LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
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Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E AL RICONOSCIMENTO DI DECISIONI VERTENTI SUL DIRITTO ALLA CONCESSIONE DEL BREVETTO EUROPEO (Protocollo sul riconoscimento) Articolo 1 1) Per le azioni intentate contro il titolare di una domanda di brevetto europeo allo scopo di far valere il diritto all'ottenimento del brevetto europeo per uno o piu' Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo, la competenza dei tribunali degli Stati contraenti e' determinata conformemente agli articoli da 2 a 6. 2) Sono assimilati ai tribunali, ai sensi del presente protocollo, le autorita' che, secondo la legislazione nazionale di uno Stato contraente, sono competenti per deliberare sulle azioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati contraenti comunicano all'Ufficio europeo dei brevetti quali sono le autorita' alle quali tale competenza e' conferita; l'Ufficio europeo dei brevetti ne informa gli altri Stati contraenti. 3) Ai sensi del presente protocollo, sono Stati contraenti solo gli Stati facenti parte della convenzione che non hanno escluso l'applicazione di questo protocollo a norma dell'articolo 167 della convenzione.

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Salvi gli articoli 4 e 5, il titolare di una domanda di brevetto europeo che ha il domicilio o la sede in uno degli Stati contraenti e' citato dinanzi alle giurisdizioni di detto Stato contraente.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 Salvi gli articoli 4 e 5, quando il titolare di una domanda di brevetto europeo non ha ne' domicilio ne' sede in uno degli Stati contraenti e quando la persona che fa valere il diritto alla concessione del brevetto europeo ha il domicilio o la sede in uno degli Stati contraenti, sono competenti unicamente le giurisdizioni di quest'ultimo Stato.

Protocollo-art. 4

Articolo 4 Se l'oggetto della domanda di brevetto europeo e' un'invenzione di un impiegato, fatto salvo l'articolo 5, sono competenti in materia di cause tra datore di lavoro e impiegato unicamente le giurisdizioni dello Stato contraente secondo la cui legge e' definito il diritto al brevetto europeo conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, della convenzione.

Protocollo-art. 5

Articolo 5 1) Se le parti in una controversia concernente il diritto all'ottenimento del brevetto europeo hanno designato, in un accordo scritto o in un accordo verbale confermato per iscritto, un tribunale o i tribunali di uno Stato contraente particolare per deliberare su questa controversia, sono competenti unicamente il tribunale o i tribunali di questo Stato. 2) Tuttavia, se le parti sono un impiegato e il suo datore di lavoro, il paragrafo 1 e' applicabile soltanto nella misura in cui il diritto nazionale che disciplina il contratto di lavoro autorizza tale accordo.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Nei casi in cui non sono applicabili gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, sono competenti unicamente le giurisdizioni della Repubblica federale tedesca.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 Le giurisdizioni degli Stati contraenti adite per azioni di cui all'articolo 1 verificano d'ufficio la propria competenza conformemente agli articoli 2 a 6.

Protocollo-art. 8

Articolo 8 1) Quando azioni aventi il medesimo oggetto e la medesima causa e concernenti le medesime parti vengono proposte dinanzi a giurisdizioni di Stati contraenti diversi, la giurisdizione adita successivamente deve, anche d'ufficio, dichiararsi incompetente a favore del primo tribunale adito. 2) Qualora la competenza del tribunale adito per primo sia contestata, la giurisdizione che dovrebbe dichiararsi incompetente a norma del paragrafo 1 sospende la sua decisione sino a che la decisione di detto tribunale sia passata in giudicato.

Protocollo-art. 9

Articolo 9 1) Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, le decisioni passate in giudicato pronunciate in uno Stato contraente, aventi per oggetto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo per uno o piu' Stati designati nella domanda di brevetto europeo sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario ricorrere ad una procedura specifica. 2) Non si puo' procedere ne' alla verifica della competenza della giurisdizione la cui decisione deve essere riconosciuta ne' alla revisione della legittimita' di questa decisione.

Protocollo-art. 10

Articolo 10 L'articolo 9, paragrafo 1, non e' applicabile se: a) il titolare di una domanda di brevetto citato dinanzi ad una giurisdizione non e' comparso e prova che l'atto introduttivo della procedura non gli e' stato notificato regolarmente e in tempo utile per potersi difendere, oppure b) il titolare di una domanda di brevetto europeo prova che una decisione pronunciata in uno Stato contraente a conclusione di una procedura tra le medesime parti e promossa prima di quella conclusasi con la decisione di cui si richiede il riconoscimento, e' incompatibile con quest'ultima decisione.

Protocollo-art. 11

Articolo 11 1) Nelle relazioni tra Stati contraenti, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su disposizioni contrarie di altri accordi relativi alla competenza giurisdizionale o al riconoscimento delle decisioni. 2) Il presente protocollo non si oppone all'applicazione di un altro accordo tra uno Stato partecipe ed uno Stato che non e' vincolato dal presente protocollo.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI (Protocollo sui privilegi e sulle immunita') Articolo 1 1) I locali dell'Organizzazione sono inviolabili. 2) Le autorita' degli Stati in cui l'Organizzazione possiede dei locali possono penetrare in questi locali soltanto con il consenso del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Questo consenso si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive. 3) La notifica nei locali dell'Organizzazione di qualsiasi atto di procedura relativo ad una causa intentata contro l'Organizzazione non costituisce infrazione dell'inviolabilita'.

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Gli archivi dell'Organizzazione come anche qualsiasi documento che le appartenga o si trovi in suo possesso sono inviolabili.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione gode dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo: a) esplicita rinuncia dell'Organizzazione a tale immunita' in un caso particolare; b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni conseguenti ad un incidente provocato da un autoveicolo appartenente all'Organizzazione o circolante per conto di essa oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione stradale commessa con questo autoveicolo; c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell'articolo 23. 2) Le proprieta' e i beni dell'Organizzazione, in qualunque luogo si trovano, godono dell'immunita' riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro. 3) Le proprieta' e i beni dell'Organizzazione godono parimenti dell'immunita' riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui cio' sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti autoveicoli appartenenti all'Organizzazione o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti. 4) Ai sensi del presente protocollo, le attivita' ufficiali dell'Organizzazione sono quelle, risultanti dalla convenzione, che sono strettamente necessarie per il suo funzionamento amministrativo e tecnico.

Protocollo-art. 4

Articolo 4 1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2) Se, nel caso di acquisti importanti fatti dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogni qualvolta cio' sia possibile, per esentare l'Organizzazione da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo. 3) Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilita'.

Protocollo-art. 5

Articolo 5 Le merci importate o esportate dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali sono esenti da diritti e tasse d'importazione o d'esportazione - eccettuati quelli rappresentanti la retribuzione per servizi resi - e non sono soggette a divieti e restrizioni ne' all'importazione ne' all'esportazione.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Nessuna esenzione e' concessa in virtu' degli articoli 4 e 5 per gli acquisti e le importazioni di merci per il fabbisogno personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 1) Le merci appartenenti all'Organizzazione, acquistate o importate conformemente all'articolo 4 o all'articolo 5, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni. 2) I trasferimenti di merci o gli scambi di prestazioni di servizi tra i diversi edifici dell'Organizzazione sono esenti da imposizioni e restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni per l'esenzione o per il rimborso dell'importo di tali imposizioni o per l'abolizione di tali restrizioni.

