LEGGE 26 maggio 1978, n. 260
Articolo 58 Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo Ogni persona fisica o giuridica ed ogni societa' assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa puo' richiedere un brevetto europeo.
Convenzione-art. 59
Articolo 59 Piu' richiedenti La domanda di brevetto europeo puo' anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da piu' richiedenti che designano Stati contraenti diversi.
Convenzione-art. 60
Articolo 60 Diritto al brevetto europeo 1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore e' un impiegato, il diritto al brevetto europeo e' definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato svolge la sua attivita' principale; se lo Stato sul cui territorio si svolge l'attivita' principale non puo' essere determinato, il diritto applicabile e' quello dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene. 2) Se piu' persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito e' piu' remota; tuttavia, questa disposizione e' applicabile unicamente se la prima domanda e' stata pubblicata a norma dell'articolo 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale e' stata pubblicata. 3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente e' considerato come persona abilitata ad esercitare il diritto al brevetto europeo.
Convenzione-art. 61
Articolo 61 Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata 1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo ad una persona contemplata nell'articolo 60, paragrafo 1, diversa dal richiedente, e se il brevetto europeo non e' ancora stato concesso, questa persona puo', entro un termine di tre mesi dopo che la decisione e' passata in giudicato, e per quanto concerne gli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo nei quali la decisione e' stata presa o riconosciuta oppure deve essere riconosciuta a norma del protocollo relativo al riconoscimento, allegato alla presente convenzione: a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda, b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione, oppure c) domandare il rigetto della domanda. 2) Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, sono applicabili ad ogni nuova domanda depositata a norma delle disposizioni del paragrafo 1. 3) Le procedure per l'applicazione del paragrafo 1, le disposizioni particolari applicabili alla nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma del paragrafo 1, come pure il termine per il pagamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione esigibili per questa nuova domanda, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 62
Articolo 62 Diritto dell'inventore di essere designato L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Convenzione-art. 63
Articolo 63 Durata del brevetto europeo 1) La durata del brevetto europeo e' di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. 2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali in caso di guerra o crisi comparabile ad essa in questo Stato.
Convenzione-art. 64
Articolo 64 Diritti conferiti dal brevetto europeo 1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale e' stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato. 2) Se l'oggetto del brevetto europeo e' un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento. 3) Ogni contraffazione del brevetto europeo e' valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.
Convenzione-art. 65
Articolo 65 Traduzione del fascicolo del brevetto europeo 1) Ogni Stato contraente puo' prescrivere che, qualora il testo in cui l'Ufficio europeo dei brevetti intenda concedere un brevetto europeo per questo Stato o mantenere per detto Stato un brevetto europeo in forma modificata non e' redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare al servizio centrale della proprieta' industriale una traduzione di questo testo in una di queste lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 97, paragrafo, lettera b), o, eventualmente, del termine di cui all'articolo 102, paragrafo 3, lettera b), a meno che lo Stato considerato non conceda un termine piu' lungo. 2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 puo' prescrivere che il richiedente o il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da questo Stato, interamente o in parte le spese di pubblicazione della traduzione. 3) Ogni Stato contraente puo' prescrivere che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto e' considerato senza effetto sin dall'origine in questo Stato.
Convenzione-art. 66
Articolo 66 Valore di deposito nazionale del deposito europeo La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito e' stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un deposito nazionale regolare, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorita' invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.
Convenzione-art. 67
Articolo 67 Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione 1) A decorrere dalla sua pubblicazione a norma dell'articolo 93, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto quale e' stata pubblicata, la protezione prevista all'articolo 64. 2) Ogni Stato contraente puo' disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisce la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non puo' essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato connette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Comunque, ogni Stato contraente deve quanto meno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente puo' esigere una indennita' ragionevole, stabilita secondo le circostanze, dalle persone che hanno utilizzato, in questo Stato contraente, l'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, nelle condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilita' se si trattasse di una contraffazione di un brevetto nazionale. 3) Ogni Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo puo' disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 e' conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente oppure, se lo Stato in questione ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua: a) e' stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale, oppure b) e' stata comunicata alla persona che utilizza, in detto Stato, l'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo. 4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati come nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo e' stata ritirata, o e' considerata come ritirata, o e' stata respinta in virtu' di una decisione passata in giudicato. Cio' vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione e' stata ritirata o e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 68
Articolo 68 Effetti della revoca del brevetto europeo La domanda di brevetto europeo come pure il brevetto europeo che ne e' risultato sono considerati come non aver avuto sin dall'origine, in tutto o in parte, gli effetti di cui agli articoli 64 e 66, secondo che il brevetto sia stato revocato totalmente o parzialmente in una procedura di opposizione.
Convenzione-art. 69
Articolo 69 Limiti della protezione 1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni. 2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferito dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni presentate da ultimo contenute nella pubblicazione di cui all'articolo 93. Tuttavia, il brevetto europeo quale e' stato concesso o modificato in una procedura di opposizione determina retroattivamente i limiti della protezione sempreche' essa non sia estesa.
