LEGGE 26 maggio 1978, n. 260
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA CONCESSIONE DI BREVETTI EUROPEI PARTE PRIMA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE Capitolo I LINGUE DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI Regola 1 Deroghe, nella procedura scritta, alle disposizioni relative alle lingue della procedura 1) Gli opponenti e i terzi che intervengono in una procedura di opposizione possono presentare documenti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. L'opponente o il terzo che interviene nella procedura di opposizione puo' presentare la traduzione, in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, di un documento che va presentato entro un termine stabilito. 2) I documenti utilizzati come mezzi di prova dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, segnatamente le pubblicazioni, possono essere presentati in qualsiasi lingua. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' esigere che una traduzione in una delle sue lingue ufficiali sia presentata entro un termine da esso assegnato che non puo' essere inferiore a un mese. Regola 2 Deroghe, nella procedura orale, alle disposizioni relative alla lingua della procedura 1) Chiunque sia parte di una procedura orale dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti puo', in luogo e vece della lingua della procedura, usare una delle altre lingue ufficiali di questo Ufficio, purche' informi detto Ufficio almeno due settimane prima della data fissata per l'udienza oppure provveda all'interpretazione nella lingua della procedura. Ciascuna parte puo' del pari usare una delle lingue ufficiali di uno degli Stati contraenti purche' provveda all'interpretazione della lingua nella procedura. L'Ufficio europeo brevetti puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di questo paragrafo. 2) Nel corso della procedura orale, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti possono fare uso di una delle altre lingue ufficiali di questo Ufficio in luogo e vece della lingua della procedura. 3) Nel corso della procedura d'istruzione, le parti che devono essere sentite come anche i testimoni o esperti convocati, che non conoscono a sufficienza una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti o di uno degli Stati contraenti, possono far uso di un'altra lingua. Se l'istruzione e' stata ordinata su richiesta di una delle parti della procedura, le parti, i testimoni o gli esperti convocati, che si esprimono in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, possono essere sentiti solo se la parte che ha fatto la richiesta provvede all'interpretazione nella lingua della procedura; l'Ufficio europeo dei brevetti puo' tuttavia autorizzare l'interpretazione in una delle sue altre lingue ufficiali. 4) Previo accordo delle parti e dell'Ufficio europeo dei brevetti, qualsiasi lingua puo' essere utilizzata nella procedura orale. 5) L'Ufficio europeo dei brevetti provvede a sue spese, ove occorra, all'interpretazione nella lingua della procedura o, eventualmente, in un'altra sua lingua ufficiale, a meno che quest'interpretazione non debba avvenire a cura di una delle parti della procedura. 6) Gli interventi degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, delle parti della procedura, dei testimoni e degli esperti, fatti nei corso di una procedura orale in una delle lingue ufficiali di questo Ufficio, sono messi a verbale in questa lingua. Gli interventi fatti in un'altra lingua sono verbalizzati nella lingua ufficiale in cui sono stati tradotti. Le modifiche del testo della descrizione o delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo sono messe a verbale nella lingua della procedura. Regola 3 Cambiamento della lingua della procedura 1) Su domanda del richiedente o del titolare d'un brevetto e previa consultazione delle altre parti della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' autorizzare l'uso, come nuova lingua della procedura, di una delle sue altre lingue ufficiali. 2) Le modifiche della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo devono essere depositate nella lingua iniziale della procedura. Regola 4 Lingua delle domande divisionali europee Una domanda divisionale europea o, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la sua traduzione, deve essere depositata nella lingua iniziale della procedura della domanda anteriore di brevetto europeo. Regola 5 Certificazione di traduzione Se deve essere presentata la traduzione di un documento, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' esigere che, entro un termine da esso assegnato, si presenti un attestato con cui certifica che si tratta di una traduzione esatta del testo originale. Se l'attestato non e' presentato in tempo utile, il documento e' considerato come non ricevuto, salvo disposizioni contrarie della convenzione. Regola 6 Termini e riduzione delle tasse 1) La traduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo, e comunque prima dello scadere del termine di tredici mesi a decorrere dalla data di priorita'. 2) La traduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dal deposito del documento; se questo documento e' un atto di opposizione o di ricorso, il termine e' prorogato, ove occorra, fino alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso. 3) Una riduzione dell'importo delle tasse di deposito, di esame, di opposizione o di ricorso e' accordata, secondo i casi, al richiedente, al titolare del brevetto o all'opponente che fa uso delle facolta' offerte dalle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4. Questa riduzione e' fissata in una percentuale dell'importo di dette tasse, nel regolamento relativo alle tasse. Regola 7 Valore giuridico della traduzione della domanda di brevetto europeo Salvo prova contraria, l'Ufficio europeo dei brevetti puo', per determinare se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata, presumere che la traduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e' una traduzione esatta del testo originale della domanda. Capitolo II ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI Regola 8 Classificazione dei brevetti 1) L'Ufficio europeo dei brevetti utilizza: a) fino all'entrata in vigore dell'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971 sulla classificazione internazionale dei brevetti, la classificazione di cui all'articolo 1 della Convenzione europea del 19 dicembre 1954 sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni; b) dopo l'entrata in vigore del succitato Accordo di Strasburgo, la classificazione di cui all'articolo 1 di questo Accordo. 2) La classificazione di cui al paragrafo 1 e' denominata in appresso classificazione internazionale. Regola 9 Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di ricerca, delle divisioni di esame e delle divisioni di opposizione. Ripartisce le attribuzioni tra questi organi con riferimento alla classificazione internazionale e decide, eventualmente, in merito alla classificazione di una domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo secondo il sistema di classificazione internazionale. 2) Oltre alle competenze loro assegnate dalla convenzione, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire altre attribuzioni alla sezione di deposito, alle divisioni di ricerca, alle divisioni di esame, alle divisioni di opposizione ed alla divisione giuridica. 3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire taluni compiti che incombono normalmente alle divisioni di esame o alle divisioni di opposizione e che non presentano particolari difficolta' tecniche o giuridiche ad agenti che non sono esaminatori qualificati sul piano tecnico o giuridico. 4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire a uno dei cancellieri delle divisioni di opposizione la competenza esclusiva per fissare l'importo delle spese di procedura ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2. Regola 10 Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado e designazione dei loro membri 1) Prima dell'inizio di ogni anno d'attivita', si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di ricorso e alla designazione dei membri titolari e supplenti di ciascuna di esse e della Commissione ampliata di ricorso. Ogni membro di una commissione di ricorso puo' essere designato per piu' commissioni di ricorso. Queste misure possono, all'occorrenza, essere modificate durante l'anno d'attivita' considerato. 2) Le misure di cui al paragrafo 1 vengono adottate da un organo composto del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, come presidente, del Vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso, dei presidenti delle commissioni di ricorso e di tre altri membri delle commissioni di ricorso eletti dal complesso dei membri di queste commissioni per l'anno d'attivita' considerato. Questo organo puo' validamente deliberare solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il Presidente o un Vicepresidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e due presidenti di commissioni di ricorso. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. 3) L'organo di cui al paragrafo 2 dirime i conflitti d'attribuzione tra piu' commissioni di ricorso. 4) Il Consiglio d'amministrazione puo' conferire alle commissioni di ricorso le competenze di cui all'articolo 134, paragrafo 8, lettera c). Regola 11 Regolamento di procedura degli organi di secondo grado L'organo di cui alla regola 10, paragrafo 2, stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso. La Commissione ampliata di ricorso stabilisce essa stessa il suo regolamento di procedura. Regola 12 Struttura amministrativa dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Le divisioni di esame e le divisioni di opposizione sono raggruppate sul piano amministrativo, in modo da formare delle direzioni il cui numero e' fissato dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Le direzioni, la divisione giuridica, le commissioni di ricorso e la Commissione ampliata di ricorso, come anche i servizi amministrativi dell'Ufficio europeo dei brevetti, sono raggruppati, sul piano amministrativo, in modo da formare delle direzioni generali. La sezione di deposito e le divisioni di ricerca sono raggruppate, sul piano amministrativo, in modo da sostituire una direzione generale. 3) Ciascuna direzione generale e' diretta da un Vicepresidente. La nomina di un Vicepresidente a capo di una direzione generale e' decisa dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE Capitolo I PROCEDURE PREVISTE PER I CASI IN CUI IL RICHIEDENTE O IL TITOLARE DEL BREVETTO NON E' UNA PERSONA ABILITATA Regola 13 Sospensione della procedura 1) Se un terzo fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver avviato, contro il richiedente, una procedura intesa a stabilire che il diritto alla concessione del brevetto gli appartiene, l'Ufficio europeo dei brevetti sospende la procedura di concessione, a meno che questo terzo non consenta a proseguire questa procedura. Questo consenso deve essere dichiarato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti; esso e' irrevocabile. La sospensione della procedura non puo' tuttavia intervenire prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. 2) Se all'Ufficio europeo dei brevetti e' fornita la prova che una decisione passata in giudicato e' stata pronunciata nella procedura intesa a rivendicare il diritto alla concessione del brevetto europeo, l'ufficio europeo dei brevetti notifica al richiedente e, ove occorra, alle altre parti interessate che la procedura di concessione e' ripresa a decorrere dalla data indicata nella notificazione, a meno che, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), una nuova domanda di brevetto europeo non sia stata depositata per tutti gli Stati contraenti designati. Se la decisione pronunciata e' a favore del terzo, la procedura puo' essere ripresa solo dopo la scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui la decisione e' passata in giudicato, a meno che il terzo non abbia domandato la prosecuzione della procedura di concessione. 3) Simultaneamente o successivamente, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' decidere di sospendere la procedura e fissare la data in cui intende riprendere la procedura pendente dinanzi ad esso, senza tener conto dello stato della procedura di cui al paragrafo 1 avviata contro il richiedente. Questa data deve essere notificata al terzo, al richiedente ed eventualmente, alle altre parti interessate. Se, prima di questa data, non viene prodotta la prova che una decisione passata in giudicato e' stata pronunciata, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' riprendere la procedura. 4) Se, nel corso di una procedura di opposizione in pendenza del termine di opposizione, un terzo fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver avviato contro il titolare e del brevetto europeo, una procedura intesa a stabilire che il diritto al brevetto europeo gli appartiene, l'Ufficio europeo dei brevetti sospende la procedura di opposizione, a meno che detto terzo non consenta alla prosecuzione della procedura. Questo consenso deve essere dichiarato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti; esso e' irrevocabile. La sospensione puo' tuttavia essere decisa solo quando la divisione di opposizione considera l'opposizione ricevibile. Sono applicabili i paragrafi 2 e 3. 