Protocollo-art. 8

Articolo 8 La trasmissione di pubblicazioni e di qualsiasi altro materiale informativo da parte dell'Organizzazione o ad essa e' esente da restrizioni di qualsiasi genere.

Protocollo-art. 9

Articolo 9 Gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione, in materia di regolamento dei cambi, le dispense necessarie per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali.

Protocollo-art. 10

Articolo 10 1) Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione gode, in ogni Stato contraente, del trattamento piu' favorevole concesso da questo Stato a qualsiasi altra organizzazione internazionale. 2) Le comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non possono essere sottoposte a censura, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato.

Protocollo-art. 11

Articolo 11 Gli Stati contraenti prendono i provvedimenti necessari per facilitare l'entrata, il soggiorno e l'uscita degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Protocollo-art. 12

Articolo 12 1) I rappresentanti degli Stati contraenti e i loro supplenti, consiglieri o esperti godono, durante le riunioni del Consiglio d'amministrazione o di qualsiasi organo istituito da detto Consiglio, come anche durante i loro viaggi a destinazione del o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunita' seguenti: a) immunita' d'arresto o di detenzione come anche di sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di flagranza di reato; b) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi i loro scritti e le loro parole, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunita' non puo' essere pero' invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da una delle persone citate, o in caso di danni provocati da un autoveicolo appartenente a una di dette persone o da essa condotto; c) inviolabilita' di tutti i loro scritti e documenti ufficiali; d) diritto di scrivere in cifra e di ricevere documenti e scritti a mezzo corriere speciale o in valigie sigillate; e) esenzione, per se' e per il coniuge, da ogni restrizione d'entrata e dalle formalita' di iscrizione degli stranieri; f) le medesime facilitazioni per quanto concerne le norme monetarie o valutarie concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea; 2) I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1, non per loro vantaggio personale, bensi' per assicurare alle medesime la completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in rapporto con l'Organizzazione. Di conseguenza, uno Stato contraente ha il dovere di sopprimere l'immunita' ogni qualvolta, a suo parere, l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia e nei casi in cui essa puo' essere soppressa senza compromettere gli scopi per i quali e' stata concessa.

Protocollo-art. 13

Articolo 13 1) Salve le disposizioni dell'articolo 6, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti gode dei privilegi e delle immunita' concesse ai diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961. 2) Tuttavia, l'immunita' di giurisdizione non puo' essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo che gli appartiene o da lui condotto.

Protocollo-art. 14

Articolo 14 Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti: a) godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, dell'immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunita' non puo' pero' essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa da un agente dell'Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo appartenente a detto agente o condotto dal medesimo; b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare; c) godono dell'inviolabilita' per tutti i loro scritti e documenti ufficiali; d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all'immigrazione e l'iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse al personale delle organizzazioni internazionali; e) godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici; g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto e' esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d'esportazione.

Protocollo-art. 15

Articolo 15 Gli esperti che espletano funzioni per conto dell'Organizzazione o adempiono missioni per essa, godono dei privilegi e delle immunita' indicati in appresso nella misura in cui ne abbisognano per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi fatti nell'esercizio delle loro funzioni o nel corso delle loro missioni: a) immunita' di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ivi comprese le loro parole e i loro scritti, salvo nel caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da un esperto o di danni provocati da un autoveicolo appartenente all'esperto o condotto dal medesimo; gli esperti godranno di questa immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione; b) inviolabilita' per tutti i loro scritti e documenti ufficiali; c) facilitazioni valutarie per il trasferimento delle loro rimunerazioni.

Protocollo-art. 16

Articolo 16 1) Nelle condizioni e secondo le modalita' che il Consiglio d'amministrazione fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, le persone di cui agli articoli 13 e 14 saranno soggette, a favore dell'Organizzazione a un'imposta sugli stipendi e sui salari versati all'Organizzazione. A decorrere da questa data, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dall'Organizzazione agli ex agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Protocollo-art. 17

Articolo 17 Il Consiglio d'amministrazione determina le categorie di agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14, totalmente o parzialmente, come anche le disposizioni dell'articolo 16, e le categorie di esperti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15. Nomi, titoli e indirizzi degli agenti e degli esperti appartenenti a queste categorie sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.

Protocollo-art. 18

Articolo 18 L'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono esonerati da qualsiasi contributo a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui l'Organizzazione istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvi accordi da concludere con gli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.

Protocollo-art. 19

Articolo 19 1) I privilegi e le immunita' previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali agli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti o agli esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell'Organizzazione. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali sono concessi. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ha il dovere di sopprimere l'immunita' qualora reputi che essa intralci l'azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Organizzazione. Il Consiglio d'amministrazione puo', per le medesime ragioni, sopprimere una delle immunita' concesse al Presidente.

Protocollo-art. 20

Articolo 20 1) L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati contraenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti, la pubblica sanita' e la tutela del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi e delle immunita' e agevolazioni previste dal presente protocollo. 2) La procedura di cooperazione di cui al paragrafo 1 potra' essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 25.

Protocollo-art. 21

Articolo 21 Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della sua sicurezza.

Protocollo-art. 22

Articolo 22 Nessuno Stato contraente e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli articoli 12, 13, 14 lettere b), e) e g), e all'articolo 15, lettera c): a) ai propri cittadini; b) alle persone che, al momento in cui entrano in servizio presso l'Organizzazione, hanno residenza stabile in questo Stato e non sono agenti di un'altra organizzazione intergovernativa il cui personale viene incorporato nell'Organizzazione.

Protocollo-art. 23

Articolo 23 1) Ogni Stato contraente puo' sottoporre a un Tribunale arbitrale internazionale ogni controversia che lo oppone all'Organizzazione o agli agenti o esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell'Organizzazione, nella misura in cui quest'ultima, questi agenti o questi esperti abbiano rivendicato un privilegio o una immunita' in virtu' del presente protocollo e questa immunita' non sia stata soppressa. 2) Se uno Stato contraente intende sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, esso notifica questa sua intenzione al Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale ne informa immediatamente gli Stati contraenti. 3) La procedura di cui al paragrafo 1 non e' applicabile alle controversie tra l'organizzazione e gli agenti o esperti riguardo allo statuto o alle condizioni d'impiego, come anche, per quanto concerne gli agenti, riguardo al regolamento relativo alle pensioni. 4) La sentenza del Tribunale arbitrale e' definitiva, senza appello e vincolante per le parti. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, spetta al Tribunale arbitrale interpretarla su domanda di parte.

