; art. 10, c. 9°, [L. n. 717/1965; art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717~art10), [L. n. 364/1970](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;364) (5) Art. 13, c. 5°, [D.L. n. 26/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975;26) conv. con mod. [L. n. 125/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;125)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 161

Art. 161 Provvidenze in materia forestale alle imprese interessate all'attuazione dei progetti speciali Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilita', di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'articolo 47 del presente Testo Unico, riguardanti la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.(1) Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse e' determinato con le modalita' fissate al secondo comma del precedente articolo 160.(2) Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalita' sono fissati con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.(3) Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa puo' concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.(4) (1) Art. 13 bis, c. 1°, [L. n. 125/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;125) (2) Idem, c. 2° (3) Idem, c. 3° (4) Idem, c. 4°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 162

Art. 162 Costruzione impianti sportivi previsti dai progetti speciali La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attivita' sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'art. 47.(1) Gli impianti di formazione sportiva di cui al presente articolo nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:(2) 1) impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby; 2) palestre coperte di esercizio sportive, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta; 3) piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15; 4) installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attivita' ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto; 5) impianti fissi per il canottaggio e la canoa. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorita' alle attivita' formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche.(3) I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini del presente articolo, la loro attivita' ai principi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.(4) La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le Regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorita' ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base.(5) Le Regioni sono tenute a presentare i programmi di cui al presente articolo entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvedera' di ufficio la Cassa stessa.(6) Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovra' essere tenuto conto altresi' degli interventi gia' effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.(7) (1) [Art. 1, L. n. 781/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;781~art1) (2) Art. 2, c. 1°, [L. n. 781/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;781) (3) Idem, c. 2° (4) Idem, c. 3° (5) Art. 3, c. 1°, [L. n. 791/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;791) (6) Idem, c. 2° (7) Idem, c. 3°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 163

Art. 163 Case per lavoratori La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2, e' autorizzata a concedere contributi per il completamento dei programmi di costruzione di case a caratteristiche popolari destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, deliberati alla data di entrata in vigore del presente Testo Unico.(1) (1) Art. 4, c. 3°, [L. n. 1462/1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962;1462)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 164

Art. 164 Poteri di rappresentanza dei consigli di valle e di enti Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalle disposizioni del presente Testo Unico, relative agli interventi finanziati dalla Cassa dei Mezzogiorno, in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori previsti dalle norme del presente Testo Unico.(1) (1) [Art. 44, L. n. 634/1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;634~art44)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 165

Art. 165 Agevolazioni creditizie e incentivi a favore degli Enti fiera Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo "Fiera del Levante - Campionaria internazionale di Bari"; alla Fiera nazionale dell'agricoltura e zootecnica di Foggia, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo; alla Fiera campionaria internazionale di Messina; alla Fiera nazionale delle attivita' agrumarie, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria; alla Fiera campionaria della Sardegna in Cagliari e alla Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo di Napoli.(1) (1) [L. n. 505/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;505) [L. n. 209/1966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;209) [L. n. 284/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;284)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 166

Art. 166 Contributi per l'applicazione del [regolamento comunitario n. 17/64](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31964R0017) I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), di cui all'[articolo 35, primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art35-com1) e [secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art35-com2), quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui all'articolo 1 possono essere concessi, fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il 60 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo; il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del citato art. 35 sara' pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.(1) (1) Art. 35, c. 3°, [L. n. 910/1966; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;910~art1), [L. n. 179/1974; art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;179~art6), [D.L. n. 377/1975 e art. 2 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975;377~art2bis) L. conv. n. 493/1975; art. 66, 2° c. [lett. e) D.P.R. n. 616/ 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977;616~lete); art. unico [L. 901/1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;901).

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 167

Art. 167 Contributo straordinario per gli enti di bonifica La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a fornire alle Regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passivita' pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attivita' pubbliche.(1) (1) Art. 6, c. 6°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 168

Art. 168 Vincoli di spesa per interventi nel settore agricolo Dello stanziamento di 1.000 miliardi indicati nell'articolo 24, primo comma, stanziati a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'[articolo 13 del D.L. 13 agosto 1975 n. 377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975-08-13;377~art13) convertito con modificazioni nella [legge 16 ottobre 1975, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-16;493), e' riservata la somma di lire 300 miliardi per gli interventi di competenza della Cassa medesima nel settore agricolo, ai sensi dell'art. 47 del presente testo unico.(1) In ogni caso una quota non inferiore alla meta' dell'intero stanziamento di cui al primo comma dovra' essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.(2) (1) Art. 13, c. 2°, [D.L. n. 377/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975;377), conv. con modif. [L. n. 493/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;493) (2) Idem, c. 4°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 169

Art. 169 Stanziamento per le Universita' Il CIPE, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nei Mezzogiorno, ripartisce la somma di lire 200 miliardi compresi nello stanziamento di cui all'art. 24 per la realizzazione del programma straordinario di interventi a favore delle universita' meridionali fissando i criteri e le modalita' per l'impiego della somma medesima.(1) Art. 19, c. 3°, [L. n. 183/1976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;183)

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 170

Art. 170 Contributi finanziari alla SVIMEZ Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attivita' di studio e di ricerca della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, e' concesso alla Associazione predetta, per il quinquennio 1976-1980 un contributo annuale che, a modifica di quanto disposto dall'[art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-20;392~art1), e dall'[art. 11, comma primo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853~art11-com1), e' fissato nella misura di lire 600 milioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte con le disponibilita' di cui all'art. 24 del presente Testo Unico. ((17))

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 171

Art. 171 Disposizioni per le isole minori Gli impianti di dissalamento delle acque di mare per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori, sono ammessi al contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.(1) Agli esercenti nelle isole minori attivita' di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma non e' applicabile il limite previsto dall'[art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art4-num8).(2) (1) Art. 12, c. 1°, [L. n. 853/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;853) (2) Idem, c. 2°

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 172

Art. 172 Disposizioni relative a singole Regioni Le disposizioni del [Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1967-06-30;1523), sono soppresse ad eccezione di quelle contenute nella Parte Seconda - concernente disposizioni per singole Regioni, articoli dal 159 al 315 - che restano in vigore con le modificazioni, sostituzioni e integrazioni apportate dalle leggi successivamente emanate a favore delle Regioni medesime.

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno-art. 173

Art. 173 Disposizioni contrarie o incompatibili con il Testo Unico e disposizioni relative ai territori esterni al Mezzogiorno Le disposizioni della vigente legislazione relative agli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 1 che non siano inserite nel presente Testo Unico, restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con il Testo Unico stesso, che sono abrogate.(1) Le disposizioni inserite nel presente Testo Unico rimangono ferme nella parte in cui riguardino territori diversi da quelli indicati nell'art. 1. Visto, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno DE MITA (1) Art. 23, c. 2°, [L. n. 717/1965](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;717)

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)