Convenzione-art. 70
Articolo 70 Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo che fa fede 1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura e' il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti. 2) Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, il testo depositato inizialmente e' preso in considerazione per determinare, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non e' stato esteso oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata. 3) Ogni Stato contraente puo' disporre che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come prescritta nella presente convenzione, venga considerata in questo Stato come testo che fa fede, salvo nei casi di azione di nullita', se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da detta domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura. 4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione secondo il paragrafo 3, a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda o del brevetto. Questa traduzione riveduta non ha effetto giuridico finche' non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2 dell'articolo 67, paragrafo 3; b) puo' disporre che chiunque, in questo Stato, abbia in buona fede incominciato a utilizzare un'invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo, senza che questa utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, puo', a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta ha effetto giuridico, continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.
Convenzione-art. 71
Articolo 71 Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo puo' essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o piu' Stati contraenti designati.
Convenzione-art. 72
Articolo 72 Cessione La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.
Convenzione-art. 73
Articolo 73 Licenza contrattuale La domanda di brevetto europeo puo' essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.
Convenzione-art. 74
Articolo 74 Diritto applicabile Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' e' soggetta in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.
Convenzione-art. 75
Articolo 75 Deposito della domanda di brevetto europeo 1) La domanda di brevetto europeo puo' essere depositata: a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia, oppure b) presso il servizio centrale della proprieta' industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di questo Stato lo consente. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente: a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorita' competenti di detto Stato, oppure b) prescrivono che ogni domanda di brevetto deve dapprima essere depositata presso un'autorita' nazionale o fanno dipendere il deposito diretto presso un'altra autorita' da un'autorizzazione preventiva. 3) Uno Stato contraente non puo' prescrivere ne' autorizzare il deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo presso un'autorita' contemplata al paragrafo 1, lettera b).
Convenzione-art. 76
Articolo 76 Domande divisionali europee 1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia. Essa puo' essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; nella misura in cui questa esigenza e' soddisfatta, la domanda divisionale e' considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorita'. 2) Una domanda divisionale di brevetto europeo puo' designare soltanto Stati contraenti gia' designati nella domanda iniziale. 3) La procedura per l'applicazione del paragrafo 1, le condizioni che una domanda divisionale deve soddisfare come pure il termine per il versamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 77
Articolo 77 Trasmissione della domanda di brevetto europeo 1) Il servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente e' tenuto a trasmettere all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine piu' breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti dello Stato. 2) Gli Stati contraenti prendono tutti i provvedimenti utili affinche' le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, vengano trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti entro sei settimane a decorrere dal loro deposito. 3) Le domande di brevetto europeo che necessitano di un esame per determinare se vanno tenute segrete devono essere trasmesse in un tempo utile affinche' pervengano all'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorita'. 4) Una domanda di brevetto europeo il cui oggetto e' tenuto segreto non e' trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti. 5) Le domande di brevetto europeo che non pervengono all'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorita', sono considerate ritirate. Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono rimborsate.
Convenzione-art. 78
Articolo 78 Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare 1) La domanda di brevetto europeo deve contenere: a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo; b) una descrizione dell'invenzione; c) una o piu' rivendicazioni; d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; e) un estratto. 2) Per la domanda di brevetto europeo si devono pagare, entro un mese a decorrere dal deposito della domanda, la tassa di deposito e la tassa di ricerca. 3) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 79
Articolo 79 Designazione degli Stati contraenti 1) Lo Stato contraente o gli Stati contraenti nel quale o nei quali si chiede che l'invenzione sia protetta devono essere designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo. 2) La designazione di uno Stato contraente implica il pagamento della tassa di designazione. La tassa di designazione deve essere pagata entro il termine di dodici mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorita'; in questo secondo caso, il pagamento puo' essere effettuato fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, se questo termine scade dopo il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di priorita'. 3) La designazione di uno Stato contraente puo' essere ritirata fino alla concessione del brevetto europeo. Il ritiro della designazione di tutti gli Stati contraenti equivale al ritiro della domanda di brevetto europeo. Le tasse di designazione non sono rimborsate.
Convenzione-art. 80
Articolo 80 Data di deposito La data di deposito della domanda di brevetto europeo e quella in cui la documentazione presentata dal richiedente contiene: a) una indicazione secondo la quale un brevetto europeo e' richiesto; b) la designazione di almeno uno Stato contraente; c) indicazioni che permettono di identificare il richiedente; d) una descrizione e una o piu' rivendicazioni in una delle lingue contemplate all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche se la descrizione e le rivendicazioni non sono conformi alle altre esigenze della presente convenzione.
Convenzione-art. 81
Articolo 81 Designazione dell'inventore La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non e' l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.
Convenzione-art. 82
Articolo 82 Unita' dell'invenzione La domanda di brevetto europeo puo' concernere una sola invenzione ovvero piu' invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.
Convenzione-art. 83
Articolo 83 Esposizione dell'invenzione L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinche' un esperto del ramo possa attuarla.
Convenzione-art. 84
Articolo 84 Rivendicazioni Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
Convenzione-art. 85
Articolo 85 Estratto L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non puo' venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3.
Convenzione-art. 86
Articolo 86 Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo 1) Tasse annuali devono essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti, in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, per le domande di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno, computato a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti. 2) Se il pagamento di una tassa annuale non e' stata effettuato alla scadenza, questa tassa puo' ancora essere validamente pagata entro i sei mesi che seguono la scadenza pagando contemporaneamente una soprattassa. 3) Se la tassa annuale e, eventualmente, la soprattassa, non e' stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata. L'Ufficio europeo dei brevetti e' il solo organo abilitato a prendere questa decisione. 4) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui e' pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.