Protocollo-art. 24

Articolo 24 1) Il Tribunale arbitrale di cui all'articolo 23 e' composto di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato o dagli Stati che sono parti della procedura arbitrale, un arbitro nominato dal Consiglio d'amministrazione e un terzo arbitro, che assume la presidenza, nominato dai primi due. 2) Questi arbitri sono scelti su una lista comprendente al massimo sei arbitri designati da ogni Stato contraente e sei arbitri designati dal Consiglio d'amministrazione. Questa lista e' compilata il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e, in seguito, completata ogniqualvolta sia necessario. 3) Se, entro un termine di tre mesi dalla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, una delle parti non procede alla nomina prevista nel paragrafo 1, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le persone che figurano su detta lista. Si procede allo stesso modo, su richiesta della parte che agisce per prima, se entro un mese dalla nomina del secondo arbitro i due primi arbitri non riescono a mettersi d'accordo sulla nomina del terzo arbitro. Tuttavia, in entrambi i casi, se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e' impedito di effettuare la scelta o se egli e' cittadino di uno Stato parte della controversia, il Vicepresidente della Corte Internazionale procede alle nomine menzionate, sempreche' non sia egli stesso cittadino di uno Stato parte della controversia; in quest'ultimo caso, spetta al membro della Corte Internazionale che non e' cittadino di uno Stato parte della controversia ed e' stato scelto dal Presidente o dal Vicepresidente, procedere alle nomine. Un cittadino dello Stato richiedente il giudizio arbitrale non puo' essere scelto per occupare il seggio dell'arbitro la cui nomina spettava al Consiglio d'amministrazione e una persona iscritta nella lista su proposta del Consiglio d'amministrazione non puo' essere scelta per occupare il seggio dell'arbitro la cui nomina spettava allo Stato richiedente. Le persone appartenenti a queste due categorie non possono inoltre essere scelte per assumere la presidenza del Tribunale. 4) Il Tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.

Protocollo-art. 25

Articolo 25 Su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati contraenti accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione e la salvaguardia dei suoi interessi.

Protocollo

PROTOCOLLO SULL'ACCENTRAMENTO E L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI (Protocollo sull'accentramento) Sezione I 1-a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati facenti parte della convenzione che sono contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti, istituito con l'Accordo dell'Aja del 6 giugno 1947, prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' tutto l'attivo e tutto il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto internazionale dei brevetti vengano trasferiti all'Ufficio europeo dei brevetti al piu' tardi alla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione. Le modalita' di questo trasferimento saranno fissate in un accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei Brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. Gli Stati di cui sopra e gli altri Stati facenti parte della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' questo accordo sia applicato al piu' tardi alla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione. A tale data gli Stati membri dell'istituto Internazionale dei Brevetti che sono contemporaneamente parti della convenzione si obbligano inoltre a por fine alla loro appartenenza all'Accordo dell'Aia. b) Gli Stati facenti parte della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche', conformemente all'accordo di cui alla lettera a), tutto l'attivo e tutto il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei Brevetti siano incorporati nell'Ufficio europeo dei brevetti. Dal momento dell'applicazione di questo accordo in poi, la sede dell'Aia svolgera' da un canto i compiti assunti dall'Ufficio Internazionale dei Brevetti, alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli che esso assume nei riguardi degli Stati membri, divengano essi o no parti della convenzione, e d'altro canto i compiti che esso si sara' impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei riguardi degli Stati che, a tale data, saranno contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti e parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti puo' incaricare la sede dell'Aia di altri compiti nel campo della ricerca. c) Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita conformemente all'Accordo dell'Aia, secondo le condizioni previste nell'accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei Brevetti e il governo dello Stato contraente interessato. Questo governo si impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo in sostituzione di quello precedente concluso con l'Istituto Internazionale dei Brevetti per far concordare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento dell'agenzia con le disposizioni del presente protocollo. 2) Salve le disposizioni della sezione III, gli Stati facenti parte della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprieta' industriale e a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attivita' in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione. 3-a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti e' istituita a Berlino (ovest), a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione, per effettuare ricerche relative alle domande di brevetto europeo. Essa dipende dalla sede dell'Aia. b) Il Consiglio d'amministrazione determina, in base a considerazioni generali e al fabbisogno dell'Ufficio europeo dei brevetti in materia di ricerca, quali compiti devono essere assegnati all'agenzia di Berlino. c) Almeno all'inizio del periodo di tempo che segue quello dell'estensione progressiva del campo di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti, il volume dei lavori affidati a questa agenzia deve permettere di occupare appieno il personale esaminatore in attivita' presso la sede di Berlino dell'Ufficio brevetti tedesco quale esso risulta il giorno dell'apertura alla firma della convenzione. d) La Repubblica federale tedesca si assume tutte le spese supplementari che derivano, per l'Organizzazione europea dei brevetti, dalla istituzione e dal funzionamento dell'agenzia di Berlino. Sezione II Salve le disposizioni delle sezioni III e IV, gli Stati facenti parte della convenzione rinunciano, per quanto concerne i loro servizi centrali della proprieta' industriale e a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attivita' in qualita' di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione. Questo obbligo avra' effetto soltanto nella misura in cui l'Ufficio europeo dei brevetti potra' effettuare delle domande di brevetto europeo in virtu' dell'articolo 162, paragrafo 2, della convenzione; questo effetto interviene due anni dopo il giorno in cui, conformemente a un piano quinquennale di estensione progressiva dell'esame a tutti i rami della tecnica, modificabile soltanto su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti ha iniziato l'esame nei rami della tecnica di cui si tratta. Le norme di applicazione di questo obbligo sono stabilite mediante decisione del Consiglio di amministrazione. Sezione III 1) Il servizio centrale della proprieta' industriale di ogni Stato facente parte della convenzione, la cui lingua ufficiale non e' una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, e' autorizzato a svolgere attivita' in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca e in qualita' di amministrazione incaricata dell'esame preliminare ai sensi del Trattato di Cooperazione. Questa autorizzazione e' subordinata all'impegno da parte dello Stato in causa di limitare questa attivita' alle domande internazionali depositate dai suoi cittadini o da persone domiciliate sul suo territorio come anche dai cittadini o dalle persone domiciliate sul territorio di Stati limitrofi. Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere di autorizzare il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato facente parte della convenzione a estendere questa attivita' alle domande internazionali depositate dai cittadini o da persone aventi il loro domicilio o la loro sede sul territorio di uno Stato contraente che abbia la medesima lingua ufficiale dello Stato contraente in causa e redatte in questa lingua. 2) Per armonizzare le attivita' di ricerca svolte in base al Trattato di Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di concessione dei brevetti, una cooperazione e' instaurata tra l'Ufficio europeo, dei brevetti e ogni servizio centrale della proprieta' industriale autorizzato a svolgere una siffatta attivita' in forza della presente sezione. Questa cooperazione e' fondata su un accordo speciale che puo' estendersi, ad esempio, alle procedure e ai metodi di ricerca, alle qualificazioni per l'assunzione e la formazione degli esaminatori, alle direttive concernenti gli scambi di ricerche e di altri servizi tra gli uffici, come anche agli altri provvedimenti necessari per il controllo e la sorveglianza. Sezione IV 1-a) Per facilitare l'adattamento degli uffici nazionali degli Stati facenti parte della convenzione al sistema del brevetto europeo, il Consiglio d'amministrazione puo', qualora lo reputi auspicabile, e nelle condizioni qui di seguito definite, affidare ai servizi centrali della proprieta' industriale di detti Stati che sono in grado di condurre la procedura in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, compiti di istruzione delle domande di brevetto europeo redatte in questa lingua che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, sono affidati in regola generale a uno degli esaminatori della divisione di esame. Questi lavori sono eseguiti nell'ambito della procedura di concessione del brevetto prevista nella convenzione: la decisione relativa a queste domande e' presa dalla divisione di esame composto secondo quanto previsto nell'articolo 18, paragrafo 2. b) I lavori affidati conformemente alla lettera a) non concerneranno piu' del quaranta per cento del totale delle domande di brevetto europeo depositate; i lavori affidati ad uno Stato non dovranno superare il terzo del totale delle domande di brevetto depositate. Questi compiti sono affidati per un periodo di quindici anni a decorrere dall'apertura dell'Ufficio europeo dei brevetti e saranno progressivamente ridotti (in linea di massima del venti per cento ogni anno) fino a ridursi a zero nel corso degli ultimi cinque anni di detto periodo. c) Tenuto conto della lettera b), il Consiglio d'amministrazione decidera' in merito alla natura, all'origine e al numero delle domande di brevetto europeo da affidare per l'istruzione al servizio centrale della proprieta' industriale di uno degli Stati contraenti sopra menzionati. d) Le norme d'applicazione suesposte saranno inserite in un accordo speciale tra il servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente in causa e l'Organizzazione europea dei brevetti. e) Un ufficio con il quale tale accordo speciale e' stato concluso potra' svolgere un'attivita' in qualita' di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del Trattato di Cooperazione, fino al termine del periodo di quindici anni. 2-a) Se lo reputa compatibile con il buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione puo', per ovviare alle difficolta' che taluni Stati contraenti dovessero incontrare nell'applicazione della sezione I, paragrafo 2, affidare lavori di ricerca relativi a domande di brevetto europeo ai servizi centrali della proprieta' industriale di questi Stati la cui lingua ufficiale e' una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, purche' questi servizi possiedano le qualificazioni richieste per essere nominati amministrazione di ricerca internazionale alle condizioni previste dal Trattato di Cooperazione. b) Nell'esecuzione di questi lavori, effettuati sotto le responsabilita' dell'Ufficio europeo dei brevetti, i servizi centrali considerati devono attenersi alle direttive applicabili alla redazione del rapporto di ricerca europea. c) Sono applicabili al presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), seconda frase, e lettera d), della presente sezione. Sezione V 1) L'agenzia di cui alla sezione I, paragrafo 1, lettera c), e' autorizzata ad effettuare, per le domande di brevetto europeo depositate dai cittadini dello Stato che ospita questa agenzia e dalle persone domiciliate sul territorio di detto Stato, ricerche nella documentazione che essa possiede nella lingua ufficiale di questo Stato. Questa autorizzazione non deve tuttavia provocare ne' ritardi nello svolgimento della procedura di concessione dei brevetti europei ne' spese supplementari per l'Organizzazione europea dei brevetti. 2) L'agenzia di cui al paragrafo 1 e' autorizzata, se il richiedente di un brevetto europeo ne fa istanza e ne sopporta le spese, ad effettuare una ricerca sulla sua domanda di brevetto nella documentazione citata nel paragrafo 1. Questa autorizzazione scadra' quando la ricerca di cui all'articolo 92 della convenzione sara' stata estesa a questa documentazione, conformemente alla sezione VI, a condizione che cio' non comporti ritardi nello svolgimento della procedura di concessione dei brevetti europei. 3) Il Consiglio d'amministrazione puo' estendere il beneficio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nelle condizioni previste in detti paragrafi, ai servizi centrali della proprieta' industriale di Stati contraenti che non hanno come lingua ufficiale una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. Sezione VI La ricerca di cui all'articolo 92 della convenzione sara' estesa, in linea di massima, per tutte le domande di brevetto europeo, ai brevetti e alle domande di brevetto pubblicate nonche' ad altri documenti pertinenti non compresi nella documentazione per la ricerca dell'Ufficio europeo dei brevetti alla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione. Il Consiglio d'amministrazione decide in merito all'ampiezza, alle condizioni e al piano d'applicazione di tali estensioni in base a studi vertenti in particolare sugli aspetti tecnici e finanziari. Sezione VII Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su eventuali disposizioni contrarie della convenzione. Sezione VIII Le decisioni del Consiglio d'amministrazione previste nel presente protocollo sono adottate con la maggioranza di tre quarti (articolo 35, paragrafo 2, della convenzione). Sono applicabili le disposizioni concernenti la ponderazione dei voti (articolo 36 della convenzione).

