LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Articolo 57 Cause di nullita' 1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario puo' essere basata soltanto sulle seguenti cause: a) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo; b) nel brevetto l'invenzione non e' esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale e' stata depositata, oppure, se il brevetto e' stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; d) la protezione conferita dal brevetto e' stata ampliata; e) il titolare del brevetto, in virtu' di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo; f) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1. 2. Se le cause di nullita' colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. 3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullita' e' pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizione del pubblico.

Convenzione-art. 58

Articolo 58 Esame della domanda 1. Se la domanda di annullamento del brevetto comunitario e' ricevibile, la divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 57 si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto. 2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

Convenzione-art. 59

Articolo 59 Dichiarazione di nullita' o mantenimento in vigore del brevetto comunitario 1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullita' del brevetto. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento. 3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, cosi' modificato, a condizione che: a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto, b) la traduzione delle rivendicazioni modificate, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, il brevetto e' dichiarato nullo, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

Convenzione-art. 60

Articolo 60 Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento Se il brevetto comunitario e' stato modificato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

Convenzione-art. 61

Articolo 61 Spese 1. Nella procedura di annullamento, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, a meno che la divisione di annullamento o la commissione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione e secondo equita', una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese puo' essere presa anche quando la domanda di annullamento e' ritirata o quando il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione. 3. E' applicabile l'articolo 104, paragrafo 3, della conversione sul brevetto europeo.

Convenzione-art. 62

Articolo 62 Ricorso 1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti puo' essere presentato ricorso. 2. Gli articoli da 106 a 111 della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.

Convenzione-art. 63

Articolo 63 Ricorso per cassazione 1. Contro le decisioni delle commissioni di annullamento concernenti un ricorso, puo' essere fatto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. Il ricorso ha effetto sospensivo. 2. Il ricorso per cassazione puo' essere inoltrato per violazione di norme che prescrivono una determinata forma e per violazione della presente convenzione o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ove non si tratti di una norma di diritto nazionale. L'esame della Corte di giustizia non si estende all'accertamento dei fatti di cui alla decisione della commissione di annullamento. 3. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto da una qualsiasi delle parti della procedura dinanzi alla commissione di annullamento, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue richieste. 4. Il ricorso per cassazione deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di annullamento. 5. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche se il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 6. Se la Corte di giustizia rinvia la causa alla commissione di annullamento per nuova decisione, questa deve uniformarsi sia alla motivazione sia al dispositivo della decisione della Corte, a condizione che i fatti siano i medesimi.

Convenzione-art. 64

Articolo 64 Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza 1. Le disposizioni dei capitoli I e III della parte settima della convenzione sul brevetto europeo, eccetto gli articoli 121 e 124, si applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue: a) l'articolo 114, paragrafo 1, si applica soltanto alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento; b) l'articolo 116, paragrafi 2 e 3, si applica soltanto alla divisione di amministrazione dei brevetti, e il paragrafo 4 si applica alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento; c) l'articolo 122 si applica anche a tutte le altre parti nelle procedure dinanzi agli organi speciali; d) l'articolo 123, paragrafo 3, si applica alle procedure di limitazione e di annullamento; e) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera e), una persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati contraenti della presente convenzione o il cui domicilio professionale o il cui posto di lavoro non siano situati nel territorio di uno di questi Stati, e' autorizzata ad agire quale mandatario abilitato di una delle parti in una procedura concernente un brevetto comunitario dinanzi, agli organi speciali, a condizione che: a) in base al Registro europeo dei brevetti essa risulti essere l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato per detta parte o per il suo predecessore in diritto in una procedura istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che riguardi detto brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo che ha dato luogo alla sua concessione e b) lo Stato di cui detta persona ha la cittadinanza o nel cui territorio siano situati il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprieta' industriale, norme che soddisfano alle condizioni di reciprocita' che potranno essere imposte dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

Convenzione-art. 65

Articolo 65 Registro dei brevetti comunitari L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato "Registro dei brevetti comunitari", in cui sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione e' prescritta dalla presente convenzione. Il registro e' aperto alla consultazione pubblica.

Convenzione-art. 66

Articolo 66 Bollettino dei brevetti comunitari L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari, contenente le trascrizioni riportate nel Registro dei brevetti comunitari e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione e' prescritta dalla presente convenzione.