Convenzione-art. 87
Articolo 87 Diritto di priorita' 1) Chiunque ha regolarmente depositato, in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di certificato di utilita' o di certificato d'inventore, o il suo avente causa, fruisce durante dodici mesi a decorrere dalla prima domanda di un diritto di priorita' per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione. 2) E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali, ivi compresa la presente convenzione. 3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda e' stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. 4) E' considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorita', una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti ne' servito di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. La domanda anteriore non potra' allora piu' servire di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. 5) Se il primo deposito e' stato effettuato in uno Stato che non fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicabili soltanto nella misura in cui, secondo una comunicazione pubblica del Consiglio d'amministrazione, questo Stato, in virtu' di accordi bilaterali o plurilaterali, concede in base a un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti, come pure in base a un primo deposito effettuato in o per ciascuno Stato contraente, un diritto di priorita' assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.
Convenzione-art. 88
Articolo 88 Rivendicazione di priorita' 1) Il richiedente un brevetto europeo che vuole avvalersi della priorita' di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorita', una copia della domanda anteriore e, se la lingua di questa domanda non e' una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione della domanda anteriore in una di queste lingue ufficiali. La procedura per l'applicazione di queste disposizioni e' prescritta dal regolamento di esecuzione. 2) Priorita' multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se esse provengono da Stati diversi. Priorita' multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorita' multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorita' incominciano a decorre dalla data della priorita' piu' remota. 3) Se una o piu' priorita' sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorita' copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorita' e' rivendicata. 4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorita' e' rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, e' sufficiente, per il riconoscimento della priorita', che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.
Convenzione-art. 89
Articolo 89 Effetti del diritto di priorita' Per effetto del diritto di priorita', la data di priorita' e' considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2.
Convenzione-art. 90
Articolo 90 Esame del deposito 1) La sezione di deposito esamina: a) se la domanda di brevetto europeo soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito; b) se le tasse di deposito e di ricerca sono pagate in tempo utile, e c) se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda di brevetto europeo nella lingua della procedura e' stata presentata in tempo utile. 2) Se una data di deposito non puo' essere riconosciuta, la sezione di deposito invita il richiedente a correggere, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione, le irregolarita' costatate. Se il richiedente non rimedia in tempo utile a queste irregolarita', la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo. 3) Se le tasse di deposito e di ricerca non sono state pagate in tempo utile o se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda nella lingua della procedura non e' stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 91
Articolo 91 Esame della domanda di brevetto europeo riguardo a talune irregolarita' 1) Se una data di deposito e' stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo e se la domanda non e' considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la sezione di deposito esamina: a) se sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 133, paragrafo 2; b) se la domanda soddisfa le condizioni formali previste dal regolamento di esecuzione per l'applicazione della presente disposizione; c) se l'estratto e' stato presentato; d) se la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa, per quanto concerne il suo contenuto, le disposizioni imperative del regolamento di esecuzione e, se del caso, sono state soddisfatte le esigenze della presente convenzione relative alla rivendicazione di priorita'; e) se le tasse di designazione sono state pagate; f) se la designazione dell'inventore e' stata fatta in conformita' all'articolo 81; g) se i disegni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera d) sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda. 2) Se constata l'esistenza d'irregolarita' alle quali si puo' rimediare, la sezione di deposito da' al richiedente, in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la possibilita' di rimediare a queste irregolarita'. 3) Se il richiedente non rimedia, in conformita' alle disposizioni del regolamento d'esecuzione, alle irregolarita' costatate durante l'esame in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) c) e d), la domanda di brevetto europeo e' respinta; se le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) concernono il diritto di priorita', la loro inosservanza implica la perdita di questo diritto per la domanda. 4) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), la tassa di designazione per uno Stato designato non e' stata pagata in tempo utile, questa designazione e' considerata ritirata. 5) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f), il richiedente non ha rimediato alla mancanza della designazione dell'inventore in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, salve le eccezioni da esso previste, entro il termine di sedici mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di priorita', la domanda di brevetto e' considerata ritirata. 6) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera g), i disegni non sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda e se non sono stati presi provvedimenti secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per rimediare a questa situazione, la data di deposito della domanda sara' quella alla quale i disegni sono stati presentati oppure i riferimenti ai disegni saranno considerati come soppressi, a scelta del richiedente, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 92
Articolo 92 Redazione del rapporto di ricerca europea 1) Se una data di deposito e' stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo, e se la domanda non e' considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la divisione di ricerche redige il rapporto di ricerca europea nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti. 2) Subito dopo la sua redazione, il rapporto di ricerca europea e' trasmesso al richiedente assieme alle copie di tUtti i documenti citati.
Convenzione-art. 93
Articolo 93 Pubblicazione della domanda di brevetto europeo 1) La domanda di brevetto europeo e' pubblicata il piu' presto possibile dopo la scadenza del termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di questa priorita'. Tuttavia, su domanda del richiedente, essa puo' essere pubblicata prima della scadenza di questo termine. Questa pubblicazione e quella del fascicolo del brevetto europeo sono effettuate contemporaneamente allorche' la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo ha preso effetto prima della scadenza di detto termine. 2) Questa pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni, ognuno di questi documenti quale e' stato depositato, come pure il rapporto di ricerca europea e l'estratto, se questi ultimi documenti sono disponibili prima che siano terminati i preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto di ricerca europea e l'estratto non sono stati pubblicati assieme alla domanda, essi saranno pubblicati separatamente.