Protocollo

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 69 DELLA CONVENZIONE L'articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo e' determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguita' eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Esso non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttrice e che la protezione si estende anche a cio' che, a parere di una persona del mestiere che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L'articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che esso definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo una equa protezione al richiedente ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Dichiarazione

DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA SEZIONE IV, PARAGRAFO 1, DEL PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE E' intenzione degli Stati contraenti che l'accordo fra l'Organizzazione e il servizio centrale della proprieta' industriale di ogni Stato incaricato dei compiti indicati alla sezione IV, paragrafo 1, del protocollo sulla centralizzazione fornisca garanzie sufficienti secondo le quali detti compiti saranno eseguiti conformemente alle disposizioni sostanziali e processuali della convenzione e che le conclusioni alle quali perverranno gli esaminatori di tale servizio saranno trattate nello stesso modo di quelle alle quali perverranno gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti. E' ugualmente loro intenzione che la quantita' dei lavori affidati a ciascun servizio nazionale sia sufficientemente importante per attenuare in larga misura le difficolta' in materia di personale conseguenti per tale servizio dall'introduzione del sistema europeo di rilascio dei brevetti, rimanendo bene inteso che tale servizio prendera' esso stesso tutte le misure ragionevoli che gli sono offerte per attenuare tali difficolta', ivi compreso il trasferimento di esaminatori all'Ufficio europeo dei brevetti, e che potra' tenersi conto del numero dei cittadini dello Stato in questione in servizio all'Ufficio europeo dei brevetti.