5) La sospensione della procedura implica la sospensione dei termini in corso, eccettuati quelli per il pagamento delle tasse annuali. La parte del termine non ancora trascorsa comincia a decorrere dal giorno della ripresa della procedura; tuttavia, la restante durata del termine a decorrere dal giorno della ripresa della procedura non puo' essere inferiore a due mesi. Regola 14 Limitazione della facolta' di ritirare la domanda di brevetto europeo Dal giorno in cui un terzo fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver avviato una procedura concernente il diritto alla concessione del brevetto, e sino al giorno in cui l'Ufficio europeo dei brevetti riprende la procedura di concessione, ne' la domanda di brevetto europeo ne' la designazione di uno Stato contraente possono essere ritirate. Regola 15 Deposito di una nuova domanda di brevetto europeo da parte della persona abilitata 1) Se la persona alla quale e' stato riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo in virtu' di una decisione passata in giudicato depositata, a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), una nuova domanda di brevetto europeo, la domanda di brevetto europeo iniziale e' considerata ritirata, a decorrere dal giorno del deposito della nuova domanda, per quanto concerne gli Stati contraenti in cui la decisione e' stata pronunciata o riconosciuta. 2) Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione per la nuova domanda di brevetto europeo devono essere pagate entro il termine di un mese a decorrere dal suo deposito. Il pagamento delle tasse di designazione puo' nondimeno essere effettuato sino alla scadenza del termine prescritto nell'articolo 79, paragrafo 2, per la domanda iniziale di brevetto europeo, nel caso in cui quest'ultimo termine scada dopo quello menzionato nella prima frase del presente paragrafo. 3) I termini prescritti nell'articolo 77, paragrafi 3 e 5, per la trasmissione delle domande di brevetto europeo sono, per la nuova domanda di brevetto europeo, di quattro mesi a decorrere dalla data effettiva di deposito di questa domanda. Regola 16 Trasferimento parziale del diritto al brevetto europeo in virtu' di una decisione definitiva 1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo ad un terzo per una parte soltanto dell'oggetto della domanda di brevetto europeo, l'articolo 61 come anche la regola 15 sono applicabili per questa parte. 2) All'occorrenza, la domanda iniziale di brevetto europeo conterra', per gli Stati contraenti designati nei quali la decisione e' stata pronunciata o riconosciuta, delle rivendicazioni, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che la domanda contiene per gli altri Stati contraenti designati. 3) Se un terzo e' stato sostituito, in virtu' dell'articolo 99, paragrafo 5, al titolare precedente per uno o piu' Stati contraenti designati, il brevetto europeo mantenuto nella procedura di opposizione puo' contenere per questi Stati contraenti, delle rivendicazioni, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che il brevetto contiene per gli altri Stati contraenti designati. Capitolo II MENZIONE DELL'INVENTORE Regola 17 Designazione dell'inventore 1) La designazione dell'inventore deve essere fatta nella richiesta di concessione del brevetto europeo. Tuttavia, se il richiedente non e' l'inventore o l'unico inventore, questa designazione deve essere fatta in un documento distinto; essa deve contenere il nome e cognome e l'indirizzo completo dell'inventore, la dichiarazione di cui all'articolo 81 e la firma del richiedente o quella del suo mandatario. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. 3) Se il richiedente non e' l'inventore o l'unico inventore, l'Ufficio europeo dei brevetti indirizza all'inventore una copia della designazione dell'inventore comunicando nel contempo le indicazioni previste nell'art. 128, paragrafo 5. 4) Il richiedente e l'inventore non possono prevalersi dell'omissione della notificazione di cui al paragrafo 3 ne' degli errori in essa contenuti. Regola 18 Pubblicazione della designazione dell'inventore 1) La persona designata come inventore e' menzionata come tale nella domanda di brevetto europeo pubblicata e nel fascicolo del brevetto europeo. Se cio' non e' possibile, la persona designata come inventore deve essere menzionata come tale, se il richiedente o il titolare del brevetto lo richiede, negli esemplari della domanda di brevetto europeo pubblicata o dei fascicoli del brevetto europeo non ancora distribuiti. 2) Se un terzo presenta all'Ufficio europeo dei brevetti una decisione passata in giudicato in virtu' della quale il richiedente o il titolare di un brevetto e' tenuto a designarlo come inventore, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1. Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, seconda frase, anche il terzo puo' chiedere di essere menzionato negli esemplari della domanda di brevetto europeo pubblicata o dei fascicoli del brevetto europeo non ancora distribuiti. 3) I provvedimenti di cui al paragrafo 1 non sono applicabili qualora l'inventore designato dal richiedente o dal titolare del brevetto comunichi per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti che rinuncia alla sua designazione come inventore. Regola 19 Rettifica della designazione dell'inventore 1) Una designazione errata dell'inventore puo' essere rettificata soltanto su istanza accompagnata da una dichiarazione di consenso della persona designata a torto e, se l'istanza non e' presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, una dichiarazione di consenso dell'uno o dell'altro. Sono applicabili le disposizioni della regola 17. 2) Se una designazione errata dell'inventore e' stata trascritta nel Registro europeo dei brevetti o pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, questa trascrizione o questa pubblicazione viene rettificata. La menzione della designazione errata dell'inventore e' rettificata negli esemplari della domanda di brevetto europeo pubblicata o dei fascicoli del brevetto europeo non ancora distribuiti. 3) Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili all'annullamento di una designazione errata dell'inventore. Capitolo III TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DI TRASFERIMENTI, LICENZE E ALTRI DIRITTI Regola 20 Trascrizione di trasferimenti 1) Ogni trasferimento della domanda di brevetto europeo e' trascritto nel Registro europeo dei brevetti su richiesta di qualsivoglia parte interessata e su presentazione dell'originale oppure di una copia certificata conforme dell'atto di trasferimento o dei documenti ufficiali attestanti il trasferimento, ovvero di estratti di questo atto o di questi documenti che consentano di costatare il trasferimento. Un esemplare di questi documenti giustificativi deve rimanere in possesso dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) La richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento di una tassa amministrativa. Essa puo' essere respinta solo se le condizioni del paragrafo 1 e, eventualmente, quelle dell'articolo 72, non sono soddisfatte. 3) Un trasferimento ha effetto nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti solo dopo che gli siano pervenuti i documenti di cui al paragrafo 1 e soltanto nei limiti che da essi risultano. Regola 21 Trascrizione di licenze ed altri diritti 1) Le disposizioni della regola 20, paragrafi 1 e 2, sono applicabili alla trascrizione della concessione o del trasferimento di una licenza come anche alla trascrizione della costituzione o del trasferimento di un diritto reale su una domanda di brevetto europeo e della esecuzione forzata su una tale domanda. 2) Le trascrizioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate su richiesta; la richiesta e' considerata depositata solo ad avvenuto pagamento di una tassa amministrativa. La richiesta deve essere corredata di documenti dai quali risulti che il diritto e' estinto o di una dichiarazione nella quale il titolare del brevetto consente alla cancellazione della trascrizione; la richiesta puo' essere respinta solo se queste condizioni non sono soddisfatte. Regola 22 Indicazioni speciali per la trascrizione di una licenza 1) Una licenza su una domanda di brevetto europeo e' trascritta nel Registro europeo dei brevetti come licenza esclusiva se il richiedente e il licenziatario ne fanno domanda. 2) Una licenza su una domanda di brevetto europeo e' trascritta nel Registro europeo dei brevetti come sub-licenza quando essa e concessa dal titolare di una licenza trascritta in detto registro. Capitolo IV ATTESTATI DI ESPOSIZIONE Regola 23 Attestato di esposizione Il richiedente deve, entro un termine di quattro mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo, presentare l'attestato di cui all'articolo 55, paragrafo 2, rilasciato durante l'esposizione dal servizio competente per la protezione della proprieta' industriale in questa esposizione, dal quale risulti che l'invenzione vi ha effettivamente figurato. Questo attestato deve, inoltre, contenere la data di apertura dell'esposizione e, eventualmente, quella della prima divulgazione dell'invenzione se queste due date non coincidono. All'attestato devono essere uniti documenti che consentono di identificare l'invenzione, autenticati dal servizio suddetto. PARTE TERZA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE Capitolo I DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO Regola 24 Disposizioni generali 1) Il deposito delle domande di brevetto europeo puo' essere effettuato direttamente o a mezzo posta. 2) L'amministrazione presso la quale la domanda di brevetto europeo e' depositata appone la data di ricevimento sui documenti di questa domanda. Essa rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta che indica almeno il numero della domanda, la natura e il numero dei documenti e la data del loro ricevimento. 3) Se l'amministrazione presso la quale la domanda di brevetto europeo e' depositata e' quella di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), questa amministrazione informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti del ricevimento dei documenti della domanda. Essa indica all'Ufficio europeo dei brevetti la natura di questi documenti, il giorno del loro ricevimento, il numero assegnato alla domanda e, eventualmente, la data di priorita'. 4) Qualora l'Ufficio europeo dei brevetti abbia ricevuto una domanda di brevetto europeo tramite il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente, ne informa il richiedente indicandogli la data in cui la domanda e' pervenuta. Regola 25 Prescrizioni per il deposito di una domanda divisionale europea 1) Una domanda divisionale europea puo' essere depositata: a) in qualsivoglia momento dopo la data di ricevimento della domanda iniziale da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, con la riserva che dopo il ricevimento della prima notificazione della divisione di esame, la domanda divisionale sia depositata entro il termine assegnato nella notificazione o, dopo questo termine, che la divisione di esame reputi giustificato il deposito di una domanda divisionale. b) entro due mesi a decorrere dalla limitazione della domanda iniziale di brevetto europeo effettuata su richiesta della divisione di esame, quando questa domanda non soddisfa le esigenze dell'articolo 82. 2) La descrizione e i disegni della domanda iniziale di brevetto europeo, e di una domanda divisionale di brevetto europeo devono, di regola, riferirsi soltanto agli elementi per i quali una protezione e' richiesta nella rispettiva domanda. Tuttavia, se e' necessario descrivere in una domanda gli elementi per i quali una protezione e' richiesta in un'altra domanda, si fara' riferimento a quest'altra domanda. 3) Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione devono essere pagate per ogni domanda divisionale europea, entro un mese dal suo deposito. Il pagamento delle tasse di designazione puo' tuttavia essere effettuato sino alla scadenza del termine prescritto nell'articolo 79, paragrafo 2, per la domanda iniziale di brevetto europeo, qualora questo termine scada dopo quello citato nella prima frase del presente paragrafo. Capitolo II DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI LE DOMANDE Regola 26 Richiesta di concessione 1) La richiesta di concessione di un brevetto europeo deve essere presentata su un modulo stabilito dall'ufficio europeo dei brevetti. Moduli stampati sono messi gratuitamente a disposizione dei depositanti dalle amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1. 2) La richiesta deve contenere: a) una istanza per la concessione di un brevetto europeo; b) il titolo dell'invenzione, che deve dare una chiara e concisa designazione tecnica dell'invenzione e non deve contenere nessuna designazione di fantasia. Se la domanda di brevetto europeo contiene rivendicazioni di diverse categorie (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione), cio', deve apparire chiaramente nel titolo; c) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza, lo Stato del domicilio o della sede del richiedente. Le persone fisiche devono essere indicate con nome e cognome, il cognome deve precedere il nome. Le persone giuridiche e le societa' assimilate alle persone giuridiche a norma della legge che le disciplina devono essere indicate con la loro designazione ufficiale. Gli indirizzi devono essere indicati secondo le esigenze normalmente richieste per il rapido recapito della corrispondenza all'indirizzo indicato. Essi devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni amministrative pertinenti, ivi compreso l'eventuale numero civico. E' raccomandata l'indicazione dell'indirizzo telegrafico e telex e del numero telefonico; d) se il richiedente ha nominato un mandatario, il nome e l'indirizzo professionale del medesimo indicati secondo le prescrizioni di cui alla lettera c); e) se del caso, l'indicazione che si tratta di una domanda divisionale europea e il numero della domanda iniziale di brevetto europeo; f) nel caso di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), il numero della domanda iniziale di brevetto europeo; g) se la priorita' di una domanda anteriore e' rivendicata, una dichiarazione in tal senso nella quale e' indicata la data di questa domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa e' depositata; h) la designazione dello Stato contraente o degli Stati contraenti in cui la protezione e' richiesta; i) la firma del richiedente o quella del suo mandatario; j) l'elenco dei documenti uniti alla richiesta. Questo elenco deve anche indicare il numero di fogli della descrizione, delle rivendicazioni, dei disegni e dell'estratto uniti alla richiesta; k) la designazione dell'inventore, se questi e' il richiedente. 