Convenzione-art. 67

Articolo 67 Informazione del pubblico e degli organi ufficiali Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4, e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

Convenzione-art. 68

Articolo 68 Disposizioni di carattere generale Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni riguardanti i brevetti comunitari e alle relative decisioni si applica la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, denominata qui di seguito "convenzione di esecuzione".

Convenzione-art. 69

Articolo 69 Competenza delle autorita' giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari 1. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se il convenuto non ha ne' domicilio ne' una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte, in deroga all'articolo 4 della convenzione di esecuzione, dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui l'attore ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se ne' il convenuto ne' l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania. L'autorita' giudiziaria adita e' competente per gli atti di contraffazione compiuti in qualsiasi Stato contraente. 2. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario possono anche essere proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie di uno Stato contraente in cui sia stato compiuto un atto di contraffazione. L'autorita' giudiziaria adita e' competente soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio di detto Stato contraente. 3. Alle azioni per contraffazione del brevetto comunitario non si applica l'articolo 5, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione. 4. Indipendentemente dal domicilio, a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale e' applicabile alla licenza; b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto e' definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione e' valido soltanto nella misura in cui e' consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro, 5. Ai fini del presente articolo, il domicilio delle parti viene determinato a norma degli articoli 52 e 53 della convenzione di esecuzione.

Convenzione-art. 70

Articolo 70 Disposizioni complementari in materia di competenza 1. Nello Stato contraente le cui autorita' giudiziarie hanno competenza in virtu' degli articoli 68 e 69 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie che sarebbero competenti "ratione loci" e "ratione materiae" per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato. 2. Gli articoli 68 e 69 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo. 3. Qualora nessuna autorita' giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 68 e 69 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per una azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione puo' essere proposta dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania.

Convenzione-art. 71

Articolo 71 Disposizioni supplementari sul riconoscimento e sull'esecuzione 1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell'articolo 27, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione. 2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, e' riconosciuta unicamente la decisione della prima autorita' giudiziaria adita. Nessuna delle parti puo' avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorita' giudiziaria che l'ha pronunciata.

Convenzione-art. 72

Articolo 72 Autorita' nazionali Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione "autorita' giudiziaria" o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorita' che, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorita' all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.

Convenzione-art. 73

Articolo 73 Pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunita' europee 1. Nelle procedure concernenti i brevetti comunitari, proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione della presente convenzione e delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto comunitario a norma dell'articolo 2, paragrafo 3; b) sulla validita' e sull'interpretazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente convenzione, che non siano disposizioni nazionali. 2. Quando una questione del genere e' sollevata davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale e questa ritiene che una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunita' europee sia necessaria per la propria decisione, tale questione puo' essere sottoposta da detta autorita' alla Corte. 3. Quando una questione del genere e' sollevata in una procedura pendente davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale autorita' e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.

Convenzione-art. 74

Articolo 74 Regole di procedura Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di cui agli articoli 68, 69 e 70 sono soggette alle norme nazionali di procedura applicabili alle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali.

Convenzione-art. 75

Articolo 75 Onere della prova 1. Se oggetto del brevetto comunitario e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento. 2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.

Convenzione-art. 76

Articolo 76 Obbligo dell'autorita' giudiziaria nazionale L'autorita' giudiziaria nazionale investita di un'azione riguardante un brevetto comunitario deve considerare valido tale brevetto.

Convenzione-art. 77

Articolo 77 Sospensione della procedura 1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un'autorita' giudiziaria nazionale, riguardante una domanda di brevetto europeo in cui siano designati gli Stati contraenti, dipende dalla brevettabilita' dell'invenzione, essa puo' essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto europeo o abbia respinto la domanda. Dopo il rilascio del brevetto si applica il paragrafo 2. 2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorita' giudiziaria nazionale puo' sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando e' stata interposta opposizione o quando e' stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, sempreche' la decisione dell'autorita' giudiziaria dipenda dalla validita' di tale brevetto. Su richiesta di una delle parti, l'autorita' giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura d'opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.