Decisione

DECISIONE CONCERNENTE ALCUNI LAVORI PREPARATORI DELL'APERTURA DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI La Conferenza per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti, riunitasi il 5 ottobre 1973 a Monaco di Baviera, DESIDEROSA di prendere tutte le misure utili perche' l'Ufficio europeo dei brevetti possa, nell'interesse dello sviluppo economico e tecnico dell'Europa, iniziare la sua attivita' non appena possibile, ADOTTA la seguente decisione: 1. Dopo la chiusura della Conferenza diplomatica, e' istituito un Comitato interinale, composto di rappresentanti di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione sul brevetto europeo; gli articoli 26, 27, 31, 34 e 35, paragrafi 1 e 3, della Convenzione sono applicabili. Il Comitato interinale puo' adottare un regolamento interno che integra tali disposizioni. Il Comitato interinale e' disciolto dopo la sessione del Consiglio di amministrazione prevista dall'articolo 159, paragrafo 1, della Convenzione. 2. Il Comitato interinale ha per compito l'adozione di tutte le misure preparatorie al fine di permettere all'Ufficio europeo dei brevetti di iniziare la sua attivita' al piu' presto possibile. A tale effetto, il Comitato interinale e' abilitato a prendere, con il governo della Repubblica federale di Germania ed il governo dei Paesi Bassi, disposizioni provvisorie, che richiedono l'ulteriore approvazione del Consiglio di amministrazione. Il Comitato interinale e', inoltre, abilitato in particolare a preparare gli accordi speciali previsti dal protocollo sulla centralizzazione, nonche' il piano quinquennale previsto nella sezione II e cosi' pure lo studio previsto nella sezione VI dello stesso protocollo. 3. Il Comitato interinale puo' istituire un Comitato esecutivo incaricato di dirigere i lavori preparatori per la messa in opera dell'Ufficio europeo dei brevetti, di prendere le decisioni nel quadro del regolamento interno del Comitato interinale e di preparare le sessioni di questo Comitato. 4. I lavori preparatori per l'apertura dell'Ufficio europeo dei brevetti sono effettuati da gruppi di lavoro composti, in genere, da 6 delegazioni al massimo degli Stati rappresentati in seno al Comitato interinale. La delegazione della Repubblica federale di Germania e la delegazione dei Paesi Bassi possono partecipare, in qualita' di osservatori, alle riunioni dei gruppi di lavoro dei quali esse non sono membri. Le delegazioni degli altri Stati rappresentati in seno al Comitato interinale possono altresi' essere invitate a partecipare in qualita' di osservatori, alle riunioni dei gruppi di lavoro dei quali non sono membri e nel corso delle quali sono trattate questioni che presentano un interesse particolare per detti Stati. 5. Il Comitato interinale puo' invitare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative a partecipare, in qualita' di osservatori, a queste sessioni come alle riunioni del Comitato esecutivo e dei gruppi di lavoro. 6. Gli Stati e le organizzazioni intergovernative internazionali non governative rappresentate in seno al Comitato interinale corrispondono le spese di missione ai loro delegati al Comitato interinale, al Comitato esecutivo e ai gruppi di lavoro. 7. Il Governo della Repubblica federale di Germania indirizza gli inviti alla 1ª sessione del Comitato interinale. Fornisce locali ed altre facilitazioni necessarie alla realizzazione di detti lavori interinali che sono condotti a Monaco ed anticipa le spese occorrenti. Il rimborso di queste spese sara' imputato sul primo esercizio di bilancio dell'Ufficio europeo dei brevetti di cui all'articolo 161 della convenzione.

Decisione

DECISIONE CONCERNENTE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI La Conferenza per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti, riunitasi il 5 ottobre 1973 a Monaco, CONSAPEVOLE che il buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti dipende in gran parte dallo stato di preparazione del personale chiamato a costituirne i servizi, AVENDO preso conoscenza del rapporto stabilito dal Gruppo di lavoro "Formazione del personale dell'Ufficio europeo dei brevetti", istituito dalla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione dei brevetti, ADOTTA la seguente decisione: 1. Il Comitato interinale intraprendera' il piu' presto possibile l'elaborazione di direttive concernenti l'esame di domande di brevetti europei. 2. Il Comitato interinale stabilira' un piano di reclutamento del personale dell'Ufficio europeo dei brevetti e definira' le condizioni alle quali dovranno soddisfare i candidati. 3. Il Comitato interinale stabilira' piani per la formazione centralizzata come pure per il coordinamento delle formazioni nazionali; preparera' inoltre un programma dettagliato. Per tutto questo esso seguira', in linea di principio, le regole direttrici stabilite nel rapporto sottoposto alla Conferenza diplomatica da parte del Gruppo di lavoro "Formazione del personale dell'Ufficio europeo dei brevetti"; per la elaborazione di detto programma dettagliato il Comitato interinale prendera' come base di discussione il documento allegato al suddetto rapporto. 4. Il Comitato interinale e' responsabile del coordinamento fra le formazioni nazionali e la formazione centralizzata. Esso dara' istruzioni agli organi incaricati della formazione centralizzata e definira' le norme direttrici per le formazioni nazionali. 5. Gli Stati firmatari, sempre che lo ritengano opportuno, terranno al corrente il Comitato interinale delle misure che essi prenderanno sul piano nazionale in materia di formazione dei futuri candidati ad impieghi nell'Ufficio europeo dei brevetti. 6. Gli Stati firmatari che sono ugualmente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti s'impegnano a prendere le misure necessarie affinche' la presente decisione sia applicata per la formazione del personale dell'istituto.

Risoluzione

RISOLUZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA La Conferenza per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti, riunitasi a Monaco il 5 ottobre 1973, considerando che: - lo sviluppo della tecnica d'ora in poi non dovra' essere limitato ad un quadro nazionale o regionale; - i Paesi industrializzati sono i piu' idonei, a causa della loro struttura economica, a promuovere i progressi della tecnica; - tutti i Paesi del mondo non sono in condizioni di promuovere lo sviluppo della tecnica nella stessa misura; - conviene favorire gli sforzi impiegati dai Paesi in via di sviluppo per ridurre, nel campo della tecnica, il fossato che li divide dai paesi industrializzati; - e' necessario fare in modo che tutti i Paesi siano in condizione di trarre profitto dai risultati del progresso tecnico, INVITA L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI a mettere in opera, tenendo conto degli sforzi fatti da altre organizzazioni intergovernative, tutte le risorse di cui essa dispone per portare il suo aiuto nel campo del diritto dei brevetti ai Paesi in via di sviluppo, qualunque sia la loro situazione geografica, aiuto che si riferisce alla documentazione, alla formazione del personale e a tutti gli altri mezzi idonei a favorire a questi Paesi un ravvicinamento sempre maggiore ai Paesi altamente industrializzati.