3) Se vi sono piu' richiedenti, la richiesta deve contenere la designazione di un richiedente o di un mandatario quale rappresentante comune. Regola 27 Contenuto della descrizione 1) La descrizione deve: a) incominciare con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta di concessione di un brevetto europeo; b) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce; c) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per la comprensione dell'invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l'esame; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica; d) esporre l'invenzione, quale e' caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non e' esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica; e) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono; f) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono; g) indicare esplicitamente, se cio' non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo questa ultima e' atta ad avere un'applicazione industriale. 2) La descrizione deve essere presentata nel modo e nell'ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura dell'invenzione, un modo o un ordine differente non procuri una migliore comprensione dell'invenzione o una presentazione piu' concisa. Regola 28 Prescrizioni disciplinanti le domande di brevetto europeo concernenti microrganismi 1) Quando un'invenzione concernente un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante un siffatto procedimento implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico, si considera che la domanda di brevetto europeo ed il brevetto europeo espongono l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perche' un esperto del ramo possa attuarla, soltanto se: a) una coltura del microrganismo e' stata depositata, al piu' tardi il giorno stesso del deposito della domanda, presso un centro di raccolta di colture; b) la domanda, quale e' stata depositata, contiene le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo e c) la domanda indica il centro di raccolta di colture, la data di deposito della coltura e il numero del deposito. 2) Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo. La comunicazione di queste indicazioni significa che il richiedente si obbliga, senza riserve e in modo irrevocabile, a mettere la coltura depositata a disposizione della presente regola. 3) A decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, la coltura e' accessibile a chiunque ne faccia richiesta. La richiesta deve essere indirizzata al centro di raccolta di colture ed e' considerata come presentata solo se contiene: a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta; b) l'impiego di chi fa la richiesta nei confronti del richiedente o del titolare del brevetto di non rendere accessibile la coltura a terzi e, c) nel caso in cui la richiesta e' presentata prima della data della menzione della concessione del brevetto, l'impiego nei confronti del richiedente di utilizzare la coltura esclusivamente a scopo sperimentale. 4) Una copia della richiesta e' comunicata al richiedente o al titolare del brevetto. 5) L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), cessa di avere effetto quando la domanda di brevetto europea e' respinta, ritirata o considerata ritirata oppure, se il brevetto e' stato concesso, nel giorno in cui il brevetto europeo e' decaduto in tutti gli Stati designati. 6) L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), cessa di avere effetto quando la domanda di brevetto europeo e' respinta, ritirata o considerata ritirata oppure, se il brevetto e' stato concesso, alla data della menzione della concessione del brevetto. 7) La disposizione di cui al paragrafo 3, lettera c), non e' applicabile nella misura in cui chi fa la richiesta utilizza la coltura in virtu' di una licenza obbligatoria. L'espressione "licenza obbligatoria" comprende le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nell'interesse pubblico di un'invenzione brevettata. 8) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ordina la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'elenco dei centri di raccolta di coltura abilitati per l'applicazione di questa regola e conclude con questi servizi accordi, in particolare a proposito del deposito, della conservazione delle colture e dell'accessibilita' delle medesime al pubblico. Regola 29 Forma e contenuto delle rivendicazioni 1) Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda per il quale la protezione e' richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere: a) un preambolo contenente la designazione dell'oggetto della inversione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica; b) una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione "caratterizzato in" oppure "caratterizzato da", che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a) si richiede la protezione. 2) Salve le disposizioni dell'articolo 82, una domanda di brevetto europeo puo' contenere piu' rivendicazioni indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione) se l'oggetto dell'invenzione non puo' essere convenientemente coperto da una sola rivendicazione. 3) Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali dell'invenzione puo' essere seguita da una o piu' rivendicazioni concernenti modi particolari di attuazione di questa invenzione. 4) Ogni rivendicazione che contiene tutte le caratteristiche di un'altra rivendicazione (rivendicazione dipendente) deve presentare, possibilmente nel preambolo, un riferimento a quest'altra rivendicazione e precisare le caratteristiche supplementari per le quali la protezione e' richiesta. Una rivendicazione dipendente e' ugualmente ammessa quando la rivendicazione alla quale essa si riferisce direttamente e' essa pure una rivendicazione dipendente. Tutte le rivendicazioni dipendenti che, si riferiscono a una rivendicazione anteriore unica o a piu' rivendicazioni anteriori devono, per quanto possibile, essere raggruppate nel modo piu' appropriato. 5) Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta. Se vi sono piu' rivendicazioni, esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe. 6) Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessita', non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche della invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni; in particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: "come descritto nella parte... della descrizione" o "come illustrato nella figura... dei disegni". 7) Se la domanda di brevetto europeo contiene dei disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono, di regola, se cio' facilita la comprensione della rivendicazione, essere seguite da segni di riferimento relativi a queste caratteristiche, messi tra parentesi. I segni di riferimento non possono essere intesi come una limitazione della rivendicazione. Regola 30 Rivendicazioni di categorie differenti L'articolo 82 va inteso nel senso che una domanda di brevetto europeo puo' in particolare comprendere: a) oltre a una rivendicazione indipendente per un prodotto, una rivendicazione indipendente per un procedimento specialmente concepito per la fabbricazione di questo prodotto e una rivendicazione indipendente per una utilizzazione di questo prodotto, oppure; b) oltre a una rivendicazione indipendente per un procedimento una rivendicazione indipendente per un dispositivo o un mezzo specialmente concepito per l'attuazione di questo procedimento, oppure; c) oltre a una rivendicazione indipendente per un prodotto, una rivendicazione indipendente per un procedimento specialmente concepito per la fabbricazione di questo prodotto e una rivendicazione indipendente per un dispositivo o un mezzo specialmente concepito per l'attuazione di questo procedimento. Regola 31 Rivendicazioni soggette a tassa 1) Se una domanda di brevetto contiene piu' di dieci rivendicazioni al momento del deposito, una tassa di rivendicazione deve essere pagata per ogni rivendicazione in piu' della decima. Le tasse di rivendicazione devono essere pagate al piu' tardi entro un mese a decorrere dal deposito della domanda. 2) Le disposizioni del primo paragrafo sono applicabili nel caso in cui, alla data della notificazione della divisione di esame prevista alla regola 51, paragrafo 4, la domanda di brevetto europeo contenga piu' rivendicazioni soggette a tassa che non al momento del deposito oppure contenga per la prima volta a questa data piu' di dieci rivendicazioni. Le tasse di rivendicazione esigibili alla data di questa notificazione devono essere pagate entro il termine prescritto dalla succitata disposizione. 3) In caso di mancato pagamento in tempo utile della tassa di rivendicazione per una delle rivendicazioni, si considera che il richiedente abbia abbandonato questa rivendicazione. Una tassa di rivendicazione esigibile e pagata non viene rimborsata. Regola 32 Forma dei disegni 1) La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di questi fogli non deve essere inquadrata. I margini minimi sono i seguenti: margine superiore: 2,5 cm margine sinistro: 2,5 cm margine destro: 1,5 cm margine inferiore: 1 cm 2) I disegni devono essere eseguiti come segue: a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori ne' tinteggiature. b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici. c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente. d) Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L'uso di parentesi, cerchietti o virgolette, in combinazione con cifre e lettere, non e' consentito. e) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante strumenti da disegno. f) Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura. g) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino e, se tale e' la consuetudine, l'alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano sui disegni. h) Un foglio di disegno puo' contenere piu' figure. Quando le figure disegnate su piu' fogli sono parti di una figura completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o piu' fogli, nettamente separate le une dalle altre ma senza spreco di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli. i) Si possono utilizzare segni di riferimento sui disegni solo se essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda. j) I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per indicazioni brevi indispensabili; quali "acqua", "vapore", "aperto", "chiuso", "sezione AB" e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione. Queste parole devono essere situate in modo che la loro eventuale traduzione possa essere incollata su di esse senza occultare le linee dei disegni. 3) Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati come disegni. Regola 33 Forma e contenuto dell'estratto 1) L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione. 2) L'estratto deve comprendere un breve riassunto di cio' che e' esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprende eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano nella domanda di brevetto, caratterizza nel miglior modo l'invenzione. Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni. 3) L'estratto dovra' contenere preferibilmente, non piu' di centocinquantamila parole. 4) Se la domanda di brevetto europeo comprende dei disegni, il richiedente deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure dei disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto. L'Ufficio europeo dei brevetti puo' decidere di pubblicare un'altra figura o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi. 5) L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere, in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare la domanda di brevetto stessa. Regola 34 Elementi inammissibili 1) La domanda di brevetto europeo non deve contenere: a) elementi o disegni contrari all'ordine pubblico o al buon costume; b) dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o procedimenti di terzi o nei confronti del merito o della validita' di domande di brevetto o di brevetti di terzi. Semplici confronti con lo stato della tecnica non sono di per se' considerati denigratori; c) elementi palesemente estranei al soggetto o superflui. 2) Se una domanda di brevetto europeo contiene elementi e disegni di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Ufficio europeo dei brevetti li omette al momento della pubblicazione indicando il posto e il numero delle parole e dei disegni omessi. 