LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Articolo 164 Regolamento di esecuzione e protocolli 1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita', il protocollo relativo alla centralizzazione e il protocollo interpretativo dell'articolo 69 costituiscono parte integrante della presente convenzione. 2) In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione il testo dei regolamento di esecuzione, fa fede il primo di tali testi.

Convenzione-art. 165

Articolo 165 Firma - Ratifica 1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974 alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti che sono stati informati di questa conferenza e della possibilita' loro offerta di parteciparvi. 2) La presente convenzione e' sottoposta a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Convenzione-art. 166

Articolo 166 Adesione 1) La presente convenzione e' aperta all'adesione: a) degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1; b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione. 2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, puo' nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa. 3) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Convenzione-art. 167

Articolo 167 Riserve 1) Ogni Stato contraente puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, formulare unicamente le riserve di cui al paragrafo 2. 2) Ogni Stato contraente puo' riservarsi la facolta' di disporre: a) che i brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione ai prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, non hanno effetto o possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; questa riserva lascia impregiudicata la protezione conferita dal brevetto nella misura in cui esso concerne un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione di un prodotto chimico, ovvero un procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico o alimentare; b) che i brevetti europei, nella misura in cui essi concernono i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 53, lettera b), non hanno effetto e possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; c) che i brevetti europei hanno una durata inferiore a venti anni conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; d) che esso non e' vincolato dal protocollo relativo al riconoscimento. 3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti durante un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il paragrafo 2, lettera a) e b), il Consiglio d'amministrazione, puo', nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo, per tutte o per parte delle riserve fatte, a condizione che questo Stato presenti, al piu' tardi un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, una domanda motivata che permetta al Consiglio d'amministrazione di decidere che questo Stato non e' in grado di rinunciare alla riserva della scadenza del periodo di dieci anni. 4) Ogni Stato contraente che ha fatto una riserva la ritira appena le circostanze lo permettano. Il ritiro delle riserve e' fatto mediante notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania e prende effetto un mese dopo la data di ricevimento della notificazione. 5) Ogni riserva fatta in virtu' del paragrafo 2, lettere a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti. 6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo e' stato prorogato, alla fine della proroga.

Convenzione-art. 168

Articolo 168 Campo d'applicazione territoriale 1) Ogni Stato contraente puo' dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione e' applicabile a una o piu' territori per i quali esso assume la responsabilita' delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto. 2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione e' effettuata in una notificazione successiva al deposito lo strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.

Convenzione-art. 169

Articolo 169 Entrata in vigore 1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180.000 per il complesso di detti Stati. 2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Convenzione-art. 170

Articolo 170 Quota d'ammissione 1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sara' rimborsata. 2) La quota d'ammissione e' pari al 5 per cento dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovuta dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, valido alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto. 3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce e' quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'unico esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.

Convenzione-art. 171

Articolo 171 Durata della convenzione La presente convenzione e' stipulata per una durata illimitata.

Convenzione-art. 172

Articolo 172 Revisione 1) La presente convenzione puo' essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti. 2) La conferenza e' preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa puo' validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza, e votanti. L'astensione non e' considerata come voto. 3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o l'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita. 4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduto, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.

Convenzione-art. 173

Articolo 173 Controversie tra Stati contraenti 1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d'amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2) Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante delle parti.

Convenzione-art. 174

Articolo 174 Denuncia Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia e' notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.

Convenzione-art. 175

Articolo 175 Riserva dei diritti acquisiti 1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, e dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtu' di questa convenzione rimangono impregiudicati. 2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, fosse ad esso applicabile. 3) Le disposizioni del paragrafo 2) sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione e' in corso o il termine di opposizione non e' scaduto. 4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.

Convenzione-art. 176

Articolo 176 Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione 1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario. 2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1 cosi' come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da quello Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme e' quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.

Convenzione-art. 177

Articolo 177 Lingue della convenzione 1) La presente convenzione e' redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede. 2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.

Convenzione-art. 178

Articolo 178 Trasmissioni e modificazioni 1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti. 2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a) le firme; b) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; c) ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167; d) ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168; e) la data di entrata in vigore della presente convenzione; f) ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto. 3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione. Fatta a Monaco, il cinque ottobre millenovecentosettantatre. (Seguono le firme)

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