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE (Convenzione sul brevetto comunitario) PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973; SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunita' delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione; CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci; CONSIDERANDO che uno dei mezzi piu' idonei al conseguimento di tale obiettivo per la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti e' l'istituzione di un regime comunitario di brevetti; CONSIDERANDO che l'istruzione di tale regime comunitario di brevetti e' percio' indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed e' quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario; CONSIDERANDO che a tal fine occorre che vengano conclusi tra loro una convenzione che costituisca un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul rilascio di brevetti europei, nonche' un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ed un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo il 14 luglio 1967; CONSIDERANDO essenziale che la presente convenzione venga interpretata in modo uniforme affinche' i diritti e gli obblighi risultanti dal brevetto comunitario siano identici in tutta la Comunita' e che quindi venga attribuita competenza alla Corte di giustizia delle Comunita' europee; CONVINTE percio' che la conclusione della presente convenzione e' necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti della Comunita' economica europea e dunque rappresenta per gli Stati membri un opportuno provvedimento da adottare - fatte salve le procedure nazionali di ratifica - per l'assolvimento degli obblighi della Comunita', HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine designato come plenipotenziari: Sua Maesta il Re dei belgi il sig. J. DESCHAMPS ambasciatore del Belgio a Lussemburgo Sua Maesta la Regina di Danimarca il sig. K. V. SKJODT direttore, ufficio danese dei brevetti il Presidente della Repubblica Federale di Germania il sig. PETERS HERMES sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri il Presidente della Repubblica francese il sig. Emile CAZIMAJOU ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto il Presidente dell'Irlanda il sig. John BRUTON sottosegretario di Stato parlamentare, ministero dell'industria e del commercio il Presidente della Repubblica italiana l'on. Francesco CATTANEI sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo il sig. Marcel MARAT ministro dell'economia, del ceto medio e del turismo Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi il sig. Th. M. HAZEKAMP sottosegretario di Stato all'economia Sua Maesta la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il sig. GORONWY-ROBERTS ministro aggiunto agli affari esteri e del Commonwealth, vicepresidente della camera dei Lords I QUALI, riuniti in sede di Consiglio delle Comunita' europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Diritto comune per i brevetti 1. Con la presente convenzione e' istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni. 2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito "convenzione sul brevetto europeo", nonche' le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Brevetto comunitario 1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari. 2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalita' dei territori in cui si applica la presente convenzione e non puo' essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalita' di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti. 3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso e' soggetto esclusivamente alle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Designazione congiunta La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente all'articolo 79 della convenzione sul brevetto europeo, puo' essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Istituzione di organi speciali Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione sono istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati contraenti. L'attivita' di questi organi speciali e' controllata da un comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee ha, nei confronti della presente convenzione, la competenza attribuitale dalla convenzione stessa. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia. 2. Ove necessario, il regolamento di procedura e' adattato e completato in conformita' dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Brevetti nazionali La presente convenzione non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di rilasciare brevetti nazionali.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Organi speciali Gli organi speciali sono i seguenti: a) una divisione di amministrazione dei brevetti; b) una o piu' divisioni di annullamento; c) una o piu' commissioni di annullamento.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Divisione di amministrazione dei brevetti 1. La divisione di amministrazione dei brevetti e' competente per tutti gli atti dell'Ufficio europeo dei brevetti concernenti un brevetto comunitario, ove questi non siano di competenza di altri organi dell'Ufficio. In particolare, essa e' competente per le decisioni relative alle iscrizioni e cancellazioni nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti sono pronunciate da un membro giurista. 3. I membri della divisione di amministrazione dei brevetti non possono far parte delle commissioni di ricorso o della commissione superiore di ricorso, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, ne' delle commissioni di annullamento.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Divisioni di annullamento 1. Le divisioni di annullamento sono competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari nonche' a fissare il compenso di cui all'articolo 44, paragrafo 5. 2. Una divisione di annullamento e' composta di un membro giurista, che assume la presidenza, e di due membri qualificati sul piano tecnico. La divisione di annullamento puo' affidare ad uno dei suoi membri l'istruzione di tali domande. La procedura orale e' di competenza della divisione di annullamento stessa.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Commissioni di annullamento 1. Le commissioni di annullamento sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni delle divisioni di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti e a esprimere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto comunitario. 2. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di annullamento, la commissione di annullamento si compone di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di tre membri qualificati sul piano tecnico. 3. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di amministrazione dei brevetti, la commissione di annullamento si compone di tre membri giuristi. 4. Per esprimere un parere sull'entita' della protezione conferita da un brevetto comunitario, la commissione di annullamento si compone normalmente di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di un membro qualificato sul piano tecnico. Tuttavia, qualora la commissione di annullamento debba esprimere detto parere nel contesto di un ricorso contro una decisione di una divisione di annullamento o ritenga che cio' sia richiesto dalla natura del parere, essa si compone come indicato al paragrafo 2.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Nomina dei membri delle commissioni di annullamento 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione nomina: a) i presidenti delle commissioni di annullamento su proposta di uno dei membri del comitato, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o su proposta di quest'ultimo; b) gli altri membri delle commissioni di annullamento su proposta del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2. I membri delle commissioni di annullamento possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal comitato ristretto, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, il comitato ristretto esercita il potere disciplinare sulle persone nominate ai sensi del paragrafo 1.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Indipendenza dei membri delle commissioni di annullamento 1. I membri delle commissioni di annullamento sono nominati per un periodo di cinque anni e durante questo periodo non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreche' la Corte di giustizia delle Comunita' europee, adita dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, prenda una decisione in tal senso. 2. I membri delle commissioni di annullamento non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, ne' della divisione di amministrazione dei brevetti o delle divisioni di annullamento. 3. Nelle loro decisioni i membri delle commissioni di annullamento non sono vincolati da alcuna istruzione e devono attenersi unicamente alle disposizioni della presente convenzione. 4. Il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento e' adottato conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Esso deve essere approvato dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Astensione e ricusazione 1. I membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni di annullamento devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno partecipato alla decisione finale di questa causa nel quadro della procedura di rilascio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di annullamento devono inoltre astenersi dal partecipare ad una procedura di ricorso se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso. 2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione o la commissione. 3. I membri di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussista un sospetto di parzialita'. La ricusazione non e' ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non puo' essere basata sulla nazionalita' dei membri. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento e le commissioni di annullamento deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione detto membro e' sostituito, in seno alla divisione o alla commissione, dal suo supplente.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Lingue delle procedure e delle pubblicazioni 1. Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono anche le lingue ufficiali degli organi speciali. 2. Per tutta la durata delle procedure dinanzi agli organi speciali e' possibile rettificare la traduzione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo, per conformarla al testo originale della domanda di brevetto europeo. 3. La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale il brevetto comunitario e' stato rilasciato deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione, in tutte le procedure relative al suddetto brevetto comunitario che si svolgono dinanzi agli organi speciali. 4. Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede nel territorio di uno Stato contraente in cui e' lingua ufficiale una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero, possono depositare documenti - che devono essere presentati entro un termine stabilito - in una lingua ufficiale di detto Stato. Tuttavia, tali persone sono tenute a depositare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione; nei casi contemplati da tale regolamento, esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 5. Qualora un documento non sia depositato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o una traduzione, richiesta ai sensi della presente convenzione, non sia depositata entro i termini prescritti, il documento si considera non ricevuto. 6. Al termine della procedura di limitazione o della procedura di annullamento, il nuovo fascicolo del brevetto comunitario e' pubblicato nella lingua della procedura; esso e' corredato da una traduzione delle rivendicazioni modificate in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non e' lingua ufficiale la lingua della procedura. 7. Il Bollettino dei brevetti comunitari e' pubblicato nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. 8. Le registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari si effettuano nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio fa fede la registrazione nella lingua della procedura. 9. Gli Stati che sono parti della presente convenzione non possono avvalersi delle facolta' offerte dagli articoli 65, 67, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Composizione 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunita' europee, nonche' dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al comitato ristretto. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al consiglio di amministrazione e al comitato ristretto. 2. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal suo regolamento interno, da consulenti od esperti.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Presidenza 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento. 2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato e' rinnovabile.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Ufficio di presidenza 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione puo' istituire un Ufficio di presidenza composto di cinque dei suoi membri. 2. Il presidente e il vicepresidente del comitato ristretto sono di diritto membri dell'Ufficio di presidenza; gli altri tre membri sono eletti dal comitato ristretto. 3. Il mandato dei membri eletti dal comitato ristretto dura tre anni. Questo mandato non e' rinnovabile. 4. L'Ufficio di presidenza assolve i compiti che il comitato ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo comitato.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Sessioni 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente. 2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni. 3. Il comitato ristretto tiene una sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti. 4. Il comitato ristretto delibera su un ordine del giorno determinato e in conformita' del regolamento interno. 5. Viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio ogni questione la cui iscrizione e' richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Lingue del comitato ristretto 1. Le lingue usate nelle deliberazioni del comitato ristretto del consiglio di amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco. 2. I documenti sottoposti al comitato ristretto e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Competenza del comitato ristretto in casi particolari 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione: a) i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti; b) le disposizioni del regolamento di esecuzione. 2. Il comitato ristretto e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a) il regolamento finanziario; b) il regolamento relativo alle tasse; c) il proprio regolamento interno.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Diritto di voto 1. Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel comitato ristretto del consiglio di amministrazione. 2. Ciascuno Stato contraente dispone di un voto salvo applicazione dell'articolo 23.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Voti 1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il comitato ristretto del consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. 2. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato ristretto e' competente a prendere ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 25, lettera a). 3. L'astensione non e' considerata come voto.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Ponderazione dei voti Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'approvazione di cui all'articolo 25, lettera a), si procede alla votazione a norma dell'articolo 36 della convenzione sul brevetto europeo. Ai sensi del presente articolo per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Oneri e proventi finanziari 1. L'importo che gli Stati parti della presente convenzione devono pagare in applicazione dell'articolo 146 della convenzione sul brevetto europeo e' coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, di quest'ultima convenzione. 2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, da cui siano state detratte le somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtu' degli articoli 39 e 147 della convenzione sul brevetto europeo, nonche' tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione, sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio menzionato al precedente paragrafo 1. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi 1 e 2 potra' essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle Comunita' europee. Questo regime potra' inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtu' della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati, in virtu' di quest'ultima convenzione. Al termine di tali lavori, il presente articolo e, ove occorra, l'articolo 23, potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunita' europee, deliberante all'unanimita' su proposta della Commissione.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 Competenze del comitato ristretto del consiglio di amministrazione in materia di bilancio Spetta al comitato ristretto del consiglio di amministrazione: a) approvare ogni anno le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esecuzione della presente convenzione e gli eventuali supplementi o modifiche apportati a tali previsioni che gli vengano sottoposti dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e controllarne l'esecuzione, b) accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, ove si tratti di spese relative all'esecuzione della presente convenzione, c) approvare i conti annui dell'Organizzazione europea dei brevetti concernenti l'esecuzione della presente convenzione, nonche' la parte concernente tali conti della relazione dei revisori dei conti nominati in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo a dare atto dell'esecuzione al presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 Regolamento relativo alle tasse Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalita' di riscossione.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario 1. Se il brevetto comunitario e' stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione puo' rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto. 2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa puo' rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualita' di contitolare. 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o del trasferimento del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso. 4. L'introduzione di una domanda giudiziale e' trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domanda giudiziale o ogni altra decisione o conclusione della procedura.