3) Se la domanda di brevetto europeo contiene dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio europeo dei brevetti puo' ometterle al momento della pubblicazione della domanda. In questo caso, esso indica il posto e il numero delle parole omesse, e fornisce, su richiesta, una copia dei brani omessi. Regola 35 Disposizioni generali relative alla presentazione dei documenti della domanda 1) Le traduzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sono considerate come documenti della domanda. 2) I documenti della domanda di brevetto europeo devono essere forniti in tre esemplari. Questa disposizione non e' applicabile alla richiesta di concessione del brevetto europeo ne' ai documenti presentati conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, prima fase. 3) I documenti della domanda di brevetto europeo devono essere presentati in modo che possano essere riprodotti direttamente mediante fotografia, procedimento elettrostatico, stampa offset e microfilm, in numero illimitato di esemplari. I fogli non devono presentare strappi ne' essere spiegazzati o piegati. Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata. 4) I documenti della domanda di brevetto europeo devono essere presentati su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Salva la regola 32, paragrafo 2, lettera h), ogni foglio deve essere utilizzato in modo che i lati corti si trovino in alto e in basso (senso verticale). 5) Ogni documento della domanda di brevetto europeo (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto) deve incominciare su un nuovo foglio. Tutti i fogli devono essere riuniti in modo da poter essere facilmente sfogliati e facilmente separati e nuovamente riuniti. 6) Salva la regola 32, paragrafo 1, i margini minimi devono essere i seguenti: margine superiore del primo foglio eccettuato quello della richiesta: 8 cm margine superiore degli altri fogli: 2 cm margine sinistro: 2,5 cm margine destro: 2 cm margine inferiore: 2 cm Le dimensioni massime raccomandate per i margini di cui sopra sono le seguenti: margine del primo foglio eccettuato quello della richiesta: 9 cm margine superiore degli altri fogli: 4 cm margine sinistro: 4 cm margine destro: 3 cm margine inferiore: 3 cm 7) I margini dei fogli devono essere totalmente vergini all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo. 8) Tutti i fogli della domanda di brevetto europeo devono essere numerati progressivamente in cifre arabe. I numeri dei fogli devono essere scritti in cima ai fogli, nel mezzo, ma non nel margine superiore. 9) Le righe di ogni foglio della descrizione devono di regola essere numerate di cinque in cinque. I numeri devono essere scritti sul lato sinistro, a destra del margine. 10) La richiesta di concessione del brevetto europeo, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono essere dattilografati o stampati. Solo i simboli e caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati, ove sia necessario. Per i testi dattilografati e' prescritto l'interlinea 1½. Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,21 cm, in colore scuro e indelebile. 11) La richiesta di concessione del brevetto europeo, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni. La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto possono contenere formule chimiche o matematiche. La descrizione e l'estratto possono contenere tabelle soltanto se il loro oggetto ne fa apparire l'interesse. 12) Pesi e misure devono essere espressi nel sistema metrico o indicati anche in questo sistema qualora si utilizzi un altro sistema. Le temperature devono essere espresse in gradi centigradi o indicate anche in gradi centigradi qualora si utilizzi un altro sistema. Le densita' vanno espresse in unita' metriche. Per altre indicazioni fisiche, si devono utilizzare le unita' della pratica internazionale, per le formule matematiche i simboli generalmente in uso e per le formule chimiche i simboli, pesi atomici e le formule molecolari generalmente in uso. Di regola, si devono utilizzare soltanto termini, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo. 13) La terminologia e i segni della domanda di brevetto europeo devono essere uniformi. 14) I fogli non devono presentare cancellature oltre un limite ragionevole ne' contenere correzioni, ritocchi sovrapposti o aggiunte tra le righe. Deroghe a questa regola possono essere ammesse se l'autenticita' del contenuto non ne soffre e se esse non fanno ostacolo ad una buona riproduzione. Regola 36 Documenti presentati successivamente 1) Le disposizioni delle regole 27, 29 e 32 a 35 si applicano ai documenti che sostituiscono documenti della domanda di brevetto europeo. 2) Qualsiasi altro documento che non sia uno di quelli di cui al paragrafo 1 deve, di regola, essere dattilografato o stampato. Un margine di circa 2,5 cm deve essere lasciato libero sul lato sinistro del foglio. 3) Eccettuati i documenti allegati, i documenti da presentare dopo il deposito della domanda di brevetto europeo devono essere firmati. Se un documento non e' firmato, l'Ufficio europeo dei brevetti invita l'interessato a rimediare a questa irregolarita' entro un termine che essa gli assegna. Se il documento viene firmato entro detto termine, esso conserva la sua data di ricevimento. In caso contrario, il documento e' considerato non ricevuto. 4) I documenti che devono essere comunicati ad altre persone ovvero concernono piu' domande di brevetto europeo o piu' brevetti europei, devono essere presentati in un numero sufficiente di esemplari. Se l'interessato, malgrado l'ingiunzione dell'Ufficio europeo dei brevetti, non rispetta questo obbligo, gli esemplari mancanti vengono allestiti a sue spese. 5) In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, i documenti da presentare dopo il deposito della domanda di brevetto europeo possono essere inviati per telegramma o per telex. Tuttavia, un documento riproducente il testo del telegramma o del telescritto e conforme alle prescrizioni del presente regolamento deve essere inviato entro due settimane a decorrere dal ricevimento del telegramma o del telescritto. Se questo documento non e' presentato in tempo utile, il telegramma o il telescritto e' considerato non ricevuto. Capitolo III TASSE ANNUALI Regola 37 Pagamento delle tasse annuali 1) Il pagamento delle tasse annuali per una domanda di brevetto europeo e' esigibile, per ogni anno successivo, l'ultimo giorno del mese omonimo di quello del deposito della domanda di brevetto europeo. La tassa puo' essere validamente pagata al piu' presto un anno prima della sua scadenza. L'importo da pagare per la tassa annuale e' quello in vigore il giorno della scadenza. 2) Se, per una tassa annuale che scade entro i tre mesi che seguono l'entrata in vigore di una decisione di aumento delle tasse, e' stato pagato in tempo utile l'importo esigibile prima di questo aumento, la tassa e' considerata validamente pagata a condizione che la differenza venga pagata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla scadenza. Non viene riscossa nessuna soprattassa. 3) La tassa annuale che sarebbe esigibile a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, e dell'articolo. 76, paragrafo 2, per una domanda divisionale di brevetto europeo, deve essere pagata entro quattro mesi dal suo deposito. Sono applicabili il paragrafo 2 e l'articolo 86, paragrafo 2 e 3. 4) La tassa annuale per una nuova domanda di brevetto europeo depositata conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), non e' esigibile per l'anno in cui essa e' stata depositata e per l'intero anno precedente. Capitolo IV PRIORITA' Regola 38 Dichiarazione di priorita' e documenti di priorita' 1) La dichiarazione di priorita' di cui all'articolo 88, paragrafo 1, indica la data del deposito anteriore, lo Stato nel quale o per il quale il deposito e' stato effettuato e il numero di questo deposito. 2) La data e lo Stato del deposito anteriore devono essere indicati all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo; il numero del deposito deve essere indicato prima della scadenza del sedicesimo mese dopo la data di priorita'. 3) La copia della domanda anteriore esigibile in caso di rivendicazione di una priorita' deve essere presentata prima della scadenza del sedicesimo mese dopo la data di priorita'. La copia deve essere certificata conforme dall'amministrazione che ha ricevuto la domanda anteriore; ad essa va unito un attestato di questa amministrazione indicante la data di deposito della domanda anteriore. 4) Qualora una traduzione della domanda anteriore in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sia richiesta, esso dovra' essere presentata entro un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'. 5) Le indicazioni contenute nella dichiarazione di priorita' sono menzionate nella domanda di brevetto europeo pubblicata e riportate sul fascicolo del brevetto europeo. PARTE QUARTA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE QUARTA DELLA CONVENZIONE Capitolo I ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE DI DEPOSITO Regola 39 Notificazione in base all'esame del deposito Se la domanda di brevetto europeo non soddisfa le esigenze dell'articolo 80, la sezione di deposito notifica al richiedente le irregolarita' constatate e lo informa che se non vi rimedia entro un mese, la domanda non sara' trattata quale domanda di brevetto europeo. Se il richiedente rimedia in tempo utile alle irregolarita' constatate, la sezione di deposito gli notifica la data di deposito. Regola 40 Esame di talune condizioni formali Le condizioni formali che ogni domanda di brevetto deve soddisfare a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b, sono quelle in cui alla regola 32, paragrafi 1 e 2, alla regola 35, paragrafi 2 a 11 e 14, e alla regola 36, paragrafi 2 e 4. Regola 41 Correzione di irregolarita' nei documenti della domanda 1) Se l'esame di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e g), rivela irregolarita' della domanda di brevetto europeo, la sezione di deposito ne informa il richiedente e lo invita a rimediare a queste irregolarita' entro un termine da essa assegnato. La descrizione, le rivendicazioni e i disegni possono essere modificati soltanto nella misura necessaria per rimediare alle irregolarita' constatate e conformemente alle osservazioni della sezione di deposito. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili se il richiedente che rivendica la priorita' ha omesso di indicare, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, la data o il paese del primo deposito. 3) Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili neppure qualora l'esame riveli che la data del primo deposito indicata all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo precede di piu' di un anno la data di deposito della domanda di brevetto europeo. In tal caso, la sezione di deposito informa il richiedente che non esiste un diritto di priorita' a meno che, entro un mese, egli non indichi una data rettificata che cada entro l'anno che precede la data di deposito della domanda di brevetto europeo. Regola 42 Designazione successiva dell'inventore 1) Se dall'esame prescritto dall'articolo 91, paragrafo 1, lettera f), risulta che la designazione dell'inventore non e' stata effettuata in conformita' alla regola 17, la sezione di deposito notifica al richiedente che se egli non rimedia a questa irregolarita' entro il termine previsto all'articolo 91, paragrafo 5, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata. 2) Nel caso di una domanda divisionale europea o di una nuova domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), il termine entro il quale l'inventore puo' ancora essere designato non puo' in nessun caso essere inferiore a due mesi a decorrere dalla notificazione di cui al paragrafo 1, la quale deve menzionare la data di scadenza di questo termine. Regola 43 Disegni omessi o depositati tardivamente 1) Se dall'esame prescritto dall'articolo 91, paragrafo 1, lettera g), risulta che i disegni sono stati depositati dopo la data di deposito della domanda di brevetto europeo, la sezione di deposito notifica al richiedente che i disegni ed i riferimenti ad essi che figurano nella domanda di brevetto europeo sono considerati soppressi a meno che il richiedente non presenti, entro un mese, una richiesta tendente ad ottenere una domanda la cui data sara' quella del deposito dei disegni. 2) Se dall'esame risulta che i disegni non sono stati depositati, la sezione di deposito invita il richiedente a depositarli entro un mese e lo informa che la data della domanda sara' quella del deposito dei disegni o che, se i disegni non vengono depositati in tempo utile, i riferimenti ai disegni figuranti nella descrizione saranno considerati soppressi. 3) Ogni nuova data di deposito della domanda e' notificata al richiedente. Capitolo II RAPPORTO DI RICERCA EUROPEA Regola 44 Contenuto del rapporto di ricerca europea 1) Il rapporto di ricerca europea cita i documenti di cui l'Ufficio europeo dei brevetti dispone alla data di redazione del rapporto, che possono essere presi in considerazione per l'apprezzamento della novita' dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo e dell'attivita' inventiva. 2) Ogni citazione e' fatta in relazione alle rivendicazioni che essa concerne. Ove occorra, le parti pertinenti del documento citato vengono identificati (ad esempio indicando la pagina, la colonna e le righe oppure le figure). 3) Il rapporto di ricerca europea deve fare distinzione tra i documenti citati pubblicati prima della data di priorita', quelli pubblicati tra la data di priorita' e la data di deposito e quelli pubblicati dopo la data di deposito. 