Convenzione-art. 94
Articolo 94 Richiesta di esame 1) Su richiesta presentata per iscritto, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione. 2) La richiesta d'esame puo' essere formulata dal richiedente entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. La richiesta e' considerata come formulata soltanto se la tassa di esame e' stata pagata. Essa non puo' essere ritirata. 3) Se la richiesta non e' formulata prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 95
Articolo 95 Proroga del termine di presentazione della richiesta di esame 1) Il Consiglio d'amministrazione puo' prorogare il termine di presentazione della richiesta di esame se e' accertato che le domande di brevetto europeo non possono essere istruite in tempo utile. 2) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso puo' decidere che i terzi saranno abilitati a presentare la richiesta di esame. In tal caso, esso inserisce nel regolamento di esecuzione le disposizioni appropriate. 3) Ogni decisione del Consiglio d'amministrazione relativa alla proroga del termine concerne soltanto le domande di brevetto europeo depositate dopo la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 4) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso e' tenuto a prendere provvedimenti per ristabilire il piu' rapidamente possibile il termine iniziale.
Convenzione-art. 96
Articolo 96 Esame della domanda di brevetto europeo 1) Se il richiedente di un brevetto europeo ha presentato la richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca europeo gli sia stato trasmesso, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita dopo la trasmissione del rapporto, a dichiarare, entro il termine che esso gli assegna, se conferma la sua domanda di brevetto europeo. 2) Se dall'esame risulta che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della convenzione, la divisione di esame invita il richiedente, nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione e ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue deduzioni entro il termine che essa gli assegna. 3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera agli inviti che gli sono stati indirizzati a norma dei paragrafi 1 o 2, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 97
Articolo 97 Rigetto della domanda o concessione del brevetto 1) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che questa domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che non siano previste dalla convenzione sanzioni diverse dal rigetto. 2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di concedere il brevetto europeo per gli Stati designati a condizione che: a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del richiedente sul testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo; b) siano state pagate le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione; c) siano state pagate le tasse annuali e, eventualmente, le soprattasse gia' esigibili. 3) Qualora le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto non siano state pagate in tempo utile, la domanda e' considerata ritirata. 4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto soltanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di questa concessione. Questa menzione e' pubblicata al piu' presto tre mesi dopo l'inizio del termine di cui al paragrafo 2, lettera b). 5) Il regolamento di esecuzione puo' disporre che il richiedente dovra' presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo 4 non puo' essere inferiore a cinque mesi. Se la traduzione non e' presentata in tempo utile, la domanda e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 98
Articolo 98 Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica contemporaneamente la menzione della concessione del brevetto europeo e il fascicolo del brevetto europeo contenente la descrizione, le rivendicazioni e se del caso, i disegni.
Convenzione-art. 99
Articolo 99 Opposizione 1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, chiunque puo' fare opposizione al brevetto europeo concesso, presso l'Ufficio europeo dei brevetti. L'opposizione deve essere proposta per iscritto e essere motivata. Essa e' considerata proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione. 2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nel quale esso produce i suoi effetti. 3) L'opposizione puo' essere proposta anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati. 4) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione. 5) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa e' iscritta nel registro dei brevetti, a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare, essa viene, su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.
Convenzione-art. 100
Articolo 100 Cause d'opposizione L'opposizione puo' essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali: a) l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57; b) l'invenzione non e' esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata.
Convenzione-art. 101
Articolo 101 Esame dell'opposizione 1) Se l'opposizione e' ricevibile, la divisione di opposizione esamina se i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo. 2) Nel corso dell'esame dell'opposizione, che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare entro un termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.
Convenzione-art. 102
Articolo 102 Revoca o mantenimento del brevetto europeo 1) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto. 2) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi d'opposizione di cui all'articolo 100 non si oppongano al mantenimento del brevetto europeo senza modifiche, essa respinge l'opposizione. 3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto europeo nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto cosi' modificato, a condizione che: a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del titolare del brevetto sul testo in cui la divisione di opposizione intende mantenere il brevetto, e che b) sia stata pagata, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto. 4) Qualora la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo non sia stata pagata in tempo utile, il brevetto e' revocato. 5) Il regolamento di esecuzione puo' prevedere che il titolare del brevetto europeo dovra' presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diversi, da quella della procedura. Qualora la traduzione non sia presentata in tempo utile, il brevetto e' revocato.
Convenzione-art. 103
Articolo 103 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo Se il brevetto europeo e' stato modificato ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente la menzione della decisione concernente l'opposizione ed un nuovo fascicolo del brevetto europeo contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
Convenzione-art. 104
Articolo 104 Spese 1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la Commissione di ricorso non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equita' lo esiga, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da una istruzione probatoria. 2) Su richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di opposizione su richiesta di parte presentata entro il termine stabilito nel regolamento di esecuzione. 3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticita'.
Convenzione-art. 105
Articolo 105 Intervento del contraffattore presunto 1) Se una opposizione al brevetto europeo e' stata proposta, qualsiasi terzo che fornisca la prova che un'azione per contraffazione di questo brevetto gli e' stata intentata puo', scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione a condizione che presenti una dichiarazione d'intervento entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'azione per contraffazione e' stata promossa. Questa disposizione si applica a qualsiasi terzo il quale provi che, ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far costatare in via giudiziaria ch'egli non ha violato il brevetto. 2) La dichiarazione d'intervento deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa ha effetto soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Adempiuta questa formalita', l'intervento e' assimilato ad una opposizione, salve le disposizioni del regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 106
Articolo 106 Decisioni contro le quali si puo' ricorrere 1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica puo' essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo. 2) Un ricorso puo' essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati. 3) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti puo' essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente. 4) La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non puo' essere l'unico oggetto di un ricorso. 5) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione puo' essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.