Convenzione-art. 78

Articolo 78 Parere sull'entita' della protezione 1. Quando un'azione per contraffazione e' sospesa ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, da un'autorita' giudiziaria nazionale che deve decidere dell'entita' della protezione nei confronti della presunta contraffazione, l'Ufficio europeo dei brevetti, qualora abbia deciso di mantenere in vigore il brevetto comunitario, deve emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto. 2. Nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 77, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria investita di un'azione per contraffazione di un brevetto comunitario, prima di prendere una decisione puo', di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto. 3. Il parere viene emesso, dietro pagamento di un congruo diritto, da una commissione di annullamento la quale, a tal fine, prende in considerazione il prodotto o il procedimento che, sulla scorta degli accertamenti dell'autorita' giudiziaria nazionale, si presume costituisca contraffazione. Questo parere non e' vincolante per l'autorita' giudiziaria nazionale. Si applica l'articolo 116, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo. 4. Per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere il parere, l'autorita' giudiziaria nazionale trasmette a questo, in una delle sue tre lingue ufficiali, i risultati dell'istruttoria, i quesiti e qualsiasi altro dato che essa ritenga utile.

Convenzione-art. 79

Articolo 79 Sanzioni penali per la contraffazione Alla contraffazione del brevetto comunitario si applicano le norme penali nazionali in materia di contraffazione nella misura in cui gli stessi atti di contraffazione sarebbero punibili se avessero per oggetto un brevetto nazionale.

Convenzione-art. 80

Articolo 80 Divieto del cumulo delle protezioni 1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale e' stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorita', con la medesima data di priorita', questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui: a) e' scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione, b) la procedura di opposizione e' chiusa e la validita' del brevetto comunitario e' stata mantenuta, ovvero c) il brevetto nazionale e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b). 2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nullo in epoca successiva. 3. Ogni Stato contraente puo' determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti. Esso puo' inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti. 4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino alla data prevista dal paragrafo 1.

Convenzione-art. 81

Articolo 81 Esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti nazionali 1. I diritti derivanti da un brevetto nazionale in uno Stato contraente non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno degli Stati contraenti dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto. 2. Il paragrafo 1 si applica anche al prodotto messo in commercio dal titolare di un brevetto nazionale, rilasciato in un altro Stato contraente per la stessa invenzione, quando detto titolare e' economicamente legato al titolare del brevetto di cui al paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, due persone sono considerate economicamente legate quando una di esse puo' esercitare sull'altra, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante per quanto riguarda l'attuazione di un brevetto, o quando un terzo puo' esercitare tale influenza su ambedue. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il prodotto sia stato messo in commercio in base a licenza obbligatoria.

Convenzione-art. 82

Articolo 82 Licenze obbligatorie su un brevetto nazionale L'articolo 47 si applica alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale.

Convenzione-art. 83

Articolo 83 Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati 1. Ove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato. 2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo o senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.

Convenzione-art. 84

Articolo 84 Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali 1. Gli articoli 37, 80 e 81 si applicano ai modelli di utilita', ai certificati di utilita' e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi di un brevetto finche' esista un modello di utilita' con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data anteriore di priorita', in tale Stato ha valore la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, per il brevetto comunitario.

Convenzione-art. 85

Articolo 85 Applicazione della convenzione di esecuzione Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtu' dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.

Convenzione-art. 86

Articolo 86 Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo 1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica ne' alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, ne' ai brevetti europei che ne risultano qualora nella sua richiesta di rilascio di brevetto il richiedente dichiari che non desidera ottenere un brevetto comunitario. Tale dichiarazione non puo' essere ritirata. 2. L'articolo 54, paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', una data di priorita' posteriori a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o piu' Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullita' sano pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata. 3. Gli articoli 80, 81, 82 e 84 si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini "brevetto europeo" sostituiscono l'espressione "brevetto comunitario" agli articoli 80 e 84 e l'espressione "brevetto nazionale" agli articoli 81 e 82. 4. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente. 5. La decisione di cui al paragrafo 4 sara' adottata a) all'unanimita', nei primi dieci anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, b) a maggioranza qualificata, in seguito. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Convenzione-art. 87

Articolo 87 Scelta successiva d'un brevetto comunitario La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purche', prima della scadenza del termine previsti dall'articolo 97, paragrafo 2, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.