Convenzione-art. 28

Articolo 28 Effetti del cambiamento di proprieta' 1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprieta' del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 27, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale a) il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, egli puo' proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli. 3. Il paragrafo 2 non e' applicabile nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza sia stato in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.

Convenzione-art. 29

Articolo 29 Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso: a) di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto, b) di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinche' venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti, c) di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

Convenzione-art. 30

Articolo 30 Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione 1. Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l'offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un elemento essenziale dell'invenzione per utilizzare, in tale territorio, l'invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa. 2. Il paragrafo 1 non e' applicabile quando tali mezzi costituiscono prodotti che si trovano correntemente in commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a commettere atti vietati dall'articolo 29. 3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 31, lettere a), b) e c).

Convenzione-art. 31

Articolo 31 Limiti degli effetti del brevetto comunitario I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, b) agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata, c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, ne' agli atti riguardanti i medicinali cosi' preparati, d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature e negli altri accessori, quando tali navi penetrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purche' l'oggetto dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave, e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre, o dei loro accessori, che appartengano a paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti; f) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.

Convenzione-art. 32

Articolo 32 Esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto comunitario I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario.

Convenzione-art. 33

Articolo 33 Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione 1. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco. 2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti. 4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione. 5. Se le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non e' stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario e' considerato senza effetti sin dall'origine, a meno che queste formalita' non vengano espletate e la soprattassa non venga versata entro il termine supplementare stabilito nel regolamento di esecuzione.

Convenzione-art. 34

Articolo 34 Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione 1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo le circostanze, puo' essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtu' del brevetto comunitario. 2. Ogni Stato contraente che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, puo' disporre che tale domanda conferisca al richiedente il diritto di cui, al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta, a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, ovvero b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione, in detto Stato.

Convenzione-art. 35

Articolo 35 Effetti della revoca e della nullita' del brevetto comunitario 1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e il brevetto comunitario che ne risulta sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto e' dichiarato nullo. 2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullita' del brevetto non pregiudica: a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita', b) i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita' nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equita', nella misura giustificata dalle circostanze, si puo' chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.

Convenzione-art. 36

Articolo 36 Applicazione complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione 1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali nello Stato contraente in cui ha sede l'autorita' giudiziaria adita, sempreche' le norme del diritto privato internazionale di detto Stato non rinviino al diritto nazionale di un altro Stato contraente. 2. Le norme di procedura applicabili sono stabilite dall'articolo 74. 3. 1 paragrafi 1 e 2 sono applicabili a una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 37

Articolo 37 Diritti nazionali preesistenti 1. Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data di priorita' posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale Stato contraente. 2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale, che non siano stati pubblicati in virtu' della legislazione ivi vigente sulla segretezza delle invenzioni, producano effetti di diritto preesistente nei confronti di un brevetto nazionale con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data di priorita' posteriori, si applica in detto Stato lo stesso trattamento per il brevetto comunitario.

Convenzione-art. 38

Articolo 38 Diritto basato su una precedente utilizzazione e diritto di possesso personale 1. Chiunque, qualora per un'invenzione fosse stato rilasciato un brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale sulla stessa, fruisce in tale Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario che abbia come oggetto la medesima invenzione. 2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nei territorio dello Stato contraente interessato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in detto Stato dalla persona che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la legislazione ivi vigente prevede tale effetto per i brevetti nazionali.

Convenzione-art. 39

Articolo 39 Assimilazione del brevetto comunitario a un brevetto nazionale 1. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprieta', e' assimilato, nella sua totalita' e per la totalita' dei territori nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio, in base al Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo, a) il richiedente del brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data di deposito della domanda di brevetto europeo, b) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), il richiedente del brevetto aveva, a tale data, una stabile organizzazione, c) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), il mandatario del richiedente, registrato per primo nel Registro europeo dei brevetti, aveva il suo domicilio professionale alla data di tale registrazione. 2. Ove non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, lo Stato contraente di cui al paragrafo 1 e' la Repubblica federale di Germania. 3. Quando piu' persone siano iscritte nel Registro europeo dei brevetti in qualita' di corichiedenti, il paragrafo 1 e' applicabile al corichiedente indicato per primo; ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1, tale paragrafo si applica ai successivi corichiedenti nell'ordine progressivo in cui sono indicati. Ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1 per nessuno dei corichiedenti, si applica il paragrafo 2. 4. Quando, in uno Stato contraente di cui ai paragrafi precedenti, un diritto sul brevetto nazionale acquista efficacia soltanto dopo esser stato trascritto nel Registro nazionale dei brevetti, il diritto sul brevetto comunitario acquista efficacia soltanto quando e' trascritto nel Registro dei brevetti comunitari.