Convenzione-art. 107
Articolo 107 Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione puo' ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.
Convenzione-art. 108
Articolo 108 Termine e forma Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso e' considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso e' stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, il ricorso deve essere motivato in una memoria presentata per iscritto.
Convenzione-art. 109
Articolo 109 Revisione pregiudiziale 1) Se l'organo la cui decisione e' impugnata ritiene che il ricorso e' ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non e' applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte. 2) Se la rettifica della decisione non e' fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronuncia sul merito.
Convenzione-art. 110
Articolo 110 Esame del ricorso 1) Se il ricorso e' ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso e' fondato. 2) Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni ad essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti. 3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.
Convenzione-art. 111
Articolo 111 Decisione sul ricorso 1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa puo', sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame. 2) Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo e' vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata e' stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame e' del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.
Convenzione-art. 112
Articolo 112 Decisione o parere della Commissione ampliata del ricorso 1) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto ovvero se una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta: a) la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di una delle parti, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione ampliata di ricorso quando essa ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il rifiuto nella sua decisione finale; b) il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' sottoporre una questione di diritto alla Commissione ampliata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni difformi su questa questione. 2) Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione ampliata di ricorso. 3) La decisione della Commissione ampliata di ricorso di cui al paragrafo 1, lettera a), vincola la Commissione di ricorso per il ricorso pendente.
Convenzione-art. 113
Articolo 113 Fondamento delle decisioni 1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.
Convenzione-art. 114
Articolo 114 Esame d'ufficio 1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non e' limitato ne' ai mezzi invocati ne' alle richieste presentate dalle parti. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
Convenzione-art. 115
Articolo 115 Osservazioni dei terzi 1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo puo' presentare osservazioni contro la brevettabilita' dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facolta' di prendere posizione.
Convenzione-art. 116
Articolo 116 Procedura orale 1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio, quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano i medesimi. 2) Tuttavia, si ricorre alla procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa prevede di dover respingere la domanda di brevetto europeo. 3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non e' pubblica. 4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, e' pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione ampliata di ricorso, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico puo' presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
Convenzione-art. 117
Articolo 117 Istruzione 1) Nelle procedure davanti ad una divisione di esame, una divisione di opposizione, la divisione giuridica o una commissione di ricorso, sono ammissibili in particolare i seguenti mezzi di prova: a) l'audizione delle parti; b) la richiesta di informazioni; c) la produzione di documenti; d) l'audizione dei testimoni; e) la perizia; f) il sopralluogo; g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento. 2) La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare atti istruttori ad uno dei loro membri. 3) L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene necessario che una parte, un testimonio od un esperto deponga oralmente, a) cita la persona richiesta a comparire davanti ad esso, ovvero b) domanda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona stessa risiede, di raccoglierne la deposizione. 4) Una parte, un testimonio od un esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti puo' chiedere ad esso di essere sentito dalle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Dopo aver ricevuto questa richiesta oppure, nel caso in cui allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti nella citazione, la persona considerata non ha dato seguito a detta citazione, l'Ufficio europeo i brevetti puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di raccogliere tale deposizione. 5) Se una parte, un testimone od un esperto ha deposto davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo puo', se ritiene che sia opportuno raccogliere la deposizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di sentire nuovamente questa persona sotto le stesse condizioni. 6) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando chiede ad un'autorita' giudiziaria competente di raccogliere una deposizione, puo' domandarle di raccoglierla sotto giuramento, o altra forma egualmente vincolante, e di autorizzare uno dei membri dell'organo interessato ad assistere all'audizione della parte, del testimone o dell'esperto ed a interrogarlo, sia tramite detta autorita', sia direttamente.
Convenzione-art. 118
Articolo 118 Unicita' della domanda o del brevetto europeo Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per i diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicita' della domanda o del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.
Convenzione-art. 119
Articolo 119 Notifica L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione da cui decorre un termine o la cui notifica e' prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritta dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti.
Convenzione-art. 120
Articolo 120 Termini Il regolamento di esecuzione determina: a) il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perche' l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle localita' in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione; b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.
Convenzione-art. 121
Articolo 121 Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo 1) Quando la domanda di brevetto europeo deve essere o e' respinta o e' considerata ritirata per inosservanza di un termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'effetto giuridico previsto non si produce o, se si e' gia' prodotto, risulta annullato se il richiedente fa richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda. 2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo e' stata notificata, o a decorrere dalla data in cui la comunicazione che la domanda e' considerata come ritirata e' stata notificata. L'atto omesso deve essere compiuto entro detto termine. La richiesta e' considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura e' stata pagata. 3) L'organo competente per decidere sull'atto omesso si pronuncia in merito alla richiesta.