Convenzione-art. 88

Articolo 88 Riserva circa la traduzione del fascicolo del brevetto comunitario 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 9, ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, dichiarare che si riserva la facolta' di prevedere che, ove il fascicolo del brevetto comunitario non fosse pubblicato in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto puo' avvalersi per detto Stato, ai sensi delle disposizioni dei successivi paragrafi, dei diritti derivanti dal brevetto soltanto se deposita all'ufficio europeo dei brevetti una traduzione del fascicolo del brevetto, rivendicazioni escluse, in una delle lingue ufficiali di detto Stato. 2. Se la traduzione viene depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo, a decorrere da tale data. 3. Se la traduzione viene depositata dopo il termine di cui al paragrafo 2, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal brevetto a decorrere dalla data di deposito della traduzione. Nei confronti di una utilizzazione dell'invenzione avvenuta senza il suo consenso nel periodo compreso tra la data della pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto e la data di deposito della traduzione, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo soltanto in quanto egli puo' chiedere un compenso adeguato, dopo aver depositato la traduzione. 4. Se la traduzione viene depositata dopo piu' di tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 99, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, ogni persona che abbia utilizzato l'invenzione o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine nel periodo di cui al paragrafo 3, seconda frase, puo' continuare ad utilizzare l'invenzione, a condizioni adeguate. 5. Ogni riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 cessa di produrre i suoi effetti quando il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente, ne decide la soppressione. 6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 7. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicati i brevetti comunitari rilasciati anteriormente alla data di tale cessazione.

Convenzione-art. 89

Articolo 89 Riserva circa le licenze obbligatorie 1. Ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 47 e 82 non si applicano, nel suo territorio, ne' ai brevetti comunitari, ne' ai brevetti europei rilasciati per detto Stato, ne' ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato. 2. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b). 3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverra' applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari. 4. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.

Convenzione-art. 90

Articolo 90 Riserva circa le azioni per contraffazione 1. In deroga all'articolo 76, ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale preveda la possibilita', in un'azione per contraffazione, di decidere anche sulla validita' del brevetto nazionale, puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale le sue autorita' giudiziarie investite di una azione per contraffazione di un brevetto comunitario possono, col consenso delle parti, pronunciarsi sugli effetti del brevetto comunitario nel territorio dello Stato in cui l'autorita' giudiziaria ha sede. Tuttavia a) l'autorita' giudiziaria deve uniformarsi, ove i fatti siano gli stessi, ad una precedente decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti circa la validita' del brevetto comunitario; b) l'autorita' giudiziaria puo' basarsi soltanto sulle cause di nullita' previste dall'articolo 57 ed e' tenuta ad applicare le altre disposizioni della presente convenzione. 2. Nel territorio di uno Stato contraente che abbia fatto la riserva di cui al paragrafo 1, il brevetto comunitario non ha effetto nella misura in cui un'autorita' giudiziaria di detto Stato abbia deciso che tale brevetto e' privo di effetti. 3. Per l'accertamento degli effetti prodotti dal brevetto comunitario in uno Stato contraente che abbia fatto le riserve di cui al paragrafo 1 si segue la procedura che si seguirebbe se il brevetto comunitario fosse un brevetto nazionale. 4. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare, al massimo di cinque anni, questo periodo per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b). 5. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverranno applicabili accordi particolari sui litigi relativi ai brevetti comunitari. 6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 7. In caso d'applicazione del presente articolo, l'autorita' giudiziaria ha competenza soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio dello Stato contraente in cui ha sede. Gli articoli 21, 22 e 23 della convenzione di esecuzione non si applicano.

Convenzione-art. 91

Articolo 91 Altre disposizioni transitorie 1. Si applicano l'articolo 159, l'articolo 160, paragrafo 2, e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue: a) la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee; b) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L'articolo 64, paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Convenzione-art. 92

Articolo 92 Regolamento di esecuzione 1. Il regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della presente convenzione. 2. In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e quello del regolamento di esecuzione, fa fede il primo testo.

Convenzione-art. 93

Articolo 93 Prevalenza delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea Nessuna disposizione della presente convenzione puo' essere invocata contro l'applicazione di una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Convenzione-art. 94

Articolo 94 Ratifica La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Convenzione-art. 95

Articolo 95 Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunita' economica europea. 2. Gli strumenti relativi all'adesione alla presente convenzione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato, sempreche' sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sul brevetto europeo o la sua adesione a quest'ultima. 3. Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea deve aderire alla presente convenzione. 4. Una convenzione speciale potra' essere conclusa tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente al fine di determinare le modalita' di applicazione della presente convenzione rese necessarie dall'adesione di detto Stato.

Convenzione-art. 96

Articolo 96 Partecipazione di Stati terzi Il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', puo' invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunita' economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione alla presente convenzione sulla base di una convenzione speciale, da concludersi tra gli Stati contraenti della presente convenzione e detto Stato, al fine di stabilire le condizioni e le modalita' di applicazione della presente convenzione a detto Stato.