4) Ogni documento riferentesi a una divulgazione orale, a una utilizzazione o a qualsiasi altra divulgazione avvenuta prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo, e' citato nel rapporto di ricerca europea precisando la data di pubblicazione del documento, qualora esista, e quella della divulgazione non scritta. 5) Il rapporto di ricerca europea e' redatto nella lingua della procedura. 6) Il rapporto di ricerca europea indica la classificazione della domanda di brevetto europeo secondo il sistema di classificazione internazionale. Regola 45 Ricerca incompleta Se la divisione di ricerca ritiene che la domanda di brevetto europeo non e' conforme alle disposizioni della convenzione, a tal punto che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non puo' essere effettuata nei riguardi di tutte o di alcune rivendicazioni, dichiara che una tale ricerca e' impossibile oppure redige, nella misura in cui cio' e' fattibile, un rapporto parziale di ricerca europea. La dichiarazione e il rapporto parziale sono considerati, ai fini della procedura successiva, come rapporto di ricerca europea. Regola 46 Rapporto di ricerca europea in caso di mancanza di unita' dell'invenzione 1) La divisione di ricerca, qualora ritenga che la domanda di brevetto europeo non soddisfa l'esigenza concernente l'unita' dell'invenzione, redige il rapporto di ricerca europea per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono all'invenzione o alla pluralita' di invenzioni ai sensi dell'articolo 82, citata in primo luogo nelle rivendicazioni. Essa comunica al richiedente che rapporti di ricerca europea possono essere redatti per le altre invenzioni soltanto se le tasse esigibili sono pagate entro un termine da essa assegnato, non inferiore a due settimane ne' superiore a sei settimane. La divisione di ricerca redige rapporti di ricerca europea per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse esigibili sono state pagate. 2) Ogni tassa pagata a norma del paragrafo 1 viene rimborsata se, nel corso dell'esame della domanda di brevetto europeo eseguito dalla divisione di esame, il richiedente ne fa domanda e se la divisione di esame constata che la comunicazione di cui al paragrafo 1 non era giustificata. Regola 47 Contenuto definitivo dell'estratto 1) La divisione di ricerca redige il rapporto di ricerca europea e, contemporaneamente, stabilisce il contenuto definitivo dell'estratto. 2) Il contenuto definitivo dell'estratto e' comunicato al richiedente assieme al rapporto di ricerca europea. Capitolo III PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO Regola 48 Preparativi tecnici per la pubblicazione 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce quando i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo sono considerati terminati. 2) La domanda di brevetto europeo non viene pubblicata quando essa e' stata definitivamente respinta o e' stata ritirata o e' considerata ritirata prima della fine dei preparativi per la pubblicazione. Regola 49 Forma della pubblicazione delle domande di brevetto europeo e dei rapporti di ricerca europea 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione delle domande di brevetto europeo come pure le indicazioni che devono figurarvi. Le medesime disposizioni sono applicabili quando il rapporto di ricerca e l'estratto sono pubblicati separatamente. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' stabilire particolari norme per la pubblicazione dell'estratto. 2) Gli Stati contraenti designati devono essere indicati nella domanda di brevetto europeo pubblicata. 3) Se, prima della fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, le rivendicazioni sono state modificate conformemente alla regola 86, paragrafo 2, la pubblicazione contiene tanto le rivendicazioni iniziali che le rivendicazioni nuove o modificate. Regola 50 Informazioni concernenti la pubblicazione 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a notificare al richiedente la data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea e a richiamare la sua attenzione, in questa notificazione, sulle disposizioni dell'articolo 94, paragrafi 2 e 3, il cui testo va allegato. 2) Il richiedente non puo' invocare l'omissione della notificazione di cui al paragrafo 1. Se la notificazione indica per errore una data posteriore a quella della menzione di pubblicazione, la data posteriore e' considerata determinante per il termine di presentazione della richiesta di esame, a meno che l'errore non sia manifesto. Capitolo IV ESAME DA PARTE DELLA DIVISIONE DI ESAME Regola 51 Procedura di esame 1) Nella notificazione inviata a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente, se questi lo desidera, a prendere posizione riguardo al rapporto di ricerca europea ed a modificare, se del caso, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. 2) In ogni notificazione inviata a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, la divisione di esame invita il richiedente, se del caso, a rimediare alle irregolarita' constatate e, ove occorra, a depositare una descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni modificati. 3) Ogni notificazione fatta a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, deve essere motivata e indicare, se del caso, tutti i motivi che ostano alla concessione del brevetto europeo. 4) Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione di esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto europeo e lo invita a pagare entro un termine di tre mesi le tasse di concessione e di stampa ed a presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. Se, entro detto termine, il richiedente ha manifestato il suo disaccordo sulla concessione del brevetto europeo in questo testo, la notificazione della divisione di esame e' considerata non fatta e l'esame viene ripreso. 5) La notificazione della divisione di esame contemplata al paragrafo 4 deve indicare gli Stati designati che esigono una traduzione in virtu' delle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1. 6) La decisione di concessione del brevetto europeo indica qual e' il testo della domanda di brevetto europeo in base al quale il brevetto europeo e' concesso. Regola 52 Concessione del brevetto europeo a piu' richiedenti Se persone differenti sono iscritte nel Registro europeo dei brevetti come titolari della domanda di brevetto europeo in Stati contraenti differenti, la divisione di esame concede il brevetto europeo, per ciascuno di detti Stati contraenti, al richiedente o ai richiedenti registrati come titolari dei diritti per questo Stato. Capitolo V FASCICOLO DEL BREVETTO EUROPEO Regola 53 Forma del fascicolo del brevetto europeo Le disposizioni della regola 49, paragrafi 1 e 2, si applicano al fascicolo del brevetto europeo. Il fascicolo menziona inoltre il termine entro il quale il brevetto europeo puo' essere oggetto di opposizione. Regola 54 Certificato di brevetto europeo 1) Appena il fascicolo del brevetto europeo e' stato pubblicato, l'Ufficio europeo dei brevetti rilascia al titolare del brevetto un certificato di brevetto europeo al quale il fascicolo e' unito. Il certificato di brevetto europeo attesta che il brevetto concesso per l'invenzione descritta nel fascicolo e' stato rilasciato per gli Stati contraenti designati nel fascicolo stesso alla persona nominata nel certificato. 2) Il titolare del brevetto europeo puo' chiedere duplicati del certificato di brevetto europeo pagando una tassa amministrativa. PARTE QUINTA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE Regola 55 Contenuto dell'atto di opposizione L'atto di opposizione deve contenere: a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede dell'opponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c); b) il numero del brevetto europeo contro il quale l'opposizione e' proposta, nonche' la designazione del suo titolare e il titolo dell'invenzione; c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si fa opposizione al brevetto europeo, i motivi sui quali l'opposizione e' fondata, nonche' i fatti e gli argomenti invocati a sostegno di questi motivi; d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario dell'opponente, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c). Regola 56 Registro dell'opposizione per irricevibilita' 1) Se la divisione di opposizione costata che l'opposizione non e' conforme alle disposizioni dell'articolo 99, paragrafo 1, della regola 1, paragrafo 1, e della regola 55, lettera c) oppure non designa il brevetto in causa in modo sufficiente, essa respinge l'opposizione dichiarandola irricevibile, a meno che l'opponente non abbia rimediato a questa irregolarita' prima della scadenza del termine di opposizione. 2) Se la divisione di opposizione costata che l'opposizione non e' conforme a disposizioni della regola 55 diverse da quelle previste nel paragrafo 1, essa ne fa notifica all'opponente invitandolo a rimediare alle irregolarita' costatate, entro un termine da essa assegnato. Se l'atto di opposizione non e' regolarizzato entro tale termine, la divisione di opposizione respinge l'opposizione dichiarandola irricevibile. 3) Ogni decisione mediante la quale un'opposizione e' respinta per irricevibilita' e' notificata, unitamente a una copia dell'atto di opposizione, al titolare del brevetto. Regola 57 Misure preparatorie all'esame dell'opposizione 1) Se l'opposizione e' ricevibile, la divisione di opposizione notifica al titolare del brevetto l'opposizione proposta e lo invita a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni e, se del caso, a proporre modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni. 2) Se piu' opposizioni sono state proposte, la divisione di opposizione notifica, contemporaneamente alla notificazione di cui al paragrafo 1, tali opposizioni agli altri opponenti. 3) La divisione di opposizione notifica le deduzioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi proposta alle altre parti e, se lo reputa opportuno, invita le parti a replicare entro un termine da essa assegnato. 4) In caso di domanda di intervento nella procedura di opposizione, la divisione di opposizione puo' esimersi dall'applicare le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. Regola 58 Esame dell'opposizione 1) Ogni notificazione effettuata in virtu' dell'articolo 101, paragrafo 2, nonche' ogni risposta sono notificate a tutte le parti. 2) In ogni notificazione che gli e' stata fatta in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 2, il titolare del brevetto europeo e' eventualmente invitato a depositare, ove occorra, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni in forma modificata. 3) Ove occorra, ogni notificazione fatta al titolare del brevetto europeo in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 2, deve essere motivata. Nella notificazione devono essere indicati eventualmente tutti i motivi che si oppongono al mantenimento del brevetto europeo. 4) Prima di prendere la decisione di mantenere il brevetto europeo nella sua forma modificata, la divisione di opposizione notifica alle parti che essa intende mantenere il brevetto cosi' modificato e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale essa intende mantenere il brevetto. 5) In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di opposizione, l'esame dell'opposizione puo' essere proseguito; nel caso contrario, la divisione di opposizione, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto europeo a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. 6) La notificazione della divisione di opposizione di cui al paragrafo 5 deve indicare gli Stati contraenti designati che esigono una traduzione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1. 7) Nella decisione di mantenimento del brevetto europeo nella sua forma modificata e' indicato il testo sulla cui base il brevetto europeo e' stato mantenuto. Regola 59 Richiesta di documenti Se, nel corso della procedura di opposizione, una parte menziona documenti che l'Ufficio europeo dei brevetti non possiede, questo Ufficio puo' esigere che detti documenti gli siano forniti entro un termine da esso assegnato. Se i documenti non sono forniti in tempo utile, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' non tener conto degli argomenti a sostegno dei quali essi sono invocati. Regola 60 Prosecuzione d'ufficio della procedura di opposizione 1) Se il titolare ha rinunciato al brevetto europeo per tutti gli Stati contraenti designati o se il brevetto e' decaduto per tutti questi Stati la procedura di opposizione puo' essere proseguita su richiesta dell'opponente; questa richiesta deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio europeo dei brevetti ha notificato all'opponente la rinuncia o la decadenza. 2) Se l'opponente muore o diventa incapace di agire, la procedura di opposizione puo' essere proseguita d'ufficio, anche senza la partecipazione dei suoi eredi o rappresentanti legali. La procedura puo' essere proseguita anche in caso di ritiro dell'opposizione. Regola 61 Trasferimento del brevetto europeo Le disposizioni della regola 20 si applicano al trasferimento del brevetto europeo durante il termine di opposizione o durante la procedura di opposizione. Regola 62 Forma del nuovo fascicolo del brevetto europeo nella procedura di opposizione Le disposizioni della regola 49, paragrafi 1 e 2, si applicano al nuovo fascicolo del brevetto europeo. Regola 63 Spese 1) La ripartizione delle spese e' stabilita nella decisione sull'opposizione. Vanno prese in considerazione unicamente le spese necessarie per una adeguata difesa dei diritti in causa. Nelle spese e' inclusa la rimunerazione dei rappresentanti delle parti. 2) Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese. Questa richiesta e' ricevibile soltanto quando la decisione per la quale la determinazione delle spese e' stata chiesta e' passata in giudicato. Per la determinazione delle spese, e' sufficiente che esse siano attendibili. 3) La richiesta di una decisione della divisione di opposizione sulla determinazione delle spese fatta dal cancelliere deve essere motivata e presentata per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro un mese dalla notifica della determinazione delle spese. Essa e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di determinazione delle spese. 4) La divisione di opposizione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 3 senza procedura orale. PARTE SESTA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE SESTA DELLA CONVENZIONE Regola 64 Contenuto dell'atto di ricorso L'atto di ricorso deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c); b) una richiesta che identifichi la decisione impugnata e indichi in quale misura si chiede che sia modificata o revocata. Regola 65 Rigetto del ricorso per irricevibilita' 1) Se il ricorso non e' conforme alle esigenze degli articoli 106, 107 e 108 e a quelle della regola 1, paragrafo 1, e della regola 64, lettera b), la commissione di ricorso lo respinge dichiarandolo irricevibile, a meno che non sia stato rimediato alle irregolarita' prima della scadenza, secondo i casi, dell'uno o dell'altro dei termini stabiliti all'articolo 108. 2) Se la commissione di ricorso costata che il ricorso non e' conforme alle disposizioni della regola 64, lettera a), essa ne fa notifica al ricorrente e lo invita a rimediare alle irregolarita' costatate entro un termine da essa assegnato. Se il ricorso non e' regolarizzato entro tale termine, la commissione di ricorso lo respinge dichiarandolo irricevibile. Regola 66 Esame di ricorso 1) Salvo diversa disposizione, sono applicabili alla procedura di ricorso le disposizioni relative alla procedura dinanzi all'organo che ha preso la decisione che forma oggetto del ricorso. 2) La decisione e' firmata dal presidente della commissione di ricorso e dal funzionario competente della cancelleria di detta commissione. La decisione contiene: a) l'indicazione che essa e' stata presa dalla commissione di ricorso; b) la data in cui e' stata presa; c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che vi hanno partecipato; d) la designazione delle parti e dei loro rappresentanti; e) le conclusioni delle parti; f) l'esposto conciso dei fatti; g) i motivi; h) il dispositivo, ivi compresa eventualmente la decisione concernente spese procedurali. Regola 67 Rimborso della tassa di ricorso Il rimborso della tassa di ricorso e' ordinato in caso di revisione pregiudiziale o quando la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, se il rimborso risponde a un criterio di equita' a motivo di un vizio di procedura sostanziale. Il rimborso e' ordinato, in caso di revisione pregiudiziale, dall'organo la cui decisione e' stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso. PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE SETTIMA DELLA CONVENZIONE Capitolo I DECISIONI E NOTIFICAZIONI DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI Regola 68 Forma delle decisioni 1) In una procedura orale dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono poi stese per iscritto e notificate alle parti. 2) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti contro le quali si puo' ricorrere devono essere motivate e contenere l'avvertimento che la decisione in causa puo' fare oggetto di un ricorso. L'avvertimento deve anche richiamare l'attenzione delle parti sul disposto degli articoli 106, 107 e 108 il cui testo va allegato. Le parti non possono invocare l'omissione di questo avvertimento. Regola 69 Costatazione della perdita di un diritto 1) Se l'Ufficio europeo dei brevetti costata che la perdita di un diritto, qualunque esso sia, risulta dalla convenzione senza che una decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo, che una decisione di concessione, di revoca o di mantenimento del brevetto europeo o che una decisione concernente un provvedimento istruttorio sia stata presa, esso ne fa notifica alla persona interessata conformemente alle disposizioni dell'articolo 119. 2) Se l'interessato ritiene che le conclusioni dell'Ufficio europeo dei brevetti non sono fondate, esso puo', entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, richiedere una decisione in materia dell'Ufficio europeo brevetti. Tale decisione e' presa solo qualora l'Ufficio europeo dei brevetti non condivida l'opinione dell'interessato; in caso contrario, l'Ufficio europeo dei brevetti informa l'interessato. Regola 70 Forma delle notificazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti Ogni notificazione dell'Ufficio europeo dei brevetti deve recare la firma e il nome del funzionario responsabile. L'apposizione di un bollo o del sigillo ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' fare le veci della firma e del nome del funzionario. Capitolo II PROCEDURA ORALE E ISTRUZIONE Regola 71 Citazione ad una procedura orale 1) La citazione delle parti ad una procedura orale conformemente all'articolo 116 fa menzione della disposizione del paragrafo 2 della presente regola. Salvo che le parti non si accordino su un termine piu' breve, il termine di citazione e' di almeno un mese. 2) Se una parte regolarmente citata dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti ad una procedura orale non e' comparsa, la procedura puo' essere proseguita in sua assenza. Regola 72 Istruzione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene necessario sentire parti, testimoni o esperti oppure procedere a un sopraluogo, esso prende all'uopo una decisione nella quale sono indicati il corrispondente mezzo di prova, i fatti pertinenti da provare, il giorno, l'ora e il luogo dell'istruzione. Se l'audizione di testimoni o di esperti e' stata chiesta da una parte, la decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce il termine entro il quale la parte che ha fatto la richiesta deve dichiarare a questo Ufficio nome e indirizzo dei testimoni ed esperti che essa desidera siano sentiti. 2) La citazione delle parti, dei testimoni o degli esperti stabilisce un termine di almeno un mese, salvo che gli interessati si accordino su un termine piu' breve. La citazione deve contenere: a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, nel quale devono essere precisati in particolare il giorno, l'ora ed il luogo dell'istruzione ordinata come pure i fatti sui quali le parti, testimoni ed esperti saranno sentiti; b) la designazione delle parti della procedura e l'indicazione dei diritti che spettano ai testimoni ed agli esperti in virtu' delle disposizioni della regola 74, paragrafi 2, 3 e 4; c) una indicazione secondo la quale ogni parte, ogni testimonio od ogni esperto puo' chiedere di essere sentito dalle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede, come pure un invito a comunicare all'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine assegnato da questo Ufficio, se e' disposto a comparire dinanzi a detto Ufficio. 3) Prima di essere sentiti, la parte, il testimonio o l'esperto vengono avvertiti che l'Ufficio europeo dei brevetti puo' chiedere alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio essi risiedono di sentirli nuovamente sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante. 4) Le parti possono assistere all'istruzione e fare domande pertinenti alle parti, testimoni ed esperti sentiti. Regola 73 Commissione di esperti 1) L'Ufficio europeo dei brevetti decide in quale forma devono essere presentate le relazioni degli esperti da esso designati. 2) Il mandato dell'esperto deve contenere: a) una descrizione precisa del suo incarico; b) il termine assegnatogli per la presentazione della relazione peritale; c) la designazione delle parti della procedura; d) l'indicazione dei diritti che gli spettano in virtu' delle disposizioni della regola 74, paragrafi 2, 3 e 4. 3) Le parti ricevono una copia della relazione peritale scritta. 4) Le parti possono ricusare gli esperti. Il competente organo dell'Ufficio europeo dei brevetti delibera sulla ricusazione. Regola 74 Spese dell'istruzione 1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' subordinare l'esecuzione dell'istruzione al deposito presso l'Ufficio stesso, ad opera della parte che ha chiesto questa istruzione, di una provvigione di cui esso fissa l'importo in base ad una stima delle spese. 2) I testimoni e gli esperti, che sono stati citati dall'Ufficio europeo dei brevetti e compaiono dinanzi ad esso, hanno diritto ad un rimborso adeguato delle loro spese di viaggio e di soggiorno. Una anticipazione su queste spese puo' essere loro concessa. La prima frase del presente paragrafo e' applicabile ai testimoni ed agli esperti che compaiono dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti senza che esso li abbia citati e che vengono sentiti in tale qualita'. 3) I testimoni che hanno diritto a un rimborso a norma del paragrafo 2 hanno inoltre diritto a una indennita' di mancato guadagno; gli esperti hanno diritto ad onorari per i loro lavori. Queste indennita' o questi onorari sono pagati ai testimoni o esperti dopo l'adempimento dei loro doveri o della loro missione. 4) Il Consiglio d'amministrazione determina le modalita' di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Il pagamento delle somme dovute a norma di detti paragrafi e' effettuato dall'Ufficio europeo dei brevetti. Regola 75 Conservazione della prova 1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo', su richiesta, procedere immediatamente ad una istruzione allo scopo di conservare la prova di fatti che possono essere rilevanti per una decisione che l'Ufficio dovra' presumibilmente prendere in merito ad una domanda di brevetto europeo o ad un brevetto europeo, se e' da temere che una fase successiva l'istruzione possa divenire piu' difficile o addirittura impossibile. La data dell'istruzione deve essere notificata al richiedente o al titolare del brevetto in tempo utile perche' possa parteciparvi. Questi puo' fare domande pertinenti. 2) La richiesta deve contenere: a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede della persona che fa la richiesta, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c); b) le indicazioni sufficienti per l'identificazione della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo in causa; c) l'indicazione dei fatti che rendono necessaria l'istruzione; d) l'indicazione del mezzo di prova; e) un esposto del motivo giustificante la presunzione secondo cui in una fase successiva l'istruzione potrebbe divenire piu' difficile o addirittura impossibile. 3) La richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di conservazione della prova. 4) Per la decisione in merito alla richiesta e per la conseguente istruzione e' competente l'organo dell'Ufficio europeo dei brevetti che sarebbe stato incaricato di prendere le decisioni per la quale i fatti da provare possono essere rilevanti. Sono applicabili le disposizioni della convenzione relative all'istruzione nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Regola 76 Verbale delle procedure orali e delle istruzioni 1) Nelle procedure orali e nelle istruzioni, si redige un verbale che contiene l'essenziale della procedura orale o dell'istruzione, le dichiarazioni pertinenti delle parti e le disposizioni delle parti, dei testimoni o degli esperti come anche il risultato del sopralluogo. 2) Il verbale della deposizione di un testimonio, di un esperto o di una parte e' letto in sua presenza o gli e' sottoposto per conoscenza. L'esecuzione di questa formalita' e l'approvazione della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale. Qualora il verbale non sia approvato, le osservazioni formulate sono menzionate. 3) Il verbale e' firmato dal funzionario che lo ha redatto e dall'agente che ha condotto la procedura orale o l'istruzione. 4) Le parti ricevono una copia del verbale. Capitolo III NOTIFICA Regola 77 Disposizioni generali relative alla notifica 1) Le notifiche previste nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti riguardano l'originale del documento da notificare ovvero una copia di questo documento certificata conforme dall'Ufficio europeo dei brevetti. Tuttavia, la certificazione non e' richiesta per le copie di documenti presentati dalle parti. 2) La notifica diretta avviene: a) per posta; b) mediante consegna nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti; c) mediante pubblicazione. 3) La notifica tramite il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente e' fatta conformemente alle disposizioni applicabili presso detto servizio nelle procedure nazionali. Regola 78 Notifica per posta 1) Le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive questo genere di notifica, sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le altre notifiche per posta, eccettuate quelle previste nel paragrafo 2, sono fatte mediante lettera raccomandata. 2) Le notifiche a destinatari che non hanno ne' domicilio ne' sede sul territorio di uno Stato contraente e non hanno nominato un mandatario conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, sono fatte consegnando alla posta il documento da notificare come lettera ordinaria che reca il piu' recente indirizzo del destinatario noto all'Ufficio europeo dei brevetti. La notifica e' considerata effettuata al momento della consegna alla posta, anche se la lettera e' rinviata al mittente per mancato recapito. 