Convenzione-art. 122
Articolo 122 Restitutio in integrum 1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti e', su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni della presente convenzione, il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto e' considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso. 2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta e' ricevibile soltanto entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. In caso di mancato pagamento d'una tassa annuale, il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, viene detratto dal periodo di un anno. 3) La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa e' considerata presentata soltanto se la tassa di reintegrazione e' stata pagata. 4) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta. 5) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti al paragrafo 2 come pure a quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafo 2, all'articolo 87, paragrafo 1 e all'articolo 94, paragrafo 2. 6) Chiunque, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare a titolo gratuito questa invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda puo' continuare tale attivita' a titolo gratuito, sempre che essa sia limitata a tali bisogni. 7) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questa convinzione, che devono essere osservati nei riguardi delle autorita' di questo Stato.
Convenzione-art. 123
Articolo 123 Modifiche 1) Le condizioni nelle quali e' possibile modificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste dal regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente puo', di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. 2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata. 3) Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione.
Convenzione-art. 124
Articolo 124 Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale 1) La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande. 2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 125
Articolo 125 Riferimenti ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione; l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.
Convenzione-art. 126
Articolo 126 Cessazione degli obblighi finanziari 1) Il diritto dell'Organizzazione di esigere il pagamento di tasse a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti si estingue quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa e' divenuta esigibile. 2) I diritti nei confronti dell'Organizzazione in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in piu' all'Ufficio europeo dei brevetti in occasione del pagamento delle tasse si estinguono quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto ha avuto origine. 3) Il termine previsto al paragrafo 1 e' interrotto da un invito a pagare la tassa e quello previsto al paragrafo 2 da una richiesta per iscritto tendente a far valere il diritto. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al piu' tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale esso aveva incominciato a decorrere inizialmente, a meno che un'azione legale sia stata promossa per far valere un diritto; in tal caso, il termine scade un anno dopo la data alla quale la decisione e' passata in giudicato.
Convenzione-art. 127
Articolo 127 Registro europeo dei brevetti L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione e' prescritta dalla presente convenzione. Nessuna iscrizione e' fatta nel registro prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro e' aperto alla consultazione pubblica.
Convenzione-art. 128
Articolo 128 Consultazione pubblica 1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate non possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente. 2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si e' avvalso della sua domanda contro i suoi interessi puo' consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente. 3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, chiunque puo' consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente. 4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda e al brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione. 5) L'Ufficio europeo dei brevetti puo', gia' prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti: a) il numero della domanda di brevetto europeo; b) la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorita' di una domanda anteriore e' stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore; c) il nome del richiedente; d) il titolo dell'invenzione; e) gli Stati contraenti designati.
Convenzione-art. 129
Articolo 129 Pubblicazioni periodiche L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente: a) il Bollettino europeo dei brevetti, contenente le iscrizioni riportate nel Registro europeo dei brevetti e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione e' prescritta dalla presente convenzione; b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua applicazione.
Convenzione-art. 130
Articolo 130 Scambio di informazioni 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all'articolo 75, paragrafo 2, i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e, a) i servizi centrali della proprieta' industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione; b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti; c) ogni altra organizzazione. 3) Le comunicazioni di informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.
Convenzione-art. 131
Articolo 131 Cooperazione amministrativa e giudiziaria 1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorita' degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprieta' industriale a consultare fascicoli, la consultazione non e' soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128. 2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorita' degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.
Convenzione-art. 132
Articolo 132 Scambio di pubblicazioni 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o piu' esemplari delle rispettive pubblicazioni. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.
Convenzione-art. 133
Articolo 133 Principi generali relativi alla rappresentanza 1) Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione. 2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno ne' domicilio ne' sede sul territorio di uno degli Stati contraenti devono essere rappresentati da un mandatario abilitato ed agire tramite il medesimo in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere, previste dal regolamento di esecuzione. 3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, tramite un loro impiegato che non ha bisogno di essere un mandatario abilitato, ma deve essere in possesso di una procura conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo puo' parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti ed aventi legami economici con essa. 4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere previste nel regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 134
Articolo 134 Mandatari abilitati 1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista all'uomo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Puo' essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti; b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti; c) ha superato l'esame europeo d'idoneita'. 3) L'iscrizione e' effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 4) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione. 5) Per l'esercizio della sua attivita' di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 e' autorizzata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sulla centralizzazione allegata alla presente convenzione. Le autorita' di questo Stato possono revocare questa autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento. 6) In particolari circostanze, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' consentire una deroga alla disposizione del paragrafo 2, lettera a). 7) La rappresentanza nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta cosi' come da un mandatario abilitato anche da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli puo' agire in detto Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5. 8) Il Consiglio d'amministrazione puo' prendere disposizioni relative: a) alla qualificazione ed alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneita', ed all'esecuzione di questo esame; b) all'istituzione o al riconoscimento di un istituto costituito da persone autorizzate ad agire come mandatari abilitati sia per aver superato l'esame europeo di qualificazione sia in virtu' delle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 7, e c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti su queste persone.
Convenzione-art. 135
Articolo 135 Richiesta di avviamento della procedura nazionale 1) Il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente designato puo' dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti: a) se la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5 o dell'articolo 162, paragrafo 4; b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo e' respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto e' revocato. 2) La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda e' considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non e' presentata entro questo termine.