Convenzione-art. 97

Articolo 97 Applicazione territoriale 1. La presente convenzione si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, compresi i dipartimenti e territori d'oltremare, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e al Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Inghilterra e il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord. 3. La presente convenzione non si applica alle isole Faeroer. In ogni momento il Regno di Danimarca puo' dichiarare, in una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica alle isole Faeroer. 4. Il Regno dei Paesi Bassi puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica alle Antille olandesi. 5. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica a uno o piu' territori europei per i quali il Regno Unito assume la responsabilita' delle relazioni estere. 6. Una dichiarazione di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, se e' inclusa nello strumento di ratifica, prende effetto alla stessa data della ratifica; se e' effettuata in una notifica successiva al deposito dello strumento di ratifica, prende effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica e' pervenuta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. 7. Gli Stati indicati nei paragrafi 4 e 5 possono dichiarare in ogni momento che la convenzione cessa di applicarsi ad uno o piu' territori per i quali essi hanno effettuato la dichiarazione ai sensi dei paragrafi 4 o 5. La dichiarazione mediante la quale la convenzione cessa di applicarsi prende effetto dopo un anno dal giorno in cui il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ne ha ricevuto la notifica. 8. Per l'applicazione della presente convenzione, la parte della piattaforma continentale adiacente ad un territorio contemplato ai paragrafi 1, 3, 4 o 5, si considera compresa in questo territorio, entro i limiti dei diritti sovrani degli Stati rivieraschi definiti dalla convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 29 aprile 1958 o da ogni convenzione che la modifichi o la sostituisca per gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 98

Articolo 98 Entrata in vigore La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dell'ultimo Stato firmatario che procede a tale formalita'; tuttavia, se per gli Stati firmatari della presente convenzione la convenzione sul brevetto europeo entrera' in vigore a una data posteriore, anche la presente convenzione entrera' in vigore a tale data posteriore.

Convenzione-art. 99

Articolo 99 Durata della convenzione La presente convenzione e' stipulata per una durata illimitata.

Convenzione-art. 100

Articolo 100 Revisione Se la maggioranza degli Stati contraenti chiede una revisione della presente convenzione, una conferenza di revisione e' convocata dal presidente del Consiglio delle Comunita' europee. La conferenza e' preparata dal comitato ristretto del consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 101

Articolo 101 Controversie tra gli Stati contraenti 1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al comitato ristretto del consiglio di amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2. Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al comitato ristretto, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della presente convenzione, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Convenzione-art. 102

Articolo 102 Originale della convenzione La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' europee. Il segretario generale ne trasmettera' una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Convenzione-art. 103

Articolo 103 Notificazioni Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari: a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione, b) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli articoli 88, 89 o 90, c) la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, d) ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'articolo 97. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. FATTO a Lussemburgo, addi' quindici dicembre millenovecentosettantacinque. (Seguono le firme)