3) La notifica fatta per lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno e' considerata consegnata al destinatario nel decimo giorno che segue la consegna alla posta, a meno che il documento da notificare non gli sia pervenuto ovvero non gli sia pervenuto piu' tardi; in caso di contestazione, spetta all'Ufficio europeo dei brevetti provare che la lettera e' giunta a destinazione o, se del caso, stabilire la data della sua consegna al destinatario. 4) La notifica mediante lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno e' considerata effettuata anche se la lettera e' stata respinta. 5) Nella misura in cui la notifica per posta non e' interamente disciplinata dalle disposizioni della presente regola, alla medesima e' applicabile la legislazione dello Stato sul cui territorio la notifica e' effettuata. Regola 79 Notifica mediante consegna diretta La notifica puo' essere effettuata nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti mediante consegna diretta del documento da notificare al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notifica e' considerata effettuata anche se il destinatario rifiuta di accettare il documento da notificare o di accusarne ricevuta. Regola 80 Notifica mediante pubblicazione 1) Se non e' possibile conoscere l'indirizzo del destinatario, la notifica e' fatta mediante pubblicazione. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti determina le modalita' della pubblicazione come anche il giorno da cui decorre il termine di un mese alla scadenza del quale il documento e' considerato notificato. Regola 81 Notifica al mandatario o al rappresentante 1) Se un mandatario e' stato designato, le notifiche vengono indirizzate a questi. 2) Se piu' mandatari sono stati designati per una parte, e' sufficiente che la notifica sia fatta ad uno di essi. 3) Se piu' parti hanno un rappresentante comune, e' sufficiente che il documento sia notificato in unico esemplare al rappresentante comune. Regola 82 Irregolarita' nella notifica Se un documento e' pervenuto al destinatario e l'Ufficio europeo dei brevetti non e' in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento e' considerato notificato alla data in cui l'Ufficio europeo dei brevetti prova che e' stato ricevuto. Capitolo IV TERMINI Regola 83 Computo dei termini 1) I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi. 2) Il termine decorre dal giorno che segue quello in cui si e' prodotto l'evento in base al quale l'inizio del termine e' stabilito, evento che puo' essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, nel caso in cui l'atto e' notifica, l'evento considerato e' il ricevimento del documento notificato. 3) Se il termine e' di uno o piu' anni, esso scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese. 4) Se un termine e' di uno o piu' mesi, esso scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese. 5) Se il termine e' di uno o piu' settimane, esso scade, nella settimana da prendere in considerazione, il giorno omonimo di quello dell'evento. Regola 84 Durata dei termini La durata di un termine che, secondo la convenzione o il presente regolamento, deve essere assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a quattro mesi; in circostanze particolari, essa puo' essere di sei mesi al massimo. In taluni casi speciali, il termine puo' essere prorogato su richiesta presentata prima della sua scadenza. Regola 85 Proroga dei termini 1) Se un termine scade in un giorno in cui l'Ufficio europeo dei brevetti non e' aperto per ricevere il deposito di documenti o in un giorno in cui la corrispondenza ordinaria non e' distribuita nella localita' che ospita questo Ufficio, per motivi diversi da quelli citati nel paragrafo 2, il termine e' prorogato fino al primo giorno successivo in cui l'Ufficio europeo dei brevetti e' aperto per ricevere questo deposito e in cui la corrispondenza ordinaria e' distribuita. 2) Se un termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un'interruzione generale o in un giorno in cui essa e' perturbata in seguito a questa interruzione in uno Stato contraente o tra uno Stato contraente e l'Ufficio europeo dei brevetti, il termine e' prorogato fino al primo giorno successivo alla fine di questo periodo di interruzione o perturbazione per le parti che hanno il loro domicilio o la loro sede in questo Stato o che hanno designato mandatari aventi il loro domicilio professionale in questo Stato. Nel caso in cui lo Stato considerato e' lo Stato in cui l'Ufficio europeo dei brevetti ha la sua sede, la presente disposizione e' applicabile a tutte le parti. La durata di questo periodo e' indicata dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 3) I paragrafi 1 e 2 sono applicabili ai termini previsti dalla convenzione per gli atti da compiere presso l'amministrazione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b). Capitolo V MODIFICHE E CORREZIONI Regola 86 Modifica della domanda di brevetto europeo 1) A meno che non sia disposto altrimenti, il richiedente non puo' modificare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni di una domanda di brevetto europeo prima di aver ricevuto il rapporto di ricerca europea. 2) Dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca europea e prima di aver ricevuto la prima notificazione della divisione di esame, il richiedente puo', di propria iniziativa, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. 3) Dopo aver ricevuto la prima notificazione della divisione di esame, il richiedente puo', in propria iniziativa, modificare una sola volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni a condizione che la modifica e la risposta alla notificazione siano concomitanti. Ogni altra modificazione successiva e' subordinata all'autorizzazione della divisione di esame. Regola 87 Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti per Stati differenti Se l'Ufficio europeo dei brevetti costata che, riguardo a uno o parecchi degli Stati contraenti designati, il contenuto di una domanda di brevetto europeo anteriore e' compreso nello stato della tecnica a norma delle disposizioni dell'articolo 54, paragrafi 3 e 4, la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo puo' contenere, per questo Stato o per questi Stati, rivendicazioni e, se l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene necessario, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che essa o esso contiene per gli altri Stati contraenti designati. Regola 88 Correzione di errori dei documenti presentati all'Ufficio europeo dei brevetti Gli errori linguistici o di scrittura e le inesattezze contenuti nei documenti presentati all'Ufficio europeo dei brevetti possono essere rettificati su richiesta. Tuttavia, se la richiesta di rettifica concerne la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, la rettifica deve essere tanto evidente che si riconosca immediatamente che nessun testo diverso da quello rettificato ha potuto essere previsto dal richiedente. Regola 89 Rettifica di errori nelle decisioni Nelle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti, solo gli errori linguistici o di scrittura o gli errori manifesti possono essere rettificati. Capitolo VI INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA Regola 90 Interruzione della procedura 1) La procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e' interrotta: a) in caso di decesso o incapacita' di agire, sia del richiedente o del titolare del brevetto europeo, sia della persona abilitata, in virtu' del diritto nazionale del richiedente o del titolare del brevetto europeo, a rappresentare l'uno o l'altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sulla procura del mandatario designato in applicazione dell'articolo 134, la procedura e' interrotta soltanto su domanda del mandatario; b) se il richiedente o il titolare del brevetto europeo e' giuridicamente impedito di proseguire la procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a causa di un'azione intentata contro i suoi beni; c) in caso di decesso o di incapacita' del mandatario del richiedente o del titolare del brevetto europeo. 2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti conosce l'identita' della persona abilitata a proseguire dinanzi ad esso la procedura nei casi di cui, al paragrafo 1, lettera a) e b), esso indirizza a questa persona ed eventualmente alle altre parti, una notificazione nella quale e' indicato che la procedura sara' ripresa alla scadenza di un termine da esso assegnato. 3) Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), la procedura e' ripresa quando l'Ufficio europeo dei brevetti e' informato della nomina di un nuovo mandatario del richiedente o quando questo Ufficio ha notificato alle altre parti l'annuncio della nomina di un nuovo mandatario del titolare del brevetto europeo. Se, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo mandatario, esso indirizza al richiedente o al titolare del brevetto europeo una comunicazione nella quale indica che: a) nel caso in cui l'articolo 133, paragrafo 2, e' applicabile la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata o il brevetto europeo e' revocato, se l'annuncio non e' fatto nei due mesi che seguono la notifica di questa comunicazione, o che b) nei casi in cui l'articolo 133, paragrafo 2, non e' applicabile, la procedura e' ripresa con il richiedente o con il titolare del brevetto europeo a decorrere dal giorno della notifica di questa comunicazione. 4) I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del brevetto europeo alla data di interruzione della procedura, eccettuati il termine di presentazione della richiesta di esame, e il termine di pagamento delle tasse annuali, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa della procedura. Se questo giorno cade nei due mesi che precedono la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di esame, questa richiesta puo' ancora essere presentata fino allo scadere di un termine di due mesi a decorrere da detto giorno. Capitolo VII RINUNCIA AL RICUPERO FORZATO Regola 91 Rinuncia al ricupero forzato Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' rinunciare a ricorrere al ricupero forzato di una somma dovuta quando questa e' esigua o quando il ricupero e' troppo incerto. Capitolo VIII INFORMAZIONE DEL PUBBLICO Regola 92 Iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti 1) Sono iscritte nel Registro europeo dei brevetti le indicazioni seguenti: a) il numero della domanda di brevetto europeo; b) la data di deposito della domanda di brevetto europeo; c) il titolo dell'invenzione; d) il simbolo della classificazione assegnata alla domanda di brevetto europeo; e) gli Stati contraenti designati; f) cognome, nomi, indirizzo e domicilio o sede del richiedente o del titolare del brevetto europeo; g) cognome, nomi e indirizzo dell'inventore designato dal richiedente o dal titolare del brevetto europeo, a meno che l'inventore non abbia rinunciato, secondo la regola 18, paragrafo 3, ad essere designato come tale; h) cognome, nomi e indirizzo professionale del mandatario del richiedente o del titolare del brevetto europeo, contemplato nell'articolo 134; i) le indicazioni relative alla priorita' (data, Stato e numero di deposito della domanda anteriore); j) nel caso di divisione della domanda di brevetto europeo, i numeri delle domande divisionali europee; k) quando si tratta sia di domande divisionali europee, sia di nuove domande di brevetto europeo depositate a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), le indicazioni citate sotto le lettere a), b) e i) del presente paragrafo relative alla domanda di brevetto europeo iniziale; l) la data della pubblicazione della domanda di brevetto europeo e, eventualmente, la data di pubblicazione del rapporto di ricerca europea; m) la data di presentazione della richiesta di esame; n) la data in cui la domanda di brevetto europeo e' respinta, ritirata o considerata ritirata; o) la data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo; p) la data di decadenza del brevetto europeo in uno Stato contraente durante il termine di opposizione ed, eventualmente, fino alla data in cui la decisione relativa all'opposizione e' passata in giudicato; q) la data di deposito dell'atto di opposizione; r) la data e il tenore della decisione relativa all'opposizione; s) la data della sospensione e la data della ripresa della procedura nei casi di cui alla regola 13; t) la data dell'interruzione e la data della ripresa della procedura nel caso di cui alla regola 90; u) la data di una "restitutio in integrum" purche' una menzione sia stata iscritta conformemente alle lettere n) o r) del presente paragrafo; v) la presentazione di una richiesta all'Ufficio europeo dei brevetti, in applicazione dell'articolo 135; w) la costituzione di diritti sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo e il trasferimento di questi diritti purche' l'iscrizione di queste menzioni sia effettuata in applicazione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere che menzioni diverse da quelle previste nel paragrafo 1 vengano iscritte nel Registro europeo dei brevetti. 