Convenzione-art. 136
Articolo 136 Presentazione e trasmissione della richiesta 1) La richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti; in essa devono essere menzionati gli Stati contraenti nei quali si desidera dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale. Questa richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati che vi sono menzionati, allegando una copia del fascicolo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. 2) Tuttavia, qualora sia stata significata al richiedente la comunicazione secondo la quale la domanda di brevetto e' considerata ritirata conformemente all'articolo 77, paragrafo 5, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprieta' industriale presso il quale detta domanda era stata depositata. Salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale, questo servizio trasmette la richiesta, allegandovi una copia della domanda di brevetto europeo, direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti menzionati dal richiedente nella richiesta stessa. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se questa trasmissione non e' effettuata entro il termine di venti mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorita' e' stata rivendicata, dalla data di priorita'.
Convenzione-art. 137
Articolo 137 Condizioni formali della trasformazione 1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 136 non puo', per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari. 2) Il servizio centrale della proprieta' industriale al quale la domanda e' trasmessa puo' esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a) paghi la tassa nazionale di deposito; b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.
Convenzione-art. 138
Articolo 138 Cause di nullita' 1) Salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente, con effetto sul territorio di questo Stato, soltanto se: a) l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57; b) l'invenzione non e' esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, l'oggetto de! brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; d) la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa; e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1. 2) Se i motivi di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.
Convenzione-art. 139
Articolo 139 Diritti anteriori e diritti con la medesima data 1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo e' trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale. 2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente e' trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale. 3) Ogni Stato contraente ha facolta' di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorita' e' rivendicata, la medesima data di priorita'.
Convenzione-art. 140
Articolo 140 Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali Gli articoli 66, 124, 135, 136, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilita' o ai certificati di utilita' come pure alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.
Convenzione-art. 141
Articolo 141 Tasse annuali per il brevetto europeo 1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4. 2) Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento e' effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal regolamento nazionale.
Convenzione-art. 142
Articolo 142 Brevetto unitario 1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, puo' prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. 2) Se un gruppo di Stati contraenti si e' valso della facolta' di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.
Convenzione-art. 143
Articolo 143 Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Il gruppo degli Stati contraenti puo' affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo. 2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.
Convenzione-art. 144
Articolo 144 Rappresentanza dinanzi agli organi speciali Il gruppo degli Stati contraenti puo' prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all'articolo 143, paragrafo 2.
Convenzione-art. 145
Articolo 145 Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione 1) Il gruppo di Stati contraenti puo' istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attivita' degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' responsabile delle attivita' degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione. 2) La composizione, le competenze e le attivita' del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.
Convenzione-art. 146
Articolo 146 Copertura delle spese per compiti speciali Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale pertinenti ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.
Convenzione-art. 147
Articolo 147 Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e' calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e' anche il minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e' applicabile.
Convenzione-art. 148
Articolo 148 Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' 1) L'articolo 74 e' applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni. 2) Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreche' questi Stati contraenti siano designati, puo' essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.
Convenzione-art. 149
Articolo 149 Designazione congiunta 1) Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la designazione degli Stati del gruppo puo' essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati. 2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo e' applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.
Convenzione-art. 150
Articolo 150 Applicazione del trattato di cooperazione in materia di brevetti 1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, denominato in appresso "Trattato di Cooperazione", e' applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte. 2) Le domande internazionali depositate conformemente al Trattato di Cooperazione possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure, sono applicabili le disposizioni di detto Trattato e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del Trattato di Cooperazione prevalgono in caso di divergenza. In particolare, per una domanda internazionale, il termine entro il quale la richiesta di esame deve essere presentata a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, della presente convenzione non scade prima del termine prescritto, secondo i casi, dall'articolo 22 o dall'articolo 39 del Trattato di Cooperazione. 3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti agisce come Ufficio designato o come Ufficio eletto per una domanda internazionale, questa domanda e' considerata essere una domanda di brevetto europeo. 4) I riferimenti fatti nella presente convenzione al Trattato di Cooperazione si estendono anche al regolamento di esecuzione di questo Trattato.
Convenzione-art. 151
Articolo 151 L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente 1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' essere Ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 (xv) del Trattato di Cooperazione, qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato contraente della presente convenzione per il quale il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' essere Ufficio ricevente anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato che, pur non facendo parte della presente convenzione, fa parte del Trattato di Cooperazione ed ha concluso con l'Organizzazione un accordo secondo il quale, conformemente alle disposizioni di detto Trattato, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente in luogo e vece dell'ufficio nazionale; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 3) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' fungere da Ufficio ricevente anche per qualsiasi altro richiedente conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
Convenzione-art. 152
Articolo 152 Deposito e trasmissione della domanda internazionale 1) Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente della sua domanda internazionale, egli deve depositare quest'ultima direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Sono applicabili, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 2. 2) Se una domanda internazionale e' depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti tramite il competente servizio centrale della proprieta' industriale, gli Stati contraenti prendono i provvedimenti appropriati per garantire la trasmissione delle domande all'Ufficio europeo dei brevetti in tempo affinche' esso possa soddisfare, entro i termini prescritti, gli obblighi che, a norma del Trattato di Cooperazione, gli incombono per la trasmissione delle domande internazionali. 3) Per la domanda internazionale deve essere pagata, all'atto del deposito, la tassa di trasmissione.