Regolamento

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE PARTE PRIMA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE Capitolo I ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI SPECIALI Regola 1 Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado 1. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di annullamento. Ripartisce le attribuzioni tra tali divisioni con riferimento alla classificazione internazionale. 2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti precisa, col consenso del comitato ristretto del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni della divisione di amministrazione dei brevetti ai sensi dell'articolo 8. 3. Alla divisione di amministrazione dei brevetti e alle divisioni di annullamento il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire altre attribuzioni oltre alle competenze che sono ad esse assegnate dalla convenzione. 4. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' affidare ai dipendenti che non sono membri qualificati sul piano tecnico ne' membri giuristi taluni compiti che normalmente incombono alla divisione di amministrazione dei brevetti o alle divisioni di annullamento e che non presentano alcuna difficolta' tecnica o giuridica particolare. Regola 2 Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di secondo grado e designazione dei loro membri 1. Prima dell'inizio di ogni anno di attivita' si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di annullamento e alla designazione dei membri titolari e supplenti di ciascuna di esse. Ogni membro di una commissione di annullamento puo' essere designato per piu' commissioni di annullamento. Queste misure possono, all'occorrenza, essere modificate durante l'anno di attivita' considerato. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono adottate da un organo che si compone del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, come presidente, del vicepresidente incaricato delle commissioni di annullamento, dei presidenti delle commissioni di annullamento e di un altro membro delle commissioni di annullamento eletto dal complesso dei membri di tali commissioni per l'anno di attivita' considerato. Questo organo puo' validamente deliberare solo se sono presenti almeno tre dei suoi membri, tra cui il presidente o un vicepresidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e il presidente di una commissione di annullamento. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. 3. L'organo di cui al paragrafo 2 dirime i conflitti di attribuzione tra piu' commissioni di annullamento. Regola 3 Regolamento di procedura delle commissioni di annullamento L'organo di cui alla regola 2, paragrafo 2, stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento. Regola 4 Struttura amministrativa degli organi speciali 1. Le divisioni di annullamento possono essere raggruppate, sul piano amministrativo, con le divisioni di esame e le divisioni di opposizione in modo da formare direzioni, oppure possono formare una direzione con la divisione di amministrazione dei brevetti. 2. Gli organi speciali possono essere raggruppati, sul piano amministrativo, con altri organi dell'Ufficio europeo dei brevetti in modo da formare direzioni generali, oppure possono costituire da soli una direzione generale; in questo caso e' applicabile la regola 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, restando inteso che la nomina del vicepresidente a capo della direzione generale e' decisa dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione. Capitolo II LINGUE DEGLI ORGANI SPECIALI Regola 5 Lingue di procedura 1. Le regole 1, 2, 3 e 5, la regola 6, paragrafo 2, e la regola 7 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali. 2. Al titolare del brevetto o al proponente di una domanda di annullamento che si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 14, paragrafo 4, viene accordata, secondo i casi, una riduzione dell'importo delle tasse di limitazione, di annullamento o di ricorso. Tale riduzione e' fissata dal regolamento relativo alle tasse in una percentuale delle medesime. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE Regola 6 Sospensione della procedura La regola 13 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applica alla procedura di limitazione ed alla procedura di annullamento. Regola 7 Registrazione delle rivendicazioni di un brevetto comunitario Le trascrizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, si effettuano a) su richiesta del cancelliere dell'autorita' giudiziaria adita, o b) su istanza dell'attore o di qualsiasi altra persona interessata. Regola 8 Invito a depositare le traduzioni delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione 1. L'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente o il titolare di un brevetto comunitario a depositare, entro un termine di tre mesi, le traduzioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, ed a pagare, entro lo stesso termine, la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni. 2. L'invito di cui al paragrafo 1 e' rivolto: a) nel caso della procedura d'esame, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 51, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo; b) nel caso della procedura di opposizione, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 58, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. 3. Il termine supplementare di cui all'articolo 33, paragrafo 5, e' di due mesi. Regola 9 Rettifica della traduzione 1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, il richiedente o il titolare del brevetto puo' depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione. Tale rettifica si considera depositata soltanto dopo che sia stata pagata la tassa di pubblicazione della rettifica. 2. Qualora uno Stato contraente abbia emanato una disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il richiedente la cui traduzione delle rivendicazioni sia stata pubblicata puo' depositare presso l'organo competente di tale Stato una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione. Regola 10 Trascrizione dei brevetti relativi ai brevetti comunitari 1. Le regole 20, 21 e 22 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle trascrizioni nel Registro dei brevetti comunitari. 2. La domanda di cui all'articolo 28, paragrafo 2, deve essere introdotta, nel caso previsto dalla lettera a) entro due mesi, e nel caso previsto dalla lettera b) entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuta iscrizione di un nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 3. Se il brevetto comunitario e' compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, tale procedura viene trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli organi nazionali competenti. La trascrizione non comporta pagamento di diritti. 4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 e' cancellata a richiesta degli organi nazionali competenti. La cancellazione non comporta pagamento di diritti. 