3) Su richiesta, estratti del Registro europeo dei brevetti vengono rilasciati previo pagamento di una tassa amministrativa. Regola 93 Documenti del fascicolo esclusi dalla consultazione pubblica I documenti del fascicolo esclusi dalla consultazione pubblica in conformita' all'articolo 128, paragrafo 4, sono: a) i documenti concernenti l'esclusione o la ricusazione di membri della commissione di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso; b) i progetti di decisione e di pareri, come anche tutti gli altri documenti che servono alla preparazione di decisioni e di pareri e non sono comunicati alle parti; c) i documenti concernenti la designazione dell'inventore se questi ha rinunciato ad essere designato come tale in virtu' della regola 18, paragrafo 3; d) qualsiasi altro documento che il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esclude dalla consultazione pubblica perche' la consultazione non risponderebbe ai fini d'informazione del pubblico per quanto concerne la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concesso in base ad essa. Regola 94 Modalita' della consultazione pubblica 1) La consultazione pubblica dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei concerne sia i documenti originali sia le copie di essi. Essa e' soggetta al pagamento di una tassa amministrativa. 2) La consultazione pubblica avviene nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti. Tuttavia, su richiesta, la consultazione pubblica di copie dei fascicoli avviene nei locali del servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente sul cui territorio la persona che ha fatto la richiesta ha il suo domicilio o la sua sede. 3) Su richiesta, la consultazione pubblica e' concessa rilasciando copie dei documenti dei fascicoli. Una tassa deve essere pagata per lo ottenimento di queste copie. 4) Su richiesta, l'Ufficio europeo dei brevetti rilascia copie certificate conformi della domanda di brevetto europeo previo pagamento di una tassa amministrativa. Regola 95 Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli Salve le restrizioni previste dall'articolo 128, paragrafi 1, 2, 3 e 4 e dalla regola 93, l'Ufficio europeo dei brevetti puo', su richiesta, comunicare informazioni contenute nei fascicoli delle domande di brevetto europeo o dei brevetti europei previo pagamento di una tassa amministrativa. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' esigere che si faccia uso della possibilita' di ricorrere alla consultazione pubblica qualora lo ritenga opportuno in considerazione della quantita' di informazioni da fornire. Regola 96 Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere la comunicazione a terzi o la pubblicazione delle indicazioni di cui all'articolo 128, paragrafo 5, e la forma per questa comunicazione o per questa pubblicazione. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere la pubblicazione di rivendicazioni nuove o modificate, che sono state depositate dopo la scadenza del termine di cui alla regola 49, paragrafo 3, e la forma per questa pubblicazione, come anche la pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti di un avviso concernente taluni punti particolari di tali rivendicazioni. Capitolo IX ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA Regola 97 Comunicazioni tra l'Ufficio europeo dei brevetti e le amministrazioni degli Stati contraenti 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti corrispondono direttamente quando le comunicazioni che essi si scambiano derivano dall'applicazione delle disposizioni della convenzione. L'Ufficio europeo dei brevetti e le giurisdizioni o le altre amministrazioni degli Stati contraenti possono corrispondere tramite i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti. 2) Le spese derivanti da ogni comunicazione di cui al paragrafo 1 vanno sostenute dall'amministrazione che ha fatto la comunicazione; queste comunicazioni non sono soggette ad alcuna tassa. Regola 98 Comunicazione dei fascicoli ai tribunali e alle amministrazioni degli Stati contraenti o tramite questi organi 1) La comunicazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo o di brevetti europei ai tribunali e alle amministrazioni degli Stati contraenti concerne i documenti originali o le copie di essi; non e' applicabile la regola 94. 2) Le giurisdizioni e i pubblici ministeri degli Stati contraenti possono, nel corso di procedure vertenti dinanzi ad essi, comunicare a terzi i fascicoli o le copie di fascicoli trasmessi dall'Ufficio europeo dei brevetti. Queste comunicazioni sono fatte nelle condizioni previste dall'articolo 128; la tassa amministrativa non viene riscossa. 3) L'Ufficio europeo dei brevetti segnala alle istanze precitate, trasmettendo loro detti inserti e copie, a quali restrizioni, derivanti dall'articolo 128, paragrafi 1 e 4, sia sottoposta la comunicazione a terzi di un fascicolo di domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo. Regola 99 Procedura delle rogatorie 1) Ogni Stato contraente designa una autorita' centrale che assume l'incarico di ricevere le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e di trasmetterle all'autorita' competente per l'esecuzione. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti redige le rogatorie nella lingua dell'autorita' o allega a queste rogatorie una traduzione nella lingua di detta autorita'. 3) Salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, l'autorita' competente applica le leggi del suo paese per quanto concerne la procedura da seguire in dette rogatorie. Essa applica in particolare i mezzi coercitivi appropriati conformemente alle leggi del suo paese. 4) In caso di incompetenza dell'autorita' rogata, le rogatorie sono trasmesse d'ufficio e senza indugio all'autorita' centrale di cui al paragrafo 1. L'autorita' centrale trasmette le rogatorie, secondo i casi, ad un'altra autorita' competente di questo Stato oppure all'Ufficio europeo dei brevetti qualora nessuna autorita' sia competente in questo Stato. 5) L'Ufficio europeo dei brevetti e' informato circa la data e il luogo in cui si procedera' all'istruzione o a qualsiasi altro atto giudiziale e ne informa le parti, i testimoni e gli esperti interessati. 6) Su richiesta dell'Ufficio europeo dei brevetti, l'autorita' competente autorizza i membri dell'organo interessato ad assistere alla esecuzione e ad interrogare qualsiasi persona che fa una deposizione sia direttamente sia per il tramite della autorita'. 7) L'esecuzione di rogatorie non puo' condurre al rimborso di tasse o di spese di alcun genere. Tuttavia, lo Stato nel quale le rogatorie sono eseguite ha il diritto di esigere dall'Organizzazione il rimborso delle indennita' corrisposte agli esperti e agli interpreti e delle spese derivanti dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 6. 8) Se la legge applicata dall'autorita' competente obbliga le parti a raccogliere le prove e se detta autorita' non e' in grado di eseguire le rogatorie, questa autorita' puo', con il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti, incaricarne una persona abilitata a tal fine. Quando chiede il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti, l'autorita' competente indica l'importo approssimativo delle spese che questo intervento procurerebbe. Il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti implica per l'Organizzazione l'obbligo di rimborsare queste spese; in assenza di tale consenso, l'Organizzazione e' tenuta a rimborsare queste spese. Capitolo X RAPPRESENTANZA Regola 100 Designazione di un rappresentante comune 1) Se una domanda di brevetto europeo e' depositata da piu' persone e se la richiesta di concessione del brevetto europeo non designa un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella richiesta e' considerato come rappresentante comune. Tuttavia, se uno dei richiedenti e' tenuto a designare un mandatario abilitato, questo mandatario e' considerato come rappresentante comune, a meno che il richiedente citato per primo non abbia designato un mandatario abilitato. Queste disposizioni sono applicabili a terzi che intervengono congiuntamente per proporre una opposizione o una richiesta d'intervento nonche' ai contitolari di un brevetto europeo. 2) Se, nel corso della procedura, avviene un trasferimento di diritti in favore di piu' persone e se queste persone non hanno designato un rappresentante comune, e' applicabile il paragrafo 1. Se la sua applicazione e' impossibile, l'Ufficio europeo dei brevetti invita gli aventi diritto a designare, entro un termine di due mesi, un rappresentante comune. Se non si risponde a questo invito, l'Ufficio europeo dei brevetti designa un rappresentante comune. Regola 101 Procura 1) I rappresentanti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti depositano presso questo Ufficio una procura firmata che deve essere introdotta nel fascicolo. La procura e' conferita sia per una o piu' domande di brevetto o per piu' brevetti, essa deve essere presentata in altrettanti esemplari. 2) Ogni persona puo' conferire una procura generale autorizzante un mandatario a rappresentarla per tutti gli affari di brevetto che la concernono. Questa procura puo' essere depositata in un solo esemplare. 3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere, con una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, la forma e il contenuto: a) della procura, per la rappresentanza di persone di cui all'articolo 133, paragrafo 2, e b) della procura generale. 4) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti e' informato della nomina di un mandatario, la procura di questo mandatario deve essere depositata presso l'Ufficio entro un termine di due mesi a decorrere da detta informazione. Se la procura non e' depositata entro il termine, gli atti compiuti dal mandatario, escluso il deposito di una domanda di brevetto, sono considerati come non avvenuti. 5) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili alla revoca della procura. 6) Il rappresentante il cui mandato e' estinto continua ad essere considerato rappresentante finche' l'estinzione del mandato non e' stata notificata all'Ufficio europeo dei brevetti. 7) Salvo contraria disposizione della procura, questa non si estingue, nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti, con la morte del mandante. 8) Se una persona designa piu' mandatari, questi possono agire, malgrado una disposizione contraria della procura, sia congiuntamente, sia separatamente. Regola 102 Modificazione della lista dei mandatari abilitati 1) A sua richiesta, ogni mandatario abilitato viene radiato dalla lista dei mandatari abilitati. 2) Dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 163, paragrafo 1, ogni mandatario abilitato puo' essere radiato soltanto: a) in caso di morte o di incapacita' di agire; b) se non possiede piu' la cittadinanza di uno Stato contraente, a meno che il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti non abbia consentito una deroga conformemente all'articolo 134, paragrafo 6; c) se non ha piu' il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti. 3) A sua richiesta, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualora i motivi per i quali era stata radiata non sussistono piu'. PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE OTTAVA, DECIMA E UNDICESIMA DELLA CONVENZIONE Regola 103 Informazione del pubblico in caso di trasformazione 1) I documenti allegati alla richiesta di trasformazione, in applicazione dell'articolo 136, sono messi a disposizione del pubblico dal servizio centrale della proprieta' industriale nelle stesse condizioni e negli stessi limiti che i documenti relativi alla procedura nazionale. 2) Nel fascicolo del brevetto nazionale che risulta dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo, questa domanda deve essere indicata. Regola 104 Trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio europeo dei brevetti Se una domanda di brevetto internazionale e' depositata presso l'amministrazione di uno Stato contraente per essere trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti che funge da Ufficio ricevente, lo Stato contraente deve prendere i provvedimenti utili affinche' la domanda pervenga all'Ufficio europeo dei brevetti al piu' tardi due settimane prima della scadenza del tredicesimo mese dal suo deposito oppure, se una priorita' e' rivendicata, dalla data di priorita'. Regola 105 Limitazioni concernenti l'esame 1) Le limitazioni imposte all'esame delle domande di brevetto europeo a norma dell'articolo 162, come anche l'abolizione di queste limitazioni, sono menzionate nel Bollettino europeo dei brevetti. 2) I rami della tecnica per i quali le domande di brevetto europeo sono trattate sono stabiliti con riferimento alla classificazione internazionale. Regola 106 Modificazione della lista dei mandatari abilitati durante il periodo transitorio 1) Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 163, paragrafo 1, il servizio centrale della proprieta' industriale procede al ritiro dell'attestato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 di detto articolo: a) nei casi di cui alla regola 102, paragrafo 2; b) nel caso in cui altre condizioni richieste per il rilascio dell'attestato a norma della legislazione nazionale dello Stato contraente considerata non sono piu' soddisfatte. 2) Il servizio centrale della proprieta' industriale notifica il ritiro dell'attestato all'Ufficio europeo dei brevetti. Quest'ultimo procede allora alla radiazione d'ufficio, salvo in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5. 3) E' applicabile la disposizione della regola 102, paragrafo 1. 4) Ogni persona radiata sara' nuovamente iscritta, a sua richiesta nella lista dei mandatari abilitati se produce un attestato del servizio centrale della proprieta' industriale che comprovi che i motivi che avevano provocato il ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 1 non esistono piu'.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)