Convenzione-art. 40

Articolo 40 Trasferimento 1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma nelle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento. 3. Il trasferimento e' opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione. Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento e' opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.

Convenzione-art. 41

Articolo 41 Procedura di esecuzione In materia di procedura di esecuzione concernente un brevetto comunitario, hanno competenza esclusiva l'autorita' giudiziaria e le altre autorita' dello Stato contraente definito ai sensi dell'articolo 39.

Convenzione-art. 42

Articolo 42 Procedura di fallimento o procedure analoghe 1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario puo' essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura e' stata proposta per prima. 2. In caso di comproprieta' di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 e' applicabile alla quota del comproprietario.

Convenzione-art. 43

Articolo 43 Licenze contrattuali 1. Il brevetto comunitario puo' formare oggetto di licenze, nella sua totalita' o per una sua parte, per la totalita' dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza puo' essere esclusiva o non esclusiva. 2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1. 3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applica l'articolo 40, paragrafi 2 e 3.

Convenzione-art. 44

Articolo 44 Licenze di diritto 1. Se il titolare di un brevetto comunitario deposita presso l'ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a permettere a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione come licenziatario, le tasse annuali dovute per il brevetto comunitario dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte; l'entita' della riduzione e' stabilita nel regolamento relativo alle tasse. Qualora una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 27 dialogo ad un integrale cambiamento di proprieta' del brevetto, la dichiarazione viene considerata come ritirata all'atto dell'iscrizione del nome del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. La dichiarazione puo' essere ritirata in ogni momento mediante notifica scritta all'Ufficio europeo dei brevetti, sempreche' nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto la sua intenzione di utilizzare l'invenzione. Il ritiro ha effetto dall'atto della notifica. L'ammontare dell'avvenuta riduzione sulle tasse annuali deve essere pagato entro un mese dal ritiro; si applica l'articolo 49, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi previsto decorre dalla scadenza del termine teste' indicato. 3. La dichiarazione non puo' essere depositata quando nel Registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva o presso l'Ufficio europeo dei brevetti sia depositata una domanda di iscrizione di licenza esclusiva. 4. In virtu' della dichiarazione chiunque e' abilitato a utilizzare l'invenzione come licenziatario, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Ai fini della presente convenzione una licenza cosi' ottenuta e' assimilata a una licenza contrattuale. 5. Su richiesta scritta di una delle parti, la divisione di annullamento fissa l'importo dell'adeguato compenso o lo modifica qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato l'importo fissato. Si applicano le disposizioni relative alla procedura di annullamento, sempreche' esse non siano inapplicabili per la peculiare natura di quest'ultima procedura. La richiesta viene considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento di un diritto amministrativo. 6. Nessuna richiesta diretta a far iscrivere una licenza esclusiva nel Registro dei brevetti comunitari puo' essere ricevuta dopo il deposito della dichiarazione, salvo che la dichiarazione stessa sia stata o venga considerata ritirata.

Convenzione-art. 45

Articolo 45 Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' 1. Gli articoli da 39 a 43 si applicano alla domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, sostituendo il Registro dei brevetti comunitari con il Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. 2. I diritti acquisiti dai terzi nei confronti di una domanda di brevetto europeo di cui al paragrafo 1 conservano i loro effetti rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.

Convenzione-art. 46

Articolo 46 Licenze obbligatorie 1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali e' applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; l'articolo 32 non si applica. 2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilita' di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie. 3. Nella misura del possibile le autorita' nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario. 4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "licenza obbligatoria" comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.

Convenzione-art. 47

Articolo 47 Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantita' sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non e' applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.

Convenzione-art. 48

Articolo 48 Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti La legislazione di ciascuno degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di brevetti dipendenti successivi e' applicabile ai rapporti tra i brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonche' ai rapporti tra brevetti comunitari.

Convenzione-art. 49

Articolo 49 Tasse annuali 1. Per i brevetti comunitari devono essere pagate tasse annuali all'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento ci esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto europeo; tuttavia, non sono dovute tasse per i primi due anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda. 2. Il pagamento di una tassa annuale, non effettuato entro la scadenza prevista, puo' essere ancora validamente effettuato entro sei mesi da tale scadenza, a condizione che sia simultaneamente pagata una soprattassa. 3. Se una tassa annuale per un brevetto comunitario deve essere pagata entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa e' considerata validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine. Non sono riscosse soprattasse.

Convenzione-art. 50

Articolo 50 Rinuncia 1. Un brevetto comunitario puo' formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalita'. 2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti dal titolare del brevetto iscritto nei Registro dei brevetti comunitari. Essa ha effetto soltanto se trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. 3. Se una persona e' iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare di un diritto reale o e' avvenuta a suo nome una trascrizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, primo periodo, il suo consenso e' necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel Registro e' iscritta una licenza, la rinuncia e' trascritta solo se il titolare del brevetto prova di avere previamente informato il licenziatario della sua intenzione di rinuncia; la trascrizione si effettua alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

Convenzione-art. 51

Articolo 51 Estinzione e decadenza 1. Un brevetto comunitario si estingue o decade: a) al termine del periodo previsto dall'articolo 63 della convenzione sul brevetto europeo, b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 50 della presente convenzione, c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa. 2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore. 3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale. 4. Occorrendo, sono competenti a decidere della estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni o le commissioni di annullamento.

Convenzione-art. 52

Articolo 52 Domanda di limitazione 1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario puo' venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per uno o piu' Stati contraenti puo' essere richiesta solo nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1. 2. La domanda non puo' essere depositata se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione o di annullamento. 3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione. 4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'articolo 50, paragrafo 3. 5. Se nel corso di una procedura di limitazione e' depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finche' non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.

Convenzione-art. 53

Articolo 53 Esame della domanda 1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato. 2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli. 3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia confermato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda e' considerata ritirata.

Convenzione-art. 54

Articolo 54 Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario 1. Se, in seguito all'esame previsto dall'articolo 53, la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, sempreche': a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto, b) la traduzione delle rivendicazioni modificate venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 3. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione. 4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nei Bollettino dei brevetti comunitari.

Convenzione-art. 55

Articolo 55 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione Se il brevetto comunitario e' stato limitato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

Convenzione-art. 56

Articolo 56 Domanda di annullamento 1. Chiunque puo' depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera e), la domanda puo' essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'articolo 27. 2. Nessuna domanda puo' essere depositata nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione. 3. La domanda puo' essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario. 4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento. 5. Il proponente e', con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento. 6. Il proponente che non abbia ne' domicilio ne' sede in uno Stato contraente deve rilasciare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importo adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non e' rilasciata entro il termine stabilito, la domanda e' considerata ritirata.

Convenzione-art. 57

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