5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti e' compresa in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4: alla trascrizione nel Registro dei brevetti comunitari si sostituisce tuttavia la trascrizione nel Registro europeo dei brevetti, previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. Regola 11 Licenze di diritto 1. Chiunque abbia l'intenzione di utilizzare l'invenzione in base alla dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, deve comunicarlo al titolare del brevetto con lettera raccomandata. Tale comunicazione si considera avvenuta una settimana dopo la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale. Una copia della comunicazione, con la menzione della data della consegna all'ufficio postale, va trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti; in caso contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo dei brevetti considera la comunicazione come non avvenuta. 2. La comunicazione deve indicare l'utilizzazione che si fara' della invenzione. Non appena avvenuta questa comunicazione, il suo autore e' autorizzato ad utilizzare l'invenzione nel modo da lui indicato. 3. Il licenziatario deve informare il titolare del brevetto, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione fatta dell'invenzione e versare il compenso corrispondente. Qualora il licenziatario non soddisfi a questi obblighi, il titolare del brevetto puo' imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza. 4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato dalla divisione di annullamento puo' essere presentata soltanto dopo un anno dall'ultima fissazione dell'importo. PARTE TERZA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE Capitolo I TASSE ANNUALI Regola 12 Pagamento delle tasse annuali 1. Le disposizioni della regola 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al pagamento delle tasse annuali per il brevetto comunitario. 2. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 si considera che la soprattassa sia stata pagata simultaneamente alla tassa annuale, qualora il pagamento sia avvenuto entro il termine previsto dalla disposizione suddetta. Regola 13 Termine per la trascrizione della rinuncia Il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, e' di tre mesi a decorrere dalla data in cui il titolare del brevetto fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europeo dei brevetti la prova del consenso del licenziatario prima della scadenza di detto termine, la rinuncia puo' essere trascritta immediatamente. Capitolo II PROCEDURA DI LIMITAZIONE Regola 14 Termine per il deposito della domanda di limitazione La regola 13 si applica al deposito della domanda di limitazione del brevetto comunitario. Regola 15 Contenuto della domanda di limitazione La domanda di limitazione del brevetto comunitario deve contenere: a) il numero del brevetto comunitario di cui si chiede la limitazione, nonche' la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione, b) le modifiche richieste, c) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario del titolare del brevetto, se nominato, alle condizioni previste dalla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. Regola 16 Rigetto della domanda di limitazione per irricevibilita' Se la divisione di annullamento constata che la domanda di limitazione del brevetto comunitario non e' conforme alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, e della regola 15, lo notifica al titolare del brevetto invitandolo a rimediare alle irregolarita' constatate entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di limitazione non e' regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge dichiarandola irricevibile. Regola 17 Esame della domanda di limitazione 1. Se la domanda di limitazione del brevetto comunitario e' ricevibile, in ogni notificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, il titolare del brevetto e', all'occorrenza, invitato a depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati. 2. Se necessario, la notificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, e' motivata: se del caso devono essere indicati tutti i motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario. 3. Prima di decidere la limitazione del brevetto comunitario, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in quale misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a pagare la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto ed a depositare le traduzioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b). Se entro detto termine il titolare ha manifestato il suo disaccordo su tale limitazione del brevetto, la notificazione della divisione di annullamento e' considerata non avvenuta e la procedura di limitazione prosegue. 4. Il termine supplementare di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e' di due mesi. 5. Nella decisione di limitazione del brevetto comunitario e' riportato il testo corrispondente al brevetto limitato. Regola 18 Ripresa della procedura di limitazione Se la procedura di limitazione e' stata sospesa a motivo di una procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione di cui all'articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione dell'indicazione di tale decisione, che la procedura e' ripresa a decorrere dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della regola 13, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. Regola 19 Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di limitazione Se il brevetto comunitario viene limitato per uno o piu' Stati contraenti, esso puo', all'occorrenza, comportare rivendicazioni differenti accompagnate, se la divisione di annullamento lo reputa necessario, da una differente descrizione e da differenti disegni, secondo che si tratti dello Stato o degli Stati interessati ovvero di altri Stati contraenti. Regola 20 Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione del nuovo fascicolo del brevetto comunitario nonche' le indicazioni che vi devono figurare. Capitolo III PROCEDURA DI ANNULLAMENTO Regola 21 Contenuto della domanda di annullamento La domanda di annullamento del brevetto comunitario deve contenere: a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede del proponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo; b) il numero del brevetto di cui si chiede l'annullamento nonche' la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione, c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si chiede l'annullamento del brevetto, le cause di nullita' sulle quali la domanda e' basata, nonche' i fatti e le prove invocati a sostegno di queste cause, d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. Regola 22 Cauzione per le spese di procedura La cauzione per le spese della procedura deve essere depositata in una valuta ammessa per il pagamento delle tasse. Il deposito deve aver luogo presso un istituto finanziario o bancario che figuri in un elenco stabilito dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Alla cauzione depositata si applica la legislazione dello Stato contraente in cui ha sede detto istituto. Regola 23 Rigetto della domanda di annullamento per irricevibilita' 1. La divisione di annullamento notifica la domanda di annullamento al titolare del brevetto, cui e' concesso un mese per presentare osservazioni sulla sua ricevibilita'. 