Convenzione-art. 153
Articolo 153 L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio designato 1) Ai sensi dell'articolo 2-xiii) del Trattato di Cooperazione, l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato per gli Stati contraenti della presente convenzione, per i quali il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore, che sono designati nella domanda internazionale, se il richiedente indica all'Ufficio ricevente, in questa domanda, che egli intende ottenere un brevetto europeo per questi Stati. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato, nella domanda internazionale, uno Stato contraente la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo. 2) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio designato, le divisioni di esame sono competenti a prendere le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di Cooperazione.
Convenzione-art. 154
Articolo 154 L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale 1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del Capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale. 3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.
Convenzione-art. 155
Articolo 155 L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale 1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del capitolo II Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale questo capitolo e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale. 3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Cooperazione.
Convenzione-art. 156
Articolo 156 L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio eletto L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2-xiv) del Trattato di Cooperazione, se il richiedente ha eletto uno degli Stati di cui all'articolo 153, paragrafo 1, o all'articolo 149, paragrafo 2, per il quale il Capitolo II del Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore. Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, la presente disposizione e' applicabile anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non contraente o per il quale il Capitolo II non sia ancora entrato in vigore oppure abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato, nella misura in cui detto richiedente fa parte delle persone alle quali l'Assemblea dell'Unione di cooperazione internazionale in materia di brevetti ha permetto, mediante decisione presa conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) di detto trattato, di presentare una domanda di esame preliminare internazionale.
Convenzione-art. 157
Articolo 157 Rapporto di ricerca internazionale 1) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all'articolo 18 del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell'articolo 21 del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti. 2) Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3: a) per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea; b) il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 o all'articolo 39 paragrafo 1 del Trattato di cooperazione. Se la tassa di ricerca non e' pagata in tempo utile, la domanda e' considerata come ritirata. 3) Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere in quali condizioni e in quale misura: a) si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea; b) si riduce l'importo della tassa di ricerca. 4) Il Consiglio d'amministrazione puo', in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.
Convenzione-art. 158
Articolo 158 Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti 1) La pubblicazione, in virtu' dell'articolo 21 del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti e' Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed e' menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti. Tuttavia, il contenuto di questa domanda non e' considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte. 2) La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione. 3) Se la domanda internazionale e' pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo pubblica la domanda internazionale che gli e' stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e' conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.
Convenzione-art. 159
Articolo 159 Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio 1) Gli Stati di cui all'articolo 169, paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al piu' tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni. 3) Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.
Convenzione-art. 160
Articolo 160 Nomina di agenti durante il periodo transitorio 1) Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione puo' stabilire principi generali per l'assunzione del personale. 2) Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, puo' nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorita' giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorita' giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.
Convenzione-art. 161
Articolo 161 Primo esercizio finanziario 1) Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione incomincia con la data d'entrata in vigore della presente convenzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo esercizio incomincia nel secondo semestre, esso termina il 31 dicembre dell'anno che segue. 2) Il bilancio del primo esercizio e' stabilito il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In attesa del versamento dei contributi degli Stati contraenti previsti all'articolo 40 ed afferenti al primo bilancio, questi Stati concedono, su richiesta del Consiglio d'amministrazione e per l'importo da esso fissato, anticipazioni che vengono dedotte dai contributi da essi dovuti per questo esercizio. L'importo delle anticipazioni e' determinato in base al criterio di ripartizione di cui all'articolo 40. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.
Convenzione-art. 162
Articolo 162 Estensione progressiva del campo di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Il Consiglio d'amministrazione puo', su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potra' essere limitata. Questa limitazione puo' concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito puo' essere loro riconosciuta. 3) Se una decisione e' stata presa in virtu' del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non puo' ulteriormente limitare l'istruzione delle domande di brevetto europeo. 4) Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non puo' essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtu' del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che egli puo' presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 163
Articolo 163 Mandatari abilitati durante un periodo transitorio 1) Durante un periodo transitorio, di cui il Consiglio d'amministrazione fissa la scadenza, e in deroga all'articolo 134, paragrafo 2, puo' essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti; b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti; c) e' abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente sul cui territorio questa persona esercita o e' impiegata. 2) L'iscrizione e' effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale della proprieta' industriale indicante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 3) Quando, in uno Stato contraente, l'abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non e' subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nella lista e che agiscono in materia di brevetti dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale di detto Stato, devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate dalla condizione di esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale di uno degli Stati contraenti e' riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato. L'attestato rilasciato dal servizio centrale della proprieta' industriale deve indicare che la persona che fa la richiesta soddisfa a una delle condizioni previste in questo paragrafo. 4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' concedere una deroga: a) all'esigenza di cui al paragrafo 3, prima frase, quando la persona che fa la richiesta dimostra di aver acquisito in un altro modo la qualificazione richiesta; b) in particolari circostanze, all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a). 5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a concedere una deroga all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a), se, in data 5 ottobre 1973, la persona che fa la richiesta e' in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 6) Le persone che hanno il loro domicilio professionale o il loro posto di lavoro sul territorio di uno Stato che ha aderito alla presente convenzione meno di un anno prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 oppure dopo la scadenza di questo periodo, possono, nelle condizioni previste ai paragrafi 1 a 5, e durante un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di detto Stato ha preso effetto, essere iscritte nella lista dei mandatari abilitati. 7) Scaduto il periodo transitorio, e senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari presi in virtu' dell'articolo 134, paragrafo 8, lettera c), le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati durante detto periodo vi rimangono iscritte o, su richiesta, sono nuovamente iscritte nella lista, purche' rispondano alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Convenzione-art. 164
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)