2. Se la divisione di annullamento constata che la domanda di annullamento non e' conforme all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e alla regola 21 della presente convenzione, nonche' al combinato disposto della regola 5 del presente regolamento di esecuzione e della regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, essa ne fa notifica al titolare del brevetto e al proponente invitando quest'ultimo a regolarizzarla entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di annullamento non e' regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge come irricevibile. 3. Ogni decisione mediante la quale una domanda di annullamento e' respinta per irricevibilita' e' notificata al titolare del brevetto. Regola 24 Misure preparatorie all'esame della domanda di annullamento 1. Se la domanda di annullamento e' ricevibile, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto a presentare le sue osservazioni e, all'occorrenza, modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, entro un termine da essa assegnato. 2. La divisione di annullamento notifica le osservazioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi presentata al proponente della domanda di annullamento e, se lo reputa opportuno, lo invita a replicare entro un termine da essa assegnato. Regola 25 Esame della domanda di annullamento 1. Ogni notificazione effettuata in virtu' dell'articolo 58, paragrafo 2, nonche' le relative deduzioni sono notificate a tutte le parti. 2. In ogni notificazione che gli e' stata fatta dalla divisione di annullamento in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, il titolare del brevetto comunitario e' invitato a depositare, all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni nella forma modificata. 3. Ove occorra, ogni notificazione effettuata dalla divisione di annullamento al titolare del brevetto comunitario in virtu' dell'articolo 58, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario. 4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il brevetto comunitario nella forma modificata, la divisione di annullamento notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende mantenere in vigore il brevetto. 5. In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di annullamento, la procedura di annullamento puo' essere proseguita; nel caso contrario, la divisione di annullamento, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e, se le rivendicazioni del brevetto sono modificate, a depositare, entro lo stesso termine, le traduzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b). 6. Il termine supplementare di cui all'articolo 59, paragrafo 4, e' di due mesi. 7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario in forma modificata e' indicato il testo nel quale il brevetto e' mantenuto in vigore. Regola 26 Riunione di piu' domande di annullamento 1. La divisione di annullamento puo' disporre, ai fini di un'istruzione e una decisione congiunte, che piu' domande di annullamento concernenti uno stesso brevetto comunitario siano riunite. 2. La divisione di annullamento puo' revocare un provvedimento da essa preso in applicazione del paragrafo 1. Regola 27 Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di nullita' Se il brevetto comunitario e' dichiarato nullo per uno o piu' Stati contraenti, si applica la regola 19. Regola 28 Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di annullamento La regola 20 si applica al nuovo fascicolo del brevetto comunitario di cui all'articolo 60. Regola 29 Altre disposizioni applicabili alla procedura di annullamento Le regole 59, 60 e 63 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano, rispettivamente, alla richiesta di documenti, alla prosecuzione d'ufficio e alle spese della procedura di annullamento. PARTE QUARTA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUARTA DELLA CONVENZIONE Regola 30 Procedura di ricorso Le regole da 64 a 67 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso. PARTE QUINTA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE Regola 31 Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari 1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettera da a) a l), o), da q) a u) e w), e paragrafi 2 e 3, del regolamento della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al Registro dei brevetti comunitari. 2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari: a) la data di decadenza o estinzione del brevetto comunitario nei casi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), b) la data dell'avvenuto deposito della dichiarazione di cui all'articolo 44, c) la data di presentazione di una domanda di limitazione del brevetto comunitario, d) la data e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione del brevetto comunitario, e) la data di presentazione di una domanda di annullamento del brevetto comunitario, f) la data e il tenore della decisione sulla domanda di annullamento del brevetto comunitario, g) le indicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4. Regola 32 Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive la forma per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni depositate conformemente alla presente convenzione dal richiedente o dal titolare del brevetto e, se del caso, delle traduzioni rettificate, e decide se un cenno concernente tali traduzioni e rettifiche debba essere pubblicato nel Bollettino dei brevetti comunitari. Regola 33 Altre disposizioni comuni Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte settima del medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3, 86, 87, 92 e 96, restando inteso che: a) la regola 69 non si applica alle decisioni delle domande di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, b) il comitato ristretto del consiglio di amministrazione stabilisce le modalita' di applicazione della regola 74, paragrafi 2 e 3, c) per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. PARTE SESTA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE OTTAVA DELLA CONVENZIONE Regola 34 Trasmissione delle traduzioni L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel Registro dei brevetti comunitari la data di deposito di una traduzione depositata ai sensi dell'articolo 88 e comunica al piu' presto copia di quest'ultima al servizio centrale per la proprieta' industriale dello Stato contraente interessato. Visto, il Ministro degli affari esteri: FORLANI

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